TAR Toscana Sentenza del 27 aprile
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TAR Toscana Sentenza del 27 aprile
N. 00822/2016 REG.PROV.COLL. N. 00478/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 478 del 2016, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Biagiotti, con domicilio eletto presso Simone Gallini in Firenze, Via Agnolo Poliziano N. 13; contro Ministero dell'Interno, rappresentati e dello domiciliata Stato, difesi U.T.G. per in legge - Prefettura dall'Avvocatura Firenze, Via degli di Lucca, Distrettuale Arazzieri 4; Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallicano Pro-Tempore, Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca Pro-Tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; per l'annullamento dei seguenti provvedimenti amministrativi:1) provvedimento del 16.2.2016, protocollo n. 1437, col quale il Sindaco del Comune di Gallicano, agendo quale Ufficiale di Stato Civile, ha comunicato al signor -OMISSIS-, dichiarato cittadino italiano per naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. F) della legge n. 91/1992, giuramento di prescritto provvedimento del non poter dall'art. procedere 10 della alla ricezione legge 29.2.2016 protocollo no 8692, citata; del 2) col quale la Prefettura di Lucca - Ufficio Territoriale del Governo, nella persona del Dirigente Area IV - Vice Prefetto Aggiunto, facendo esplicito riferimento ad indicazioni ricevute dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Area prestare 111 ter, Cittadinanza, giuramento previsto ha confermato dall'art. 10 il legge diniego di cittadinanza opposto al signor -OMISSIS- dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gallicano col provvedimento n. 1437 del 16.2.2016; 3) provvedimento del 22.2.2016, protocollo n. 1905, col quale il Sindaco del Comune di Gallicano, agendo quale Ufficiale di Stato Civile, ha nuovamente opposto al signor -OMISSIS-, dichiarato cittadino italiano per naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. F) della legge n. 91/1992, di non poter procedere alla ricezione del giuramento prescritto dall'art. 10 della legge citata; 4) provvedimento del 18.1.2016 adottato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca, agendo quale Ufficiale di Stato Civile, ha comunicato al Magistrato di Sorveglianza di Pisa (il quale ne ha dato comunicazione al signor-OMISSIS- con decreto n. 676/2016 del 29.2.2016), di aver opposto al signor -OMISSIS-, dichiarato cittadino italiano per naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. F) della legge n. 91/1992, di non poter procedere alla ricezione del giuramento prescritto dall'art. 10 della legge citata perché sarebbero venute meno le condizioni richieste per l'acquisizione dello status di cittadino; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Lucca e di Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallicano Pro-Tempore e di Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca Pro-Tempore; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Premesso che: a) il sig. -OMISSIS-, attualmente detenuto presso il carcere di Lucca, avendo ricevuto la notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana (emesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2015), chiedeva al Magistrato di Sorveglianza un permesso straordinario per recarsi presso l’ufficiale di stato civile del Comune di Gallicano a prestare il giuramento prescritto dall’art. 10 della legge 5 febbraio 1992 n. 91. b) alla richiesta di appuntamento, l’Ufficiale di stato civile ha invece risposto di non poter ricevere il predetto avendo appreso dalla Prefettura di Lucca le giuramento seguenti informazioni: - in data 3 agosto 2015 al sig.-OMISSIS- è stato notificato il decreto con cui il Questore di Lucca aveva revocato il permesso di soggiorno del 19 gennaio 2015; - pertanto, il cittadino albanese non ha più la residenza legale in Italia; - le condizioni richieste per la proposizione dell’istanza ex art. 9 della legge sulla cittadinanza devono permanere fino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 (come previsto dall’art. 4 comma 7 del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 573 del 1993); - pertanto, il sig.-OMISSIS- non può essere ammesso a prestare il giuramento; c) con successiva comunicazione l’interessato ha contestato la fondatezza dei motivi opposti dall’Ufficiale di stato civile; la Prefettura di Lucca ha invece ribadito le ragioni ostative alla prestazione del giuramento (comunicando che lo stesso avviso era stato espresso l’Immigrazione dal del Dipartimento Ministero per le Libertà dell’Interno, civili e opportunamente consultato); il Sindaco del Comune di Gallicano ha a sua volta ribadito di non poter procedere alla ricezione del giuramento; il Magistrato di Sorveglianza di Pisa ha infine rigettato l’istanza di permesso straordinario presentata dal detenuto; d) il Sig.-OMISSIS- ha pertanto impugnato gli atti del Sindaco del Comune di Gallicano, emessi in qualità di Ufficiale di stato civile, il provvedimento provvedimento del del 18.1.2016 Prefetto del di Sindaco di Lucca, Lucca nonché (del il quale peraltro non si fa menzione nel corpo del ricorso), deducendo i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. degli artt. 9 e 10 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e dell’art. 7 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 (recante il relativo regolamento di esecuzione); 2) eccesso di potere contraddittorietà per ed travisamento illogicità dei della fatti, insufficienza, motivazione, ingiustizia manifesta; - in particolare, il ricorrente ha sostenuto che: a) il rifiuto opposto dall’Ufficiale inammissibile sindacato di stato sulle civile condizioni costituisce ritenute ostative un al perfezionamento della cittadinanza italiana già riconosciuta al sig.-OMISSIS-; la concessione della cittadinanza, avvenuta con decreto emesso dal Presidente della Repubblica, configura un vero e proprio diritto dello straniero, acquisito dopo l’accertamento del requisito territorio di permanenza italiano discrezionale, con e esito legale previa da una favorevole, almeno dieci valutazione operata anni nel ampiamente dall’autorità competente; lo status di cittadino italiano non avrebbe effetto se non fosse seguito dalla prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, da prestarsi entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza (ex art. 7 del D.P.R. 572/1993); alcuna rilevanza può essere attribuita alla revoca del permesso di soggiorno posto che alla data del 3 agosto 2015 il sig.OMISSIS- aveva già acquisito lo status di cittadino italiano (e perduto la qualità di straniero al quale soltanto può essere revocato il permesso di soggiorno), avendone maturato il requisito di residenza legale in Italia già alla data del 21 maggio 2015 (di adozione del provvedimento di naturalizzazione); l’eventuale prestazione del giuramento in data successiva al termine di sei mesi comporta la previsione di un sindacato di merito e produrre una nuova ulteriori istruttoria documenti), (poiché esclusi ove l’interessato il deve giuramento sia prestato nel predetto termine semestrale; b) il provvedimento emesso dal incompetenza civile), Prefetto di (essendo costituisce Lucca, l’atto un oltre riservato ostacolo al ad essere viziato all’Ufficiale di perfezionamento per stato della fattispecie costitutiva del rilascio del decreto di concessione della cittadinanza ed ha finito per condizionare l’operato dell’Ufficiale dello stato civile chiamato non a partecipare al perfezionamento della fattispecie ma soltanto a raccogliere il giuramento e ad effettuare la relativa annotazione nei registri dello stato civile; decorso il termine di sei mesi, il sig.OMISSIS- dovrebbe dare la prova della persistenza delle condizioni richieste dagli artt. 6 e 9 della legge n. 91/1992, il che costituirebbe un ostacolo insormontabile essendosi nel frattempo resosi responsabile di reati ostativi alla concessione del beneficio (mentre dovrebbe essere trattato alla stregua di un cittadino italiano che ha commesso reati e che sta espiando la sua pena). - costituitasi in giudizio, l’Amministrazione intimata ha eccepito il difetto dell’Interno di giurisdizione del giudice amministrativo ed ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte. Considerato che: - il ricorrente (allo stato detenuto in carcere) al quale è stato notificato il decreto di conferimento della cittadinanza italiana (emesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2015), ha impugnato il provvedimento del Sindaco del Comune di Gallicano il quale, agendo quale Ufficiale di Stato Civile, ha opposto (alla richiesta dell’interessato) di non poter procedere alla ricezione del giuramento prescritto dall'art. 10 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, poiché il cittadino albanese non ha più la residenza legale in Italia a seguito del decreto del 19 gennaio 2015 con cui il Questore di Lucca gli aveva revocato il permesso di soggiorno; - l’art. 95, (Regolamento comma per 1, la del D.P.R. revisione 3 novembre e la 2000 n. 396 semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) prevede:“Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una adempimento, deve trascrizione, proporre una annotazione ricorso al tribunale o altro nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento”; - l’art. 25, comma1, del medesimo D.P.R. prevede: “L'ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91”; - l’attività dell’amministrazione, nella fattispecie, si configura come vincolata essendo limitata alla verifica della sussistenza del requisito, in capo al richiedente il giuramento, della residenza legale che costituisce una condizione per la concessione della cittadinanza, la quale (al pari degli altri requisiti) deve permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge, come dispone l’art. 4 comma 7 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (abrogato con successivo D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362, emesso ai sensi dell’art. 2 della L. 24/12/1993, n. 537, ma solo“limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento”); - nel caso in esame, l'ufficiale di stato civile non ha sindacato la legittimità del decreto ministeriale di concessione della cittadinanza in sede di giuramento di fedeltà alla Repubblica (come nell’ipotesi esaminata da Tribunale Crotone, 26/03/2010); - in materia d cittadinanza, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 marzo 2014 n. 1404) circoscrive la giurisdizione del G.A. alle fattispecie ampiamente discrezionali di cause preclusive, tali da risultare idonee a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad acquistare lo status di cittadino italiano, con conseguente tendenziale limitazione del sindacato giurisdizionale al vaglio di eventuali eccesso di potere, che possono essere individuati diniego contraddittorio, risulti illogico o profili di qualora il ovvero non giustificato anche attraverso gli atti a cui faccia richiamo per relationem (v. Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1173); - sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione di questo G.A., essendo la fattispecie devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario; la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.; - attesa la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente epigrafe proposto, giurisdizione. lo pronunciando dichiara sul ricorso, inammissibile per come in difetto di Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente -OMISSIS-. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati: Saverio Romano, Presidente, Estensore Luigi Viola, Consigliere Alessandro Cacciari, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/05/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)