UNITà DA DIPORTO. Manovra economica Monti: tasse sui beni di
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UNITà DA DIPORTO. Manovra economica Monti: tasse sui beni di
UNITà DA DIPORTO. Manovra economica Monti: tasse sui beni di lusso. Colpite anche le imbarcazioni da diporto. Francesca Panarello – divisione nautica – [email protected] Il recente “decreto salva l’Italia” prende di mira chi possiede imbarcazioni e navi da diporto. Testo completo dell’art. 16 della manovra inerente le unità da diporto. …omissis… 2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate: a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri; e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri. Unità da diporto 17 TNL 3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario. 4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. 5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato. 8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione. 1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”. 9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivan- TNL 18 Unità da diporto ti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta. Lunghezza Massima e lunghezza Scafo. Per una completa comprensione del recente decreto si riportano le seguenti definizioni: 1. nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/ DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; 2. imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera 1); 3. natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri secondo le norme armonizzate di cui alla lettera 1). La norma armonizzata UNI EN ISO 8666 fissa l’uniformità delle definizioni delle dimensioni principali e dei dati correlati, delle specifiche delle masse e delle condizioni di carico. Ai fini dell’applicazione del decreto, di seguito si porrà l’attenzione esclusivamente sulle misurazioni longitudinali (lunghezza massima e scafo), per capirne le differenze. Lunghezza Massima: lunghezza misurata parallelamente alla linea di galleggiamento di riferimento e alla linea centrale dell’unità come la distanza tra due piani verticali, il primo che attraversa la parte più prodiera e l’altro che attraversa la parte più poppiera dell’unità. Questa lunghezza include: - tutte le parti strutturali e integrali dell’unità, quali prue o poppe di legno, plastica o metallo, impavesate e giunzioni scafo/ponte; - tutte le parti che sono generalmente fisse, quali antenne d’alberatura fisse, bompressi, pulpiti a ciascuna estremità dell’unità, accessori della testa di ruota, timoni, staffe dei motori fuoribordo, motori entrofuoribordo, idrogetti e qualsiasi unità di propulsione che si estenda oltre lo specchio di poppa, piattaforme di immersione e imbarco, bottacci e parabordi permanenti; I motori entrofuoribordo, gli idrogetti, altre unità di propulsione e tutte le parti mobili devono essere misurati nella propria condizione operativa abituale nella loro massima estensione longitudinale quando l’unità è in navigazione. Questa lunghezza esclude: - motori fuoribordo; - qualsiasi altro tipo di attrezzatura che può essere staccata senza l’utilizzo di utensili. Lunghezza scafo: lunghezza misurata parallelamente alla linea di galleggiamento di riferimento e alla linea centrale dell’unità come la distanza tra due piani verticali, il primo che attraversa la parte più prodiera e l’altro che attraversa la parte più poppiera dell’unità. Questa lunghezza include: - tutte le parti strutturali e integrali dell’unità, quali prue o poppe di legno, plastica o metallo, impavesate e giunzioni scafo/ponte. Questa lunghezza esclude: - le parti rimovibili che possono essere staccate in modo non distruttivo e senza influire sull’integrità strutturale dell’unità, per esempio, alberi, bompressi, pulpiti a ciascuna estremità dell’unità, accessori della testa di ruota, timoni, motori entrofuoribordo, motori fuoribordo e relative staffe e piastre di supporto, piattaforme di immersione, piattaforme di imbarco, bottacci e parabordi. Questa lunghezza non esclude le parti staccabili dello scafo, che fungono da supporto idrostatico o dinamico quando l’unità è a riposo o in navigazione. Con unità multiscafo, la lunghezza di ciascuno scafo deve essere misurata individualmente. La lunghezza dello scafo, LH, deve essere presa come la più lunga delle singole misure. Le immagini mostrano esempi di misurazione di lunghezza Scafo rispettivamente per unità a vela con bompresso, unità a motore con piattaforma poppiera ed unità a motore priva di appendici ri- movibili. In quest’ultimo caso la lunghezza scafo coincide con quella massima. Conseguenze della manovra: i diportisti corrono ai ripari. La nuova tassa sulle barche da diporto ha prodotto l’immediata reazione di protesta sia dei cantieri “nautici”sia dei semplici diportisti e associazioni di settore come ad esempio Ucina. E dunque tanti sono gli articoli che si sono susseguiti sulle principali testate giornalistiche nazionali fin dai giorni precedenti il varo della manovra ad oggi. Il timore, oltre al fatto che diventa costoso possedere una barca di oltre 10 metri di lunghezza, è per la temuta ricaduta negativa sul turismo nautico. A tal proposito è perfino nato un gruppo Facebook, «Gli indignados della nautica» con lo scopo di sensibilizzare il governo a una modulazione più realistica e razionale delle imposizioni. La cantieristica navale e la nautica, il turismo portuale, rappresentano senza dubbio alcuni dei punti cardine su cui l’Italia può poggiare le basi del suo rilancio in un momento di crisi economica così profonda. Tassare dunque proprietari di imbarcazioni da diporto significa colpire indirettamente anche tutto Unità da diporto 19 TNL ciò che ruota intorno a questo comparto produttivo. Alla luce di quanto ormai previsto dalla manovra economica, cantieri e diportisti stanno provvedendo a correre ai ripari, al fine di evitare, i primi, di produrre unità con lunghezza di poco superiore al limite inferiore delle diverse fasce del decreto e quindi poco vendibili, ed i secondi, di evitare di pagare la nuova tassa di stazionamento, o almeno ridurne il costo. Ecco che diventano sempre più numerose le richieste di quanti vogliono modificare la lunghezza della propria imbarcazione per farla divenire natante, non soggetta dunque alla tassa, o in modo di rientrare in una fascia di lunghezza più bassa pagando così talvolta anche la metà. Ma cosa deve fare per essere in regola un cantiere o un diportista che modifica la lunghezza scafo di una unità da diporto? Nel primo caso, il cantiere dovrà nuovamente “ricertificare CE” l’unità o meglio il “restyling” del modello già omologato e adesso modificato nella lunghezza, rivolgendosi ad un organismo notificato per l’espletamento delle procedure di certificazione, che potrebbero, a seconda dei casi, esaurirsi in una estensione/modifica della certificazione in essere od in un nuovo e completo iter certificativo. Ma soffermiamoci un po’ di più sul secondo caso: il diportista che modifica la lunghezza scafo della propria unità. Unica strada possibile è ancora rivolgersi ad un organismo notificato per seguire l’intera procedura di Marcatura CE definita “Post Construction” (PCA), in quanto applicata su unità già costruite. E’ bene precisare che la normativa vigente impone tale procedura per le unità che apportano e/o chiedono modifiche nelle dimensioni principali, numero di persone, limiti di navigazione o che provengono da registri diversi da quelli del diporto. TNL 20 Unità da diporto Con la marcatura CE non viene attribuita una navigazione entro o oltre le 6 miglia (come nel caso di unità da diporto vecchia legge 70/51), bensì viene attribuita una categoria di progettazione (A, B, C, D) In particolare si riporta di seguito la definizione delle sopra citate categorie di progettazione come riportato nel Decreto legislativo n. 171 (Codice del diporto): A. In Alto Mare progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (scala Beaufort) e l’altezza significativa delle onde superiore a 4 m; (unità da diporto ampiamente autosufficienti). B. Al Largo progettate per crociere d’altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l’altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m. C. In Prossimità Della Costa progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l’altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m. D. In Acque Protette progettate per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l’altezza significativa delle onde può raggiungere 0,30 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio. I parametri relativi alla Categoria di progettazione sono concepiti per definire, a fini progettuali, le condizioni fisiche che potrebbero verificarsi in una qualsiasi categoria e non per limitare l’area geografica di impiego, una volta messa in servizio l’imbarcazione. Alla luce di quanto sopra scritto si precisa che il tipo di certificazione post-construction prevede il controllo di tutti i requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla Direttiva 2003/44/CE in accordo alle norme ISO applicabili. Questo potrebbe rendere una unità antecedente all’avvento della marcatura CE (avvenuto in Italia nel 1998) non conforme nei riguardi di alcuni requisiti e rendere necessari adeguamenti e/o modifiche. Al termine dell’iter di certificazione, in caso di esito positivo, l’organismo notificato scelto assegna al richiedente, che diventa esso stesso responsabile della messa in commercio e/o in servizio dell’unità, un numero identificativo (CIN) includendo il MIC assegnato all’Organismo Notificato con la sua autorità nazionale e/o organizzazione, e rilascia “l’Attestato di Conformità successiva alla costruzione”. Infine il richiedente ha l’obbligo di redigere la dichiarazione di conformità che dovrà essere inclusa nel manuale del proprietario della propria unità. Tale documentazione dovrà essere utilizzata per l’eventuale cancellazione dal registro di iscrizione o per l’aggiornamento e modifica della licenza di navigazione.