quesito n° 1380 - Periti Industriali Como

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quesito n° 1380 - Periti Industriali Como
[TROVARISPOSTE 25]
LA PROVINCIA
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2011
Periti ■ Quesito nr. 1380
Notaio (segue)
Risponde il notaio Amalia Alippi
1375 - COSA SUCCEDE
SE NON C’E’ TESTAMENTO
L’argomento del testamento è un po’ tabù
nella mia famiglia. Mi permetto quindi di
chiedere a Lei, gentile notaio: cosa succede
se due coniugi con un solo figlio muoiono
senza lasciare testamento? Grazie mille per
la risposta.
Lettera firmata
Varese
Gentile lettore, in assenza di testamento si
aprirà la successone legittima. Nel caso di
morte di entrambi i genitori l’eredità si devolverà interamente all’unico figlio; nel caso in cui muoia uno solo dei genitori, l’eredità si devolverà al coniuge superstite ed
al figlio in parti uguali.
Avvocato
Risponde l’avvocato Andrea Noseda
[email protected]
1376 - UN CONSIGLIO
SU COME GESTIRE LA CASA
Sono celibe (59), figlio di madre vedova (87),
nudo proprietario della casetta in cui abita,
da sempre, la mamma, usufruttuaria, mentre io abito da solo in un piccolo appartamentino in affitto in altro paese (soltanto per
completezza: mia sorella, sposata e con due
figli, vive in un’altra casetta, analoga alla
mia, della quale è sempre usufruttuaria la
mamma e lei nuda proprietaria anche se, in
pratica, la mamma non ha mai abitato la casa in cui vive da sempre mia sorella). Dopo
attenta valutazione, soprattutto perché la
casa della quale sono nudo proprietario è
troppo grande per una persona sola, come
me (120 mq, box doppio, area verde esterna
di 800 mq: valore, come da perizia, di circa 330k €s), sono giunto alla determinazione di acquistare un piccolo appartamentino (max 150/170k €s). Visto che non dispongo della somma necessaria per acquistare
l’appartamentino e che, d’altra parte, non
posso vendere spudoratamente la nuda proprietà a terzi (stante l’età e la conseguente
mentalità, mia madre, alla quale auguro di
vivere sino ai berlusconiani 120 anni, la
prenderebbe malissimo, per cui non posso
nemmeno accennare all’argomento: lei vorrebbe che la ritirasse mia sorella che, però,
ha già provveduto altrimenti per l’alloggio
dei figli. Quale soluzione mi consiglia? Anche parziale, nel senso di poter racimolare
almeno 80/100 €s. Grazie.
Franco
Considerata, per i motivi esposti, l’impossibilità di vendere proficuamente la nuda proprietà del proprio immobile, e ritenuto che
il lettore attualmente conduce in locazione
un’altra abitazione affrontandone i relativi
costi, una possibile soluzione potrebbe essere quella di rivolgersi ad un istituto bancario offrendo in garanzia la casa di proprietà
al fine di ottenere in prestito il denaro occorrente per l’acquisto della nuova dimora.
Potrà poi, successivamente alla scomparsa
della madre, vendere la piena proprietà del
bene spuntando così un prezzo migliore sul
mercato.
1377 - NUOVA TOPONOMASTICA
E ORA STO IMPAZZENDO
Nel mese di ottobre 2008 l’amministrazione
comunale di Alzate Brianza ha avuto la brillante idea di compiere d’ufficio una revisione della toponomastica e della numerazione civica, creando non pochi disaggi ai cittadini. Io personalmente mi sono adoperato a comunicare con lettere raccomandate
la variazione d’indirizzo a tutti gli uffici competenti cui ho dei rapporti. Nonostante ciò
ho sempre problemi nel ricevere l’eventuale corrispondenza da parte dell’Equitalia
Spa Agente di riscossione tributi di Lecce,
avendo io interessi nel Comune di Carpignano Salentino - Lecce. A questi uffici ho comunicato variazione di indirizzo in data
22.12.2008 con lettera raccomandata. Nell’anno 2009 sono sorti problemi poiché mi
è stata smarrita la cartella di pagamento
"TARSU" relativa all’immobile tenuto a disposizione in tale Comune. Mi sono atti-
Come fare la dichiarazione di conformità?
Nel 2003 ho comprato casa e l’elettricista che ha fatto l’impianto non mi
ha mai consegnato la certificazione di conformità. Ora sto vendendo casa e il notaio mi ha richiesto la certificazione. Ho provato a chiamare l’elettricista, ma appena sente la mia voce attacca! A chi mi devo rivolgere? Ho chiesto ad un altro elettricista che per farla chiede 250 euro!
Sara
Risponde per ind. Paolo Sartori
La legge 5 marzo 1990 n. 46 in vigore nell’anno 2003, stabiliva all’art.
9 comma 1, che al termine dei lavori l’impresa installatrice era tenuta
a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Tale documento non era facoltativo, bensì obbligatorio.
La mancata consegna del documento è una palese violazione della
vato a inviare ancora un seguito con Raccomandata A.R. pregandoli di porgere riscontro alla mia comunicazione effettuata. Ora,
in data 25 maggio c.a. ho ricevuto ancora
una volta una busta contenente i bollettini
ICI per l’anno in corso i quali riportano l’indirizzo vecchio. Tutte le volte devo discutere e scusarmi per una colpa non mia con gli
addetti al recapito corrispondenza che tra
l’altro si alternano continuamente e potete immaginare il disaggio. In data 26.05.2011
ho contattato l’utenza 800 925 954 dell’Equitalia in questione lamentando il fatto a
un’operatrice, la quale mi rispondeva che
non venivano prese in considerazione le mie
lettere raccomandate poiché è il Comune di
Carpignano Salentino che deve comunicargli la variazione. Ho ancora ricontattato il
Comune suddetto in data 27.05.2011 la risposta: noi lo abbiamo aggiornato, è l’Equitalia che deve farlo. A questo punto prima
di perdere la testa vi supplico, avete voi un’idea migliore per indirizzarmi cosa fare? In
attesa di Vostra risposta, invio distinti saluti.
Giuseppe Mastroleo
Alzate Brianza (Co)
Il diligente lettore ha fatto tutto ciò che era
nelle sue possibilità e, utilizzando lo strumento della posta raccomandata, si è messo
al riparo anche da ogni eventuale addebito
di sanzioni legate a ritardati pagamenti. Ulteriormente, qualora dovessero comunque
sopravvenire problemi, il cittadino potrà agire nei confronti dei soggetti inadempienti
per il risarcimento di ogni danno.
1378 - FARE A MENO
DELL’AGENZIA
Per un mio appartamento non condominiale ceduto in locazione nel 2010,con contratto 4+4 e tuttora in corso, ho sempre dato l’incarico della gestione affitto, dietro congruo
pagamento, ad una agenzia immobiliare che
ha provveduto alla stesura contratto, registrazione, pagamento imposte registro, alla riscossione delle rate, al conteggio ade-
legge e comporta la dovuta segnalazione alla Camera di Commercio
competente per territorio, producendo copia di tutta la documentazione quali fatture, offerte, contratti, ecc. e, eventualmente, procedere legalmente attraverso l’autorità giudiziaria. In data 22 gennaio 2008 è stato emanato il DM n. 37 in sostituzione alla suddetta legge, che stabilisce, nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, la possibilità di sostituire detto documento
con una Dichiarazione di Rispondenza resa da un professionista iscritto all’albo professionale che ha esercitato la professione per almeno cinque anni, oppure, per gli impianti non ricadenti nell’art. 5 comma 2, da
un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata.
guamento ISTAT. Ho aderito alla cedolare
secca del 21% e se ho ben capito l’agenzia
non dovrà più fare per conto mio il versamento imposta e bollo registro e nemmeno
calcolare l’aumento ISTAT da applicare al
canone,dovendo per legge rinunciare. Quindi la gestione si ridurrà solamente alla riscossione delle rate d’affitto. Se per quest’ultimo impegno dovessi provvedere io personalmente, penso che potrei fare a meno del
servizio dell’agenzia e non pagare più nessun compenso fino alla fine del contratto
(ammesso che non si interrompa prima), con
un sensibile risparmio da parte mia sulle
spese. Il mio ragionamento fila? Sto sbagliando qualcosa?
Lettera firmata
Una compiuta risposta al quesito sottoposto
presupporrebbe l’analisi del contratto di
mandato stipulato con l’agenzia immobiliare. Andrebbe verificato quanto in esso previsto in merito alla revocabilità del mandato o alla possibilità di revisione dei prezzi.
Nel caso che detto contratto nulla stabilisca
in merito, dovrà invece farsi applicazione
dell’art. 1725 c.c. secondo cui al mandatario sarà dovuto, in caso di recesso (anche
parziale) da parte del mandante, il risarcimento dei danni, salvo che ricorra una giusta causa di recesso. Peraltro, nel caso sottoposto dal lettore l’introduzione della norma
che ha istituito la cedolare secca, potrà ritenersi giusta causa di recesso parziale del
mandato per la parte inerente il servizio di
gestione dei profili fiscali. Pertanto, il lettore potrà quantomeno pretendere che dal
corrispettivo totale pattuito con l’agenzia sia
detratto il controvalore del predetto servizio, esercitando con riferimento allo stesso
il diritto di revoca per giusta causa.
1379 - LE SPESE SPETTANO
AGLI EREDI DELL’INQUILINO?
Carissima Provincia, scrivo per i miei genitori. A metà maggio, dopo varie telefonate
inutili, mi sono recata a riscuotere l’affitto
del monolocale di proprietà dei mie genitori, affittato dal 01/01/11. Chiedo al bar sotto casa, mi dicono che da parecchio tempo
non vedevano l’inquilino. A questo punto
preoccupata mi presento con polizia municipale e le chiavi, la polizia si accorge che
ci sono le chiavi all’interno e con i vigili del
fuoco trovano l’inquilino ormai morto da 15
giorni. Risultato: appartamento sotto sequestro ancora ad oggi anche se è morte da infarto. L’appartamento era stato consegnato
in ordine sia di pulizia e imbiancatura. Ma
con i carabinieri ed il magistrato abbiamo
trovato l’appartamento in condizioni paurose. Mi ha chiamato la ex moglie dell’inquilino dicendomi che al massimo mi paga
maggio, al resto devo pensarci io. Scusandomi del disturbo, vorrei sapere se spettano
a me le spese per riordinare, pulire, imbiancare e l’affitto fino a quando toglieranno il
sequestro. Oppure spetta alla ex moglie o alle due figlie visto che sono eredi. Grazie.
Lettera firmata
L’articolo 1590 del codice civile impone al
conduttore di restituire il bene al locatore
nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto. Pertanto, qualora al momento della riconsegna
lo stesso presenti danni eccedenti il degrado dovuto ad un suo normale uso, sarà onere del conduttore o dei suoi eredi, sempre
che questi abbiano accettato l’eredità, rifondere al locatore tutti i costi necessari alla
messa in pristino. Quanto al pagamento dei
canoni si precisa che, ai sensi dell’articolo
6 della legge n.392/78, norma che disciplina la locazione di immobili urbani, in caso
di morte del conduttore gli eredi gli succedono nel contratto solo se con lui conviventi. Dovendosi escludere tale ipotesi nel caso
di specie, è evidente che gli eredi non siano
subentrati nel contratto di locazione: gli stessi saranno pertanto tenuti a sanare eventuali morosità pregresse ma non a pagare canoni per i mesi successivi alla morte del padre,
evento dal quale il contratto di locazione deve intendersi cessato.