regolamento dell`area didattica in ingegneria civile

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regolamento dell`area didattica in ingegneria civile
FACOLTA’ DI INGEGNERIA
REGOLAMENTO DELL’AREA DIDATTICA
IN INGEGNERIA CIVILE
INDICE
TITOLO I
Art. 1
Art. 2
Principi generali
Articolazione del Regolamento
Articolazione dell’Area Didattica
TITOLO II
Art. 3.
Struttura Organizzativa
Organi dell’Area Didattica
TITOLO III
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Regolamento del Consiglio di Area Didattica
Attribuzioni del Consiglio
Composizione del Consiglio
Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Area Didattica
Incompatibilità e durata della carica di Presidente del Consiglio di Area Didattica
Elezione del Presidente del Consiglio di Area Didattica
Attribuzioni della Commissione Didattica di Area
Composizione ed elezione della Commissione Didattica di Area
Sedute del Consiglio di Area Didattica
Convocazione del Consiglio di Area Didattica
Ordine del giorno
Aggiornamento e calendario delle sedute
Validità della seduta
Registrazione delle presenze
Assenze giustificate, decadenza e rinunce, sostituzione
Discussione
Votazioni
Verbali
TITOLO IV
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Politiche dell’Area Didattica
Durata dei CdS, insegnamenti e crediti formativi
Ordinamento didattico dei CdS
Orientamento e informazione
Frequenza dei corsi di insegnamento
Iscrizioni ai Corsi di Laurea
Iscrizioni ai Corsi di Laurea Specialistica
Iscrizioni ad anni di corso successivi al primo
Passaggi e trasferimenti
TITOLO V
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Pianificazione e controllo dell’attività didattica
Piani ufficiali degli studi
Decadenza.. Interruzione degli studi
Calendario didattico
Esami di profitto e verifica
Assistenza e tutorato
Tirocinio
Esami di Laurea
Attività di studio all’estero
TITOLO VI
Valutazione e miglioramento dell’attività didattica
Art. 37. Attività di valutazione
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TITOLO I
Principi generali
Art. 1. Articolazione del Regolamento
1.
Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento dei Corsi di Studio (CdS) che
afferiscono all’Area Didattica in Ingegneria Civile. In particolare, con riferimento all’art. 33 del
Regolamento di Facoltà, esso fissa:
• la struttura organizzativa dell’Area Didattica
• il regolamento del Consiglio di Area Didattica
• le politiche dell’Area Didattica
• la pianificazione e controllo dell’attività didattica
• le modalità di valutazione e miglioramento dell’attività didattica
Art. 2. Articolazione dell’Area Didattica
1.
L’Area Didattica in Ingegneria Civile si articola nei seguenti CdS:
• Corsi di Laurea di I livello (3 anni, nuovo ordinamento):
Corso di Laurea in Ingegneria Civile
• Corsi di Laurea (5 anni, vecchio ordinamento):
Corso di Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo “Geotecnica”
Corso di Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo “Idraulica”
Corso di Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo “Strutture”
Corso di Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo “Trasporti”
Faranno altresì parte dell’Area Didattica in Ingegneria Civile i Corsi di Laurea Specialistica a
cui darà accesso diretto il suddetto Corso di laurea in Ingegneria Civile, e gli eventuali corsi di
Master a cui daranno accesso diretto i CdS dell’Area.
TITOLO II
Struttura Organizzativa
Art. 3. Organi dell’Area Didattica
1.
Sono organi dell’Area Didattica:
1. il Consiglio di Area Didattica
2. il Presidente
3. la Commissione Didattica di Area
Sono organi ausiliari del Consiglio di Area Didattica:
1. la Commissione di Autovalutazione dei CdS afferenti all’Area Didattica
2. il Responsabile dei rapporti esterni
3. le Commissioni temporanee istituite con compiti e su temi specifici, qualora il Presidente o
il Consiglio di Area Didattica ne ravvisino la necessità.
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TITOLO III
Regolamento del Consiglio di Area Didattica
Art. 4. Attribuzioni del Consiglio
1.
Al Consiglio di Area Didattica competono la programmazione, l’organizzazione, la valutazione
e il miglioramento delle iniziative didattiche dell’Area. In particolare il Consiglio di Area
Didattica ha il compito di:
a) coordinare, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati, le attività di insegnamento e di
studio per il conseguimento delle lauree di I e di II livello;
b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e
dell’esame di laurea;
d) formulare proposte e pareri, in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, attinenti al
Corso;
e) proporre al Consiglio di Facoltà l’attivazione, la disattivazione, la mutuazione o lo
sdoppiamento di insegnamenti;
f) formulare al Consiglio di Facoltà, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati, proposte
in ordine ai piani di sviluppo dell’Ateneo, anche con riguardo alle richieste di personale
docente e tecnico-amministrativo;
g) approvare la relazione sull’andamento delle attività didattiche, predisposta annualmente
dal Presidente.
Art. 5. Composizione del Consiglio
1.
Il Consiglio di Area Didattica è presieduto dal Presidente in accordo all’art. 36 del
Regolamento di Facoltà e la sua composizione è definita dall’art. 35 del Regolamento di
Facoltà.
Art. 6. Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Area Didattica
1.
Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Area Didattica secondo le modalità previste nel
Regolamento.
Spetta in particolare al Presidente del Consiglio di Area Didattica:
a) sovrintendere alle attività del Corso di Laurea;
b) predisporre annualmente la relazione sull’andamento delle attività didattiche dei CdS
afferenti all’area e sottoporre la suddetta relazione al Consiglio per l’approvazione
prima dell’inizio di ciascun anno accademico;
c) vistare i “registri dei corsi” e avere cura di verificare che le ore di attività didattica
complessiva di ciascun corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previsto
3
dall’ordinamento. Egli provvede a fare pervenire al Preside, che ne cura la
conservazione nell’archivio di Facoltà, i “registri dei corsi”.
Art.7. Incompatibilità e durata della carica di Presidente del Consiglio di Area Didattica
1.
Il Presidente del Consiglio di Area Didattica deve essere un professore di ruolo a tempo pieno.
2.
La carica di Presidente del Consiglio di Area Didattica ha durata triennale e non è
immediatamente rinnovabile per più di una volta.
3.
Il Presidente del Consiglio di Area Didattica assume la carica alla scadenza naturale del
precedente mandato. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il nuovo
Presidente assume la carica immediatamente.
Art. 8. Elezione del Presidente del Consiglio di Area Didattica
1.
Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un Presidente.
2.
Le elezioni sono indette, su invito del Preside, dal Decano dei professori di ruolo del Consiglio
o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità. La data delle elezioni deve
essere fissata nell’intervallo di tempo compreso fra due mesi ed un mese prima della scadenza
del mandato.
3.
In caso di anticipata interruzione del mandato le elezioni debbono essere indette entro 15
giorni.
4.
Il Decano dispone la convocazione del Consiglio di Area Didattica, indicando le norme che
disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio.
5.
Il Decano provvede ad assicurare che la votazione sia preceduta da un dibattito e che i candidati
possano esporre il proprio programma.
6.
Nel caso di candidatura del Decano, le sue funzioni sono svolte da chi lo segue in ordine di
anzianità. Il Decano designa due scrutatori che lo affiancano nello svolgimento delle operazioni
elettorali, scegliendoli tra gli elettori attivi purché non candidati.
7.
L’elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle
votazioni successive.
8.
Il Decano proclama l’avvenuta elezione con provvedimento reso immediatamente pubblico
mediante affissione all’albo della Facoltà.
Art. 9. Attribuzioni della Commissione Didattica di Area
4
1.
La Commissione Didattica di Area vigila sull’efficace svolgimento delle attività didattiche di
competenza.
2.
Annualmente la Commissione Didattica di Area predispone il piano ufficiale degli studi dei
CdS afferenti all’area, per l’approvazione del Consiglio di Area Didattica, entro il 30 aprile.
Art. 10. Composizione ed elezione della Commissione Didattica di Area
1.
La Commissione Didattica di Area è una commissione paritetica tra docenti e studenti.
2.
La Commissione Didattica di Area è presieduta dal Presidente del Consiglio di Area.
3.
La Commissione Didattica di Area è costituita da docenti rappresentanti di ciascuna tipologia
di attività formativa (base, caratterizzante, affine). Il numero di docenti per ciascuna attività
formativa è:



uno qualora la classe di laurea preveda un numero di ambiti minore o uguale a due,
due qualora la classe di laurea preveda un numero di ambiti compresi tra 3 e 5,
tre qualora la classe di laurea preveda un numero di ambiti maggiore di 5.
4.
I rappresentanti di cui al comma precedente vengono eletti tra i responsabili per titolarità,
compito didattico, affidamento, supplenza o mutuazione, degli insegnamenti presenti nel piano
ufficiale degli studi dei Corsi di Studio dell’Area. La Commissione viene eletta dal Consiglio di
Area Didattica e dura in carica tre anni. Ciascun partecipante al Consiglio vota per tutti i
rappresentanti. Per ciascuna attività formativa vengono eletti coloro che ricevono più voti. Un
componente della Commissione decade prima del suddetto termine qualora non sia più
responsabile di un insegnamento presente nel piano ufficiale degli studi dei Corsi di Studio
dell’Area. In questo caso il Presidente nomina un nuovo componente tra quei docenti
responsabili di corsi appartenenti all’attività formativa non più rappresentata.
5.
I rappresentanti degli studenti sono designati, al loro interno, dai rappresentanti eletti in seno
all’Area Didattica. Ai fini di garantire la pariteticità tra docenti e studenti, il Consiglio di
Facoltà designa, ove necessario, ulteriori rappresentanti degli studenti.
Art. 11. Sedute del Consiglio di Area Didattica
1.
Tutti i componenti del Consiglio di Area Didattica partecipano alle sedute e possono
partecipare al dibattito in tutte le sue fasi.
2.
Su questioni all’ordine del giorno possono essere sentite, su invito del Presidente o del
Consiglio, persone esterne al Consiglio.
Art. 12. Convocazione del Consiglio di Area Didattica
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1.
Il Consiglio di Area Didattica è convocato dal Presidente ordinariamente almeno ogni tre mesi
e straordinariamente quando occorra o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti.
2.
La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato a ciascun avente
diritto, presso la struttura cui afferisce, con anticipo di almeno quattro giorni lavorativi escluso
il sabato e i giorni festivi.
3.
In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno 24 ore.
4.
Le convocazioni dei rappresentanti degli studenti devono essere messe a disposizione presso la
Presidenza o presso altra struttura della Facoltà appositamente indicata dagli interessati.
5.
La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell’avviso all’albo della
Facoltà.
6.
Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la durata prevista per la seduta.
Art. 13. Ordine del giorno
1.
La convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare.
2.
La determinazione dell’ordine del giorno è di competenza del Presidente.
3.
Il Presidente può decidere l’inserimento di punti aggiuntivi all’ordine del giorno, dandone
comunicazione con le stesse modalità e tempi previsti per la convocazione d’urgenza.
4.
L’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno può essere richiesto, prima della
convocazione della seduta, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
5.
L’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno può, altresì, essere richiesto, prima della
convocazione della seduta, dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo o dai due
terzi dei rappresentanti degli studenti.
6.
disponibili presso la Presidenza, per l’eventuale consultazione da parte dei componenti del
Consiglio, dalla data della convocazione della seduta.
7.
In apertura di seduta o durante la stessa, il Presidente o un consigliere può proporre al
Consiglio l’inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti.
Art. 14. Aggiornamento e calendario delle sedute
1.
Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno nel tempo
indicato nell’avviso di convocazione, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando,
contestualmente, giorno ed ora di aggiornamento. L’aggiornamento, in ogni caso, non può
andare oltre le 48 ore.
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2.
Nei limiti del possibile, prima del termine di una seduta il Presidente indica il calendario di
massima delle sedute successive.
Art. 15. Validità della seduta
1.
In prima convocazione, per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza
dei componenti con diritto di voto.
2.
In seconda convocazione, per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno il 40%
dei componenti con diritto di voto.
3.
Nel computo per determinare la validità della seduta non si tiene conto di coloro che hanno
giustificato l’assenza.
4.
La seduta non è valida qualora non sia presente il Presidente.
Art. 16. Registrazione delle presenze
1.
Per consentire la registrazione delle presenze alla seduta, ciascun Consigliere è tenuto ad
apporre la propria firma in un apposito elenco.
2.
Qualora un Consigliere, a seduta in corso, si assenti dall’aula è tenuto a comunicarlo al
Segretario che ne prende nota.
Art. 17. Assenze giustificate, decadenza e rinunce, sostituzione
1.
La partecipazione al Consiglio di Area Didattica fa parte dei doveri dei singoli componenti. Le
assenze alle sedute vanno giustificate in forma scritta.
2.
Sono motivi validi a giustificare l’assenza alla seduta:
a) le condizioni di salute;
b) la partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale o locale;
c) la partecipazione a concorsi o esami quali candidati;
d) gli impegni di carattere scientifico, didattico e organizzativo connessi all’attività di
docente universitario;
e) le gravi ragioni familiari;
f) i congedi previsti dalle norme vigenti;
3.
Qualora un componente elettivo rinunci o cessi per qualunque motivo dalla carica è sostituito
da colui che lo segue nella lista degli eletti. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette
elezioni suppletive entro trenta giorni dalla vacanza. Nel caso che la vacanza sia prevedibile, la
sostituzione o l’indizione delle elezioni suppletive può essere fatta anche prima della vacanza
prevista.
7
Art. 18. Discussione
1.
Il Presidente apre la discussione illustrando l'argomento in oggetto oppure invitando un relatore
a farlo in sua vece. Dopo l’illustrazione dell'argomento e/o durante la discussione successiva, il
segretario prende nota di coloro che intendono intervenire sull'argomento compilando una lista,
sulla base della quale il Presidente dà la parola.
2.
Durante la discussione il Presidente, tenuto conto dell'andamento della stessa, può proporre la
chiusura delle iscrizioni a parlare oppure un limite al tempo concesso per ogni intervento o
anche al numero degli interventi sullo stesso argomento.
3.
Al termine degli interventi, il Presidente può interpellare il Consiglio sull'opportunità di
ammettere altri a parlare sull'argomento. In caso di approvazione, la discussione prosegue con
le medesime modalità.
4.
Il Presidente, dopo aver richiamato due volte un Consigliere ad attenersi all'argomento
all'ordine del giorno può togliergli la parola qualora questi seguiti a divagare o a dilungarsi.
5.
La “questione pregiudiziale”, cioè la richiesta che un dato argomento non debba discutersi in
Consiglio, e/o la “questione sospensiva”, cioè la richiesta che un dato argomento non debba
discutersi nel corso di quella seduta, possono venire poste da un Consigliere prima che inizi la
discussione sull’argomento. A discussione iniziata, la questione non può essere posta se non da
parte di almeno dieci Consiglieri.
6.
Qualora sia posta una questione pregiudiziale o sospensiva nei termini di cui al comma
precedente, il Presidente sospende la discussione e concede la parola per due interventi, uno in
favore ed uno contro, quindi pone la questione in votazione.
7.
Una “mozione d'ordine”, cioè il richiamo al Regolamento, al modo di condurre il dibattito o
all'ordine del giorno, ha la precedenza sulla discussione in corso.
8.
Può chiedere la parola per “fatto personale”, indicando in che cosa esso consista, un
Consigliere che ritenga che, nel corso della discussione, gli siano state attribuite opinioni
contrarie a quelle espresse o che sia stata lesa la propria immagine. Il Presidente, qualora
accerti la sussistenza del fatto personale, concede la parola.
9.
I Consiglieri possono presentare, per iscritto, proposte di delibera e/o di emendamento e
chiedere la parola per illustrarli.
10. Non possono essere esaminate e discusse, sotto qualsiasi forma, proposte di delibera e/o di
emendamento contrastanti con deliberazioni già prese nella stessa seduta sull'argomento in
discussione.
11. Una proposta di delibera e/o di emendamento può essere ritirata dal proponente, che ha diritto
di esporre i motivi del ritiro. La stessa proposta può essere nuovamente presentata da altri
Consiglieri.
12. Quando tutti gli iscritti a parlare abbiano terminato, possono prendere la parola il Presidente,
solo per eventuali chiarimenti, ed uno dei presentatori della proposta, per l’eventuale replica.
8
13. Esaurita la fase di cui al comma precedente, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dopo
averne eventualmente riassunto i punti principali, accetta le iscrizioni a parlare per
dichiarazione di voto. Dichiara, infine, il passaggio alla votazione, durante la quale vige il
divieto di parola.
14. Nessuno può prendere parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattino argomenti che
riguardano direttamente la propria persona o propri parenti e affini entro il 4° grado.
Art. 19. Votazioni
1.
Le proposte sono messe in votazione nel seguente ordine:
a)
b)
c)
d)
emendamenti soppressivi;
emendamenti modificativi;
emendamenti aggiuntivi;
testo risultante.
2.
Prima della votazione del testo possono essere proposte modifiche di forma. Il Consiglio decide
per alzata di mano.
3.
La votazione del testo risultante è effettuata sull’intero testo, salvo il caso in cui il Consiglio, su
proposta del Presidente o di cinque Consiglieri, ritenga necessario procedere alla votazione per
parti separate.
4.
Le delibere vanno poste in votazione in modo che i voti favorevoli siano a sostegno della
variazione della situazione preesistente. Il Presidente prima della votazione precisa, comunque,
il significato del "sì" o del "no".
5.
Il voto è palese e si effettua, di regola, per alzata di mano; qualora il Presidente reputi dubbio il
risultato, dispone la votazione per divisione o per appello nominale.
6.
Nel caso di votazione per appello nominale, il segretario procede all'appello dei Consiglieri
prendendo nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
7.
Tranne diverse disposizioni di legge, le votazioni riguardanti persone sono adottate a scrutinio
segreto qualora anche un solo Consigliere ne faccia richiesta.
8.
Lo scrutinio segreto viene effettuato a mezzo di schede e per appello nominale. Ciascun
consigliere riceve dal Presidente una scheda sulla quale esprime il voto in luogo appartato;
quindi la ripiega nel modo indicato e la riconsegna al Presidente che la depone nell'urna.
Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza di due Consiglieri in funzione di
scrutatori, procede allo spoglio.
9.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che per
argomenti per i quali sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie.
Art. 20. Verbali
9
1.
Di ogni seduta va redatto apposito verbale a cura del Segretario.
2.
Le funzioni di Segretario sono esercitate dal docente che fra i presenti ha la minore anzianità
nel ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, dal più giovane di età.
3.
Il verbale deve contenere l’elenco dei presenti, l’ordine del giorno, i termini essenziali della
discussione sui singoli punti ed il testo della relativa delibera.
4.
Il Consigliere che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il
testo al Segretario nel corso della seduta, il quale ne dà lettura immediata.
5.
Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni.
6.
Nei casi in cui il Consiglio sia tenuto a sentire il parere dei Consigli di Dipartimento o di
Istituto, la verbalizzazione deve far constare i risultati della consultazione. Nel caso in cui tali
pareri non pervengano entro i termini fissati all’atto della richiesta, il Consiglio procede
facendone specifica menzione nella verbalizzazione.
7.
Le delibere adottate dal Consiglio hanno effetto immediato.
8.
Il verbale deve essere depositato presso la Presidenza, per la libera visione dei Consiglieri, a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla seduta e comunque almeno otto giorni prima
della seduta successiva.
9.
Le eventuali proposte di correzione del verbale devono essere presentate per iscritto al
Presidente almeno 24 ore prima della seduta successiva e comunque prima dell’inizio della
votazione di approvazione. Le correzioni approvate debbono essere richiamate con note nel
testo originario e nelle relative copie a cura dei rispettivi depositari, ai quali le correzioni
debbono essere inviate.
10. I verbali sono approvati all’inizio della seduta successiva, sempre che i membri del consesso
abbiano avuto il tempo ragionevole per prenderne visione. Solo in casi motivati i verbali
possono essere approvati dopo due sedute.
11. Per esigenze amministrative, stralci del verbale possono essere letti ed approvati seduta stante.
12. I verbali, ciascuno dei quali composto da fogli numerati e firmati dal Presidente e dal
Segretario, debbono essere raccolti in appositi registri.
TITOLO IV
Politiche dell’Area Didattica
Art. 21. Durata dei CdS, insegnamenti e crediti formativi
1.
La durata dei Corsi di Laurea è di tre anni, la durata dei Corsi di Laurea Specialistica è di
ulteriori due anni. La durata dei CdS afferenti al vecchio ordinamento è di cinque anni per i
corsi di Laurea.
10
2.
I CdS sono articolati in insegnamenti costituiti da uno o più moduli il cui carico didattico è
definito in termini di crediti in accordo agli ordinamenti didattici che li sovrintendono.
3.
Gli insegnamenti costituiti da più di un modulo possono essere monodisciplinari o integrati e
possono essere affidati dalla Facoltà alla collaborazione di un numero di docenti pari, al
massimo, al numero di moduli. L’esame dell’insegnamento è comunque unico.
4.
La seguente tabella indica la corrispondenza tra 1 credito (25 ore di lavoro dello studente) e le
ore spese dallo studente, in attività assistita (es. lezione in aula, esercitazioni in aula, attività di
laboratorio assistita, verifica progetti, seminari, visite ad impianti esterni, tirocinio, revisione
tesi) e attività di studio personale, per ciascun tipo di attività’ didattica.
Attività didattica
Lezioni ex cathedra
Esercitazioni
Laboratorio
Progetto
Seminari
Visite
Tirocinio
Tesi
Ore attività assistita
8
12.5
20
2
25
25
25
2
Ore attività di studio personale
17
12.5
5
23
0
0
0
23
5.
Qualora ricorrano condizioni di sovraffollamento che, in relazione alla tipologia del Corso o
alla indisponibilità di strutture idonee, lo rendano opportuno, il Consiglio di Area Didattica,
previo parere favorevole della Commissione Didattica di Area, propone al Consiglio di Facoltà
lo sdoppiamento di un insegnamento, e le modalità di suddivisione degli studenti. IL Consiglio
di Area Didattica verifica annualmente la permanenza dei presupposti per lo sdoppiamento
entro il 1 marzo.
6.
Il Consiglio di Area Didattica verifica che programmi didattici e prove d’esame dei Corsi
sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità.
7.
Il Consiglio di Area Didattica può proporre al Consiglio di Facoltà, nell’ambito di criteri fissati
dal Senato Accademico e dalla Facoltà stessa, l’affidamento ai dottorandi di ricerca e agli
assegnisti di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in
ogni caso compromettere l’attività di formazione e di ricerca.
Art. 22. Ordinamento didattico dei CdS
1.
Gli ordinamenti didattici dei CdS in Ingegneria afferenti all’Area Didattica in Ingegneria Civile
sono disciplinati da:
• D.M.4 agosto 2000, Pubblicato in S.O. n.170 G.U. del 19/10/2000 n.245, recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie e dal D.M. 28 novembre 2000,
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23-01-2001, recante determinazione delle
classi delle lauree specialistiche (per i corsi di nuovo ordinamento).
• D.M. 22.5.95, pubblicato sulla GURI n. 166 del 18.7.95 (per i corsi del vecchio
ordinamento).
11
Ordinamento del Corso di Laurea in Ingegneria Civile (laurea di I livello, nuovo
ordinamento).
L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ai crediti obbligatoriamente presenti per
ambito disciplinare:
DENOMINAZIONE DEL CDS
Ingegneria Civile
CLASSE DELLE LAUREE IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (classe n. 8)
DURATA DEL CORSO: 3 ANNI
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL CORSO DI STUDI
Il Corso di Studi prevede al suo interno un sistema di valutazione costante della qualità, sia
dell'organizzazione che dei risultati della didattica, rispondente a criteri nazionali ed internazionali
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
Profilo culturale e professionale della figura in uscita
Il corso di Laurea in Ingegneria Civile ha come finalità quella di fornire tecniche e strumenti di
base utili per affrontare i problemi relativi all’analisi, alla progettazione e alla gestione delle
costruzioni e delle infrastrutture, con particolare riferimento alla modellazione dei terreni e delle
opere di ingegneria che interagiscono con essi, alle opere di raccolta, utilizzazione e distribuzione
delle acque, alle opere di difesa idraulica e agli impianti di smaltimento e depurazione delle acque,
alle strutture portanti delle costruzioni civili e industriali e al sistema delle infrastrutture viarie e
dei trasporti.
Il profilo formativo dell’ingegnere civile richiede, a questo livello di formazione, conoscenze
trasversali comuni tra i noti campi di specializzazione dell’ingegneria civile, creando in tal modo
una figura professionale flessibile in grado di adattarsi alle diverse richieste del mercato del
lavoro.
Insi
Insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo
In relazione alle finalità sopraddette obiettivi primari del percorso formativo sono l’acquisizione
delle conoscenze di base teoriche e delle immediate applicazioni relative alle discipline
dell’ingegneria delle terre, delle acque, delle strutture e dei trasporti. In tal modo si ritiene di offrire
al laureato sia un’adeguata padronanza dei metodi e dei contenuti scientifici generali, sia
l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. In conclusione il laureato in ingegneria civile
dovrà essere in possesso di un’ampia cultura tecnica di base negli ambiti disciplinari specifici
dell’ingegneria civile sufficiente sia a consentire eventuali successive possibilità di sviluppo e di
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approfondimento sia l’inserimento con facilità nel contesto produttivo.
Pros
Prospettive occupazionali
La laurea, offre sbocchi occupazionali nella pubblica amministrazione, in imprese, enti pubblici e
privati e studi professionali relativamente alle seguenti attività:
• gestione dei cantieri;
• progettazione e esercizio nel campo di acquedotti, fognature, sistemazioni idrauliche,
impiantistica idraulica, conservazione del suolo, irrigazione;
• progettazione nel campo di muri di sostegno, fondazioni, stabilità dei rilevati, stabilità dei
pendii, protezione dalle frane;
• progettazione di strutture in c. a., e in acciaio;
• progettazione e esercizio di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, gestione e
manutenzione del sistema viario.
POSSIBILITA’ DI PROPORRE CURRICULA INDIVIDUALI DI STUDI: NO
PROVA FINALE
La prova finale consiste nell’elaborazione di una tesi compilativa, progettuale o di ricerca.
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QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Attività formative
Tipologia: corsi di
insegnamento,
esercitazioni pratiche
e laboratori didattici
a) Di base
Ambiti
disciplinari
Matematica,
informatica e
statistica
Settori scientifico-disciplinari
Crediti
nell’ordinam.
didattico
30
48
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/03 - Geometria
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica
Fisica e chimica
18
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)
b) Caratterizzanti
Ingegneria civile
75
84
ICAR/01 - Idraulica
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e
idrologia
ICAR/04 - Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05 - Trasporti
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/07 - Geotecnica
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/10 - Architettura tecnica
ICAR/11 - Produzione edilizia
ICAR/17 - Disegno
Ingegneria
ambientale e del
territorio
6
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni
culturali
GEO/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologica
GEO/05 - Geologia applicata
GEO/11 - Geofisica applicata
ICAR/01 - Idraulica
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e
idrologia
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/05 - Trasporti
ICAR/06 - Topografia e cartografia
ICAR/07 - Geotecnica
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 - Impianti chimici
ING-IND/27 - Chimica industriale e
tecnologica
ING-IND/28 - Ingegneria e sicurezza degli
14
scavi
ING-IND/29 - Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del
sottosuolo
Ingegneria gestionale
c) Affini o integrative
Discipline
ingegneristiche
3
ING-IND/35 - Ingegneria economicogestionale
ING-INF/04 - Automatica
ICAR/22 - Estimo
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale
ING-IND/13 - Meccanica applicata alle
macchine
ING-IND/21 - Metallurgia
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali
ING-IND/31 - Elettrotecnica
ING-INF/01 - Elettronica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
15
18
15
Cultura scientifica,
umanistica,
giuridica, economica,
socio-politica
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni
arboree
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura
AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni
idraulico-forestali
AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio
agroforestale
AGR/11 - Entomologia generale e applicata
AGR/14 - Pedologia
BIO/07 - Ecologia
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il
mezzo circumterrestre
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i
beni culturali
GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera
IUS/01 - Diritto privato
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/10 - Metodologie della ricerca
archeologica
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle
tecniche
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-P/01 - Economia Politica
3
SECS-P/02 – Politica Economica
16
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e
del lavoro
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del
territorio
d) A scelta dello
studente
Altre att. formative
e) Per la prova finale e Prova finale
per la conoscenza della
lingua straniera
Tutte le discipline attivate in Facoltà e tutte le
discipline attivate in Ateneo
Tipologie
3
Lingua straniera
f) Altre (art. 10,
comma 1, lettera f )
TOTALE
12
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,
tirocini, etc.
6
9
180
I CREDITI ACQUISITI SARANNO TUTTI RICONOSCIUTI PER L’ACCESSO ALLA LAUREA
SPECIALISTICA APPARTENENTE ALLA CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
INGEGNERIA CIVILE N.28/S
Ordinamento del Corso di Laurea in Ingegneria Civile (laurea quinquennale, vecchio
ordinamento)
L’ordinamento didattico che regola questo CdS è stato approvato dalla Facoltà nella seduta del
2.5.96 e integrato nella seduta del 19.9.97.
L’attività didattico-formativa è organizzata sulla base della “annualità” intesa come corso di
insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di
attività didattica assistita.
17
Per il conseguimento della Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento) devono essere
obbligatoriamente comprese le seguenti annualità, indicate per settore scientifico-disciplinare o per
insieme di settori scientifico-disciplinari:
1-4
4 annualità
A0lC
A02A
A03X
A04A
A02B
- Geometria
- Analisi matematica
- Fisica matematica
- Analisi numerica
- Probabilità e statistica matematica
5-6
2 annualità
B0lA
- Fisica generale
7
1 annualità
C06X
- Chimica
8
1 annualità
KOSA – Sistemi di elaborazione delle informazioni
9
1 annualità
H15X
I27X
- Estimo
- Ingegneria economico-gestionale
10
11
1 annualità
1 annualità
H0lA
H06X
- Idraulica
- Geotecnica
12
1 annualità
H07A
- Scienza delle costruzioni
13
1 annualità
H08A
- Architettura tecnica
14
1 annualità
H11X
- Disegno
15-16 2 annualità
I04C
IOSB
I07X
I17X
I18X
- Sistemi e tecnologie energetici
- Fisica tecnica ambientale
- Meccanica applicata alle macchine
- Elettrotecnica
- Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici
17
1 annualità
I140
- Scienza e tecnologia dei materiali
18
1 annualità
HOIB
- Costruzioni idrauliche
19
1 annualità
H03X
- Strade, ferrovie ed aeroporti
20
1 annualità
H05X
- Topografia e cartografia
21
1 annualità
H07B
- Tecnica delle costruzioni
22
1 annualità
H14A
- Tecnica e pianificazione urbanistica
Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:
• per l'indirizzo Geotecnica:
23-24 2 annualità
H06X
- Geotecnica
18
25
1 annualità
D02B
• per l'indirizzo Idraulica:
23
1 annualità
H0lA
24
1 annualità
H0lB
- Geologia applicata
- Idraulica
- Costruzioni idrauliche
25 1 annualità H02X – Ingegneria sanitaria-ambientale
• per l'indirizzo Strutture:
23-24 2 annualità
H07A - Scienza delle costruzioni
25
1 annualità
H07B
- Tecnica delle costruzioni
• per l'indirizzo Trasporti:
23-24 2 annualità
H03X - Strade, ferrovie ed aeroporti
25 1 annualità
H04X - Trasporti
Art. 23. Orientamento e Informazione
1.
L’attività di orientamento è delegata alla Facoltà. In particolare coloro che intendono
immatricolarsi ai corsi di I livello appartenenti all’Area Didattica, devono sostenere una prova
di ammissione obbligatoria, che si svolge con le modalità indicate annualmente nel Manifesto
degli Studi della Facoltà e nella guida dello studente. Tale prova non ha finalità selettive ma
solo orientative.
2.
Il Consiglio di Area organizza le attività atte a divulgare le informazioni relative ai CdS
afferenti all’Area di norma svolte nell’ambito delle manifestazioni a tale scopo organizzate
dall’Ateneo o dalla Facoltà.
3.
Il Presidente coordina le attività di informazione svolte presso gli istituti di scuola secondaria
superiore eventualmente deliberate dal Consiglio.
Art. 24. Frequenza dei corsi di insegnamento
1.
La frequenza dei corsi di insegnamento è obbligatoria.
2.
Il Consiglio di Area Didattica all'inizio dell'anno accademico raccoglie le richieste di studenti
disabili, o in condizioni di difficoltà, o di disagio, o che hanno impegni di lavoro e qualora
emergano problemi rilevanti, può chiedere alla Facoltà di attivare, compatibilmente con la
disponibilità di risorse, supporti didattici integrativi e corsi dedicati.
3.
In ogni caso, all'inizio del corso lo studente che si trovi in una delle predette condizioni deve
farlo presente al docente per concordare le modalità di frequenza.
19
4.
È compito del docente definire le percentuali di presenze necessarie all’assolvimento
dell’obbligo di frequenza ed accertare l'assiduità dello studente, tramite registrazione o appello
nominale.
5.
La percentuale di presenze necessarie all’assolvimento dell’obbligo di frequenza non può
comunque superare l’80 %.
6.
Alla fine del corso il docente comunica alla Segreteria Studenti l'elenco degli iscritti al corso
che non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza.
Art. 25. Iscrizioni ai Corsi di Laurea
1. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi
delle Leggi vigenti.
2. Coloro che si trovano già in possesso di un titolo accademico possono ottenere
l'immatricolazione con corso abbreviato e aver riconosciuti i crediti formativi ottenuti nel
precedente corso di studi. A tal fine dovranno presentare, entro i termini e con le modalità
previste per le immatricolazione ed iscrizione, così come stabilito dall'Università, la
documentazione necessaria. Qualora il numero di crediti convalidati sia uguale o superiore a
160, il percorso formativo precedentemente seguito viene considerato strettamente affine al
corso di Laurea. Qualora l'interessato intende ottenere, ai fini indicati, una preventiva
valutazione della propria carriera scolastica, dovrà presentare un'istanza in carta semplice e
opportunamente documentata entro il 31 agosto. Su tale istanza si pronuncerà il competente
Consiglio prima dell'inizio ufficiale dei corsi. La delibera assunta a tal proposito sarà operativa
dopo che l'interessato avrà presentato la regolare richiesta di immatricolazione.
3. Coloro che vengono ammessi ad un Corso di Laurea avendo in precedenza acquisito un titolo
accademico con un percorso formativo strettamente affine e che ne facciano esplicita richiesta
possono essere ammessi con riserva ad un corso di Laurea Specialistica come stabilito nel
successivo art. 26, comma 2".
Art. 26. Iscrizioni ai Corsi di Laurea Specialistica
1.
Per essere ammessi a un corso di Laurea Specialistica è necessario essere in possesso di un
titolo di laurea di primo livello.
2.
In deroga al suddetto comma l'ammissione al Corso di laurea specialistica può avvenire
temporaneamente in presenza di un debito formativo da parte dello studente, non superiore
complessivamente a 20 crediti, da assolvere entro il 30 novembre successivo all'inizio delle
attività formative della Laurea Specialistica.
3.
L’iscrizione al primo anno di un Corso di Laurea Specialistica senza debito formativo è
subordinata al riconoscimento da parte del Consiglio di 180 crediti. Tale riconoscimento non è
necessario nel caso in cui l’accesso diretto sia previsto nell’ordinamento del CdS.
20
4.
L’iscrizione può avvenire anche in presenza di debiti formativi riconosciuti dal Consiglio. Tali
debiti formativi indicati dal Consiglio debbono essere recuperati prima del conseguimento del
titolo di Laurea Specialistica senza l’obbligo della frequenza seguendo un percorso curriculare
concordato con il Consiglio di Area Didattica.
5.
L'ammissione al Corso di laurea specialistica può avvenire con il riconoscimento di eventuali
crediti acquisiti oltre quelli necessari al conseguimento della laurea.
Art. 27. Iscrizioni ad anni di corso successivi al primo
1.
L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo è subordinata all’ottenimento delle
attestazioni di frequenza relative a tutti i corsi dell’anno precedente ed al superamento, entro il
termine previsto per le iscrizioni, degli esami corrispondenti al numero minimo di crediti
riportati sul Manifesto degli Studi della Facoltà.
2. Qualora uno studente non abbia ottenuto il previsto numero di attestazioni di frequenza e/o non
abbia acquisito il numero minimo di crediti previsto dovrà iscriversi come ripetente. Lo
studente può essere dichiarato ripetente per lo stesso anno di corso non più di una volta.
3. Lo studente si considera fuori Corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dal
suo curriculum formativo, non abbia acquisito entro un massimo di anni 6 per la laurea di I
livello e di ulteriori 4 anni per la laurea Specialistica, comprendenti gli anni svolti da ripetente,
il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
4. Lo studente fuori Corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla
propria carriera universitaria entro il termine massimo di un anno.
Art. 28. Passaggi e trasferimenti.
1.
Nella delibera di accettazione delle domande di trasferimento da altri Corsi di laurea il
Consiglio di Area Didattica determina le frequenze e gli esami da convalidare in base ai
programmi degli insegnamenti che lo studente ha seguito o superato e che lo stesso è tenuto a
documentare. Eventuali crediti non convalidati possono essere riconosciuti in soprannumero.
L'anno di corso al quale lo studente viene iscritto è determinato in base al numero di crediti
convalidato in accordo a quanto previsto dal manifesto.
2.
Gli insegnamenti di identica denominazione seguiti presso lo stesso corso di laurea in altra sede
vengono, di norma, convalidati.
TITOLO V
Pianificazione e controllo dell’attività didattica
Art. 29. Piani ufficiali degli Studi
21
1.
I piani ufficiali degli studi, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento didattico, fissano
gli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta dello studente.
2.
I piani ufficiali degli studi sono deliberati dal Consiglio di Area Didattica entro il 20 maggio
dell’anno accademico precedente a quello al quale si riferiscono.
3.
I piani ufficiali stabiliscono la denominazione, gli obiettivi formativi e il numero di crediti dei
singoli insegnamenti, distribuiscono gli insegnamenti nei vari periodi in modo da equipararne il
carico e determinano le propedeuticità.
4.
Lo studente deve seguire il piano ufficiale degli studi del CdS prescelto. Al fine di consentire la
personalizzazione dei curricula, i piani ufficiali degli studi lasciano agli studenti la facoltà di
scegliere almeno 9 crediti tra quelli attivati nella Facoltà di Ingegneria o in altre Facoltà
dell’Ateneo. La scelta va fatta obbligatoriamente all’atto della domanda di iscrizione all’anno
di corso in cui sono collocati gli insegnamenti prescelti. Per l’acquisizione dei crediti a scelta
non è richiesto l’obbligo della frequenza.
Art. 30. Decadenza. Interruzione degli studi
1.
Gli studenti che abbiano interrotto gli studi per il fatto di non aver frequentato alcun corso e di
non aver superato alcun esame per più di un anno accademico non decadono dalla qualità di
studente. Alla ripresa degli studi, devono richiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti
attraverso apposita richiesta al Presidente, che la sottopone al Consiglio.
2.
Il riconoscimento dei crediti acquisiti è subordinato ad una preventiva valutazione del
Consiglio di Area Didattica che delibera sull’attualità dei suddetti crediti, sugli eventuali
ulteriori obblighi formativi per il conseguimento del titolo e sull’anno di corso a cui lo studente
può essere re-iscritto come ripetente, sentito il parere di un'apposita commissione.
3.
Al fine di fornire il suddetto parere, la commissione può richiedere un colloquio finalizzato
all'accertamento del grado di conoscenza generale degli insegnamenti superati dallo studente.
4.
Lo studente può, in ogni caso, essere obbligato ad adeguare il proprio piano degli studi
all'ordinamento didattico in vigore
Art. 31. Calendario didattico
1.
Il Calendario didattico è fissato dalla Facoltà nel Manifesto degli Studi.
Art. 32. Esami di profitto e verifica
1.
L’acquisizione dei crediti relativi ad un insegnamento avviene di norma tramite il superamento
di due o più prove in itinere e/o di una prova finale.
22
2.
Le eventuali prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche anche in presenza di
insegnamenti costituiti da più moduli.
Art. 33. Assistenza e tutorato
1. Il Consiglio di Area Didattica promuove forme di tutorato finalizzate a:
• orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali;
• migliorare l’incidenza formativa dell’esperienza universitaria;
• assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio attraverso corsi di
recupero.
2. Al fine di evitare sovrapposizioni o sovraccarichi di lavoro per gli studenti, i corsi di recupero
possono essere tenuti, per ciascun modulo, esclusivamente nelle settimane dedicate agli esami
successive alla fine del corso e nel medesimo orario delle lezioni del corso.
3. Per facilitare l’attività di assistenza ogni docente comunica i propri orari di ricevimento alla
Presidenza della Facoltà che si incarica di darne adeguata pubblicizzazione presso gli studenti.
Art. 34. Tirocinio
1.
L'attività di tirocinio è finalizzata a dare all'allievo la conoscenza delle tecniche di lavoro e di
produzione utilizzate nel settore e di confrontare le nozioni e le metodologie acquisite nel corso
degli studi con la realtà lavorativa. Ha lo scopo altresì di dare una visione dei moderni metodi
di lavoro e delle tecniche nel settore della produzione e/o della gestione aziendale, di costituire
per lo studente uno strumento di affinamento della sua specializzazione e di fornirgli un
orientamento sul proprio futuro professionale. Lo studente può, in tal modo, conoscere
un'organizzazione (ente, azienda, ecc.) dall'interno e, una volta inserito operativamente nelle
funzioni previste dal programma concordato, ha modo di verificare sul campo le proprie
capacità.
2.
L'attività di tirocinio può essere svolta presso industrie, studi di progettazione, enti pubblici o
enti di ricerca italiani o stranieri appositamente convenzionati con la Facoltà. L’attività di
tirocinio può essere svolta anche all’interno della Facoltà attraverso attività a tale scopo
definite. L'attività di tirocinio può svolgersi in uno o più periodi distinti secondo le
disponibilità del soggetto.
3.
Il soggetto presso cui si svolge il tirocinio indica un referente al quale lo studente farà
riferimento durante la sua attività. L'attività sarà seguita da un tutor indicato dallo studente tra i
docenti del Consiglio di Area Didattica.
4.
Nessun compenso è dovuto allo studente per il tirocinio. La copertura assicurativa degli allievi
è a carico dell'Università.
5.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti relativi al tirocinio al termine dello stesso, il soggetto
presso cui il tirocinio è stato svolto rilascia un attestato del suo effettivo svolgimento. Lo
studente redige una relazione dell'attività svolta, controfirmata dal referente aziendale. Sulla
base di tale relazione e di un eventuale colloquio con lo studente il tutor universitario assegna il
23
voto per l’attività formativa di tirocinio e lo comunica al Presidente che ne cura la registrazione
in apposito registro.
6.
Al fine di rendere nota l’offerta di tirocinio presso le varie aziende a tal fine convenzionate con
la Facoltà, il Presidente del Consiglio di Area indica all’inizio del suo mandato il Responsabile
dei rapporti esterni. Il Responsabile dei rapporti esterni ha il compito di:
• redigere e mantenere la lista delle disponibilità delle aziende convenzionate con la
facoltà ad ospitare tirocinanti.
• curare l’informazione sull’offerta formativa dell’Area presso le aziende e raccogliere dal
tutor aziendale le eventuali indicazioni sulle difficoltà incontrate dai tirocinanti
• trasmettere alla Commissione Didattica di Area le eventuali indicazioni ricevute dalle
aziende al termine dei singoli tirocini.
Art. 35. Esami di laurea
Accesso e prove di esame
1.
Per il conseguimento della laurea l'allievo, dopo aver superato tutti gli esami di profitto previsti
nel proprio piano degli studi, deve sostenere un esame individuale di laurea davanti ad una
Commissione giudicatrice formata da 11 componenti.
2.
L'esame consiste nella discussione di una tesi di laurea o di elaborati di corso attinenti ad
almeno due materie del corso di laurea, di cui almeno una caratterizzante l'indirizzo o
orientamento di laurea. La tesi di laurea e gli elaborati di corso sono svolti sotto il controllo di
uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della Facoltà.
3.
Tali elaborati di laurea, espressamente accettati per l'esame di laurea e firmati rispettivamente
dal relatore o dai professori ufficiali delle materie oggetto degli elaborati, devono essere
consegnati alla Segreteria Studenti della Facoltà almeno 15 giorni prima della data fissata per
l'appello.
4.
Entro lo stesso termine il candidato deve consegnare alla Segreteria Studenti il libretto
universitario; pertanto, a quella data deve avere già superato tutti gli esami di profitto previsti
nel proprio piano degli studi.
Tesi di laurea
5.
La tesi di laurea consiste in uno studio di carattere teorico, sperimentale, progettuale o
compilativo svolto sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della
Facoltà. L'argomento oggetto dello studio deve avere attinenza con le materie del corso di
laurea.
6.
E' possibile svolgere tesi di gruppo a condizione che risulti distintamente definito
nell’introduzione l'apporto di ciascun componente.
7.
L'allievo può richiedere la tesi solo dopo aver acquisito almeno il settanta per cento dei crediti
previsti nel proprio piano degli studi.
24
8.
La tesi può essere richiesta direttamente ai docenti. In caso di indisponibilità degli stessi, può
essere richiesta mediante istanza scritta al Presidente del Consiglio di Area Didattica, il quale,
tenuto conto del carico didattico dei docenti, designa un relatore.
9.
Qualora la tesi non venga richiesta ad un docente di insegnamenti del corso di laurea, l'allievo
dovrà presentare apposita istanza al Presidente del Consiglio di Area Didattica, con
l'indicazione dell'argomento prescelto.
Elaborati di corso
10. Per elaborati di corso si intendono i lavori svolti dall'allievo nell'ambito delle attività formative
presenti nel proprio piano degli studi, sotto il controllo dei rispettivi docenti. L'elaborato deve
comprendere obbligatoriamente una relazione illustrativa.
11. La discussione degli elaborati deve essere condotta in modo da consentire di valutare la
capacità del candidato nella risoluzione di problemi tecnici e nell'applicazione a casi concreti di
quanto appreso nel corso degli studi.
Composizione delle Commissioni e calendario degli esami
12. Nel corso dell'anno accademico sono previste 3 sessioni di esami, ciascuna eventualmente con
più di un appello, secondo un calendario stabilito all'inizio dell'anno accademico e reso
pubblico mediante affissione all'albo.
13. Almeno con un mese di anticipo rispetto alla data fissata per ogni sessione, il Preside nomina
una Commissione di esami, costituita da un Presidente e da un congruo numero di docenti.
14. Almeno 10 giorni prima della data fissata per l'appello, il Presidente costituisce e convoca la
Commissione, formata in modo da garantirne una composizione interdisciplinare e da
assicurare di norma la presenza di tutti i relatori.
15. Almeno 10 giorni prima della data fissata per l'appello, il Presidente invia ai componenti della
Commissione e rende pubblico mediante affissione all'albo l'elenco dei laureandi ed il
calendario dei lavori.
16. Prima della data fissata per l'appello, il Presidente riceve dal relatore una breve relazione scritta
sulla tesi, che provvede a portare a conoscenza dei componenti della Commissione all'inizio dei
lavori.
17. Qualora non facciano parte della Commissione, il relatore e gli eventuali correlatori
partecipano ai lavori della stessa limitatamente alla discussione della tesi.
Valutazione dell'esame di laurea
18. La valutazione dell'esame di laurea deve tener conto anche dei risultati conseguiti nel corso
degli studi. A tale scopo, si conviene che il voto di laurea è costituito dalla somma del voto di
media, del voto aggiuntivo e del voto d'esame.
19. Il voto di media è dato dalla media pesata, espressa in centodecimi, dei voti con cui il
candidato ha superato gli esami di profitto degli insegnamenti previsti nel proprio piano degli
studi, con esclusione degli eventuali crediti in soprannumero; ad ogni insegnamento sarà dato
25
peso uguale alla frazione di crediti acquisiti nel singolo insegnamento rispetto all’ammontare
previsto per l’intero CdS con l’esclusione dei crediti destinati alla tesi.
20. Il voto aggiuntivo tiene conto di eventuali esami superati con lode, di eventuali esami in
soprannumero e di partecipazioni a "stages" o corsi di istruzione. Esso è pari a 1/3 di punto (in
centodecimi) per ogni lode riportata negli esami. Le materie in soprannumero risultanti dal
piano di studi, qualora siano state superate con almeno 24/30 e siano considerate pertinenti
all’indirizzo prescelto, possono dar diritto, a giudizio della Commissione, ad 1/3 di punto (in
centodecimi). La partecipazione a "stages" e/o a corsi di istruzione attinenti al corso di studi, se
opportunamente documentata e ratificata dal Consiglio di Area Didattica, può dar diritto, a
giudizio della Commissione, ad 1/3 di punto per ciascuno degli "stages" e/o corsi seguiti.
21. Il voto d'esame è costituito dalla media dei voti (da 0 a 3 per gli elaborati di corso, da 0 a 9 per
le tesi di laurea) espressi da ciascun componente della Commissione, sentito il relatore.
22. Il voto di laurea è costituito dalla somma arrotondata del voto di media, del voto aggiuntivo e
del voto d'esame. In nessun caso la somma del voto aggiuntivo e del voto d’esame può
superare 11 punti (in centodecimi).
23. La lode in aggiunta al massimo dei voti può essere proposta dal relatore solo quando il voto di
media sia almeno pari a 103/110; essa deve essere deliberata dalla Commissione all'unanimità.
24. La segnalazione per premi di laurea e/o borse di studio può essere proposta dal relatore solo
quando il voto di laurea sia almeno pari a 110/110; essa deve essere deliberata dalla
Commissione all'unanimità.
Art. 36. Attività di studio all’estero
1.
Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi all’estero deve presentare al Presidente
del Consiglio di Area Didattica apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti
che si propone di seguire all’estero e presso quali Università. La domanda è sottoposta
all’esame del Consiglio di Area Didattica che delibera in merito sulla base dei contenuti degli
insegnamenti e della loro coerenza con l'obiettivo del corso degli studi.
2.
Il riconoscimento degli studi effettuati all’estero è deliberato dal Consiglio di Area Didattica
sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei corsi seguiti, le modalità di
svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo
studente ritenga opportuno produrre.
3.
Tale riconoscimento avviene d'ufficio nel caso in cui sussista un contratto istituzionale
preventivamente stipulato secondo le modalità previste dalla Comunità Europea oppure nel
caso in cui il Consiglio di Area Didattica abbia approvato, nell’ambito di altri programmi di
scambio, tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l’Università partner.
4.
La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all’estero deve
esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel piano ufficiale degli
studi o nel piano individuale dello studente.
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5.
Il Consiglio di Area Didattica attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla
base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
6.
Ove il riconoscimento sia richiesto nell’ambito di un programma che ha adottato un sistema di
trasferimento dei crediti (ETCS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti
ai corsi seguiti all’estero.
7.
Le esperienze didattiche acquisite all’estero per le quali non sia individuabile alcuna
corrispondenza possono essere considerate dalla Commissione di laurea in sede di valutazione
dell'esame finale.
8.
Previa delibera del Consiglio di Area Didattica, nella certificazione della carriera scolastica
dello studente viene fatta menzione delle attività formative compiute all’estero, anche se non
convalidate ai fini del conseguimento del titolo, indicando gli esami superati, le frequenze
acquisite e l’eventuale tirocinio.
TITOLO VI
Valutazione e miglioramento dell’attività didattica
Art. 37 Attività di valutazione
1.
Al fine di effettuare la valutazione dell’attività didattica e di proporre eventuali azioni di
miglioramento in seno al Consiglio di Area Didattica è istituita la Commissione di
autovalutazione.
2.
Fanno parte della Commissione di autovalutazione non meno di un docente per ciascuno dei
CdS afferenti all’Area e di un rappresentante degli studenti. I docenti e gli studenti componenti
vengono eletti dal Consiglio di Area Didattica. La commissione di autovalutazione resta in
carica tre anni.
3.
La Commissione ha il compito di redigere annualmente un rapporto di autovalutazione che, in
linea con i modelli di autovalutazione eventualmente adottati su scala nazionale, evidenzi i
punti di forza e di debolezza dei vari CdS afferenti all’Area ed eventuali iniziative atte a
migliorare l’organizzazione della didattica. A tal proposito la Commissione di autovalutazione
effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell’attività didattica anche attraverso la
predisposizione di specifici questionari da sottoporre agli studenti. Il suddetto rapporto viene
inviato al Presidente del Consiglio di Area entro il 30 luglio affinché questi predisponga la
relazione sull’andamento delle attività didattiche al Consiglio.
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