prestazioni inps sostegno al reddito disoccupazioni

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prestazioni inps sostegno al reddito disoccupazioni
Confederazione Regionale Corso Marconi 34 Torino Tel/fax 011‐655897
Sede Ivrea via San Gaudenzio 3 Tel 0125‐425851 fax 0125‐220442 PRESTAZIONI I.N.P.S. SOSTEGNO AL REDDITO
DISOCCUPAZIONI
Corso di informazione a cura della
CUB‐ PIEMONTE in collaborazione con la sede Cub ‐ di IVREA
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Tipologie di disoccupazioni e Requisiti necessari
DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA ORDINARIA, è necessario avere:
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rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
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almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;
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un contributo settimanale antecedente il biennio stesso.
TRATTAMENTO SPECIALE EDILE, è necessaria avere:
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rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
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almeno 43 contributi settimanali utili in edilizia nel biennio precedente la data di licenziamento.
DISOCCUPAZIONE AGLI APPRENDISTI, è necessario avere:
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tre mesi di servizio prestato presso l'azienda interessata alla crisi aziendale o occupazionale al momento della sospensione o del licenziamento;
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la qualifica di apprendista al 29/11/2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n° 185 del 29/11/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009); l’intervento dell’Ente bilaterale.
DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI, è necessaria avere:
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Ai lavoratori agricoli che non raggiungono le 102 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, 9
che hanno lavorato almeno 78 giornate nell’anno precedente a quello in cui si fa la 9
domanda,
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Per gli altri tipi di lavoratori valgono le 78 giornate lavorative durante l’anno precedente
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA è necessaria avere:
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La disoccupazione agricola è una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
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Viene riconosciuta una indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue.
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DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI
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L’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni
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La disoccupazione non agricola, è una prestazione economica, a domanda, erogata in favore dei lavoratori
dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro.
COSA SPETTA
•
ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo spetta una indennità ordinaria di disoccupazione della durata massima di 8 mesi nel caso in cui il
lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50 anni;
•
ai lavoratori edili, spetta un trattamento speciale per l'edilizia per un massimo di 90 giorni. Nel caso in cui il lavoratore possieda anche i requisiti per
ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione, terminato di beneficiare dell'indennità relativa al trattamento speciale per l'edilizia continuerà a beneficiare
dell'indennità ordinaria per il periodo residuo, cioè per ulteriori 150 giorni se lavoratore ha un'età inferiore a 50 anni alla data del licenziamento, oppure 270
giorni se l'età era superiore a 50 anni. Nel caso in cui l’importo del trattamento speciale edile sia inferiore all’importo della disoccupazione ordinaria, è
facoltà del lavoratore optare per il trattamento più favorevole e beneficiare per tutto il periodo dell'indennità ordinaria di disoccupazione, tenendo presente
che l’accredito dei contributi figurativi delle due prestazioni è diverso;
Ai lavoratori che percepiscono l'indennità ordinaria o il trattamento speciale, anche per un solo giorno nel periodo compreso tra il 18 ed il 24
dicembre, compete una gratifica pari a sei giornate dell' indennità che si sta percependo, comprensiva dell' eventuale assegno al nucleo familiare.
(Settimana Natalizia).
•
agli apprendisti spetta una indennità giornaliera per un massimo di 90 giorni, frazionabili, durante l'intero periodo del contratto di apprendistato.
Sulle indennità compete l'assegno al nucleo familiare.
A CHI SPETTA
•
•
•
ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo licenziati o sospesi, per motivi indipendenti dalla propria volontà (disoccupazione ordinaria);
ai lavoratori del settore edile (trattamento speciale edile);
agli apprendisti se licenziati o sospesi per crisi aziendale o occupazionale qualora ci sia l'intervento dell’Ente bilaterale (disoccupazione agli
apprendisti).
LA DOMANDA
La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria requisiti normali può essere inoltrata:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
Contact Center integrato – n. 803164;
Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.La domanda di indennità di disoccupazione speciale per l’edilizia
può essere inoltrata:
•
Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
•
Posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
•
•
•
QUANDO SPETTA
La prestazione economica spetta in presenza dei seguenti requisiti.
Nel caso di:
disoccupazione ordinaria, è necessario avere:
rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;
un contributo settimanale antecedente il biennio stesso.
trattamento speciale edile, è necessaria avere:
•
rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
•
almeno 43 contributi settimanali utili in edilizia nel biennio precedente la data di licenziamento.
disoccupazione agli apprendisti, è necessario avere:
•
tre mesi di servizio prestato presso l'azienda interessata alla crisi aziendale o occupazionale al momento della sospensione o del licenziamento;
•
la qualifica di apprendista al 29/11/2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n° 185 del 29/11/2008 convertito con modificazioni dalla Legge
2/2009);
•
l’intervento dell’Ente bilaterale.
•
•
•
QUANTO SPETTA
L'indennità sarà così calcolata; nel caso di:
•
•
•
disoccupazione ordinaria:
60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi;
50% per i successivi 2 mesi;
40% per il periodo restante nel caso di lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età.
Gli importi hanno un limite massimo che per il 2010 è pari a € 892,96 se la retribuzione del lavoratore era pari o inferiore ad € 1.931,86 mensili, oppure a €
1.073,25 se la retribuzione era superiore.
trattamento speciale edile:
•
80% della retribuzione percepita nelle quattro settimane precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
L’importo ha un limite massimo che per il 2010 è pari a € 549,74 mensili, al netto della riduzione del 5,84%
•
disoccupazione agli apprendisti, licenziati o sospesi:
80% della retribuzione per un massimo di 90 giorni.
UNA TANTUM AI LAVORATORI SOMMINISTRATI ( agenzie Interinali )
Per aver diritto all’ una tantum, i lavoratori somministrati, oltre a non percepire altre forme pubbliche di sostegno al reddito e a non essere in possesso dei
requisiti per l’accesso alla disoccupazione, devono avere:
•
maturato almeno 78 giornate di calendario in somministrazione (riferite anche a periodi di lavoro svolti presso più Agenzie) a partire dal 1° gennaio
2008
•
almeno 45 giornate di calendario di disoccupazione al momento della domanda.
L'indennità una tantum pari a € 1.300,00 al lordo delle trattenute. La domanda dovrà essere presentata direttamente alle Agenzie del Lavoro, autocertificando
di non essere destinatari, all'atto della domanda, di altro trattamento a sostegno del reddito.
UNA TANTUM AI COLLABORATORI A PROGETTO (CO.CO.PRO.)
L' una tantum ai co.co.pro. spetta ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata, in misura percentuale a quanto percepito
nell’anno precedente. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per beneficiarne, i collaboratori a
progetto devono avere:
•
cessato il rapporto di lavoro per fine lavoro;
•
svolto l’ultimo rapporto di lavoro presso un unico committente;
•
un reddito nell'anno precedente che non superi il minimale fissato annualmente (per il 2008 deve essere compreso tra i 5.000 euro e i 13.819 euro;
•
accreditati nell’anno precedente non meno di 3 mesi di contribuzione e non più di 10 nella gestione separata;
•
accreditati nell’anno di fine lavoro almeno 3 mesi di contribuzione nella gestione separata.
Per il 2009 l'indennità una tantum è pari al 20% del reddito di lavoro percepito nell'anno 2008. Per gli anni 2010 e 2011 l’indennità sarà pari al 10% del reddito
percepito rispettivamente nel 2009 e 2010.
DISOCCUPAZIONE CON I REQUISITI RIDOTTI
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più
periodi di disoccupazione nell’arco dell’anno.
COSA SPETTA
Una indennità giornaliera per un numero di giornate generalmente pari a quelle di effettivo lavoro svolto nell’anno solare precedente a quello in cui si fa la
domanda, fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali. La somma delle giornate retribuite e quelle di
assunzione non può superare le 360.
Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare.
A CHI SPETTA
Ai lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78
giorni nell'anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio, spetta l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non agricola.
Nel computo delle 78 giornate sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al
lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.);
•
Ai lavoratori agricoli che non raggiungono le 102 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, ma che hanno lavorato almeno 78 giornate nell’anno
precedente a quello in cui si fa la domanda, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio, spetta l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
agricola.
•
LA DOMANDA
Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i
lavoratori. In alternativa può essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intende
richiedere la prestazione.
QUANDO SPETTA
L’indennità spetta quando il lavoratore abbia avuto, nell’arco dell’anno solare, periodi di disoccupazione non indennizzati.
QUANTO SPETTA
L’ indennità sarà pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi.Esistono degli importi massimi mensili, che non
possono essere superati, e vengono stabiliti annualmente. Per le domande presentate nell’anno 2010 (relativi all’attività lavorativa svolta nell’anno 2009)
questi importi massimi sono pari a € 1065,26 se la retribuzione media mensile dell’interessato risulta superiore a € 1931,86; e ad € 886,31 se la retribuzione
media mensile risulta inferiore.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
La disoccupazione agricola è una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in
agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
COSA SPETTA
Una indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue.
A CHI SPETTA
•
operai a tempo determinato;
•
piccoli coloni;
•
compartecipanti familiari;
•
piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
•
operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.
N.B. NON spetta ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
LA DOMANDA
Può essere inoltrata a qualunque sede dell'Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i
lavoratori; La domanda comprensiva della eventuale richiesta di ANF, deve pervenire alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce l'indennità, pena la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione.
In caso di decesso dell’assicurato la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data.
QUANDO SPETTA
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
•
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l'anno cui si riferisce l'indennità; oppure abbiano prestato
attività lavorativa agricola a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
•
almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (due anni di iscrizione negli elenchi OVVERO iscrizione negli
elenchi nell’anno di riferimento della prestazione ed almeno un contributo settimanale coperto di assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extraagricolo antecedente al biennio precedente la domanda);
•
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato
mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola e/o con la contribuzione figurativa relativa a periodi di maternità
obbligatoria, congedo parentale compresa nel biennio utile) OVVERO almeno 78 giornate di effettivo lavoro nel settore agricolo, ed eventualmente non
agricolo, per l’indennità con i requisiti ridotti.
QUANTO SPETTA
Vengono erogate un numero di giornate di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate, entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali
si debbono detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio
etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo, ecc.
L’importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera per ogni giornata di
disoccupazione erogata. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
Per gli operai a tempo indeterminato e per i beneficiari di indennità con i requisiti ridotti l’importo della prestazione è pari al 30% della retribuzione e non è
applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI RIMPATRIATI
A CHI SPETTA
•
•
Spetta ai lavoratori cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero in un paese non convenzionato ( Legge 402 del 25/07/1975 ).È un'indennità
giornaliera calcolata sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con decreto ministeriale
Lavoratori che abbiano lavorato in un paese ove esiste una convenzione bilaterale o un paese dell'Unione Europea, che siano rimasti disoccupati per
licenziamento o mancato rinnovo del contratto e che decidano di rimpatriare.
I REQUISITI
•
•
•
la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per licenziamento e non ci sia rinnovo del contratto di lavoro stagionale;
il rimpatrio deve avvenire entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il centro per l'impiego entro 30 giorni dalla data di rimpatrio;
N.B.: Nel caso in cui si tratti di prima domanda è sufficiente aver lavorato all'estero, la durata del rapporto di lavoro è ininfluente ai fini del diritto.
Nel caso di domande successive è necessario aver svolto un periodo di lavoro subordinato della durata di almeno 12 mesi di cui non meno di 7 effettuati
all'estero.
IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ
DECORRENZA
dal giorno di rimpatrio quando il lavoratore provveda a presentare al Centro per l'impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro i 7
giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
•
dal giorno della presentazione della dichiarazione di disponibilità al Centro per l'impiego quando questa venga effettuata dall'ottavo al trentesimo
giorno dalla data di rimpatrio;
•
DURATA
L'indennità viene corrisposta per un massimo di 180 giorni.
MISURA
L'indennità spetta nella misura del 30% della retribuzione mensile convenzionale fissata con decreto ministeriale di anno in anno. ( Circ. 44 del 04/04/2008 ).
INCUMULABILITÀ
Non può essere cumulata con indennità di disoccupazione spettanti in base ad accordi internazionali (trattamenti pagati in base a convenzioni). Pertanto in
caso di diritto alla disoccupazione quale rimpatriato ed in convenzione, al lavoratore verrà indennizzata la prestazione in convenzione mentre quella quale
rimpatriato verrà indennizzata per la residua differenza.( nel caso di prestazione in convenzione indennizzata per 90 giornate, la disoccupazione quale
rimpatriato competerà per le residuali 90).
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.
L'interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
•
bonifico bancario o postale;
•
allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP previo accertamento dell'identità del percettore, tramite:
•
il documento di riconoscimento;
•
il codice fiscale;
•
la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all'interessato tramite posta.
N.B. : Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere
la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).
Il pagamento viene sospeso quando il disoccupato:
•
si trova in uno stato di malattia, maternità, tbc, ecc. comportante incapacità lavorativa;
•
si rioccupa per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi;
Il pagamento cessa quando il disoccupato:
•
viene avviato ad un nuovo lavoro ovvero inizia un'attività in proprio;
•
quando vengono meno le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa ai Centri per l'impiego ai fini della concessione della prestazione;
•
diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di
invalidità).
•
beneficia del numero massimo di giornate erogabili (180).
LA DOMANDA
Non è soggetta a termini di presentazione e non ha influenza sulla decorrenza della prestazione. Va presentata alla Sede Inps o ai Centri per l'impiego
competenti in relazione alla residenza del richiedente e va redatta sull'apposito mod. DS 21 a cui vanno allegati:
•
per i lavoratori rimpatriati da Stati membri dell'Unione Europea e, dal 1° giugno 2002, dalla Confederazione Svizzera il mod. E301 compilato dal
competente ufficio dello Stato da cui si rimpatria, attestante l'inizio e la fine del rapporto di lavoro, data e motivo della cessazione, qualifica del lavoratore;
•
per i lavoratori rimpatriati da Stati non membri dell'Unione Europea dichiarazione del datore di lavoro estero contenente gli stessi dati previsti dal mod.
E301;
per entrambi i casi
•
dichiarazione di responsabilità con la quale si attesta di possedere lo stato di disoccupato e di aver adempiuto all'obbligo di presentarsi presso i Centri
per l'impiego per l'immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa;
•
documentazione attestante la data del rimpatrio o autocertificazione;
•
PRESTAZIONI ACCESSORIE
SETTIMANA NATALIZIA
E' una gratifica che spetta ai lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione per almeno una giornata nel periodo compreso tra il 18 ed il 24
dicembre di ogni anno, l'importo spettante sarà pari a sei giornate dell'indennità che si sta percependo, comprensiva di eventuali assegni al nucleo, e sarà
sommato alla normale indennità. (Circ. N° 53081 OBG 1949/591; OBG 1950/372 e 3-278 PRS 1957/1042).