ordinanza uds padova 2.9.2014

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ordinanza uds padova 2.9.2014
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA
N. 2014/
SIUS
Il Magistrato di Sorveglianza
visto il procedimento iscritto a seguito del reclamo presentato da XXX, detenuto presso la
Casa di reclusione di Padova,
Titolo esecutivo: sentenza Corte di Appello di XXX del XXX di condanna alla pena di
anni 6 per artt. 416, 600 bis, 56, 610, 612, 372 c.p.
(inizio pena: 11.1.12; fine pena: 11.9.14)
avente ad oggetto:
reclamo in materia di rimedi risarcitori ai sensi dell’art. 35 ter o.p. (norma introdotta
dall’art. 1 del DL 26.06.14 n. 92 conv. nella L. 11.8.14 n. 117)
sentite le parti all’udienza del 2 settembre 2014 e sciogliendo la relativa riserva, emette la
seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
- il detenuto ha proposto, con missiva trasmessa dalla CR di Padova in data il 11.8.14 con
nota prot. n. 18.448, reclamo al Magistrato di sorveglianza chiedendo la detrazione di
pena prevista dall’art. 1 del DL n. 92/14, asserendo di essere detenuto dal 22.4.12 presso
la CR di Padova e di essere stato sottoposto ad un trattamento disumano e degradante
durante la detenzione presso l’istituto padovano e fino alla data di presentazione del
ricorso;
- risulta accertata la provenienza del reclamo da parte del detenuto, vista la trasmissione
del ricorso tramite la matricola del carcere;
- il presente reclamo risulta ammissibile, diversamente da quanto disposto nel proc. n.
2014/5868 iscritto a seguito di altra istanza con declaratoria di inammissibilità, vista
l’indicazione degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda risarcitoria, non
essendovi stata alcuna pregressa valutazione nel merito dell’istanza;
- risulta fissata udienza ex art. 35 bis o.p., con regolare notifica del decreto di citazione al
Ministero della Giustizia e al Direttore della CR di Padova, che non si sono costituiti in
giudizio;
- l’istante ha motivato il reclamo adducendo di essere stato allocato fin dall’inizio della
detenzione presso la CR di Padova e fino ad oggi, in una cella con spazio inferiore a mq 3,
in quanto ha sempre condiviso la camera detentiva con altri due consimili, segnalando
altresì condizioni igieniche precarie dei bagni annessi alle celle e dei locali destinati alle
docce, la mancata possibilità di studiare e di avere un’adeguata assistenza medica;
- il detenuto, pur lamentando un’attuale detenzione in stato di illegalità ai sensi dell’art. 3
della CEDU, stante il prossimo fine pena, ha limitato la domanda alla richiesta di
detrazione della pena ancora da espiare ai sensi della normativa citata in epigrafe, senza
fare richiesta di un provvedimento inibitorio urgente;
- dalla relazione trasmessa dalla CR di Padova, con nota pervenuta il 27.8.14, risulta che
l’istante è stato detenuto nell’Istituto dal 22.3.12 e da questa data è stato allocato,
dapprima in infermeria (cella n. 2) con un solo altro consimile e poi dal 22.4.12 al 18.6.12
e da questa data fino al 2.10.12, è stato allocato nella cella 9 del 2 Blocco lato A e nella
cella 13 del 2 Blocco lato A con un solo altro consimile;
- dalla medesima relazione risulta altresì che il reclamante è stato detenuto in una cella con
altri due consimili dal 2.10.12 alla data dell’udienza odierna (e segnatamente nelle celle n.
13 e 12 del 2 Blocco lato A);
- dalla citata nota risulta altresì, in merito alle altre doglianze, che il locale docce del
Blocco 2 lato A è stato completamente ricondizionato, che l’istante ha svolto lavoro a
rotazione per la durata di un mese in tre occasioni e che il detenuto ha sempre vissuto in
“regime aperto” (con orario di apertura della camera detentiva dalle ore 8,30 alle ore
12,40, dalle ore 13.10 alle ore 15.50 e dalle ore 16.10 alle ore 19,40;
ciò premesso,
-ritenuto che a seguito di pregressi provvedimenti adottati da questo Ufficio, ex art. 35 bis
o.p., in relazione ad altri detenuti, risulta accertato che le camere detentive presso la CR di
Padova sono tutte di eguale dimensione1 e che si ritiene di calcolare lo spazio “minimo”
vitale di 3 mq per ciascun detenuto, indicato dalle sentenze CEDU, escludendo dal
computo della superficie disponibile, quella del bagno (in quanto è mero vano accessorio
della camera detentiva) e degli arredi inamovibili (quali gli armadi), considerando invece
nel computo della superficie disponibile, quella del letto e degli arredi che possono essere
spostati (tavolino e sgabelli)2;
-ritenuto che, applicando detti criteri, risulta già affermato in vari provvedimenti di questo
Ufficio, che presso la CR di Padova, nel caso in cui siano allocati tre detenuti in una
camera detentiva, risulta accertato che ciascun ristretto ha a disposizione uno spazio
minimo vitale inferiore a 3 mq, situazione che già in sé integra una detenzione inumana e
degradante ai sensi dell’art. 3 della CEDU3 a prescindere da ogni altro accertamento
relativo alle altre condizioni in cui si è svolga e si svolge la presente espiazione della pena;
- ritenuto che applicando detto principio risulta accertato che il reclamante è stato detenuto
dal 2.10.12 alla data odierna in una cella con altri due consimili e quindi in violazione del
citato art. 3;
- ritenuto che le altre doglianze del reclamante sono in parte generiche (non indicando
alcuna circostanza specifica riguardante la persona del detenuto, quanto alla mancanza di
assistenza sanitaria e alla mancata frequentazione di corsi scolastici) ed in parte sono
infondate, alla luce delle informazioni acquisite dalla CR di Padova, che si ritengono
provate anche a seguito degli accertamenti già compiuti dall’Ufficio in relazione ad altri
procedimenti (vedasi le osservazioni riguardanti la ristrutturazione del locale docce e
riguardanti gli orari di apertura della cella);
-ritenuto pertanto che il reclamo merita accoglimento solo limitatamente alla doglianza
inerente la detenzione in una camera detentiva con uno spazio vitale inferiore a 3 mq;
- ritenuto che la violazione legittimante il rimedio risarcitorio previsto dall’art. 35 ter o.p.
si è protratta per numero 701 giorni (dal 2.10.12 al 2.9.14);
-ritenuto che ai sensi dell’art. 35 ter comma 1 o.p. il pregiudizio lamentato e come sopra
accertato, deve essere risarcito applicando quale primario criterio di liquidazione, una
1
Le dimensioni di ciascuna camera detentiva della CR di Padova sono di mt 3,92 x 2,32 (per una superficie
di mq 9,09), mentre quelle del bagno sono di mq 5,25. Sono presenti in ogni cella tre armadi, composti da
una base e da un pensile sovrapposto, delle dimensioni di cm 49,2 x 37,2 (con ingombro totale di mq 0,54),
un tavolino (cm 81,07 x 59,5) e tre sgabelli (cm 36.5. x 36.5), oltre a un letto singolo (cm. 200 x 90) e un
letto a castello con due brande delle medesime dimensioni.
2
Vedi da ultimo ordinanza magistrato di sorveglianza di Padova del 10.7.14 proc. n. 2013/5934.
3
Infatti nel caso di condivisione della cella di tre detenuti, lo spazio minimo della camera detentiva a
disposizione di ciascuno, così come sopra calcolato, risulta pari a 2,85 mq., misura inferiore, al limite
minimo di 3,00 mq indicato quale spazio minimo vitale inderogabile nella giurisprudenza della CEDU (vedi
tra le altre sentenza Torreggiani c. Italia del 8.1.13).
detrazione della pena detentiva in corso di esecuzione, pari a un giorno per ogni dieci
giorni;
-ritenuto tuttavia che il fine pena è previsto per il giorno 11 settembre 2014, per cui devesi
disporre la detrazione di pena di giorni 10, scomputabile dall’attuale esecuzione della pena
detentiva (pari a giorni 100 di detenzione), con la conseguente immediata scarcerazione
del detenuto;
-ritenuto che in relazione ai restanti 601 giorni di detenzione in condizioni di illegalità,
come sopra qualificata, devesi applicare il criterio di liquidazione residuale di risarcimento
del danno predeterminato dal legislatore, ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 o.p., pari a 8,00
euro per ciascuna giornata in cui il detenuto ha subito il pregiudizio;
-ritenuto che si reputano esistenti i presupposti per la liquidazione monetaria del
risarcimento del danno subito, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso
dell’istante, in quanto detta pronuncia consegue automaticamente vista la non capienza
della pena detentiva;
-ritenuto pertanto che devesi disporre a carico dell’Amministrazione a favore del
reclamante la liquidazione della somma di euro 4.808,00 a titolo di risarcimento del danno
subito;
sentito il PM che ha espresso parere favorevole all’accoglimento del reclamo a decorrere
dal 2.10.12
visti gli artt. 35 bis e 35 ter o.p.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la pena inflitta ed ancora da espiare a favore di
XXX di giorni 10;
liquida a titolo di risarcimento del danno a favore del reclamante la somma di euro
4.808,00.
Si comunichi a tutte le parti con urgenza.
Padova, il 2 settembre 2014
Il Magistrato di Sorveglianza
dott.ssa Linda Arata