I marchi DfA - Design for All Italia

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I marchi DfA - Design for All Italia
I marchi DfA
Indice
1.
2.
3.
4.
5.
Il Design for All
I marchi DfA-Start e Dfa-quality
Gli assegnatari dei marchi
Il regolamento per l’assegnazione dei marchi
Le linee guida
1. Il Design for All
La progettazione industriale tradizionale si rivolge ad un utente standard, così
facendo esclude o penalizza fino al 95% della popolazione europea (la persona
altissima, quella con gli occhiali, quella con le dita grosse, lo straniero, il bambino,
l’anziano, la donna incinta, la persona in carrozzina, ecc.). La risposta progettuale a
questa penalizzazione/esclusione è il Design for All (DfA), che soddisfa i singoli
nelle loro specificità, valorizzandole. Design for All è una metodologia olistica e
sistemica che richiede il lavoro sinergico di un team di specialisti di diverse
discipline (fra cui sono sempre presenti design, ergonomia e marketing) ed il
confronto con l’utenza in tutte le fasi del processo.
Questa metodologia innovativa è promossa e monitorata dall’Istituto EIDD – Design
for All Europe e dai suoi affiliati, presenti in ventiquattro nazioni europee, tra cui
l’Italia. Nella dichiarazione di Stoccolma del 2004, stilata da EIDD – Design for All
Europe, il Design for All è definito il design per la diversità umana, l’inclusione
sociale e l’uguaglianza.
Il Design for All rende facile e gradevole la fruizione di prodotti, ambienti e sistemi a
tutti i soggetti che desiderano fruirne e hanno una ragionevole probabilità di fruirne
in modo autonomo. Scopo ultimo del Design for All è il miglioramento della qualità
della vita.
1a. I vantaggi per le imprese
Un progetto DfA allarga il mercato di un’impresa:
 soddisfa una maggior base di clienti/target (dando facilità, comodità e
gradevolezza d’uso a fasce di clienti penalizzati od addirittura esclusi dai prodotti
finalizzati all’utente standard)
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fidelizza i clienti perché soddisfa e valorizza le loro specificità
 non propone soluzioni per disabili (ghettizzanti), ma per tutti, compresi i disabili
 considera le esigenze di tutta la catena del valore
 da’ una risposta creativa e non ghettizzante alle norme per la sicurezza e/o
disabilità (se non è bello non è DfA).

Un progetto DfA aumenta la competitività e profittabilità di un’impresa, che:
 aumenta i suoi profitti perché attrae nuovi clienti, fidelizza gli occasionali e
risponde con un unico investimento alle diverse esigenze cui dovrebbero
rispondere molteplici progetti
 si differenzia in modo funzionale e sociale dalla concorrenza
 acquista visibilità e rinforza l’immagine grazie alle sue soluzioni innovative ed il
concreto impegno sociale (EIDD – Design for All Europe e DfA Italia organizzano
convegni e pubblicano articoli sulle best-practice DfA).
1b. I vantaggi per le committenze pubbliche





valorizzazione dell’immagine per l’impegno sociale e l’innovazione
maggior visibilità sul territorio, grazie anche all’attenzione che le iniziative DfA
susciteranno nei media locali. La risonanza si amplierà alla stampa specializzata e
sarà incrementata dalle iniziative italiane ed europee di EIDD – Design for All Europe
DfA (associazioni, università, ed enti).
allineamento con il trend europeo. In alcune nazioni, quali ad esempio Svezia, Irlanda,
Spagna e Polonia, le istituzioni politiche ed amministrative sono fortemente e
concretamente coinvolte.
occasione di differenziarsi dalle amministrazioni locali limitrofe.
Inclusione delle fasce d’utenza escluse e ricaduta d’immagine dei successi progettuali
finanziati o commissionati
1c. I vantaggi per i professionisti






soddisfazione di lavorare su contenuti innovativi.
stimolo a nuove soluzioni creative.
opportunità di specializzarsi su di un tipo di progettazione trasversale e non settoriale
(sedie, casalinghi, strumentazione elettronica, ristoranti, abitazioni, ecc.).
visibilità anche fuori dal settore della progettazione fashion o ludica, che si limitano a
“vestire” i prodotti.
immagine distintiva nelle aree dell’innovazione e dell’impegno etico-sociale.
nuove opportunità di contatto con la committenza potenziali
2. I marchi DfA-Start e Dfa-Quality
DfA Italia ha istituito due marchi per certificare la qualità DfA di prodotti, ambienti e sistemi,
già realizzati, che esprimono significativi principi DfA e non ne contraddicono alcuno.
Il marchio DfA-Start riconosce l’intento DfA del progetto e della sua realizzazione, che si
esprime nell’osservanza dei principi fondamentali della disciplina e nella soddisfazione di
alcuni significativi requisiti.
Il marchio DfA-Quality, è assegnato a fronte della rispondenza a tutti i principi e della
soddisfazione di tutti i requisiti DfA relativi alla tipologia di appartenenza dell’oggetto
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assegnatario. I prodotti, ambienti o sistemi marchiati DfA-Start possono, una volta
perfezionati, richiedere l’assegnazione del marchio DfA-Quality.
Con “prodotti, ambienti e sistemi” si intendono tutte le realizzazioni di progetto della realtà
materiale e virtuale, come ad esempio prodotti industriali, architetture, servizi, grafica e
multimedia.
Il marchio di Qualità DfA è di proprietà di DfA Italia e sarà gestito da un gruppo specifico
denominato Gruppo Marchi di Qualità DfA. Esso sarà composta da tre persone nominate
dal Direttivo e comprenderà almeno un membro del gruppo fondatore.
Il Gruppo Marchi delibera a maggioranza semplice.
3. Gli assegnatari dei marchi
Gli assegnatari dei marchi godono dei vantaggi professionali, politici, economici e di
immagine elencati nel capitolo 1, ma non solo.
I loro prodotti, ambienti o sistemi DfA-Start e DfA-Quality saranno sempre più ampiamente
riconosciuti come garantiti a priori per una fruibilità facile e gradevole per tutti e
conseguentemente cercati/acquistati/utilizzati in preferenza ad altri.
Gli assegnatari dei marchi diventano soci testimoni DfA. Il nome stesso riconosce loro il
gratificante ruolo di testimoni DfA nel mondo. Essi godono di una presenza privilegiata
nella comunicazione dell’istituto DfA Italia e soprattutto nel sito. Alcuni esempi: una vetrina
ad hoc nel sito, eventi studiati con e/o per loro, citazione in articoli su riviste specializzate
ed in convegni/conferenze/tavole rotonde organizzati in tutta Europa.
4. Il regolamento per l’assegnazione dei marchi
a – richiesta di attribuzione del Marchio
Le richieste di attribuzione del marchio DfA-Start o Quality ad uno specifico prodotto,
ambiente o sistema realizzato devono essere effettuate dall’azienda titolare del suo
sviluppo, produzione o distribuzione. La richiesta può essere anche inoltrata dal
progettista, committente, gestore o promotore della realizzazione.
La richiesta scritta sarà effettuata:
• compilando gli appositi moduli di richiesta, che fra l’altro conterranno l’esatta
definizione del prodotto/ambiente/sistema e il riferimento della persona delegata a
mantenere i contatti con DfA Italia;
• dichiarando la disponibilità a fornire tutti i dati e i materiali richiesti dalla giuria oltre,
eventualmente, al prodotto funzionante;
• allegando:
• una descrizione del prodotto, ambiente o sistema e delle sue caratteristiche in
forma di documentazione fotografica e/o scritta;
• un documento con la descrizione degli argomenti e dei requisiti ritenuti
positivamente importanti e che si ritiene debbano essere presi in considerazione
per l’assegnazione del marchio DfA;
• il consenso dell’azienda produttrice o committenza (possono esservi deroghe
motivate);
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•
il versamento della quota a fondo perduto per l’apertura della pratica.
Il richiedente dovrà riferirsi alle linee guida che DfA Italia ha predisposto per specificare i
principi ed i requisiti che definiscono la qualità DfA. Suddette linee guida potranno essere
aggiornate annualmente entro il 31 gennaio per rispondere alle esigenze della società in
continuo cambiamento.
b – Quote
Gli oneri dovuti dai richiedenti dei marchi saranno divisi come segue:
- quota per l’istituzione della pratica;
- quota relativa alla gestione della pratica;
I concessionari dei marchi versano una quota una tantum per l’utilizzo del marchio.
Le quote verranno determinate ogni due anni dal Consiglio direttivo DfA Italia su proposta
del Gruppo Marchi.
Il Gruppo Marchi ha la facoltà, sentito l’Esecutivo DfA Italia, di derogare dai valori indicati
per motivi specifici (esempio: natura particolarmente semplice dell’oggetto, parte o
variante di una serie già marchiata).
c - Istituzione della pratica
L’istituzione della pratica consiste nella prima valutazione di ammissibilità e nella verifica di
idoneità che verrà effettuata dal Gruppo Marchi o da loro delegati che adotteranno i
seguenti criteri:
a – il prodotto/sistema e/o il progetto del prodotto/sistema, purché effettivamente
realizzato, deve essere di effettiva proprietà del richiedente o essere di proprietà congiunta
fra richiedente e terzi che devono esplicitamente consentire alla richiesta di marchio;
b – il prodotto/sistema realizzato non deve essere una contraffazione di altri prodotti noti;
c - il prodotto/sistema realizzato non deve ragionevolmente far temere che trattasi di
contraffazione;
d – non vi devono essere palesi dubbi sulla serietà ed eticità del richiedente;
e – il prodotto/sistema non deve indurre palesi motivi di esclusione DfA;
I punti a, b, saranno autocertificati da parte del richiedente e potranno essere oggetto di
verifica.
Nel caso di richiedenti enti pubblici e/o di architetture, assieme alla valutazione di
ammissibilità si dovrà definire se le quote standard sono coerenti con la complessità (o
semplicità) della gestione della pratica. L’eventuale variazione dovrà essere approvata dal
Consiglio Direttivo e preventivamente comunicata al richiedente e approvate prima di
procedere.
L’ammissione o meno al processo di valutazione del prodotto, ambiente o sistema mirata
all’assegnazione del marchio sarà comunicata per scritto al richiedente con indicazione, in
caso di diniego, della motivazione.
d . Membro interno
Il Gruppo Marchi nominerà di volta in volta un socio (il membro interno) che potrà anche
essere un membro del gruppo. Egli effettuerà l’analisi del materiale prodotto nella
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domanda, allo scopo di definire la conformità a quanto richiesto nel presente regolamento
e di verificare se non si riscontrino palesi contraddizioni fra la descrizione del
prodotto/sistema e le caratteristiche DfA vantate. Il membro interno sarà responsabile
anche della seconda fase, la gestione della pratica: egli predisporrà i materiali, coordinerà
i lavori della giuria e parteciperà alle sue riunioni senza diritto di voto.
e – documenti di analisi
Una volta appurata la liceità della richiesta dovranno essere predisposti i documenti di
analisi delle caratteristiche DfA del prodotto/sistema realizzato oggetto della richiesta. I
documenti saranno:
1 - “struttura logica”
Il primo documento riguarda la struttura logica dello specifico settore d’appartenenza
dell’oggetto della richiesta, che deve essere predisposto appositamente se non è già stato
prodotto in altre occasioni. Da questa struttura deriva l’esplicitazione dei requisiti DfA del
settore.
Il Gruppo Marchi richiederà ad uno specialista in DfA (o a più specialisti congiuntamente)
la formulazione della struttura logica dello specifico settore merceologico.
La proprietà e il diritto d’uso del documento è concesso a DfA Italia, mentre il copyright
resta dell’autore.
DfA Italia dovrà remunerare l’autore per il primo utilizzo nella misura di 30% della quota
incassata per la gestione della pratica. Suoi ulteriori utilizzi saranno remunerati con 15%
della quota incassata per la gestione della pratica.
2 - “Analisi delle caratteristiche specifiche” e “Riassunto delle caratteristiche DfA”
Il membro interno si premurerà di formulare, sulla base della struttura logica del settore
merceologico, due documenti specifici:
– analisi delle caratteristiche (descrittive e specifiche DfA) del prodotto/sistema che è stato
oggetto di richiesta di marchio e delle eventuali mancanze DfA (che possono essere
causa di rifiuto, richiesta di modifiche/aggiunte o assegnazione a Start e non a Quality).
Questo documento è una descrizione dettagliata ad uso primario della giuria.
– riassunto dello stesso per facilitare una visione sintetica da parte della giuria.
Il membro interno verrà remunerato per le attività svolte nella misura di 30% della quota
incassata per la gestione della pratica
Il membro interno potrà richiedere ulteriori indicazioni e specifiche al richiedente e potrà
eventualmente promuovere analisi sui prodotti/sistemi/ambienti e definire migliorie ed
adeguamenti in accordo col richiedente e a sue spese.
f – la giuria
La giuria per la valutazione delle caratteristiche DfA dei prodotti/sistemi oggetto della
richiesta sarà eletta dal Consiglio Direttivo su proposta del Gruppo Marchi.
Sarà composta da almeno tre membri scelti per le loro specifiche e riconosciute qualità.
Consisterà normalmente in un rappresentante per ciascuno di questi tre mondi: design,
industria, fruitori, senza per questo escludere possibili rappresentanti di altri mondi quali
ad esempio università e pubblica amministrazione.
La commissione durerà in carica due anni. I membri sono rieleggibili.
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Su tematiche specifiche il Gruppo Marchi potrà coinvolgere nella giuria altri personaggi
solo per temi particolari e con diritto di voto (ad es. quando si tratti di un’architettura
piuttosto che di un prodotto).:
La giuria verificherà la veridicità di quanto affermato nella richiesta analizzando i
documenti di analisi, formulerà delle specificazioni ed integrazioni e, nel caso di prodotti,
effettuerà eventuali prove non distruttive con il prodotto funzionante.
La giuria avrà tempo due mesi (rinnovabili per motivate ragioni) per esprimere i risultati
della sua indagine, dando un peso agli argomenti DfA evidenziati e formulando delle
osservazioni scritte che orienteranno l’esplicitazione del giudizio finale.
La giuria, al termine del suoi lavori dovrà esprimere il suo giudizio che potrà essere:
- favorevole all’assegnazione marchio (Quality/Start) senza condizioni (con o senza
raccomandazioni e/o osservazioni);
- favorevole all’assegnazione marchio (Quality/Start) sub condizione, cioè con richiesta di
modifiche e rinvio del giudizio a modifiche effettuate (con o senza raccomandazioni e/o
osservazioni);
- marchio (Quality/Start) di estensione di marchio esistente (es. altri prodotti della stessa
gamma o varianti);
- modifica motivata di un marchio già assegnato come “Start” a “Quality”;
- rigetto motivato scritto.
La giuria potrà esprimere un giudizio unanime in un’unica relazione o anche due relazioni
in contraddittorio.
g - Assegnazione dei marchi
La giuria presenterà le sue conclusioni al Consiglio Direttivo, costituito in ente
assegnatario del marchio.
L’assegnazione dei marchi verrà effettuata dal Consiglio Direttivo DfA Italia, sentito il
giudizio e le raccomandazioni espressi dalla giuria. Il consiglio può rigettare le
raccomandazioni solo con pubblica motivazione scritta.
Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile.
L’assegnazione del marchio avverrà con un documento ufficiale che descriverà
dettagliatamente l’oggetto dell’assegnazione e la motivazione dell’assegnazione.
h - Modalità di utilizzo del marchio
L’assegnatario dovrà versare a DfA Italia una cifra una tantum, definita entro il 31 gennaio
di ogni anno da DfA Italia, a titolo di diritto d’utilizzo del marchio stesso.
DfA Italia si riserva il diritto di utilizzare i materiali prodotti nei modi e nei luoghi che riterrà
consoni alla natura dell’evento (convegni, mostre, ecc.).
Con decorrenza dalla data di rilascio del certificato, il Concessionario del Marchio di
Qualità DfA Italia ha diritto ad utilizzare l’apposito logo concesso da DfA Italia solo con
riferimento all’oggetto/sistema per il quale ha ottenuto la relativa concessione.
Il Concessionario può marchiare i prodotti certificati con il logo che può inoltre utilizzare sui
vari materiali concernenti i prodotti certificati, quali per esempio il materiale pubblicitario e
le confezioni dei prodotti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l’individuazione dei prodotti oggetto della certificazione deve essere chiara e
inequivocabile;
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- il significato della certificazione di cui i marchi sono attestazione deve essere attribuito
correttamente;
- il logo non deve essere modificato nella forma (sono permessi ingrandimenti e riduzioni
che comunque ne permettano la perfetta leggibilità) e nei colori specificati (è ammesso
l’uso del bianco/nero ove indispensabile).
L’uso del logo, e della certificazione, è rigorosamente limitato all’oggetto del Marchio
stesso e deve essere conforme al presente Regolamento.
In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l’uso del marchio e/o della certificazione
in associazione con i prodotti del Concessionario, quando:
• la certificazione non è stata rilasciata;
• la certificazione è stata sospesa o revocata;
• in associazione fuorviante a oggetti e/o sistemi non soggetti al Marchio.
i - Marchio assegnato al progettista
Se il marchio è assegnato al progettista egli fruirà della tariffa ridotta della quota una
tantum per l’utilizzo del marchio. In questo caso vigono le norme sopra descritte ma con le
seguenti precisazioni:
- il produttore deve:
- dichiarare esplicitamente il suo assenso alla richiesta di marchio da parte del
progettista;
- dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza che non potrà utilizzare il
marchio in alcun modo in quanto non assegnatario dello stesso;
- il progettista potrà utilizzare il marchio nelle forme sopra descritte ma esclusivamente in
associazione al proprio nome (o ragione sociale) congiuntamente al prodotto certificato;
- è esplicitamente esclusa l’apposizione del marchio sui prodotti/sistemi.
5. Linee guida
5a. Principi DfA
Un prodotto, ambiente o sistema DfA:
• valorizza la diversità umana
• promuove l’inclusione sociale e l’uguaglianza
• è di facile e gradevole fruizione per tutta l’utenza potenziale
• non ghettizza, né fisicamente né psicologicamente
• è bello
• è socialmente, ambientalmente ed economicamente sostenibile
• ha per scopo ultimo migliorare la qualità della vita
5b. Requisiti DfA
Il concetto generale è che devono essere attuate tutte le tecniche possibili allo stato
attuale dell’arte per minimizzare le prestazioni richieste all’utente.
I requisiti devono essere verificati rispetto all’utenza target, cioè rispetto a tutti i soggetti
che desiderano fruire e hanno una ragionevole probabilità di fruire il prodotto, ambiente o
sistema in modo autonomo. Le categorie entro cui verificare i requisiti sono: fisicità
percezione e sensorialità comprensione processo. Segue una loro esemplificazione.
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Fisicità
• prensilità abilitante
• sforzi minimi richiesti
• precisione minima richiesta
• abilità minima richiesta
• offerta di alternative di manipolazione ed uso
• offerta di sistemi di personalizzazione
• utilizzo di tecniche e accorgimenti tecnici (anche innovativi) per rispondere alle
esigenze ed abilità di tutta l’utenza target
• rispondenza alle differenze antropometriche
• rispetto delle caratteristiche di sicurezza
• rispondenza alle esigenze diversificate di benessere
Percezione e sensorialità
• contrasti cromatici
• contrasti tattili
• contrasti sonori
• stimolo gustativo
• stimolo olfattivo
• percezione cinestesica
Comprensione
• autoesplicazione dell’uso/funzionamento
• uso di codici semantici per la comprensione del funzionamento/uso
• qualità estetico/formale
• implementazione dell’orientamento naturale (in ambienti, interfacce, oggetti, servizi,
etc.)
• comunicazione multisensoriale (aspetti grafici ed oggettuali)
• comunicazione transculturale e translinguistica (aspetti grafici ed oggettuali)
• documentazioni per l’uso rispondenti ai requisiti elencati
Processo
• correttezza dell’approccio progettuale (indagini soggettive, verifiche con soggetti
sensibili, ecc.)
• correttezza nella filiera della decisione
• estensione dei principi DfA a tutta la catena del valore
• messaggi
publi-promozionali,
che
devono
promuovere
assieme
al
prodotto/sistema/ambiente la filosofia DfA, evitando ottiche contrarie, soprattutto se
ghettizzanti
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