Regolamento comunale per la disciplina dell

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Regolamento comunale per la disciplina dell
MUNICIPIO DI MESSINA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL’ATTIVITA’ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO,
DONNA E MESTIERI AFFINI
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Approvato con delibera Consiliare n. 32/C del 07/04/98
Pubblicato DAL 12/04/98 AL 27/04/98
Riscontrato dal Co.Re.Co – Sezione Centrale- nella seduta del
07/05/98 decisione prot. n.3214/3139
Ripubblicato dal 14/11/95/8 al 29/11/98 ai sensi dell’art. 12
comma 2 dello Statuto Comunale.
Modificato con delibera Consiliare n°69/C del 22/09/00
Modificato con delibera Consiliare n°111/C del 22/11/2007
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, adottato ai sensi della legge n. 161/1963, come modificata ed integrata dalle leggi
1142/1970 e 29/10/1984 n. 375, nonché dalle leggi n. 1/90, n. 174/05 e n. 40 del 02/4/2007 di conversione del D.L.
31/1/2007 n.7, disciplina le attività di acconciatore ed estetista esercitate nel territorio comunale, sia in luogo
pubblico che privato, anche a titolo gratuito. Nella espressione luogo pubblico o privato sono comprese le attività
presso Enti, Istituti, Uffici, Associazioni, Caserme, Alberghi diurni, domicilio dell’esercente.
Soggettivamente, le norme qui contenute, sono destinate a chiunque eserciti nel territorio comunale una delle
previste attività, sia come persona fisica, sia come impresa costituita in forma di società, sia di persona che di
capitale.
1.
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4.
5.
Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, di cui alla L. 14/2/1963 n.161 e successive
modificazione (L. 23/12/1970, n. 1142) assumono la denominazione di “ attività di acconciatore ”
(L.17/8/2005, n. 174);
L’attività professionale di acconciatore esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti,
comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto
estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di
carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro
servizio inerente o complementare;
le imprese di acconciatore, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 2, possono svolgere
esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, negozi di profumeria ed in
qualunque altro luogo, devono comunque sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento;
l’attività di estetista può essere esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell’art. 1 della L. 04/1/1990
n° 1 e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto
estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività, l’uso
di prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11/10/1986, n° 713, e l’uso degli apparecchi elettromeccanici per
uso estetico, sono regolamentati dalla L. 04/1/1990, n° 1.
ART. 2 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
1.
2.
3.
le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla dichiarazione di inizio attività [D. I. A.] (ai sensi
del decreto Bersani D.L. 31 gennaio 2007, n° 7 convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n° 40) da
presentarsi almeno 30 giorni prima che venga avviata l’attività da persone che siano in possesso dei requisiti
professionali per l’esercizio dell’attività;
i locali dove dovrà essere esercitata l’attività di acconciatore ed estetista, devono essere conformi ai requisiti
urbanistici ed igienico - sanitari;
i requisiti igienico-sanitari, giusta decisione adottata nella riunione del 19/9/2006 tra Assessorato al
Commercio, rappresentanti della Camera di Commercio e rappresentanti dell’Az. U.S.L. 5, devono essere
accertati dal Dirigente del dipartimento commercio che si avvale dei servizi del dipartimento di prevenzione
dell’Azienda Sanitaria Locale.
ART. 3 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO – SANITARI
1.
2.
Il Dirigente del dipartimento Commercio dovrà trasmettere all’Az. U.S.L. 5, dipartimento della prevenzione, la
documentazione indicata al punto 2 dell’art. 8 del presente regolamento affinché l’U.S.L. possa verificare la
sussistenza dei requisiti igienico-sanitari;
sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all’esercizio delle attività esclusi, cioè, i locali
accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale d’attesa etc.):
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mq. 15 per un solo posto di lavoro,
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mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo;
si definisce posto di lavoro, ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.
Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate
I locali adibiti a all’esercizio delle attività di acconciatore devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici
di seguito indicati:
a) altezza dei locali adibiti all’esercizio dell’attività non inferiore a mt. 2,70;
b) superficie aero illuminate non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l’aerazione può essere anche
artificiale a mezzo di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell’A.S.L. competente. Dove
l’illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere
all’illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);
c) in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili nei locali deve, comunque, essere garantita la presenza di
un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di
applicazione del prodotto;
d) servizi igienici, interni all’esercizio ed esclusivi, devono essere in numero e posizione adeguati sia alle
esigenze di privatezza e comfort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Devono inoltre essere
rispondenti alle seguenti prescrizioni: superficie minima prevista dal regolamento edilizio (2 mq. il WC
escluso antiWC), pavimento ricoperto da piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed
impermeabili, dotati di lavandino interno e di tazza e box doccia. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati
all’interno dei locali adibiti all’attività di acconciatore, di antiWC con porta a chiusura automatica;
e) spogliatoi per il personale, adeguati per superficie al numero del personale presente, dotati di armadietti a
doppio scomparto;
f) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla
L. 3/5/1990, n° 46;
g) nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato
completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta
preventiva di deroga all’A.S.L. (servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro [SPRESAL] ex art. 8
D.P.R. 19/3/1956, n° 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
-
separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall’umidità che non deve
comunque superare il 75% nell’area ambiente;
-
presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscono almeno 4 ricambi d’aria
all’ora;
-
rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
Requisiti generali dei locali
Nei locali ad uso dell’esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di mt. 1,80, devono
essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da altro materiale per rivestimenti
che garantisca in ogni caso la facilità di pulizia e sanificazione. Le pareti possono anche essere ricoperti da adeguato
materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzeria in carta e delle
semplici tinteggiature tipo idro-resino plastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere
preferibilmente arrotondati.
Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale. Tali lavandini devono essere
sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con
dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili, devono essere provvisti, per questi prodotti, di un
deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni
della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido
ricambio d’aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche
superiori a quelle che consentono di operare in condizioni di sicurezza.
Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, devono essere dotati di
contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con
sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle
immondizie.
Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e di biancheria preferibilmente del tipo monouso e comunque in
quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio.
Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenete materiale per il pronto soccorso.
Il mobilio e l’arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica
disinfezione; gli esercizi per l’attività di acconciatore devono essere forniti di sedili rivestiti in materiale lavabile. Nel
caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da
cambiare per ogni persona.
Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente
e comunità varie.
Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere
consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché
l’esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.
Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa
per la particolare attività.
Gli strumenti dell’attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.
Tatuaggi e piercing
L'esercizio di tale attività è concedibile a coloro i quali siano in possesso dell’idoneità soggettiva ed oggettiva così come
previsto dal Decreto Assessoriale 31 luglio 2003 pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 35 del
8/8/03.
Requisiti strutturali minimi dei locali
L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati. Gli
stessi ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e locale. In particolare, per quanto
riguarda i locali in cui si svolgono le attività di tatuaggio e piercing, vengono riportate le seguenti prescrizioni:
1) sala d’attesa;
2) stanza dove vengono effettuate le prestazioni e conservato il materiale pulito e sterilizzato, munita di lavabo con
acqua corrente calda e fredda è arredata con spogliatoio per gli utenti, di minimo 14 mq.;
3) altro locale adibito alla pulizia, separato dalla stanza operativa, con distinzione netta tra materiale sporco e materiale
pulito. L'area sporca deve essere provvista di acqua corrente e vasca idonea per la prima pulitura, distinta dall’area
pulita, dove viene effettuata la sterilizzazione e la disinfezione;
4) almeno un WC, con antibagno, provvisto di lavandino munito di rubinetteria a pedale o elettrico;
5) pareti rivestite da materiale impermeabile e lavabile (con esclusione della sala d'attesa e dei corridoi) fino ad
un'altezza di almeno mt. 1,80;
6) Rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nel posto di lavoro (decreto legislativo n° 626/90 e
successive modificazioni), e di impianti elettrici, legge n. 46/90 e regolamento d'attuazione (D.P.R. n. 447/94);
7) caratteristiche basilari di abitabilità, agibilità (certificato).
In considerazione delle indicazioni suddette, finalizzate a garantire l’idoneità dei locali entro i quali vengono svolti i
trattamenti, è stata prevista una specifica procedura transitoria di verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali degli
ambienti in cui si effettuano gli interventi di tatuaggio e piercing. La procedura di verifica, affidata alla competenza
delle UU.LL.SS.SS. ed in particolare, del servizio igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione, verrà
descritta nel paragrafo “rilascio dell'idoneità sanitaria”.
Misure e prescrizioni igienico-sanitarie
Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing, l'operatore deve valutare se la cute è totalmente integra:
gli interventi non vanno eseguiti in caso di lesioni cutanee, mucose od in presenza di ustioni.
Gli operatori, nell'esecuzione dei trattamenti, devono seguire alcune norme igieniche per la prevenzione di malattie
infettive dei clienti e di loro stessi:
• usare guanti protettivi in lattice sterili monouso in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione
al sangue: i guanti devono sempre essere cambiati dopo ogni cliente. Durante i processi di decontaminazione delle
superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti in gomma.
• le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l’uso dei guanti;
• gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere preferibilmente monouso altrimenti, dopo l'utilizzo, vanno
sottoposti a sterilizzazione; impiegare solo aghi monouso da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica.
E' vietato l’utilizzo di strumenti pluriuso non sterilizzabili;
Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi con aghi multipli che penetrano la cute
per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:
• la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
• gli aghi siano rigorosamente monouso;
• i pigmenti devono essere atossici, sterili, certificati dalla azienda produttrice. Devono essere versati dalla confezione in
contenitori monouso, prima dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni soggetto. I
contenitori monouso non possono essere utilizzabili e devono essere eliminati con le precauzioni di cui al decreto
ministeriale 28 settembre 1990. I preparati monouso devono essere dotati di valvole di non ritorno;
• durante l’attività indossare camici monouso o copri-camici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi
di liquidi biologici;
• deve essere avvenuta la vaccinazione antiepatite B.
Dopo ogni intervento il materiale monouso deve essere smaltito secondo la normativa sullo smaltimento dei rifiuti, onde
evitare il rischio di esposizioni accidentali (decreto legislativo n° 219 del 26 giugno 2000, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n° 181 del 4 agosto 2000).
Il materiale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 46/97, per i dispositivi
medici e relativi accessori.
Vanno altresì considerate le precauzioni relative allo smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per
tamponamento e medicazioni, in particolare per quanto riguarda il loro deposito in sacchi impermeabili adatti anche al
trasporto.
Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni, mentre il piercing
sul lobo dell'orecchio è praticabile nei minori su consenso di chi esercita la patria potestà. E' sconsigliato il trattamento
del tatuaggio sul viso ed il piercing su parti anatomiche (la cui funzionalità potrebbe essere compromessa), quali
palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale, e la cui esecuzione deve essere effettuata previo consenso informato e
sottoscritto.
Agli esercizi commerciali (come ad esempio i negozi di oreficeria o quelli in cui si vendono bijou) in cui vengono
eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione di tali interventi sul lobo auricolare.
E’ fatto obbligo affiggere nelle sale d’attesa, copia di questo comma.
Per quanto riguarda le procedure di lavorazione, le caratteristiche dei disinfettanti, i requisiti più specifici di
attrezzature, si suggerisce l’applicazione di quanto contenuto negli allegati 1 – 2 – 3 A – B – C che, uniti al presente
regolamento, ne fanno parte integrante.
ART. 4 - Autorizzazione Amministrativa
1) Il Dirigente del Dipartimento Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, etc., entro i 60 giorni dalla
presentazione della D. I. A., accertato tramite l’U. S. L. il possesso dei requisiti igienico-sanitari ed i requisiti
professionali, rilascia l’Autorizzazione Amministrativa per l’esercizio dell’attività di acconciatore per uomo, per donna
ed estetisti.
2) Nel caso in cui venga accertata l’inesistenza del requisito professionale, il Dirigente del Dipartimento Commercio
dovrà, entro 30 giorni dalla presentazione della D. I. A., comunicare con raccomandata A. R., che l’attività non potrà
essere avviata per mancanza del requisito professionale.
3) Nel caso in cui, anche se decorsi i 30 giorni dalla presentazione della D. I. A. l’attività sia stata avviata e venga
accertata l’inesistenza dei requisiti igienico-sanitari, dovrà essere vietato, con ordinanza debitamente motivata,
l’esercizio delle attività di acconciatore o di estetista fino a quando il locale non sarà in possesso dei requisiti igienicosanitari come sopra indicati.
4) E’ fatto divieto di esercitare l’attività in forma ambulante o di posteggio. Le attività di acconciatore e di estetista
possono solo occasionalmente essere esercitate presso il domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o
collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa, in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di
deambulazione o per particolari straordinarie occasioni, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
ART. 5 – ESERCIZIO A DOMICILIO DELL’ESERCENTE E PRESSO
LE CASERME
Le attività di acconciatore e di estetista possono essere avviate ed autorizzate nei termini indicati in precedenza, anche
se svolte presso il domicilio dell’esercente.
1. Questi deve, però, consentire i controlli da parte delle competenti autorità nei locali adibiti all’esercizio della
professione ed uniformarsi ai requisiti soggettivi ed oggettivi di leggi e di regolamento.
2. Il locale annesso all’abitazione deve avere ingressi separati. I locali adibiti all’attività devono essere ben
distinti da quelli abitativi.
3. L’attività di acconciatore può essere avviata ed autorizzata anche se svolta all’interno delle caserme nei
confronti dei militari, alla sola condizione che vengano rispettati i requisiti soggettivi.
4. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, trattandosi di luoghi che godono della riservatezza militare, è
sufficiente che l’Autorità Militare comunichi al Comune di avere messo a disposizione un locale idoneo per lo
svolgimento del servizio di acconciatore a persona in possesso del requisito professionale.
ART. 6 – ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA IN ALTRE
STRUTTURE
Nei centri medici, nei centri medici di riabilitazione, nelle cliniche private e simili, nelle strutture sanitarie riconosciute,
nelle strutture turistico-ricettive , nelle palestre, possono essere avviate e autorizzate attività di acconciatore ed estetista,
riservate agli utenti di dette strutture, nel rispetto comunque della vigente normativa igienico-sanitaria, di sicurezza sul
lavoro e purchè, chi esercita le suddette attività, sia in possesso dei requisiti professionali.
TITOLO II
ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA
ART. 7 – REQUISITI
1) Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l’attività di acconciatore e/o estetica occorre
- essere in possesso della qualificazione professionale per l’Artigianato c/o la Camera di Commercio come
previsto dalla normativa vigente:
a) del richiedente in caso di impresa individuale, ovvero,
b) della maggioranza dei soci in caso di imprese societarie di cui all’art. 3 della legge 443/85, ovvero,
c) dei soci o dipendenti che esercitano l’attività in caso di imprese societarie non artigiane;
d) che i locali destinati all’esercizio dell’attività siano conformi alle prescrizioni contenute nel
regolamento edilizio, nonché alle prescrizioni contenute nell’allegato al presente regolamento sotto il
profilo igienico-sanitario.
Per i locali che non siano posti al piano terra, occorre che i requisiti di sicurezza statica, con
riferimento alle caratteristiche tecniche del solaio, alle attrezzature installate o da installare, alla
affluenza dei clienti ed al personale addetto all’attività, risultino da apposito attestato rilasciato da un
perito del Tribunale o da tecnico iscritto all’Albo con deposito di perizia giurata.
e) che le apparecchiature impiegate per l’esercizio dell’attività di estetica siano quelle elencate
nell’allegato di cui alla legge 4 gennaio 1990, n° 1;
f) che il personale addetto, ivi compreso il titolare, goda della idoneità sanitaria ai sensi delle
disposizioni vigenti;
g) di avere la disponibilità del locale per effetto di titolo giuridicamente valido;
h) avere ottenuto il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, ossia previa autorizzazione rilasciata
dall’Amministrazione Comunale entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della D. I. A.. Nel
caso in cui l’autorizzazione non venga rilasciata entro il suddetto termine, essa si intenderà concessa
per silenzio assenzo.
2) E’ comunque vietato l’esercizio dell’attività in forma ambulante o di posteggio.
3) E’ consentito l’esercizio dell’attività presso il domicilio dell’esercente, purchè i locali adibiti all’attività abbiano i
requisiti igienico-sanitari.
4) Il subingresso senza modifiche dei locali, l’inizio nei medesimi locali di una delle attività di cui al presente
regolamento e la cessazione dell’attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna al Comune,
attestata dal Protocollo Generale e/o dal protocollo del Dipartimento Commercio, della dichiarazione di inizio
dell’attività contenente gli elementi e la documentazione di cui al successivo articolo.
ART. 8 – DICHIARAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITA’
1) La dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore (parrucchiere uomo/donna) deve
essere indirizzata al Sindaco – Dipartimento Commercio Industria e Artigianato e deve contenere:
a) dati anagrafici del richiedente, codice fiscale e partita I.V.A.;
b) nel caso di impresa gestita in forma societaria, la ragione sociale, la sede legale, la partita I.V.A. e il
codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o
al direttore d’azienda nel caso di società non iscrivibile all’albo delle imprese;
c) precisa ubicazione e caratteristiche del locale ove si intende esercitare l’attività, compresa la specifica
indicazione dei mq. da destinare all’esercizio dell’attività e la posizione dei locali relativamente
all’ubicazione o meno al piano terra;
d) tipologia dell’attività che si intende esercitare;
2) Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia valida documento di riconoscimento del richiedente o del legale rappresentante se trattasi di impresa in
forma societaria;
b) possesso dei requisiti morali (autocertificazione antimafia);
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
certificato attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell’impresa o del direttore
d’azienda ai sensi della legge 161/1963, n° 1142/1970;
in caso di società devono essere in possesso di qualifica professionale: se trattasi di s.n.c. la maggioranza dei
soci, se trattasi di s.a.s. tutti i soci accomandatari, se trattasi di s.r.l. il socio amministratore o il Direttore
Tecnico nominato con verbale e/o assunto alle dipendenze della società;
certificato attestante l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e/o l’attestato di qualificazione professionale;
n° 4 piantine planimetriche del locale dove si intende esercitare l’attività in scala da 1/100 e n° 4 relazioni
tecniche, debitamente datate e siglate da tecnico abilitato iscritto all’albo professionale;
copia conforme all’originale del titolo di disponibilità del locale ( contratto d’affitto, atto di proprietà o altro)
da parte del richiedente e/o autocertificazione relativa;
certificato di agibilità del locale. Per gli immobili costruiti anteriormente all’anno 1934, in luogo del certificato
di agibilità, si potrà presentare una perizia giurata attestante l’epoca di costruzione dell’immobile, l’idoneità
statica, la destinazione d’uso dello stato di fatto, il possesso dei requisiti igienico-sanitari e la mancanza di
cause di insalubrità;
visura catastale dell’immobile;
certificato di destinazione d’uso;
certificato di staticità del locale, se trovasi al piano diverso del piano terra, redatto da un perito del Tribunale o
tecnico iscritto all’albo e corredato di perizia giurata;
certificato di conformità impianto elettrico ai sensi della legge 46/90;
copia conforme all’originale dell’atto costituivo della società, debitamente registrato all’ufficio del registro.
3) In caso di subingresso occorre inoltre:
a) l’atto di cessione d’azienda in copia conforme all’originale, redatto da un notaio e debitamente registrato;
b) l’autorizzazione originale del cedente.
La dichiarazione di inizio attività deve altresì contenere la dichiarazione che il richiedente conosce le norme del
presente regolamento comunale e che ad esse si sottopone senza riserve.
ART. 9 – ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO
1) Nell’ambito dell’istruttoria amministrativa dei procedimenti autorizzatori, il responsabile del procedimento
d’ufficio provvederà ad accertare il possesso del requisito professionale ed inoltrerà:
a) al Corpo di Polizia Municipale, la verifica della sussistenza della condizione di cui all’art. 5 del regolamento
comunale;
b) all’A.U.S.L. territorialmente competente, copia degli atti per ottenere il parere igienico-sanitario;
c) sulla base della dichiarazione prodotta, delle caratteristiche dell’attività da svolgere e dal luogo di svolgimento
della stessa, potrebbero essere richiesti ulteriori pareri agli Enti o uffici di competenza.
2) l’istruttoria del procedimento e l’adozione dell’atto finale di rilascio o di diniego motivato dell’autorizzazione,
devono essere completate e notificate all’interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda,
sebbene l’attività potrà essere avviata decorsi i 30 giorni dalla presentazione della D. I. A..
3) Del rilascio dell’autorizzazione viene data comunicazione ai seguenti uffici:
a) ufficio Tributi e Albo Pretorio del Comune;
b) al Questore;
c) alla C.C.I.A.A. di Messina.
L’autorizzazione costituisce, per colui che ne ottiene il rilascio, l’unico titolo necessario e sufficiente per il diritto di
esercitare, nell’ambito del territorio comunale, l’attività specificatamente autorizzata nei locali e nella forma in esso
stabiliti.
Essa è strettamente personale e non può essere ceduta.
A tale scopo deve indicare:
a) cognome, nome, luogo di nascita, residenza del suo titolare;
b) l’attività specificatamente autorizzata;
c) la forma di esercizio della stessa;
d) la precisa ubicazione dei locali in cui essa deve svolgersi.
Il titolare deve tenere sempre esposta l’autorizzazione in modo ben visibile nel vano principale dell’esercizio.
ART. 10
Per esercitare le attività oggetto del presente regolamento non sono da osservare criteri di distanze minime o parametri
numerici prestabiliti (art. 10 legge 40/2007). Si prescinde altresì dall’obbligo della chiusura settimanale.
ART. 11 – ATTIVAZIONE E CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
1) Il titolare può avviare l’attività decorsi 30 giorni dalla presentazione della D. I. A.(dichiarazione inizio attività) che
decorrono dalla data indicata dal Protocollo Generale e/o dal Dipartimento Commercio.
2) La sospensione dell’attività di un esercizio avviato, qualora superi i 30 giorni, deve essere motivata e notificata
all’Amministrazione Comunale per la presa d’atto e non può comunque superare il termine di un anno complessivo,
prorogabile per gravi motivi.
3) Nei casi di mancata attivazione dell’esercizio, ovvero di chiusura temporanea dell’esercizio già avviato oltre i termini
previsti, il Dirigente dispone, rispettivamente, la decadenza o la revoca dell’autorizzazione se già rilasciata.
ART. 12 – REVOCA E DECADENZA
L’autorizzazione può essere revocata:
a) se essa non viene esercitata entro sei mesi dal rilascio o se l’attività si interrompe per un periodo superiore ad
un anno, in assenza, per entrambi i casi, di fondati motivi;
b) quando vengono meno i requisiti previsti dal vigente regolamento.
Si verifica la decadenza dell’autorizzazione quando vengono meno i squisiti soggettivi previsti dallo stesso art. 7, salvo
restando le eccezioni stabilite dagli artt. 6 e 10 secondo comma della legge 8 agosto 1985, n° 443.
La revoca e la decadenza vengono dal Dirigente del Dipartimento, rispettivamente stabilite e dichiarate e notificate
all’interessato.
ART. 13 – TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL’ESERCIZIO
Il trasferimento della sede può avvenire con presentazione di nuove D. I. A. in carta legale, con l’osservanza di quanto
già scritto nel presente regolamento ai capitoli precedenti.
a) trasferimento dell’azienda a titolo particolare
1) quando l’impresa alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione cessa l’attività e trasferisce l’azienda ad
altra impresa, questa deve presentare al Dirigente del Dipartimento la dichiarazione di inizio attività
in carta legale corredata dall’atto di compravendita. L’attività può iniziare subito dopo la
presentazione della dichiarazione.
2) si prescinderà dall’accertamento relativo ai requisiti di sicurezza statica e di ubicazione locali.
3) il subentrante può avviare l’attività immediatamente alla presentazione della D. I. A. di inizio attività
c)
trasferimento dell’azienda mortis causa
In caso di morte del titolare dell’autorizzazione, se la gestione dell’esercizio viene assunta direttamente dal coniuge, dai
figli maggiorenni, dai figli minori a ciò autorizzati o dal loro tutore, il dirigente del dipartimento autorizza la
prosecuzione dell’attività ed il cambiamento della intestazione dell’autorizzazione riconoscendo agli eredi diretti sei
mesi di tempo per ottenere la qualificazione professionale.
Gli interessati devono presentare la domanda in carta legale, documentando il loro diritto ai sensi dell’art. 5 della legge
8 agosto 1985, n° 443.
Le domande relative alla fattispecie di questo articolo devono essere evase e la decisione su di esse comunicata ai
richiedenti entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
ART. 14 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
Entro trenta giorni dalla cessazione dell’attività, il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale,
l’autorizzazione che, dopo il termine di mesi sei è da intendersi decaduta.
ART. 15 – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
1 – Le attività di cui al presente titolo non possono essere esercitate a titolo personale, né in via prevalente, da soggetti
privi dei requisiti di cui all’art. 7.
2 – Gli acconciatori e gli estetisti, nell’esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori
familiari e di personale dipendente per l’esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni accessorie di manicure
e pedicure.
3 – Gli acconciatori e gli estetisti esercenti l’attività di cui al presente regolamento possono, nei locali in cui svolgono
l’attività od in quelli attigui, vendere ovvero fornire al committente prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti ai
trattamenti e ai servizi effettuati. Non si applicano le disposizioni relative all’esercizio del commercio in sede fissa.
Gli acconciatori e gli estetisti, ai sensi della legge 02/4/2007, n° 40 comma 2 dell’art. 10, non devono sottostare
all’obbligo della chiusura settimanale, a meno che non venga diversamente stabilito con Ordinanza Sindacale a seguiti
di precisa richiesta da parte di sindacati e rappresentati delle categorie artigiane.
4 – Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:
a) l’Autorizzazione Amministrativa;
b) l’orario di apertura e chiusura;
c) le tariffe delle prestazioni praticate
ART. 16 – RICORSI
Contro il provvedimento del Dirigente che ordini la cessazione dell’attività per mancanza dei requisiti igienico-sanitari
e/o che rifiuti l’autorizzazione o ne disponga la decadenza o la revoca è ammesso il ricorsa al T.A.R., entro 60
(sessanta) giorni dalla data di notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza della stessa.