E` stato cambiato l`articolo della convenzione tra Italia e

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E` stato cambiato l`articolo della convenzione tra Italia e
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COL LUSSEMBURGO:
VERSO L'INIZIO DELLA “FINE” DEL SEGRETO
a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi
L’art. 27 integrato prevede la possibilità, per i
Introduzione
Lo scambio di informazioni in materia fiscale
trova
la
sua
principale
disciplina,
con
riferimento alle fonti internazionali, nell’art.
26 del Modello di Convenzione dell’Ocse.
due stati, di chiedere informazioni detenute
da banche o altre istituzioni finanziarie.
La convenzione tra l’Italia e il Lussemburgo
L’art. 27 (scambio di informazioni) della
Convenzione tra l’Italia e il
Il citato articolo disciplina le
modalità con le quali gli stati
E' stato cambiato
contraenti possono scambiarsi
le informazioni per assicurare
l'articolo della
la corretta applicazione delle
convenzione tra Italia e
disposizioni convenzionali e di
Lussemburgo relativa
quelle interne relative ad ogni
imposta applicata in ciascuno
degli ordinamenti coinvolti.
Le
Convenzioni
contro
allo scambio di
informazioni anche per
le
gli intermediari
finanziari.
doppie imposizioni si ispirano
al Modello OCSE.
l’art. 26 del Modello OCSE, analizzeremo la
modifica all’art. 27 (scambio di informazioni)
Convenzione
Lussemburgo.
Le Autorità competenti degli Stati
contraenti si scambieranno le
informazioni
necessarie
per
applicare le disposizioni della
presente Convenzione o quelle
della legislazione interna degli
Stati
contraenti
imposte
relative
previste
alle
dalla
Convenzione, nella misura in cui
la tassazione che essa prevede non
è contraria alla Convenzione. Lo
Nel presente intervento, dopo aver esaminato
della
Lussemburgo stabilisce che “1.
tra
l’Italia
e
il
scambio di informazioni non viene limitato
dall'art. 1. Le informazioni ricevute da uno Stato
contraente saranno tenute segrete, analogamente
alle informazioni ottenute in base alla legislazione
interna di detto Stato e saranno comunicate
soltanto alle persone od Autorità (compresi i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate
dell'accertamento o della riscossione delle imposte
previste dalla Convenzione, delle procedure o dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle
decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.
Dette persone od Autorità utilizzeranno tali
dicembre
informazioni soltanto per questi fini. Esse
reciproca delle autorità competenti degli Stati
potranno servirsi di queste informazioni nel corso
membri nel settore delle imposte dirette.
di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi.
1977
concernente
l’assistenza
Come si dirà successivamente, la citata
2. Le disposizioni del paragrafo 1. non possono in
direttiva è stata abrogata e sostituita dalla
nessun caso essere interpretate nel senso di
Direttiva n. 16 del 2011.
imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi
Il protocollo modificativo
in deroga alla propria legislazione e alla
propria prassi amministrativa o al quelle
Il 21 giugno 2012 il Governo della Repubblica
Italiana ed il Governo del Granducato del
dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero
Lussemburgo hanno firmato il testo di un
essere ottenute in base alla propria
protocollo modificativo della convenzione
legislazione o nel quadro della propria
contro le doppie imposizioni tra Repubblica
normale prassi amministrativa o di quelle
italiana e Granducato del Lussemburgo che
dell’altro Stato contraente;
prevede il recepimento, nel testo della
c) di fornire informazioni che potrebbero
rilevare
un
segreto
commerciale,
industriale, professionale o un processo
commerciale oppure informazioni la cui
comunicazione
sarebbe
contraria
all’ordine pubblico.”
Come detto, le convenzioni contro le doppie
imposizioni si ispirano al Modello OCSE.
L’art. 27 della Convenzione in oggetto
ripropone, in sostanza, i primi tre paragrafi
dell’art. 26 del Modello OCSE.
Il Protocollo alla Convenzione precisa inoltre
che le disposizioni dell’art. 27 non recano
pregiudizio all’esecuzione di obbligazioni
estere che potrebbero derivare dalle misure
adottate in applicazione della direttiva del
Consiglio delle Comunità Europee del 19
convenzione, del paragrafo 5 dell’art. 26 del
modello OCSE.
In sostanza, l’operatività dello scambio di
informazioni a domanda non può trovar
ostacoli nei segreti bancario e professionale
previsti dalle legislazioni interne dei due
Stati.
Il protocollo, che entrerà in vigore una volta
completate le formalità di notifica delle
rispettive ratifiche interne, non rappresenta
un’isolata apertura del Lussemburgo verso
l’Italia.
I
protocolli modificativi delle
rispettive
In sostanza, la modifica in oggetto è di
convenzioni sono già operativi con Paesi
rilevante importanza poiché consente, come
come1:
detto, agli stati contraenti di scambiarsi le
informazioni detenute da istituti finanziari.

gli Stati Uniti;

l'Olanda;
Si riporta la seguente tabella che confronta

la Francia;
l’art. 27 ante e post modifica.

la Danimarca;

la Finlandia;

il Regno Unito;

l’Austria;

la Norvegia;

il Belgio;

la Svizzera;

l’Islanda;

la Germania;


Tabella n. 1: L’art. 27 della Convenzione contro
le doppie imposizioni
La Convenzione prima
La Convenzione dopo
del
l’entrata in vigore del
protocollo
modificativo
protocollo
modificativo2
1.
Le
Autorità
1.
Le
autorità
competenti degli Stati
competenti degli Stati
contraenti
si
contraenti
si
la Spagna;
scambieranno
le
scambieranno
le
e, infine, Bahrein, Armenia, Qatar,
informazioni necessarie
informazioni
Principato di Monaco, Liechtenstein,
per
prevedibilmente
Turchia e Messico.
disposizioni
applicare
le
della
pertinenti
per
L’art. 4 del protocollo prevede espressamente
presente Convenzione
l'esecuzione
delle
un effetto parzialmente retroattivo, avuto
o
disposizioni
della
riguardo all’anno d’imposta che inizia il 1°
gennaio 2012.
quelle
della
legislazione
interna
presente Convenzione
degli Stati contraenti
o per l’amministrazione
relative
o l’applicazione delle
alle
imposte
Secondo il testo del protocollo, è vietata la
previste
dalla
leggi
retroattività dello scambio di informazioni in
Convenzione,
nella
concernente le imposte
la
di ogni genere degli
essa
stati contraenti o delle
deroga ai segreti bancario e professionale per
gli esercizi anteriori rispetto all’anno fiscale
2012.
1
“ITALIA - LUSSEMBURGO: SCAMBIO DI
INFORMAZIONI A DOMANDA IN DEROGA AL
SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE” di
Cavallaro Vincenzo José in "Corriere
tributario" n. 41 del 2012.
misura
in
tassazione
cui
che
nazionali
prevede non è contraria
loro
alla Convenzione.
politiche
Lo
scambio
di
informazioni non viene
suddivisioni
o
amministrative o locali
nella
misura
in
cui
Si propone una traduzione non ufficiale del testo del
protocollo modificativo.
2
limitato dall'art. 1. Le
l’imposizione che essa
possono in nessun caso
persone
o
autorità
informazioni
prevede non è contraria
essere interpretate nel
utilizzeranno
tali
alla Convenzione.
senso di imporre ad
informazioni
soltanto
uno
per
ricevute
da uno Stato contraente
saranno tenute segrete,
analogamente
alle
informazioni
ottenute
in base alla legislazione
interna di detto Stato e
saranno
comunicate
Lo
scambio
di
informazioni non viene
limitato dagli articoli 1
e 2.
2.
Le
informazioni
ricevute a norma del
Autorità
paragrafo 1 da uno
i
tribunali e gli organi
Stato
amministrativi)
saranno tenute segrete
incaricate
nello stesso modo delle
dell'accertamento
o
contraente
informazioni
ottenute
della riscossione delle
in base alla legislazione
imposte previste dalla
interna di detto Stato e
Convenzione,
saranno
delle
procedure
o
dei
procedimenti
tali
imposte,
o
delle
decisioni
di
ricorsi
presentati
comunicate
soltanto alle persone o
autorità (ivi compresi i
concernenti
per
tali
tribunali e gli organi
amministrativi)
incaricate
dell’accertamento
o
della riscossione delle
od
imposte
utilizzeranno
tali
informazioni
soltanto
per questi fini. Esse
potranno
servirsi
di
queste informazioni nel
corso
di
udienze
pubbliche di tribunale o
nei giudizi.
di
cui
al
paragrafo 1, delle
procedure
o
dei
concernenti
tali
imposte,
o
delle
decisioni
di
ricorsi
presentati
per
o
2. Le disposizioni del
controllo
di
paragrafo
sopra esposto. Queste
non
per
tali
imposte
1.
a) di
adottare
amministrativi
in deroga alla
propria
il
quanto
fini.
Essi
legislazione
alla
informazioni
una
durante
procedura
giudiziaria pubblica o
in sentenze.
3. Le disposizioni del
e
propria
paragrafo
1
non
possono in nessun caso
prassi
essere interpretate nel
amministrativa
senso di imporre ad
o
uno Stato contraente
al
quelle
dell’altro Stato
contraente;
b) di
fornire
informazioni
che
non
potrebbero
in
base
alla
propria
legislazione
o
nel
quadro
della
propria
normale prassi
amministrativa
procedimenti
tali
possono rivelare queste
essere ottenute
imposte. Dette persone
Autorità
l’obbligo:
provvedimenti
soltanto alle persone od
(compresi
Stato contraente
o
di
quelle
dell’altro Stato
contraente;
c) di
fornire
informazioni
che potrebbero
rilevare
un
l’obbligo:
a) di
adottare
provvedimenti
amministrativi
in deroga alla
propria
legislazione
alla
e
propria
prassi
amministrativa
o
al
quelle
dell’altro Stato
contraente;
b) di
fornire
informazioni
che
non
potrebbero
essere ottenute
in
base
alla
propria
legislazione
o
segreto
nel
quadro
limiti
non
commerciale,
della
propria
essere
interpretati
industriale,
normale prassi
modo da costituire il
professionale o
amministrativa
presupposto per negare
un
o
la
processo
di
quelle
devono
fornitura
in
di
commerciale
dell’altro Stato
informazioni quando le
oppure
contraente;
leggi o la prassi di uno
informazioni la
di fornire informazioni
Stato
cui
che potrebbero rilevare
requisito dell’interesse
comunicazione
un
fiscale nazionale.
sarebbe
commerciale,
contraria
industriale,
all’ordine
professionale
pubblico.
processo
segreto
o
Stato contraente si può
un
rifiutare
commerciale
Stato
Se
fornire
all’altro
contraente
soltanto
contraria
perché
informazioni
all’ordine pubblico.
4.
di
informazioni
comunicazione
sarebbe
il
5. In nessun caso uno
oppure informazioni la
cui
prevedono
le
sono
custodite da una banca
l’informazione
o da altra istituzione
richiesta da uno stato è
finanziaria,
da
un
conforme
a
mandatario
o
da
articolo,
gli
questo
stati
persone che agiscono in
devono
qualità di agenti ovvero
utilizzare le misure di
fiduciari o in relazione
raccolta
ai diritti di proprietà di
contraenti
delle
informazioni
ottenere
le
per
una persona.
richieste
anche se anche se ciò
fosse richiesto soltanto
La direttiva UE n.16 del 2011 “Cooperazione
per
amministrativa nel settore fiscale”
fornire
informazioni
Stato
all’altro
contraente.
L’esigenza
di
fornire
gli
Stati
membri
L’obbligo contemplato
dell’Unione europea di uniformi strumenti in
nel
è
materia di scambio di informazione per
soggetto ai limiti del
contrastare le evasioni fiscali internazionali è
paragrafo
4
paragrafo 3 ma tali
alla base dell’emanazione della direttiva del
E’ chiaro il rinvio al disposto del Modello
Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 20113.
OCSE.
La direttiva europea, che dovrà essere
Rispetto
recepita dai vari stati membri entro il 2013
modello OCSE, in cui non è previsto un
rappresenta un ulteriore strumento degli stati
termine massimo per il completamento della
contraenti per lo scambio di informazioni.
procedura di scambio di informazioni, la
Nella
citata
direttiva
è
prevista
una
procedura di scambio di informazioni a
alle
convenzioni
conformi
al
direttiva prevede un termine massimo di 6
mesi.
domanda che recepisce le best practices
L’art. 5 prevede, infatti, che “l’autorità
OCSE
un
interpellata comunica le informazioni di cui
di
all'art. 5 al più presto e comunque entro 6 mesi
informazioni (art. 8 della direttiva) che avrà
dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia,
ad oggetto, in una fase iniziale, solo alcune
se
categorie di redditi, per estendersi, a regime,
dell'autorità interpellata, queste sono trasmesse
anche ai redditi da capitale ed ai capital
entro due mesi da tale data”.
(art.
5
della
direttiva)
meccanismo
di
scambio
ed
automatico
gains.
le
informazioni
sono
già
in
possesso
La vera novità della direttiva è rappresentata
Quanto allo scambio di informazioni a
dal meccanismo di scambio automatico di
domanda,
informazioni previsto dagli artt. 8 e 9: a
la
direttiva
precisa
che
le
informazioni che possono formare oggetto di
partire
scambio
competente
sono
quelle
“prevedibilmente
dal
1°
gennaio
2014
l’autorità
di
ciascuno
Stato
membro
pertinenti” per l’accertamento di una norma
comunica all’autorità competente di qualsiasi
tributaria interna.
altro
Stato
membro
le
informazioni
disponibili sui periodi d’imposta dal 1°
Inoltre, tra le premesse, si afferma (punto n.
20) che “uno Stato membro non dovrebbe
gennaio 2014 riguardanti residenti di tali altri
Stati sulle seguenti categorie di reddito4:
rifiutare di trasmettere le informazioni... perché
tali informazioni sono detenute da una banca, da
a) redditi di lavoro;
un altro istituto finanziario, da una persona
b) compensi per dirigenti;
designata o che agisce in qualità di agente o
c) redditi
assicurazione
fiduciario”.
La citata direttiva abroga la precedente direttiva
77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le
autorità competenti degli Stati membri.
da
sulla
prodotti
vita
di
non
“ITALIA - LUSSEMBURGO: SCAMBIO DI
INFORMAZIONI A DOMANDA IN DEROGA AL
SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE” di
Cavallaro Vincenzo José in "Corriere tributario" n. 41
del 2012.
4
3
derivanti
contemplati
in
altri
strumenti
giuridici dell’Unione sullo scambio di
informazioni e misure analoghe;
prevede
un
percorso
durante
il
quale
le
informazioni sono state rese disponibili.
evince come le modifiche alla convenzione
e) proprietà e redditi immobiliari.
direttiva
membro
Alla luce delle considerazioni proposte si
d) pensioni;
La
Stato
di
ampliamento delle categorie di redditi che
potranno formare l’oggetto dello scambio
automatico di informazioni a partire dal 1°
gennaio 2017; in particolare si fa riferimento
ai dividendi alle plusvalenze e alle royalties.
La comunicazione di informazioni ha luogo
almeno una volta all’anno, entro i sei mesi
successivi al termine dell’anno fiscale dello
Lussemburgo - Italia rappresentano dunque,
non la rinuncia unilaterale da parte del
Granducato del Lussemburgo al segreto
bancario interno ma il semplice adeguamento
ad un trend mondiale ed europeo.