L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (1). Norme per il riordino degli Enti di

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L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (1). Norme per il riordino degli Enti di
L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (1).
Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica. (2)
Indice
Art. 1 Finalità della legge.
Art. 2 Trasformazione IACP.
Art. 3 Azienda regionale per l'edilizia e il territorio - A.R.E.T. e Aziende territoriali per l'edilizia residenziale - A.T.E.R.
Art. 4 Natura dell'ARET e delle ATER.
Art. 5 Compiti del Consiglio e della Giunta regionale.
Art. 6 Gestione Sociale degli alloggi.
Art. 7 Comitato regionale per l'edilizia residenziale.
Art. 8 Attività dell'ARET.
Art. 9 Attività dell'ATER.
Art. 10 Organi
Art. 11 Consiglio di amministrazione dell'ARET.
Art. 12 Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'ARET.
Art. 13 Presidente dell'ARET.
Art. 14 Direttore dell'ARET.
Art. 15 Comitato Tecnico.
Art. 16 Trasparenza.
Art. 17 Consiglio di amministrazione dell'ATER.
Art. 18 Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'ATER.
Art. 19 Presidente dell'ATER.
Art. 20 Direttore dell'ATER.
Art. 21 Collegio dei Revisori dei conti dell'ARET e delle ATER.
Art. 22 Finanza e contabilità dell'ARET e delle ATER.
Art. 23 Fonti di finanziamento.
Art. 24 Vigilanza - Controllo sugli atti e sugli organi dell'ARET e delle ATER.
Art. 25 Controllo di gestione.
Art. 26 Trattamento normativo ed economico del personale dell'ARET e delle ATER.
Art. 27 Norme di prima applicazione.
Art. 28 Primo avvio dell'ARET.
Art. 29 Norme transitorie ed abrogazione di norme.
Art. 30 Urgenza.
Art. 1
Finalità della legge.
1. In attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 13 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge
disciplina il nuovo ordinamento degli Enti Regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale
pubblica.
2. La presente legge disciplina altresì le funzioni della Regione al fini del coordinamento delle attività di
edilizia residenziale pubblica e dell'azione amministrativa degli enti di cui all'art. 3.
Art. 2
Trasformazione IACP.
1. Gli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) della Regione sono trasformati con le modalità previste nel
successivi articoli negli Enti di cui al successivo art. 3 che subentrano nei rapporti attivi e passivi secondo
le modalità stabilite nella presente legge.
Art. 3
Azienda regionale per l'edilizia e il territorio - A.R.E.T. e Aziende territoriali per l'edilizia residenziale A.T.E.R.
1. [È istituita l'Azienda regionale per l'edilizia e il territorio (A.R.E.T.) con sede nel Capoluogo di Regione.]
(3)
2. Sono altresì istituite 5 Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) così dislocate:
- ATER con sede a L'Aquila comprendente i Comuni della Provincia dell'Aquila e con sedi decentrate a
Sulmona ed Avezzano;
- ATER con sede a Teramo comprendente i Comuni della Provincia di Teramo e con sede decentrata a
Roseto degli Abruzzi;
- ATER con sede a Pescara comprendente i Comuni della Provincia di Pescara;
(1) Pubblicata nel BURA 30 luglio 1999, n. 31.
(2) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale per
l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(3) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale per
l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
- ATER con sede a Chieti comprendente i Comuni della ASL Chieti - Ortona e con sede decentrata a
Ortona;
- ATER con sede a Lanciano comprendente i Comuni della ASL Lanciano - Vasto e con sede decentrata a
Vasto.
Art. 4
Natura dell'ARET e delle ATER.
1. [L'ARET e] (4) le ATER sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal Consiglio regionale.
2. I predetti enti informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo
del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. Entro il 31.12.1999, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della
Giunta, sono ripartiti i beni , il personale ed i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito
territoriale di competenza attribuito alle ATER di Chieti e Lanciano.
Art. 5
Compiti del Consiglio e della Giunta regionale.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta:
a) determina all'inizio di ogni legislatura gli indirizzi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica,
in aderenza con i contenuti degli atti della programmazione regionale locale di cui alla legge regionale
2 agosto 1997, n. 85;
b) definisce i programmi annuali o pluriennali di intervento e la ripartizione dei fondi, affidando la
realizzazione degli interventi stessi [all'ATER,] (5) all'ARET, a Società miste a prevalente capitale
pubblico, ad imprese di costruzioni, cooperative e loro consorzi, nonché a singoli cittadini;
c) fissa, con regolamento, i parametri tecnici ed urbanistici relativi alla qualità dell'abitare;
d) approva la dotazione di personale e la pianta organica degli enti di cui all'art. 3, sentita la Commissione
consiliare.
2. Il Consiglio regionale approva altresì gli statuti [dell'ARET e] (6) delle ATER, e le eventuali
modificazioni.
3. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) verifica l'attuazione dei progetti di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia
residenziale pubblica;
b) indirizza le attività degli enti locali, delle ATER [e dell'ARET] (7), per favorire la gestione sociale
degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti, secondo i princìpi definiti nel
successivo articolo;
c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale;
d) esercita l'azione di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3;
e) provvede alla formazione e alla gestione dell'anagrafe regionale degli assegnatari di abitazioni di
edilizia residenziale pubblica e dei beneficiari, sotto qualunque forma di agevolazioni pubbliche dirette
a consentire l'accesso alla locazione o alla proprietà dell'abitazione;
f) indica, per gli enti di cui all'art. 3, i costi e i ricavi previsti per almeno un triennio ed il conseguente
attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio tenuto conto anche degli eventuali
contributi in conto esercizio previsto da leggi statali e regionali;
g) fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi degli enti di cui all'art. 3
nonché per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra
personale impiegato, obiettivi, risorse e patrimonio gestito;
h) predispone un sistema informativo abitativo - territoriale al fine di programmare e coordinare gli
interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al
Consiglio regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi sull'andamento del
fabbisogno abitativo, in relazione a quanto previsto dal precedente punto e), e sulla gestione degli enti
di cui all'art. 3;
[i) approva uno schema di convenzione per regolamentare i rapporti tra l'ARET e le ATER, sentita la
(4) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale per
l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(5) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale per
l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(6) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale per
l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(7) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale per
l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
Commissione consiliare.] (8)
Art. 6
Gestione Sociale degli alloggi.
1. La Regione riconosce la funzione sociale agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Conseguentemente, l'attività delle ATER deve essere ispirata al seguenti princìpi, per favorire la gestione
sociale degli alloggi.
3. Le ATER conferiscono la gestione diretta di parti comuni degli alloggi ERP e del relativo organismo
abitativo, attraverso l'attribuzione ai condomini, costituitosi in autogestione, di una quota non inferiore al
30% della manutenzione ordinaria, al fine di favorire la socializzazione fra gli utenti.
[Art. 7
Comitato regionale per l'edilizia residenziale.
1. È istituito il Comitato regionale per l'edilizia residenziale composto da:
a) il Componente la Giunta regionale preposto al Settore lavori pubblici e politica della casa, con funzioni
di Presidente;
b) il Presidente della Commissione consiliare competente;
c) il Dirigente del Servizio politica della casa;
d) il Presidente dell'ARET ed i Presidenti delle ATER.
2. Il Comitato regionale per l'edilizia residenziale, in modo concertato:
- svolge funzioni propositive, di consulenza ed esprime pareri sugli argomenti di indirizzo politico programmatico inerente il comparto dell'edilizia residenziale;
- predispone sistemi di rilevazione delle preferenze o delle valutazioni degli utenti dell'edilizia
residenziale pubblica in relazione al livello di qualità percepito orientato a fornire supporto alle ATER per
la funzione di esponente degli interessi dei cittadini assegnatari di alloggi di ERP;
- promuove iniziative di informazione, di comunicazione, di marketing pubblico, miranti anche a
realizzare, nell'ambito di una relazione dialettica e interattiva, un rapporto più positivo tra le ATER e gli
utenti;
- promuove strutture unificate per la gestione di fondamentali momenti di interazione con gli assegnatari
di alloggi, per aspetti relativi a pratiche amministrative, al pagamenti di servizi, alla richiesta di
informazioni.
3. Il Presidente, in relazione alle materie ed agli argomenti da trattare, può invitare alle sedute per
consultazioni, i rappresentanti regionali di:
- ANCI
- UNCEM
- UPA
- CISPEL
e dei seguenti organismi più rappresentativi a livello regionale:
- associazione delle Cooperative di abitazione;
- confederazioni sindacali dei lavoratori;
- organizzazioni imprenditoriali di categoria;
- organizzazione dei sindacati degli inquilini;
- associazioni di volontariato.
Il Presidente può altresì invitare alle sedute esperti della Soprintendenza, delle Università, di Organismi
scientifici e culturali e di ordini, collegi o associazioni professionali.
4. In sede di prima applicazione il Comitato si riunisce su convocazione del Componente preposto al Settore
lavori pubblici e politica della casa entro 30 giorni dall'insediamento dei Consigli di amministrazione
dell'ARET e delle ATER.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un Funzionario del Servizio politica della
casa.
6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei membri che la
compongono. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità è determinante il
voto del Presidente.] (9)
(8) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale per
l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(9) Il Comitato regionale per l'edilizia residenziale è stato soppresso a decorrere dal 180° giorno successivo
all’entrata in vigore della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresì
abrogate le disposizioni normative … incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le
funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli
stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta
[Art. 8
Attività dell'ARET.
1. L'ARET provvede a:
a) promuovere e sviluppare programmi di ricerca, innovazione e sviluppo di nuove tecniche di
costruzione, volte anche al risparmio energetico, tese ad assicurare il miglioramento della qualità della
vita negli edifici di edilizia pubblica;
b) fornire consulenze, studi, analisi di fattibilità tecnico economica, servizi di assistenza tecnica,
amministrativa e organizzativa a soggetti interessati a promuovere e realizzare in forma autonoma
programmi che rientrino negli obiettivi dell'Azienda;
c) realizzare progetti di costruzione di dimensione strategica, sia in ambito regionale che nazionale ed
europeo, supportando le fasi di istruttoria, approvazione e verifica successiva;
d) assicurare lo sviluppo e la diffusione di politiche relative alla qualità delle abitazioni ed alla loro
sicurezza;
e) monitorare ed analizzare le tecnologie innovative in corso di introduzione nel sistema dell'edilizia
residenziale nazionale, europea ed internazionale;
f) fornire assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati nel
campo dell'edilizia residenziale, sovvenzionata, agevolata e convenzionata, diretta alla costruzione di
nuove abitazioni, relative pertinenze ed attrezzature residenziali ed extraresidenziali, all'acquisto e al
recupero di abitazioni e di immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria, infrastrutture e servizi di riqualificazione urbana ed ambientale;
g) svolgere attività per nuove costruzioni attraverso la programmazione ordinaria delle risorse di ERP ed
inoltre con l'assegnazione di ulteriori finanziamenti comunque programmati o disponibili nonché
mediante ogni iniziativa diretta a rendere effettiva l'attività di Agenzia tecnica di supporto degli enti
locali e territoriali anche per compensare la differenza tra tariffe agevolate in favore dell'utenza a basso
reddito e prezzi di mercato;
h) progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o eseguire opere di edilizia e di
urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati;
i) coordinare i programmi complessi con i contenuti, le finalità e le procedure di cui al D.L. 5 ottobre
1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493 e art. 16 legge 17 febbraio 1992, n. 179, in
cui la stessa azienda o le ATER siano soggetti partecipanti;
j) promuovere il recupero degli immobili rispettandone le tecniche costruttive dell'epoca, le caratteristiche
architettoniche e favorendo le modalità di reperimento dei materiali identici o analoghi a quelli
utilizzati originariamente.
2. Per le finalità di cui al presente articolo l'ARET può stipulare accordi con enti pubblici territoriali e non,
loro consorzi, società finanziarie, istituti di credito, istituti e centri di ricerca specializzati, associazioni di
categoria rappresentative del settore edilizio, imprese di costruzioni pubbliche o private, loro consorzi, e
di organismi scientifici e culturali che operano in materia di edilizia residenziale. La Giunta regionale può
autorizzare l'ARET a costituire apposite Società per azioni quando, per il raggiungimento di specifici
obiettivi, sono necessari particolari caratteristiche tecniche e finanziarie che l'ARET stessa da sola non è
in grado di assicurare. È altresì soggetta ad autorizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda
S.p.A. ad altre società di capitali. Una quota degli utili, non inferiore al 30 per cento, proveniente dalla
partecipazione alle Società, deve essere versata al fondo sociale di cui all'art. 29 della legge regionale 25
ottobre 1996, n. 96, così come disciplinato dalla legge regionale 23 settembre 1998, n. 92.
3. Le modalità di partecipazione di altri soggetti alle finalità dell'ARET saranno stabilite nello Statuto,
tenendo conto delle norme contenute nel D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533 nel caso di costituzione di
società minoritarie.
4. L'ARET può essere autorizzata a partecipare, per conto della Regione, alle società per azioni
eventualmente costituite dai comuni ai sensi dell'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
per la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti.] (10)
Art. 9
Attività dell'ATER.
1. L'ATER, nell'ambito della competenza territoriale attribuita, provvede a:
a) attuare interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, al patrimonio in
gestione nonché per conto di altri enti e soggetti privati;
regionale già di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni
organizzative". Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.
(10) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
b) gestire il patrimonio di proprietà dei trasformati IACP a loro trasferito, nonché quello di enti pubblici,
territoriali e non, affidati alla loro gestione;
c) promuovere presso i comuni dell'ambito di competenza un punto di informazione al servizio degli
utenti;
d) promuovere e coordinare la partecipazione dei cittadini ai programmi di riorganizzazione urbanistica
nel territorio comunale;
e) espletare tutti i compiti che possono essere ad essa affidati dagli enti locali in materia di
predisposizione di piani urbanistici, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere
pubbliche, anche ai fini della attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà
pubblica al servizio della residenza;
f) promuovere l'accesso degli enti locali alle risorse finanziarie destinate al recupero abitativo ivi
compresa l'attivazione di nuovi canali finanziari che consentano di ottimizzare l'impiego delle
disponibilità complessive rispetto alle caratteristiche specifiche dei programmi.
2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso
ente regionale e gli altri enti pubblici territoriali e non, utilizzeranno la ATER per l'espletamento dei
compiti indicati al 1° comma.
3. Per lo svolgimento delle attività le ATER potranno compiere tutte le necessarie operazioni commerciali,
finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano disposte dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso
società per azioni all'uopo autorizzate dalla Giunta regionale. È altresì soggetta ad autorizzazione
regionale ogni partecipazione della costituenda S.p.A. ad altre società di capitali.
Art. 10
Organi
1. Sono organi [dell'ARET e] dell'ATER:
a) Il Consiglio di amministrazione;
b) Il Presidente;
c) Il Direttore;
d) Il Collegio dei Revisori dei conti.
[Art. 11
Consiglio di amministrazione dell'ARET.
1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ARET è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla
Giunta regionale, uno con funzioni di Presidente, e tre nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato
a due, ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di
decadenza. (11)
2. I componenti del CDA devono possedere i seguenti requisiti:
- aver svolto mansioni di direzione o amministrazione della pubblica amministrazione o nella
amministrazione di aziende pubbliche o private;
- esperienza nel campo dell'edilizia residenziale.
3. La prima riunione di insediamento del CDA è convocata dal Componente la Giunta regionale preposto al
Settore lavori pubblici e politica della casa entro 30 giorni dalla nomina dei componenti.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni dalla data di insediamento e deve essere rinnovato
entro 45 giorni dalla scadenza.
5. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi
consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di amministrazione.
6. Il Consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per
altri motivi, almeno tre consiglieri (12). Il Presidente del Consiglio di amministrazione [, il Vice
Presidente] (13) o il Consigliere più anziano per nomina o, a parità di anzianità di nomina, per età,
comunica immediatamente al Presidente della Giunta regionale la cessazione dalla carica di Consigliere.
Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del Consiglio e nomina un
(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. n. 1 del 2006. Il testo originario così recitava:
"1. Il Consiglio di amministrazione dell'ARET è composto da sette componenti di cui due nominati dalla
Giunta regionale, con funzioni di Presidente e Vice Presidente, su designazione del componente la Giunta
preposto al Settore lavori pubblici e politica della casa e cinque nominati dal Consiglio regionale, con voto
limitato a tre, ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di
nomina".
(12) Con modifica apportata dall'art. 1, L.R. 23 febbraio 2000, n. 19, le parole "almeno tre consiglieri" del
testo originario sono state sostituite dalle parole "almeno quattro consiglieri". Successivamente, l'articolo 1,
comma 2, L.R. n. 1 del 2006, ha sostituito le parole "almeno quattro consiglieri" con le parole "almeno tre
consiglieri", sostanzialmente ripristinando il testo originario, così come riportato.
(13) Con l'art. 1, comma 3, L.R. n. 1 del 2006, le parole ", il vice Presidente" sono state soppresse.
Commissario per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabile. Il CDA dell'ARET deve essere
ricostituito entro 60 giorni dalla dichiarazione di decadenza; in carenza di nomine provvede il Presidente
della Giunta regionale entro i successivi 30 giorni.
7. Per tutti i membri del Consiglio di amministrazione, valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità
previste dalla normativa statale e regionale in materia, e comunque quelle che determinano situazioni di
oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ARET. Non possono essere nominati membri
del Consiglio di amministrazione, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti delle Province e
delle Comunità montane, i Sindaci ed i componenti delle Giunte comunali, provinciali e delle Comunità
montane della Regione Abruzzo.
8. Ai componenti il Consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti indennità mensili di carica:
- Presidente: 35% dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali;
[- Vice Presidente: 30% dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali;] (14)
- Altri componenti: 15% dell'indennità i carica dei Consiglieri regionali;
il livello dell'indennità prevista per il Presidente [e per il Vice Presidente] (15) è raddoppiato nel caso in
cui essi svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in
aspettativa non retribuita.] (16)
[Art. 12
Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'ARET.
1. Il Consiglio di amministrazione dell'ARET opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
regionale. Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) deliberare la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;
b) approvare i regolamenti interni;
c) stabilire Agli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante
relazioni semestrali da inviare alla Giunta regionale;
d) approvare i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il piano - programma e il bilancio
di esercizio quali atti fondamentali dell'ARET;
e) nominare il Direttore;
f) definire i piani annuali e pluriennali di attività, compreso il reinvestimento dei proventi derivanti dalla
vendita degli alloggi proposto dalle ATER, ed approvare gli interventi da realizzare per la loro
attuazione;
g) deliberare la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione di personale;
h) deliberare la partecipazione dell'azienda a società, enti e consorzi, e la costituzione di apposite società
per azioni da sottoporre all'autorizzazione regionale;
i) approvare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e
delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;
j) deliberare quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'ente.
2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore o, in sua assenza, da
altro dipendente con funzioni direttive.] (17)
[Art. 13
Presidente dell'ARET.
[1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione,
assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda
e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni.
2. Il Presidente esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione e, in caso di necessità ed
urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, che devono
essere sottoposti all'esame del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate [dal Vice Presidente o, in
(14) Con l'art. 1, comma 4, L.R. n. 1 del 2006, le parole "- Vice Presidente: 30% dell'indennità di carica dei
Consiglieri regionali;" sono state soppresse.
(15) Con l'art. 1, comma 5, L.R. n. 1 del 2006, le parole "e per il Vice Presidente" sono state soppresse. Di
conseguenza, sarebbe meglio leggere questo capoverso nel modo seguente: "Il livello dell'indennità prevista
per il Presidente è raddoppiato nel caso in cui egli svolga attività lavorativa non dipendente o che, quale
lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita".
(16) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(17) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
caso di assenza del Vice Presidente,] (18) dal Consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità
di nomina, per età.] (19)
[Art. 14
Direttore dell'ARET.
1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, deve possedere idonei titoli professionali e
comprovata esperienza nel settore ed è scelto tra coloro che abbiano svolto o svolgano, da almeno un
quinquennio, incarichi di amministrazione, di direzione o dirigenza in pubbliche amministrazioni, enti,
società, aziende pubbliche o private di grande rilevanza e di adeguato livello territoriale e che siano in
possesso del diploma di laurea (20).
2. Il rapporto di lavoro del Direttore, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una
durata massima di anni 5 e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma
non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età (21). Il Presidente stipula il contratto o lo risolve
anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, qualora
risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione
di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal Collegio dei revisori.
3. Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di amministrazione con
riferimento a quello della dirigenza del settore privato.
4. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti
che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane e strutturali e di controllo. Il Direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati.
In particolare il Direttore:
a) formula proposte al Consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del Consiglio verbalizzando le
determinazioni assunte;
b) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
c) cura gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
d) predispone il piano programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio
da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
e) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;
f) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e
ordinario funzionamento;
g) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza
dell'azione tecnico - amministrativa ai fini dell'Azienda;
h) se delegato dal Presidente, rappresenta in giudizio l'Azienda con facoltà di conciliare e transigere;
i) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, e dallo Statuto.
5. Il Direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma
restando la sua responsabilità nel confronti del Consiglio di amministrazione.
6. L'incarico di Direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano
parte nelle attività dell'ARET o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le
incompatibilità sono comunque definite all'interno dello statuto.
7. Per i soggetti inquadrati nel ruoli della Regione Abruzzo o degli enti pubblici istituiti o trasformati dalla
Regione, l'incarico di Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.] (22)
[Art. 15
Comitato Tecnico.
1. È istituito un comitato tecnico composto da un rappresentante di ogni ATER, designato dal rispettivo
Consiglio di amministrazione scelto tra i dipendenti dell'Azienda, presieduto dal Presidente dell'ARET o
suo delegato; il Comitato può essere integrato da altri componenti il cui numero, non superiore a tre, e
professione è individuato dal C.D.A. dell'ARET.
(18) Con l'art. 2, comma 1, L.R. n. 1 del 2006, le parole "dal Vice Presidente o, in caso di assenza del Vice
Presidente, " sono state soppresse.
(19) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(20) Ai sensi dell’art. 4, comma 3, L.R. 17 aprile 2003, n. 7 il comma 1 dell’art. 20 della presente legge è
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l’art. 108, comma 1, della stessa legge), da quanto
contenuto nel presente comma.
(21) Ai sensi del quinto comma dell’art. 1, L.R. 28 settembre 2001, n. 51 la norma di cui al comma
precedente (aggiunge un periodo al sedicesimo comma dall’art. 7, L.R. 25 ottobre 1996, n. 96) si applica
anche ai termini qui indicati.
(22) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
2. Il Comitato esprime pareri sugli atti o qualsiasi argomento di competenza delle Aziende che i rispettivi
Consigli di Amministrazione ritengono opportuno acquisire per le relative valutazioni.
3. Ai componenti il Comitato tecnico è corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, il cui ammontare
è determinato dal Consiglio di amministrazione dell'ARET, e che, comunque, non può superare il 70% del
gettone corrisposto al Consigliere regionale per ogni presenza nelle sedute consiliari, oltre al rimborso
delle spese e l'indennità di missione se dovuti.] (23)
Art. 16
Trasparenza.
1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali [dell'ARET e] (24) delle ATER, con apposito
regolamento, da adottarsi entro il 31 dicembre 1999, si provvederà a definire le norme per l'accesso agli
atti degli Enti, sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo altresì le modalità atte ad
assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
Art. 17
Consiglio di amministrazione dell'ATER.
1. Il Consiglio di Amministrazione delle ATER è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla
Giunta regionale, uno con funzioni di Presidente, due nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato
ad uno, e uno eletto dall'Assemblea dei Sindaci facenti parte dell'ATER ed è costituito con decreto del
Presidente della Giunta Regionale entro 45 giorni dalla decadenza (25).
1 bis. La nomina di due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, del C.d.A. delle ATER [e
dell'ARET] (26) da parte della Giunta regionale è deliberato su designazione del componente la Giunta
con delega ai Lavori pubblici, aree urbane e servizio idrico integrato - Relazioni con i Paesi del
Mediterraneo. (27)
2. La prima riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione è convocata dal Componente la
Giunta regionale preposto al Settore lavori pubblici e politica della casa entro 30 giorni dalla nomina dei
componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni a partire dalla data di insediamento e deve
essere rinnovato entro 45 giorni dalla scadenza.
4. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi
consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di amministrazione.
5. Il Consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per
altri motivi, almeno 4 consiglieri (28). Il Presidente del Consiglio di amministrazione, [il Vice Presidente]
(29) o un Consigliere, comunica immediatamente al Presidente della Giunta regionale la cessazione dalla
carica di Consigliere. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del
Consiglio e nomina un Commissario per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabile.
6. Il CDA dell'ATER deve essere ricostituito entro 60 giorni dalla dichiarazione di decadenza; in carenza di
nomine provvede il Presidente della Giunta regionale entro i successivi 30 giorni.
(23) Il Comitato tecnico è stato soppresso a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della
L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, la quale, all'art. 8, comma 3, ha disposto: "Sono altresì abrogate le disposizioni
normative … incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti
giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi, sono assunti
in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale già di
riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative". Vedi, anche,
gli altri commi del medesimo art. 8. Vedi, anche, gli altri commi del medesimo art. 8.
(24) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(25) Il presente comma, già modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 22 febbraio 2000, n. 19, è stato poi così
sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. n. 1 del 2006. Il testo originario così recitava: "1. Il Consiglio di
Amministrazione dell’ATER è composto da sette componenti di cui due, rispettivamente con funzioni di
Presidente e di vice Presidente nominati dalla Giunta Regionale su designazione del Componente la Giunta
preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, due nominati dal Consiglio regionale con voto
limitato ad uno, e tre eletti dall’Assemblea dei sindaci facenti parte dell’ATER, con voto limitato a due."
(26) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(27) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 1 del 2006.
(28) L’art. 2, comma 3, L.R. n. 19 del 2000 ha introdotto le parole "almeno 4 consiglieri" in sostituzione
delle parole "almeno 3 consiglieri". Successivamente, l'art. 3, comma 3, L.R. n. 1 del 2006 ha sostituito le
parole "almeno quattro consiglieri" con le parole "almeno tre consiglieri", sostanzialmente ripristinando il
testo originario, così come riportato.
(29) Le parole "il Vice Presidente" sono state soppresse dall'art. 3, comma 4, L.R. n. 1 del 2006.
7. Per tutti i membri del Consiglio di amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità
previste dalla normativa statale e regionale in materia, e comunque quelle che determinano situazioni di
oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER.
8. Ai componenti il Consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti indennità mensili di carica:
- Presidente: 35% dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali;
[- Vice Presidente: 30% dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali;] (30)
- Altri componenti: 15% dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali;
il livello dell'indennità prevista per il Presidente [e per il Vice Presidente] (31) è raddoppiato nel caso in
cui essi svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in
aspettativa non retribuita.
Art. 18
Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'ATER.
1. Il Consiglio di amministrazione opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale. Spetta al
Consiglio di amministrazione:
a) delibera la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;
b) approvare i regolamenti interni;
c) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante
relazioni semestrali da inviare alla Giunta regionale;
d) approvare i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il piano - programma e il bilancio
di esercizio quali atti fondamentali dell'ATER;
e) nominare il Direttore;
f) definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la loro
attuazione;
g) deliberare la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione di personale;
h) deliberare la partecipazione dell'azienda a Società, enti e consorzi, e la costituzione di apposite SpA,
anche minoritarie;
i) approvare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e
delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;
j) proporre all'ARET il programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi;
k) deliberare quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'ente.
2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore o, in sua assenza, da
altro dipendente con funzioni direttive.
Art. 19
Presidente dell'ATER.
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ATER convoca e presiede il Consiglio di amministrazione,
assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda
e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni.
2. Il Presidente esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione e, in caso di necessità ed
urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, che devono
essere sottoposti all'esame del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate [dal Vice Presidente o, in
caso di assenza del Vice Presidente,] (32) dal Consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità
di nomina, per età.
Art. 20
Direttore dell'ATER.
1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, deve possedere idonei titoli professionali e
comprovata esperienza nel settore ed è scelto tra i dirigenti pubblici che abbiano ricoperto incarichi di
direzione o di coordinamento in strutture complesse di massimo livello, quali Settore, Servizio o
qualificazione corrispondente, ovvero tra i dirigenti privati. L'attività di direzione o di coordinamento
(30) Le parole "- Vice Presidente: 30% dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali;" sono state
soppresse dall'art. 3, comma 5, L.R. n. 1 del 2006.
(31) Le parole "e per il Vice Presidente" sono state soppresse dall'art. 3, comma 6, L.R. n. 1 del 2006. Di
conseguenza, sarebbe meglio leggere questo capoverso nel modo seguente: "Il livello dell'indennità prevista
per il Presidente è raddoppiato nel caso in cui egli svolga attività lavorativa non dipendente o che, quale
lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita".
(32) Le parole "dal Vice Presidente o, in caso di assenza del Vice Presidente," sono state soppresse dall'art.
4, comma 1, L.R. n. 1 del 2006.
deve essere stata svolta per almeno un quinquennio nelle strutture o società pubbliche ovvero nelle società
private (33).
2. Il rapporto di lavoro del Direttore, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una
durata massima di anni 5 e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma
non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età (34). Il Presidente stipula il contratto e lo risolve
anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, qualora
risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione
di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal Collegio dei revisori.
3. Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di amministrazione con
riferimento a quello della dirigenza del settore privato.
4. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti
che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane e strutturali e di controllo. Il Direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati.
In particolare il Direttore:
a) formula proposte al Consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del Consiglio verbalizzando le
determinazioni assunte;
b) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
c) cura gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
d) predispone il piano programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio
da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
e) presiede le commissioni di gara e di concorso e ha la responsabilità delle relative procedure;
f) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e
ordinario funzionamento;
g) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza
dell'azione tecnico - amministrativa ai fini dell'Azienda;
h) se delegato dal Presidente, rappresenta in giudizio l'Azienda con facoltà di conciliare e transigere;
i) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, e dallo Statuto.
5. Il Direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma
restando la sua responsabilità nel confronti del Consiglio di amministrazione.
6. L'incarico di Direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano
parte nelle attività dell'ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le
incompatibilità sono comunque definite all'interno dello statuto.
7. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione Abruzzo o degli enti pubblici istituiti o trasformati dalla
Regione, l'incarico di Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
Art. 21
Collegio dei Revisori dei conti dell'ARET e delle ATER.
1. Il Consiglio regionale elegge con voto limitato a due, un Collegio dei revisori composto, per [l'ARET e]
(35) le ATER, da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili.
2. Al Collegio dei revisori si applicano le norme di cui al D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, circa la durata
dell'incarico e cause di cessazione, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, il suo funzionamento, i limiti
all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità (36). Il relativo compenso è determinato dal
rispettivi Consigli di Amministrazione.
Art. 22
Finanza e contabilità dell'ARET e delle ATER.
1. Sono fondamentali i seguenti atti di pianificazione e di gestione:
a) un piano - programma che fissa le scelte ed individua gli obiettivi, secondo gli indirizzi indicati dal
Consiglio regionale; in particolare nel piano programma devono essere illustrati:
(33) Ai sensi dell’art. 4, comma 3, L.R. 17 aprile 2003, n. 7, il presente comma è sostituito, a decorrere dal
1° gennaio 2003 (come prevede l’art. 108, comma 1, della stessa legge), da quanto contenuto nel comma 1
dell’art. 14 della presente legge.
(34) Ai sensi del quinto comma dell’art. 1, L.R. 28 settembre 2001, n. 51 la norma di cui al comma
precedente (aggiunge un periodo al sedicesimo comma dall’art. 7, L.R. 25 ottobre 1996, n. 96) si applica
anche ai termini qui indicati.
(35) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(36) Ai sensi del quinto comma dell’art. 1, L.R. 28 settembre 2001, n. 51 la norma di cui al comma
precedente (aggiunge un periodo al sedicesimo comma dell’art. 7, L.R. 25 ottobre 1996, n. 96) si applica
anche al termine qui indicato.
- il programma pluriennale degli investimenti e le modalità di finanziamento;
- i livelli di erogazione dei servizi;
- gli indici di produttività aziendale;
- le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei canoni, tenendo conto delle norme previste nella
legge 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni.
b) il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con le scelte e gli obiettivi fissati dal Consiglio
regionale e del piano programma, articolato per singoli programmi e per progetti, con le previsioni dei
costi e dei ricavi per ogni esercizio;
c) il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta in conformità dei princìpi desumibili dagli artt.
2423 e seguenti del codice civile;
2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati
e dei corrispettivi introitati nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati
secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio tipo. La contabilità
generale è strutturata in maniera da garantire le stesse informazioni fornite dalle società private seguendo,
nella redazione dei bilanci, i medesimi princìpi contabili;
3. La contabilità analitica deve fornire le informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, i dati relativi
ai costi e ai ricavi, specificando in particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;
c) la differenza tra il prezzo di mercato dei servizi espletati ed i canoni in concreto applicati.
Art. 23
Fonti di finanziamento.
[1. L'ARET provvede al raggiungimento degli scopi mediante i proventi derivanti dalle attività di cui all'art.
8 della presente legge.
2. La Giunta regionale in relazione all'andamento gestionale delle singole ATER può stabilire una quota
percentuale dei canoni di locazione di cui alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni, da
corrispondere all'ARET.] (37)
3. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 25 ottobre
1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella
misura stabilita dalla Giunta regionale;
c) l'alienazione del patrimoni o immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste al precedente art. 8.
Art. 24
Vigilanza - Controllo sugli atti e sugli organi dell'ARET e delle ATER.
1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale, esercita la vigilanza
[sull'ARET e] (38) sulle ATER e può disporre le ispezioni e verifiche.
2. Sono soggetti a controllo di legittimità da parte della Giunta regionale i seguenti atti [dell'ARET e] (39)
delle ATER:
a) i regolamenti e l'ordinamento degli uffici e del personale;
b) il bilancio di previsione e di esercizio.
3. In caso di impossibilità di funzionamento, di violazioni di norme di legge e di regolamento o di
irregolarità amministrative e contabili, ovvero nel caso di significative perdite derivanti dall'attività di
gestione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, vengono sciolti
i Consigli di Amministrazione [dell'ARET e] (40) delle ATER. Con lo stesso provvedimento è nominato
un commissario per la gestione ordinaria degli enti fino alla nomina dei nuovi organi. La normale
efficienza economica - finanziaria è comunque da ritenersi compromessa quando per due anni consecutivi
gli enti denuncino a consuntivo un disavanzo.
4. Per le modalità e tempi per il controllo di cui al punto 2 del presente articolo si applicano le norme
(37) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(38) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(39) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(40) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
previste nella legge regionale 8 giugno 1993, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 25
Controllo di gestione.
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle
risorse, [l'ARET e] (41) le ATER applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dai propri statuti e dal regolamento
di contabilità.
2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la
qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello
di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Art. 26
Trattamento normativo ed economico del personale dell'ARET e delle ATER.
(42)
1. Entro un anno dalla data di approvazione delle dotazioni organiche da parte [rispettivamente dell'ARET e]
(43) delle singole ATER, la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del
personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della
Confederazione italiana servizi pubblici Enti locali (C.I.S.P.E.L.) - Federcasa (44).
2. Il personale che risultasse in esubero a seguito dell'approvazione delle dotazioni organiche sarà collocato
presso le Amministrazioni del comparto Regione - Enti locali, mediante le procedure previste dalle norme
per la mobilità. Al termine delle procedure di mobilità, il personale rimasto privo di collocazione è
inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo.
[3. Il personale dell'ARET è reclutato prioritariamente e per mobilità volontaria nell'ambito di quello di ruolo
degli I.A.C.P. ed inoltre nell'ambito del personale del comparto Regioni - Enti locali.] (45)
4. Sono fatti salvi i concorsi banditi dagli Istituti autonomi per le case popolari per l'assunzione di personale
le cui procedure siano iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4bis. Le ATER [e l'ARET] (46) al fine del contenimento della spesa, possono avvalersi, nell'ambito della
programmazione annuale del fabbisogno del personale, della facoltà di attingere alle graduatorie
formulate dalle stesse ATER [e dall'ARET] (47) a seguito di selezione pubblica. (48)
Art. 27
Norme di prima applicazione.
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'insediamento dei Consigli di
amministrazione delle ATER, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera
della Giunta, designato dal Componente la Giunta preposto al Settore lavori pubblici e politica della casa,
viene nominato un Commissario straordinario presso ciascun IACP al quale sono conferiti i poteri relativi
agli atti di ordinarla amministrazione con il compito di provvedere, nel termine di 60 giorni
dall'insediamento, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti,
curando la predisposizione del relativo rendiconto finale da inviare alla Giunta regionale.
2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario, gli organi in carica, ad eccezione del collegio
(41) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(42) Ai sensi dell’art. 143, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 al personale di cui al presente articolo, in servizio a
tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme di
cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di trasferimenti e mobilità.
(43) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(44) Comma così sostituito dall’art. 3, L.R. 23 febbraio 2000, n. 19. Il testo originario era così formulato: «1.
Con decorrenza da un anno dalla data di approvazione delle dotazioni organiche da parte dell'ARET e delle
ATER la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella
risultante dal vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione italiana
servizi pubblici enti locali (CISPEL) FEDERCASA.».
(45) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(46) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(47) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(48) Comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.
sindacale, cessano la loro funzione.
3. Non possono essere nominati commissari straordinari i Parlamentari, i Consiglieri regionali, comunali e
provinciali, i Sindaci ed i componenti le Giunte municipali, i Presidenti delle Province ed i componenti le
Giunte provinciali, i Presidenti ed i componenti le Giunte delle Comunità montane.
4. Qualora il Commissario straordinario cessi dalla carica per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione
entro i successivi 10 giorni.
5. Ai Commissari straordinari è corrisposto un compenso pari a quello percepito dal Presidenti dei rispettivi
IACP alla data di nomina del Commissario stesso.
6. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui al comma 1, è altresì
nominato un Commissario ad acta presso ciascun ATER con il compito di provvedere entro il 31 ottobre
1999 al ricalcolo dei canoni di locazione a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 11
settembre 1986, n. 55 tenendo conto che la categoria catastale attribuibile agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica è "A 4", valevole al soli fini del ricalcolo stesso del canone. La Giunta regionale è
autorizzata a differire il termine di scadenza dell'attività di ogni Commissario ad acta, in relazione alle
effettive ed accertate esigenze di completamento dei compiti affidati (49).
7. Il Commissario ad acta, d'ufficio, sentite le associazioni degli assegnatari e inquilini, avvalendosi del
personale dipendente, provvede inoltre a verificare lo stato di manutenzione degli alloggi. Qualora venga
accertato uno stato di manutenzione più favorevole agli inquilini rispetto a quello attribuito dagli Istituti,
esso retroagisce alla data di efficacia delle norme dettate dalla predetta legge regionale n. 55/1986,
relativamente alla determinazione dei canoni di locazione.
8. Il Commissario ad acta redige in termini finanziari un documento finale contenente le risultanze della
verifica. La Giunta regionale, su proposta del settore lavori pubblici e politica della casa, d'intesa con le
ATER, adotta, qualora necessario, un piano di risanamento indicante le modalità di copertura
dell'eventuale debito anche tenendo conto dei rientri di cui all'art. 25, terzo comma, lettera d) della legge 8
agosto 1977, n. 513 e della quota, utilizzabile per il ripiano dei disavanzi, relativa alle somme introitate
per effetto della vendita degli alloggi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
9. Ai Commissari ad acta è corrisposto un compenso pari a quello percepito dai Commissari straordinari
(50).
[Art. 28
Primo avvio dell'ARET.
(51)
1. La Giunta regionale provvede a mettere a disposizione dell'ARET i locali necessari per l'inizio delle
attività, nonché l'assegnazione temporanea di personale proveniente dagli IACP trasformati o dalla
Regione, attraverso l'istituto del comando.
2. Alle eventuali necessarie dotazioni dell'ARET provvede la Regione con successivo e specifico
provvedimento legislativo, in relazione ai piani di attività ed alla definizione degli indirizzi generali da
presentare alla Giunta regionale entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione.] (52)
Art. 29
Norme transitorie ed abrogazione di norme.
1. L'attività costruttiva di nuovi alloggi, già programmati dalla Regione, è portata ad ultimazione da parte
delle ATER a condizione che i relativi lavori siano già in corso ovvero che gli stessi saranno iniziati entro
120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. [Decorso infruttuosamente tale termine, l'ARET
subentra all'ATER inadempiente in tutti i rapporti attivi e passivi connessi all'intervento.] (53)
2. All'art. 4 della L.R. 10 luglio 1998, n. 56, comma 1, lettera a) le parole "corrispondenti a quelli degli
ambiti regionali ottimali del Servizio idrico integrato, così come individuati dall'art. 2 della legge
regionale 13 gennaio 1997, n. 2" sono così sostituite "corrispondenti agli ambiti territoriali di cui al
precedente art. 3".
3. In deroga a quanto previsto agli artt. 11 e 17 della presente legge, i primi Consigli di amministrazione
(49) Il secondo periodo è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, L.R. 23 febbraio 2000, n. 19.
(50) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 2, L.R. 23 febbraio 2000, n. 19. Il testo originario era così
formulato: «9. Al Commissario ad acta di cui al precedente comma 6 è corrisposto un compenso pari a
quello spettante al Consigliere di Amministrazione dell'ATER previsto dalla presente legge.».
(51) I termini di cui al presente articolo, precisati con Delib.G.R. 8 giugno 2001, n. 482, sono stati prorogati
al 31 dicembre 2003 dall’art. 26, L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e al 31 dicembre 2004 dall’art. 142, L.R. 26
aprile 2004, n. 15.
(52) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
(53) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
[dell'ARET e] (54) delle ATER durano in carica fino al 31 dicembre 2001.
4. È abrogata ogni disposizione di legge regionale in contrasto con le norme della presente legge.
Art. 30
Urgenza.
l. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
(54) La L.R. 29 luglio 2010, n. 32, alla quale si rinvia, ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale
per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.