1422_GC 21all.A
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CAPITOLATO per la gestione degli spazi disponibili nelle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario della Valle Seriana per attività di comunicazione e promozione commerciale ex art. 43 della L. 27/12/1997 n. 449, tenute presenti le disposizioni di cui all’articolo 119 del D.L. 18.08.2000 n. 267 in materia di contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni; Art 1- Oggetto del capitolato il Sistema Bibliotecario della Valle Seriana, di seguito SBVS, l’ente che coordina le 40 biblioteche di pubblica lettura della Valle Seriana e della Valle di Scalve (vedi allegato 1: “elenco delle biblioteche aderenti al SBVS al 30 settembre 2006”), al fine di migliorare la qualità dei propri servizi di informazione per gli utenti, tramite le attività di front-office delle biblioteche e via web, intende assegnare con il presente Capitolato la concessione per la gestione dello sfruttamento degli spazi e degli strumenti di comunicazione commerciale disponibili nelle biblioteche aderenti al SBVS. Art 2 - Configurazione del progetto Il SBVS affida a una società specializzata in comunicazione e gestione di spazi e servizi pubblicitari le seguenti attività: · la progettazione della gestione degli spazi e delle opportunità di comunicazione a fini di promozione di beni e servizi di aziende e/o cooperative e/o associazioni senza fini di lucro, disponibili nelle biblioteche di pubblica lettura. In tale attività deve essere compresa l’eventuale fornitura di strumenti, supporti e la riorganizzazione di ambienti ad hoc, sulla base di quanto ritenuto opportuno dalla società stessa e concordato con il SBVS in sede di gara e di progetto. · La ricerca e la gestione dei clienti – società, imprese, enti, associazioni ed organizzazioni- a cui vendere gli spazi di cui sopra. · La gestione della preparazione, della fornitura, dell’installazione dei materiali promozionali nelle singole biblioteche, secondo quanto stabilito in sede di progetto. Nell’allegato 2: “tipologia degli spazi di comunicazione commerciale disponibili nelle biblioteche” sono elencate tutte le opportunità che il SBVS ritiene disponibili. Nell’allegato 3: “spazi attualmente disponibili nelle biblioteche”, sono riportati gli spazi ritenuti disponibili dalle biblioteche del SBVS alla data del 30 settembre 2006. Il concessionario può divulgare ogni messaggio promozionale egli ritenga opportuno, fatti salvi i limiti di cui all’art. 3 del presente capitolato, fatte salve le indicazioni di cui nel Bando per l’appalto concorso, fatte salve le indicazioni di legge pertinenti e gli usi e consuetudini vigenti. L’azienda aggiudicataria ha facoltà di scegliere quali spazi pubblicitari sfruttare. Laddove altri contratti risultino in essere, la concessionaria ha diritto agli spazi a partire dalla data di scadenza di quelli attualmente in essere. In caso di donazioni, ogni biblioteca mantiene la facoltà di esporre materiali ulteriori rispetto a quanto fornito dal concessionario in modo da garantire l’adeguata visibilità al donatore. Ogni ulteriore iniziativa che il concessionario intende proporre al di fuori di quanto concordato in sede di progetto deve ottenere l’approvazione del Comitato Tecnico di Supervisione. Art. 3 - Limiti ed esclusioni il progetto dovrà essere realizzato tenendo conto dello specifico contesto in cui operano le biblioteche. A questo fine, è necessario che l’azienda aggiudicataria rispetti la normativa nazionale e regionale vigente o di prossima approvazione in materia pubblicitaria . 1 Vista la particolare natura sociale e culturale dell’istituzione biblioteca e tenuto conto del fatto che le biblioteche sono frequentate anche da minori, il concessionario è tenuto al più rigoroso e restrittivo rispetto del Codice di Autodisciplina. Particolare attenzione deve essere posta a quanto prescritto dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del Titolo I “Regole di comportamento” del citato codice, L’azienda concessionaria dovrà utilizzare strumenti idonei ed adeguati al contesto della pubblica lettura. In particolare: · non sono ammesse installazioni sonore. · non sono ammesse consolle per giochi elettronici. L’azienda concessionaria non potrà veicolare messaggi e promozioni che: · alludano a questioni “controverse” in materia di morale o etica. · Utilizzino parole, frasi o immagini equivoche, offensive o contrarie a norme di buon costume e questioni controverse in materia di morale o etica. Vista la natura particolare dei servizi erogati dalle biblioteche, enunciate nel manifesto UNESCO, viene esclusa la promozione delle seguenti attività o aziende: · produzione di armi e armamenti, · banche e società finanziarie che finanzino aziende produttori di armi. · Materiale documentale vietato ai minori · servizi riservati a solo adulti: sex shop, siti per adulti, etc.. · cartochiromanzia, magia ed occultismo · relazioni personali · servizi e prodotti contrari a norme di buon costume · spettacoli vietati ai minori Sono altresì esclusi i materiali promozionali di: · associazioni/movimenti/federazioni attivi a livello politico, religioso o sindacale. L’incarico non prevede la possibilità di ricercare sponsorizzazioni su tutti gli eventi di promozione della lettura e, più generalmente, di promozione culturale che il SBVS o le singole biblioteche decidano di organizzare, che rimane esclusiva facoltà del SBVS stesso e delle singole biblioteche. Per ogni altra questione controversa, devono essere considerati principi interpretativi quelli contenuti nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, del Codice Civile e delle previsioni di legge applicabili al caso. Art. 4 - Comitato di Supervisione Viene istituito un Comitato di Supervisione, presieduto dal Coordinatore del SBVS e composto da due responsabili del servizio biblioteca dei comuni della Valle Seriana, con le seguenti funzioni: · seguire controllare la corretta esecuzione delle attività concordate; · accogliere eventuali rimostranze da parte dei responsabili del servizio biblioteca delle singole biblioteche aderenti al SBVS e risolverle in collaborazione con il concessionario; · valutare l’accettabilità della proposta di nuove iniziative che verranno formulate dal concessionario; decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione delle nuove iniziative e in mancanza di risposte da parte del Comitato Tecnico di Supervisione, le proposte si intendono automaticamente autorizzate. · Proporre al concessionario ulteriori spazi e/o opportunità potenzialmente utili per attività di promozione pubblicitaria. Nel caso in cui il concessionario ritenesse di non 2 sfruttare la proposta del Comitato di Supervisione, quest’ultimo è libero di sondare il mercato per valutare l’interesse delle aziende in ordine all’opportunità in questione. · Il Comitato di Supervisione è inoltre incaricato di verificare la gestione contabile ed amministrativa del rapporto con il concessionario, secondo quanto previsto dal presente capitolato. · Il Comitato di Supervisione redige una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, che verrà allegata al bilancio consuntivo del Sistema Bibliotecario della Valle Seriana. La relazione deve obbligatoriamente indicare l’esatto ammontare dei proventi ricevuti dal SBVS. Il Comitato di Supervisione può richiedere la partecipazione ai propri lavori di consulenti esterni. Art. 5 - Controllo ed accettabilità del servizio In caso di rimostranza, è facoltà del Coordinatore del SBVS interrompere in via di urgenza la divulgazione del materiale informativo controverso. In caso di blocco, il Coordinatore del SBVS informa il Comitato di Supervisione e il rappresentante legale del concessionario della decisione presa. Al Coordinatore del SBVS è demandata la ricerca di una soluzione di compromesso per la risoluzione del problema. In caso di non blocco, il Coordinatore del SBVS del SBVS è tenuto ad informare l’attore della rimostranza in ordine ai motivi per cui si è ritenuto di non interrompere la divulgazione del messaggio. Nel caso in cui la ricerca di compromesso non abbia esito positivo, viene riunito il Comitato di Supervisione il quale è tenuto a svolgere un indagine conoscitiva in ordine alle rimostranze ricevute, deve redigere una relazione e proporre un ipotesi di accordo per risolvere la controversia con il concessionario entro 15 giorni dalla decisione di blocco. In caso di mancato accordo, si veda l’art. 9 del presente capitolato. Art. 6 - Prestazioni corrispettive La base d'asta è fissata in euro 180.000,00 per l'intero triennio Quale controprestazione per la concessione degli spazi, l’azienda aggiudicataria sarà tenuta a versare al SBVS, l’ammontare netto che verrà esplicitato all’interno del progetto. L’azienda concessionaria è tenuta a versare l'ammontare dovuto in tre rate annuali di pari importo entro il 31 gennaio di ciascun anno. Viene fissata quale base d’asta l’importo di: 60.000,00 euro annui per tre anni calcolati a partire dalla data della stipula del disciplinare di incarico Art. 7 - Responsabilità L’azienda aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio; è responsabile inoltre degli eventuali danni comunque arrecati alle persone o alle cose durante l’espletamento delle attività contemplate nel contratto. Art. 8 - Durata del contratto Tre anni. Art. 9 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto E’ precluso all’azienda aggiudicataria di cedere o dare in subappalto l’esecuzione di tutta o 3 parte del presente contratto sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni. In caso di raggruppamento di più imprese o di consorzi di imprese, qualunque sia la forma giuridica di esse, l’offerta deve essere accompagnata dalla specificazione di quali prestazioni contrattuali ciascuna singola impresa si obbliga a rendere. Non sono in ogni caso considerate subappalto le commesse date dall’azienda aggiudicataria ad altre aziende per la fornitura di materiali, di noli e trasporti che si eseguono a mezzo di aziende specializzate. L’eventuale richiesta di subappalto, prodotta per iscritto con motivazione ed in regola con la legge sul bollo, dovrà descrivere con precisione l’oggetto dell’affidamento e dimostrare, con documentazione allegata, il possesso da parte del soggetto preposto per il subappalto dei requisiti relativi alla capacità tecnica a tutte le altre prescrizioni in materia di idoneità ad accedere a pubblici appalti segnatamente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. Art. 10 - Risoluzione delle controversie La definizione delle vertenze che dovessero sorgere tra il SBVS e l’aggiudicataria del servizio, malgrado le previsione dell’art. 5, sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre persone – una nominata dal Sistema Bibliotecario e una dall’azienda aggiudicataria - ed una terza di comune accordo o, in caso di mancato accordo, il terzo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Il collegio si riunisce presso la sede del SBVS e decide secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, nel termine, prorogabile su richiesta di entrambi le parti, di 90 giorni. Il collegio si pronuncia secondo diritto. Il giudizio sarà inappellabile ed obbligherà le parti Le spese del giudizio saranno a carico della parte soccombente. Art. 11 - Risoluzione del contratto Il Sistema Bibliotecario potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: · gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Sistema Bibliotecario · mancata effettuazione dei servizi appaltati per un periodo di mesi sei dalla data di aggiudicazione. In tal caso il Sistema Bibliotecario provvederà in altro modo per la continuazione del servizio, con l’obbligo per l’aggiudicataria di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Art. 12 - Foro competente In caso di ricorso all’autorità giudiziaria il foro competente è quello di Bergamo. Art. 13 - Spese imposte e tasse Spese, oneri, bolli e tasse inerenti al contratto, comprese quelle relative agli atti ed alle formalità necessarie alla sua registrazione, esecuzione, modifica ed estinzione, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future sono a totale carico dell’azienda aggiudicataria. Art. 14 - Clausole finali Per ciò che non è detto, si rimanda a quanto indicato nelle disposizioni di legge vigenti e nelle indicazioni contenute nel codice deontologico per l’attività pubblicitaria. 4