Guida Liguria - Liguria Assicurazioni

Transcript

Guida Liguria - Liguria Assicurazioni
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER AUTOVETTURE e AUTOTASSAMETRI
(Settori I e II)
Guida Liguria
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
FASCICOLO INFORMATIVO
Mod. AU01AuN - Ed. 06/2011
NOTA INFORMATIVA PER AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI - edizione giugno 2011
(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35/2010)
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’ISVAP”.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL' IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
LIGURIA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, ha sede legale in Milano (MI)
(Italia):
20161
–
Via Senigallia,
18/2;
tel. (+39) 02.6402.1
- Sito Internet:
www.liguriassicurazioni.it,
E-
mail:
[email protected].
La Società è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112), è iscritta alla
Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al n. 1.00009 e appartiene al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al
n. 030.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari ad € 65.448.285 con capitale sociale pari ad
€ 36.800.000 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 28.648.285.
L’indice di solvibilità (da intendersi qual e il rapport o fra l’ammontar e del margine di solvibilità dispo nibile e l’ammontare del margine di
solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 118,97%.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Not a sono pubblicati sul
sito della Compagnia www.liguriassicurazioni.it
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
Ricordiamo che presso i nostri p unti vendita o ac cedendo al nostr o sito internet è possibile richiedere un preventiv o gratuito, redat to
tenendo conto d egli elementi di per sonalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alla formula contrattuale pr escelta tra quelle da n oi
offerte.
GLOSSARIO
le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle delle Condizioni di Assicurazioni:
Aree Aeroportuali:
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato:Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione:
Il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata dal contratto.
Carta Verde:
Certificato internazionale di assicurazione per la circolazione negli Stati Esteri espressamente indicati.
Classe di merito:
Esprime la “s toria assic urativa” d el P roprietario/Contraente t enendo co nto delle a nnualità int ere durante l e quali il medesimo è st ato
assicurato e degli eventuali sinistri causati.
La Classe di Merito si distingue in:
- CU ( Conversione Universale ): la classe di merito di cui al Regolamento Isvap n. 4 che dispone l’obbligo di indicazione della classe di
assegnazione CU sull’Attestato di rischio rilasciato alla scadenza annuale.
- Classe della Società: la classe di merito applicata al contratto di assicurazione dalla Società.
Codice:
Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo n. 209.
Contraente:
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Cose:
Oggetti materiali e/o animali.
Mod. AU01AuN – Ed. 06/2011
Pagina 1 di 10
Franchigia:
Importo fisso prestabilito che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, da computarsi sul danno risarcibile.
Furto:
Sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o altri.
Massimale R.C. auto:
Rappresenta il limite del risarcimento - sempre riportato in polizza - entro il quale la Società si impegna in caso di sinistro, alla liquidazione
dei danni subiti da persone cose o animali.
Periodo di osservazione:
È il pe riodo temporale nel quale vengono presi in c onsiderazione i sinistri causati ai fini della evoluzione della classe di merito. Nel primo
anno del c ontratto il p eriodo inizi a il gio rno di effetto del co ntratto e te rmina 60 gio rni prima dell a scadenza annuale del contratto. Pe r le
scadenze successive il periodo di osservazione ha durata dodici mesi e decorre dal termine del periodo precedente.
Polizza e/o contratto:
Documento che prova l’assicurazione.
PRA:
Pubblico Registro Automobilistico.
Proprietario:
L’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli soggetti a registrazione.
Premio:
Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, quale corrispettivo dell’obbligazione da questa assunta.
Rapina:
Sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o altri.
Risarcimento:
Somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio:
Probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoppio:
Repentino dirompersi di co ntenitori pe r ecc esso di p ressione i nterna di fluidi no n dovu to ad esplosione. Gli ef fetti del gel o non so no
considerati scoppi.
Sinistro:
Evento dannoso per il quale è stata prestata la garanzia assicurativa.
Sinistro con responsabilità paritaria:
Sinistro in cui la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Sinistro con responsabilità principale:
Sinistro che coinvolge due veicoli nel quale la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti; se il Sinistro coinvolge più di due
veicoli la respons abilità principale ricorre nei casi in cui ad uno dei conducen ti sia attribuito un grado di r esponsabilità superiore a q uello
posto a carico degli altri conducenti.
Società:
La Compagnia di Assicurazione che sottoscrive la polizza.
Veicolo:
Il veicolo descritto nella scheda di polizza “Tipo veicolo” e nel campo “Marca, modello, allestimento”.
3. Coperture assicurative offerte
La copertura off erta assicura i Rischi de lla Res ponsabilità Civ ile Auto per i qual i è obbligatoria l ’assicurazione pe r i poss ibili dan ni
involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazi one dell’autovettura nelle aree p ubbliche o a que ste equiparate ( articolo 1 “Ogget to
dell’assicurazione di Responsabilità Civile Obbligatoria” delle Condizioni Generali di assicurazione ).
La Società pr opone per le au tovetture la formula tariffaria B onus/Malus ( Con dizione Speciale F, cui si rinvia per gl i aspetti di maggior
dettaglio ) che prevede a ogni sca denza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del Premio, rispettivamente, in assenza o in
presenza di Sinistri per i quali l’ Assicurato ha la Responsabilità principale nei periodi di osservazion e, e si articola in ventidue classi di
appartenenza, come riportate nella Tabella compresa nel punto 1 della Condizione speciale F.
Per le Polizze amministrate nella forma a Libro M atricola e destinate alla copertura di flotte di veicoli, La Società pro pone in alternati va
alla forma Bonus/Malus la Condizione -Speciale E ) Franchigia Fissa e Assoluta, cu i si rinvia per gli aspetti di maggio r dettaglio; in tale
ipotesi si dovrà rimborsare all’ Impresa l’ importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
AVVERTENZA
Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione
dell’autovettura in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta
dell’autovettura medesima in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i
danni causati dalla partecipazione dell’autovettura a gare o competizioni sportive (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione di
Responsabilità Civile Obbligatoria” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Pagina 2 di 10
AVVERTENZA
Esclusioni, condizioni di sospensione e rivalsa
Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza
dell’articolo 144 del Codice la Società potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di
quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.
Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile
in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 10 sospensione in corso di contratto, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.
Tali esclusioni di garanzia, tuttavia, potranno essere eliminate dietro pagamento di un sovrapremio. Per gli aspetti di maggior
dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA
Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa ( Condizione Speciale E ), si deve rimborsare alla
Società l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia
di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di
un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo.
Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione
obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla
base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate ( articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione di Responsabilità Civile
Obbligatoria” delle Condizioni Generali di Assicurazione ).
Il contratto può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale.
AVVERTENZA
Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la
successiva annualità, sempreché il Contraente o la Società non procedano alla disdetta, da inviare con raccomandata o fax,
almeno quindici giorni prima della scadenza annuale (articolo 15 “Rinnovo del contratto” delle Condizioni Generali di
Assicurazione).
Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della scadenza dell’annualità.
Per quanto concerne il Premio, vale invece quant o è previsto dall' articolo 6 “ Adeguamento del Pre mio” delle Condi zioni Generali di
Assicurazione.
Nel caso di stipulazione di cont ratto SENZA IL TACITO RINN OVO, la garanzia cesserà alla scadenza contrattu ale e non troverà
applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.
3.1 Estensioni della copertura
Dietro pa gamento di un sovrap premio è possibile estendere la
scegliendo le Condizioni Aggiuntive di seguito elencate:
copertu ra a Rischi non compresi nell’ass icurazione obbligatoria,
P1) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria;
P1) Rin uncia al la ri valsa per i Sinistri c ausati da g uida in stato di e bbrezza o s otto l'ef fetto di s ostanze stu pefacenti o
psicotrope;
P1) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;
P2) Rinuncia alla rivalsa per i danni cagionati da figli minori o da persone soggette a tutela dell’ Assicurato.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dai rispettivi articoli delle Condizioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Si ricorda che la garanzia non copre:
. i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
. i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti :
a) il Proprietario dell’autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di autovettura
concessa in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separ ato, il convivent e more u xorio, gli ascendenti e i discendenti le gittimi, naturali o adottivi del
conducente dell’autovettura e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al t erzo grado
delle stesse persone, quando co nvivano con esse o siano a loro carico in quanto l’ Assicurato provvede abitualmente al loro
mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a respon sabilità il limitata e le person e ch e si trovano con questi in uno d ei rappo rti
indicati al punto b).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 129 del Codice.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero
comportare la perdita del diritto al risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del
codice civile.
In particolare, le dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione
della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti
di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 4 “Determinazione del Premio -Comunicazioni del Contraente”
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
6. Premi
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive dovranno essere pagate all e
successive scadenze presso l’Ag enzia o Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto ( a rticolo 5 “ Pagamento del Prem io” dell e
Condizioni Generali di Assicurazione ).
Pagina 3 di 10
Per le Polizze a Libro Matricola, che assicu rano flotte di veicoli, il Premio può essere soggetto a re golazione annuale con le modalità
indicate in Polizza cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Il Premio può essere corrispost o in contanti, ne i l imiti previsti dalla normativa v igente e dall’artic olo 47 del Regolamento ISVAP n.
5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario.
Si segnala che il Premio viene determinato sulla base di alcuni param etri di person alizzazione previsti dalla Tariffa, come per esemp io
l’età, il sesso e la professione del Proprietario.
L’ importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’intermediario.
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. E’ prevista la possibilità di frazionare il Premio in rate, quadrim estrali o semestrali
con le maggiorazioni rispettivamente del 5%, 4% sul Premio annuo lordo. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
AVVERTENZA
Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio ( alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione
indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva dell’autovettura ) si può ottenere la restituzione della parte di
Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto ( per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 7
“Trasferimento della proprietà del veicolo”, 8 ”Distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo” 9 ”Furto, Rapina e
Appropriazione indebita del veicolo”, delle Condizioni Generali di Assicurazione ).
7. Informativa in corso di contratto
La Società si im pegna a trasmett ere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un a comunicazione scritta
unitamente all’ Attestazione, ripo rtante l’informati va prevista dal le disposizion i vi genti, incluse le eventuali variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito.
8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito
L'Attestazione, c he ha una validit à di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento
indispensabile per conoscere le caratteristiche del Rischio da assicurare e quindi per stabilire un Premio corretto. Nello stesso tempo è
uno strumento d al quale risulta la sinistrosità dell’autovettura a ssicurata ( pe r gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al l’articolo 1 1
”Attestazione dello stato di Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione ).
Per queste ragioni si fa presente che :
 se l’autovettura è già stata assicurata in precede nza, si deve con segnare al nuov o Assicuratore la relativa Attestazione in
occasione della stipulazione di un successivo contratto;
 la Società invia l' Attestazione al Contraente almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto,
indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.
Relativamente ai contratti stipulati con la fo rmula Bonus/Malus – Condizione Speciale F, sull' Attestazione rilasciata dalla Società
vengono indicat e, oltre alla classe di pr ovenienza e di a ssegnazione derivante dalle c ondizioni a pplicate al contratto, anche q uella
derivante dall’applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4/2006 ( Classe di Conversione Universale o CU ).
AVVERTENZA
Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull’Attestazione è uno strumento di
confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna Compagnia.
Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo
Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.
Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (
CU ), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n.4/ 2006:
- In caso di prim a assicurazione dell’autovettura a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto classe di
merito 14.
- Nel caso d i Rischi g ià presenti nel portafoglio della Società o di Rischi provenienti da formule t ariffarie diverse dal Bonus Malus la
classe di merito CU viene determ inata sulla base del numero di annualità ( considerando le ultime 5 complete ) senza Sinistri pagati,
anche a titolo parziale, con Responsabilità’ principale
Anni senza sinistri
Classe di merito
N.B.:
54
9
10
3210
11 12 13 14
 non sono con siderati anni sen za Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistr osità pr egressa riporta le sigle N.A. ( Non
Assicurato) o N.D. (dato Non Disponibile);
 non si considera l’anno in corso.
Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con
Responsabilità p rincipale provoc ati nell’u ltimo qu inquennio (compresa l’annualità i n corso)  per ogni Sinistro viene applicata una
maggiorazione di due classi.
Nel caso in cui venga assicurata un’autovettura di prima immatricolazione o questa sia assicurata per la prima volta dopo una voltura, si
ricorda che si pu ò usufruire della classe d i merito CU e della classe di merito della Società risultante dall’Attestazione relativa ad altra
autovettura intestata allo stesso Proprietario o a un suo Famigliare convivente, per i clienti che consegnano l’Attestazione della Società;
si può usufruire della sola classe di merito CU risultante dall’Attestazione relativa ad altra autovettura intestata allo stesso Proprietario o
a un suo Famigliare convivente nel caso di clienti che consegnano un’ Attestazione di altra Impresa.
Per la determinazione della classe interna si fa riferimento alle indicazioni riportate dalle Norme Tariffarie.
CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DELLA SOCIETA’
La classe di me rito di assegnaz ione viene stabil ita nell’ambito d elle Norme Ta riffarie in vigore a l momento della stipulazione de l
contratto, consultabili preventiva mente presso l’Agenzia/Punto di Vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet del la Società
(www.liguriassicurazioni.it ). In a ssenza di indicazioni trover anno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di A ssicurazione che di
seguito sintetizziamo.
a
La Condizione Speciale F – Bonus/Malus delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che la classe di merito di ass egnazione é la 14
per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione od una voltura (punto 3.a e 3.b) ( invariata rispetto a quanto previsto
dal Regolamento ISVAP n°4 /2006 ).
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla Condizione speciale F dal punto 3 al punto 12.
Pagina 4 di 10
INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO
La Società preve de nella Condizione Speciale F il manteni mento della classe di merito - purché non cambi il Proprietario ( il Locatario
nel caso di contratto di Leasing ) - in caso di:
- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo;
- furto del veicolo.
Qualora ricorra una delle precedenti circostanz e il mantenimento della classe in corso e' possibile a nche per un veicolo di pro prietà di
un Famigliare convivente del Proprietario ( o del Locatario, nel caso dei contratti di Leasing ) del veicolo sostituito.
Il diritto al mant enimento della c lasse in corso p uò essere fatto valere anche d al coniuge in com unione dei be ni nonché, in cas o di
variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.
9. Recesso
Ricordiamo che ai sensi dell’arti colo 172 del Codice, in caso di variazioni tariffarie superiori al ta sso programmat o di inflazione, il
Contraente può recedere d all’assicurazione con comunicazione i nviata a mezzo raccomandata A /R o consegnat a a mano opp ure
tramite fax , alla sede della Socie tà o all’intermediario, entro il giorno di scadenza del contra tto. In questo caso non viene a pplicato il
termine di tolleranza di 15 giorni (previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del codice civile).
In ogni caso, poi, in presenza di qualsivoglia
variazione tariffaria, alla scadenza annuale della Polizza il Contraente può sempr e
scegliere di non rinnovare il contratto, sia manifestando la s ua volontà, sia evitando ogni comunica zione, e lim itandosi a non pagare il
Premio. In entrambi i casi la garanzia è operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale ( articolo 6
“Adeguamento del Premio” delle Condizioni Generali di Assicurazione ).
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del cod ice civile i diritt i derivanti dal contratto di a ssicurazione, diversi da quello relativo al pagamento dell e
rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civi le, il t ermine di due a nni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento
all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all’avvertenza di cui al
successivo punto 12 relativo al “Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione”.
11. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile l’aliquota fiscale e il Contributo al Serv izio Sanitario Nazionale nella misura prevista
dalla normativa vigente ed indicata in Polizza.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI DIVERSI DALLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Ricordiamo che presso i nostri p unti v endita è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatt o tenendo conto degli element i di
personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.
GLOSSARIO
le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle delle Condizioni di Assicurazioni:
Accessorio:
Installazione stabilmente fissata al veicolo non rientrante nel novero degli accessori di serie e degli optional.
Accessorio di serie:
Installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino.
Apparecchi audiofonovisivi:
Autoradio, le ttori comp act disc , lett ori dvd, tel evisori, cd ch anger, re gistratori, t elefoni, kit viv avoce e sistemi di na vigazione s atellitare
stabilmente fissati al veicolo.
Assicurato:
Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione:
Il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata dal contratto.
Capitali o valori:
Somme che rappresentano il limite massimo dell’indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.
Codice:
Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo n. 209.
Contraente:
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Cose:
Oggetti materiali e/o animali.
Esplosione:
Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Pagina 5 di 10
Franchigia:
Importo fisso prestabilito che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, da computarsi sul danno risarcibile.
Fulmine:
Scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.
Furto:
Sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o altri.
Incendio:
Combustione con sviluppo di fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:
Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio:
Trauma prodotto all’organismo da causa esterna, violenta ed improvvisa che provochi all’Assicurato lesioni obiettivamente constatabili.
Optional:
Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Polizza e/o contratto:
Documento che prova l’assicurazione.
PRA:
Pubblico Registro Automobilistico.
Proprietario:
L’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli soggetti a registrazione.
Premio:
Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, quale corrispettivo dell’obbligazione da questa assunta.
Rapina:
Sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o altri.
Ricorso terzi:
Azione civile che il terzo danneggiato ha nei confronti del responsabile per effetto di incendio verificatosi sulla cosa assicurata.
Risarcimento:
Somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio:
Probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:
Importo che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in percentuale sul danno risarcibile.
Scoppio:
Repentino dirompersi di co ntenitori pe r ecc esso di p ressione i nterna di fluidi no n dovu to ad esplosione. Gli ef fetti del gel o non so no
considerati scoppi.
Sinistro:
Evento dannoso per il quale è stata prestata la garanzia assicurativa.
Società:
La Compagnia di Assicurazione che sottoscrive la polizza.
Spese di giustizia:
Spese liquidate dall’Amministrazione della Giustizia relative al processo.
Spese di soccombenza:
Spese legali da pagare all’avversario nel caso di esito negativo della causa.
Valore a nuovo
Valore di listin o del veic olo di prima imm atricolazione, co mprese le p arti accessorie normalmente fornite d alla casa c ostruttrice e
comprensivo dell’ IVA per la parte no n fiscal mente recuperabile (escluse le spese di immatr icolazione) ovvero, se inferiore, l’ importo
risultante dal documento di acquisto valido fiscalmente.
Valore commerciale:
Valore del veicolo al momento del fatto tenuto conto del suo deprezzamento per effetto di età, stato di conservazione, adozione di nuovi
metodi e sistemi.
Veicolo:
Pagina 6 di 10
Il veicolo descritto nella scheda di polizza “Tipo veicolo” e nel campo “Marca, modello, allestimento”.
Il contratto può essere stipulato con o senza il tacito rinnovo annuale.
AVVERTENZA
Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle stesse condizioni contrattuali anche per la
successiva annualità, sempreché il Contraente o la Società non procedano alla disdetta, da inviare con raccomandata o fax,
almeno quindici giorni prima della scadenza annuale ( “Rinnovo del contratto”: articolo 16 delle Condizioni Generali di
Assicurazione Garanzie Auto – Rischi Diversi” ).
Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore 24 della scadenza dell’annualità.
Per quanto concerne il Premio, vale invece quant o è previsto dall' articolo 6 “ Adeguamento del Pre mio” delle Condi zioni Generali di
Assicurazione Garanzie Auto - Rischi Diversi“
Nel caso di stipulazione di cont ratto SENZA IL TACITO RINN OVO, la garanzia cesserà alla scadenza contrattu ale e non troverà
applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del codice civile.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti copertur e assicura tive di cu i alle Condizioni che regolano le singole
“Garanzie Auto Rischi diversi”, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio:

(A) Incendio: garantisce il veicolo per i danni mat eriali e diretti in caso di Incendio, fulmine, scoppio nonché il Ricorso Terzi
da Incendio allorché il veicolo non sia in circolazione.

(B) F urto: garan tisce il ve icolo contro i Rischi de rivanti dal suo fu rto o rapina, anc he solo di sue p arti, nonché per i danni
diretti subiti nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati.

(C) Guasti Accidentali - Col lisione: ga rantisce il veico lo per i danni materiali e diretti subiti a seg uito di urto con un altro
veicolo identificato.

(D) Guasti Accidentali - Kask o: garantisce il
verificatosi.

(E) Garanzie Speciali:
- Garanz
ie aggiuntive “Global” garantiscono la Responsabilità Civile dei Trasportati, il Soccorso V ittime della
Strada, la R esponsabilità Civile per Difetti di Man utenzione, il Rimborso della Tass a di Prop rietà, il Rimborso
delle Spese di Immatricolazione, il Rimborso Spese di Parcheggio e Custodia, il Rimborso Spese Documenti a
Seguito di Sinistro, il Rimborso pe r la Perdita delle Chiavi, il Rimborso per Danni Propri a seguito di C ollisione
con Veicolo Identificato non Assicurato.
Garanzie Sp eciali – Gara nzie aggi untive “ Eventi Soci opolitici e Natural i”: garantiscono il veicolo per i
danni materiali e diretti subiti a s eguito di atti dol osi di terzi (atti vandalici) e a se guito di fenome ni naturali
(esempio, grandine, uragani, trombe, tempeste).

(F) Cristalli: garantiscono il rimborso per rottura cristalli

(G) Infortuni del conducente: assicura il conducente del veicolo per gli Infortuni subiti in conseguenza della circolazione.

(H) T utela Giudiziaria: garantisce il rimborso d elle spes e per l’assistenza g iudiziale e st ragiudiziale – civile e penale conseguenti a u n Sinistro rientrante in garanzia e concernente il veicolo assi curato ( le spese p er l’intervento di un legale; le
spese sostenute in giudizio per l’intervento di un perito, n ominato dall’Autorità o dall’A ssicurato; le spese di giustizia nel
processo penale; le eventuali sp ese del legal e di controparte in c aso di transazione autorizzata d alla Società; le spese di
soccombenza, in caso di condanna dell’assicurato ).

(I) Li guria Assistance: garantisce l’assistenza qualora ci si trovi in di
fficoltà a seguito del ve rificarsi di un evento
imprevedibile, che renda il veicolo assicurato inutilizzabile o indisponibile, oppure a seguito di un evento fortuito che produca
lesioni a seguito della circolazion e del pre detto veicolo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Con dizioni di
Assicurazione.
veicolo per i dan ni materiali e
diretti subiti a se guito di urto comunque
AVVERTENZA
Le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle
garanzie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 codice civile
in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 7 sospensione in corso di contratto, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’articolo 2 “Esclusioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione Garanzie
Auto – Rischi Diversi e a quanto specificatamente previsto dalle singole Condizioni.
Si rinvia inoltre all’ art. 25 “Delimitazioni – Esclusioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione della garanzia “Liguria
Assistance” e a quanto specificatamente previsto dalle singole Condizioni di quest’ ultima garanzia.
AVVERTENZA
Ricordiamo che le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di indennizzo, nonché scoperti (espressi
in percentuale del danno, con o senza minimi in Euro) e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto viene riportato nelle suddette Condizioni,
nonché in polizza, in corrispondenza delle garanzie acquistate.
Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno al veicolo pari a € 500, Scoperto 20%, indennizzo pari a € 400.
Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno al veicolo pari a € 500, Scoperto 20% minimo € 200, indennizzo pari a € 300.
Esempio di un limite di indennizzo: limite pattuito € 500, danno al veicolo pari a € 550, indennizzo pari a € 500.
Evidenziamo, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del codice
civile con conseguente riduzione dell’indennizzo.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità
AVVERTENZA
Pagina 7 di 10
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero
comportare la perdita del diritto all’indennizzo o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del
codice civile.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 4 “Determinazione del premio - Comunicazioni del
contraente” delle “Condizioni Generali di Assicurazione Garanzie Auto – Rischi Diversi”.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Ricordiamo di dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’indenniz zo o la
cessazione del contratto stesso ai sensi del l’articolo 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del
Rischio: in tal caso l’ Impresa si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.
Per gli aspetti di maggiore det taglio si rinvia a quanto p revisto dall’articolo 4 “Det erminazione del premio - Comunicazioni del
contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione Garanzie Auto – Rischi Diversi”.
A titolo esemplificativo costitu isce aggravamento di Rischio una v ariazione dell’uso dell’autovettura (ad esempio d a uso privato a uso
noleggio senza conducente) rispetto a quello dichiarato in polizza che ne comporti una maggiore pericolosità.
6. Premi
Il premio o la p rima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive dovranno essere pagate alle
successive scad enze presso l’Ag enzia o Punto di Vendi ta ai quali è assegnato il contratto ( a rticolo 5 “ Pagamento del pr emio” delle
Condizioni Generali di Assicurazione Garanzie Auto – Rischi Diversi”).
Per le Polizze a Libro Matricola, che assicu rano flotte di veicoli, il Premio può essere soggetto a re golazione annuale con le modalità
indicate in Polizza cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Il Premio può essere corrispost o in contanti, ne i l imiti previsti dalla normativa v igente e dall’artic olo 47 del Regolamento ISVAP n.
5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario.
L’importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’intermediario.
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. E’ prevista la possibilità di frazionare il premio in rate, quadrime strali o semestrali
con le maggiorazioni rispettivamente del 5%, 4% sul Premio annuo lordo. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
AVVERTENZA
Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione rispetto a quello
previsto per la durata annuale (1° comma articolo 1899 codice civile), come indicato in Polizza.
Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di
applicabilità degli stessi.
7. Rivalse.
AVVERTENZA
Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e
nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1916 codice civile. La Società però rinuncia all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e
alle condizioni illustrate all’articolo 6 delle Condizioni di assicurazione relative alla garanzia “Guasti Accidentali” ed all’
articolo 9 delle Condizioni di assicurazione relative alla garanzia “Infortuni del Conducente”.
8. Diritto di recesso
Se il contratto è stato stipulato con durata plurie nnale, il Contraente ha facoltà di recedere, t rascorsi cinque anni, senza oneri e con
preavviso di sessanta giorni ( 1° comma articolo 1899 codice civile ).
In presenza di qualsivoglia variazione tariffaria, alla scadenza annuale della Polizza il Contraente può sempre scegliere di non rinnovare
il contratto, sia manifestando la sua volontà, sia evitando ogni comunicazione, e limitandosi a non pagare il Premio. In entrambi i casi la
garanzia è opera nte sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a lla scadenza annuale (arti colo 6 “ Adeguamento del Pre mio”
delle Condizioni Generali di Assicurazione Garanzie Auto – Rischi Diversi”.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del cod ice civile i diritt i derivanti dal contratto di a ssicurazione, diversi da quello relativo al pagamento dell e
rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all’avvertenza di cui al
successivo punto 12 relativo al “Contratto di assicurazione Danni diversi dalla Responsabilità Civile” .
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell'articolo 180 del Codice il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il Rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle p arti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunq ue i limiti derivanti dall'applicazione
di norme imper ative nazionali e salva la prev alenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni o bbligatorie prev iste
dall'ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla
normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
12. Procedura per il risarcimento del danno
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice in caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di far pervenire p rontamente la relat iva Denuncia alla
Sede della Società o all'Agenzia/Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto.
A questo scopo si deve utilizza re l'apposito mo dulo ( Constatazione a michevole di in cidente - Denuncia di Sinistro ) fornito dalla
Società. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto
dall’articolo 13 “Modalità per la denuncia dei sinistri - procedura di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del
Codice”.
Pagina 8 di 10
AVVERTENZA:
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o
da quello in cui ne è venuto a conoscenza ( articolo 13 “Modalità per la denuncia dei sinistri - procedura di risarcimento danni
ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice”. delle Condizioni Generali di Assicurazione ), pena la perdita del diritto al
risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile.
Per quanto concerne:

la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n.
254/2006,

il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice,

le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali la Società deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.
Con riferiment o alla procedura di risarci mento diret to, in cas o di richiesta danni completa, la Società deve p
rocedere all’offerta
ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:
 per i danni a co se: entro tr enta giorni dal ri cevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro ( modell o
C.A.I. ) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di
Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente,;
 nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
La Società deve provvedere al pagamento dell a somma offert a entro quindici giorni decorren ti dalla data in cui ha ricevuto la
dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da par te del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non ab bia fatto
pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Negli al tri casi, qualor a no n s ia applic abile l a proce dura d i risarcimen to diretto, la Societ à deve formular e l’offerta, ovvero
comunicare i mo tivi per cui ritiene di non farla, entro sessant a gi orni dal ricevimento della richiesta danni da pa rte del dann eggiato (
entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti ).
In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazion e dei moti vi per cui si ritiene di n on farla – deve essere formulata
entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
La Società deve provvedere al p agamento d ella somma offerta e ntro quindici gior ni dalla data in cui ha ricevuto d al danneggiato la
dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, la Società corrisponde comunque la somma offerta entro trenta
giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Ricordiamo che sul sito
competente.
internet della Società
e’ po ssibile trovare l’indicazione
del centro di liquidazione
Sinistri terri torialmente
13. Incidenti stradali con controparti estere
In caso di in cidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risa rcimento dei danni subiti, si
deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C .I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 2 0145 Milano , ch e
provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice.
Se durante un viaggio all'estero (in uno dei P aesi del Sistema Carta Verde) si è rim asti vittima di un incidente stradale provocato da un
veicolo immatricolato e assicurato in uno degli St ati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e
Liechtenstein), p er chiedere il risarcimento dei d anni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Itali a dalla So cietà di
assicurazione del responsabile del Sinistro.
Per conoscere n ome e indirizzo di tale r appresentante (c.d. "ma ndatario"), si deve in viare apposita richiesta al C entro Info rmazioni
ISVAP, all’indirizzo:
ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
FAX: 06. 42133730
e-mail: [email protected]
indicando in mo do chiaro tutti gli elementi ut ili a risalire a i soggetti interessati, come ad es empio data e luogo di accadimen to del
Sinistro ed estremi dei ve icoli co involti (targa del veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, Im presa di assicurazione del veicolo
responsabile del Sinistro, se nota).
N.B.:Se l'incidente è provocato all'estero da un
veicolo non
l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
immatricolato in uno dei Paesi d
ello Spazio E conomico Europeo ,
In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Ver de, la richiesta di risarcimento potrà essere
indirizzata alla Società di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro
se il veicolo che ha provocato il danno è immatri colato in uno Stat o diverso rispetto a quello de ll'accadimento ( gli indirizzi dei var i
Bureau sono indicati nel sito web dell'UCI ).
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’ISV AP e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assi curatore estero o il mandatario per la
gestione dei Sinistri non rispondano ent ro tre mesi, si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà
per le fasi successive.
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno
successivo alla denuncia di furt o presentata alla Autorità comp etente, la richiesta di risarcimento dovrà essere
rivolta alla S ocietà
designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la Consap.
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Si ricorda che, al fine di evitare l’applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del Premio, si può decidere di rimborsare alla
Consap ( per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ) o alla Società ( per gli altri Sinistri ) l'importo
di uno o più Sinistri liquidati integralmente nel Periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.
Tale facoltà potrà essere esercitata entro nove mesi dalla scadenza contrattuale (punto 13 della Condizione Speciale F).
15. Accesso agli atti della Società
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati p
ossono accedere agli atti relativi ai
procedimenti di
valutazione, constatazione e
Pagina 9 di 10
liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.
Per gli aspetti di maggior detta glio relati vi all ’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto d all’articolo 146 del
Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.
In par ticolare, per quanto concer ne i ter mini in cui la r ichiesta di accesso deve esser e inviata, rinviamo all’ar ticolo 3 del D ecreto
Ministeriale n° 191/ 2008.
Ci limitiamo qui a ricordar e sinteticamente che il diritto di acce sso si esercita mediante richiest a scritta alla Società. Il r ichiedente deve
allegare copia di un documento di riconoscimento e specif icare gli estremi de ll’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne
consentano comunque l’individuazione.
La Società deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro q uindici giorni dalla
ricezione.
La Società comunica al richiedente l’atto di accoglimento della ri chiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezi one della
richiesta o della richiesta corretta, indicando il resp onsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare
l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono es sere motivati e comunicati per i scritto al ri chiedente entro quindici g iorni dalla ricezione
della richiesta.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso
in materia di accesso agli atti è la Società Gestionaria, di cui al punto 12.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.- Ufficio Reclami - Fax: 02.6402.8105 - Email: [email protected]
Qualora l’esponente non si riteng a soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di ass enza di riscontro nel termine m assimo di 45 giorni,
potrà rivolgersi all’ISVAP, Servi zio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 0 0187 Rom a, tel efono (+3 9) 06-421331, co rredando
l’esposto con la copia del reclamo presentato all’ Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve i noltre contene re: nome, c ognome e domicilio del reclamante (co n event uale recapito telefonico), individuazione dei
soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più
compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP.
Fatta salva la fa coltà di ricorrere a sist emi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal c aso il reclamoo
esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda c he per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia
parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttame nte al sistema e stero com petente
(individuabile accedendo al sito internet:
<http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm >) chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI DIVERSI DALLA RESPONSABILITA’ CIVILE
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA
Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o alla sua Agenzia/Punto di vendita entro 3 giorni da
quando il Sinistro si è verificato o l’Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza relativamente alle garanzie Incendio, Furto ed
Infortuni..
Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto all’articolo 10 ”Determinazione
dell’ammontare del danno”, delle “Condizioni Generali di Assicurazione Garanzie Auto – Rischi Diversi” e a quanto previsto
dalle singole garanzie.
AVVERTENZA
Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Per gli
aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dalle singole Condizioni di tale
garanzia.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Fax:02.6402.8105 - Email: [email protected]
Qualora l’esponente non si riteng a soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di ass enza di riscontro nel termine m assimo di 45 giorni,
potrà rivolgersi all’ISVAP, Servi zio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Rom a, tel efono (+3 9) 06-421331, corredando
l’esposto con la copia del reclamo presentato all’ Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve i noltre contene re: nome, c ognome e d omicilio del reclamante (co n event uale recapito telefonico), i ndividuazione dei
soggetti di cui si lamenta l’operato, breve des crizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più
compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP.
Fatta salva la fa coltà di ricorrere a sist emi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in t al c aso il reclam o
esula dalla competenza dell’ISVAP), si rico rda c he per eventuali reclami riguard anti la risoluzione della lite transf rontaliera di cui sia
parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttame nte al sistema e stero com petente
(individuabile a ccedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index en.htm>) chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET.
LIGURIA SOCIETA’ D I ASSICURAZIONI SP A è res ponsabile della veridicità e della c ompletezza dei dati e delle n otizie
contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Pagina 10 di 10