QUADERNO PER LE IMPRESE Atti e Certificati per l`Estero

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QUADERNO PER LE IMPRESE Atti e Certificati per l`Estero
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI AREZZO
QUADERNO PER LE IMPRESE
Atti e Certificati
per l’Estero
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QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
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QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI AREZZO
UFFICIO COMMERCIO ESTERO
Viale Giotto, 4 - 52100 AREZZO
Tel. 05753030 - Fax 0575300953
http://www.ar.camcom.it
PRESIDENTE
Pietro Faralli
SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Salvini
Pubblicazione coordinata da:
Dott. Massimo Valdambrini
Elaborata da:
Rag. Manuele Roghi
Impianto Grafico:
Elisa Grotti
© Copyright 2002
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Arezzo
Viale Giotto 4 - 52100 AREZZO
Tutti i diritti riservati
I edizione Giugno 2002
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INDICE
1. IL CERTIFICATO DI ORIGINE
1.1. SCOPO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE………..
1.2. IL FORMULARIO……………………………………..
1.3. COMPETENZA TERRITORIALE PER IL
RILASCIO……………………………………………….
1.4. COMPILAZIONE………………………………………
1.5. RICHIESTA DI RILASCIO……………………………
1.6. COPIE ULTERIORI…………………………………...
1.7. SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI
ORIGINE………………………………………………..
1.8. AGEVOLAZIONI ED INTERDIZIONI……………...
1.8.1. Rilascio di un certificato di origine a
posteriori………………………………………
1.8.2. Correnti continue di esportazione………….
1.8.3. Certificato di origine pro forma……………
1.8.4. Certificato di origine in bianco o
antidatato……………………………………...
1.8.5. Annotazioni non previste sul formulario…..
1.8.6 Casi particolari……………………………….
1.9. TEMPI DI RILASCIO…………………………………
1.10. COSTI……………………………………………………
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2. VISTO SU FATTURE
2.1. SCOPO DEL VISTO SU FATTURE…………………
2.2. TEMPI DI RILASCIO…………………………………
2.3. COSTI……………………………………………………
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3. VISTO SU DICHIARAZIONE
3.1. SCOPO DEL VISTO SU DICHIARAZIONE……….
3.2. TEMPI DI RILASCIO…………………………………
3.3. COSTI……………………………………………………
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4. VISTO PER DEPOSITO
4.1. SCOPO DEL VISTO PER DEPOSITO……………..
4.2. TEMPI DI RILASCIO…………………………………
4.3. COSTI……………………………………………………
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5. LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME (ex Visto U.P.I.C.A.)
5.1. SCOPO DELLA LEGALIZZAZIONE………………..
5.2. TEMPI DI RILASCIO…………………………………
5.3. COSTI……………………………………………………
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6. CODICE MECCANOGRAFICO
6.1. SCOPO DEL CODICE MECCANOGRAFICO……
6.2. COMPILAZIONE DEL MODULO S.D.O.E. ………
6.3. TEMPI DI RILASCIO…………………………………
6.4. COSTI……………………………………………………
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7. CERTIFICATO DI LIBERA VENDITA
7.1. SCOPO DEL CERTIFICATO DI LIBERA
VENDITA………………………………………………..
7.2. TEMPI DI RILASCIO…………………………………
7.3. COSTI……………………………………………………
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8. MARCHIO I.N.E.
8.1. SCOPO DEL MARCHIO I.N.E. ……………………..
8.2. TEMPI DI RILASCIO…………………………………
8.3. COSTI……………………………………………………
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9. CARNET ATA
9.1. SCOPO DEL CARNET ATA………………………….
9.2. RILASCIO……………………………………………….
9.3. LISTA DELLE MERCI………………………………...
9.4. RITIRO…………………………………………………..
9.5. UTILIZZO……………………………………………….
9.6. FORMALITA’ DOGANALI…………………………...
9.7. TRASFORMAZIONE IN ESPORTAZIONE
DEFINITIVA……………………………………………
9.8. FURTO O SMARRIMENTO DEL CARNET………..
9.9. RESTITUZIONE ED APPURAMENTO…………….
9.10. DUPLICATO DEL CARNET…………………………
9.11. CARNET SOSTITUTIVO……………………………...
9.12. PRINCIPALI NORME DI UTILIZZO……………….
9.13. BREVE RIEPILOGO…………………………………..
9.14. NUOVE DISPOSIZINI………………………………...
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9.14.1.
Nuove istruzioni del Ministero delle
Finanze………………………………………
9.14.2. Lista generale delle merci da importare
temporaneamente negli Stati Uniti
d’America……………………………………
9.15. TEMPI DI RILASCIO…………………………………
9.16. COSTI……………………………………………………
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10. CARNET C.P.D. / CHINA TAIWAN
10.1. SCOPO DEL CARNET C.P.D. / CHINA TAIWAN
10.2. TEMPI DI RILASCIO
10.3. COSTI
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11. CARNET TIR
11.1. SCOPO DEL CARNET TIR…………………………..
11.2. ISCRIZIONE AL REGISTRO TIR……………………
11.2.1. Domanda di iscrizione al Registro TIR….
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11.3. RESTITUZIONE ED APPURAMENTO…………………..
11.4. SOSPENSIONE………………………………………...
11.5. TEMPI DI RILASCIO…………………………………
11.6. COSTI……………………………………………………
“
12. MODULISTICA DISPONIBILE IN INTERNET…………… pag.
13. ALLEGATI…………………………………………………………
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1. IL CERTIFICATO DI ORIGINE
Riferimento normativo:
• Regolamento CEE n. 802/1992 e successive modificazioni;
• Regolamento CEE n. 2913/1992;
• Regolamento CEE n. 2454/1993.
1.1. SCOPO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE
I certificati di origine sono documenti doganali esclusivamente destinati a
provare, sia per esigenze commerciali che doganali, l'origine delle merci
destinate ad una definitiva esportazione nei rapporti tra la Comunità
Economica Europea1 ed i paesi terzi.
Infatti, nei c.d. rapporti “ intracomunitari” il certificato di origine non
viene richiesto né può essere rilasciato ed essendo la Comunità
Economica Europea un unico territorio doganale è sufficiente dichiarare
l'origine della merce in fattura.
Le ragioni che giustificano l’emissione di un certificato di origine sono
diverse e variano in relazione al paese verso il quale sono destinate le
merci e che richiede la certificazione, ad esempio: può essere richiesto ai
fini della determinazione dei diritti doganali d’ingresso nel paese di
esportazione, per l’applicazione di norme e trattati di reciprocità per certi
prodotti, per politiche commerciali internazionali, o per evitare il
dirottamento dei traffici commerciali.
1
I Paesi che attualmente compongono la Comunità Economica Europea sono:
AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA,
IRLANDA, ITALIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, REGNO UNITO,
SPAGNA, SVEZIA.
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Il certificato di origine delle merci rientra nel “ genus” delle certificazioni
in senso improprio, atti della Pubblica Amministrazione non riproducenti
un fatto già rappresentato in pubblici registri, ma costituenti il risultato di
un’attività di accertamento compiuta direttamente dalla Pubblica Autorità
su atti prodotti direttamente dal richiedente.
Pertanto, la richiesta di documenti giustificativi comprovanti l’origine
delle merci, è conforme alle disposizioni del Ministero delle Attività
Produttive e dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio,
disposizioni con le quali viene riconosciuta alle stesse Camere di
Commercio ampia facoltà di richiedere alle imprese la documentazione
ritenuta necessaria a tali fini.
1.2. IL FORMULARIO
Il certificato di origine deve essere compilato inderogabilmente
utilizzando gli appositi formulari2 (allegato 1) stampati dall'Unione
Italiana delle Camere di Commercio e distribuiti esclusivamente delle
Camere di Commercio. Ogni modulo è numerato preventivamente all'atto
della stampa.
Il formulario in carta chimica autocopiante, utilizzabile anche per
stampanti a modulo continuo, è costituito da 5 fogli recanti tutti lo stesso
numero di serie prestampato, è così composto:
•
il primo foglio in carta arabescata con menzione “originale” che
costituisce l’originale del certificato di origine;
•
3 fogli in carta di colore giallo con menzione “copia” costituenti le
copie del certificato di origine;
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Conformi al modello previsto dall’Allegato 12 del Reg. CEE n. 2454/1993.
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•
un foglio in carta di colore rosa con menzione “richiesta di rilascio di
certificato” che costituisce il modulo di domanda.
Le imprese possono richiedere e ritirare direttamente all'Ufficio
Commercio Estero i formulari ed i relativi allegati: dichiarazione a firma
del legale rappresentante relativamente all'origine delle merce oggetto
della spedizione (allegato 2) e la distinta di richiesta (allegato 3) che
accompagnano la domanda; i formulari rilasciati vengono registrati in
carico alla richiedente.
L’impresa prende in carico tali formulari, non può cederli ad altre aziende,
non può presentarli ad altra Camera di Commercio, assumendosi la piena
responsabilità del loro utilizzo.
Eventuali modelli inutilizzati o compilati erroneamente, essendo registrati
in carico all'impresa richiedente devono essere restituiti all'Ufficio
Commercio Estero. In caso di distruzione o smarrimento dei modelli
dovrà essere prodotta adeguata documentazione comprovante il fatto.
1.3. COMPETENZA TERRITORIALE PER IL RILASCIO
La Camera di Commercio competente per territorio al rilascio del
certificato di origine è quella dove l'impresa ha la sede legale.
L'impresa richiedente può ottenere, per motivi logistici, di stoccaggio
delle merci o perché ha in altro territorio un'unità locale, che il rilascio del
certificato di origine venga effettuato da altra Camera di Commercio, la
richiesta d'impresa viene autorizzata dalla Camera di Commercio dove la
stessa ha la sede legale.
L'emissione del certificato di origine può essere richiesta anche da una
spedizioniere per conto della ditta esportatrice.
Nel caso in cui la spedizione raggruppi più fatture emesse al medesimo
destinatario delle merci, si può richiedere soltanto un certificato di origine
raggruppante tutte le fatture oggetto della fornitura, i riferimenti di tutte le
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fatture devono essere riportati nella casella 5 del formulario (allegato 1).
L’Ente camerale rilascia all’impresa esportatrice un solo certificato
d’origine originale per ogni spedizione. Tutte le copie redatte e rilasciate
conformemente all’originale hanno lo stesso valore di quest’ultimo.
L’intera documentazione prodotta dal richiedente unitamente agli allegati
e alle copie ulteriori del Certificato di origine rimangono depositate3
presso la Camera di Commercio per almeno due anni.
1.4. COMPILAZIONE
Il formulario (originale, copie e domanda di rilascio) deve essere
compilato dalla casella 1 alla 7, preferibilmente in lingua italiana o nel
caso sia necessario in altra lingua dell’Unione Europea, a cura del
richiedente con la macchina da scrivere o manoscritto a stampatello in
maniera chiara e ben leggibile (allegato 4), non sono ammesse correzioni
con abrasioni, cancellazioni o sovrascritture.
Le eventuali modifiche e correzioni devono essere approvate e vistate
dall'autore e della Camera di Commercio.
Tutti gli spazi non utilizzati devono essere barrati per rendere impossibile
qualsiasi aggiunta a posteriori dopo il rilascio del certificato di origine.
CASELLA 1 - "Speditore"
Indicare nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo completo dello
speditore. Non è ammesso l'inserimento della formula "produttore".
Per speditore si intende colui che emette la fattura di vendita delle merci
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Art. 54, Reg. CEE n. 2454/1993.
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ed è responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale
operazione sia che ne dia incarico a terzi.
Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che spicca la fattura
di vendita (es. uno spedizioniere internazionale), in questa casella dovrà
essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la
dicitura "per conto di", seguita dal nominativo di colui che effettivamente
fattura la merce all'estero, copia della delega a richiedere il rilascio del
certificato di origine dovrà essere allegata alla domanda.
CASELLA 2 - "Destinario"
Indicare nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo completo
dell'acquirente estero al quale è stata emessa fattura, il paese estero deve
essere scritto per esteso, non sono ammesse abbreviazioni o sigle.
E' possibile indicare "all'ordine" seguito dal paese di destinazione se
conosciuto e menzionato in fattura.
Se la merce è destinata ad un paese diverso da quello di prima
destinazione va indicata anche la destinazione finale della merce
preceduta dalla dicitura "destinazione finale" seguita dall'indicazione
completa del destinatario finale se conosciuto e menzionato nella fattura.
Nel caso in cui la merce sia comunque destinata ad una ulteriore
riesportazione e non si conosce la destinazione finale, si può inserire la
dicitura "per ulteriore riesportazione".
CASELLA 3 - "Paese di origine"
Per le merci di origine comunitaria, usare la dicitura "COMUNITA’
EUROPEA" seguita, eventualmente, dal nome del paese comunitario.
È ammessa anche la sola dicitura "COMUNITA’ EUROPEA" senza
specificare il paese o i paesi di origine.
Per le merci di origine non comunitaria, indicare il paese terzo.
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Se la merce ha più origini, vanno indicati tutti i paesi di origine, avendo
poi cura di specificare poi nella fattura il paese di origine di ogni singola
merce o articolo.
CASELLA 4 - "Informazioni riguardanti il trasporto "
Indicazione facoltativa. Si consiglia di indicare il mezzo che sarà
utilizzato per la spedizione (es. via aerea, via nave, via terra, ect.). qualora
la spedizione avvenga con diversi mezzi si utilizza la dicitura "trasporto
misto" oppure si indicano tutti i mezzi.
Se, invece, non si conosce o non si è ancora stabilito in mezzo si indica
"da stabilire".
In nessun caso è possibile, come per tutte le altre caselle del formulario
del certificato di origine, l'inserimento dellec.d. clausole “ Incoterms”.
CASELLA 5 - "Osservazioni"
Questa casella può essere utilizzata per inserire eventuali ulteriori
informazioni, altrimenti non ammesse in altre caselle, utili
all'identificazione della spedizione: numero di fattura, riferimento
all'ordine, riferimento alla lettera di credito, numero di contratto,ect.
Non sono ammesse dichiarazioni discriminatorie nei confronti di altri
paesi. La casella può eventualmente essere lasciata in bianco e sbarrata.
CASELLA 6 - "N. ordine, marche, numeri, quantità e natura dei
colli; denominazione delle merci"
Indicazione in maniera chiara e comprensibile la natura delle merci in
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maniera non generica: numero, marcatura dei colli, sigla, quantità,
l'eventuale titolo per i metalli preziosi utilizzando anche termini specifici
tecnici; ogni altra eventuale indicazione utile all'identificazione e
descrizione della merce è inseribile. Sono ammesse le eventuali marcature
di spedizione esterne ai colli o ai pacchi. Non sono ammesse le diciture
"made in …", "prodotto in …", "produttore", se non sono contenute nelle
marcature esterne.
Qualora la casella 6 non sia sufficiente per descrivere tutte le merci o si
preferisca dare solo una descrizione sommaria e riepilogativa si procede
descrivendo in maniera generica la merce seguita dalla dicitura "come da
fattura n. ___ del _________ allegata".
In questo caso si presenterà due esemplari di fattura all'Ufficio
Commercio Estero, uno rimarrà allegata alla domanda e conservata con i
documenti, l'altra - dopo apposita vistatura – diventerà, spillata
fisicamente con il certificato di origine, allegata e parte dello stesso.
L’utilizzo della dicitura "come da fattura n. ___ del _________ allegata"
diventa utile nel caso in cui la merce oggetto della esportazione abbia più
paesi di origine, infatti allegando la fattura – nella quale saranno
evidenziati articolo per articolo il paese - si avrà una più semplice e
puntuale descrizione delle merci.
CASELLA 7 - "Quantità"
Indicare le quantità della merce menzionate in fattura e oggetto del
certificato di origine, le stesse possono essere espresse nelle varie unità di
misura relative alla natura della merce (kg, lt, mt, mq,…) nel caso le
quantità vengano indicate in unità di peso, occorre specificare peso lordo e
peso netto.
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CASELLA 8 -
Casella riservata alla Camera di Commercio per l'apposizione dei timbri e
delle firme, qui si attesta che le merci riportate nella casella 6 sono
originarie del paese menzionato nella casella 3.
1.5. RICHIESTA DI RILASCIO
L'ultimo foglio del formulario di colore rosa rappresenta la domanda di
richiesta di rilascio del certificato di origine, sul fronte di questo foglio
(allegato 5) l'impresa esportatrice dovrà apporre, in basso a destra (
casella 8 ), il proprio timbro e la firma per esteso del legale rappresentante
della stessa.
Se la spedizione è curata da un altro soggetto, es. uno spedizioniere,
questo dovrà apporre timbro e firma ( casella 9 ).
Può essere accettata la firma di un delegato, sempre che si sia provveduto
preventivamente al deposito della delega presso lo stesso Ufficio
Commercio Estero.
Se alla richiesta di certificato di origine provvede uno spedizioniere
questo dovrà produrre all'Ufficio Commercio Estero la delega conferitagli
dalla ditta per la quale provvede alla spedizione della merce.
Sul retro dello stesso foglio (allegato 6) l'impresa dovrà compilare - a
seconda dell'origine della merce - uno o più paragrafi:
•
Paragrafo 1: se la merce è di origine esclusivamente comunitaria.
Indicare la ragione sociale e l'indirizzo completa della ditta produttrice
o dei produttori se più di uno, se la merce non è di origine italiana, al
discrezione della Camera di Commercio emittente il certificato
potranno essere richieste in allegato le copie delle fatture di acquisto.
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•
Paragrafo 2: è relativo a quella merce che ha subìto una
trasformazione sostanziale, sufficiente a conferirle l’origine
comunitaria.
L’impresa dovrà indicare l’indirizzo completo dello stabilimento in
cui tale operazione è stata eseguita e dichiarare a parte che la
trasformazione sostanziale a prodotto in incremento del valore delle
merci pari almeno al 45%.
•
Paragrafo 3: è relativo alla merce di origine extracomunitaria. In tale
caso l’azienda dovrà produrre il certificato di origine o la
documentazione giustificativa necessaria a stabilire l’origine: copia
della bolla doganale d'importazione, copia della fattura di acquisto.
L'Ufficio Commercio Estero può, qualora lo ritenga necessario, richiedere
la presentazione di ulteriore documentazione a conferma e prova
dell'origine della merce.
Dopo aver compilato il paragrafo relativo all’origine della merce esportata
è necessaria un’altra firma e relativo timbro sul retro della richiesta (dove
indicato firma del richiedente) così come apposta sul fronte della richiesta
di rilascio.
Oltre al formulario debitamente compilato e sottoscritto, l'impresa dovrà
produrre:
•
la dichiarazione (allegato 2) debitamente timbrata e firmata in
originale dal legale rappresentante nella quale si dichiara: che per la
fattura oggetto dell'esportazione non sono stati rilasciati ulteriori
certificati di origine, che i prezzi indicati nella fattura sono
corrispondenti a quelli riportati nel listino aziendale; l'origine della
merce e dove si trova la merce; nella stessa dovranno essere
specificati i documenti e/o i visti richiesti;
•
la distinta di richiesta(allegato 3) dei documenti da vistare;
•
una copia della fattura oggetto della certificazione di origine firmata e
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timbrata in originale che rimarrà agli atti allegata ai documenti del
certificato;
Le dichiarazioni apposte sul modello del certificato di origine e sulla
documentazione allegata hanno valore di dichiarazione rese di fronte a
Pubblico Ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in
merito al contenuto delle stesse. Inoltre tutte le dichiarazioni erronee o
false sull’origine della merce sono considerate infrazione nei confronti
dall’Amministrazione Doganale.
Accertata la corretta compilazione del modello, degli allegati, verificato la
produzione dei documenti necessari, l'Ufficio Commercio Estero
provvede a vistare i documenti.
1.6. COPIE ULTERIORI
Oltre all'originale del certificato di origine e possibile emettere – anche in
un momento successivo al rilascio dell’originale - fino ad un massimo di 2
copie per modello di certificato (costituite dalle copie in carta chimica
autocopiante all'interno del modello). Se l'impresa ha necessità di ulteriori
copie di quel certificato di origine, dovrà munirsi preventivamente dei
modelli "intercalari" (allegato 7) che dovrà inserire all'interno del modello
di certificato di origine prima della compilazione alternati da carta
carbone (essendo gli intercalari non autocopianti) creando così le copie
ulteriori necessarie.
1.7. SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE
In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un
duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di
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smarrimento presentata alle Autorità competenti (Polizia dello Stato o
Carabinieri). Il richiedente in tal caso utilizzerà un nuovo formulario di
certificato di origine sul quale verrà apposta la dicitura "duplicato" del
certificato di origine emesso in precedenza. Il richiedente, inoltre, dovrà
dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è
stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che
potrebbero derivare dall'utilizzo anche improprio, da parte di terzi, del
certificato smarrito.
1.8. AGEVOLAZIONI ED INTERDIZIONI
1.8.1. Rilascio di un certificato di origine a posteriori
Il rilascio di un certificato di origine è di norma vietato se le merci alle
quali si riferisce non sono in via di spedizione al momento in cui viene
presentata la domanda.
Tuttavia, nel caso di spedizione avvenuta, è permesso il rilascio del
certificato di origine, su presentazione di documenti giustificativi
dell'origine e dell'avvenuta spedizione.
1.8.2. Correnti continue di esportazione
Qualora le circostanze lo giustifichino, specie quando l'interessato
mantiene correnti regolari continue ed uniformi di esportazione, le
Camere di Commercio emittenti possono concedere, a loro discrezione,
l'esenzione della compilazione del retro del modulo rosa di domanda per
ogni singola operazione, a condizione che sia assicurato il rispetto delle
disposizioni dei Regolamenti CEE n. 2913/1992 e 2454/1993.
Per concedere tale esenzione, la Camera di Commercio emittente può
esigere dal richiedente una dichiarazione nella quale egli si impegna a
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rinunciare a tale agevolazione, qualora la sua produzione subisca
modificazioni.
1.8.3. Certificato di origine pro forma
Qualora il richiedente necessiti di un certificato di origine per concludere
una transazione e le relative indicazioni da riportare su di essi non siano
definitivamente conosciute, può ottenere, in via eccezionale e a
discrezione della Camera di Commercio emittente, il rilascio di un
certificato di origine "pro forma". I formulari utilizzati dovranno recare
molto chiaramente la dicitura "pro forma".
1.8.4. Certificato di origine in bianco o antidatato
Non possono essere rilasciati certificati di origine in bianco o antidatati.
1.8.5. Annotazioni non previste sul formulario
Di norma sul certificato di origine non debbono essere riportate altre
indicazioni che quelle previste dal formulario stesso. Qualora esigenze
commerciali o bancarie o disposizioni delle Autorità del Paese
importatore esigano menzioni o dichiarazioni particolari di varia natura,
queste verranno valutate singolarmente dall’Ufficio Commercio Estero a
discrezione potranno essere accettate o rifiutate.
1.8.6. Casi particolari
È possibile rilasciare un secondo certificato di origine sulla stessa fattura
di esportazione, la ditta richiedente dovrà produrre l’originale del
certificato o le copie precedente rilasciate all’Ufficio Commercio Estero il
quale provvederà all’annullamento dei precedenti documenti e alla loro
sostituzione.
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È possibile richiedere il rilascio di un certificato di origine su merce usata
della quale la ditta esportatrice è priva della fattura di acquista. Il legale
rappresentante della ditta richiedente sotto la propria responsabilità dovrà
fornire, su carta intesta della ditta, una dichiarazione attestante il paese di
origine della merce, tale dichiarazione dovrà essere ripetuta al paragrafo 1
del modulo di domanda rosa (allegato 6).
In ogni caso, considerato l’importanza della certificazione di origine,
l’Ufficio Commercio Estero si riserva la facoltà di richiedere la
produzione di ulteriori documenti comprovanti l’origine della merce o di
rifiutare la certificazione.
1.9. TEMPI DI RILASCIO
L’Ufficio Commercio Estero provvede al rilascio del Certificato di origine
immediatamente alla presentazione.
1.10. COSTI
DIRITTI DI SEGRETERIA
Certificato di Origine ogni originale o copia
Certificato di Origine con legalizzazione della firma ogni originale
o copia
20
EURO
5,00
8,00
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2. VISTO SU FATTURE
Riferimento normativo:
• Regolamento CEE n. 802/1992 e successive modificazioni.
2.1. SCOPO DEL VISTO SU FATTURE
Usualmente alcuni Paesi, particolarmente quelli arabi, richiedono che le
fatture di vendita relative all'esportazione (anche non necessariamente
accompagnate dal certificato di origine) vengano vistate dalla Camera di
Commercio.
L'impresa esportatrice interessata al rilascio del visto di congruità dei
prezzi sulle fatture dovrà specificarlo sulla richiesta di documenti da
vistare (allegato 3) e presentare all’Ufficio Commercio Estero una copia
di fattura in più oltre a quelle necessarie da vistare tutte debitamente
timbrate e firmate in originale dal legale rappresentante, questa copia in
più rimarrà depositata agli atti.
2.2. TEMPI DI RILASCIO
L’Ufficio Commercio Estero provvede
immediatamente alla presentazione.
21
a
vistare
le
fatture
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2.3. COSTI
DIRITTI DI SEGRETERIA
Visto su fattura ogni copia
Visto su fattura con legalizzazione e conformità della firma del
legale rappresentante ogni copia
22
EURO
5,00
11,00
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
3. VISTO SU DICHIARAZIONE
3.1. SCOPO DEL VISTO SU DICHIARAZIONE
L'Ufficio Commercio Estero, su richiesta delle aziende interessate, vista le
dichiarazioni prevenienti dal legale rappresentante della stessa - senza
entrare nel merito del contenuto - attestando la conformità della firma
apposta con quella depositata presso l'Ente camerale.
L'azienda che intende fare vistare la dichiarazione, dovrà specificare il
numero dei documenti richiesti (allegato 3) e dovrà presentare all’Ufficio
Commercio Estero una copia in più dei documenti necessari, debitamente
timbrati e firmati in originale in ogni copia, perché sarà una copia verrà
trattenuta agli atti dall'Ufficio Commercio Estero.
3.2. TEMPI DI RILASCIO
L’Ufficio Commercio Estero provvede a vistare le dichiarazioni
immediatamente alla presentazione.
3.3. COSTI
DIRITTI DI SEGRETERIA
Visto su dichiarazione ogni copia
Visto su dichiarazione con legalizzazione ogni copia
23
EURO
5,00
8,00
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
4. VISTO PER DEPOSITO
4.1. SCOPO DEL VISTO PER DEPOSITO
L'Ufficio Commercio Estero, su richiesta delle aziende interessate, appone
il visto per deposito su atti e documenti a valere per l'estero dando fede
agli stessi rimanendo una copia di questi depositata presso l'Ente
camerale; a questo scopo viene richiesta la produzione di una copia in più
rispetto agli atti necessari all'azienda che verrà trattenuta agli atti
dall'Ufficio Commercio Estero. L'impresa dovrà specificare il numero dei
documenti nella distinta di richiesta (allegato 3).
4.2. TEMPI DI RILASCIO
L’Ufficio Commercio Estero provvede ad apporre il visto per deposito
immediatamente alla presentazione.
4.2. COSTI
DIRITTI DI SEGRETERIA
Visto per deposito ogni copia
Visto per deposito con legalizzazione ogni copia
24
EURO
5,00
8,00
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
5. LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME
(ex Visto U.P.I.C.A.)
5.1. SCOPO DELLA LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME
Alcuni paesi, specialmente quelli dell'area araba, richiedono che atti ed i
documenti a valere all'estero destinati ad una ulteriore apposizione di visti
presso i propri consolati in Italia, subiscano la legalizzazione delle firme
apposte sui documenti dai funzionari della Camera di Commercio.
L'impresa interessata dovrà farne richiesta all'Ufficio Commercio Estero
all'atto della richiesta di certificazione o dell’apposizione del visto
specificando la richiesta nella distinta (allegato 3), producendo sempre
una copia in più dei documenti di vistare che verrà trattenuta dall'Ufficio
agli atti.
Fino all'agosto 2000 competente alla legalizzazione era l'Ufficio
Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (U.P.I.C.A.)
attualmente tale funzione è stata assorbita direttamente dalle Camera di
Commercio.
5.2. TEMPI DI RILASCIO
L’Ufficio Commercio Estero Provvede alla legalizzazione delle firma dei
funzionari immediatamente alla richiesta.
25
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
5.3 COSTI
DIRITTI DI SEGRETERIA
Su certificato di origine, dichiarazione, deposito ogni copia
Su fattura, necessitando il visto di conformità sulla firma del
rappresentante legale dell’impresa, ogni copia
26
EURO
3,00
6,00
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
6. CODICE MECCANOGRAFICO
Riferimento normativo:
• Circolare Ministero Commercio Estero n. 1/704695/A – 188 del
20.07.1957 e successive modificazioni fino alla più recente n. 3456/C
del 19.11.1995;
• Decreto del Ministero del Tesoro n. 110 del 04.05.1990.
6.1. SCOPO DEL CODICE MECCANOGRAFICO
La Camera di Commercio dove ha sede l’azienda richiedente assegna il
codice meccanografico che identifica gli operatori abituali con l'estero.
Possono ottenerlo le imprese iscritte al Registro Imprese che abbiano
iniziato l’attività, gli organismi ed enti pubblici che svolgano
comunemente transazioni valutarie, nonché gli studi professionali e non
che scambino abitualmente servizi con l'estero.
Il codice meccanografico è alfanumerico e si compone di due lettere
identificanti la sigla della provincia e sei numeri.
La procedura per l'assegnazione del codice meccanografico richiede la
presentazione della domanda (allegato 8), a questa dovrà essere allegato il
modulo SDOE (allegato 9) – entrambi gli stampati sono disponibili presso
l’Ufficio Commercio Estero - destinato all'omonima banca dati che a
livello nazionale raccoglie le informazioni sulle imprese operanti con
l'estero e dalla quale le Camera di Commercio estraggono gli elenchi degli
importatori o esportatori italiani selezionati per prodotto o paese.
Essere impresa titolare di codice meccanografico, inoltre, rappresenta uno
strumento di visibilità per l’impresa a livello nazionale.
27
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
La domanda dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente,
l’attività abituale dell'impresa quale operatore con l'estero.
Sia la domanda e che il modulo SDOE dovranno essere firmati dal legale
rappresentante della ditta richiedente. Vanno inoltre allegate le fotocopie
di due fatture, indifferentemente di importazione o di esportazione, a
dimostrazione dell’attività con l’estero.
Gli studi professionali o i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese,
dovranno allegare alla domanda una copia del certificato di attribuzione
del numero di partita IVA.
Essere titolare del codice meccanografico non è in nessun caso requisito
per svolgere operazioni con l’estero; è il sistema bancario che a fronte di
operazioni valutarie che superano il valore di • 10329,14 richiede
all’impresa il codice meccanografico per la compilazione delle
comunicazioni valutarie a fini statistici (C.V.S.)
Una volta assegnato il codice meccanografico segue l'impresa per tutta la
sua attività ed è riportato anche nella visura camerale.
L’Ufficio Commercio Estero cura la pubblicazione periodica ”Elenco
della ditte import-export in Arezzo” che raccoglie, suddivise per macro
categorie merceologiche, tutte le imprese della provincia titolari del
codice meccanografico.
6.2. COMPILAZIONE DEL MODULO S.D.O.E.
Il modulo SDOE (allegato 9), come detto, consente l’immissione
dell’impresa nella Banca Dati nazionale SDOE; oltre ai dati identificativi,
informazioni statistiche e tipo di attività sul prodotto viene richiesta la
voce doganale dei prodotti descritti, questa è rinvenibile sulla
dichiarazione doganale o sul modello Intrastat.
28
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Nel retro del modello SDOE (allegato 10) sono riportati i codici di tre
cifre che identificano i Paesi esteri di provenienza e/o di destinazione dei
prodotti.
6.3. TEMPI DI RILASCIO
Il codice meccanografico viene rilasciato a vista, previo controllo della
pratica ed elaborazione al terminale della stessa.
6.4. COSTI
DIRITTI DI SEGRETERIA
Codice meccanografico
29
EURO
3,00
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
7. CERTIFICATO DI LIBERA VENDITA
7.1. SCOPO DEL CERTIFICATO DI LIBERA VENDITA
Seppur nessuna norma specifica o accordo internazionali preveda
esplicitamente questa certificazione, alcuni Stati dell'area asiatica o
dell'America latina richiedono che la merce importata nel loro paese abbia
libera vendita nel paese di origine, assicurandosi così che la stessa sia
sottoposta ai controlli previsti dalla legislazione della nazione di origine
della merce importata.
L'azienda interessata alla certificazione può ritirare ilfac-simile della
domanda (allegato 11), che dovrà essere redatto su carta intestata, presso
l'Ufficio Commercio Estero alla stessa vanno inoltre allegati:
•
elenco dei principali clienti italiani ed esteri ai quali è stato venduto il
prodotto oggetto della certificazione;
•
copia delle fatture di vendita in Italia e all'estero rappresentative della
distribuzione del prodotto;
•
2 marche da bollo da • 10,33.
7.2. TEMPI DI RILASCIO
L'Ufficio Commercio Estero provvede al rilascio del certificato di libera
vendita (allegato 12) entro le 48 ore alla richiesta.
30
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
7.3. COSTI
DIRITTI DI SEGRETERIA
Certificato di libera vendita
31
EURO
5,00
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
8. MARCHIO I.N.E.
Riferimento normativo:
• Legge n. 1272 del 23.06.1927;
• R.D.L. n. 1443 del 26.10.1933;
• R.D.L. n. 2213 del 20.12.1937;
• D.M. 14.12.1933.
8.1. SCOPO DEL MARCHIO I.N.E.
Per l’esportazione dei vini verso gli Stati Uniti d'America, il Canada ed il
Messico è obbligatoria la richiesta del marchio nazionale INE.
Tale marchio va richiesto, tramite la Camera di Commercio competente
per territorio dove l'impresa ha sede legale, all’Istituto per il Commercio
Estero di Roma.
L’Ufficio Commercio Estero provvede ad istruire le domande presentate
dalle ditte e a trasmetterle all’ICE di Roma.
La documentazione da produrre alla Camera di Commercio è la seguente:
•
domanda su apposito modulo denominato “Schema di dichiarazione”
(allegato 13), da ritirare presso l’Ufficio Commercio Estero;
•
formulario concernente l’attrezzatura tecnica dello stabilimento
denominato “Questionario B” ( allegato 14), da ritirare presso
l’Ufficio Commercio Estero;
•
n. 6 esemplari di confezionamenti (etichette e collarini) che la ditta
intende usare per
l’esportazione dei vini con il Marchio Nazionale;
32
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
•
autocertificazione attestante l’eventuale iscrizione ai Consorzi Vino;
•
autocertificazione dei carichi pendenti (allegato 15).
Dopo aver ricevuto la documentazione richiesta, l'Ufficio Commercio
Estero provveduto al sopralluogo direttamente presso gli impianti
dell'azienda richiedente al fine di verificare che le caratteristiche degli
impianti e dei processi produttivi rispettino dei requisiti previsti.
In seguito provvederà ad inoltrare il rapporto informativo denominato
“Questionario A” ed il proprio parere motivato all’ICE per il rilascio del
Marchio INE.
L’ICE, riconosciuta regolare la documentazione presentata ed approvati i
marchi privati e le etichette provvederà a registrarla in apposito elenco
assegnandole un numero progressivo e notificando tale assegnazione al
richiedente, ai Laboratori analisi, all’Amministrazione ferroviaria e
doganale ed agli altri enti, organizzazioni ed autorità interessate.
Le autorità doganali consentiranno l’esportazione delle partite di vino
coperte dal Marchio Nazionale soltanto su presentazione del certificato di
analisi dei vino costituente le partite stesse. Tale certificato è rilasciato dai
laboratori ufficialmente riconosciuti ed abilitati a tale funzione.
Poiché la maggior parte dei vini esportati col Marchio Nazionale è diretta
verso gli Stati Uniti d'America, l’istruzione delle pratiche prevede anche
il rispetto delle norme sull’etichettatura vigenti in quel Paese. Sulle
etichette dei vini debbono figurare la marcatura di origine, la gradazione
alcolica, il contenuto netto oltre a eventuali indicazioni sul tipo di vino.
8.2. TEMPI DI RILASCIO
L’Ufficio Commercio Estero, entro pochi giorni dal ricevimento della
richiesta, provvede agli adempimenti di propria pertinenza.
33
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
8.3. COSTI
Non sono dovuti diritti di segreteria il servizio è gratuito.
34
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
9. CARNET ATA
Riferimento normativo:
• Convenzione Doganale Internazionale ATA del Consiglio di
Cooperazione Doganale ATA del 06.12.1961, ratificata in Italia con
D.P.R. n. 2070 del 18.03.1963;
• Regolamento CEE n. 2454 del 02.07.1993;
• Legge n. 318/1978.
9.1. SCOPO DEL CARNET ATA
Il Carnet ATA (acronimo dell'espressione francese e ingleseAdmission
Temporaire - Temporary Admission) è un documento doganale
internazionale sostitutivo di quelli nazionali di esportazione ed
importazione temporanea, al rilascio provvede la Camera di Commercio
ed ha validità di 12 mesi.
Esso permette all’operatore di esportare temporaneamente merci verso i
paesi aderenti4 alla convenzione o farle transitare negli stessi, senza
pagare alla frontiera dazi doganali, purché le stesse merci vengano
4
I paesi aderenti alla Convenzione ATA sono:
Algeria, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea, Costa
d’Avorio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone,
Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Islanda, Isole Mauritius,
Israele, Italia, Jugoslavia, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Malesia, Malta, Marocco,
Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Andorra, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Senegal, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka,
Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria.
Uso del Carnet ATA è ammesso anche nei c.d. possedimenti d’oltremare di Francia:
Guadalupa, St. Bartheleny, St. Martin, Martinica, Polinesia; di Stati Uniti d'America: Porto
Rico, St. Croix, St. Thomas, St. Thomas, St. John, Hawaii; di Spagna: Canarie, Centa,
Melilla; di Olanda: Aruba, Bonaire, Curacao, St. Eustasius, St. Martin.
35
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
reimportate nel paese di provenienza entro i termini previsti.
Il Carnet ATA può essere utilizzato sia dalle imprese che ai privati
cittadini anche stranieri, consente l'introduzione temporanea di merci per:
•
fiere e mostre;
•
materiale professionale;
•
campioni commerciali.
Le categorie di merci per le quali possono essere rilasciati i Carnets ATA
sono indicate nell’allegato B del Regolamento CEE n. 2454 del
02.07.1993, sono comunque escluse dall’utilizzazione le merci
temporaneamente esportate per essere sottoposte a lavorazione o
riparazione.
L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma, è l'ente
garante per l'Italia del sistema ATA, l'emissione e la gestione dei Carnets
ATA viene effettuata dalle singole Camere di commercio, per conto
dell'Unioncamere Italiana.
Il Carnet ATA costituisce una facilitazione della quale gli interessati
possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di richiedere in
ciascun Paese l'esportazione o l'importazione temporanea o il transito
delle merci secondo la normale procedura e con gli ordinari documenti
previsti per tale genere di operazioni.
I vantaggi derivanti dall'utilizzo del Carnet ATA sono:
•
sostituzione contemporanea dei documenti doganali di esportazione
temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione
temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito;
•
esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie normalmente
richieste per l'ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre
36
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita;
•
possibilità di utilizzo per:
-
uno o più viaggi circolari: per esempio dall'Austria (Unione
Europea) alla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Ceca alla
Polonia e dalla Polonia alla Germania (Unione Europea);
-
per uno o più viaggi in singoli Paesi: per esempio da un Paese
dell'Unione Europea agli Stati Uniti d’America e ritorno in
qualsiasi Paese dell'Unione Europea, anche diverso da quello di
partenza;
-
per operazioni frazionate: per esempio, esportazione temporanea
dall'Unione Europea delle merci in più riprese, importazione
temporanea in Australia in più riprese, riesportazione
dall'Australia in una o più volte delle merci stesse, ecc. (per i
Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono);
-
per attraversare un Paese estero (per i Paesi che lo consentono);
-
per merci non accompagnate (per i Paesi firmatari della
Convenzione che lo consentono).
9.2. RILASCIO
Per ottenere il rilascio del Carnet ATA occorre ritirare e compilare
16) di richiesta presso l'Ufficio Commercio
l'apposito modello allegato
(
Estero.
Il modello dovrà essere firmato dal legale rappresentante della ditta
richiedente. Il modello di domanda si compone di tre fogli di diversi
colori: bianco che viene trattenuto dalla Camera di Commercio, giallo che
37
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
rappresenta la copia della domanda che viene restituita al richiedente e
azzurro che rappresenta la copia per la compagnia assicurativa INA
Assitalia5 alla quale viene trasmesso dalla Camera di Commercio.
A questo va aggiunta la domanda di polizza fidejussoria di garanzia per
merci varie (allegato 17) o per merci orafe (allegato 18) entrambe
disponibili presso l'Ufficio Commercio Estero, da presentare (vistata dalla
Camera di Commercio) all'INAAssitalia di Arezzo - Via G. Monaco - per
la stipula della copertura fidejussoria per l'eventuale richiesta di dazi
doganali da parte delle autorità estere all'ente garante per l'Italia della
Convenzione ATA in caso di uso improprio del Carnet ATA, di furto, di
smarrimento o di immissione al consumo della merce nel mercato estero.
L'ente garante della Convenzione ATA per l'Italia è l'Unione Italiana delle
Camere di Commercio, la polizza fidejussoria che viene stipulata con
l'INAAssitalia serve appunto da garanzia per l'ente garante in caso di
richiesta di pagamento di dazi o diritti doganali alla quale l'intestatario del
carnet ATA non fa fronte.
L'accordo nazionale tra l'Unione Italiana delle Camere di Commercio e
INA Assitalia prevede una diversa modalità di assunzione di garanzia e
tassazione a seconda che si tratti di:
•
merci varie;
•
merci orafe.
Merci varie: l'importo assicurato dalla coperturafidejussoria è pari al
100% del valore delle merci dichiarate nel Carnet ATA. L'assicurazione è
prestata automaticamente, per mezzo di versamento in conto corrente
postale n 33160508 intestato ad INA Assitalia - Agenzia di Arezzo, sino
al limite di • 51.645,69 di valore delle merci per singolo Carnet AT A o/e
per cumulo del valore dei Carnets ATA rilasciati alla ditta nel corso
dell'anno solare.
5
L' INA-Assitalia, attualmente e fino al 2004, è la compagnia di assicurazione
convenzionata con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio per il servizio di polizza
fidejussoria obbligatoria sui Carnet ATA.
38
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Qualora detto limite venga superato viene meno il meccanismo
dell'automatismo, il rilascio della copertura avviene dietro apposita
richiesta del contraente (allegato 17), debitamente vistata dalla Camera di
Commercio da presentare all'INAAssitalia di Arezzo.
L'importo del versamento viene così determinato: valore delle merci
moltiplicato 0,25 a questo si aggiunge il 12,50 % di imposte, il
versamento sarà comunque di • 25,80 anche se l'importo determinato dal
calcolo sia inferiore.
Comunque le imprese plurilocalizzate con sede legale in altra provincia,
indipendentemente dall'importo delle merci, dovranno provvedere alla
copertura fidejussoria non con il versamento in conto corrente postale ma
stipulando direttamente presso l'INAAssitalia la polizza. In questo caso
l'Ufficio Commercio Estero provvederà a comunicare alla Camera di
Commercio dove l'impresa ha sede legale l'emissione del Carnet ATA
Merci orafe: l'importo assicurato dalla coperturafidejussoria è pari al
50% del valore delle merci dichiarate nel Carnet ATA. L'assicurazione è
prestata automaticamente sino al limite di • 103.291,38 che esonera le
ditte richiedenti dalla presentazione della documentazione normalmente
richiesta per il rilascio delle polizze, per singolo Carnet ATA e/o per
cumulo del valore dei Carnet ATA rilasciati alla ditta nel corso dell'anno
solare.
Il rilascio della copertura avviane dietro apposita richiesta del contraente
(allegato 18), debitamente vistata dalla Camera di Commercio competente
per il rilascio del Carnet ATA da presentare all'INAAssitalia.
Lo svincolo delle polizze orafe per i Carnets ATA restituiti regolari sarà,
quindi, anche determinante ai fini dell’utilizzo del plafond fissato per
l’automatismo.
Rimane in vigore la possibilità di frazionare il pagamento del premio,
nonché la possibilità di ridurre l’ammontare assicurato in caso di
riesportazione parziale delle merci.
Nel caso in cui il valore delle merci varie superi il limite di • 51.645.69 o
quello delle merci orafe superi di • 103.291,38: l'azienda dovrà produrre
all'INAAssitalia: bilanci degli ultimi due esercizi e visura camerale.
39
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
9.3. LISTA DELLE MERCI
Il richiedente avrà cura di compilare sul retro della domanda di rilascio del
Carnet ATA (allegato 19) la lista delle merci che intende esportare
temporaneamente.
Con riferimento alla merci orafe la lista - producibile anche su fogli
separati dal modulo seguendone comunque lo schema - occorre
particolare cura nella compilazione della stessa quando si intende
introdurre le merci negli Stati Uniti d'America: occorre, infatti, descrivere
le merce in maniera analitica (sia in italiano che in inglese) - ossia - rotolo
per rotolo, articolo per articolo indicando anche il valore in Dollari del
singolo oggetto6
9.4. RITIRO
All'atto del ritiro del Carnet ATA l'intestatario dovrà presentare all'Ufficio
Commercio Estero la copia originale della polizza Assicurativa rilasciata
dall'INAAssitalia (o l'attestazione del versamenti in c/c postale nei casi
previsti di automatismo) che rimarrà depositata allegata alla domanda fino
allo svincolo della stessa polizza al termine delle operazioni di
appuramento del corretto utilizzo che verranno condotte dall'Ufficio
Commercio Estero dopo la restituzione del Carnet ATA.
Il Carnet ATA compilato e vistato a cura dell'Ufficio Commercio Estero,
viene consegnato all’intestatario, lo stesso dovrà prima di presentarlo alla
dogana italiana o comunitaria che vidimerà il primo foglio giallo di
esportazione, aprendo così la temporanea esportazione, deve riportare o
applicare copia l’elenco merci sulla parte inferiore ( volet) del retro di tutti
6
vedi punto 9.14.2. pag. 49.
40
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
i fogli interni del Carnet ATA.
Ad ogni passaggio doganale l'utilizzatore si presenterà per la relativa
vidimazione dei fogli interni (importazione, riesportazione e/o transito,
secondo il tipo di operazione doganale che andrà ad effettuare).
Le varie dogane compileranno il foglio nella parte loro riservata,
timbreranno la parte superiore (souche) e tratterranno quella inferiore
(volet).
Occorrà particolare cura nel seguire le operazioni poste in essere dal
personale delle Dogane estere, in quanto, non rari sono i casi nei quali
questi commettono improprietà nelle verifiche e nel trattenere i volets.
Utilissimo allo svolgimento in rapidità delle operazioni doganali sarà specie per le merci orafe - è la predisposizione di un catalogo fotostatico
delle merci articolo per articolo, le Dogane possono così più facilmente
verificare la corrispondenza delle merci.
I Carnets ATA dovranno essere restituiti dall'intestatario alla Camera di
Commercio emittente entro 8 giorni dalla data di scadenza della sua
validità (12 mesi).
Nel caso che dal controllo del Carnet ATA o su istanza delle autorità
doganali estere si verifichi che le merci, totalmente o parzialmente, non
risultino riesportate nei termini previsti - dal paese in cui sono state
introdotte in temporanea importazione o per le merci rimaste
definitivamente all'estero e per le quali non risultassero pagati i diritti
doganali - il titolare del Carnet ATA è tenuto a rimborsare, entro 10 giorni
dalla richiesta fatta dall’ente garante l'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, l'ammontare dei diritti doganali.
Inoltre, l'eventuale uso irregolare del Carnet ATA o il furto o la
smarrimento della merce può dar luogo alla contestazione con
conseguente sospensione, fino alla regolarizzazione, del Carnet ATA e
conseguentemente la ditta dovrà in caso di richiesta di ulteriori Carnet
ATA, sottoscrivere una apposita lettera di impegno e attendere il nulla
osta al rilascio da parte delll'Unione Italiana delle Camere di Commercio.
41
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
9.5. UTILIZZO
L'uso del Carnet ATA è ammesso solo da parte del titolare del documento
o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell'apposito
spazio della copertina verde; in assenza dell'indicazione del nome sulla
copertina, il titolare del Carnet ATA dovrà delegare per iscritto il proprio
rappresentante.
Gli spedizionieri e le altre persone abilitate in base alle leggi doganali dei
Paesi dell'Unione Europea possono effettuare tutte le operazioni senza
necessità di apposita indicazione sulla copertina.
9.6. FORMALITA’ DOGANALI
Il Carnet ATA per essere reso valido agli effetti doganali, deve essere
presentato unitamente alla merce ad una Dogana italiana o comunitaria,
che provvederà a prenderlo in carico su apposito registro, a distaccare il
volet di uscita (colore giallo) e ad apporre i marchi di identificazione sulle
merci .
Le merci da esportare sono soggette a vincolo della licenza ministeriale è
necessario presentare alla Dogana di uscita la relativa autorizzazione
ministeriale.
Al passaggio delle varie frontiere dei Paesi extra comunitari, sia all’atto
dell’entrata, che al momento dell’uscita, è necessario presentare le merci e
il Carnet ATA alla Dogana, ed esigere l’apposizione dei timbri doganali
sulle relative souches (colore bianco).
In mancanza delle attestazioni doganali dei Paesi esteri visitati sulle
souches di riesportazione, non sarebbe possibile provare l’avvenuta
riesportazione delle merci dal Paese di importazione temporanea e ciò
potrebbe determinare il pagamento dei diritti doganali.
Qualora un Paese estero venga soltanto attraversato, l’operatore dovrà
compilare i volets di transito (colore azzurro) ed esigere l’apposizione dei
42
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
timbri doganali sulle relative souches al passaggio delle frontiere.
Al rientro delle merci nell’Unione Europea, il titolare dovrà esigere
(previa presentazione delle merci e del Carnet ATA alla Dogana)
l'apposizione dei timbri sullasouche di reimportazione. Il Carnet ATA
potrà comunque essere riutilizzato, fino alla data di scadenza, per altre
esportazioni temporanee della stessa merce.
In questo caso dovrà controllare se il Carnet ATA dispone ancora di un
numero sufficiente di souches per effettuare le operazioni di entrata e di
uscita. In mancanza, potrà richiedere all’Ufficio Commercio Estero il
rilascio dei fogli aggiuntivi necessari.
Il Carnet ATA rilasciato dall’Ufficio Commercio Estero al richiedente è
composto di un totale di 20 fogli interni ( 8 gialli, 8 bianchi, 4 azzurri )
che consentono l’effettuazione di un massimo di quattro operazioni
complete di esportazione-riemportazione delle merci.
Il Carnet ATA, nei suoi 12 mesi di validità, potrà essere utilizzato per un
numero illimitato di operazioni complete dotandolo dei fogli aggiuntivi
interni necessari.
9.7. TRASFORMAZIONE IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA
Qualora l’utilizzatore del Carnet ATA intenda lasciare parte o tutte le
merci definitivamente in un Paese al di fuori dell’Unione Europea, nel
quale le stesse siano state importate temporaneamente, oltre ad osservare
le norme di controllo sul commercio estero vigenti in quel paese, dovrà
avere l’autorizzazione dalle Autorità doganali locali e pagare i relativi
diritti. Ciò dovrà essere annotato sulla souche di riesportazione
dall’Autorità doganale competente altrimenti il Carnet ATA sarà
considerato irregolarmente utilizzato.
Al rientro nell’Unione Europea, il Carnet ATA dovrà ugualmente essere
vistato, sulla souche di reimportazione, da una Dogana comunitaria per la
registrazione della trasformazione in “definitiva” della temporanea
esportazione precedentemente accesa.
43
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Al momento della restituzione del Carnet ATA, dovrà essere presentata
alla Camera di Commercio la fotocopia della Bolletta Doganale.
9.8. FURTO O SMARRIMENTO DEL CARNET
In caso di smarrimento o furto del Carnet ATA ancora in corso di utilizzo,
per completare le operazioni doganali, il titolare dovrà sporgere regolare
denuncia alle competenti Autorità. Esaminata la denuncia, la Camera di
Commercio, previa autorizzazione dell’Unione Italiana delle Camere di
Commercio, rilascerà un duplicato del documento per consentire l’utilizzo
del Carnet sino alla sua naturale scadenza.
In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato il titolare dovrà
ugualmente sporgere denuncia alle competenti Autorità, dichiarando se la
merce sia stata reintrodotta in Italia e se il documento sia stato
correttamente utilizzato. In questo caso si potrebbe comunque incorrere
nel pagamento di diritti doganali, in quanto in mancanza del Carnet non se
ne potrebbe dimostrare il corretto utilizzo.
9.9. RESTITUZIONE ED APPURAMENTO
I Carnets ATA dovranno essere restituiti dagli interessati alla Camera di
Commercio emittente entro 8 giorni dalla data di scadenza della sua
validità.
Nel caso che dal controllo del Carnet ATA si verifichi che le merci non
risultano riesportate nei termini previsti - dal Paese in cui sono state
introdotte in temporanea importazione o per le merci lasciate
definitivamente all'estero e per le quali non risultassero pagati i diritti
doganali - il titolare del Carnet ATA è tenuto a rimborsare, entro 10 giorni
dalla richiesta fatta dall’ente garante l’Unione Italiana delle Camere di
44
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Commercio, l'ammontare dei diritti doganali che la stessa fosse chiamata a
versare.
Inoltre, l'eventuale uso irregolare del Carnet ATA può dar luogo alla
contestazione stesso e quindi alla richiesta di pagamento dei diritti
doganali.
9.10. DUPLICATO DEL CARNET
In caso di smarrimento di un Carnet ATA, il titolare dovrà presentare alla
Camera di Commercio la relativa denuncia di smarrimento, vistata
dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Se la merce oggetto del Carnet ATA è all'estero oppure se non è ancora
stata effettuata l'operazione direimportazione nell'Unione Europea, il
titolare richiederà il duplicato del Carne ATA.
Per richiedere il duplicato va presentata:
•
richiesta di duplicato su carta intestata della ditta, firmata dal legale
rappresentante;
•
denuncia di smarrimento vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il duplicato sarà utilizzato esclusivamente per portare a termine
l'operazione doganale in corso.
Si precisa che in caso di smarrimento del Carnet ATA dopo la presa in
carico da parte della dogana comunitaria, prima di procedere con
l'importazione temporanea all'estero, il titolare dovrà far vistare la nuova
copertina dalla Dogana che aveva effettuato l'operazione di esportazione.
Il titolare del Carnet ATA è responsabile delle conseguenze che
potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del Carnet ATA
smarrito o sottratto.
45
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
9.11. CARNET SOSTITUTIVO
Quando il Carnet ATA sta per scadere e la merce oggetto del documento
non può essere riesportata dal Paese estero entro i termini previsti,
l'operatore deve verificare che la Dogana locale accetti un Carnet ATA
sostitutivo.
In caso affermativo, prima della scadenza del "vecchio" Carnet ATA, può
richiedere la sostituzione di quello in scadenza; esso avrà validità un anno
dalla nuova emissione.
L'operatore otterrà il Carnet ATA sostitutivo presentando la stessa
documentazione e pagando le stesse somme richieste per il rilascio del
“nuovo” (compresa la polizza assicurativa). Si precisa che i due Carnet
ATA dovranno essere uniti e presentati insieme alle Dogane e che il
titolare dovrà far vistare la nuova copertina alla Dogana che aveva
effettuato l'operazione di esportazione. Nel caso in cui la Dogana locale
non accetti il Carnet ATA sostitutivo, la merce dovrà essere assolutamente
riesportata entro i termini concessi. In caso contrario diventa inevitabile il
pagamento dei diritti doganali.
9.12. PRINCIPALI NORME DI UTILIZZO
Il Carnet ATA rilasciato dalla Camera di Commercio, per essere reso
valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alle merci
ad una Dogana dell'Unione Europea che provvederà a prenderlo in carico
ed eventualmente ad apporre i marchi di identificazione sulle singole
merci. Tale operazione viene effettuata al momento dell'uscita e può
essere eseguita presso una Dogana di confine o una interna.
Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che tale
operazione venga eseguita presso la dogana interna più vicina.
Per i prodotti orafi, la Dogana normalmente richiede le fotografie o le
fotocopie della merce che formeranno un catalogo che agevolerà poi
46
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
l’utilizzatore del Carnet ATA durante le operazioni doganali.
Per le opere d'arte occorre avere il benestare delle Belle Arti. Quando le
merci da esportare sono soggette al vincolo dell'autorizzazione
ministeriale, è necessario presentare alla Dogana di uscita la relativa
autorizzazione ministeriale.
Al passaggio delle varie frontiere, a partire "dall'uscita" dal territorio
doganale comunitario fino "all'entrata in" un Paese extracomunitario fra
quelli indicati sulla prima pagina della copertina e nuovamente "all'uscita
da" un Paese extracomunitario tra quelli indicati sulla prima pagina della
copertina fino al "rientro in" territorio doganale comunitario, è necessario
presentare le merci ed il Carnet stesso alla dogana, previa compilazione
rispettivamente dei "volet" di "esportazione" "importazione"
"riesportazione" "reimportazione" ed esigere i timbri doganali sulle
rispettive "souches". In caso di viaggi in cui sia effettuata un'esportazione
o una reimportazione parziale, occorre verificare che, nell'apposito spazio,
siano riportati i numeri d'ordine degli articoli oggetto dell'operazione
doganale, sulla base di quanto indicato sul retro del foglio verde della
copertina.
Qualora l'operatore intenda spedire le merci sotto vincolo cauzionale, da
una dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando
intenda soltanto attraversare un Paese estero, dovrà compilare i "volet" di
transito. Si tenga conto che per ogni operazione di transito vengono
utilizzati due fogli azzurri .
E' importante non confondere la durata di validità del Carnet ATA con il
termine per la riesportazione (che viene indicato dalla dogana estera sulla
"souche" di importazione o di transito), termine entro il quale le merci
devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente
importate o in transito. Questo termine va rigorosamente rispettato, poichè
anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l'obbligo del pagamento dei
diritti doganali.
Al fine di agevolare gli operatori è consentita la reimportazione frazionata
della merce. Vale a dire che, qualora lo ritenga opportuno, potrà effettuare
l'operazione di reimportazione definitiva solo per alcuni articoli
riservandosi di effettuare la reimportazione dei restanti articoli
successivamente. Si rammenta tuttavia che la "souche di reimportazione"
47
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
è l'unico documento che possa essere presentato alle autorità doganali
estere a dimostrazione dell'uscita delle merci dai rispettivi Paesi, quando
risulti mancante la "souche di riesportazione". Naturalmente per essere
titolo sostitutivo della "souche di riesportazione", la "souche di
reimportazione" deve essere vistata dalla dogana entro la data di validità
del Carnet ATA o prima del termine fissato dalle Autorità doganali estere
per la riesportazione.
Qualora l'utilizzatore del Carnet ATA intenda lasciare parte o tutte le
merci definitivamente in un Paese estero, nel quale sono state importate
temporaneamente, oltre ad osservare le norme di controllo del commercio
estero vigenti in quel Paese, dovrà farne richiesta alle autorità doganali
estere, pagando i relativi diritti e facendo annotare tale pagamento sulla
"souche di riesportazione". Al rientro nell'Unione Europea occorre
ugualmente far vistare il Carnet ATA alla Dogana comunitaria al fine di
ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea esportazione.
Al termine dell'utilizzo del Carnet ATA, e comunque entro gli otto giorni
successivi alla data di scadenza, il Carnet ATA deve essere restituito alla
Camera di commercio che ne ha curato l'emissione, corredato di tutte le
"souches" relative ai fogli utilizzati, nonchè dei fogli non utilizzati nel
numero a suo tempo rilasciati dalla Camera di Commercio.
Qualora il Carnet, anche se regolarmente utilizzato, non venga restituito
entro gli otto giorni previsti, il titolare sarà tenuto a rimborsare le
eventuali somme anticipate dall'Unioncamere per non aver potuto
trasmettere alle autorità competenti la documentazione richiesta.
9.13. BREVE RIEPILOGO
Per ottenere un Carnet ATA occorre presentare allo sportello:
il modulo di domanda compilato e firmato in originale nelle tre copie
(bianca, gialla, azzurra) contenente l'elenco dettagliato delle merci da
esportare temporaneamente
la richiesta di autorizzazione al rilascio della polizza INA-Assitalia e,
48
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
successivamente, la polizza originale. (L'INA-Assitalia normalmente
prepara la polizza per il giorno dopo la presentazione della richiesta)
Si ricorda inoltre che, se l'elenco delle merci è molto lungo, può essere
redatto a parte su foglio di carta intestata della ditta e presentato allo
sportello insieme alla domanda in circa 20 fotocopie.
9.14. NUOVE DISPOSIZINI
9.14.1. Nuove istruzioni del Ministero delle Finanze
Si comunica che, secondo la circolare del Ministero delle Finanze n. 4566
del 13 giugno 2000 a tutte le dogane italiane, sono state introdotte alcune
modifiche relative all'utilizzo dei fogli gialli di esportazione e
reimportazione. La modifica alla normativa nazionale esistente è nata
dall'esigenza di uniformare il comportamento delle Dogane italiane a
quello delle altre Dogane dei Paesi dell'UE.
In relazione a ciò l'amministrazione doganale ha reintrodotto il principio
di singole operazioni di esportazione e reimportazione per ogni uscita e
rientro delle merci da e nel territorio doganale comunitario. E' stata,
quindi, abrogata - perché non in linea con l'applicazione degli altri Stati
membri - la procedura semplificata introdotta in Italia nel 1987, che
prevedeva la presa in carico unica delle merci all'atto della prima uscita e
la reimportazione definitiva al momento dell'ultimo rientro delle merci nel
territorio nazionale.
I Carnets dovranno quindi essere dotati dei fogli gialli necessari alle
operazioni di esportazione e reimportazione che gli utilizzatori prevedono
di effettuare. La dotazione attuale è di due fogli di uscita e due di
reimportazione, che consentono due viaggi dall'Italia verso un Paese terzo
e ritorno. Si ricorda che è possibile acquistare eventuali fogli aggiuntivi
sia al momento dell'acquisto del Carnet ATA e sia successivamente,
presentando allo sportello una richiesta su carta intestata della ditta
firmata dal titolare.
Viene, inoltre, precisato che in caso di trasformazione in esportazione
49
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
definitiva, la relativa dichiarazione doganale di esportazione può essere
presentata soltanto alla Dogana presso la quale era stata effettuata
l'esportazione temporanea delle merci. Ciò vale anche se l'esportazione è
avvenuta presso la Dogana di un altro Stato membro.
9.14.2. Lista generale delle merci da importare temporaneamente
negli Stati Uniti d’America
Secondo la dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio del 5 marzo
2001, le Autorità doganali statunitensi hanno richiamato l'attenzione sulla
compilazione della lista generale delle merci accompagnate da Carnets
ATA italiani, in quanto continuano ad avere difficoltà nella rilevazione ed
individuazione delle merci parzialmente o totalmente importate, perché
non sempre riconducibili a quelle menzionate sulle copertine verdi dei
Carnets ATA.
Infatti, a causa di questo inconveniente, si sono verificati dei casi in cui,
non essendo stato possibile identificare correttamente gli articoli importati
temporaneamente, ed in seguito non riesportati, le Autorità Doganali
statunitensi hanno preteso il pagamento dei diritti doganali per la totalità
della merce indicata sul Carnet ATA, mantenendo una posizione rigida
nei confronti dei titolari di Carnets ATA italiani. Pertanto, al fine di
evitare il ripetersi di tali situazioni, si rende necessaria l'osservanza delle
seguenti regole per la compilazione della lista generale dei Carnets ATA
con destinazione Stati Uniti d’America:
•
compilata in doppia lingua (italiano/inglese);
•
la descrizione degli articoli dovrà essere la più dettagliata possibile,
indicando il modello, il numero di serie, il peso e il valore;
•
ogni volet dovrà essere dotato della lista completa delle merci: in caso
di importazione parziale dovranno essere depennati gli articoli che
non verranno presentati in Dogana e nella relativa dichiarazione
50
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
doganale, nella casella "F" del volet, dovranno essere indicati gli
articoli effettivamente importati.
Qualora lo spazio fosse insufficiente dovranno essere utilizzati i fogli
supplementari, disponibili per ogni tipo di volet, ivi compresa la
copertina.
E' necessario precisare, alle aziende che non utilizzano i fogli
supplementari, che le Autorità doganali, sia italiane che estere, potrebbero
rifiutare la presa in carico del Carnet ATA, qualora non fosse compilato
secondo le norme previste dalla Convenzione.
Infatti, non si assicura che le liste aggiuntive, redatte dal richiedente su
carta intestata ed allegata al Carnet ATA, continueranno ad essere
accettate. Tuttavia, nel caso di utilizzo di tale procedura, la ditta
intestataria del Carnet ATA dovrà, innanzi tutto, presentare una
dichiarazione che esenti le Camere di Commercio da eventuali
responsabilità per la mancata accettazione del documento, ed in ogni caso
si raccomanda:
•
di munire tutti i volets della lista descrittiva delle merci;
•
di fare convalidare ogni lista con timbro della Camera di Commercio.
Si ricorda infine che gli Stati Uniti d’America accettano Carnets ATA
unicamente per "materiale professionale" o "campioni commerciali" e non
per la partecipazione a "mostre e fiere".
9.15. TEMPI DI RILASCIO
L’Ufficio Commercio Estero provvede al rilascio, in condizioni di
normalità, entro le 24 successive alla presentazione della domanda.
51
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
9.16. COSTI
EURO
40,00
48,00
0,50
0,60
Carnet ATA
Carnet ATA I.V.A. inclusa
Fogli aggiuntivi
Fogli aggiuntivo I.V.A. inclusa
52
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
10. CARNET C.P.D. / CHINA TAIWAN
10.1. SCOPO DEL CARNET CPD / CHINA TAIWAN
L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, insieme agli enti garanti
degli altri paesi membri della Comunità Europea, ha stipulato con Taiwan
apposito accordo per consentire la temporanea importazione ed
esportazione tra la Comunità Europea e Taiwan di campioni commerciali,
materiale professionale e merci destinate a fiere e mostre a mezzo di
documento doganale internazionale simile al Carnet ATA denominato
CPD / China Taiwan (Carnet de Passage en Douane).
Il suddetto accordo internazionale si è reso necessario in quanto Taiwan,
non essendo riconosciuto come paese dal Consiglio di Cooperazione
doganale, non ha potuto aderire alla Convenzione ATA.
Il rilascio e l'utilizzo dei suddetti è subordinato alle stesse norme che
regolano il Carnet ATA, in quanto l'accordo sottoscritto riprende nella
sostanza i contenuti della Convenzione ATA e la catena di garanzia sarà
gestita dai paesi firmatari con le stesse modalità della catena ATA. Si
precisa, quindi, che i Carnets China Taiwan potranno essere emessi
soltanto dietro presentazione della relativa polizza fidejussoria rilasciata
dall'INA Assitalia, per la quale le agenzie INA Assitalia faranno
riferimento a quanto disposto per i Carnets ATA.
Gli utilizzatori dovranno aver cura di far compilare alla dogana italiana o
alle dogane comunitarie uscita, alle dogane di eventuale transito e alla
dogana di entrata e riesportazione di Taiwan le souches corrispondenti ai
volets che saranno distaccati nel corso del viaggio, che nel documento
sono state disposte in sequenza sulla seconda pagina di copertina.
La CETRA, China External Trade Development Council, Ente garante per
i Carnets CPD / China Taiwan, ha comunicato che le proprie autorità
doganali, al fine di facilitare le importazioni temporanee di merci
accompagnate dai suddetti documento, richiedono che sulla lista generale
53
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
del Carnet sia riportata, oltre che la descrizione dettagliata di tutti gli
articoli (numero, modello e marca), anche una traduzione in lingua inglese
degli stessi, l'importo delle merce deve essere espresso anche ineuro.
Per quanto riguarda, invece, i tipi di merce non identificabile con un
numero di matricola, come per esempio gioielli oppure oggetti in vetro, il
Carnet deve essere corredato da fotografie degli articoli.
Il modello di domanda (allegato 20) di rilascio del Carnet CPD / China
Taiwan, disponibile presso l'Ufficio Commercio Estero; a questo va
aggiunta la domanda di polizza fidejussoria (con gli stessi meccanismi e
automatismi previsti per il Carnet ATA) per merci varie (allegato 17) o
per merci orafe (allegato 18).
10.2. TEMPI DI RILASCIO
L’Ufficio Commercio Estero provvede al rilascio entro le 24 successive
alla presentazione della domanda.
10.3. COSTI
Carnet CPD / CHINA TAIWAN
Carnet CPD / CHINA TAIWAN I.V.A. inclusa
Fogli aggiuntivi
Fogli aggiuntivo I.V.A. inclusa
54
EURO
40,00
48,00
0,50
0,60
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
11. CARNET TIR
Riferimento normativo:
• Convenzione internazionale TIR di Ginevra del 15.10.1959;
• Convenzione internazionale TIR di Ginevra del 25.07.1978 ratificate
in Italia con legge n. 706 del 07.10.1982.
11.1. SCOPO DEL CARNET TIR
Il regime di trasporto su ruote TIR (Transports Internationaux Routiers) è
stato istituito con la Convenzione di Ginevra del 1959, allo scopo di
semplificare le formalità doganali cui sono soggetti i trasporti
internazionali di merci su strada.
Questo particolare regime, grazie alla creazione di uno speciale
documento di garanzia - denominato "Carnet TIR" - rende possibile il
trasporto internazionale di merci su strada senza che il carico, anche se
vengono attraversate più frontiere nazionali, sia soggetto al pagamento o
al deposito di dazi o tasse di importazione/esportazione presso gli uffici
doganali di passaggio, né debba sottostare a controlli doganali ulteriori a
quelli normalmente previsti alla Dogana di partenza e a quella di
destinazione. Infatti, le dogane di transito verificheranno soltanto
l'integrità dei sigilli apporti all'autotreno dalla Dogana di partenza.
Ogni stato aderente7 alla Convenzione TIR abilita un ente all'emissione ed
7
I paesi aderenti alla Convenzione TIR sono:
Albania, Austria, Azrbaijan, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, Grecia,
Jugoslavia, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Kazakhstan, Kuwait, Lettonia, Libano,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Norvegia, Olanda,
Poloia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Siria,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan.
55
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
al rilascio dei Carnets TIR, nonché ad assumere la garanzia, sia sui
Carnets TIR emessi dallo stesso, sia per quelli emessi dai corrispondenti
enti esteri.
Per l'Italia, l'ente abilitato a ciò è l'Unione Italiana delle Camere di
Commercio.
11.2. ISCRIZIONE AL REGISTRO TIR
La ditta che intende usufruire dei Carnet TIR deve preliminarmente
ottenere l’iscrizione nel Registro TIR istituito presso l’Unione Italiana
delle Camere di Commercio di Roma.
Inoltre, i trasportatori dovranno uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti
dei Paesi di partenza e di destinazione delle merci trasportate in regime
TIR, nonché di quelli attraversati. Utilizzare veicoli stradali, autotreni o
contenitori certificati dalla Motorizzazione Civile.
Per ottenere l'iscrizione al Registro TIR, che è pubblico, tenuto presso
l'Unione Italiane delle Camere di Commercio la ditta dovrà predisporre
l'apposita domanda da ritirare presso la Camera di Commercio dove
questa ha la sede legale (allegato 21).
Sono richiesti i seguenti requisiti:
•
residenza in Italia;
•
iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio
della provincia in cui l’azienda ha la propria sede legale;
•
per le ditte con autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi,
iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto
di terzi (legge n. 298 del 1974);
56
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
•
adeguata idoneità tecnica, morale e finanziaria;
•
dichiarazione d’obbligo alla presentazione di una garanzia fideiussoria
o assicurativa a favore dell’Unione Italiana delle Camere di
Commercio di Roma, redatta secondo il testo appositamente
predisposto, per un ammontare di • 51.645,69 per un plafond fino a
10 Carnets TIR e di • 103.291,38 qualora venga richiesto un plafond
superiore.
11.2.1. Domanda di iscrizione al Registro TIR
La domanda di iscrizione, da inviarsi all’Unione Italiana delle Camere di
Commercio per il tramite della Camera di Commercio, deve essere
accompagnata dalla seguente documentazione:
•
attestazione del versamento a favore dell’Unione Italiana delle
Camere di Commercio - Piazza Sallustio, 21 - 00187 ROMA – di •
103,29;
•
autocertificazione del Casellario Generale Giudiziario del titolare o
del legale rappresentante della ditta;
•
autocertificazione dei carichi pendenti;
•
autocertificazione attestante la residenza;
•
certificato d’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi (legge n. 298 del 1974);
•
documentazione attestante il possesso della idoneità morale e
finanziaria, l’entità del parco autoveicoli, containers, impianti e
attrezzature della ditta.
Tutta la modulistica da produrre per l'iscrizione nel Registro TIR è
57
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
disponibile presso l'Ufficio Commercio Estero.
La Camera di Commercio provvede a raccogliere ed esaminare tutta la
documentazione e a trasmetterla all’Unione Italiana delle Camere di
Commercio di Roma insieme ad una relazione dell’istruttoria.
Le ditte iscritte al Registro TIR ottengono il rilascio dei Carnet TIR
mediante richiesta scritta su apposito modulo (allegato 22) disponibile
presso l’Ufficio Commercio Estero.
Le ditte iscritte possono acquistare i Carnets TIR presso una della 35
Camere di Commercio8 abilitate al servizio o scegliere di acquistarli
direttamente presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio di
Roma che provvederà a consegnarli tramite corriere direttamente al
domicilio della ditta.
Nella domanda, firmata dal legale rappresentante, devono essere indicati il
numero ed il tipo di Carnet TIR richiesti nonché la persona alla quale
dovranno essere consegnati.
Il titolare dei Carnet TIR è responsabile senza limiti verso le
Amministrazioni doganali, o verso l’Unione Italiana delle Camere di
Commercio fino a concorrenza del limite di garanzia, equivalente
all’ammontare per il quale la stessa Unione Italiana delle Camere di
Commercio si è impegnata nei confronti delle autorità doganali.
La Camera di Commercio rilascia alla ditta richiedente i Carnet TIR,
stampati esclusivamente dall’ente della Convenzione TIR l’I.R.U. di
Ginevra, e forniti alla stessa dall’Unione Italiana delle Camere di
Commercio con le seguenti indicazione di:
•
data di scadenza (60 gg. dalla data del rilascio);
8
Le Camere di Commercio abilitate al Servizio TIR al gennaio 2001:
Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Bolzano, Brescia, Chieti, Cuneo, Forlì, Genova,
Gorizia, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Padova, Pavia, Perugia,
Pesaro, Pistoia, Pordenone, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Sondrio, Torino, Trento,
Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.
58
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
•
Camera di Commercio emittente;
•
nome ed indirizzo, codice identificativa internazionele del titolare
utilizzatore del Carnet TIR;
•
timbro della Camera di Commercio emittente, firma del Segretario
Generale o del funzionario delegato.
11.3. RESTITUZIONE ED APPURAMENTO
I Carnets TIR dovranno essere restituiti dagli interessati alla Camera di
Commercio emittente entro 30 giorni dalla data di scadenza della sua
validità.
La Camera di Commercio verificherà l’avvenuta restituzione e
controllerà, mediante le matrici dei Carnet TIR (souches) che tutte le
merci siano state regolarmente sdoganate nei paesi di importazione e che
siano state effettuate tutte le regolari operazioni inerenti al transito. I
Carnet TIR regolarmente appurati verranno quindi scaricati dal plafond
massimo assegnato alla ditta richiedente. Trascorsi 30 giorni dalla
scadenza della validità senza che i Carnet TIR siano stati riconsegnati,
verrà richiesto alla ditta di restituirli o di fornire spiegazioni in merito.
Trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni verrà sospeso il rilascio di nuovi
Carnet TIR fino alla completa restituzione dei Carnet TIR scaduti. In caso
di perdita, furto o distruzione accidentale dei Carnets TIR, la ditta dovrà
presentare alla Camera di Commercio una dichiarazione compilata su
apposito modulo e comprovante i fatti accompagnata da quella
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
59
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
11.4. SOSPENSIONE
La sospensione può essere disposta dal Dirigente del Dipartimento per il
Mercato Unico ed Estero in via:
•
•
provvisoria
-
per uso abusivo o fraudolento del Carnet TIR;
-
mancata applicazione della convenzione concernente il contratto
di trasporto internazionale su strada;
-
inadempienza di uno degli obblighi assunti con sottoscrizione
della dichiarazione di impegno;
-
frequenti infrazioni ai regolamenti doganali od alle disposizioni
dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio;
-
esclusione dal regime TIR adottata nei confronti del titolare,
secondo comunicazioni dell’IRU o delle autorità doganali;
-
condanne penali per delitti di particolare gravità.
definitiva
-
sottoposizione della ditta a procedure concorsuali o assimilate.
60
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
11.5. TEMPI DI RILASCIO
L'Ufficio Commercio Estero provvede al rilascio del Carnet TIR, nei
tempi necessari alla compilazione in ragione del numero dei Carnet TIR
richiesti; al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza al meglio, riducendo
così i tempi di attesa, è consigliabile telefonare con anticipo per
permettere la preparazione dei documenti.
11.6. COSTI
Carnet TIR a 14 volets
Carnet TIR a 14 volets I.V.A. inclusa
Carnet TIR a 20 volets
Carnet TIR a 20 volets I.V.A. inclusa
61
EURO
69,00
82,80
75,00
90,00
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
12. MODILISTICA DISPONIBILE IN INTENET
Al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza, rispondendo alla crescente
domanda di rapidità ed efficienza dei servizi, la Camera di Commercio di
Arezzo ha messo a disposizione nel proprio sito Internet tutta una serie di
modulistica scaricabile destinata ad essere ulteriormente apliata.
All'indirizzo www.ar.camcom.it nell'apposita sezione dedicata al
COMMERCIO ESTERO, nella sotto sezione "MODULISTICA" sono
disponibili i seguenti documenti:
•
Certificato di origine - fac-simile del formulario
•
Certificato di origine - dichiarazione di responsabilità
•
Codice meccanografico - modulo di rilascio
•
Codice meccanografico - questionario S.D.O.E.
•
Marchio I.N.E. - modulo di richiesta
•
Marchio I.N.E. - Autocertificazione dei carichi pendenti
•
Marchio I.N.E. - Questionario B
•
Certificato di libera vendita - modulo di richiesta
•
Carnet ATA - modulo di richiesta compilabile direttamente al PC
•
Carnet ATA - richiesta di polizza fidejussoria per Carnet ATA
merci varie
•
Carnet ATA - richiesta di polizza fidejussoria per Carnet ATA
merci orafe
•
Carnet TIR - modulo di rilascio
62
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
13. ALLEGATI
•
Allegato 1: formulario del certificato di origine
•
Allegato 2: dichiarazione di responsabilità allegata al certificato
di origine
•
Allegato 3: distinta di richiesta di certificati e visti
•
Allegato 4: esempio di certificato di origine compilato
•
Allegato 5: fronte della domanda di certificato di origine
•
Allegato 6: retro della domanda di certificato di origine
•
Allegato 7: intercalare per copia ulteriore di certificato di origine
•
Allegato 8: domanda di rilascio del codice meccanografico
•
Allegato 9: modello S.D.O.E.
•
Allegato 10: modello S.D.O.E. (retro)
•
Allegato 11: modello di domanda per certificato di libera vendita
•
Allegato 12: certificato di libera vendita
•
Allegato 13: richiesta marchio I.N.E.
•
Allegato 14: questionario B marchio I.N.E.
•
Allegato 15: autocertificazione dei carichi pendenti
63
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
•
Allegato 16: modello di domanda Carnet ATA
•
Allegato 17: richiesta di polizza fidejussoria per Carnet ATA
merci varie
•
Allegato 18: richiesta di polizza fidejussoria per Carnet ATA
merci orafe
•
Allegato 19: retro domanda Carnet ATA - lista delle merci
•
Allegato 20: modello di domanda Carnet CPD / China Taiwan
•
Allegato 21: domanda di iscrizione al Registro TIR
•
Allegato 22: richiesta di rilascio Carnet TIR
64
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
65
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 1
66
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 2
AREZZO lì _____________________
Il sottoscritto _______________________________________
in qualità di
(1)
_____________________________________________________________
della Ditta ________________________________________________________________
DICHIARA
SOTTO LA SUA PIENA RESPONSABILITA' RELATIVAMENTE ALLA MERCE DI CUI
ALLA/E FATTURA/E N ___________________________ DEL ______________________ :
1)
2)
3)
che non sono stati rilasciati ulteriori certificati di origine;
che i prezzi indicati nella/e fattura/e sono corrispondenti a quelli riportati nel listino
aziendale;
che la merce è:
ESCLUSIVAMENTE DI ORIGINE ITALIANA;
DI ORIGINE ______________________________________
(vedi documentazione allegata).
SI TROVA (2) ______________________________________
(indicare il luogo dove si trovano le merci)
RICHIESTA DOCUMENTI:
N. ___
N. ___
N. ___
N. ___
N. ___
N. ___
COPIE CERTIFICATO DI ORIGINE
COPIE ALLEGATI AL C.O
COPIE FATTURE
COPIE DICHIARAZIONI
COPIE LISTINO PREZZI
VISTI DI DEPOSITO SU DOCUMENTI
con legalizzazione
con legalizzazione
con legalizzazione
con legalizzazione
con legalizzazione
con legalizzazione
TIMBRO E FIRMA
_____________________________
1.
2.
Si precisa che la presente dichiarazione deve essere sottoscritta esclusivamente da
persone delegate alla firma dei documenti per l'estero (atto depositato presso l'Ufficio
Commercio Estero). In caso contrario l'Ufficio Commercio Estero rifiuterà i visti
richiesti.
Nel caso in cui la merce non si trovi nel territorio nazionale, è necessario fornire
adeguate giustificazioni.
67
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 3
Alla
CAME R A DI COMME R CI O DI AR EZ Z O
Uf f icio Commer cio Est er o
Oggetto: RI CHI ET A CERT I FI CAT I E VI ST I
La Sottoscritta Azienda
___________________________________________________________
(ragione sociale, indirizzo)
N. I scrizione REA ___________________
R I CHI EDE
N. ____ CERT I FI CAT I DI ORI GI NE
con LEGALI ZZAZI ONE (ex UPI CA)
N. ____ ALLEGAT O AL C. O.
con LEGALI ZZAZI ONE (ex UPI CA)
N. ____ VI ST I SU FAT T URA
con LEGALI ZZAZI ONE (ex UPI CA)
N. ____ VI ST I SU DI CHI ARAZI ONE
con LEGALI ZZAZI ONE (ex UPI CA)
AREZZO, __________________
I L RI CHI EDENT E
__________________________
68
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 4
E / 0124586
1. Speditore
DITTA ESPORTATRICE
(Ragione sociale / denominazione, indirizzo,
località)
2. Destinatario
DITTA ESTERA IMPORTATRICE
(Ragione sociale / denominazione, indirizzo,
località, nazione).
Eventualmente:
Destinazione Finale delle Merci:
(Paese e destinatario delle merci)
ORIGINALE
COMUNITA' EUROPEA
CERTIFICATO DI ORIGINE
3. Paese di origine
COMUNITA' EUROPEA ( nome Paese membro)
oppure
NOME PAESE TERZO EXTRAEUROPEO
4. Informazioni riguardanti il trasporto
(indicazione facoltativa)
5. Osservazioni
MEZZO DI TRASPORTO
(via aerea, via mare, via terra, … misto)
oppure "DA STABILIRE"
(Indicazione facoltativa)
Estremi della fattura, della lettera di
credito dell'ordine del contratto…
6. N. d'ordine; marche; numeri; quantità e natura dei colli; denominazione
della merce
7. Quantità
N. colli, natura delle merci o denominazione commerciale della merce
in maniera non generica: numero, marcatura dei colli, sigla, quantità,
l'eventuale titolo per i metalli preziosi utilizzando anche termini specifici
tecnici.
Quantità della
merce
Sono ammesse le eventuali marcature di spedizione esterne ai colli o ai
pacchi.
Non sono ammesse le diciture "made in …", "prodotto in …", "produttore", se
non sono contenute nelle marcature esterne dei colli..
==============================================
(kg, lt, mt,
mq,…)
Per unità di
peso (kg)
specificare
Peso lord.
Peso netto
=========
8. La sottoscritta Autorità certifica che le merci sopra elencate sono originarie del Paese
menzionato nel riquadro 3
(riservata alla Camera di Commercio)
Luogo e data del rilascio; firma e timbro dell'Autorità competente
69
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 5
70
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 6
71
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 7
72
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 8
AR _____________
Alla
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - AREZZO
Ufficio Commercio Estero
La sottoscritta ditta ________________________________________________________
avente sede legale in_______________________________________________________
Via __________________________________________________________N. ________
Telefono _______________ Fax _______________ E-Mail ________________________
Cod. Fisc. / P. IVA _________________________________________________________
attività di produzione / commercio ____________________________________________
________________________________________________________________________
esportatore / importatore
con capitale sociale di • _________________
avente N. __________ dipendenti, ed iscritta al Registro delle Imprese di codesta Camera
di Commercio al N. REA _________________________
CHIEDE
che venga assegnato il numero di posizione ai fini delle operazioni di commercio con
l'estero.
Arezzo, ______________________
______________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)
73
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 9
74
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 10
75
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 11
CERTIFICATO DI LIBERA VENDITA
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
(CARTA INTESTATA DELLA DITTA)
Marca
da bollo
• 10,33
Alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura di Arezzo
Ufficio Commercio Estero
Viale Giotto, 4
52100 AREZZO
Il sottoscritto …………………………………. in qualità di …………..………………………della
ditta …………………………………………..…………. con sede legale in …………………….. via
………………………………………… Cod.
Fisc. o P. IVA …………………………….iscritta nel
Registro delle Imprese presso codesta Camera al n° ……………… al fine di poter esportare in il/i
prodotto/i denominato/i dalla suddetta Ditta fabbricati/commercializzati.
CHIEDE
che venga rilasciato n° ….. certificato/i attestante che il prodotto/i è/sono liberamente venduti in Italia.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che i suddetti
prodotti sono normalmente venduti in Italia e all’estero.
Allega:
elenco di clienti;
copie di fatture di vendita del/dei prodotti/o.
Arezzo, …………….
________________________
(Timbro e Firma)
76
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 12
R.C. n.
Arezzo, _____________
CERTIFICATO DI LIBERA VENDITA
Su
richiesta
della
Ditta…… ……………………….
con
sede
legale
in
…………………….., Cod. Fiscale e Partita IVA …………………………., iscritta nel Registro della
Imprese tenuto presso questa Camera di Commercio al numero REA ……………, vista la
documentazione esibita dalla Ditta richiedente comprovante che i prodotti da essa fabbricati sono
normalmente venduti in Italia,
SI CERTIFICA
che i prodotti riportati nell'elenco che costituisce parte integrante del presente certificato, sono
l i b e r a m e n t e v e n d u t i i n I t a l i a.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Salvini)
77
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 13
La
presente
dichiarazione deve
essere
inviata
all'ICE tramite la
locale Camera di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura.
Mod. V.1
DICHIARAZIONE PER ESPORTAZIONE DI VINO COL MARCHIO NAZIONALE
(R.D.L. 26 Ottobre 1933, n. 1443)
I.C.E. - ISTITUTO NAZIONALE
PER IL COMMERCIO ESTERO
ROMA
La Ditta sottoscritta con sede in___________________________ prov. di _____
Via _____________________________________________________________
nella qualità di esercente (1) _________________________________________
Dichiara di voler esportare partite di vino con l'applicazione del MARCHIO NAZIONALE di
ESPORTAZIONE di cui al R.D.L. 23 giugno 1927, n.1272, giusto il disposto del R.D.L. 26 ottobre 1933,
n.1443 e successivi DD.MM.
La ditta richiedente ha:
a)
filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in (2) ___________________________
b)
stabilimenti di lavorazione in (2) _________________________________________
c)
magazzini di deposito in (2) ____________________________________________
od effettua normalmente la spedizione della merce per l'estero :
a)
dalle stazioni ferroviarie di ______________________________________________
b)
dai porti di __________________________________________________________
per i seguenti paesi:
_________________________________________________________
Allega alla presente dichiarazione:
1.
La produzione del marchio usato in commercio dal richiedente e di cui ha l'uso esclusivo ai termini
di legge;
1)
La produzione delle etichette ed altro materiale usato per il confezionamento di bottiglie
e fiaschi contenenti i seguenti tipi di vino, che la ditta richiedente dichiara di voler
esportare col marchio nazionale (3).
data _____________________
………………………………….…..(4)
===================================
(1) - La produzione, l'industria o il commercio.
(2) - Ubicazione precisa.
(3) - Le etichette devono essere in numero di 6 per ogni tipo di vino.
(4) - Nome, cognome o ditta richiedente; ragione sociale e denominazione della Società, Associazione o
Consorzio richiedente.
78
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 14
QUESTIONARIO B
DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA RICHIEDENTE E DA ALLEGARE AL
RAPPORTO INFORMATIVO CHE LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEVONO TRASMETTERE ASSIEME ALLA
DICHIARAZIONE DELLE DITTE, AI SENSI DELL'ART.2 DEL R.D.L. 26/10/1933, N.1443
1) Ditta (Ragione Sociale)
1)
2) Genere di produzione
2)
3)
3)
a)
a) Mette in commercio i prodotti
sotto diverse marche
commerciali ?
b) Quali ?
b)
79
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
4) Nel caso di cui al 3 b), trattasi
di ditte già esistenti o
semplicemente di marche di
fantasia?
4)
5) E' proprietaria di :
5)
a) stabilimenti per la lavorazione
dei prodotti ?
In quale località ?
a)
b) Locali di deposito per gli
stessi ?
In quale località ?
b)
6) Quanti operai sono
normalmente adibiti:
6)
a) per ogni stabilimento di
produzione
b) per ogni locale di deposito
a)
b)
7) Qual è la capacità totale dei
vasi vinari esistenti in ogni:
7)
a) stabilimento di produzione
a)
b) locali di deposito
b)
80
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
8) Qual è l'attrezzatura tecnica per
ogni stabilimento di produzione
del vino ?
- lavorazione
- stabilizzazione
- conservazione
8)
9) Il lavaggio dei recipienti di spedizione 9)
(fusti, damigiane, fiaschi, bottiglie) viene
eseguito con mezzi meccanici ?
10) Il riempimento delle bottiglie e dei fiaschi 10)
viene eseguito con mezzi meccanici ?
- Con quale forza motrice?
11) L'applicazione dei tappi alle
bottiglie ed ai fiaschi di
esportazione viene eseguita
con mezzi meccanici ?
11)
- con quale forza motrice ?
81
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
12) Le capsule sulle bottiglie e sui
fiaschi vengono applicate con
mezzi meccanici ?
12)
- con quale forza motrice ?
13) La ditta usa, oltre ai turaccioli
di sughero, anche altri mezzi di
chiusura delle bottiglie e
dei fiaschi ?
13)
- Quali ?
(Specificare per ogni tipo di
vino)
14) Per l'imballaggio vengono
usate :
a) casse ?
14)
b) scatole di cartone ondulato?
15) Le bottiglie ed i fiaschi
vengono avvolti:
15)
- in carta velina ?
- in sacchetti di carta ?
82
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
16) I locali per la lavorazione o
per il deposito dei prodotti
hanno raccordo ferroviario ?
16)
17) La ditta ha lavorazione
di vini spumanti ?
17)
- Con quale metodo ?
18) la ditta esegue lavorazioni
sotto il controllo degli agenti
delle tasse di fabbricazione ?
18)
19) In taI caso gli agenti risiedono
in permanenza sul posto ?
19)
83
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
20) La ditta produce vini tipici ?
20)
21) Ha aderito ai relativi Consorzi
per la difesa dei singoli vini
tipici, se tali Consorzi
esistono ?
21)
22) Informazioni varie
22)
Data ……………………………..
………………………………………………
( Firma del richiedente )
84
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 15
_______________________
_______________________
_______________________
Alla
CAMERA DI COMMERCI O
UFFI CI O COMMERCI O EST ERO
Viale Giotto, 4
52100 AREZZO
OGGET T O: Autocertificazione dei carichi pendenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
I l sottoscritto ______________________________________________________
nato a _____________________________ il_____________________________
codice fiscale ___________________________________ amministratore / legale
rappresentante della ditta_____________________________________________
con sede in ________________________________________________________
DI CHI AR A
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di
condanna e non sono in corso procedimenti penali nei quali sia già stata
pronunciata sentenza di condanna.
__________________________
(firma)
Data ______________________________
Allegato: fotocopia del documento di identità
85
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 16
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
(Personalità giuridica di Diritto Pubblico con D.P.R. 30 giugno 1954, n1 709)
Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
SERVIZIO CARNETS
-----------ooooo-----------
DOMANDA DI CARNET A.T.A.
Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………….………
(nome, cognome, residenza e indirizzo)
in qualità di (1) ……………………………………………. della Ditta………………………………………………..
……………………
(denominazione, ragione sociale, sede)
iscritt….. nel ………………………...……………………………………………………………
(Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., Albo professionale . indicare il tipo di Albo, la città, il numero e la data di iscrizione)
…………………….. domanda il rilascio di un Carnet A.T.A., con validità di mesi ….… Il Carnet sarà utilizzato dal
Sig………………………………………………………………………………………………………………………..
(nome, cognome, residenza e indirizzo)
titolare, o agente, o rappresentante della Ditta precitata (2) per le merci di cui all'elenco riportato nel retro della
presente domanda, del complessivo valore di Euro…………………………………………………………………… ,
che il sottoscritto dichiara di essere di origine italiana, o nazionalizzate (3).
Il Carnet richiesto sarà utilizzato per (4) ……………………………………………………………….………..
e presumibilmente per gli Stati (5) ……………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto prevede di effettuare anche n. ……. operazioni di transito.
Il sottoscritto dichiara:
a)
b)
c)
d)
e)
1)
2)
di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l'uso del Carnet A.T.A. r di assumere ogni responsabilità per l'utilizzazione
che di questo sarà fatto dallo stesso o da qualsiasi altra persona;
che il valore delle merci indicano è reale e che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Camera di Commercio
emittente e all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per eventuali contestazioni di
detto valore da parte delle Autorità doganali italiane o di quelle degli Stati visitati;
di attenersi all'osservanza delle norme e delle disposizioni vigenti in Italia e negli Stati esteri visitati per tutto quanto attiene ai
regimi di importazione e di esportazione, nonché al regolamento valutario;
che il rilascio di ulteriori Carnet A.T.A. può essere sospeso, a insindacabile giudizio della Camera di Commercio, in caso di
irregolare utilizzo dei Carnets;
di essere a conoscenza che è assolutamente vietato modificare il Carnet e che eventuali fogli aggiuntivi devono essere
autorizzati dalla Camera di Commercio.
Il sottoscritto si obbliga:
a restituire il Carnet entro otto giorni dalla scadenza della sua validità;
a rimborsare, entro il perentorio termine di 10 giorni dalla richiesta, all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura l'ammontare dei diritti doganali che l'Unione stessa fosse chiamata a versare ai propri corrispondenti
esteri per le merci che non risultassero riesportate entro il termine fissato dal Paese in cui sono state introdotte in temporanea
importazione, o per le merci lasciate definitivamente all'estero e per le quali non risultassero pagati i diritti doganali previsti dalle
norme in vigore nel Paese visitato, nonché dei diritti connessi con l'irregolare uso del Carnet.
AREZZO, lì …………………….
TIMBRO e FIRMA ……………………………………………….
AREZZO, lì …………………….
TIMBRO e FIRMA ……………………………………………….
Il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, dopo averne letto espressamente il contenuto, i comma dalla a) alla e)
del penultimo capoverso, nonché i comma 1 e 2, dell'ultimo capoverso della presente domanda.
(Spazio riservato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura)
Ricevuta c/c postale intestato alla Agenzia Assitalia di Arezzo per Euro……………….
Euro……………………. rilasciata il……………………
GARANZIE: Polizza cauzionale n………………... per
Si autorizza il rilascio del Carnet A.T.A. n………………….., valido fino al …………………………………………
Contenente: n. …… fogli di uscita
n. …… fogli di reimportazione
} + numero n…... fogli supplementari gialli
n. …… fogli di entrata
n. …… fogli di riesportazione
} + numero n…… fogli supplementari bianchi
n. …… fogli di transito
+ numero n……. fo gli supplementari azzurri
+ numero n……. fogli supplementari verdi
AREZZO, Lì……………………………..
FIRMA………………..………………
Il sottoscritto ha ritirato il Carnet A.T.A. n. ………………………………
AREZZO, Lì……………………………..
FIRMA………………………………..
_________________
(1) Indicare la dizione che interessa (medico, giornalista, cinereporter, libero professionista, titolare o legale rappresentante della ditta, ecc.). (2)Cancellare la
dizioni che non interessa. (3)Cancellare la dizione che non interessa: nel caso di merci nazionalizzate, indicare la loro effettiva origine nella colonna 6 sul retro della
presente domanda. (4)Indicare lo scopo dell'esportazione delle merci:fiere e mostre, campioni commerciali, materiale professionale. (5)Al fine di determinare il
numero di fogli da inserire nel Carnet, indicare il numero prevedibile di visite in ciascuno degli Stati menzionati
86
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 17
MACC011-01
R I CHI ES T A DI POL I Z Z A PER I L CAUZ I ONAMENT O DEI CAR NET A.T .A. E C.P.D.
CHI NA / T AI W AN PER MER CI VAR I E
All'Agenzia GeneraleAssitalia di Arezzo
I mpresa_________________________________________________________________
C.F. / P. I .V.A.__________________________________ Sede ____________________
Prov. _______________ Via ______________________________ C.A.P. ____________
A termine delle Condizioni di Assicurazione pattuite e depositate presso
l'Unioncamere - PiazzaSallustio, 21 Roma - Vi preghiamo di volerci rilasciare una polizza
cauzionale per Carnet A.T .A. o Carnet C.P.D. dell'importo di•______________________
I n quanto l'operazione:
Viene superato l'importo massimo convenuto di• 51.645,69 (Lit. 100.000.000) per merci
varie:
per valore dell'emittendo Carnet;
per cumulo di valore dei Carnet rilasciati al richiedente nel corso dell'anno solare;
il richiedente non soggetto ad iscrizione alla C.C.I .A.A.
I L RI CHI EDENT E
___________________________
I l titolare non ha in sospeso pagamenti di diritti doganali per Carnet A.T .A. o C.P.D.
pr ot ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ar ezzo, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
p. I L S EGR ET AR I O GENER AL E
(Dot t . G. S AL VI NI )
87
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
MACC011-02
Allegato 18
R I CHI ES T A DI POL I Z Z A PER I L CAUZ I ONAMENT O DEI CAR NET A.T .A. E C.P.D.
CHI NA / T AI W AN PER MER CI OR AF E
All'Agenzia GeneraleAssitalia di Arezzo
I mpresa _______________________________________________________________
C.F. / P. I .V.A._____________________________ Sede _________________________
Prov. ___________ Via __________________________________ C.A.P. ____________
A termine delle Condizioni di Assicurazione pattuite e depositate presso
l'Unioncamere - PiazzaSallustio, 21 Roma - Vi preghiamo di volerci rilasciare una polizza
cauzionale per Carnet A.T .A. o Carnet C.P.D. dell'importo di•______________________
I n quanto l'operazione:
rientra nel limite di • 103.291,38 (Lit. 200.000.000) di valore assicurabile in
automatismo per merci orafe.
I L RI CHI EDENT E
___________________________
I l titolare non ha in sospeso pagamenti di diritti doganali per Carnet A.T .A. o C.P.D.
pr ot ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ar ezzo, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
p. I L S EGR ET AR I O GENER AL E
(Dot t . G. S AL VI NI )
88
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 19
Numero
d'ordine
Descrizione commerciale delle merci e, eventualmente,
marchi e numeri
Numero
Peso
o quantità
Valore commerciale
sul mercato italiano
(in euro)
Paese
d'origine
(*)
1
2
3
4
5
6
TOTALI
(*) Se non è l'Italia
89
QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 20
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
(Personalità giuridica di Diritto Pubblico con D.P.R. 30 giugno 1954, n1 709)
Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma
SERVIZIO CARNETS
-----------ooooo-----------
DOMANDA DI CARNET CPD CHINA TAIWAN
Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO
Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………….……...
(nome, cognome, residenza e indirizzo)
in qualità di (1) ……………………………………………. della Ditta………………………………………………..
……………………
(denominazione, ragione sociale, sede)
iscritt….. nel …...………………………………………………………………………………….
(Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., Albo professionale . indicare il tipo di Albo, la città, il numero e la data di iscrizione)
………………... domanda il rilascio di un Carnet China Taiwan, con validità di mesi……… Il Carnet sarà utilizzato
dal Sig…………………………………...……………………………………………………………………………….
(nome, cognome, residenza e indirizzo)
titolare, o agente, o rappresentante della Ditta precitata (2) per le merci di cui all'elenco riportato nel retro della
presente domanda, del complessivo valore di Euro…………………………………………………………… , che il
sottoscritto dichiara di essere di origine italiana, o nazionalizzate (3).
Il Carnet richiesto sarà utilizzato per (4) …………………………………………………………………
Il sottoscritto prevede di effettuare anche n. ……. operazioni di transito.
Il sottoscritto dichiara:
f)
g)
h)
i)
j)
3)
4)
di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l'uso del Carnet China Taiwan e di assumere ogni responsabilità per
l'utilizzazione che di questo sarà fatto dallo stesso o da qualsiasi altra persona;
che il valore delle merci indicano è reale e che nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Camera di Commercio
emittente e all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per eventuali contestazioni di
detto valore da parte delle Autorità doganali italiane o di quelle degli Stati visitati;
di attenersi all'osservanza delle norme e delle disposizioni vigenti in Italia e negli Stati esteri visitati per tutto quanto attiene ai
regimi di importazione e di esportazione, nonché al regolamento valutario;
che il rilascio di ulteriori Carnets. può essere sospeso, a insindacabile giudizio della Camera di Commercio, in caso di
irregolare utilizzo dei Carnets;
di essere a conoscenza che è assolutamente vietato modificare il Carnet e che eventuali fogli aggiuntivi devono essere
autorizzati dalla Camera di Commercio.
Il sottoscritto si obbliga:
a restituire il Carnet entro otto giorni dalla scadenza della sua validità;
a rimborsare, entro il perentorio termine di 10 giorni dalla richiesta, all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura l'ammontare dei diritti doganali che l'Unione stessa fosse chiamata a versare ai propri corrispondenti
esteri per le merci che non risultassero riesportate entro il termine fissato dal Paese in cui sono state introdotte in temporanea
importazione, o per le merci lasciate definitivamente all'estero e per le quali non risultassero pagati i diritti doganali previsti dalle
norme in vigore nel Paese visitato, nonché dei diritti connessi con l'irregolare uso del Carnet.
AREZZO, lì ……………………………….
TIMBRO e FIRMA ………………………………..
AREZZO, lì ……………………………….
TIMBRO e FIRMA ………………………………..
Il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, dopo averne letto espressamente il contenuto, i comma dalla a) alla e)
del penultimo capoverso, nonché i comma 1 e 2, dell'ultimo capoverso della presente domanda.
(Spazio riservato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura)
Ricevuta c/c postale intestato alla Agenzia Assitalia di Arezzo per Euro………………………….
Euro……………………. rilasciata il…………………
GARANZIE: Polizza cauzionale n………………… per
Si autorizza il rilascio del Carnet China Taiwan n……………………., valido fino al ….…………………………
Contenente: n. …… fogli di uscita
n. …… fogli di reimportazione
} + numero n…... fogli supplementari gialli
n. …… fogli di entrata
n. …… fogli di riesportazione
} + numero n…… fogli supplementari bianchi
n. …… fogli di transito
+ numero n……. fogli supplementari azzurri
+ numero n……. fogli supplementari arancioni
AREZZO, Lì……………………………..
FIRMA……………….…..……………………
Il sottoscritto ha ritirato il Carnet China Taiwan n. ………………………………
AREZZO,Lì……………………………..
FIRMA………………………………………..
__________________
(1) Indicare la dizione che interessa (medico, giornalista, cinereporter, libero professionista, titolare o legale rappresentante della ditta, ecc.). (2)Cancellare la
dizioni che non interessa. (3)Cancellare la dizione che non interessa: nel caso di merci nazionalizzate, indicare la loro effettiva origine nella colonna 6 sul retro della
presente domanda.(4)Indicare lo scopo dell'esportazione delle merci:fiere e mostre, campioni commerciali, materiale professionale.
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QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 21
DOMANDA ISCRIZIONE AL REGISTRO TIR (1)
All’UNIONE ITALIANA DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
Area per i Servizi Amministrativi
per il Commercio Estero
Piazza Sallustio, 21
ROMA
00187
Il sottoscritto ______________________________________________________ ,
nato a _____________________________il______________________________
residente a _____________________________________________prov._______,
titolare / legale rappresentante (2) della ditta ______________________________
con sede a ________________________________________prov._____________
tel. ____________________ fax _____________________
E-mail ________________________________
iscritta alla Camera di Commercio di ________________ con il R.E.A. n. ________
in data __________________ partita I.V.A________________________________,
CHIEDE
l’iscrizione al Registro TIR, istituito presso l’Unioncamere, per l’utilizzo dei Carnets TIR per il
trasporto di merci in conto terzi / conto proprio (2).
Il sottoscritto, dichiara, altresì, che, qualora la presente domanda venisse accolta ed il
Dipartimento della Dogane del Ministero delle Finanze conceda il previsto assenso
all’iscrizione, presenterà, su richiesta dell’Unioncamere, ai fini dell’iscrizione al Registro TIR,
un’apposita garanzia bancaria o assicurativa, secondo il testo predisposto dall’Unioncamere
e dell’ammontare fissato dal Comitato per l’Ammissione al Servizio TIR - e sottoscriverà la
dichiarazione di impegno sull’utilizzo del Carnet TIR, secondo il testo predisposto dall’IRU
(International Road Transport Union di Ginevra).
A tal fine allega la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
Certificato del Casellario Generale Giudiziario del titolare o del legale rappresentante
della
Ditta (1);
Certificati di carichi pendenti del titolare e/o del legale rappresentante rilasciati dalla
Procura
della Repubblica (1);
Dichiarazione di residenza del titolare o del legale rappresentante della Ditta, resa ai
sensi
della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni
(autocertificazione);
Certificato di iscrizione al Registro Imprese completo di certificazione antimafia;
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QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
5.
per
Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale degli autotrasportatori, qualora obbligatoria
l’esercizio del trasporto;
Dichiarazione relativa al parco veicoli di proprietà degli automezzi (allegare fotocopie
dei fogli
complementari o dei fogli di via);
7. Dichiarazione relativa al numero degli operai e degli impiegati.
6.
Dichiara, inoltre, di voler usufruire del Servizio TIR presso (3):
[ ] la Camera di Commercio di ________________________________ ;
[ ] direttamente presso l’Unioncamere.
_________________________________
_______________________________________
Luogo, data
(firma legale rappresentante)
(1) da presentare in bollo ( • 10,33)
(2) depennare l’informazione non pertinente
(3) la preferenza va indicata solo se la Ditta risiede in una Provincia
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QUADERNO PER LE IMPRESE - Atti e Certificati per l'Estero
Allegato 22
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
Piazza Sallustio, 21 - 00187 ROMA
DOMANDA PER IL RILASCIO DI CARNETS TIR
Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di AREZZO
Il sottoscritto ______________________________________________________________
(nome, cognome, residenza ed indirizzo)
in qualità di _______________________ della Ditta _______________________________________
(denominazione, ragione sociale, sede)
Iscritta nel Registro TIR al n° _______________ domanda il rilascio di:
N° _______ Carnets TIR a 14 fogli
N° _______ Carnets TIR a 20 fogli
I(l) Carnet(s) sarà(nno) ritirato(i) dal Sig.
____________________________________________________.
Il sottoscritto dichiara di:
1) essere a conoscenza delle norme che disciplinano l'utilizzo dei Carnets TIR e di assumere ogni
responsabilità per l'utilizzazione che di questo sarà fatta da qualsiasi persona;
2) attenersi all'osservanza delle norme e disposizioni vigenti in Italia e negli Stati esteri visitati per
tutto quanto attiene ai regimi di importazione e di esportazione.
Il sottoscritto si obbliga a:
1) restituire i(l) Carnet(s) entro trenta giorni dalla data di scadenza di validità (in caso di mancato
utilizzo entro sette giorni), essendo a conoscenza che la mancata restituzione è causa di
sospensione della Ditta dal Registro TIR;
2) a rimborsare all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industri Artigianato e Agricoltura,
entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, l'ammontare dei diritti doganali che l'Unione stessa
fosse chiamata a versare alla Dogane italiane od estere per l'irregolare utilizzo del(i) Carnet(s)
richiesto(i).
AREZZO, li _________________
TIMBRO E FIRMA
(1)
_________________________________
Il sottoscritto dichiara di avere ritirato i(l) seguente(i) Carnet(s) TIR:
a 14 fogli dal n° ______________________________ al n° ______________________________
a 20 fogli dal n° ______________________________ al n° ______________________________
AREZZO, li ___________________
FIRMA DEL'INCARICATO AL RITIRO
____________________________________
==========================
(1) La firma deve essere quella stessa apposta in calce all'atto di impegno depositato in duplice
copia presso la Camera di Commercio.
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