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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLI’
Nel procedimento n. 75/07 R.G. promosso da
XXXXXXXX XXXXXX (n. XX.X.XXXX Marocco)
rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Castagnoli del Foro di Cesena, con domicilio
eletto in XXXXX in XXXXX XXXXXXX n. XX presso lo XXXXXX dell’Avv.
XXXXXXX XXXXXX
Contro
Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena
Rappresentato dal funzionario delegato XXXXXXXXX XXXXXX
Ricorso ex art. 13 comma 8 D.Lvo 286/98
Il Giudice di Pace, nella persona dell’Avv. Adele Linguanti, a scioglimento della
riserva di cui al verbale di udienza del 24 luglio 2007,
premesso che
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con l’atto introduttivo del procedimento il ricorrente, cittadino marocchino,
chiedeva la revoca del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Forlì-Cesena
in data 28.9.1999, previa disapplicazione del rigetto dell’istanza di revoca dello
stesso, emesso dalla Prefettura di Forlì Cesena in data 22.3.2007;
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assumeva il ricorrente, raggiunto da decreto di espulsione in data 28.9.1999, di
essere stato accompagnato in data 15.10.1999 all’aeroporto di Fiumicino, ove si
imbarcava sul volo diretto a Casablanca;
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assumeva il ricorrente che, in ossequio al divieto impostogli dal provvedimento
di espulsione, non aveva più fatto rientro in Italia da quella data;
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riferiva il ricorrente che il proprio nucleo familiare si era invece stabilmente
inserito nel Comune di Longiano e, stante la decorrenza del termine di divieto di
rientro in Italia (previsto in cinque anni all’epoca dell’emissione dell’espulsione
de qua), presentava richiesta di revoca dell’espulsione alla Prefettura;
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con provvedimento emesso in data 22 marzo 2007, la Prefettura respingeva
l’istanza di revoca, sulla base dell’esperita istruttoria che non aveva consentito
di ritenere provata la data di allontanamento dello straniero dal territorio dello
Stato, in ossequio all’espulsione;
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il ricorrente assumeva l’illegittimità di tale diniego e, conseguentemente
chiedeva la revoca del decreto di espulsione;
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riferiva il ricorrente che tale diniego aveva impedito l’esito positivo della pratica
per l’assunzione lavorativa, regolarmente avviata;
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si doleva infine il ricorrente della mancata traduzione in lingua nota del decreto
di espulsione;
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la Prefettura di Forlì-Cesena si costituiva in giudizio rilevando l’infondatezza
degli assunti difensivi;
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ribadiva l’amministrazione resistente che il provvedimento di diniego della
revoca, atto discrezionale dell’amministrazione, trovava giustificazione nella
nota trasmessa dalla Questura, in relazione all’impossibilità di attribuire data
certa all’allontanamento dello straniero;
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la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e mediante prova
testimoniale;
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All’esito della istruttoria esperita, l’assunto difensivo dell’opponente è risultato
fondato e meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente chiarirsi che, secondo quanto stabilito dalla più autorevole
giurisprudenza, il provvedimento di reiezione dell’istanza di revoca di precedente
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ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello
straniero, al provvedimento di espulsione ed inoltre, al pari di quest’ultimo, non
integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che nella disciplina del
Testo Unico dell’Immigrazione l’espulsione emessa dal Prefetto è specificamente
regolata e configura un atto dovuto (Cass. Civ. SS. UU., sentenza n. 384/2005).
Alla luce di tale principio interpretativo, consolidatosi negli ultimi anni, si deve
ritenere che pure il diniego di revoca dell’espulsione sia sindacabile dinanzi al
giudice ordinario, con le medesime modalità e forme previste per l’impugnazione
del provvedimento prefettizio di espulsione (Cass. Civ. SS.UU. sent. N. 384/2005,
n. 6635/2003, n. 2513/2002).
Ritenuto pertanto ammissibile il ricorso, deve nel merito osservarsi la sua
fondatezza.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, infatti, è emersa la prova della permanenza
del ricorrente nello Stato di origine, quanto meno dal febbraio 2002.
E’ stata infatti prodotta in giudizio copiosa documentazione dalla quale si evince
come il ricorrente risulti destinatario di numerose spedizioni di denaro eseguite dai
familiari residenti in Italia, che lo stesso si è sottoposto a visite mediche in Marocco
e che, con passaporto rilasciatogli in data 13 marzo 2002 dal governo marocchino,
si recava dal Marocco in Turchia in data 8.7.2002 per rientrare poi sempre in
Marocco il 7.9.2002.
La teste XXXXXXXX XXXXX, sorella del ricorrente, ha inoltre riferito in
dibattimento che il fratello aveva fatto rientro in Marocco nel 1999, a seguito
dell’espulsione.
A conferma dell’attuale permanenza in Marocco del ricorrente, vi sono inoltre
recenti ricevute di spedizioni di denaro, certificazione giudiziaria attestante la
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presenza in Marocco del XXXXXXXX nell’aprile del 2007, nonché comunicazione
della Polizia Municipale di Longiano, che, su richiesta della Prefettura, ha accertato
che il ricorrente non risiede a Longiano con la famiglia.
Deve essere in proposito ricordato che, comunque, il decreto prefettizio di
espulsione non perde efficacia in via automatica al trascorrere del quinquennio dalla
sua emanazione, non essendo previsto per legge un limite temporale di efficacia.
L’efficacia del divieto di rientro nei confronti delle persone espulse decorre, ai sensi
dell’art. 19 D.P.R. n. 394/1999, dalla data di esecuzione dell’espulsione attestata dal
timbro di uscita apposto sul passaporto, ovvero da ogni altro documento
comprovante l’assenza dello straniero dallo Stato italiano (Cass. Civ. se. I, n.
14540/2003).
Nel caso in esame, lo straniero ha assolto l’onere probatorio di cui all’art. 19 citato,
producendo idonea documentazione comprovante la ininterrotta assenza dal
territorio italiano per un periodo di cinque anni, termine previsto dall’art. 13 comma
14 D.Lvo 286/98 nella formulazione vigente all’epoca dell’emissione del decreto di
espulsione.
Considerato altresì che è in atti la prova della disponibilità all’assunzione lavorativa
dello straniero e della regolare residenza a Longiano di tutti i familiari del
ricorrente, devono ritenersi sussistere i presupposti di legge per dichiarare
l’annullamento del diniego di revoca emesso in data 22.3.2007, in quanto rimasto
privo di fondamento, nonché la conseguente revoca del decreto di espulsione
emesso in data 28.9.1999, da considerarsi, alla luce dei sopra richiamati principi
interpretativi, il petitum sostanziale del presente ricorso.
Assorbita ogni ulteriore doglianza.
P.Q.M.
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Il Giudice di Pace accoglie l’opposizione proposta da XXXXXXXX XXXXXX e,
per l’effetto, annulla il provvedimento emesso dal Prefetto di Forlì-Cesena in data
22.3.2007 (Prot. N. 6802/Imm./A-IV) e, conseguentemente, revoca il decreto di
espulsione emesso in data 28.9.1999 dal Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena.
Così deciso in Forlì, 25 luglio 2007.
Il Giudice di Pace
(Avv. Adele Linguanti)
Depositato in Cancelleria oggi 26.7.2007
(trascrizione conforme all’originale a cura dell’Avv. Luca Castagnoli)
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