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ALLEGATO B Glossario ALLEGATO B – MODULO DI ADESIONE – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA GAP YAMAHA N. COR01R3GAP100005 DATI DEL VEICOLO Marca e modello: <Marca> <Modello> <Versione> Alimentazione: <Alimentazione> c.c.: <Cilindrata> Targa: <targa> Data 1° Immatricolazione: <DT_Immat> Telaio: <Telaio> DATI PROPRIETARIO DEL VEICOLO Nome e Cognome (o Ragione Sociale): <Nome> <Cognome> Indirizzo: <Indirizzo> Cap: <Codice Postale> Località: <Paese> Telefono: <Telefono> Cellulare: <Cellulare> Prov.: <Provincia> e-mail: <E-mail> CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (ESTRATTO DEL FASCICOLO INFORMATIVO) Art. 1 – Oggetto della Polizza L’Assicuratore riconosce ad ogni Assicurato una copertura per il danno materiale e diretto subito in conseguenza al verificarsi di un solo Sinistro per Furto Totale del Veicolo Assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione e nella Polizza, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi artt. 6, 7 e 8. Art. 2 – Formalità di ammissione all’Assicurazione L’Assicurazione è sottoscritta per conto di chi spetta (art. 1891 del Codice Civile) dal Contraente a favore degli Assicurati che: - abbiano acquistato presso un punto della rete ufficiale di Yamaha un Veicolo nuovo o usato di marca Yamaha modello Tmax immatricolato in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, coperto da polizza RC auto attiva e dotato di Sistema Antifurto Lojack attivo e funzionante e di valore massimo pari ad Euro 12.000; - abbiano sottoscritto una Polizza Incendio e Furto avente ad oggetto assicurato il Veicolo Assicurato stesso. … Art. 3 – Decorrenza e cessazione dell’Assicurazione … La copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli assicurati ha la durata di 12 mesi a decorre dalla data indicata nel relativo Modulo di inserimento di cui all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione ed a seguito del pagamento del relativo Premio, e non si rinnoverà alla scadenza. L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente: a) in caso di vendita da parte dell’Assicurato del Veicolo oggetto della copertura assicurativa; b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale o altro evento che comporti la perdita o distruzione totale del Veicolo Assicurato; c) in caso di cessazione della Polizza Incendio e Furto. Art. 5 – Momento di cessazione dell’Assicurazione. In caso di cessazione a scadenza o cessazione anticipata (art. 3) dell’Assicurazione, la copertura assicurativa cesserà dalle ore 24.00 rispettivamente del giorno di scadenza della copertura o del giorno del verificarsi dell’evento che ha determinato la cessazione anticipata. Art. 6 – Prestazione assicurativa L'Assicuratore liquiderà all’Assicurato, in caso di Sinistro per Furto Totale, un importo pari ai seguenti importi: 1 di 5 ALLEGATO B Glossario nel primo semestre di copertura: Scoperto applicato sull’Indennizzo sulla Polizza Incendio e Furto, secondo le percentuali ed i minimi riportati nella seguente tabella: Copertura n. 1 15% del Danno da Furto con minimo pari a Euro 200 Copertura n. 2 20% del Danno da Furto con minimo pari a Euro 500 Il tipo di copertura dipende e corrisponde a quanto previsto dalle Condizioni della Polizza Incendio e Furto con cui il Veicolo è assicurato. L’Indennizzo avverrà a condizione che la compagnia assicurativa che ha emesso la Polizza Incendio e Furto abbia indennizzato per lo stesso Sinistro, a titolo definitivo, l’Assicurato e per l’importo dello Scoperto indicato nella relativa quietanza di liquidazione. nel secondo semestre di copertura: differenza tra il Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. L’Indennizzo avverrà a condizione che la compagnia assicurativa che ha emesso la Polizza Incendio e Furto abbia indennizzato per lo stesso Sinistro, a titolo definitivo, l’Assicurato. L’Assicuratore si riserva il diritto di verificare con la compagnia assicurativa della Polizza Incendio e Furto l’importo della Scoperto applicato e/o l’importo liquidato dalla stessa in sede di Indennizzo. In ogni caso, la Prestazione sarà riconosciuta solo nel caso in cui l’Assicurato abbia acquistato, a seguito del Sinistro, un Veicolo dello stesso modello TMAX presso un punto della rete ufficiale Yamaha. E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 delle Condizioni di Assicurazione. La Prestazione sarà riconosciuta solo nel caso in cui l’Assicurato abbia acquistato, a seguito del Sinistro, un Veicolo dello stesso modello TMAX presso un punto della rete ufficiale Yamaha.: E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 delle Condizioni di Assicurazione. Art. 7 – Massimali La Prestazione ha, comunque, Massimali così definiti: - nel primo semestre di copertura: Copertura n. 1 Euro 1.800 (Euro milleottocento) Copertura n. 2 Euro 2.400 (Euro duemilaquattrocento) - nel secondo semestre di copertura: € 4.000 (Euro quattromila). Art. 8 – Esclusioni La Prestazione non è dovuta qualora l’Assicurato non acquisti, a seguito del Sinistro, un Veicolo dello stesso modello TMAX presso un punto della rete ufficiale Yamaha. La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da: a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida); b) rapina, come definita all’art. 628 del Codice Penale; c) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; d) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi; e) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti; f) partecipazioni a gare o competizioni motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti; g) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere; h) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada; 2 di 5 ALLEGATO B Glossario i) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo; j) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; k) circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati; l) circolazione in paesi diversi dall’Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi. In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza: a) i Veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (autoscuola, mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc); b) ogni Veicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della Polizza e al momento del Sinistro; c) I Veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente); d) Veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate; e) I Veicoli di Valore d’Acquisto superiore a Euro 12.000,00; f) I Veicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità; g) il lucro cessante o la perdita di chance. Art.9 – Estensione Territoriale La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria. … Art. 12 – Modalità di denuncia del Sinistro In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Assicuratore secondo le modalità indicate all’art. 14. Ai sensi dell’art, 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore in caso di sinistro, può comportare, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto alla prestazione. Ai fini della liquidazione della Prestazione, l’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire all’Assicuratore la seguente documentazione: a) copia di denuncia di Furto Totale del Veicolo sporta presso la Pubblica Autorità; b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico); c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo; d) copia della documentazione contrattuale di Assicurazione (Modulo di Conferma di Adesione) sottoscritta dall’Assicurato; e) copia della polizza di Responsabilità Civile Auto in vigore e attiva al momento del Sinistro; f) quietanza di liquidazione del sinistro relativa all’eventuale Polizza Incendio e Furto e copia delle relative condizioni di assicurazione; g) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Veicolo e la ragione sociale del soggetto venditore da cui si è acquistato il Veicolo; h) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo e-mail, etc.) dell’Assicurato; i) documento di riacquisto di un altro Veicolo TMAX presso un rivenditore o concessionario autorizzato Yamaha; 3 di 5 ALLEGATO B Glossario j) serie di chiavi originali in dotazione del Veicolo o, se già consegnate in precedenza alla compagnia di assicurazione della Polizza Incendio e Furto o di o altra polizza avente pari contenuto, ed in ragione del medesimo Sinistro, autocertificazione di avvenuta consegna. Le chiavi, a seguito della definizione del sinistro, verranno distrutte. L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura. Art. 13 – Liquidazione della Prestazione L’Assicuratore si impegna a liquidare un solo Sinistro a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente al Sinistro stesso, e a seguito della sottoscrizione e restituzione, da parte dell’Assicurato, di quietanza di liquidazione. L'accredito all’Assicurato da parte dell'Assicuratore dell’indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento della Prestazione. In caso di ritrovamento del Veicolo o di parti di esso, l’Assicurato è obbligato ad informare l’Assicuratore non appena ne abbia notizia. Se il ritrovamento avviene prima del pagamento dell’Indennizzo, nulla sarà dovuto all’Assicurato. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento della Prestazione, l’Assicurato è obbligato a rimborsare all’Assicuratore l’importo corrisposto quale liquidazione della Prestazione per Furto Totale dell’Autoveicolo. In ogni caso, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, l’Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità corrisposta all’Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. … Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo variazione dell’Area di Rischio, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 14; in mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Art. 16 – Altre assicurazioni Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell’Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, anche in virtù di Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall’Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla Prestazione. In caso di Sinistro, l’Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all’art. 14, nel termine di 3 giorni decorrente dalla data in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza, e si applica, ai fini della liquidazione, quanto previsto dall’art. 1910 del Codice Civile. Art. 17 – Cessione dei diritti L’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall’Assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l’Assicuratore. Art. 18 – Prescrizione I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). … Art. 21 – Foro competente Per qualunque controversia relativa all'applicazione, all’esecuzione, alla validità, alla risoluzione oppure all’interpretazione della presente Polizza che sia sorta tra l’Assicuratore e/o il Contraente e/o un Assicurato e/o un avente diritto, il foro competente è quello del luogo di residenza, domicilio o sede legale di quest’ultimo. Art. 23 – Tutela Dati – Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 4 di 5 ALLEGATO B Glossario MAPFRE ASISTENCIA, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali degli Assicurati e del Contraente (di seguito gli ’”Interessati”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto di Assicurazione. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene anche mediante l’ausilio di informatici, , in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All’interno di MAPFRE ASISTENCIA, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto dell’Assicuratore servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. L’Assicuratore può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori; coassicuratori), i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo Mapfre, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico dell’Assicuratore; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dall’Assicuratore anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede dell’Assicuratore) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dall’Assicuratore come “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali fossero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. L’Assicuratore non diffonde i dati personali degli Interessati. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lg. 196/2003, l’Interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali presso il Titolare e la loro messa a disposizione in forma intellegibile, avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l’esercizio di tali diritti e per ottenere ulteriori informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti a cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può rivolgersi all’Assicuratore : MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) “Servizio Privacy – C.A. del Responsabile per l’esercizio dei diritti dei terzi” E- mail [email protected] . Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione (Estratto del Fascicolo Informativo) con l’informativa sul trattamento dei dati personali. Luogo e data:_____________________________________li ___________________ L’Assicurato ___________________________________ 5 di 5 ALLEGATO B Glossario Dichiarazione di consenso espresso per il trattamento dei dati per attività di informazione o promozione commerciale I dati personali possono essere diretti anche all’espletamento da parte di MAPFRE ASISTENCIA di attività di informazione e promozione commerciale dei suoi prodotti e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza; tali dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo di appartenenza (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo). Il mancato consenso al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con MAPFRE ASISTENCIA. Presto il consenso _________________________ Nego il consenso _________________________________ Dichiarazione di consenso espresso per il trattamento dei dati al di fuori dell’Unione Europea I dati personali possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea, ai soggetti e per le finalità di cui alla presente informativa. Presto il consenso _________________________ Nego il consenso _________________________________ 6 di 5 ALLEGATO C Glossario 1 di 1