1 ELEMENTI ACCIDENTALI Elementi contratto

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1 ELEMENTI ACCIDENTALI Elementi contratto
ELEMENTI ACCIDENTALI
Elementi contratto:
a) essenziali: richiesti dall’art. 1325 c.c. per la validità;
b) accidentali: inseriti per volontà delle parti (inserimento solo eventuale), ma tipizzati, sono
clausole che possono fare parte del contenuto dell’accordo: condizione – termine – modus o
onere;
c) naturali: effetti che la legge considera connaturati al negozio posto in essere dalle parti,
derivano dalla natura del contratto (es. garanzia per vizi ed evizione nella vendita).
Gli elementi accidentali (condizione e termine) incidono in vario modo sul piano dell’efficacia del
contratto e anche degli atti di autonomia privata non contrattuali (salvo espresso divieto di legge, es.:
art. 475 comma 2 c.c. relativo all’accettazione dell’eredità; atti legittimi: non tollerano l’apposizione di
termine e di condizione).
Espressione esercizio autonomia privata: l’inserzione di tali elementi (clausole del contratto) fa si che
gli effetti che i contraenti intendono perseguire siano il più possibile conformi ai loro interessi (i quali se
restano inespressi sono motivi irrilevanti).
Una volta inseriti costituiscono parte essenziale del contenuto del contratto, la loro funzione, infatti, è
quella di adeguare l’astratto schema negoziale ai particolari interessi delle parti, collegando l’efficacia del
contratto ad avvenimenti “esterni” (condizione), o collocando l’efficacia del contratto nel tempo
(termine iniziale e finale), o collegando la liberalità verso un donatario con un obbligo a suo carico che
serva a realizzare un particolare interesse del donante (onere).
CONDIZIONE Artt. 1353 ss. c.c.
L’apposizione di una condizione consente di dare rilevanza nel contratto ad un interesse esterno.
Nozione art. 1353: è la clausola mediante la quale le parti subordinano l’efficacia o la risoluzione (il
venir meno dell’efficacia) del contratto ad un evento futuro ed incerto.
Esempi:
A) acquisto di un appartamento in Roma in vista di un trasferimento per lavoro nella Capitale: il motivo diventa rilevante se
dedotto in contratto di compravendita come condizione sospensiva (compro se vengo trasferito) o risolutiva (compro ma se
non vengo trasferito il contratto si scioglie).
B) contratto di compravendita di terreno non edificabile sottoposto a condizione sospensiva che il piano regolatore lo renda
edificabile, se il comune lo inserirà tra le aree edificabili il contratto produrrà il suo effetto, altrimenti no. Nel frattempo il
medesimo terreno viene concesso in locazione ad un terzo per un uso diverso, per es. parcheggio autovetture. Tale contratto
potrà essere sottoposto alla condizione risolutiva che il Comune, nell’adottare il piano regolatore, inserisca il terreno tra le
aree edificabili.
Caratteri evento dedotto:
- estrinseco, interesse esterno solo formalmente, ma sostanzialmente una volta dedotto in
condizione diventa parte integrante del contenuto del contratto;
- futuro;
- incerto;
- lecito: la condizione illecita, ossia contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon
costume, sia essa sospensiva oppure risolutiva, rende nullo il contratto cui è apposta (art. 1354,
comma 1).
- possibile: è impossibile la condizione che consiste in un evento irrealizzabile.
Differente disciplina a seconda che la condizione impossibile sia sospensiva (rende il contratto
nullo), ovvero risolutiva (si considera come mai apposta), art. 1354.
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Condizione:
a) sospensiva: l’interesse diventa attuale;
b) risolutiva: l’interesse diventa inattuale.
Contenuto:
- casuali: il verificarsi dell’evento dipende dal caso o dalla volontà di terzi (se entro l’anno cadrà
il governo, se il titolo Enel supererà i 20 euro entro l’anno);
- potestative: il verificarsi dell’evento dipende dalla volontà della parte, ma connessa con fattori
oggettivi e soggettivi che sottraggono la decisione al mero arbitrio del soggetto (acquisto
immobile a condizione che decida di aprire uno studio professionale, oppure se mi trasferirò a
Roma).
È meramente potestativa quando invece dipende dal mero arbitrio.
La condizione sospensiva meramente potestativa determina la nullità del contratto, art. 1355,
perché fa dipendere il trasferimento di un diritto o la nascita di una obbligazione, in sostanza il
vincolo, dalla mera volontà dell’alienante-debitore;
La condizione risolutiva meramente potestativa (che fa dipendere la conservazione degli effetti
dalla mera volontà dell’acquirente-creditore) è considerata valida dalla giurisprudenza,
attributiva di un diritto di recesso che opera retroattivamente;
- miste: es.: acquisto immobile a condizione che venga concesso il mutuo dalla banca, se avrò un
figlio.
Efficacia retroattiva, art. 1360: gli effetti retroagiscono al momento della conclusione del contratto.
Periodo di pendenza = aspettativa (all’acquisto in caso di condizione sospensiva o al riacquisto in
caso di condizione risolutiva), diritto condizionato (del titolare in fase di pendenza, suscettibile di
essere perso in caso di verificazione dell’evento dedotto in condizione):
- art. 1356: atti conservativi del titolare dell’aspettativa, necessari ad evitare la perdita, il
deterioramento, distruzione o danneggiamento della cosa (sequestro);
- art. 1357: atti di disposizione del diritto subordinato a condizione (si riferisce ad entrambe la
parti);
- art. 1358: buona fede e risarcimento dei danni per violazione;
- art. 1359: finzione di avveramento (specificazione 1358) in caso di comportamento finalizzato a
che la condizione non si verifichi, il titolare dell’aspettativa acquista il diritto;
- art. 1361: atti di amministrazione del titolare del diritto condizionato.
Condizione tacita: la giurisprudenza ritiene che la condizione non debba necessariamente essere
pattuita in modo espresso e che la volontà delle parti di subordinare l’efficacia del negozio ad un
avvenimento futuro ed incerto possa essere manifestata tacitamente e risultare dall’interpretazione
del contratto (anche secondo buona fede). Se la manifestazione di volontà manca del tutto si rientra nel
campo dei motivi individuali irrilevanti.
Presupposizione: condizione implicita, non dichiarata. Casi nei quali le circostanze di fatto nelle quali
o in vista delle quali un contratto viene stipulato appaiono come presupposto oggettivo di tutta
l’operazione economica, per cui se tale presupposto viene a mancare il contratto non ha più senso.
Esempi: affitto balcone; permuta area edificabile con area che si presuppone diverrà edificabile in base
al nuovo piano regolatore urbanistico.
Le parti nel concludere il negozio fanno riferimento implicitamente ad una circostanza esterna, attuale o
futura, che senza essere espressamente menzionata nel contratto ne costituisce un presupposto
oggettivo, la cui assenza o il cui venir meno può portare all’invalidità o alla risoluzione del contratto.
Motivo determinante non oggettivato nella clausola condizionale.
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Condicio iuris: si parla di condizione legale quando è la legge a subordinare l’efficacia del contratto al
verificarsi di un evento futuro ed incerto. Si tratta di un limite alla volontà delle parti la quale non risulta
sufficiente per il raggiungimento di un determinato effetto.
Esempi:
- contratto appalto PA sottoposto a nulla osta (approvazione) di un certo organo. In generale i
contratti conclusi dalla p.a. sono soggetti ad approvazione da parte delle apposite autorità di
controllo, finché non sopraggiunge l’autorizzazione il contratto non ha efficacia;
- contratto di compravendita merce condizionato all’esistenza della licenza di importazione.
TERMINE
Come la condizione è destinato ad incidere sugli effetti del contratto, ha la funzione di delimitare nel
tempo gli effetti del contratto, ma designa un evento futuro e certo nel suo accadimento anche se è
incerto il momento nel quale si verificherà (es.: la morte di una persona).
Termine di efficacia del contratto:
a) sospensivo, iniziale;
b) risolutivo, finale (di scadenza – in alternativa recesso).
Non ha efficacia retroattiva: gli effetti del contratto cominciano o cessano dal momento in cui il
termine scade.
Il termine di efficacia del contratto non deve essere confuso con il termine dell’adempimento. La
disciplina del tempo dell’adempimento artt. 1183 ss. si riferisce all’esigibilità della prestazione dedotta in
obbligazione.
Es.: contratto di locazione stipulato il 10.03.2008 che inizierà a produrre i suoi effetti dal 1.06.2008 fino
al 30.05.2012, con termine per il pagamento del canone fissato per il 5 di ogni mese.
Contratti di durata: la durata degli effetti connota causalmente il contratto, es. locazione, termine
iniziale e finale del contratto, termine di esigibilità per le singole prestazioni (canone).
Rilevanza pratica: differenze.
Il credito, la cui nascita è programmata in un negozio sottoposto a termine iniziale, è un credito futuro,
in quanto tale insuscettibile di formare oggetto di donazione (art. 771), possibile oggetto di vendita di
cosa futura (art. 1472); il credito sottoposto a termine di adempimento è un credito esistente ancorché
inesigibile, dunque può formare oggetto di donazione, di vendita di cosa presente.
Ancora: se un debitore paga un debito esistente, ma non ancora esigibile non può ripetere ciò che ha
pagato anticipatamente (art. 1185 comma 2); se invece il debito dovrebbe nascere da un contratto
sottoposto a condizione sospensiva, e dunque è attualmente inesistente, al pagamento potrebbe seguire
una legittima pretesa di restituzione.
La decorrenza della prescrizione richiede non solo l’esistenza ma anche l’esigibilità del credito, dunque
la scadenza del termine per l’adempimento.
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MODUS O ONERE.
Rappresenta un peso e/o una limitazione dell’attribuzione a titolo gratuito nel senso che su
quest’ultima graverà, a carico del beneficiario, l’onere di farne un certo uso o di impiegare, ad esempio,
le rendite da essa derivanti in un certo modo.
La clausola può essere apposta allo scopo di limitare l’arricchimento del beneficiario dell’attribuzione
mediante l’imposizione di una prestazione connessa con tale arricchimento, ma non costituente un
corrispettivo.
Es.: donazione di un immobile a patto che una parte delle rendite vengano devolute in beneficenza.
Disciplina: donazione (793 – 794, limiti valore cosa donata) e testamento (647 – 648).
Elemento accidentale che può essere inserito volontariamente dalla parte solo nei negozi a titolo
gratuito (es. comodato).
È incompatibile con un negozio oneroso perché non si identificherebbe più come una limitazione
dell’attribuzione, ma come un prezzo o sacrificio per ottenerla, come un corrispettivo.
Anche con il modus si può dare rilevanza ai motivi, non sospende o risolve gli effetti dell’attribuzione,
ma ne limita in senso economico la portata; obbliga ma non sospende.
L’inadempimento può portare alla risoluzione.
Se l’onere è impossibile o illecito si considera non apposto, salvo che risulti che ha costituito il solo
motivo determinante della donazione.
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