lo statuto - SIULP

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lo statuto - SIULP
STATUTO PENSIONATI
TITOLO I - NORME GENERALI
ART. l - Costituzione. Denominazione. Sede.
E' costituito tra gli appartenenti alla Polizia di Stato in quiescenza e
comunque nelle condizioni e requisiti per usufruire dei relativi
trattamenti pensionistici, il SIULP PENSIONATI - Sindacato Italiano
Unitario Lavoratori Polizia Pensionati; di seguito denominato SIULP
PENSIONATI.
La Struttura Nazionale ha sede a Roma.
Hanno, comunque, facoltà di aderire al neo Sindacato gli appartenenti
alle altre Forze di Polizia (ad ordinamento civile e militare - Comparto
Sicurezza), purché si trovino nelle condizioni e requisiti sopra
delineati.
ART.2 - Socio Fondatore
II SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia, si presenta
come fondatore del nuovo Sindacato, con i modi e le finalità già
indicate nell'atto costitutivo sottoscritto dalla Segreteria Generale
SIULP in occasione della V° Assise del Congresso Nazionale tenutosi a
Chianciano Terme in data 10-13/12/2001.
ART.3 - Indipendenza e struttura democratica
II SIULP PENSIONATI fonda la propria struttura ed attività nel pieno
rispetto della Costituzione e dei principi democratici in essa contenuti.
Il Sindacato opera nella più assoluta indipendenza da qualsiasi
organizzazione od ente di qualsivoglia natura.
A tale riguardo il SIULP PENSIONATI si conforma ai principi
democratici: gli iscritti godono di pari dignità, senza distinzione di
sesso, razza, religione, opinioni politiche; agli stessi è garantito il
concorso nella formazione degli organi dirigenti e la partecipazione
leale all'attività dell'Associazione.
ART.4 - Autonomia ed unità sindacale
II SIULP PENSIONATI è retto dalle norme contenute nel presente
Statuto e da quelle vigenti in materia.
E'autonomo, apolitico, apartitico ed interclassista.
Impronta la propria attività sul principio dell'unitarietà tra gli iscritti,
impedendo il compimento di azioni atte concretamente ad indebolire
la forza sindacale dell'Associazione medesima.
Pertanto, i rapporti interni all'Associazione sono finalizzati alla
costante ricerca della coesione nella partecipazione degli iscritti e
nello svolgimento dell'attività sindacale ad opera degli organi direttivi.
ART.5 - Libertà di opinione e
dell'esercizio dell'attività sindacale
piena
tutela
Gli iscritti hanno diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero.
Nessuno di essi potrà mai essere discriminato a cagione delle idee che
dovesse manifestare al di fuori dell'attività sindacale.
Ciascun aderente che sia perseguito in ogni sede a causa della sua
condizione sindacale conserva tutti i diritti all'interno del SIULP
PENSIONATI.
ART.6 - Diritti ed obblighi degli associati
Ogni associato ha il diritto di svolgere - nel solco delle proprie
competenze e responsabilità e salvo obbligo correlativo - l'attività
sindacale tesa al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Gli organismi del SIULP PENSIONATI, in qualità di esponenti le
esigenze comuni a quelle del SIULP, possono partecipare pienamente
alla vita associativa di quest'ultimo, pur senza avere diritto di voto.
Ogni associato ha l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto,
degli eventuali Regolamenti interni e le delibere degli organi sociali.
Deve diffondere le finalità dell'Associazione, adoperandosi per la loro
realizzazione ed improntare il proprio comportamento a probità e
rispetto dei valori di fedeltà alla libertà ed alla democrazia, qualsiasi
funzione egli vada a ricoprire nell'ambito del SIULP PENSIONATI.
Ha infine l'obbligo di versare puntualmente le quote associative.
ART.7 - Accesso alle cariche. Elettorato attivo e
passivo. Condizioni di ammissibilità.
Recesso ed esclusione. Rinvio.
Le norme relative a modalità di elezione alle varie cariche, l'elettorato
attivo e passivo, le condizioni di ammissibilità, il recesso e l'esclusione
degli associati, nonché i rapporti intercorrenti tra gli stessi ed il SIULP
PENSIONATI, saranno contenuti in un Regolamento che verrà adottato
contestualmente al presente Statuto.
ART.8 - Finalità
II SIULP PENSIONATI non ha finalità lucrative.
Gli scopi dell'Associazione - per il conseguimento dei quali il SIULP
PENSIONATI ha piena facoltà di avvalersi, come effettivamente si
avvale, di qualsivoglia struttura del SIULP - sono i seguenti:
1. Promuovere la propria attività in modo capillare e raggiungere così nell'arco di tré anni dalla propria costituzione - l'obiettivo dei 30.000
iscritti.
2. Tutelare dinanzi a tutti i soggetti pubblici e privati gli interessi
economici, normativi, giuridici, previdenziali ed assistenziali degli
iscritti.
3. Fornire consulenza legale agli associati.
4. Farsi portatore degli interessi della categoria dinanzi agli organismi
governativi dello Stato, avvalendosi del SIULP quale referente
consultivo del Governo;
5. Favorire la partecipazione degli iscritti all'attività del Sindacato
organizzando convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni culturali in
senso ampio, allo scopo di perseguire i propri fini e di stimolare il
dibattito al suo interno.
6. Promuovere la solidarietà tra gli iscritti.
7. In collaborazione con il SIULP, dare lustro alla Polizia di Stato e
contribuire al conseguimento della più elevata tutela degli operatori di
Polizia in quiescenza.
8. Promuovere l'informazione sulla propria attività anche mediante
pubblicazioni periodiche, ivi offrendo spazi pubblicitari a pagamento a
terzi, il cui ricavato netto verrà destinato al conseguimento degli scopi
associativi.
9. Promuovere ogni idonea iniziativa per conseguire l'adozione di
norme legislative e regolamentari, di provvedimenti specifici, di
politiche economiche, processi di ammodernamento delle Pubbliche
Amministrazioni che rispondano agli interessi associativi. Il tutto
avvalendosi del SIULP, come già specificato nell'Atto costitutivo e nel
presente Statuto.
ART.9 - Utili ed avanzi di gestione
E' espressamente fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto,
eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
Ove ne residuassero, dovranno essere esclusivamente impiegati per lo
svolgimento dell'attività sindacale, nonché al miglioramento ed
all'organizzazione di ogni struttura della quale il SIULP PENSIONATI si
avvale per allargare la base, rafforzare il proprio potere contrattuale e
comunque realizzare i fini istituzionali elencati nel presente statuto.
ART.10 - Uso della sigla
II SIULP PENSIONATI si avvale del simbolo composto da cornice di
forma circolare contenente numero quindici piccole stelle a cinque
punte di colore bianco su campo azzurro e con all'interno un cerchio, di
diametro inferiore, contenente forma geografica dell'Italia di colore
rosso e verde attraversata al centro dalla scritta azzurra SIULP
PENSIONATI, il tutto su campo bianco.
Il simbolo testé descritto si differenzia da quello del SIULP solo per la
scritta PENSIONATI.
La sigla e il simbolo SIULP PENSIONATI possono essere utilizzati solo
dagli organi statutari.
Il simbolo del SIULP PENSIONATI è allegato al presente Statuto.
TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA CAPO I NORME GENERALI
ART. 11 - Articolazione complessiva della struttura
La struttura organizzativa del SIULP PENSIONATI è così articolata:
Struttura di Base;
Struttura Provinciale;
Struttura Nazionale.
ART.12 - Congressi II Congresso è l'organo al vertice
della struttura organizzativa del SIULP PENSIONATI;
esso delibera sulle istanze provenienti dagli altri organi.
Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni quattro anni dall'organo
a tal uopo competente, salvo convocazione straordinaria deliberata
dallo stesso organo.
Il Congresso si riunisce in seduta straordinaria su richiesta motivata di
un numero di iscritti pari alla metà a livello nazionale ed a 4/5 a livello
provinciale.
Allorché vengano allegati motivi inerenti al non democratico esercizio
dei poteri o all'ineleggibilità politica della struttura, il congresso è
convocato in via straordinaria su richiesta di 1/3 degli iscritti nazionali
ed alla metà di quelli provinciali.
L'ordine del giorno del Congresso è formulato dallo stesso organo che
ha dato impulso alla convocazione; detto organo ha l'onere di renderlo
noto almeno quindici giorni prima della convocazione del Congresso.
Tali modalità valgono per i Congressi Nazionale, Provinciale e
l'Assemblea di Base. I compiti del Congresso e dell'Assemblea di Base,
ognuno nell'ambito della propria competenza territoriale, sono:
-
definire gli indirizzi generali ai quali le strutture, nel solco di
un'ampia e democratica dialettica, devono conformarsi;
eleggere il Consiglio Generale;
eleggere il Collegio dei Sindaci;
eleggere i Probiviri.
CAPO II - ORGANIZZAZIONE LOCALE
Art.13 - Struttura di Base
La Struttura di Base rappresenta il SIULP PENSIONATI nell'ambito
territoriale della circoscrizione comunale.
Essa concorre nel proprio ambito territoriale al raggiungimento dei fini
di cui al presente Statuto, facendosi portatrice delle esigenze
contingenti che dovessero emergere a livello locale.
A tale scopo, promuove l'informazione su ogni problematica inerente
gli interessi degli operatori di Polizia in quiescenza.
Cura - nel proprio ambito territoriale - la propaganda ed il
proselitismo.
In prima istanza, infine, rappresenta il referente locale per quanto
attiene alla consulenza in materia legale per i propri Iscritti.
Gli organi della Struttura di Base sono:
-
-
il Direttivo di Base;
la Segreteria o il Segretario;
l'Assemblea.
A livello organizzativo la Struttura di Base convoca l'Assemblea
che, a sua volta, provvede ad eleggere il Direttivo di Base ed i
delegati al Congresso Provinciale. Il Segretario o la Segreteria
vengono eletti dal Direttivo di Base.
-
CAPO
III
PROVINCIALE
ORGANIZZAZIONE
A
LIVELLO
ART.14 - Struttura Provinciale
La struttura Provinciale rappresenta il SIULP PENSIONATI nella
Provincia. In conformità ai fini del presente statuto, coordina le
istanze provenienti dalle Strutture di Base e ne promuove il dibattito,
anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali e
convegni.
Controlla l'attività delle Strutture di Base, conformandola - insieme
alla propria - agli indirizzi di massima ed alle direttive impartite dalle
strutture nazionali.
Periodicamente, provvede a riunire i propri iscritti e relaziona sulla
propria attività al Coordinatore Regionale.
Gli organi della struttura provinciale sono i seguenti:
-
il Congresso Provinciale;
il Direttivo Provinciale;
la Segreteria Provinciale;
Coordinatore Regionale;
l'Assemblea.
Nelle province con almeno 2000 iscritti può essere costituito il
Consiglio Generale Provinciale.
ART.15 - Congresso Provinciale e suoi compiti
Congresso Provinciale:
- elabora e discute l'attività del SIULP PENSIONATI a livello
provinciale;
- stabilisce gli indirizzi cui l'attività, presente e futura, deve attenersi;
- discute e vota le tesi congressuali nazionali ed i documenti da
presentare al Nazionale;
- elegge il Direttivo Provinciale o il Consiglio Generale Provinciale, ove
presente, il Collegio dei Sindaci ed i delegati al Congresso Nazionale.
ART.16 - Organi Provinciali
Gli altri organi della Struttura Provinciale hanno, nell'ambito del
proprio territorio, le medesime attribuzioni degli analoghi organi
nazionali.
La Segreteria Provinciale ed il suo Segretario Generale sono eletti dal
Direttivo Provinciale o Consiglio Generale Provinciale.
ART.17 - Coordinatore Regionale
E' istituita, in seno alla Segreteria Provinciale del Capoluogo di
Regione, la figura del Coordinatore Regionale con il compito esclusivo
di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale svolta dalle
Strutture
Provinciali.
Coordinatore
Regionale
viene
eletto
annualmente e deve essere membro - a turno - di ogni Segreteria
Provinciale nell'ambito della stessa Regione.
A tale elezione, comunque, partecipano tutte le Segreterie Provinciali.
CAPO IV - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
ART.18 - Struttura Nazionale
Gli organi della Struttura Nazionale sono i seguenti:
-
il Congresso Nazionale;
-
il Consiglio Generale Nazionale;
-
il Collegio dei Sindaci;
-
il Collegio dei Probiviri;
-
il Direttivo;
-
la Segreteria.
ART.19 - Congresso Nazionale
I compiti del Congresso Nazionale sono i seguenti:
- elaborare gli indirizzi generali dell'attività sindacale ai quali le
strutture territoriali devono I conformarsi;
- eleggere il Consiglio Generale Nazionale, il Collegio dei Sindaci ed il
Collegio dei Probiviri;
i - approvare le modifiche dello Statuto.
Inoltre, a tale organo compete, in via esclusiva, di deliberare sullo
scioglimento dell'organizzazione sindacale; per la validità di tale
delibera è necessario il consenso espresso da una maggioranza
qualificata pari ai 3/5 dei voti rappresentati.
ART.20 - Consiglio Generale Nazionale
Nella Struttura nazionale il Consiglio Generale Nazionale è l'organo
deliberante tra un Congresso e l'altro; ne fanno parte fino a 100
mèmbri eletti dal Congresso Nazionale.
Esso viene convocato_dalla Segreteria Nazionale in in media due volte
l'anno ed, inoltre, in sede straordinaria, qualora un terzo dei suoi
componenti ne richieda la convocaziònè al fine di sfiduciare il
Segrefario Generale e di nominarne uno nuovo.
I suoi compiti sono:
-
deliberare sulla politica generale del SIULP PENSIONATI;
-
eleggere, la Segreteria Nazionale, il Segretario Generale ed il
Direttivo Nazionale.
ART.21 - Direttivo Nazionale
II Direttivo Nazionale è l'organo preposto alla direzione ed al
coordinamento delle scelte di politica sindacale assunte dal Consiglio
Generale
Nazionale
e
dal
Congresso
Nazionale,
nonché
all'organizzazione delle strutture in cui il SIULP PENSIONATI si
articola.
Esso, con cadenza annuale, approva il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo.
Tale organo è composto da non più di 23 membri, oltre alla Segreteria
Nazionale.
E' convocato con cadenza mensile dalla Segreteria Nazionale o su
richiesta della metà dei suoi componenti.
ART.22 - Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo del SIULP PENSIONATI;
esso ha il compito di attuare le decisioni assunte dal Consiglio
Generale Nazionale e dal Direttivo Nazionale contribuendo a dirigere e
coordinare le attività sindacali a livello territoriale.
Tale organo ha funzioni deliberanti sulle materie che ad esso
competono ed in ogni caso sulle questioni urgenti; tali ultime delibere,
ai fini della loro validità, devono essere ratificate dall'organo
competente ad assumerle.
Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Nazionale ed è
il legale rappresentante del SIULP PENSIONATI.
In caso di sua assenza o impedimento, tale rappresentanza è affidata
ad un altro componente della Segreteria Nazionale.
TITOLO III METODI DI GESTIONE E VERIFICA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA
ART.23 - Contributi Sindacali
I contributi sindacali versati dagli iscritti verranno ripartiti, una volta
confluiti nella Struttura Nazionale, a quelle territoriali per garantirne
lo sviluppo omogeneo. Detti contributi saranno altresì destinati allo
sviluppo dell'attività del sindacato nell'intero territorio del paese.
Il tutto sarà regolamentato attraverso i criteri stabiliti dal Consiglio
Generale Nazionale, avendo particolare riguardo alle situazioni
contingenti.
ART.24
Autonomia
amministrazione e patrimonio.
amministrativa,
Le strutture del sindacato godono di autonomia amministrativa e
giuridica nel rispetto delle linee elaborate dal Consiglio Generale
Nazionale.
Entro il mese di Aprile di ogni anno, le strutture devono
obbligatoriamente presentare alla Segreteria Nazionale il bilancio
preventivo e consuntivo annuale, pena la sospensione dei contributi dì
propria spettanza.
Tali bilanci vanno tenuti in considerazione nell'elaborazione di quello
complessivo dell'organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale
relaziona al primo Consiglio Generale Nazionale utile.
La Segreteria Nazionale esercita un controllo periodico sulle strutture
territoriali atto a verificare la regolarità della gestione, nonché
economicità, efficienza ed efficacia della stessa, con particolare
riguardo all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi - da
effettuarsi dai rispettivi Direttivi entro il mese di Marzo di ogni anno ed alla corrispondenza di cassa. Qualora emergano violazione all'esito
di tali controlli, La Segreteria Nazionale, sentito l'orientamento del
Consiglio Generale Nazionale, adotta gli opportuni provvedimenti.
I bilanci di tutte le strutture sono resi noti agli organismi ed agli
iscritti attraverso adeguati strumenti di pubblicità.
Il SIULP PENSIONATI Nazionale non è responsabile per le obbligazioni
assunte dalle altre strutture territoriali.
Il patrimonio sociale di ogni struttura è formato da beni mobili ed
immobili; la struttura del SIULP PENSIONATI Nazionale può utilizzare,
come effettivamente utilizza, i locali messi a disposizione dal SIULP
nella propria sede di Roma.
In caso di recesso l'associato perde ogni diritto sul patrimonio sociale.
All'avvenuto scioglimento dell'organizzazione sindacale, il patrimonio
sociale non può essere devoluto ad altre associazioni costituite allo
scopo di sostituire di fatto nelle finalità il SIULP PENSIONATI, o
comunque sorte da meno di tre anni rispetto allo scioglimento dello
stesso.
Il patrimonio sociale potrà essere devoluto ad Associazioni sindacali
che tutelino i lavoratori della Polizia di Stato in quiescenza e non, con
priorità assoluta al socio fondatore del SIULP PENSIONATI.
Durante la vita del Sindacato è fatto espresso divieto distribuire tra gli
iscritti eventuali utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, salvo diversa
previsione legislativa.
ART.25 - Collegio dei Sindaci Revisori
Tale organo è composto da tre membri, di cui un presidente e due
supplenti. Tale carica è incompatibile con l'assunzione di un incarico
direttivo od esecutivo a livello della struttura di cui i Sindaci Revisori
sono membri. I suoi compiti sono:
controllare la corrispondenza tra entrate ed uscite;
controllare la consistenza e la destinazione delle eccedenze;
controllare i bilanci preventivi e consuntivi e corredarli da una
relazione contabile;
controllare i beni mobili ed immobili inventariati;
presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui
bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. A
questo fine le strutture devono tenere la contabilità a
disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della Struttura
interessata e della Segreteria Nazionale.
La Segreteria Nazionale e le Segreterie Provinciali presentano
annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci
Revisori che riferisce con relazione scritta ai rispettivi organi eletti dal
Congresso.
I Sindaci Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni degli
organi deliberanti, qualora sia in discussione il bilancio
dell'organizzazione.
TITOLO IV NORME DEONTOLOGICHE E CONTROLLO
DISCIPLINARE
DEGLI
ISCRITTI
ART.26 - Incompatibilità ed ineleggibilità
Le cariche esecutive, direttive, di garanzia statutaria e di controllo
patrimoniale ad ogni livello, sono incompatibili:
con le cariche governative ed elettive a livello internazionale,
nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché
con la candidatura ai suddetti mandati.
In caso contrario l'iscritto decade, con effetto immediato, dalla carica
sindacale rivestita e non può essere eletto per i successivi 18 mesi
dalla fine del mandato o, per un periodo analogo, in caso di mancata
elezione.
con incarichi direttivi od esecutivi all'intemo di partiti o movimenti
politici, a tutti i livelli.
con l'iscrizione ad associazioni di categoria a scopo sindacale
L'iscrizione al SIULP PENSIONATI è incompatibile con l'appartenenza
ad associazioni segrete o pubbliche che si ispirino a principi contrari a
quelli contenuti nel presente Statuto o che, perseguano scopi sindacali
opposti a quelli del SIULP PENSIONATI.
Art.27 - Cumulo di cariche
Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:
Segretario Generale o membro della Segreteria Nazionale con
Segretario Generale e membro di
Segreteria Provinciale;
componente del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale con quello
Provinciale.
E' fatto obbligo per chiunque si trovi in tale condizione di optare per
una sola carica, entro 15 giorni dall'avvenuta accettazione di quella
nuova: ciò deve essere reso noto nel medesimo termine con
comunicazione scritta, a pena di decadenza dalla nuova carica.
ART.28 Collegio dei Probiviri
II Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e da
quattro supplenti. Tra i membri effettivi viene eletto, con delibera, il
Presidente del Collegio. I suoi compiti sono:
- attendere all'istruttoria dei procedimenti disciplinari;
- all'esito dell'istruttoria il Collegio, con delibera motivata, può
adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni a carico
dell'interessato, oppure archiviare il procedimento;
- decidere, in seconda istanza, sui ricorsi presentati dagli iscritti contro
i provvedimenti disciplinari adottati nel Collegio di prima istanza;
il Collegio Nazionale decide, in ultima istanza, sui ricorsi presentati
dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi
competenti, limitatamente alla verifica della regolarità procedurale
degli stessi;
- il Collegio Nazionale esprime pareri interpretativi dello Statuto alle
istanze che ne facciano richiesta;
ART.29 - Disciplina degli iscritti. Sanzioni disciplinari.
Ogni iscritto al SIULP PENSIONATI deve improntare il proprio
comportamento ai principi democratici espressi nel presente Statuto
ed al rispetto dei diritti garantiti agli altri iscritti.
Qualora l'iscritto tenga un comportamento in contrasto con i principi e
le norme statutarie e regolamentari ovvero sia stato condannato con
sentenza definitiva per delitti dolosi, è passibile di sanzioni disciplinari
rapportate al tipo ed alla gravita dell'infrazione commessa.
Le sanzioni applicabili sono le seguenti:
biasimo scritto;
sospensione da 1 a 6 mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto e
destituzione dalla carica
sindacale eventualmente ricoperta;
espulsione dall'Organizzazione.
1 procedimento disciplinare viene attivato dietro segnalazione, scritta
ed adeguatamente motivata, di un organo direttivo od esecutivo, o di
un iscritto e deve essere rivolta al Collegio dei Probiviri competente. E'
il Collegio a designare tra i suoi componenti coloro che conducono
l'istruttoria.
I Probiviri investiti di un procedimento inerente segnalazione
palesemente infondata ne chiedono al Collegio l'archiviazione.
Qualora il Collegio non accolga tale richiesta è fatto obbligo ai Probiviri
di proseguire l'attività istruttoria.
m ogni caso detto procedimento deve concludersi entro novanta giorni
dal ricevimento dalla segnalazione di cui sopra e la relativa decisione
deve essere adottata dal Collegio nei successivi novanta giorni dalla
trasmissione delle risultanze dell'istruttoria.
Il Collegio può prorogare i termini stabiliti mediante provvedimento
motivato da comunicare agli interessati, entro la scadenza dei termini
medesimi, per una sola volta e solo qualora non sia stata adottata la
misura della sospensione cautelare.
Il Collegio deve comunicare all'interessato gli addebiti che gli vengono
contestati e gli elementi sui quali essi si fondano.
Qualora all'iscritto sia inflitta una sanzione disciplinare egli può, in
seconda istanza, presentare entro trenta giorni dall'effettiva
conoscenza della relativa decisione, ricorso al Collegio competente;
entro sessanta giorni dalla stessa può altresì ricorrere al Collegio dei
Probiviri Nazionale. Il ricorso sospende l'esecutività della sanzione
irrogata.
Tuttavia, in pendenza del ricorso e nei casi di particolare gravita, il
comitato direttivo può sospendere in via cautelare l'iscritto.
Il Collegio dei Probiviri decide con maggioranza semplice dei suoi
componenti.
ART.30 - Sospensione cautelare
Tale misura cautelare può essere adottata dalla Segreteria competente
qualora l'iscritto sia sottoposto a procedimento penale o comunque
subisca una restrizione della libertà personale. Il comitato direttivo
competente è tenuto alla ratifica di tale decisione.
Ne sono corollari la sospensione dell'iscritto dalla carica ricoperta o
dalle proprie prerogative per tutta la durata dell'istruttoria e della
relativa decisione di prima istanza e dell'esame dell'eventuale ricorso.
La sospensione cautelare non costituisce una sanzione disciplinare.
ART.31 - Decadenza per indegnità
L'iscritto condannato per gravi delitti o che comunque si renda
moralmente indegno è dichiarato decaduto dalla qualità di iscritto con
pronuncia del Direttivo competente.
TITOLO V - GESTIONE STRAORDINARIA E NORMA
FINALE
ART.32 - Gestione straordinaria
scioglimento del Sindacato
ed
ipotesi
di
In caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle
decisioni di politica sindacale adottate dagli organi statutari, di
violazione dei criteri di ripartizione dei contributi sindacali da parte
delle Strutture di Base e Provinciali e di mancato rispetto delle norme
di cui all'art.26, il Direttivo Nazionale può, con maggioranza dei 2/3
dei presenti, previa istruttoria e dietro provvedimento motivato,
disporre lo scioglimento di tutti gli organi e nominare un Commissario
straordinario.
Questi, svolge funzioni inerenti l'ordinaria amministrazione e da
impulso alla ricostruzione degli organismi democratici, entro il termine
fissato dal Direttivo Nazionale e, comunque, non oltre sei mesi.
Il Commissario può ottenere una proroga del mandato, per ulteriori tré
mesi, qualora riscontri delle difficoltà nell'opera di ricostruzione.
Decorso senza effetto quest'ultimo termine, il Sindacato è da ritenersi
sciolto
de
iure.
Nel caso in cui il Direttivo Nazionale non voglia procedere con lo
scioglimento degli organi, può ricorrere alla nomina di un commissario
ad acta per lo svolgimento di specifiche funzioni.
ART.33 - Norma finale
II presente Statuto è da considerarsi vincolante dalla data della sua
approvazione.