TFR e previdenza complementare
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TFR e previdenza complementare
Previdenza Con l'approvazione della Finanziaria 2007 è entrata in vigore la nuova disciplina della previdenza complementare prevista dal Dlgs 252/2005, che introduce la formula del silenzio/assenzo per il trasferimento del TFR a queste forme pensionistiche TFR e previdenza complementare di Elio Corrente a legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto l’anticipo al 1° gennaio 2007 della nuova disciplina della previdenza complementare, in attuazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (cosiddetto decreto Maroni). Con tale anticipo si modificano sostanzialmente: a) le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, in particolare per quanto attiene alla formula del silenzio/assenso ai fini del trasferimento del TFR a dette forme pensionistiche; b) i criteri per accedere alle prestazioni, sia pensionistiche che da riscatto o da anticipazioni; c) la disciplina del regime fiscale. La legge finanziaria 2007 ha anche regolamentato la istituzione del Fondo per la erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile1. L ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Al fine di agevolare le adesioni alla previdenza complementare, è stata disposta la formula del silenzio assenso, nel senso che il lavoratore attualmente in attività, entro sei mesi, ossia entro il 30 giugno 2007, deve decidere se aderire o non alla previdenza complementare. Questa è una modalità esplicita di scelta del lavoratore. Il lavoratore può anche decidere di non pronunciarsi. In questo caso (modalità tacita-silenzio/assenso) sarà il datore di lavoro a destinare il TFR del lavoratore a una forma pensionistica complementare collettiva. Il decreto legislativo 252/05, al fine della scelta, distingue i lavoratori in base alla data di assunzione e di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, e la data di demarcazione è il 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 (entrata in vigore della previdenza complementare). Le modalità di adesione tacita o esplicita dei lavoratori alla previdenza complementare sono disciplinate da un decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. Va precisato che l’adesione a una forma pensionistica complementare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, può avvenire anche tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR, senza l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora i contratti o gli accordi collettivi, anche aziendali, gli riconoscano il diritto ad un contributo del datore di lavoro, questo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi medesimi. A. LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE E ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN DATA SUCCESSIVA AL 28 APRILE 1993 1. Se il lavoratore è già iscritto ad una forma pensionistica complementare, non deve effettuare alcuna scelta, in quanto tutto il TFR maturando è destinato alla previdenza complementare. 2. Qualora non fosse iscritto ad alcuna forma pensionistica complementare dovrà scegliere: modalità esplicite. Il lavoratore, entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dalla data di prima assunzione), dovrà decidere se conferire l’intero TFR maturando ad una forma di previdenza complementare da lui scelta (fondo “chiuso” istituito per via contrattuale; fondo “aperto”; piano pensionistico individuale) o mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro. In tale secondo caso la sua scelta può essere successivamente revocata. Qualora i lavoratori decidano esplicitamente di non aderire alla previdenza complementare e lasciarlo in azienda, il TFR dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti è destinato al Fondo per l’erogazione del TFR, presso la Tesoreria dello Stato, ma gestito dall’Inps; modalità tacite (silenzio/assenso). Qualora il lavoratore non esprimerà alcuna volontà entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dall’assunzione), il datore di lavoro, a partire dal settimo mese: • trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad altra forma pensionistica collettiva (un fondo chiuso, un 1 Le disposizioni in oggetto, concernenti la previdenza complementare ed il fondo per la erogazione del TFR, non si applicano ai lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione. Per la previdenza complementare dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (e quindi del SSN) vige la medesima disciplina in atto al 31 dicembre 2006. L’infermiere 1/2007 21 Previdenza fondo aperto con adesione su base collettiva o un fondo pensione promosso o istituito dalla regione). Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale; • trasferisce il TFR maturando, qualora sussistano più forme pensionistiche collettive di riferimento previste da accordi o contratti collettivi, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda; • trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps qualora non sia possibile trasferire il TFR ad altri fondi pensionistici di cui ai punti precedenti. B. LAVORATORI GIÀ ASSUNTI E DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA ALLA DATA DEL 28 APRILE 1993 1. Qualora risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita: • entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dalla data di nuova assunzione se successiva), possono decidere se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro oppure conferirlo alla forma complementare collettiva alla quale ha già aderito (modalità esplicita). Qualora i lavoratori decidano esplicitamente di lasciare il residuo TFR in azienda, il TFR dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti è destinato al Fondo per l’erogazione del TFR, presso la Tesoreria dello Stato, ma gestito dall’Inps; • qualora non esprimano alcuna volontà il datore di lavoro conferisce il TFR residuo alla suddetta forma di previdenza alla quale il lavoratore ha già aderito (modalità tacita); 2. qualora non risultino iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare: • entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dalla data di nuova assunzione se successiva) debbono scegliere se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro oppure conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, oppure, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi (modalità esplicita). Qualora i lavoratori decidano esplicitamente di non aderire alla previdenza complementare e lasciarlo in azienda, il TFR dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti è destinato al Fondo per l’erogazione del TFR, presso la Tesoreria dello Stato, ma gestito dall’Inps; • qualora non viene espressa alcuna volontà, il datore di lavoro trasferisce il TFR ad altre forme pensionistiche collettive o al fondo residuale Inps, secondo quanto sopra descritto per i lavoratori di nuova assunzione e iscrizione per la prima volta ad una forma di previdenza obbligatoria (modalità tacita). Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Qualora il lavoratore non abbia manifestato alcuna volontà entro cinque mesi utili, a esso devono essere fornite dal datore di lavoro informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre. FONDO PER L’EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL’ART. 2120 DEL CODICE PENALE Con effetto dal 1 gennaio 2007, viene istituito il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile2. È un Fondo a ripartizione ed è gestito, per conto dello Stato, dall’Inps, su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato. Tale Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato la erogazione dei trattamenti di fine rapporto, per la quota corrispondente ai versamenti ad esso affluiti. Al Fondo affluisce, con versamento mensile effettuato dai datori di lavoro, un contributo pari al 100% della quota di TFR maturando, non destinato alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 252/05, dei lavoratori del settore privato dipendenti da datori di lavoro con almeno 50 addetti. Si tratta pertanto delle quote di TFR che il lavoratore ha deciso di non versare alle forme pensionistiche complementari, ma di lasciarle accantonate presso l’azienda. La domanda per le prestazioni (anticipazioni e liquidazione del TFR) è presentata dal lavoratore al datore di lavoro. Il TFR sarà liquidato al lavoratore dal datore di lavoro, che conguaglierà il credito maturato nei confronti del Fondo, per la parte ivi accantonata, con i contributi previdenziali dovuti all’Inps. Le risorse affluite al Fondo sono destinate alla copertura di alcune poste di bilancio relative al finanziamento di opere pubbliche (alta velocità, autotrasporto merci ecc.), al finanziamento del fondo investimenti in ricerca scientifica e tecnologica, del fondo per la competitività e del fondo per le spese di finanziamento della difesa, nonché al sostegno di altre attività di interesse pubblico. 2 Da non confondere con il fondo residuale Inps, che è una vera e propria forma pensionistica complementare, a cui dovrà affluire il TFR maturando, qualora il lavoratore non esprima alcuna scelta ed in assenza di forme pensionistiche complementari collettive previste da accordi o contratti collettivi cui destinare il TFR. 22 L’infermiere 1/2007