LAVORO DI PUBBLICO UTILITÀ - Procura della Repubblica di

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LAVORO DI PUBBLICO UTILITÀ - Procura della Repubblica di
BREVI OSSERVAZIONI sul LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Tra le modifiche introdotte nell’agosto 2010 all’art. 186, C.d.S., vi è anche l’inserimento del
nuovo comma 9 bis, che prevede l’applicazione del lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria previste per la guida in stato di ebbrezza, anche in relazione
al rito speciale del decreto penale di condanna.
Questa novità, unità agli effetti premiali previsti in caso di conclusione positiva del lavoro di
pubblica utilità, ha riportato l’attenzione degli interpreti su questo tipo di sanzione, già conosciuto
nel nostro ordinamento, ma di scarsa applicazione.
FONTI
Lavoro di pubblica utilità come pena principale nel procedimento davanti al Giudice di
pace.
La sanzione del lavoro di pubblica utilità è stata introdotta come sanzione principale tra quelle
applicabili da parte del Giudice di pace ai sensi dell’art. 53 D.L.vo n. 274/00.
L’art. 54 del medesimo decreto ha provveduto a disciplinare questa sanzione, rimandando ad
un decreto del Ministro della Giustizia la disciplina della sua modalità di esecuzione.
In effetti subito dopo veniva emesso il D.M. 26 marzo 2001 che ha dettato le “Norme per la
determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art.
54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”
Altre norme direttamente o indirettamente chiamate a regolare l’applicazione del nuovo istituto
sono poi l’art. 59 D.L.vo n. 274/00 dedicato al “Controllo sull’osservanza… del lavoro di pubblica utilità”, l’art. 65 L. n. 689/81 sul “Controllo sull’adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di
condanna” e gli artt. 43 e 44 D. L.vo. 274/00 sulla “Esecuzione della pena … del lavoro di pubblica
utilità e sulla “Modifica delle modalità di esecuzione… del lavoro di pubblica utilità.”
Questo sistema di norme delinea la disciplina generale del lavoro di pubblica utilità per i reati di
competenza del Giudice di pace, disciplina a cui, anche le successive estensioni per due reati di
competenza del Tribunale, hanno fatto in parte rinvio.
Lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva.
Dapprima nel 2005 in materia di stupefacenti e poi nel 2010 per la guida in stato di ebbrezza è
stata prevista la possibilità di sostituire la sanzione detentiva e pecuniaria applicata con il
lavoro di pubblica utilità.
In effetti prima veniva introdotto il comma 5 bis all’art. 73 D.P.R. 309/90 “Produzione, traffico e
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope” e poi il comma 9 bis all’art. 186 C.d.S.
“Guida sotto l’effetto dell’alcool”
Altri casi di applicazione del lavoro di pubblica utilità.
Mentre altri casi di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità sono stati inseriti
nell’art. 165 c.p. concernente gli “Obblighi del condannato” in caso di concessione della sospensione
condizionale subordinata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività; nonché
nell’art. 224 bis C.d.S. “Obblighi del condannato” che prevede la possibilità per il giudice di applicare
il suddetto lavoro come sanzione amministrativa accessoria.
STIPULA DELLE CONVENZIONI
Conviene a questo punto proseguire la trattazione dell’argomento con il tema della stipula delle
convenzioni da parte degli enti che si rendono disponibili per lo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità, fatto che costituisce la prima condizione per poter applicare tale sanzione.
Secondo i dettami degli artt. 2, 3 e 7 DM 26.3.2001, le convenzioni possono essere stipulate
direttamente dal Ministero della Giustizia o su delega di quest’ultimo dal Presidente del Tribunale nel
cui territorio opera l’ente interessato.
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Le convenzioni hanno quindi il seguente contenuto obbligatorio (art. 2 e 3/2° co. D.M.
26.3.2001):
 Indicazione delle attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità.
 Individuazione nominativa dei soggetti incaricati, presso gli enti convenzionati, di coordinare
la prestazione lavorativa del condannato ed impartire allo stesso le relative istruzioni.
 Modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi (anche mediante polizze collettive)
con oneri a carico dell’ente
 Ulteriori modalità di svolgimento dell’attività del lavoro di pubblica utilità.
Gli enti convenzionati assumono inoltre l’obbligo di curare che l’attività prestata dal lavoratore
sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni (art. 4 del D.M. 26.3.2001).
Il Tribunale cura poi attraverso la propria cancelleria la tenuta dell’elenco degli enti convenzionati, che hanno nel territorio del circondario una o più sedi ove il condannato può svolgere il lavoro
di pubblica utilità oggetto della convenzione. La cancelleria aggiorna l’elenco con le nuove convenzioni e lo trasmette a tutti gli uffici giudiziari del circondario.
RUOLO DELL’IMPUTATO
Relativamente al ruolo propulsivo dell’imputato ai fini dell’applicazione del lavoro di pubblica
utilità le varie norme prevedono diverse soluzioni:
per l’art. 54 D.L.vo n. 274/00 l’imputato deve farne richiesta;
per l’art. 73/5 bis D.P.R. 309/90 l’imputato deve farne richiesta ed il pubblico ministero deve
esser sentito;
per l’art. 186/9 bis C.d.S. il condannato non si deve opporre;
per l’art. 165 c.p. il condannato non si deve opporre;
per l’art. 224 bis 224 bis C.d.S. infine non si fa cenno ad alcuna volontà del condannato.
Vi è da dire ancora che, in deroga alla disciplina generale relativa al rito speciale del decreto penale di condanna, il nuovo art. 186/9bis C.d.S. consente di emettere il decreto penale di condanna
anche alla pena sostituita del lavoro di pubblica utilità. In più vi è l’effetto premiale della riduzione della metà della sanzione accessoria della sospensione della patente irrogata e la revoca della
confisca, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
Il Tribunale di Ravenna e la Procura della Repubblica invitano quindi tutti gli indagati o imputati
interessati all’applicazione del lavoro di pubblica utilità, a formulare direttamente - o tramite il
proprio difensore munito di procura speciale - quanto prima ed anche in fase di indagini la relativa
richiesta con indicazione:
 dell’ente convenzionato della provincia di residenza del prevenuto presso il quale si intende
svolgere il predetto lavoro con la dichiarazione di disponibilità dell’ente stesso;
 della eventuale volontà di essere ammesso ad esercitare il lavoro per più di 6 ore settimanali
e comunque nel limite delle 8 ore giornaliere;
Nel caso del reato di cui all’art. 186 C.d.S. si consiglia agli interessati di formulare l’istanza sin dai
primi momenti in cui si ha notizia delle indagini sì da consentire al P.M. di avanzare la richiesta di decreto penale di condanna ad una pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato.
Una volta emesso il decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria, sarà necessario da
parte dell’imputato, che voglia ricorrere alla nuova pena, proporre opposizione e concordare in sede di richiesta ex art. 444 c.p.p. applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità, oppure fare
l’istanza ed attendere lo svolgimento del giudizio abbreviato o del dibattimento, con l’allungarsi in
questi casi dei tempi della esecuzione della pena e dei benefici finali di tale sanzione (riduzione del
tempo della sospensione della patente e revoca della confisca dell’auto).
In base alla disciplina dell’art. 73/5 bis D.P.R. 309/90 la richiesta di applicazione del lavoro di
pubblica utilità in luogo delle pene detentive e pecuniarie, dovrà essere formulata con la richiesta ex
art. 444 c.p.p. o prima della pronuncia della sentenza di condanna nel giudizio abbreviato od
ordinario.
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Per quanto riguarda il processo davanti al giudice di pace l’art. 33 D. L.vo. n. 274/00 prevede in
caso di condanna, che dopo la richiesta dell’imputato, il giudice integri il dispositivo della sentenza
applicando il lavoro di pubblica utilità.
MISURA E LIMITI DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
In base all’art. 54 D.L.vo n. 274/00 un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a due ore di
lavoro. In una settimana si possono fissare al massimo sei ore di lavoro da svolgere con modalità
che tengono conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. In ogni
caso il condannato può chiedere al giudice di svolgere più di sei ore settimanali con il limite di otto
ore giornaliere.
L’art. 54 D.L.vo n. 274/00 poi disciplinando una pena di tipo principale, fissa il limite minimo in
dieci giorni e quello massimo in sei mesi di lavoro di pubblica utilità, mentre non ci sono limiti circa
il numero di volte in cui tale pena può essere irrogata.
L’art. 73/5 bis D.P.R. 309/90 prevede una conversione corrispondente alla misura della pena
detentiva irrogata (sostituendo tuttavia anche la pena pecuniaria). Tale sostituzione però non può
avvenire per più di due volte.
L’art. 186/9 bis C.d.S. prevede una sostituzione corrispondente alla durata la pena detentiva irrogata a cui si deve aggiungere anche la conversione della pena pecuniaria, con un ragguaglio di un
giorno di lavoro per ogni 250 € o relativa frazione. In questo caso il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Secondo l’art. 165 c.p. il lavoro di pubblica utilità, a cui può essere subordinata la sospensione
condizionale della pena, non può superare la durata della pena sospesa.
Infine l’art. 224 bis C.d.S. prevede che il lavoro di pubblica utilità, applicato come sanzione amministrativa accessoria in caso di condanna per un delitto colposo commesso con violazione delle
norme del codice della strada, non possa esser inferiore ad un mese (tre in caso di aggravante) e
né superiore a sei mesi.
DECISIONE DEL GIUDICE
Sussistendo tutte le condizioni richieste dall’art. 3 del D.M. 26.3.2001 e dalle altre disposizioni
di legge, il Giudice in sentenza applica il lavoro di pubblica utilità individuando il tipo di attività da
svolgere e l’ente convenzionato presso il quale questa deve essere svolta, avvalendosi degli
elenchi degli enti convenzionati, nonché il numero complessivo delle ore da svolgere.
Inoltre indica anche se il condannato ha chiesto di lavorare per oltre 6 ore settimanali,
autorizzandolo in tal senso.
Ancora per quanto riguarda il caso dell’applicazione di tale sanzione quale pena sostitutiva, il
Giudice provvede nel caso dell’art. 73/5 bis ad incaricare l’Ufficio locale di esecuzione penale
esterna per verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Mentre nel caso dell’art. 186/9 bis C.d.S. il giudice dovrà indicare in sentenza l’organo tenuto alla vigilanza tra: l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna, l’ufficio di pubblica sicurezza
del luogo di esecuzione della pena esterna o in mancanza il comando dell’Arma dei Carabinieri
territorialmente competente. Sempre nel caso di questo reato il Giudice applicherà altresì la pena accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida e la eventuale confisca
del veicolo. Disposizioni che al termine positivo del lavoro di pubblica utilità verranno la prima
dimezzata e la seconda revocata.
Nel caso previsto dall’art. 165 c.p. il giudice può subordinare la sospensione condizionale della
pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività secondo modalità indicate
da giudice nella sentenza di condanna. Tale caso è quindi parzialmente diverso dagli altri.
Infine l’art. 224 bis C.d.s. prevede l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del
lavoro di pubblica utilità richiamando in toto la disciplina della omonima sanzione principale
applicata dal Giudice di pace.
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SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Circa la competenza a seguire l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, per quanto riguarda la
pena inflitta dal Giudice di pace essa spetta al Pubblico Ministero che, ai sensi dell’art. 43 D. L.vo
274/00 e dell’art. 5/2 del D.M. 26.3.2001, a tal fine incarica gli organi della Polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare prestazione dell’attività
lavorativa.
Mentre per quanto riguarda la pena del lavoro di pubblici utilità applicata come pena sostitutiva
(art. 186 C.d.s. e 73 D.p.r. 309/90) l’esecuzione spetta al giudice del Tribunale che incarica
l’organo di vigilanza di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro suddetto. La cancelleria
provvede altresì a dare avviso anche l’ente convenzionato interessato.
Presso gli enti convenzionati i soggetti incaricati nelle convenzioni con il Tribunale
provvedono a coordinare la prestazione lavorativa del condannato e ad impartire a quest’ultimo le
relative istruzioni (art. 2 DM 26.3.2011), in relazioni alle quali si determineranno giorni ed orari di
lavoro.
Gli enti convenzionati assumono nel contempo l’obbligo di curare che l’attività prestata dal
lavoratore sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni dell’art. 2 del DM (art. 4 del DM).
Secondo il combinato disposto dell’art. 59 D. L.vo n. 274/01 richiamato dall’art. 186/9 bis C.d.s.,
nonché dall’art. 73/5 bis D.P.R. 309/90 (a cui l’art. 59 va applicato analogicamente) l’organo tenuto
alla vigilanza, ovvero l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna o l’ufficio di pubblica sicurezza del
luogo di esecuzione della pena o in mancanza il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente
competente, effettua i controlli sull’osservanza degli obblighi connessi alla pena del lavoro di pubblica utilità con le modalità dell’art. 65, co. 1 e 2, l. n. 689/81.
Quindi ai sensi di quest’ultima disposizione l’organo di vigilanza verifica periodicamente che il
condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per
ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono custoditi l’estratto della sentenza di condanna, copia della corrispondenza con l’Autorità giudiziaria e con altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all’esecuzione della pena.
Terminata l’esecuzione della pena, i soggetti incaricati nelle convenzioni (art. 6 D.M. 26.3.2001)
redigono una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal
condannato.
Nel caso in cui l’ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività (art. 5 D.M.
26.3.2001), il Pubblico Ministero che deve eseguire la pena (o anche il Giudice d’ufficio) formula le
proprie richieste ex artt. 44 D. L.vo n. 274/01 investendo il giudice di provvede a modificare le
modalità di esecuzione de lavoro di pubblica utilità.
ACCERTAMENTO DELLO SVOLGIMENTO POSITIVO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Nel caso della pena del lavoro di pubblica utilità applicata dal Giudice di pace, di quella applicata
quale sanzione amministrativa accessoria, o di quella applicata in via sostitutiva ai casi del 5° co. dell’art. 73 D.P.R. 309/90, la conclusione del lavoro determina la fine dell’esecuzione.
Nel caso dell’art. 186/9 bis C.d.s., avuta notizia della conclusione positiva del lavoro di pubblica
utilità, il giudice fissa l’udienza e dichiara estinto il reato, riduce della metà la sanzione accessoria
amministrativa della sospensione della patente e revoca la confisca amministrativa del veicolo sequestrato (art. 186 c.d.s.).
Quando si conclude positivamente il lavoro di pubblica utilità costituente la condizione dell’art.
165 c.p., la pena condizionatamente sospesa rimane tale.
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI AL LAVORO DI PUBBLICO UTILITÀ
Anche per quanto riguarda il caso di violazione degli obblighi le conseguenze appaiono diverse
da un caso all’altro.
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Nel caso della condanna inflitta dal Giudice di pace nonché nel caso dell’art. 224 bis C.d.S., trova
applicazione l’art. 56 D. L.vo n. 274/01 che prevede uno specifico reato che si concretizza quando il
condannato non si rechi al lavoro o lo abbandoni, oppure violi reiteratamente senza giusto motivo gli
obblighi o i divieti inerenti alla pena. Nel caso di semplici violazioni degli obblighi non appaiono contemplate conseguenze negative.
Relativamente al lavoro di pubblica utilità applicato ai sensi degli artt. 73/5 bis D.P.R. 309/90 e
186/9 bis C.d.S., in deroga a quanto previsto dall’art. 54 D. l.vo n 274/01, in caso di violazione degli
obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico Ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’art. 666 c.p.p. tenuto conto dei motivi, dell’entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena
sostitutiva, con ripristino di quella sostituita e nel solo caso della guida in stato di ebbrezza con ripristino della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.
Per quanto riguarda il caso del lavoro di pubblica utilità applicato quale condizione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 165 c.p., la violazione degli obblighi inerenti comporta la revoca del beneficio concesso ad opera del giudice dell’esecuzione chiamato a verificare l’avveramento della condizione.
Ravenna,
Redattore d’intesa con l’Ufficio GIP e l’Ufficio Dibattimento
Il Pubblico Ministero - Isabella Cavallari
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