TFR e previdenza complementare

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TFR e previdenza complementare
Previdenza Con l'approvazione della Finanziaria 2007 è entrata in vigore la nuova
disciplina della previdenza complementare prevista dal Dlgs 252/2005, che introduce
la formula del silenzio/assenzo per il trasferimento del TFR a queste forme pensionistiche
TFR
e previdenza
complementare
di Elio Corrente
a legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge
finanziaria 2007) ha disposto l’anticipo al
1° gennaio 2007 della nuova disciplina della
previdenza complementare, in attuazione del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(cosiddetto decreto Maroni). Con tale anticipo
si modificano sostanzialmente: a) le modalità
di adesione alle forme pensionistiche
complementari, in particolare per quanto
attiene alla formula del silenzio/assenso ai fini
del trasferimento del TFR a dette forme
pensionistiche; b) i criteri per accedere alle
prestazioni, sia pensionistiche che da riscatto
o da anticipazioni; c) la disciplina del regime
fiscale.
La legge finanziaria 2007 ha anche
regolamentato la istituzione del Fondo per la
erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile1.
L
ADESIONE ALLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Al fine di agevolare le adesioni alla previdenza
complementare, è stata disposta la formula
del silenzio assenso, nel senso che il lavoratore
attualmente in attività, entro sei mesi, ossia
entro il 30 giugno 2007, deve decidere se
aderire o non alla previdenza complementare.
Questa è una modalità esplicita di scelta del
lavoratore. Il lavoratore può anche decidere
di non pronunciarsi. In questo caso (modalità
tacita-silenzio/assenso) sarà il datore di lavoro
a destinare il TFR del lavoratore a una forma
pensionistica complementare collettiva.
Il decreto legislativo 252/05, al fine della
scelta, distingue i lavoratori in base alla data
di assunzione e di prima iscrizione alla
previdenza obbligatoria, e la data di
demarcazione è il 28 aprile 1993, data di
entrata in vigore del decreto legislativo 21
aprile 1993, n.124 (entrata in vigore
della previdenza complementare).
Le modalità di adesione tacita o esplicita dei
lavoratori alla previdenza complementare
sono disciplinate da un decreto del ministro
del Lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il ministro dell’Economia
e delle Finanze.
Va precisato che l’adesione a una forma
pensionistica complementare, a decorrere
dal 1° gennaio 2007, può avvenire anche
tramite il solo conferimento esplicito o tacito
del TFR, senza l’obbligo della contribuzione
a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore intenda
contribuire alla forma pensionistica
complementare e qualora i contratti
o gli accordi collettivi, anche aziendali,
gli riconoscano il diritto ad un contributo
del datore di lavoro, questo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso,
nei limiti e secondo le modalità stabilite dai
contratti o accordi collettivi medesimi.
A. LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE
E ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA
OBBLIGATORIA IN DATA SUCCESSIVA
AL 28 APRILE 1993
1. Se il lavoratore è già iscritto ad una
forma pensionistica complementare, non
deve effettuare alcuna scelta, in quanto
tutto il TFR maturando è destinato
alla previdenza complementare.
2. Qualora non fosse iscritto ad alcuna
forma pensionistica complementare
dovrà scegliere:
modalità esplicite. Il lavoratore, entro il 30
giugno 2007 (o entro sei mesi dalla data
di prima assunzione), dovrà decidere se
conferire l’intero TFR maturando ad una forma
di previdenza complementare da lui scelta
(fondo “chiuso” istituito per via contrattuale;
fondo “aperto”; piano pensionistico
individuale) o mantenere il TFR presso
il proprio datore di lavoro. In tale secondo caso
la sua scelta può essere successivamente
revocata. Qualora i lavoratori decidano
esplicitamente di non aderire alla previdenza
complementare e lasciarlo in azienda, il TFR
dei lavoratori alle dipendenze di datori di
lavoro con almeno 50 addetti è destinato
al Fondo per l’erogazione del TFR, presso
la Tesoreria dello Stato, ma gestito dall’Inps;
modalità tacite (silenzio/assenso).
Qualora il lavoratore non esprimerà alcuna
volontà entro il 30 giugno 2007 (o entro sei
mesi dall’assunzione), il datore di lavoro, a
partire dal settimo mese:
• trasferisce il TFR maturando alla forma
pensionistica collettiva prevista dagli accordi
o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia
intervenuto un diverso accordo aziendale che
preveda la destinazione del TFR ad altra forma
pensionistica collettiva (un fondo chiuso, un
1 Le disposizioni in oggetto, concernenti la previdenza complementare ed il fondo per la erogazione del TFR, non si applicano ai lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Per la previdenza complementare dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (e quindi del SSN) vige la medesima disciplina in atto al 31 dicembre 2006.
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Previdenza
fondo aperto con adesione su base collettiva o
un fondo pensione promosso o istituito dalla
regione). Tale accordo deve essere notificato
dal datore di lavoro al lavoratore in modo
diretto e personale;
• trasferisce il TFR maturando, qualora
sussistano più forme pensionistiche collettive
di riferimento previste da accordi o contratti
collettivi, salvo diverso accordo aziendale,
a quella alla quale abbiano aderito
il maggior numero di lavoratori dell’azienda;
• trasferisce il TFR maturando alla forma
pensionistica complementare istituita presso
l’Inps qualora non sia possibile trasferire
il TFR ad altri fondi pensionistici di cui ai
punti precedenti.
B. LAVORATORI GIÀ ASSUNTI E DI
PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA
OBBLIGATORIA ALLA DATA DEL 28
APRILE 1993
1. Qualora risultino già iscritti a forme
pensionistiche complementari in
regime di contribuzione definita:
• entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi
dalla data di nuova assunzione se
successiva), possono decidere se mantenere
il residuo TFR maturando presso il proprio
datore di lavoro oppure conferirlo alla forma
complementare collettiva alla quale ha già
aderito (modalità esplicita). Qualora
i lavoratori decidano esplicitamente di
lasciare il residuo TFR in azienda, il TFR dei
lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro
con almeno 50 addetti è destinato al Fondo
per l’erogazione del TFR, presso la Tesoreria
dello Stato, ma gestito dall’Inps;
• qualora non esprimano alcuna volontà
il datore di lavoro conferisce il TFR residuo
alla suddetta forma di previdenza alla quale
il lavoratore ha già aderito (modalità tacita);
2. qualora non risultino iscritti ad alcuna
forma di previdenza complementare:
• entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi
dalla data di nuova assunzione se successiva)
debbono scegliere se mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro
oppure conferire il TFR maturando ad una
forma pensionistica complementare, nella
misura già fissata dagli accordi o contratti
collettivi, oppure, qualora detti accordi non
prevedano il versamento del TFR, nella misura
non inferiore al 50%, con possibilità di
incrementi successivi (modalità esplicita).
Qualora i lavoratori decidano esplicitamente
di non aderire alla previdenza complementare
e lasciarlo in azienda, il TFR dei lavoratori alle
dipendenze di datori di lavoro con almeno 50
addetti è destinato al Fondo per l’erogazione
del TFR, presso la Tesoreria dello Stato,
ma gestito dall’Inps;
• qualora non viene espressa alcuna volontà,
il datore di lavoro trasferisce il TFR ad altre
forme pensionistiche collettive o al fondo
residuale Inps, secondo quanto sopra
descritto per i lavoratori di nuova assunzione
e iscrizione per la prima volta ad una forma
di previdenza obbligatoria (modalità tacita).
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
adeguate informazioni sulle diverse scelte
disponibili. Qualora il lavoratore non abbia
manifestato alcuna volontà entro cinque
mesi utili, a esso devono essere fornite
dal datore di lavoro informazioni relative alla
forma pensionistica complementare verso
la quale il TFR maturando è destinato
alla scadenza del semestre.
FONDO PER L’EROGAZIONE AI
LAVORATORI DIPENDENTI DEL
SETTORE PRIVATO DEI TRATTAMENTI
DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL’ART.
2120 DEL CODICE PENALE
Con effetto dal 1 gennaio 2007, viene
istituito il Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo
2120 del codice civile2.
È un Fondo a ripartizione ed è gestito, per
conto dello Stato, dall’Inps, su un apposito
conto corrente aperto presso la Tesoreria
dello Stato.
Tale Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti
del settore privato la erogazione
dei trattamenti di fine rapporto,
per la quota corrispondente ai versamenti
ad esso affluiti.
Al Fondo affluisce, con versamento mensile
effettuato dai datori di lavoro, un contributo
pari al 100% della quota di TFR maturando,
non destinato alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo
252/05, dei lavoratori del settore privato
dipendenti da datori di lavoro con almeno
50 addetti. Si tratta pertanto delle quote
di TFR che il lavoratore ha deciso di non
versare alle forme pensionistiche
complementari, ma di lasciarle accantonate
presso l’azienda.
La domanda per le prestazioni (anticipazioni
e liquidazione del TFR) è presentata dal
lavoratore al datore di lavoro. Il TFR sarà
liquidato al lavoratore dal datore di lavoro,
che conguaglierà il credito maturato nei
confronti del Fondo, per la parte ivi
accantonata, con i contributi previdenziali
dovuti all’Inps.
Le risorse affluite al Fondo sono destinate
alla copertura di alcune poste di bilancio
relative al finanziamento
di opere pubbliche
(alta velocità, autotrasporto merci ecc.),
al finanziamento del fondo investimenti
in ricerca scientifica e tecnologica,
del fondo per la competitività
e del fondo per le spese di finanziamento
della difesa, nonché al sostegno di altre attività
di interesse pubblico.
2 Da non confondere con il fondo residuale Inps, che è una vera e propria forma pensionistica complementare, a cui dovrà affluire il TFR maturando, qualora il lavoratore non esprima
alcuna scelta ed in assenza di forme pensionistiche complementari collettive previste da accordi o contratti collettivi cui destinare il TFR.
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