INCENTIVI A FAVORE DELL`AUTOIMPRENDITORIALITÀ

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INCENTIVI A FAVORE DELL`AUTOIMPRENDITORIALITÀ
INCENTIVI A FAVORE DELL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
NEL
SETTORE
DELLA
adeguamento ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1857/2006 del 15 dicembre 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle PMI attive nella
produzione di prodotti agricoli pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 358 del 16
dicembre 2006.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
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Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capi I e IV, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni 1 ;
Decreto 16 luglio 2004, n. 250, Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in
favore dell’autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2004, n. 235 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (CE) N. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti
agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;
Relativamente alla definizione delle piccole e medie imprese il Regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione,
del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese - allegato I;
SOGGETTI BENEFICIARI
I singoli agricoltori e le piccole e medie imprese 2 , che esercitano attività legate alla produzione primaria dei
prodotti agricoli ed in particolare:
a) le società, comprese le società cooperative di produzione e lavoro (articolo 5 e 12bis del
D.Lgs185/2000);
b) i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria (articolo 9 del D.Lgs
185/2000);
c) le cooperative sociali di produzione di beni nel settore agricolo (articolo 11 e 12 del D.Lgs
n.185/2000).
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
a) Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;
1
D.L. 14 marzo 2005, n. 35; L. 23 dicembre 2005, n. 266; D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Così definite nell’allegato I del Regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del 13.1.2001, pp 33
e seguenti.
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b) Aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori;
c) Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.
Gli aiuti saranno concessi sotto forma di contributi a fondo perduto e sotto forma mutui agevolati (articolo 3 del
D.Lgs n.185/2000) 3 .
Il mutuo agevolato è concesso ad un tasso calcolato in relazione al tasso di riferimento determinato dalla
Commissione europea vigente alla data della deliberazione d’ammissione alle agevolazioni 4
La presente normativa non si applica:
a) alle attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all’attività
d’esportazione;
b) agli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.
a) Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
Gli investimenti finalizzati all’esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti
agricoli, sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Regolamento (CE) n. 1857/2006:
- l’intensità lorda dell’aiuto non deve superare il 40% degli investimenti ammissibili, ovvero il 50% degli
investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all’art. 36, lettera a), punti i), ii) e
iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli stati membri, in conformità degli articoli 50 e
94 dello stesso regolamento;
- l’intensità di cui al precedente punto è elevabile del 10%, rispettivamente al 50% ed al 60%, nel caso di
investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall’insediamento;
- l’importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su
un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 Euro se l’azienda si trova in una zona svantaggiata o
nelle zone di cui all’art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate
dagli stati membri, in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;
- l’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione,
miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento
dell’ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.
b)Aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 7 del Regolamento (CE) n.1857/2006 e i criteri di cui
all’articolo 22 del Regolamento (CE) N. 1698/2005.
3 L'articolo 3, comma 1, del Regolamento 250/2004 prevede che le agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del
D.Lgs. 185/2000, sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento, secondo i limiti fissati dall'Unione
europea in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), calcolati sulla base delle spese ammissibili in conto
investimento per le singole misure incentivanti.
4 L'articolo 11 del Regolamento 250/2004 prevede anche che: "il mutuo ha durata non superiore a quindici anni ed è posto
in ammortamento secondo il piano previsto dal contratto." Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi sugli
importi effettivamente assegnati nella misura del tasso agevolato. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante
rate semestrali costanti posticipate, versandole entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata. In
caso di ritardo nei pagamenti viene applicato sulla somma dovuta un tasso d'interesse di mora annuale pari al tasso di
riferimento vigente alla data della scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia può sospendere le erogazioni
delle agevolazioni. Nel caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto dal progetto approvato
l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano d'ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
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c) Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell’articolo 15 del Regolamento 1857/2006.
In particolare possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività:
a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:
i) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;
ii) spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;
iii) costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo
collaboratore;
b) per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di
un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie;
c) per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere
continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
d) per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a
concorsi, mostre e fiere:
i) le spese di iscrizione;
ii) le spese di viaggio;
iii) le spese per le pubblicazioni;
iv) l'affitto degli stand;
v) i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e
per vincitore;
e) a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine:
i) la diffusione di conoscenze scientifiche;
ii) le informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici
nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti.
Possono essere concessi aiuti anche a copertura dei costi di cui alla lettera e) se è indicata l'origine dei
prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e dagli articoli da 54 a 58 del
regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente
ai riferimenti registrati dalla Comunità;
f) le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un
dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le
stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.
Gli aiuti possono coprire il 100 % dei costi di cui sopra. Gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di
servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.
Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri
oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre
organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al
servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui
trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.
L’importo globale degli aiuti concessi a questo titolo non supererà 100.000 Euro per beneficiario per un periodo
di tre anni.
Non saranno concessi aiuti limitati a determinate associazioni ed intesi a favorire soltanto i loro membri.
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SPESE AMMISSIBILI
Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
Le spese ammissibili (IVA esclusa) comprendono:
a) la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
b) l’acquisto di macchine o attrezzature compreso i programmi informatici;
c) le spese generali, collegate alla spesa di cui alla lettera a) e b), (studio di fattibilità, onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, acquisizione di brevetti, licenze, ecc.).
Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
1) acquisto di diritti di produzione, animali e pianti annuali;
2) impianto di piante annuali;
3) drenaggi, impianti e opere per l’irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il
25% il precedente consumo di acqua;
4) investimenti di sostituzione.
Possono essere concessi aiuti per l’acquisto dei terreni diversi da quelli destinati all’edilizia con un costo non
superiore al 10% delle spese ammissibili all’investimento.
Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei
prodotti lattiero - caseari.
Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non
strettamente connessi con l'attività prevista dal progetto.
Condizioni particolari per gli aiuti agli investimenti.
Gli aiuti ricevuti sotto forma di contributo a fondo perduto e/o sotto forma di mutuo agevolato non possono
essere ceduti dai beneficiari.
E’ escluso ogni finanziamento di progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti
senza miglioramento alcuno delle condizioni di produzione agricola.
Il sostegno agli investimenti è concesso unicamente ad aziende e a singoli agricoltori:
a) la cui redditività è comprovata mediante valutazione delle prospettive;
b) che possiedono adeguate conoscenze e competenze professionali;
c) che rispettano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
Tali condizioni devono sussistere al momento della decisione di concessione dell'aiuto.
Tuttavia le condizioni di cui alle lettere b) e c) possono essere soddisfatte entro tre anni dall’insediamento,
soltanto qualora un periodo d'adattamento sia necessario per agevolare l’insediamento del giovane agricoltore o
l’adattamento strutturale della sua azienda.
Non sono sovvenzionati investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano
normali sbocchi di mercato. L’esistenza dei normali sbocchi di mercato è valutata nel rispetto dei criteri previsti
dai Piani di Sviluppo rurale (PSR) delle singole regioni, così come approvati dalla Commissione Europea.
Le autorità italiane terranno conto delle restrizioni alla produzione e delle limitazioni nel quadro delle
Organizzazioni Comuni di mercato, conformemente a quanto recepito dai PSR delle singole regioni, già
approvati dalla Commissione Europea.
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Non verranno concessi aiuti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle stabilite dai PSR delle regioni
interessate, così come approvati dalla Commissione.
Sono ammissibili solamente le spese che, in base alla data delle relative fatture o d’altro documento
giustificativo, risultino sostenute successivamente alla ammissione alle agevolazioni.
Per le società e le cooperative composte prevalentemente da soggetti d'età compresa tra i 18 ed i 35 anni che
abbiano la maggioranza numerica e pro quota di partecipazione, l'articolo 6, comma 2 del D.Lgs 185/2000
esclude dal finanziamento gli investimenti superiori a 2.582.284,50 Euro al netto dell’IVA.
Per i vantaggi al favore degli agricoltori d'età compresa tra i 18 ed i 39 anni l'articolo 10, comma 2 del D.Lgs
185/2000 esclude dal finanziamento gli investimenti superiori a 1.032.913,80 Euro al netto dell’IVA.
Per i vantaggi al favore delle cooperative sociali l'articolo 12, comma 2 del D.Lgs 185/2000 esclude dal
finanziamento gli investimenti superiori a:
a) 516.456,90 Euro al netto dell’IVA, per le nuove attività;
b) 258.228,45 Euro al netto dell’IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate.
AMBITO TERRITORIALE
Le misure agevolative sono applicabili nei territori di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 185/2000.
CUMULO
I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 16 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 si applicano
indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia finanziato interamente con fondi
nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.
Gli aiuti esentati a norma del Regolamento (CE) n. 1857/2006 non possono essere cumulati con altri aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri,
inclusi quelli di cui all'articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.1698/2005, né con i
contributi finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a
un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal Regolamento (CE) n. 1857/2006.
Gli aiuti esentati a norma del Regolamento (CE) n. 1857/2006 non possono essere cumulati con aiuti de minimis
ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di
investimento, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal Regolamento (CE) n.
1857/2006.
ENTRATA IN VIGORE DEL REGIME
Le attività intraprese e/o i servizi ricevuti sono ammissibili alla presente misura di aiuto solo se successive alla
data di pubblicazione del numero identificativo del regime sul sito internet della Direzione Generale
dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione Europea.
GESTIONE E CONTROLLO
In base all’articolo 23 del D.Lgs185/2000 il compito di gestire e controllare il corretto funzionamento del regime
é affidato a Sviluppo Italia, ora Agenzia nazionale per l’attrazione agli investimenti e lo sviluppo d’impresa. (di
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seguito Agenzia) 5 . Essa riceve le domande d'ammissione alle agevolazioni presentate dai giovani agricoltori,
dalle società e dalle cooperative, verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità delle candidature, delibera
l’ammissione ai benefici, o il rigetto della domanda, individua i beneficiari, le caratteristiche del progetto
finanziato, e la misura incentivante riconosciuta, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l’attuazione
dell’iniziativa, fissa i benefici concessi e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato. Per
l'attuazione della deliberazione d’ammissione alle agevolazioni, l’Agenzia stipula con il beneficiario un apposito
contratto, che disciplina i rapporti giuridici e finanziari reciproci. La violazione delle clausole contrattuali
costituisce causa di revoca delle agevolazioni concesse. L'articolo 20 del Regolamento n. 250/2004 attribuisce
all’Agenzia il potere di effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche mediante ispezioni e verifiche nelle
sedi aziendali, diretti ad accertare la permanenza ed il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno
determinato la concessione delle agevolazioni. La constatazione di un inadempimento comporta la revoca dei
vantaggi ed il loro recupero.
5 l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che Sviluppo Italia, società per
azioni di finanziamento pubblico istituita con Decreto legislativo n.1 del 9 gennaio 1999, assumesse dal 1°
gennaio 2007 la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
Spa”.
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