1422_GC 21all.A

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CAPITOLATO per la gestione degli spazi disponibili nelle biblioteche aderenti al
Sistema Bibliotecario della Valle Seriana per attività di comunicazione e promozione
commerciale ex art. 43 della L. 27/12/1997 n. 449, tenute presenti le disposizioni di cui
all’articolo 119 del D.L. 18.08.2000 n. 267 in materia di contratti di sponsorizzazione,
accordi di collaborazione e convenzioni;
Art 1- Oggetto del capitolato
il Sistema Bibliotecario della Valle Seriana, di seguito SBVS, l’ente che coordina le 40
biblioteche di pubblica lettura della Valle Seriana e della Valle di Scalve (vedi allegato
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“elenco delle biblioteche aderenti al SBVS al 30 settembre 2006”), al fine di migliorare
la
qualità dei propri servizi di informazione per gli utenti, tramite le attività di front-office
delle biblioteche e via web, intende assegnare con il presente Capitolato la concessione
per la gestione dello sfruttamento degli spazi e degli strumenti di comunicazione
commerciale disponibili nelle biblioteche aderenti al SBVS.
Art 2 - Configurazione del progetto
Il SBVS affida a una società specializzata in comunicazione e gestione di spazi e servizi
pubblicitari le seguenti attività:
· la progettazione della gestione degli spazi e delle opportunità di comunicazione a fini
di promozione di beni e servizi di aziende e/o cooperative e/o associazioni senza fini di
lucro, disponibili nelle biblioteche di pubblica lettura.
In tale attività deve essere compresa l’eventuale fornitura di strumenti, supporti e la
riorganizzazione di ambienti ad hoc, sulla base di quanto ritenuto opportuno dalla
società
stessa e concordato con il SBVS in sede di gara e di progetto.
· La ricerca e la gestione dei clienti – società, imprese, enti, associazioni ed
organizzazioni- a cui vendere gli spazi di cui sopra.
· La gestione della preparazione, della fornitura, dell’installazione dei materiali
promozionali nelle singole biblioteche, secondo quanto stabilito in sede di progetto.
Nell’allegato 2: “tipologia degli spazi di comunicazione commerciale disponibili nelle
biblioteche” sono elencate tutte le opportunità che il SBVS ritiene disponibili.
Nell’allegato 3: “spazi attualmente disponibili nelle biblioteche”, sono riportati gli spazi
ritenuti disponibili dalle biblioteche del SBVS alla data del 30 settembre 2006.
Il concessionario può divulgare ogni messaggio promozionale egli ritenga opportuno,
fatti
salvi i limiti di cui all’art. 3 del presente capitolato, fatte salve le indicazioni di cui nel
Bando per l’appalto concorso, fatte salve le indicazioni di legge pertinenti e gli usi e
consuetudini vigenti.
L’azienda aggiudicataria ha facoltà di scegliere quali spazi pubblicitari sfruttare.
Laddove altri contratti risultino in essere, la concessionaria ha diritto agli spazi a partire
dalla data di scadenza di quelli attualmente in essere.
In caso di donazioni, ogni biblioteca mantiene la facoltà di esporre materiali ulteriori
rispetto a quanto fornito dal concessionario in modo da garantire l’adeguata visibilità al
donatore.
Ogni ulteriore iniziativa che il concessionario intende proporre al di fuori di quanto
concordato in sede di progetto deve ottenere l’approvazione del Comitato Tecnico di
Supervisione.
Art. 3 - Limiti ed esclusioni
il progetto dovrà essere realizzato tenendo conto dello specifico contesto in cui operano
le
biblioteche.
A questo fine, è necessario che l’azienda aggiudicataria rispetti la normativa nazionale e
regionale vigente o di prossima approvazione in materia pubblicitaria .
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Vista la particolare natura sociale e culturale dell’istituzione biblioteca e tenuto conto
del
fatto che le biblioteche sono frequentate anche da minori, il concessionario è tenuto al
più
rigoroso e restrittivo rispetto del Codice di Autodisciplina. Particolare attenzione deve
essere posta a quanto prescritto dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del Titolo I “Regole di
comportamento” del citato codice,
L’azienda concessionaria dovrà utilizzare strumenti idonei ed adeguati al contesto della
pubblica lettura. In particolare:
· non sono ammesse installazioni sonore.
· non sono ammesse consolle per giochi elettronici.
L’azienda concessionaria non potrà veicolare messaggi e promozioni che:
· alludano a questioni “controverse” in materia di morale o etica.
· Utilizzino parole, frasi o immagini equivoche, offensive o contrarie a norme di buon
costume e questioni controverse in materia di morale o etica.
Vista la natura particolare dei servizi erogati dalle biblioteche, enunciate nel manifesto
UNESCO, viene esclusa la promozione delle seguenti attività o aziende:
· produzione di armi e armamenti,
· banche e società finanziarie che finanzino aziende produttori di armi.
· Materiale documentale vietato ai minori
· servizi riservati a solo adulti: sex shop, siti per adulti, etc..
· cartochiromanzia, magia ed occultismo
· relazioni personali
· servizi e prodotti contrari a norme di buon costume
· spettacoli vietati ai minori
Sono altresì esclusi i materiali promozionali di:
· associazioni/movimenti/federazioni attivi a livello politico, religioso o sindacale.
L’incarico non prevede la possibilità di ricercare sponsorizzazioni su tutti gli eventi di
promozione della lettura e, più generalmente, di promozione culturale che il SBVS o le
singole biblioteche decidano di organizzare, che rimane esclusiva facoltà del SBVS
stesso
e delle singole biblioteche.
Per ogni altra questione controversa, devono essere considerati principi interpretativi
quelli
contenuti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, del Codice Civile e delle
previsioni di
legge applicabili al caso.
Art. 4 - Comitato di Supervisione
Viene istituito un Comitato di Supervisione, presieduto dal Coordinatore del SBVS e
composto da due responsabili del servizio biblioteca dei comuni della Valle Seriana,
con le
seguenti funzioni:
· seguire controllare la corretta esecuzione delle attività concordate;
· accogliere eventuali rimostranze da parte dei responsabili del servizio biblioteca delle
singole biblioteche aderenti al SBVS e risolverle in collaborazione con il
concessionario;
· valutare l’accettabilità della proposta di nuove iniziative che verranno formulate dal
concessionario; decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione delle nuove iniziative
e
in mancanza di risposte da parte del Comitato Tecnico di Supervisione, le proposte si
intendono automaticamente autorizzate.
· Proporre al concessionario ulteriori spazi e/o opportunità potenzialmente utili per
attività di promozione pubblicitaria. Nel caso in cui il concessionario ritenesse di non
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sfruttare la proposta del Comitato di Supervisione, quest’ultimo è libero di sondare il
mercato per valutare l’interesse delle aziende in ordine all’opportunità in questione.
· Il Comitato di Supervisione è inoltre incaricato di verificare la gestione contabile ed
amministrativa del rapporto con il concessionario, secondo quanto previsto dal presente
capitolato.
· Il Comitato di Supervisione redige una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni
anno, che verrà allegata al bilancio consuntivo del Sistema Bibliotecario della Valle
Seriana. La relazione deve obbligatoriamente indicare l’esatto ammontare dei proventi
ricevuti dal SBVS.
Il Comitato di Supervisione può richiedere la partecipazione ai propri lavori di
consulenti
esterni.
Art. 5 - Controllo ed accettabilità del servizio
In caso di rimostranza, è facoltà del Coordinatore del SBVS interrompere in via di
urgenza
la divulgazione del materiale informativo controverso.
In caso di blocco, il Coordinatore del SBVS informa il Comitato di Supervisione e il
rappresentante legale del concessionario della decisione presa. Al Coordinatore del
SBVS
è demandata la ricerca di una soluzione di compromesso per la risoluzione del
problema.
In caso di non blocco, il Coordinatore del SBVS del SBVS è tenuto ad informare
l’attore
della rimostranza in ordine ai motivi per cui si è ritenuto di non interrompere la
divulgazione del messaggio.
Nel caso in cui la ricerca di compromesso non abbia esito positivo, viene riunito il
Comitato di Supervisione il quale è tenuto a svolgere un indagine conoscitiva in ordine
alle
rimostranze ricevute, deve redigere una relazione e proporre un ipotesi di accordo per
risolvere la controversia con il concessionario entro 15 giorni dalla decisione di blocco.
In
caso di mancato accordo, si veda l’art. 9 del presente capitolato.
Art. 6 - Prestazioni corrispettive
La base d'asta è fissata in euro 180.000,00 per l'intero triennio
Quale controprestazione per la concessione degli spazi, l’azienda aggiudicataria sarà
tenuta
a versare al SBVS, l’ammontare netto che verrà esplicitato all’interno del progetto.
L’azienda concessionaria è tenuta a versare l'ammontare dovuto in tre rate annuali di
pari
importo entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Viene fissata quale base d’asta l’importo di: 60.000,00 euro annui per tre anni
calcolati a partire dalla data della stipula del disciplinare di incarico
Art. 7 - Responsabilità
L’azienda aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni
contrattuali e della perfetta riuscita del servizio; è responsabile inoltre degli eventuali
danni
comunque arrecati alle persone o alle cose durante l’espletamento delle attività
contemplate nel contratto.
Art. 8 - Durata del contratto
Tre anni.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto
E’ precluso all’azienda aggiudicataria di cedere o dare in subappalto l’esecuzione di
tutta o
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parte del presente contratto sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e
del
risarcimento degli eventuali danni.
In caso di raggruppamento di più imprese o di consorzi di imprese, qualunque sia la
forma
giuridica di esse, l’offerta deve essere accompagnata dalla specificazione di quali
prestazioni contrattuali ciascuna singola impresa si obbliga a rendere.
Non sono in ogni caso considerate subappalto le commesse date dall’azienda
aggiudicataria ad altre aziende per la fornitura di materiali, di noli e trasporti che si
eseguono a mezzo di aziende specializzate.
L’eventuale richiesta di subappalto, prodotta per iscritto con motivazione ed in regola
con
la legge sul bollo, dovrà descrivere con precisione l’oggetto dell’affidamento e
dimostrare,
con documentazione allegata, il possesso da parte del soggetto preposto per il
subappalto
dei requisiti relativi alla capacità tecnica a tutte le altre prescrizioni in materia di
idoneità
ad accedere a pubblici appalti segnatamente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Art. 10 - Risoluzione delle controversie
La definizione delle vertenze che dovessero sorgere tra il SBVS e l’aggiudicataria del
servizio, malgrado le previsione dell’art. 5, sarà demandata ad un collegio arbitrale
composto da tre persone – una nominata dal Sistema Bibliotecario e una dall’azienda
aggiudicataria - ed una terza di comune accordo o, in caso di mancato accordo, il terzo
sarà
nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
Il collegio si riunisce presso la sede del SBVS e decide secondo le disposizioni di legge
vigenti in materia, nel termine, prorogabile su richiesta di entrambi le parti, di 90 giorni.
Il collegio si pronuncia secondo diritto.
Il giudizio sarà inappellabile ed obbligherà le parti
Le spese del giudizio saranno a carico della parte soccombente.
Art. 11 - Risoluzione del contratto
Il Sistema Bibliotecario potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
· gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale
da parte del Sistema Bibliotecario
· mancata effettuazione dei servizi appaltati per un periodo di mesi sei dalla data di
aggiudicazione. In tal caso il Sistema Bibliotecario provvederà in altro modo per la
continuazione del servizio, con l’obbligo per l’aggiudicataria di risarcire ogni
conseguente
spesa o danno.
Art. 12 - Foro competente
In caso di ricorso all’autorità giudiziaria il foro competente è quello di Bergamo.
Art. 13 - Spese imposte e tasse
Spese, oneri, bolli e tasse inerenti al contratto, comprese quelle relative agli atti ed alle
formalità necessarie alla sua registrazione, esecuzione, modifica ed estinzione, nonché
tutte le imposte e tasse presenti e future sono a totale carico dell’azienda aggiudicataria.
Art. 14 - Clausole finali
Per ciò che non è detto, si rimanda a quanto indicato nelle disposizioni di legge vigenti e
nelle indicazioni contenute nel codice deontologico per l’attività pubblicitaria.
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