TAR Toscana Sentenza del 27 aprile

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TAR Toscana Sentenza del 27 aprile
N. 00822/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2016, proposto
da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Biagiotti,
con domicilio eletto presso Simone Gallini in Firenze, Via Agnolo
Poliziano N. 13;
contro
Ministero
dell'Interno,
rappresentati
e
dello
domiciliata
Stato,
difesi
U.T.G.
per
in
legge
-
Prefettura
dall'Avvocatura
Firenze,
Via
degli
di
Lucca,
Distrettuale
Arazzieri
4;
Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gallicano Pro-Tempore,
Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca Pro-Tempore,
rappresentati
e
difesi
per
legge
dall'Avvocatura
Distrettuale
dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
dei
seguenti
provvedimenti
amministrativi:1)
provvedimento
del
16.2.2016, protocollo n. 1437, col quale il Sindaco del Comune di
Gallicano, agendo quale Ufficiale di Stato Civile, ha comunicato
al
signor
-OMISSIS-,
dichiarato
cittadino
italiano
per
naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. F) della
legge
n.
91/1992,
giuramento
di
prescritto
provvedimento del
non
poter
dall'art.
procedere
10
della
alla
ricezione
legge
29.2.2016 protocollo no 8692,
citata;
del
2)
col quale la
Prefettura di Lucca - Ufficio Territoriale del Governo, nella
persona del Dirigente Area IV - Vice Prefetto Aggiunto, facendo
esplicito
riferimento
ad
indicazioni
ricevute
dal
Ministero
dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
-
Area
prestare
111
ter,
Cittadinanza,
giuramento
previsto
ha
confermato
dall'art.
10
il
legge
diniego
di
cittadinanza
opposto al signor -OMISSIS- dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Gallicano col provvedimento n. 1437 del 16.2.2016; 3)
provvedimento del 22.2.2016, protocollo n. 1905, col quale il
Sindaco del Comune di Gallicano, agendo quale Ufficiale di Stato
Civile, ha nuovamente opposto al signor -OMISSIS-, dichiarato
cittadino italiano per naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9,
comma 1, lett. F) della legge n. 91/1992, di non poter procedere
alla ricezione del giuramento prescritto dall'art. 10 della legge
citata; 4) provvedimento del 18.1.2016 adottato dall'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Lucca, agendo quale Ufficiale di
Stato Civile, ha comunicato al Magistrato di Sorveglianza di Pisa
(il quale ne ha dato comunicazione al signor-OMISSIS- con decreto
n. 676/2016 del 29.2.2016), di aver opposto al signor -OMISSIS-,
dichiarato
cittadino
italiano
per
naturalizzazione,
ai
sensi
dell'art. 9, comma 1, lett. F) della legge n. 91/1992, di non
poter
procedere
alla
ricezione
del
giuramento
prescritto
dall'art. 10 della legge citata perché sarebbero venute meno le
condizioni
richieste
per
l'acquisizione
dello
status
di
cittadino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti
gli
atti
di
costituzione
in
giudizio
di
Ministero
dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Lucca e di Ufficiale
dello
Stato
Civile
del
Comune
di
Gallicano
Pro-Tempore
e
di
Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lucca Pro-Tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 il
dott.
Saverio
Romano
e
uditi
per
le
parti
i
difensori
come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
a) il sig. -OMISSIS-, attualmente detenuto presso il carcere di
Lucca, avendo ricevuto la notifica del decreto di conferimento
della cittadinanza italiana (emesso con decreto del Presidente
della Repubblica in data 21 maggio 2015), chiedeva al Magistrato
di
Sorveglianza
un
permesso
straordinario
per
recarsi
presso
l’ufficiale di stato civile del Comune di Gallicano a prestare il
giuramento prescritto dall’art. 10 della legge 5 febbraio 1992 n.
91.
b) alla richiesta di appuntamento, l’Ufficiale di stato civile ha
invece risposto di non poter ricevere il predetto
avendo
appreso
dalla
Prefettura
di
Lucca
le
giuramento
seguenti
informazioni:
- in data 3 agosto 2015 al sig.-OMISSIS- è stato notificato il
decreto con cui il Questore di Lucca aveva revocato il permesso
di soggiorno del 19 gennaio 2015;
- pertanto, il cittadino albanese non ha più la residenza legale
in Italia;
- le condizioni richieste per la proposizione dell’istanza ex
art. 9 della legge sulla cittadinanza devono permanere fino alla
prestazione del giuramento di cui
all’art. 10 (come previsto
dall’art. 4 comma 7 del regolamento di esecuzione di cui al
D.P.R. n. 573 del 1993);
- pertanto, il sig.-OMISSIS- non può essere ammesso a prestare il
giuramento;
c) con successiva comunicazione l’interessato ha contestato la
fondatezza dei motivi opposti dall’Ufficiale di stato civile; la
Prefettura di Lucca ha invece ribadito le ragioni ostative alla
prestazione del giuramento (comunicando che lo stesso avviso era
stato
espresso
l’Immigrazione
dal
del
Dipartimento
Ministero
per
le
Libertà
dell’Interno,
civili
e
opportunamente
consultato); il Sindaco del Comune di Gallicano ha a sua volta
ribadito di non poter procedere alla ricezione del giuramento; il
Magistrato di Sorveglianza di Pisa ha infine rigettato l’istanza
di permesso straordinario presentata dal detenuto;
d) il Sig.-OMISSIS- ha pertanto impugnato gli atti del Sindaco
del Comune di Gallicano, emessi in qualità di Ufficiale di stato
civile,
il
provvedimento
provvedimento
del
del
18.1.2016
Prefetto
del
di
Sindaco
di
Lucca,
Lucca
nonché
(del
il
quale
peraltro non si fa menzione nel corpo del ricorso), deducendo i
seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. degli artt. 9 e 10 della
legge 5 febbraio 1992 n. 91 e dell’art. 7 del D.P.R. 12 ottobre
1993 n. 572 (recante il relativo regolamento di esecuzione); 2)
eccesso
di
potere
contraddittorietà
per
ed
travisamento
illogicità
dei
della
fatti,
insufficienza,
motivazione,
ingiustizia
manifesta;
- in particolare, il ricorrente ha sostenuto che: a) il rifiuto
opposto
dall’Ufficiale
inammissibile
sindacato
di
stato
sulle
civile
condizioni
costituisce
ritenute
ostative
un
al
perfezionamento della cittadinanza italiana già riconosciuta al
sig.-OMISSIS-; la concessione della cittadinanza, avvenuta con
decreto emesso dal Presidente della Repubblica, configura un vero
e proprio diritto dello straniero, acquisito dopo l’accertamento
del
requisito
territorio
di
permanenza
italiano
discrezionale,
con
e
esito
legale
previa
da
una
favorevole,
almeno
dieci
valutazione
operata
anni
nel
ampiamente
dall’autorità
competente; lo status di cittadino italiano non avrebbe effetto
se non fosse seguito dalla prestazione del giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, da
prestarsi
entro
sei
mesi
dalla
notifica
del
decreto
di
concessione della cittadinanza (ex art. 7 del D.P.R. 572/1993);
alcuna rilevanza può essere attribuita alla revoca del permesso
di soggiorno posto che alla data del 3 agosto 2015 il sig.OMISSIS- aveva già acquisito lo status di cittadino italiano (e
perduto la qualità di straniero al quale soltanto può essere
revocato
il
permesso
di
soggiorno),
avendone
maturato
il
requisito di residenza legale in Italia già alla data del 21
maggio 2015 (di adozione del provvedimento di naturalizzazione);
l’eventuale
prestazione
del
giuramento
in
data
successiva
al
termine di sei mesi comporta la previsione di un sindacato di
merito
e
produrre
una
nuova
ulteriori
istruttoria
documenti),
(poiché
esclusi
ove
l’interessato
il
deve
giuramento
sia
prestato nel predetto termine semestrale; b) il provvedimento
emesso
dal
incompetenza
civile),
Prefetto
di
(essendo
costituisce
Lucca,
l’atto
un
oltre
riservato
ostacolo
al
ad
essere
viziato
all’Ufficiale
di
perfezionamento
per
stato
della
fattispecie costitutiva del rilascio del decreto di concessione
della
cittadinanza
ed
ha
finito
per
condizionare
l’operato
dell’Ufficiale dello stato civile chiamato non a partecipare al
perfezionamento della fattispecie ma soltanto a raccogliere il
giuramento e ad effettuare la relativa annotazione nei registri
dello stato civile; decorso il termine di sei mesi, il sig.OMISSIS-
dovrebbe
dare
la
prova
della
persistenza
delle
condizioni richieste dagli artt. 6 e 9 della legge n. 91/1992, il
che
costituirebbe
un
ostacolo
insormontabile
essendosi
nel
frattempo resosi responsabile di reati ostativi alla concessione
del beneficio (mentre dovrebbe essere trattato alla stregua di un
cittadino italiano che ha commesso reati e che sta espiando la
sua pena).
-
costituitasi
in
giudizio,
l’Amministrazione
intimata ha eccepito il difetto
dell’Interno
di giurisdizione del giudice
amministrativo ed ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte le
domande proposte.
Considerato che:
- il ricorrente (allo stato detenuto in carcere) al quale è stato
notificato il decreto di conferimento della cittadinanza italiana
(emesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 21
maggio
2015),
ha
impugnato
il
provvedimento
del
Sindaco
del
Comune di Gallicano il quale, agendo quale Ufficiale di Stato
Civile, ha opposto (alla richiesta dell’interessato) di non poter
procedere alla ricezione del giuramento prescritto dall'art. 10
della legge 5 febbraio 1992 n. 91, poiché il cittadino albanese
non ha più la residenza legale in Italia a seguito del decreto
del 19 gennaio 2015 con cui il
Questore di Lucca
gli aveva
revocato il permesso di soggiorno;
-
l’art.
95,
(Regolamento
comma
per
1,
la
del
D.P.R.
revisione
3
novembre
e
la
2000
n.
396
semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2,
comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) prevede:“Chi intende
promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la
ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di
un
atto
omesso
o
la
cancellazione
di
un
atto
indebitamente
registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello
stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o
di
eseguire
una
adempimento,
deve
trascrizione,
proporre
una
annotazione
ricorso
al
tribunale
o
altro
nel
cui
circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale
è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede
che sia eseguito l'adempimento”;
- l’art. 25, comma1, del medesimo D.P.R. prevede: “L'ufficiale
dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione
della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento
prescritto dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91”;
-
l’attività
dell’amministrazione,
nella
fattispecie,
si
configura come vincolata essendo limitata alla verifica della
sussistenza del requisito, in capo al richiedente il giuramento,
della residenza legale che costituisce una condizione per la
concessione della cittadinanza, la quale (al pari degli altri
requisiti) deve permanere sino alla prestazione del giuramento di
cui all'art. 10 della legge, come dispone l’art. 4 comma 7 del
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (abrogato con successivo D.P.R. 18
aprile
1994
n.
362,
emesso
ai
sensi
dell’art.
2
della
L.
24/12/1993, n. 537, ma solo“limitatamente alle parti modificate
con il presente regolamento”);
- nel caso in esame, l'ufficiale di stato civile non ha sindacato
la
legittimità
del
decreto
ministeriale
di
concessione
della
cittadinanza in sede di giuramento di fedeltà alla Repubblica
(come nell’ipotesi esaminata da Tribunale Crotone, 26/03/2010);
- in materia d cittadinanza, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato,
Sez. VI, 24 marzo 2014 n. 1404) circoscrive la giurisdizione del
G.A.
alle
fattispecie
ampiamente
discrezionali
di
cause
preclusive, tali da risultare idonee a degradare ad interesse
legittimo
il
diritto
soggettivo
ad
acquistare
lo
status
di
cittadino italiano, con conseguente tendenziale limitazione del
sindacato
giurisdizionale
al
vaglio
di
eventuali
eccesso di potere, che possono
essere individuati
diniego
contraddittorio,
risulti
illogico
o
profili
di
qualora il
ovvero
non
giustificato anche attraverso gli atti a cui faccia richiamo per
relationem (v. Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1173);
- sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione di questo G.A.,
essendo la fattispecie devoluta alla giurisdizione del Giudice
ordinario;
la
dichiarazione
di
difetto
di
giurisdizione
del
giudice amministrativo in favore di quello ordinario determina
gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il
giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11, comma 2,
cod. proc. amm.;
- attesa la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio
possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Seconda)
definitivamente
epigrafe
proposto,
giurisdizione.
lo
pronunciando
dichiara
sul
ricorso,
inammissibile
per
come
in
difetto
di
Ordina
che
la
presente
sentenza
sia
eseguita
dall'autorità
amministrativa.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della
dignità
della
parte
interessata,
manda
alla
Segreteria
di
procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi
altro dato idoneo ad identificare il ricorrente -OMISSIS-.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27
aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)