Pallanuoto svincolo domanda 4

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Pallanuoto svincolo domanda 4
Domanda 4
Può un’atleta vincolato con una società giocare in un’altra società?
Risposta: Si, sostanzialmente in 2 modi attraverso:
a. il trasferimento
b. il prestito
Ecco perché:
a. Trasferimento
Da Circolare Normativa 2014/2015 (pag.1)
Gli Atleti in stato di tesseramento definitivo possono richiedere, anche
precedentemente al termine indicato all’articolo 14.71[3] (…gli 8 anni) del
Regolamento Organico, il nulla-osta alla Società di appartenenza per il
trasferimento ad altra Società affiliata, con le modalità stabilite all’art. 16 del
medesimo Regolamento Organico.
Da Regolamento Organico (pag.14)
16.1 Precedentemente allo spirare del diritto delle Società di cui al
precedente art. 14.52[4] (famosi 8 anni) gli Atleti possono richiedere alla
Società il nulla-osta per il tesseramento in favore di Società diversa.
16.2 L’Atleta interessato deve presentare alla Società di appartenenza la
richiesta di cui al precedente punto 16.1 utilizzando esclusivamente la
modulistica allegata alla Normativa Generale e disponibile anche sul sito
della Federazione.
16.3 La richiesta di nulla-osta deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r
alla Società di appartenenza e alla Segreteria Generale della Federazione nel
periodo indicato dalla Normativa Generale.
1[3] 14.7 La comunicazione di cui al precedente punto 14.6 deve essere inviata dagli Atleti, ai fini della valida manifestazione della
volontà contraria, alla Società ed al Comitato Regionale di appartenenza della stessa a mezzo di raccomandata a/r o mezzo
equipollente che faccia fede della data di ricezione.
14.6 Il diritto delle Società di cui al precedente punto 14.3 è prorogato per ulteriori periodi di otto stagioni sportive consecutive in
assenza di manifestazione di volontà contraria da parte degli Atleti da comunicarsi nella stagione sportiva che precede l’inizio delle
ultime due stagioni di vincolo sportivo.
14.3 Il tesseramento degli Atleti in favore della Società ha validità per l’intera stagione sportiva per la quale è intervenuto, durante
la quale non può essere oggetto di rinuncia o di annullamento se non in forza di provvedimento del Giudice dei Tesseramenti.
2[4] B) Durata del vincolo:
14.5 La durata del vincolo è stabilita dall’art. 5 comma 9 dello Statuto (8 anni). Per gli Atleti in regime di vincolo la Società ha il
diritto di richiedere anche in via unilaterale il rinnovo d’ufficio del tesseramento.
16.4 La Società, entro l’ulteriore termine previsto dalla Normativa Generale,
invia a mezzo raccomandata a/r all’atleta interessato e alla Federazione la
dichiarazione di concessione o di rifiuto del nulla-osta utilizzando
esclusivamente la modulistica di cui al precedente art. 16.2.
16.5 Il mancato inoltro da parte della Società della comunicazione secondo le
modalità ed i termini di cui al precedente art. 16.4, equivale ad espressione di
silenzio-rifiuto del nulla-osta richiesto.
16.6 La Federazione, decorso il termine assegnato alla Società di cui al
precedente punto 16.4, provvede a comunicare all’Atleta interessato, alla
Società di appartenenza e al Comitato regionale competente l’esito della
richiesta di nulla osta a mezzo di raccomandata a/r o mezzo equipollente che
faccia fede della data di ricezione.
16.7 La parte interessata può proporre ricorso, avverso l’intervenuta
concessione del nulla-osta o rifiuto del medesimo, al Giudice dei
Tesseramenti entro 5 giorni dalla data di notifica della comunicazione di cui al
precedente punto 16.6.
16.8 L’ Atleta, se non concesso dalla Società, ha il diritto di richiedere al
Giudice dei Tesseramenti il nulla-osta richiesto nel rispetto delle procedure di
cui al precedente punto 16.1 e rifiutato dalla Società di appartenenza nei
seguenti casi:
a. Atleti che risultino componenti od a capo di nucleo familiare che ha variato
la propria residenza in Provincia diversa nel corso degli ultimi 12 mesi,
variazione da comprovarsi mediante inoltro di certificato anagrafico di
residenza;
b. Atleti che nel corso degli ultimi 12 mesi, anche in assenza di variazione di
residenza, risultino stabilmente trasferiti in Provincia diversa da quella di
residenza per motivi di lavoro o studio, trasferimento da comprovarsi
mediante inoltro di attestazione del datore di lavoro e/o certificazione di
iscrizione e regolare frequenza rilasciata da Istituto di Istruzione anche
Universitario;
c. Società che abbiano manifestato la volontà di non proseguire l’attività in
una o più discipline sportive nel quale gli Atleti richiedenti abbiano svolto
attività sportiva nell’ultima stagione sportiva;
d. Oggettive rilevanti e reiterate condizioni di incompatibilità ambientale,
indipendenti dalla volontà dell’Atleta, che non consentano la normale
prosecuzione dell’attività sportiva agonistica nella Società di appartenenza;
e. Altre ragioni che l’Atleta ritiene determinino a suo favore il diritto
all’ottenimento del nulla-osta rifiutato.
16.9 Il ricorso dell’Atleta al Giudice dei Tesseramenti per le ragioni di cui al
precedente punto 16.8 lettere a, b, c è irricevibile qualora l’Atleta non abbia
preventivamente esperito la procedura di cui al precedente punto 16.1 mentre
non sussistono termini per i ricorsi presentati in riferimento alle motivazioni di
cui allo stesso punto 16.8 alle lettere d. ed e.
16.10 Gli Atleti che abbiano attenuto dalla Società il nulla-osta per il
trasferimento ad altra Società per uno dei casi sub a) e b) di cui al precedente
comma 8 possono tesserarsi esclusivamente per Società diversa con sede
nella Provincia di nuova residenza o trasferimento.
b. Prestito (possibile solo in caso di accordo con il direttore sportivo)
Da Regolamento Organico (pag. 13)
14.22 E’ consentito ad una Società la potestà di autorizzare i propri atleti,
purché abbia già provveduto a tesserarli, a condizione che gli stessi non
siano già stati utilizzati per attività federale nella medesima stagione, ad
effettuare un tesseramento provvisorio per altra società affiliata denominato
“PRESTITO”, con le modalità previste dalla Normativa Generale e dai
Regolamenti dei singoli Campionati federali.
Da Normativa Generale 2014/2015 (pag.27)
MODALITA’ PER IL PRESTITO DI ATLETI ()
Una società può autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a
tesserarli e sempre che gli stessi non siano stati utilizzati per attività federale
nella stagione 2014/2015, ad effettuare un tesseramento provvisorio per altra
Società affiliata, con termine al 30 settembre dell'anno agonistico in corso.
Tale tesseramento assume la denominazione di "PRESTITO".
Sono perviste le seguenti forme di prestito:
a) prestito tra Società appartenenti allo stesso Comitato;
b) prestito tra Società appartenenti a Comitati diversi.
Per il Settore Pallanuoto, le modalità e le scadenze del prestito sono stabilite
dal Regolamento Generale della Pallanuoto e dalle Circolari Normative dei
rispettivi Campionati.
La richiesta di tesseramento per prestito deve essere corredata dalla ricevuta
comprovante l’intervenuto versamento della quota federale di euro 100,00.
Da Regolamento Generale Pallanuoto 2004/2015 (pag.11)
RPN 9.5 – Prestiti
La Società può autorizzare i propri atleti, purché abbia già provveduto a
tesserarli e gli stessi non siano stati utilizzati in attività ufficiali di Campionato
nella corrente stagione agonistica 2014 – 2015, ad effettuare un
tesseramento provvisorio per altra Società affiliata, da effettuarsi entro le ore
13:00 del venerdì antecedente l’inizio del girone di andata del
Campionato della Società destinataria e con termine al 30 settembre
dell’anno agonistico in corso.
Tale tesseramento viene denominato Prestito. È anche possibile ricevere
dalle Serie superiori o cedere alle Serie inferiori, un atleta in prestito,
limitatamente agli atleti nati nel 1995 maschili, 1996 femminili e seguenti pur
avendo lo stesso già partecipato ad attività Federali come “Prestito di atleti/e
già impiegati/e”. Il trasferimento presso le nuove Società deve avvenire entro
e non oltre le ore 13:00 del venerdì antecedente l’inizio del girone di andata
del Campionato nel quale partecipa la Società destinataria del prestito. Ogni
Società può ricevere per queste due tipologie di Prestito sino ad un massimo
di 3 (tre) atleti/e. La Tassa relativa alla concessione del Prestito è di €.
100,00.
Per i Campionati maschili di Serie A1, A2, B e C e per i Campionati femminili
di Serie A1 e A2 è concesso altresì di effettuare con le indicazioni fornite
nella competente Normativa di Campionato il “Prestito alternativo”.
Ogni Società può ricevere per questa tipologia di Prestito sino ad un massimo
di 4 (quattro) atleti nei campionati maschili, nessun limite è previsto per i
campionati femminili. Il costo di tesseramento per il “Prestito alternativo” è di
€. 30,00.