invalidi civili: l`indennità di accompagnamento
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invalidi civili: l`indennità di accompagnamento
COME LEGGERE I VERBALI DI INVALIDITÀ E DI HANDICAP A chi richiede l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo o dell'handicap, viene rilasciato, dopo una visita specifica, un verbale che definisce lo status dell'interessato e il grado di invalidità Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali sono: non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3. Tale certificazione non garantisce alcun diritto derivante dallo status di invalido civile. Si può presentare ricorso giuridico contro la decisione stabilita in questo verbale entro 180 giorni dalla notifica. Si può inoltre presentare nuovamente domanda di accertamento della sua condizione rivolgendosi alla segreteria della Commissione che accerta gli stati invalidanti presso l’ Azienda Usl. invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971). La certificazione in possesso non dà diritto ad alcuna provvidenza economica. invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971). La certificazione in possesso dà diritto all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza * (vedi nota esplicativa fondo pagina). invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971). La certificazione in possesso dà diritto all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza * (vedi nota esplicativa fondo pagina). invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%. La certificazione in possesso dà diritto alla pensione di inabilità** (vedi nota esplicativa fondo pagina), ma non all'indennità di accompagnamento*** (vedi nota esplicativa fondo pagina). invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). La certificazione in possesso dà diritto all'indennità di accompagnamento*** e alla pensione di inabilità** (se di età compresa fra i 18 e i 65 anni). invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). La certificazione in possesso dà diritto all'indennità di accompagnamento*** e alla pensione di inabilità** (se di età compresa fra i 18 e i 65 anni). minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990). La certificazione in possesso dà diritto all'indennità di frequenza**** (vedi nota esplicativa fondo pagina), cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988). La certificazione in possesso dà diritto alla pensione per ciechi parziali e all'indennità speciale per ciechi parziali***** (vedi nota esplicativa fondo pagina), cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988). La certificazione in possesso dà diritto alla pensione per ciechi assoluti e all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988). La certificazione in possesso dà diritto alla pensione per sordomuti****** e all'indennità di comunicazione******* ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988). La certificazione non dà diritto ad alcuna provvidenza economica. Viene rilasciata ai fini delle prestazioni sanitarie ma può consentire anche alcune agevolazioni. ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). La certificazione di cui è in possesso dà diritto all’indennità di accompagnamento***. ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). La certificazione di cui è in possesso dà diritto all’indennità di accompagnamento***. __________________________________________________________________ Le definizioni per le minorazioni civili nel verbale di handicap (Legge 104/1992) sono: Persona non handicappata Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992) La certificazione in possesso non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile). Per ottenere quelle provvidenze economiche è necessario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) La certificazione in possesso non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile). Per ottenere quelle provvidenze economiche è necessario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992) La certificazione di cui è in possesso non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile). Per ottenere quelle provvidenze economiche è necessario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo. * INVALIDI CIVILI: L'ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA (INVALIDI PARZIALI) L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%). Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992. Condizioni: età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; in Provincia di Bolzano questa provvidenza è concessa anche ai minori in alternativa all'indennità di frequenza; essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%; disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.738,63; non svolgere attività lavorativa (condizione non richiesta in Provincia Autonoma di Bolzano); Si ricorda che l'iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l'attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l'assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all'assegno. L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica. Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità. L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale. Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare a INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. ** INVALIDI CIVILI: LA PENSIONE DI INABILITÀ La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità. Condizioni: età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%; disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.127,30 Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale. *** INVALIDI CIVILI: L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche. Condizioni: viene erogata indipendentemente dall'età; essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita; non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico). Importo 2013: Euro 499,27 per 12 mensilità. L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età. L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale. L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti. Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono inviare all'INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. **** INVALIDI CIVILI: L'INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289. L'indennità di frequenza non viene erogata in Provincia Autonoma di Bolzano, dove è invece previsto, a favore dei minori invalidi parziali, la concessione di uno specifico assegno mensile (Euro 430.84 mensili/13 mensilità). Condizioni: fino ai diciotto anni di età; essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"; frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine; non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.738,63; Importo 2013: Euro 275,87 mensili L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido. L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti. L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero. Annualmente (31 marzo) va presentata la dichiarazione di responsabilità circa l'assenza di ricovero. ***** CIECHI CIVILI: LA PENSIONE PER I CIECHI PARZIALI E L'INDENNITÀ SPECIALE La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione. La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. Oltre a queste condizione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione. Condizioni: è concessa ai maggiorenni e ai minorenni; essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione; non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.127,30. Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità. Provincia Autonoma di Bolzano: Euro 430,84 per 13 mensilità CIECHI CIVILI: L'INDENNITÀ SPECIALE PER I CIECHI PARZIALI L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato. Condizioni: è indipendente dall'età; essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione; è indipendente dal reddito personale. Importo 2013: Euro 196,78 per 12 mensilità. Ai ciechi civili parziali è riconosciuto anche un assegno integrativo pari a Euro 81,50. L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra. L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali. ******LA PENSIONE IN FAVORE DEI SORDOMUTI La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo». La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio». La relativa pensione è concessa solo nel caso queste condizioni sanitarie vengano accertate e riconosciute dalle relative Commissioni di accertamento. Oltre a queste condizioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione. Condizioni: essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; non disporre di un reddito personale superiore a Euro 16.127,30; essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita). Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale. *******L'INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE AI SORDOMUTI L’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo». La medesima disposizione, all’articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio». L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minorenne dagli 12 anni in poi, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992). Minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore. Maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni Condizioni: essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra); indipendente dall'età; indipendente dal reddito personale. Importo 2013: Euro 249,04 per 12 mensilità. Provincia Autonoma di Bolzano: Euro 249,04 per 13 mensilità. L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori). L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida. L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. L'indennità di comunicazione è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili. Spetta anche nel caso di ricovero in istituto. L'ASSEGNO E LA PENSIONE SOCIALE L’assegno sociale è una prestazione assistenziale, cioè prescinde da qualsiasi versamento contributivo. L’assegno sociale e, prima della sua istituzione (1995), la pensione sociale, sono provvidenze per il sostegno alle persone anziane a basso reddito. L'assegno sociale è stato istituito dalla Legge 335/1995 ed ha sostituito la precedente pensione sociale di cui comunque continuano a beneficiare le persone che l'abbiano ottenuta prima del 31 dicembre 1995. Per il 2009 l'assegno sociale è pari a euro 409,05, cui vanno aggiunte, se ricorrono particolari condizioni, alcune maggiorazioni sociali. I requisiti Il primo requisito è quello dell'età: l'assegno viene erogato solo dal compimento dei 65 anni di età. Possono farne richiesta i residenti in Italia che siano: cittadini italiani cittadini della Comunità Europea cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno. Dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia. L'assegno sociale non è reversibile, non spetta, cioè ai superstiti. Sono poi previsti dei limiti reddituali di chi ne fa richiesta e del coniuge. Se il richiedente non è coniugato il limite di reddito è pari allo stesso importo annuo dell’assegno sociale. Pertanto per il 2009 il limite reddituale è: 5.317,65 euro cioè 409,05 euro per 13 mensilità. Se il richiedente è invece coniugato il limite di reddito è raddoppiato: 10.635,30 euro cioè 5.317,65 euro per due. In tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi. Se i redditi dell’interessato, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato. Se invece non dispone di alcun reddito personale né insieme all’eventuale coniuge, l’assegno sociale viene erogato in misura intera. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. Ad esempio: se una coppia di coniugi percepisce un reddito di 8000 euro, l'assegno annuale sarà ridotto a 2635,50 euro annui. I redditi di riferimento Ai fini della concessione dell'assegno mensile non vengono considerati solo i redditi imponibili ai fini IRPEF, ma anche altri. Più precisamente vengono considerati: i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.); i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri); le pensioni ed assegni erogati ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti; le pensioni di guerra; le rendite vitalizie pagate dall'Inail; le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva; i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni); gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; l’assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente. Non vengono invece considerati, ai fini della concessione dell'assegno sociale: i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; il proprio assegno sociale; la casa di proprietà in cui si abita; la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale; i trattamenti di famiglia; le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilità; l'indennità di comunicazione per i sordomuti; l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti. Assegno sociale e ricovero Nel caso in cui la persona sia ricoverata in istituto con rette a carico dello Stato o di enti pubblici, l'assegno sociale viene ridotto. Se la retta è a totale carico dello Stato la riduzione è del 50% . La riduzione è, invece del 25% quando la retta versata dall’interessato o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell'assegno sociale. Se invece la retta comporta una spesa superiore al 50% dell’assegno stesso, questo non subisce diminuzioni. Le maggiorazioni sociali L'importo dell'assegno sociale può contare su una maggiorazione sociale in casi particolari. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è infatti stato stabilito un incremento della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. Per l'anno 2009 quella maggiorazione è elevata a 594,64 euro. Per poter ottenere questa maggiorazione, i titolari di assegno sociale devono avere almeno 70 anni di età. Per i titolari di pensione di inabilità, gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti l'età per poter ottenere l'incremento della maggiorazione sociale si riduce a 60 anni. La maggiorazione può essere concessa ai beneficiari di pensione e ai titolari di prestazioni assistenziali, che, se non coniugati, possiedano redditi personali inferiori a 7.730,32 euro oppure, se coniugati, possiedano redditi propri inferiori a 7.730,32 euro e redditi propri che, sommati a quelli del coniuge, siano inferiori a 13.047,97 euro. I redditi da considerare sono gli stessi previsti per la concessione dell’assegno sociale. La domanda La domanda di assegno sociale e delle eventuali maggiorazione va presentata su un modulo disponibile presso le Sedi dell’INPS Alla domanda devono essere allegate: o presso i patronati sindacali. l'autocertificazione dei dati personali; la dichiarazione della situazione reddituale; la dichiarazione di responsabilità riguardo eventuale ricovero in istituto con retta a carico dello Stato. L'assegno decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. I ricorsi Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo, al Comitato provinciale dell'Inps. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale INPS, va presentato entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto. Si suggerisce, anche in questo caso, di appoggiarsi ai patronati sindacali. LE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ PERIODICHE PER GLI INVALIDI CIVILI Fra le incombenze cui sono tenuti gli invalidi civili titolari di provvidenze economiche, la normativa e le disposizioni dell’ente erogatore (INPS) prevedono l’obbligo di presentare annualmente dichiarazioni annuali relative alla permanenza di alcune condizioni. La scadenza è fissata al 31 marzo di ogni anno. Si tratta di specifiche dichiarazioni di responsabilità relativa previste in origine dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1 commi 248 e 249 e dall’articolo 1, comma 35, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Come e cosa fare Gli interessati da questo obbligo di dichiarazione sono: gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento e gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile di assistenza. Con Circolare n. 167 del 30 dicembre 2010, INPS ha stabilito che la dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai titolari di indennità di frequenza. Gli invalidi al 100% titolari di sola pensione di invalidità NON sono tenuti a presentare nessuna dichiarazione periodica relativa alla loro invalidità. Gli interessati ricevono dall’INPS, in tempo utile, un avviso e la segnalazione della procedura da seguire per presentare la relativa dichiarazione. Se si rientra nelle categorie di cui si è detto e non si riceve comunicazione entro fine febbraio, è opportuno rivolgersi all’INPS competente territorialmente. Dal 2011 le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica. L’interessato ha due modalità per presentare questa dichiarazione. Può rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF, Centri autorizzati di assistenza fiscale) o ad un professionista abilitato trasmetteranno i dati direttamente al sistema informatico dell’INPS. Bisogna presentarsi con la lettera ricevuta (che contiene anche dei codici a barre) e con la documentazione relativa all’invalidità, all’eventuale lavoro svolto o all’eventuale ricovero periodico per patologie legate alla propria invalidità. In alternativa il Cittadino può trasmettere direttamente via internet le informazioni che lo riguardano utilizzando il codice PIN (Personal Identification Number) in suo possesso. In questo caso, sarà sufficiente seguire le istruzioni che trovano sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino. 803164 è il numero verde di INPS. Le dichiarazioni Come detto le dichiarazioni sono diverse a seconda della tipologia di invalidità riconosciuta. Gli invalidi civili parziali titolari assegno mensile sono tenuti a presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa Il relativo modello INPS è denominato Mod. ICLAV Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento devono presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto Il relativo modello INS è il Mod. ICRIC. Gli invalidi civili titolari di indennità di frequenza devono presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla eventuale sussistenza di uno stato di ricovero; anche il questo caso il modello di riferimento è il Mod. ICRIC Per completezza, i titolari di pensione sociale e assegno sociale presentano la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno sociale anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto. Il Modello in questo caso è il Mod. ACC.ASPS. Disabilità intellettive La normativa (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 254) ammette una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici: in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia