Sicurezza sociale e integrazione sociale
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Sicurezza sociale e integrazione sociale
18/05/05 11:19 Page 1 nto me rna gio 04 Ag 20 KE-64-04-022-IT-C Disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea Sicurezza sociale e integrazione sociale PH501058_IT_BAT Occupazione affari sociali Commissione europea kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 1 Disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea Aggiornamento 2004 Occupazione affari sociali Sicurezza sociale e integrazione sociale Commissione europea Direzione generale dell’Occupazione, degli affari sociali e delle pari opportunità Unità E.3 Manoscritto terminato il 1o ottobre 2004 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 2 I contenuti della presente pubblicazione non rispecchiano necessariamente il parere e la posizione della Commissione europea, direzione generale dell’Occupazione, degli affari sociali e delle pari opportunità. Chi fosse interessato a ricevere ESmail, il bollettino d’informazione elettronico della direzione generale dell’Occupazione, degli affari sociali e delle pari opportunità della Commissione europea, è pregato di inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected]. Il bollettino d’informazione esce regolarmente in tedesco, inglese e francese. Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull’Unione europea Numero verde unico: 00 800 6 7 8 9 10 11 Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (http://europa.eu.int). Una scheda bibliografica figura alla fine del volume. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2005 ISBN 92-894-8496-9 © Comunità europee, 2005 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Printed in Belgium STAMPATO SU CARTA BIANCATA SENZA CLORO kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 3 Perché una guida? La presente guida intende fornire informazioni facilmente comprensibili sui propri diritti e obblighi nel campo della sicurezza sociale, allorquando si abbia a che fare con i sistemi di sicurezza sociale di due o più Stati membri dell’Unione europea. Ciò accade ad esempio quando si svolge un’attività professionale all’estero, quando si prende la residenza in un altro paese dell’Unione europea, o semplicemente quando si abita temporaneamente in un altro Stato membro. I regimi nazionali di sicurezza sociale variano notevolmente da un paese all’altro e le disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale, pur evolvendosi in permanenza, non hanno come obiettivo quello di armonizzarli. Esse mirano semplicemente a prevenire la perdita di parte o di tutti i diritti in materia di sicurezza sociale, quando ci si sposta da uno Stato membro all’altro. Quando ci si trasferisce in un altro Stato membro, non sempre la propria posizione in materia di sicurezza sociale resta immutata. Prima di trasferirsi in un altro paese dell’Unione europea si raccomanda pertanto di leggere i capitoli rilevanti di questa guida e, se necessario, di rivolgersi per ulteriori informazioni agli istituti di sicurezza sociale del proprio paese di residenza. Si noti che questa guida non contiene informazioni sui regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Una rassegna particolareggiata di tali regimi è contenuta in una guida pubblicata nel 1992 dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, dal titolo: «La sicurezza sociale per coloro che si spostano all’interno dell’Unione europea — Guida pratica»; si può richiedere all’indirizzo indicato alla fine della presente guida. 3 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 4 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 5 Indice 1. 2. Necessità di disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale 7 Soggetti che rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni comunitarie 9 3. Paesi nei quali valgono le disposizioni comunitarie 10 4. Categorie di prestazioni 11 5. Contenuto delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale 13 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 6. Paese che fornisce la copertura assicurativa Diritti e doveri nel paese che fornisce la copertura assicurativa Informazioni indispensabili in caso di malattia o maternità Infortuni sul lavoro e malattie professionali L’invalidità resta un problema Pagamento delle pensioni di vecchiaia Prestazioni per i superstiti e indennità in caso di morte Disoccupazione Prestazioni familiari 14 17 18 23 24 28 31 33 35 I diritti, in breve, delle categorie seguenti 37 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 37 38 38 39 40 41 41 42 Lavoratori frontalieri Lavoratori stagionali Lavoratori distaccati all’estero Pensionati Studenti Turisti Persone non attive Cittadini di paesi terzi 5 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 6 7. Applicazione pratica delle disposizioni comunitarie 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 8. Primato delle norme comunitarie in caso di conflitto con leggi e regolamenti nazionali Formulari e procedure I paesi stranieri e le lingue straniere non rappresentano un problema Gli organismi di sicurezza sociale degli Stati membri sono un punto di riferimento in caso di problemi Diritto d’impugnazione La Corte di giustizia delle Comunità europee a tutela del cittadino europeo Altre questioni 43 43 43 45 47 47 48 51 6 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 7 1. Necessità di disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale In mancanza di una normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale, milioni di cittadini europei non disporrebbero di tutela sufficiente. Lavoratori subordinati e autonomi, funzionari, pensionati, studenti, turisti ed altre categorie di soggetti che esercitano il diritto di muoversi e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione europea si trovano ad affrontare numerose questioni e problematiche connesse alla loro sicurezza sociale. Alcuni esempi: • Chi paga le spese di ricovero in caso di infortunio o malattia durante un soggiorno all’estero? • Quali i diritti pensionistici di un soggetto che per molti anni ha lavorato in un altro paese? • Quale paese deve corrispondere l’indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri? • Quale paese è tenuto a pagare gli assegni familiari se i figli dell’assicurato risiedono in uno Stato membro diverso? • In quale paese vanno versati i contributi previdenziali, in che lingua devono essere presentate le domande di indennità ed entro quali termini? Non è chiaro che le legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale siano sempre in grado di rispondere, integralmente o in parte, a questi interrogativi: numerosi lavoratori si troverebbero assicurati simultaneamente in due Stati diversi o, privi di una qualunque tutela in entrambi, perderebbero i diritti acquisiti alle prestazioni previdenziali o non ne maturerebbero altri. Abbiamo bisogno di disposizioni applicabili in tutto il territorio dell’Unione europea che garantiscano una protezione efficiente e completa. Solo evitando alle persone protette da tali norme che si spostano all’interno dell’Unione qualsiasi inconveniente in termini di sicurezza sociale, queste eserciteranno senza timore il loro diritto di circolazione e di soggiorno in paesi diversi da quello di origine. Le disposizioni comunitarie, in vigore ormai da 30 anni, hanno subito adattamenti, miglioramenti ed ampliamenti a più riprese. Trattasi dei regola7 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 8 menti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (1).Tali regolamenti offrono valide soluzioni pratiche alla maggioranza delle problematiche in materia di sicurezza sociale che investono chiunque si sposti da uno Stato membro all’altro. Come si vedrà in seguito, esistono ancora problemi irrisolti. I servizi della Commissione europea continueranno pertanto ad impegnarsi nell’opera di perfezionamento e di semplificazione delle disposizioni comunitarie nell’intento di rendere queste ultime più leggibili e di colmare le lacune che ancora rimangono. Al pari della normativa nazionale in materia, le disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale appaiono a prima vista irte di difficoltà, tecnicismi e complessità. Niente paura: i principi fondamentali sono di facile comprensione anche per i non addetti ai lavori. Con le spiegazioni che seguono, si vuole fornire un panorama generale sull’argomento. Tuttavia, nei casi più specifici, si consiglia di rivolgersi alle autorità o agli enti previdenziali competenti, oppure alle numerose organizzazioni e associazioni di tutela che si occupano dei problemi dei lavoratori che si spostano nei paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, prima di prendere in base a questa guida decisioni che potrebbero condizionare la propria vita lavorativa o il proprio futuro. (1) Una versione aggiornata dei regolamenti che raccoglie le modifiche apportate fino a tutto il 2004 figura al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/main/ 1971/it_1971R1408_index.html 8 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 9 2. Soggetti che rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni comunitarie Allo stato attuale, le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale non si applicano ancora a tutti i soggetti che si spostano o soggiornano nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). È di conseguenza importante stabilire se la persona in questione vi sia personalmente soggetta e ne sia tutelata, perché solo in tale evenienza può appellarsi a queste norme di fronte agli organi giurisdizionali ed enti nazionali. Premesso che occorre avere la nazionalità di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, sono tutelati dalle disposizioni comunitarie i seguenti soggetti: • i lavoratori subordinati e autonomi che siano assicurati o lo siano stati in passato ai sensi della legislazione di uno di detti Stati; • i dipendenti pubblici (2); • gli studenti (3); • i pensionati, anche nel caso in cui siano andati in pensione anteriormente all’adesione del loro paese all’Unione europea o allo Spazio economico europeo; • i familiari e superstiti dei soggetti di cui sopra, indipendentemente dalla loro nazionalità. Di norma, la legislazione dello Stato di residenza precisa le circostanze in cui una persona è considerata o meno componente di un nucleo familiare; • i cittadini di paesi terzi (per ulteriori informazioni, cfr. capitolo 6.8). Non tutelati dalle disposizioni comunitarie risultano invece tutti i soggetti che non appartengono alle categorie di cui sopra, e più precisamente: • le persone che non sono o non sono più tutelate da un regime di previdenza sociale nazionale e che non siano o non si possano più considerare componenti del nucleo familiare di un lavoratore subordinato o autonomo o di un pensionato (persone inattive). (2) Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29.6.1998, pubblicato sulla GU L 209 del 25.7.1998. (3) Regolamento (CE) n. 307/99 del Consiglio, dell’8.2.1999, pubblicato sulla GU L 38 del 12.2.1999. 9 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 10 3. Paesi nei quali valgono le disposizioni comunitarie Alle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale è possibile far riferimento in tutti i paesi appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo (SEE), vale a dire: Austria Belgio Cipro Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Islanda Italia Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Malta Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica ceca Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria Si noti che le disposizioni sulla sicurezza sociale si applicano anche in Svizzera a partire dal 1o giugno 2002, grazie ad un accordo bilaterale concluso tra tale paese e la Comunità. NB: Ogni volta che nella guida compaiono i termini «paese», «Stato» o «Stato membro» si intendono sempre i paesi sopra elencati. Tutti gli altri sono definiti «paesi terzi» o «Stati terzi». Se si possono comprovare periodi di assicurazione in uno Stato membro ed in uno Stato terzo, non è possibile beneficiare delle disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale per quanto riguarda le relazioni con tale Stato terzo. Esistono tuttavia in numerosi casi accordi bilaterali di sicurezza sociale fra lo Stato membro e lo Stato terzo o fra l’Unione europea e uno Stato terzo che offrono una protezione analoga. Per ulteriori informazioni occorre rivolgersi alle istituzioni di previdenza sociale del proprio paese. 10 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 11 4. Categorie di prestazioni Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale si applicano a tutte le legislazioni nazionali con riferimento alle seguenti categorie di prestazioni: • malattia e maternità, • infortuni sul lavoro, • malattie professionali, • prestazioni d’invalidità, • pensioni di vecchiaia, • prestazioni per i superstiti, • prestazioni in caso di morte, • prestazioni di disoccupazione, • prestazioni familiari. L’interessato può sempre e comunque appellarsi alle disposizioni comunitarie qualora esse servano a dimostrare i suoi diritti a determinate prestazioni. Le disposizioni comunitarie non disciplinano invece le questioni relative: • all’assistenza sociale e sanitaria: si tratta infatti di prestazioni normalmente commisurate alla situazione finanziaria del soggetto e non collegate ad una delle prestazioni sopraelencate; • alle prestazioni erogate alle vittime di conflitti bellici o delle loro conseguenze; • alle prestazioni dei regimi di prepensionamento esistenti; per tali prestazioni, possono risultare applicabili altre disposizioni comunitarie. Per quanto riguarda le prestazioni dei regimi di pensionamento professionale, il diritto a queste ultime è stato sancito da una direttiva del Consiglio (4). In alcuni casi, potrebbe risultare difficile determinare se ad una certa prestazione siano applicabili o meno le disposizioni comunitarie. Per saperlo con esattezza, si invitano gli interessati a contattare senza esitazione l’organismo competente. (4) Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29.6.1998, pubblicata sulla GU L 209 del 25.7.1998. 11 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 12 Attenzione Le disposizioni comunitarie disciplinano le questioni in materia di sicurezza sociale, ma non in materia fiscale. Queste ultime sono disciplinate da accordi bilaterali. Si invitano gli interessati a rivolgersi agli uffici tributari del loro paese per eventuali informazioni su casi specifici. 12 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 13 5. Contenuto delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale non sostituiscono i diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale con un sistema unico europeo. Una simile armonizzazione non sarebbe realizzabile a motivo delle notevoli differenze nel tenore di vita dei 28 paesi che aderiscono allo Spazio economico europeo e che in parte sono membri dell’Unione europea. Perfino gli Stati con tenore di vita analogo hanno sviluppato sistemi di sicurezza sociale diversi, frutto di tradizioni consolidate, ormai profondamente radicate nella cultura nazionale, e di orientamenti diversi. Invece di armonizzare i sistemi previdenziali nazionali, le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale provvedono semplicemente a coordinarli. In altri termini, ciascuno Stato membro è libero di decidere chi siano gli assicurati ai sensi della legislazione nazionale, quali prestazioni erogare, a quali condizioni e secondo quali modalità di calcolo, nonché l’entità dei contributi da versare. Le disposizioni comunitarie stabiliscono le regole e i principi comuni a cui le autorità nazionali, gli enti previdenziali, i giudici devono attenersi nell’esercizio della legge, garantendo così che l’applicazione delle diverse normative nazionali non vada a scapito delle persone che esercitano il diritto di spostarsi e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. In parole povere, la persona che abbia esercitato il proprio diritto di circolazione e di soggiorno non deve trovarsi in posizione svantaggiata rispetto a chi, invece, abbia sempre risieduto e lavorato in un unico Stato membro. A tal fine occorre trovare una soluzione soprattutto ai seguenti problemi. • In alcuni Stati membri, l’assicurazione previdenziale è basata sulla residenza, mentre in altri solo le persone che esercitano un’attività (e i loro familiari) sono coperte da assicurazione. Onde evitare che il lavoratore migrante si trovi assicurato contemporaneamente in due Stati diversi o, viceversa, sprovvisto di qualsivoglia copertura in entrambi, le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale stabiliscono quale legislazione nazionale si applica al lavoratore migrante in ciascun caso specifico. • Ai sensi della legislazione nazionale, il diritto a prestazioni previdenziali è spesso condizionato al completamento di determinati periodi 13 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 14 di assicurazione, occupazione o residenza (a seconda del paese e del tipo di prestazione: 6 mesi, 1 anno, 5 anni, 10 anni o fino a 15 anni in alcuni casi). Esempio Che cosa succede a un lavoratore migrante che è stato prima assicurato per 4 anni in uno Stato membro che richiede un periodo assicurativo minimo di 5 anni ai fini dell’erogazione delle prestazioni d’invalidità, quindi per 14 anni in un altro Stato che ne prevede invece 15? Se i regolamenti non esistessero, il lavoratore, ai sensi delle sole legislazioni nazionali, non potrebbe beneficiare delle prestazioni d’invalidità in nessuno dei due paesi, nonostante sia rimasto assicurato per un totale di 18 anni. Le disposizioni comunitarie prevedono un «cumulo dei periodi», in base al quale si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza completati in conformità della legislazione di uno Stato membro, per conferire al lavoratore il diritto alle prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro. • In base alla legislazione nazionale, in molti casi le prestazioni sono erogate esclusivamente ai residenti nel territorio dello Stato in questione; in altri casi, l’ammontare di tali prestazioni è ridotto (70 %, ad esempio, invece del 100 %) se la persona prende la residenza all’estero, a svantaggio in particolare dei lavoratori frontalieri, di quelli stagionali e dei familiari dei lavoratori migranti che ancora risiedono nel paese d’origine, nonché dei pensionati che hanno lavorato in Stati membri diversi o che decidono semplicemente di trasferirsi in un altro paese al raggiungimento dell’età pensionabile. Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale offrono soluzioni appropriate a questa problematica per ogni categoria di prestazioni. • Ogniqualvolta entrano in gioco legislazioni nazionali diverse, sono le disposizioni comunitarie in materia a dover stabilire quale paese è tenuto ad erogare i contributi. Questo è il ruolo delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale. Esse non introducono nuovi tipi di prestazioni né aboliscono la legislazione nazionale. Il loro unico scopo è di proteggere il cittadino europeo che lavora, risiede o soggiorna in un altro Stato membro. 5.1. Paese che fornisce la copertura assicurativa Prima di avviare un’attività all’estero, l’interessato dovrà sapere quale paese gli fornirà la copertura assicurativa, quale normativa nazionale in materia di sicurezza sociale disciplinerà, cioè, il suo caso. Si tratta di un’infor14 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 15 mazione estremamente importante non solo per il versamento dei contributi previdenziali, ma anche per il diritto a prestazioni e la maturazione di un trattamento pensionistico futuro. Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale forniscono regole dettagliate che stabiliscono in ogni singolo caso quale sia la legislazione nazionale applicabile. I principi fondamentali, trattati qui di seguito, sono semplici. A) Il lavoratore è soggetto alla legislazione di uno Stato membro per volta Tale principio vale per tutti i lavoratori subordinati e autonomi coperti dalle disposizioni comunitarie, indipendentemente dal numero di Stati in cui esercitano la loro attività; anche chi risulta occupato in 4 o 5 Stati membri è soggetto alla legislazione di un unico Stato membro per volta. La sola piccola eccezione a questo principio è costituita dalla persona che risulta contemporaneamente dipendente in uno Stato membro e autonoma in un altro; in via del tutto eccezionale può infatti ricevere una copertura assicurativa da entrambi i paesi. B) Il lavoratore è assicurato nel paese dove esercita la propria attività Tale principio vale per tutti i lavoratori subordinati e autonomi, anche qualora risiedano nel territorio di un altro paese oppure le loro società o i loro datori di lavoro abbiano sede in un altro Stato membro. In altri termini, al soggetto che cessi di lavorare in uno Stato membro per esercitare la propria attività in un altro si applicherà la legislazione della nuova sede di lavoro. Di conseguenza, egli cesserà di maturare diritti nel primo paese e invece comincerà ad acquisirli nel secondo. Poco importa se prende o meno la residenza nel paese dove si svolge la sua nuova attività. Anche il lavoratore frontaliero che mantenga la residenza nel paese dove svolgeva la sua precedente attività sarà assicurato ai sensi della legislazione del paese in cui si trova adesso ad operare. C) Eccezioni temporanee: distacco all’estero A volte, l’impresa presso cui il lavoratore svolge attività subordinata lo destina temporaneamente ad un altro paese perché vi svolga un lavoro per conto dell’impresa stessa (distacco). Se la durata del lavoro all’estero non supera i 12 mesi (e il lavoratore non viene inviato in sostituzione di 15 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 16 un altro dipendente giunto al termine del suo periodo di distacco), la legislazione applicabile rimane la stessa: il lavoratore resta cioè assicurato ai sensi della legislazione del primo paese anche durante il distacco nel secondo. È questa una soluzione ragionevole in quanto non sarebbe appropriato cambiare la normativa applicabile per un periodo di lavoro all’estero così breve. Prima di recarsi nel paese di distacco, è opportuno che il lavoratore si procuri un formulario E 101, che certifica la sua copertura da parte della legislazione del primo paese. Il lavoratore o il datore di lavoro possono ottenere il formulario dall’organismo dello Stato membro la cui legislazione resta applicabile. Se la destinazione all’estero supera i 12 mesi per circostanze impreviste, il lavoratore può far richiesta di proroga del distacco fino ad altri 12 mesi. In tal caso occorre utilizzare il formulario E 102. Le disposizioni in materia di distacco all’estero riguardano non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli autonomi che operino temporaneamente in un altro paese. D) Categorie speciali Marittimi: il marittimo che lavori all’estero a bordo di una nave che batte la bandiera di uno Stato membro risulta assicurato in tale Stato, anche se vive in un altro. Lavoratori nel settore dei trasporti internazionali (esclusi i marittimi): i dipendenti di imprese che effettuano servizi di trasporto internazionale su strada, per ferrovia, per via aerea o per via navigabile interna sono assicurati nello Stato membro in cui ha sede l’impresa (eccezion fatta per i lavoratori dipendenti dalle succursali o agenzie dell’impresa in un altro Stato membro o per chi lavora prevalentemente nel paese in cui vive). Dipendenti pubblici: il dipendente pubblico (o il lavoratore a questi assimilato) è assicurato nel paese dell’amministrazione che lo ha assunto. Persone che prestano servizio nelle forze armate: esse sono soggette alla legislazione del paese nelle cui forze armate prestano servizio. Lo stesso dicasi per chi effettua servizio civile. Personale delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari: di regola, i membri del personale sono assicurati nello Stato di assunzione (vale a dire lo Stato nel quale ha sede la missione diplomatica o il consolato); qualora, tuttavia, siano cittadini dello Stato membro di destinazione o di origine, possono optare per la copertura assicurativa da questi offerta. 16 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 17 E) Casi speciali In alcuni casi eccezionali, le regole di cui sopra non bastano a stabilire in quale paese un lavoratore subordinato o autonomo sia assicurato. Persone che lavorano abitualmente in più di uno Stato membro: qualora svolga abitualmente la propria attività in più di uno Stato membro, il lavoratore subordinato risulta assicurato nel paese in cui risiede se effettua parte del suo lavoro in tale paese. Lo stesso dicasi per il lavoratore autonomo che svolge la propria attività in diversi Stati membri. Ove un lavoratore non risieda in uno dei paesi in cui esercita la sua attività, risulterà assicurato nello Stato membro in cui il datore di lavoro risiede o in cui l’impresa di cui è alle dipendenze ha la sua sede legale. Il lavoratore autonomo, invece, sarà assicurato nel paese in cui svolge gran parte della propria attività. Lavoratori subordinati in uno Stato membro e autonomi in un altro: di regola tali soggetti sono assicurati nel paese in cui risultano lavoratori subordinati. Tuttavia, come già specificato in precedenza, è possibile in via del tutto eccezionale essere assicurati in entrambi gli Stati; si consiglia pertanto di contattare al riguardo gli enti previdenziali degli Stati membri in cui si svolge la propria attività. 5.2. Diritti e doveri nel paese che fornisce la copertura assicurativa Di regola, di fronte alla legislazione vigente in materia di sicurezza sociale nel paese che fornisce la copertura assicurativa, il beneficiario del trattamento ha i medesimi diritti e doveri dei cittadini di detto paese. Ciò significa, in particolare, che la sua domanda di prestazioni non può essere rifiutata per la sola ragione che non ha la cittadinanza di tale Stato. Il principio della parità di trattamento resta sempre valido In base a quanto stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ciò vale non solo per alcune forme di manifesta discriminazione «diretta», ma anche per tutti i casi di discriminazione occulta («indiretta») in cui una disposizione di diritto nazionale si applica ugualmente ai cittadini dello Stato in questione e agli stranieri, producendo tuttavia effetti sfavorevoli soprattutto nei confronti di questi ultimi. Esempio Uno Stato membro fa dipendere il diritto ad una prestazione dalla condizione di avervi risieduto per un determinato periodo e tale condizione viene richiesta a tutti i lavoratori. È più che evidente che i cittadini di tale Stato membro ne risultano più avvantaggiati rispetto ai lavoratori migranti. 17 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 18 In molti casi, il principio della parità di trattamento non basta a proteggere il lavoratore migrante o i suoi familiari che risiedono in un paese diverso da quello che fornisce la copertura assicurativa, o il lavoratore che abbia un’anzianità assicurativa «frammentata», maturata conformemente alla legislazione di due o più Stati. I capitoli da 5.3 a 5.9 della presente guida si rivolgono specificatamente a tali casi. Ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale, l’assicurato ha diritto, al pari dei cittadini del paese in cui beneficia della copertura assicurativa, di eleggere i membri degli organi degli enti previdenziali o di partecipare alla loro designazione. L’eleggibilità a tali organi è stabilita invece dalla legislazione nazionale applicabile. Non vanno dimenticati, infine, i doveri dell’assicurato di fronte alla legislazione dello Stato in cui beneficia della copertura assicurativa: in primo luogo, l’obbligo di versare i contributi previdenziali, ma anche tutti gli altri obblighi eventuali cui devono sottostare i cittadini di quello Stato. 5.3. Informazioni indispensabili in caso di malattia o maternità Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale prevedono un capitolo dettagliato sulle prestazioni di malattia e maternità con speciali regole per lavoratori, disoccupati, pensionati e familiari che risiedono o soggiornano all’estero. Tali disposizioni garantiscono un alto grado di protezione non solo ai lavoratori migranti e ai loro familiari, ma anche a tutti coloro a cui queste si applicano, con particolare riferimento ai milioni di turisti che trascorrono le loro vacanze all’estero. Quanto segue intende offrire una rassegna dei diritti del singolo a tali prestazioni, oltre ad alcuni suggerimenti pratici su come procedere per beneficiarne. A) Condizioni richieste — Cumulo Quando occorre soddisfare a determinate condizioni per poter beneficiare di prestazioni, l’organismo competente ha l’obbligo di tener conto dei periodi di assicurazione, residenza o occupazione maturati ai sensi della legislazione vigente in altri Stati (cumulo). Il lavoratore non perderà così il diritto alla propria assicurazione malattia nel caso in cui cambi lavoro o si trasferisca in un altro paese. Esempio In alcuni Stati, il diritto alle prestazioni di malattia si acquisisce solo dopo aver maturato 6 mesi di assicurazione. Le disposizioni comunitarie garantiscono la copertura assicurativa sin dall’inizio al lavoratore che abbia dovuto interrompere la precedente assicurazione trasferendosi nel nuovo paese. 18 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 19 Le prestazioni di maternità e malattia differiscono in ciascuno degli Stati in cui valgono le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale. Due categorie principali si configurano tuttavia in tutti i paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo: prestazioni in denaro e prestazioni in natura. B) Indennità di malattia in denaro Sono normalmente destinate a sostituire la retribuzione (stipendio, salario) sospesa a causa di malattia. Le indennità fornite in una situazione specifica (dipendenza) possono essere considerate prestazioni di malattia in denaro. Di regola, esse vengono sempre corrisposte in virtù della legislazione del paese in cui il soggetto è assicurato, indipendentemente dal paese in cui questi risiede o soggiorna. Ciò vale per tutte le categorie di persone e tutte le situazioni: lavoratori frontalieri, stagionali o distaccati, pensionati o familiari. L’importo e la durata delle indennità dipendono interamente dalla legislazione dello Stato in cui il soggetto risulta assicurato e di norma vengono erogate direttamente all’interessato dall’ente presso il quale è assicurato. C) Prestazioni di malattia in natura Comprendono le cure mediche e dentistiche, i medicinali e il ricovero in ospedale, nonché i pagamenti diretti a rimborso dei relativi costi. Di regola, vengono erogate in conformità della legislazione del paese di residenza o di soggiorno come se il beneficiario fosse assicurato in quel paese. Ciò potrebbe comportare una situazione più o meno favorevole rispetto al trattamento previsto invece dalla legislazione vigente nel paese in cui il beneficiario è in realtà assicurato. La ragione di questa regola è di agevole comprensione: i medici e le istituzioni interessate non sono certo in grado di conoscere nei particolari le legislazioni di 28 paesi diversi; e per questo applicano la loro, anche qualora l’interessato sia assicurato altrove. Nella presente guida abbiamo spesso parlato, e parleremo ancora, di «residenza» e di «soggiorno»; Prima di continuare è opportuno chiarire la differenza fra i due termini. La residenza è il luogo in cui una persona abitualmente vive; il soggiorno è il luogo in cui una persona temporaneamente abita. 19 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 20 Il semplice fatto che le prestazioni in natura siano erogate in base alla legislazione dello Stato di residenza o soggiorno non significa tuttavia che i soggetti a cui si applicano le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale possano scegliere liberamente di ricevere prestazioni in tutti i paesi interessati da tali disposizioni senza restrizioni o limitazioni di sorta. È quindi importante conoscere le precise condizioni che valgono a seconda delle diverse situazioni o categorie di soggetti per poter beneficiare delle prestazioni in natura in caso di malattia. D) Residenza nel paese in cui la persona è assicurata La persona che risiede nel paese in cui è assicurata ha ovviamente diritto a tutte le prestazioni in natura previste dalla legislazione di detto paese. Tali prestazioni sono erogate dall’organismo competente del luogo di residenza alle stesse condizioni riservate a tutti gli altri soggetti assicurati in tale paese. E) Residenza in paese diverso da quello in cui la persona è assicurata La persona che risiede in un paese diverso da quello in cui è assicurata ha diritto a tutte le prestazioni in natura previste dalla legislazione del paese di residenza. Le prestazioni sono erogate dall’organismo competente del luogo di residenza, come se il beneficiario fosse assicurato in quel paese. Occorre inoltre tenere presente che i lavoratori frontalieri hanno dei diritti anche nel paese in cui lavorano (cfr. pag. 34 della presente guida). Questa regola vale per tutte le categorie di persone a cui si applicano le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale (lavoratori subordinati e autonomi, pubblici dipendenti, disoccupati, pensionati e relativi familiari) indipendentemente dal loro paese di residenza. Normalmente, l’organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall’ente corrispondente presso cui il beneficiario delle prestazioni è assicurato. F) Soggiorno temporaneo al di fuori del paese nel quale la persona è assicurata Se l’interessato soggiorna temporaneamente in un paese diverso da quello in cui è assicurato, ha diritto a tutte le prestazioni in natura che sono necessarie dal punto di vista medico, tenuto conto della natura delle cure e della durata del soggiorno. In altri termini, il soggetto riceverà in ogni circostanza le cure di cui ha realmente bisogno, foss’anche un costosissimo trattamento in ospedale (come 20 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 21 ad esempio la terapia intensiva per infarto). Ma occorre tenere presente che se lo scopo del viaggio all’estero è quello di farsi curare, entrano in applicazione delle condizioni specifiche. NB: Le spiegazioni contenute in questo capitolo si applicano anche alle prestazioni di maternità, sia in denaro che in natura. Carta europea di assicurazione malattia A partire dal 1o giugno 2004 i cittadini europei che si spostano all’interno dello Spazio economico europeo, cioè l’Unione europea, la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein, oltre che la Svizzera, per ragioni personali e professionali, riceveranno progressivamente una carta europea di assicurazione malattia che facilita la copertura delle spese mediche che potrebbero rivelarsi necessarie nel corso del loro soggiorno temporaneo. La carta europea di assicurazione malattia sostituisce gli attestati: • E 111 ed E 111B (attestati utilizzati dai turisti); • E 110 (attestato utilizzato dai trasportatori internazionali); • E 128 (attestato utilizzato dai lavoratori distaccati in un altro Stato membro e dagli studenti); • E 119 (utilizzato dai disoccupati che sono alla ricerca di un lavoro in un altro Stato membro e che necessitano di cure sanitarie). Ogni Stato membro è responsabile della produzione e della distribuzione della carta europea di assicurazione malattia sul suo territorio. Tuttavia, il modello della carta è identico e presenta le stesse caratteristiche tecniche in ciascuno Stato membro. Ciò permette il riconoscimento immediato della carta da parte dei prestatari di cure a cui essa viene presentata. Peraltro, numerosi Stati membri beneficiano di un periodo transitorio durante il quale continuano ad emettere gli attestati sopra citati, ma che non può protrarsi al di là del 31 dicembre 2005. G) Cure all’estero I costi derivanti dalle cure a cui l’interessato si sottopone in un altro Stato sono sostenuti dall’ente presso cui è assicurato solo previa autorizzazione. Di norma, spetta all’ente competente decidere se dare o meno l’autorizzazione, la quale non può essere negata solo nei casi in cui le cure in questione figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione del paese dell’assicurato, ma non siano disponibili entro i termini normalmente necessari. Occorre allora che l’istituzione competente fornisca il formulario E 112. 21 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 22 In tal caso l’interessato ha diritto alle prestazioni previste nel paese ospite. In taluni casi è inoltre possibile chiedere il rimborso nel paese di provenienza. Sulla base di una giurisprudenza relativa alla prestazione dei servizi, la Corte di giustizia afferma che gli assicurati sociali che non sono in possesso di un’autorizzazione preventiva possono richiedere alla loro cassa malattia il rimborso delle spese per un trattamento medico al di fuori delle infrastrutture ospedaliere in un altro Stato membro, secondo le tabelle dello Stato in cui sono affiliati. Con la stessa giurisprudenza la Corte ha concluso che gli enti di sicurezza sociale possono rifiutare l’autorizzazione preventiva per l’accesso ad un ospedale di un altro Stato membro. Tuttavia, affinché un’autorizzazione amministrativa preventiva sia giustificata, è necessario che si basi su criteri obiettivi e non discriminatori noti in anticipo. Tali criteri devono circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità nazionali in modo che queste ultime non possano abusarne. Una procedura facilmente accessibile deve permettere che una domanda di autorizzazione sia trattata obiettivamente e imparzialmente in un tempo ragionevole. Le domande di autorizzazione respinte devono poter essere contestate con ricorsi giudiziari o quasi giudiziari. In ogni caso le autorità nazionali devono tener conto di tutte le circostanze di ogni caso specifico, cioè non solo dello stato di salute del paziente, ma anche la sua storia clinica. H) Suggerimenti pratici Residenza in un paese diverso da quello in cui la persona è assicurata Se l’interessato risiede in un paese diverso da quello in cui è assicurato, dovrà iscriversi presso l’assicurazione malattia del luogo di residenza. A tal fine, avrà bisogno dei seguenti formulari rilasciati dall’organismo presso cui è assicurato: • formulario E 106, per i lavoratori subordinati o autonomi e i familiari che vivono con loro nello stesso paese; • formulario E 109, per i familiari che vivono in un paese diverso da quello del lavoratore subordinato o autonomo interessato; • formulario E 121, per i pensionati e i familiari che vivono con loro nello stesso paese; • formulario E 122, per i familiari che non vivono nello stesso paese del titolare di pensione (5); (5) Valido fino al 31 dicembre 2001 e solamente nei rapporti con la Francia. 22 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 23 • formulario E 127, per ogni beneficiario di pensione o di rendita e per ogni suo familiare. In alcuni casi, il formulario va inviato direttamente all’ente del luogo di residenza; si invitano gli interessati a contattare al proposito l’ente competente. 5.4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Le disposizioni comunitarie in materia di prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali sono relativamente semplici e di agevole comprensione. Sotto vari aspetti sono paragonabili alle norme che disciplinano le prestazioni di malattia. A) Prestazioni in natura In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il soggetto ha comunque diritto a prestazioni in natura in conformità della legislazione del paese di residenza. Se il soggetto risiede in un paese diverso da quello in cui è assicurato, l’ente del paese di residenza gli fornirà tutte le prestazioni in natura ai sensi della legislazione nazionale, per poi essere rimborsato di tutte le prestazioni erogate dall’omologo ente competente dell’altro paese. Come già per le prestazioni di malattia, si tratta di una soluzione giustificata dal fatto che i medici del paese di residenza non sono certo in grado di conoscere nei particolari le legislazioni dei 28 paesi in cui i loro pazienti potrebbero essere assicurati. B) Prestazioni in denaro Sono sempre corrisposte in conformità della legislazione dello Stato in cui il soggetto risultava assicurato quando ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale, indipendentemente da dove risiede o soggiorna. Tali prestazioni sono di norma erogate direttamente dall’ente competente di tale Stato, che può, tuttavia, accordarsi con gli enti dello Stato di residenza o di soggiorno perché siano loro ad incaricarsi dell’erogazione (senza che per questo muti l’ammontare dell’indennità). Se il calcolo delle indennità si basa sul guadagno medio, si terrà conto soltanto dei guadagni realizzati da quando il soggetto risulta assicurato in 23 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 24 conformità della legislazione dello Stato che eroga tali prestazioni. Lo stesso vale qualora il calcolo sia basato sul guadagno forfetario. Se l’importo delle indennità dipende dal numero dei familiari, si tiene conto anche di quelli residenti nel territorio di un altro Stato membro. C) Infortuni in itinere Qualora il soggetto subisca un infortunio mentre è in viaggio nel territorio di un paese diverso da quello in cui è assicurato, continuerà ad avere diritto alle prestazioni ed alla copertura assicurativa contro i rischi di infortunio. 5.5. L’invalidità resta un problema I regimi d’invalidità dei 28 paesi appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo si discostano notevolmente l’uno dall’altro. Si possono tuttavia individuare due tipologie principali. • In numerosi paesi, le pensioni d’invalidità sono calcolate con un procedimento analogo a quello adottato per le pensioni di vecchiaia, e cioè l’importo della pensione dipende dalla durata dei periodi assicurativi: maggiore è la loro durata prima dell’invalidità, più elevata sarà la pensione. In base a tali regimi, non è di norma necessario essere effettivamente assicurati nel momento in cui sopravviene l’invalidità. In altre parole, la persona che abbia già smesso di lavorare un paio d’anni prima di divenire invalida avrà comunque diritto ad una pensione d’invalidità calcolata sulla base dei periodi assicurativi precedenti. • In altri paesi, l’ammontare della pensione d’invalidità non dipende dalla durata dei periodi assicurativi. La persona avrà pertanto diritto alla stessa pensione indipendentemente dal fatto di essere rimasta assicurata per 5, 10 o 20 anni prima che sopravvenisse l’invalidità. Tali regimi prevedono tuttavia che il soggetto abbia diritto alla pensione solo se effettivamente assicurato nel momento in cui è sopravvenuta l’invalidità; qualora abbia smesso di lavorare anche per un breve periodo prima di tale momento, non potrà beneficiare della pensione d’invalidità! La disparità dei regimi previdenziali nazionali in materia di invalidità rende difficoltoso e non sempre facilmente comprensibile un coordinamento a livello europeo. Come già per altre categorie di prestazioni, lo scopo delle disposizioni comunitarie resta comunque semplice: in caso d’invalidità, 24 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 25 un lavoratore migrante non deve trovarsi in posizione svantaggiata rispetto a chi ha sempre vissuto e lavorato nello stesso paese. Le spiegazioni che seguono trattano le problematiche che un lavoratore migrante si trova più di frequente ad affrontare in caso d’invalidità. A) Regole generali Cumulo: l’ente del paese presso cui viene avanzata domanda di pensione tiene conto dei periodi di assicurazione o residenza completati in conformità della legislazione di qualunque altro Stato membro, qualora ciò sia necessario perché al richiedente possa spettare la prestazione. Residenza o soggiorno all’estero: alla persona cui spetta una pensione d’invalidità, la prestazione verrà pagata indipendentemente da dove risiede o soggiorna all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Visite mediche: la persona che abbia diritto ad una pensione d’invalidità erogata da uno Stato e che risieda o soggiorni in uno Stato diverso, sarà di norma sottoposta a controlli amministrativi e visite mediche a cura dell’ente situato nel luogo di residenza o di soggiorno. A detta persona può tuttavia essere richiesto di rientrare nello Stato erogatore della pensione per sottoporsi alle visite del caso, ove ciò sia compatibile con il suo stato di salute del momento. B) Persone assicurate in un solo paese L’importo della pensione d’invalidità di una persona che sia stata assicurata in un solo paese sarà calcolato in conformità della normativa ivi applicabile; la persona avrà diritto al medesimo trattamento riservato ai cittadini di tale paese. C) Persone assicurate in più paesi Se, prima della sopravvenuta invalidità, il soggetto è stato assicurato in più paesi, sono possibili diversi casi: • il soggetto era assicurato solo ed esclusivamente in paesi in cui l’importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo: in tal caso, riceverà pensioni distinte da ciascuno di tali Stati. L’importo di ogni pensione corrisponderà ai periodi di assicurazione completati nel relativo Stato. Per ulteriori dettagli sul metodo di calcolo si rimanda al capitolo 5.6; 25 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 26 • il soggetto era assicurato solo ed esclusivamente in paesi in cui l’importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del periodo assicurativo: riceverà una pensione dallo Stato presso cui era assicurato al momento di diventare invalido. Avrà sempre e comunque diritto all’intero importo della pensione, anche qualora sia stato assicurato in tale paese solo per breve tempo (ad esempio un anno). Non potrà peraltro beneficiare di pensioni erogate dagli altri Stati presso cui era assicurato in precedenza. Ciò comporta, nella pratica, quanto segue: • se prima era assicurato in un paese in cui le pensioni d’invalidità sono relativamente basse e poi in uno in cui sono più elevate, il soggetto beneficerà del trattamento più vantaggioso per intero, anche qualora nel primo Stato sia rimasto assicurato per un periodo dieci volte superiore; • se prima era assicurato in un paese in cui le pensioni d’invalidità sono elevate e poi in uno in cui sono più basse, il soggetto riceverà soltanto il trattamento meno vantaggioso erogato dal paese presso cui risultava assicurato al momento dell’invalidità. Ciò rispecchia in pieno la logica dei regimi dei rischi per i quali l’importo del trattamento erogato non dipende dalla durata del periodo assicurativo, in quanto ciò che conta è essere effettivamente assicurati al momento della sopravvenuta invalidità. • Il soggetto era prima assicurato in un paese in cui l’ammontare della pensione di invalidità è condizionato alla lunghezza del periodo assicurativo e poi in un paese in cui vale la regola inversa: riceverà due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati secondo la legislazione nazionale del primo Stato e l’altra erogata dallo Stato presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidità. Il secondo Stato sarebbe di norma tenuto a versare un trattamento completo; in molti casi, tuttavia, il soggetto riceverà soltanto una pensione ridotta in quanto lo Stato presso cui era assicurato nel momento in cui è sopravvenuta l’invalidità tiene conto della pensione che egli riceve dal primo Stato. Si può avere l’impressione di perdere in questo modo diritti pensionistici per cui il soggetto ha lavorato e versato contributi, ma si tratta di un’impressione errata. Se fosse stato assicurato sempre in un unico Stato (non importa quale dei due), non avrebbe mai raggiunto un trattamento pensionistico superiore a quello a cui ha diritto; la sua posizione, pertanto, non è né peggiore né migliore rispetto a chi abbia completato la propria carriera in un unico paese. 26 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 27 • D) Il soggetto era prima assicurato in un paese in cui l’importo della pensione non è condizionato dalla lunghezza del periodo assicurativo e poi in un paese in cui vale la regola inversa: riceverà due pensioni distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati nei rispettivi paesi. Un ulteriore problema irrisolto: le decisioni relative al grado d’invalidità La determinazione del grado d’invalidità costituisce un potenziale problema per chi è stato assicurato in più di un paese. Le decisioni vengono prese dagli enti nazionali di ciascuno Stato presso cui la persona è stata assicurata in conformità della legislazione vigente. Solo in alcuni casi particolari la decisione di un ente risulta vincolante per gli organismi di tutti gli altri Stati interessati. Le notevoli discrepanze fra i criteri fissati dalle singole legislazioni nazionali per determinare il grado d’invalidità possono produrre gravi conseguenze dal momento che, nella maggioranza dei casi, l’importo della pensione dipende dal grado d’invalidità. Esempio Una persona è rimasta assicurata per 20 anni nel paese A, 5 in B e infine 2 in C. In tutti e tre gli Stati, l’importo della pensione d’invalidità dipende dalla durata dei periodi assicurativi. La persona in questione cessa di lavorare nel paese C perché là viene giudicata invalida al 100 %. Ciò le dà diritto, tuttavia, solo ad una piccola pensione erogata dal paese C in cui risulta assicurata da 2 anni soltanto. Riceverà inoltre una pensione esigua da B dove è stata assicurata per 5 anni e dove è considerata invalida al 70 %. Nel paese A, invece, dove è stata assicurata per buona parte della sua carriera (20 anni) non beneficerà di alcuna pensione; ai sensi della legislazione ivi vigente non viene infatti giudicata invalida. In questo caso, la persona si troverebbe in una posizione molto più vantaggiosa se nello Stato C l’importo della pensione d’invalidità non fosse collegato alla durata dei periodi assicurativi, in quanto riceverebbe così la pensione piena, e poco importerebbe quindi essere considerata o meno invalida ai sensi delle legislazioni dei paesi A e B. Le situazioni testé illustrate sono una conseguenza del fatto che i sistemi nazionali di sicurezza sociale non sono armonizzati, ma solo coordinati dalle disposizioni comunitarie. Ciononostante, sarebbe nell’interesse dei lavoratori migranti se si compisse qualche progresso nel riconoscimento reciproco delle decisioni relative al grado d’invalidità. 27 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 28 5.6. Pagamento delle pensioni di vecchiaia Le pensioni di vecchiaia sono fra le prestazioni più importanti del sistema di sicurezza sociale. È naturale, pertanto, che chi intende esercitare un’attività lavorativa all’estero voglia avere un quadro preciso di quali saranno le conseguenze per i suoi diritti alla pensione futura prima di decidere in via definitiva. L’interessato vorrà in particolare sapere: • che ne sarà dei contributi versati sino ad allora; • quale Stato erogherà la pensione; • se tale pensione gli sarà corrisposta in tutta Europa senza subire riduzioni o sospensioni. Solo se saprà per certo che le disposizioni comunitarie in materia forniscono risposte soddisfacenti a tutti questi interrogativi, l’interessato sarà pronto ad esercitare il proprio diritto di muoversi liberamente in tutto il territorio europeo. I seguenti principi si applicano invece alla persona che interrompa la sua attività in un paese, per proseguirla altrove: • in ciascun paese dove la persona è stata assicurata, viene conservata la sua anzianità contributiva fino al raggiungimento dell’età pensionabile; ciò significa che i contributi già versati non sono trasferiti in un altro paese né restituiti alla persona se questa non è più assicurata nel suo territorio; • ogni Stato in cui la persona è rimasta assicurata per almeno un anno è tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile; se l’interessato ha lavorato, ad esempio, in tre paesi, riceverà, una volta raggiunta l’età pensionabile, tre pensioni di vecchiaia distinte; • la pensione sarà calcolata in base all’anzianità contributiva dell’interessato nel paese in questione; ad un lungo periodo assicurativo corrisponderà una pensione relativamente elevata; viceversa, ad un periodo assicurativo piuttosto breve farà da riscontro un trattamento relativamente modesto. Ma che cosa succede se il soggetto è assicurato in un paese per meno di un anno? Andranno perduti i suoi contributi in questo paese? Esempio L’interessato è stato assicurato per 10 mesi in Belgio, 9 mesi in Germania, 15 anni in Francia ed ha concluso la sua carriera di lavoro in Italia, dove può comprovare 7 anni di contributi. 28 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 29 Niente paura! I mesi di assicurazione in Belgio e Germania non andranno perduti. Sarà l’Italia, ultimo paese in cui ha lavorato, a farsi carico dei 10 mesi in Belgio e dei 9 mesi in Germania. Queste soluzioni garantiscono che nessun lavoratore risulti svantaggiato per aver svolto la propria attività in vari paesi: i contributi versati non vanno in alcun modo persi, i diritti acquisiti vengono garantiti ed ogni paese eroga una pensione corrispondente ai periodi assicurativi completati nel suo territorio. Il risultato tutela gli interessi dei lavoratori migranti, ma mantiene al tempo stesso un certo equilibrio, in quanto favorisce anche gli Stati membri, che si trovano ciascuno a pagare una pensione che corrisponde né più né meno a quanto «incassato» tramite i contributi versati dal lavoratore. Gli esempi che seguono serviranno ad illustrare come funzionano in pratica il calcolo e il pagamento delle pensioni. A) Regole generali Condizioni richieste — Cumulo: se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato paese non è sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, si terrà conto di eventuali periodi assicurativi completati altrove. Residenza o soggiorno all’estero: la pensione di vecchiaia sarà corrisposta indipendentemente da dove risiede o soggiorna il soggetto all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo senza subire riduzioni, modifiche o sospensioni di sorta. Questo principio vale non solo per gli ex «lavoratori migranti», ma per tutti i pensionati residenti in un altro Stato. Attenzione Tale principio non si applica ad alcune prestazioni speciali non basate su contribuzioni. Nella maggioranza dei casi tali prestazioni sono strettamente correlate alla situazione finanziaria del soggetto (vengono cioè erogate a favore di persone il cui reddito da pensione sia inferiore ad un certo minimo) e gli vengono corrisposte solo fintantoché risiede nel paese in questione, ad esempio, il reddito garantito alle persone anziane in Belgio, l’indennità supplementare del Fonds national de solidarité in Francia o le pensioni non contributive di vecchiaia In Irlanda e Portogallo. In altri termini, l’erogazione di tali prestazioni viene sospesa al trasferimento della residenza in altro Stato. Sarà quest’ultimo a dover erogare la relativa prestazione anche se l’interessato non vi ha mai lavorato. 29 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 30 Esempio Il soggetto risiede in Portogallo dove beneficia di una pensione non contributiva di vecchiaia. A 65 anni decide di trasferirsi in Francia. Che cosa succede allora? Il Portogallo sospende l’erogazione della pensione non contributiva di vecchiaia, ma la Francia dovrà versare l’indennità supplementare del Fonds national de solidarité. B) Periodi assicurativi maturati in un unico paese In questo caso, l’ammontare della pensione sarà calcolato in conformità della legislazione del paese in questione secondo le medesime modalità adottate per i suoi cittadini. Non importa se l’interessato è residente o meno nel paese al raggiungimento dell’età pensionabile. C) Periodi assicurativi maturati in più paesi L’interessato riceverà una pensione da ogni Stato in cui è stato assicurato per almeno un anno. Tali pensioni saranno commisurate ai periodi assicurativi completati in ciascuno degli Stati interessati. Esempio L’interessato è stato assicurato: • per 10 anni nello Stato A, • per 25 anni nello Stato B e • per 5 anni nello Stato C. Egli risulta pertanto assicurato per un totale di 40 anni prima del compimento dell’età pensionabile. Lo Stato membro A calcolerà la pensione complessiva a cui l’interessato avrebbe diritto dopo 40 anni di assicurazione nel suo territorio ed erogherà l’importo corrispondente al periodo assicurativo completato effettivamente, vale a dire 10/40 (o 1/4) della pensione complessiva. Analogamente, lo Stato membro B corrisponderà 25/40 (o 5/8) della pensione a cui avrebbe diritto l’interessato dopo 40 anni di assicurazione. Lo Stato membro C, infine, verserà 5/40 (o 1/8) dell’ammontare di cui l’interessato avrebbe beneficiato nello Stato C dopo 40 anni di assicurazione. D) Problemi pratici Età pensionabile: si è già accennato al fatto che i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri non sono armonizzati. Non deve pertanto sorprendere se l’età pensionabile varia a seconda del paese. In alcuni Stati, ad esempio, la pensione spetta a 60 anni, in altri a 65 e in altri ancora a 67. 30 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 31 Esempio La persona è stata prima assicurata per 35 anni nello Stato A dove l’età pensionabile è fissata a 67 anni, e poi per 10 anni in B dove invece tale soglia è abbassata a 60. Al compimento dei 60 anni, la persona dovrà smettere di lavorare nello Stato B e potrà beneficiare di una piccola pensione commisurata alla durata del periodo assicurativo completato in tale Stato (10/45). Dovrà quindi attendere altri 7 anni per poter beneficiare del trattamento pensionistico relativamente più elevato erogato dallo Stato A (35/45). In alcuni casi la pensione erogata dallo Stato B è talmente bassa da costringere l’interessato a rivolgersi all’assistenza pubblica. Onde evitare una situazione così spiacevole, si invitano gli interessati ad informarsi sull’età pensionabile in vigore nel paese dove intendono continuare la loro attività prima di effettuare il trasferimento. Tassi di cambio: la pensione erogata da un altro Stato deve essere di norma convertita nella valuta del paese di residenza del titolare del trattamento. In passato, tale conversione veniva effettuata a tassi di cambio spesso variabili, la qual cosa poteva risultare vantaggiosa o svantaggiosa secondo la valuta interessata. Con l’euro, i tassi di cambio vengono fissati in permanenza 4 volte l’anno, eliminando i tal modo questa spiacevole situazione. Il problema dell’oscillazione dei tassi di cambio può tuttavia presentarsi ancora per le pensioni provenienti da Cipro, Danimarca, Estonia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Reppubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria. Spese postali e bancarie: dalla pensione erogata da un altro Stato può essere necessario detrarre le spese postali e bancarie. In casi del tutto eccezionali, se l’importo della pensione è molto modesto (ad esempio pensioni per un solo anno di assicurazione all’estero), la detrazione di tali oneri può incidere pesantemente sull’ammontare finale. 5.7. Prestazioni per i superstiti e indennità in caso di morte A) Pensioni di reversibilità In generale, alle pensioni di reversibilità si applicano le medesime regole valide per le pensioni d’invalidità e di vecchiaia (cfr. precedente capitolo 5.6). • Le pensioni vanno corrisposte senza operare riduzioni, modifiche o sospensioni, indipendentemente da dove risiede il coniuge superstite nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. 31 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 32 • Se l’assicurato svolgeva ancora lavoro subordinato o autonomo al momento del decesso, la pensione per il coniuge superstite sarà calcolata secondo i principi che sarebbero stati applicati allo stesso assicurato. • Se l’assicurato era già in pensione, il trattamento a favore del coniuge superstite sarà calcolato in conformità della legislazione nazionale applicabile. Se il pensionato era titolare di più di una pensione ai sensi di normative nazionali diverse, il coniuge avrà a sua volta diritto alle pensioni di reversibilità previste da tali normative (che saranno di norma inferiori alla pensione di vecchiaia di cui beneficiava il defunto). Non va dimenticato che le legislazioni di alcuni Stati membri in cui vige un tipo di assicurazione pensionistica basata sulla residenza (come i Paesi Bassi) non prevedono pensioni di reversibilità per i coniugi che abbiano raggiunto l’età pensionabile, in quanto si presume che tali soggetti abbiano maturato una pensione personale durante la loro residenza nel paese. B) Prestazioni per orfani L’orfano di un soggetto assicurato in un unico Stato membro avrà diritto alle prestazioni previste dalla legislazione di detto Stato, indipendentemente da dove questi risiede all’interno dell’Unione o dello Spazio economico europeo. L’orfano di un soggetto assicurato in due o più Stati membri avrà, a determinate condizioni, diritto alla prestazione massima prevista dalla legislazione di uno di tali Stati. Data la complessità della procedura di calcolo delle prestazioni a favore degli orfani, si raccomanda vivamente agli interessati di contattare gli enti previdenziali competenti per ulteriori informazioni ed eventuale assistenza. C) Indennità in caso di morte Come avviene per tutte le altre categorie di prestazioni, gli enti nazionali di uno Stato membro devono tener conto dei periodi di assicurazione o residenza completati ai sensi della legislazione di qualunque altro Stato membro, ove ciò si renda necessario per consentire ai beneficiari di ricevere l’indennità prevista in caso di decesso. Tale prestazione sarà ovviamente erogata dall’ente competente dello Stato in cui il defunto era assicurato, indipendentemente da quale sia lo Stato di residenza dei beneficiari. 32 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 33 5.8. Disoccupazione In periodi di forte disoccupazione, le disposizioni comunitarie in materia di prestazioni a favore dei senza lavoro acquisiscono particolare importanza. Rispetto alle norme che disciplinano le altre categorie di prestazioni, tali disposizioni sono relativamente restrittive e meno generose. Si raccomanda pertanto agli interessati di leggere attentamente quanto segue per evitare problemi, se non addirittura di perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione. A) Regole fondamentali Condizioni richieste — Cumulo: in caso di disoccupazione, l’ente del paese presso cui l’interessato fa domanda di indennità di disoccupazione deve tener conto dei periodi di assicurazione o di occupazione completati secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire all’interessato di beneficiare delle prestazioni nel paese in questione. Attenzione A differenza di quanto avviene per altre prestazioni, questa regola vale solo se il soggetto ha completato i periodi di cui sopra secondo la legislazione del paese in cui presenta domanda di prestazioni immediatamente prima di diventare disoccupato. In altri termini, non è possibile far domanda di indennità di disoccupazione in un paese in cui il soggetto non risultasse assicurato immediatamente prima della sopravvenuta disoccupazione, eccettuato il caso dei lavoratori frontalieri ai quali si applicano norme specifiche. Se il soggetto è assicurato nel paese in cui risiede (in quanto vi lavora), ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione nazionale ivi vigente, alle stesse condizioni riservate ai cittadini del paese in questione. Se i familiari del disoccupato risiedono in un altro Stato membro e l’importo dell’indennità di disoccupazione aumenta proporzionalmente al numero dei componenti il nucleo familiare, si terrà conto di tutti i familiari come se risiedessero nel paese erogatore dell’indennità. Se il calcolo dell’indennità di disoccupazione si basa sull’ammontare dell’ultima retribuzione (stipendio o salario), sarà considerata la sola retribuzione ricevuta nello Stato in cui il soggetto è stato più di recente occupato (purché vi abbia lavorato per almeno 4 settimane; in caso contrario, il calcolo sarà effettuato in base alla retribuzione usuale corrispondente all’attività specifica). 33 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 34 B) Disposizioni speciali per lavoratori frontalieri Un lavoratore frontaliero (cfr. capitolo 6.1) in disoccupazione parziale o intermittente (lavori saltuari di breve durata) riceverà le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui è assicurato come se vi risiedesse. Se il soggetto è in disoccupazione completa riceverà, invece, prestazioni esclusivamente ai sensi della legislazione del paese in cui risiede come se fosse stato assicurato in tale paese nel corso dell’ultimo lavoro. Ciò significa che, sebbene non abbia versato contributi all’ente del paese di residenza, il lavoratore dovrà iscriversi presso l’ufficio di collocamento di tale paese, dove gli sarà corrisposta l’indennità di disoccupazione. Questa regola deriva dal presupposto che i lavoratori frontalieri mantengono di norma stretti contatti con il paese di residenza, dove hanno maggiori probabilità di trovare un nuovo lavoro. Se il soggetto riesce pertanto a dimostrare di aver effettivamente stretto solidi legami con il paese dove è stato occupato per l’ultima volta (se ha, ad esempio, trasferito la propria residenza in un altro Stato membro pur mantenendo il proprio posto di lavoro nel paese d’origine), può anche far domanda di prestazioni di disoccupazione nel paese dell’ultimo lavoro. Se, ai sensi della legislazione del paese di residenza, il calcolo dell’indennità di disoccupazione viene effettuato in base all’ultima retribuzione, si terrà conto di quanto ricevuto nel paese in cui il soggetto era occupato in qualità di lavoratore frontaliero. C) Persone in cerca di occupazione in un altro paese In alcuni casi, il disoccupato potrebbe voler cercare lavoro in un paese diverso da quello in cui ha svolto la sua ultima attività. A questo punto c’è da chiedersi se, in quali circostanze e per quanto tempo conserverà il diritto alle prestazioni di disoccupazione. A differenza delle altre prestazioni (pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità, ad esempio), l’indennità di disoccupazione non viene corrisposta indipendentemente dal paese in cui si risiede o si soggiorna, ma solo mentre il soggetto è in cerca di occupazione in un altro Stato, nel rispetto di condizioni restrittive e per un periodo di tempo limitato. • Il disoccupato deve essere rimasto a disposizione dell’ufficio di collocamento dello Stato che gli eroga l’indennità di disoccupazione per almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro. Tale periodo può essere tuttavia abbreviato dall’ufficio di collocamento competente. 34 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 35 Ciò significa in sostanza che, prima di estendere la ricerca ad altri paesi, il soggetto dovrebbe esaurire tutte le possibilità di trovare lavoro nel paese in cui risiede o soggiorna. Entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato deve iscriversi presso l’ufficio di collocamento del paese in cui si è recato in cerca di nuova occupazione. Deve inoltre sottostare alle procedure di controllo messe a punto dall’ufficio di collocamento del suddetto paese. Potrà così mantenere il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione per un periodo massimo di tre mesi. Qualora non riesca a trovare una nuova occupazione entro tale termine, continuerà a percepire le prestazioni di disoccupazione nel paese in cui ha lavorato per l’ultima volta solo se vi fa ritorno entro i tre mesi previsti. Qualora vi faccia ritorno oltre tale termine senza aver ricevuto l’autorizzazione esplicita dell’ufficio di collocamento di tale paese, perderà il diritto a tali prestazioni. Il soggetto può beneficiare dei tre mesi una sola volta fra due periodi di occupazione. Attenzione Sono molti i disoccupati che perdono il diritto alle prestazioni per scarsa familiarità con le condizioni appena illustrate: essi lasciano il paese dell’ultimo impiego senza prima essersi iscritti alle locali liste di collocamento, si iscrivono in ritardo all’ufficio di collocamento del paese dove si recano in cerca d’occupazione o tornano quando ormai è scaduto il termine dei tre mesi. Si invitano pertanto gli interessati a contattare l’ufficio di collocamento del paese che eroga l’indennità di disoccupazione prima di lasciare tale paese. Detto ufficio fornirà loro il formulario E 303, che dovranno presentare ai servizi del paese dove si recano in cerca di lavoro per farsi pagare l’indennità tempestivamente. 5.9. Prestazioni familiari Le prestazioni familiari sono previste dalla legislazione di tutti gli Stati membri, ma le loro caratteristiche e il loro ammontare variano sensibilmente da un paese all’altro. È importante pertanto sapere quale Stato le eroga e quali sono le condizioni per poterne beneficiare. 35 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 36 Analogamente a quanto avviene per le altre prestazioni, lo Stato che deve versare gli assegni familiari deve computare i periodi di assicurazione o occupazione completati ai sensi della legislazione di qualunque altro Stato membro, qualora sia necessario soddisfare periodi assicurativi minimi per aver diritto a tali prestazioni. Se i familiari risiedono nello stesso paese in cui il lavoratore subordinato o autonomo è assicurato, tale paese sarà sempre competente in materia di corresponsione dei relativi assegni. Il lavoratore avrà diritto ad assegni per lo stesso importo previsto per i cittadini di detto paese. Se i familiari invece non risiedono nel paese in cui il lavoratore è assicurato, vale quanto segue: se il diritto agli assegni familiari spetta in virtù della legislazione di diversi paesi, la famiglia dell’assicurato riceverà di norma l’importo massimo di assegni previsto dalla legislazione di uno di tali Stati. I componenti del nucleo familiare saranno cioè trattati come se risiedessero e fossero tutti assicurati nel paese dalla legislazione più favorevole. Se il principio fondamentale è chiaro, la sua applicazione dipende poi dai singoli casi; si invitano pertanto gli interessati a contattare senza esitazione l’ente competente per ulteriori informazioni. I disoccupati che ricevono un’indennità di disoccupazione in virtù della legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del nucleo familiare che risiedono in un altro Stato membro. I pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del trattamento pensionistico. Nel caso di più pensioni vengono applicate norme specifiche. 36 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 37 6. I diritti, in breve, delle seguenti categorie 6.1. Lavoratori frontalieri È lavoratore frontaliero chi svolge la propria attività subordinata o autonoma in uno Stato membro differente da quello di residenza ove rientra almeno una volta alla settimana. In materia di sicurezza sociale i lavoratori frontalieri sono protetti dalle disposizioni dell’Unione europea, essendo equiparati alle altre categorie di soggetti interessati da tali disposizioni. Ad esempio, i lavoratori: • sono assicurati nel paese in cui lavorano; • hanno diritto agli assegni anche per i familiari residenti in un altro paese; • percepiscono una pensione distinta per ogni paese ove sono stati assicurati per almeno un anno. Tuttavia, per le prestazioni di malattia e le indennità di disoccupazione vigono speciali disposizioni: • per le prestazioni in natura, in caso di malattia e di infortunio sul lavoro il lavoratore frontaliero può optare per le prestazioni nel paese di residenza oppure in quello in cui lavora. In molti casi, risulta più pratico poter usufruire delle prestazioni di malattia in natura nel paese in cui si lavora perché vi si trascorre la maggior parte del tempo. Il pensionato perde la condizione di «frontaliero» e di conseguenza decade dal diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nel paese in cui precedentemente era impiegato. Attenzione I familiari dei lavoratori frontalieri possono optare per l’una o l’altra alternativa solamente in alcuni paesi. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’organismo assicurativo. • Per le prestazioni di disoccupazione, il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione — in caso di disoccupazione totale — esclusivamente nello Stato di residenza, a meno che riesca a dimostrare di avere legami più stretti con il paese in cui era stato ultimamente occu37 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 38 pato (il computo dell’ammontare dell’indennità viene illustrato nel capitolo 5.8). 6.2. Lavoratori stagionali È lavoratore stagionale chi esercita per un periodo non superiore ad otto mesi un’attività lavorativa di carattere stagionale in un paese diverso da quello di residenza. Ai lavoratori stagionali spettano gli stessi diritti e incombono gli stessi obblighi previsti dalle disposizioni della Comunità in materia di sicurezza sociale per tutte le altre categorie di lavoratori. Nella fattispecie essi sono assicurati nel paese in cui svolgono l’attività lavorativa stagionale. Vigono disposizioni specifiche solamente in relazione all’indennità di disoccupazione. • I lavoratori stagionali — in caso di disoccupazione totale — possono optare per l’erogazione dell’indennità nel paese in cui sono stati impiegati per il lavoro stagionale o nel paese di residenza. • In caso di disoccupazione totale i lavoratori stagionali che percepiscono l’indennità nel paese in cui hanno prestato il lavoro stagionale possono — alle medesime condizioni degli altri lavoratori disoccupati (cfr. capitolo 5.8) — recarsi in un altro paese alla ricerca di lavoro. In tali casi il trimestre in cui il disoccupato ha diritto all’indennità è limitato al periodo rimanente fino al termine della stagione di ingaggio. 6.3. Lavoratori distaccati all’estero È lavoratore distaccato chi è normalmente impiegato in un paese, ma viene inviato dalla propria impresa in un altro paese ove lavora temporaneamente. La durata massima del periodo di distacco è 12 mesi che in casi eccezionali può essere prorogata a 24 mesi. I lavoratori distaccati rimangono quindi assicurati nel paese in cui normalmente lavorano e pertanto continuano a versare i contributi previdenziali al sistema di tale paese. Essi hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nel paese in cui sono stati inviati, a prescindere dal fatto che vi trasferiscano o meno la propria residenza. Essi hanno diritto agli assegni familiari erogati dal paese in cui sono assicurati, indipendentemente dal paese di residenza dei familiari. 38 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 39 In caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennità di disoccupazione erogate nel paese in cui normalmente lavorano. Tuttavia, se hanno trasferito la residenza nel paese in cui sono distaccati, possono aver diritto alle indennità di disoccupazione di quel paese. Prima di lasciare il paese i lavoratori distaccati devono compilare i formulari E 101 e E 106 che provano la loro condizione di distacco e il diritto a beneficiare delle prestazioni di malattia in natura. 6.4. Pensionati I pensionati (che percepiscono, ad esempio, pensioni di vecchiaia, invalidità o per superstiti) godono di notevole tutela prevista dalle disposizioni della Comunità in materia di sicurezza sociale. Attenzione Tale tutela vale non solo per i lavoratori migranti, ma per tutti i cittadini degli Stati membri cui spetta per legge la pensione in virtù del regime pensionistico. Perciò anche i pensionati che non hanno mai lasciato il proprio paese durante l’attività lavorativa possono fare affidamento sulle disposizioni comunitarie quando risiedono o soggiornano in un altro paese. Trattasi in breve dei seguenti diritti: A) Pensioni I pensionati hanno diritto alla corresponsione separata delle pensioni maturate in ogni paese in cui sono stati assicurati per almeno un anno, sempreché soddisfino alle condizioni previste dalla legislazione nazionale (ad esempio, età pensionabile, condizioni richieste). Se necessario verranno cumulati i periodi assicurativi maturati in paesi differenti. La pensione viene corrisposta in qualsiasi paese di residenza nell’ambito dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo senza riduzioni, modifiche o sospensioni, ad esclusione, tuttavia, di alcune somme integrative e pensioni sociali erogate in seguito ad accertamento della situazione patrimoniale (cfr. capitolo 5.6). 39 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 40 B) Prestazioni di malattia Nel paese di residenza i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura, anche se non sono mai stati assicurati in tale paese, alla sola condizione di aver titolo a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno dei paesi eroganti la pensione, se fossero ivi residenti ed alle sue condizioni. Durante un soggiorno temporaneo in un altro paese il pensionato ha diritto a tutte le prestazioni in natura di cui dovesse avere bisogno. C) Assegni familiari I pensionati hanno diritto agli assegni per i membri del nucleo familiare indipendentemente dalla residenza propria e dei familiari, sia essa nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Gli assegni vengono corrisposti dall’ente del paese erogante la pensione. In caso di diritto a più pensioni da differenti paesi è possibile che gli interessati percepiscano l’importo più elevato previsto dalla legislazione di uno di tali Stati (cfr. anche capitolo 5.9). 6.5. Studenti Un numero sempre maggiore di giovani sceglie di compiere una parte o la totalità degli studi in un altro paese. Tra i problemi che spesso devono affrontare (oltre alla lingua, al riconoscimento dei diplomi e all’alloggio), rivestono non poca importanza quelli relativi alle prestazioni sanitarie e di malattia. Le disposizioni comunitarie offrono soluzioni pratiche, in particolare dopo la loro estensione — anche se parziale — a questa categoria di persone: • gli studenti residenti nello Stato, che sono assicurati nel paese di provenienza e che proseguono i loro studi, hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura previste dalla legislazione dello Stato. A tale proposito essi devono avere il formulario E 109 rilasciato dall’organismo presso cui sono assicurati i genitori o gli studenti stessi; • gli studenti temporaneamente soggiornanti nello Stato in cui continuano i propri studi hanno diritto a tutte le cure sanitarie in natura. 40 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 41 6.6. Turisti Ogni anno milioni di turisti si spostano all’interno dell’Europa per trascorrere le vacanze all’estero. In caso di malattia improvvisa o incidente essi devono poter accedere alle prestazioni sanitarie e di malattia che sono necessarie nel paese in cui soggiornano. Se essi sono coperti dalle disposizioni della Comunità in materia di sicurezza sociale (cfr. capitolo 2), hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie di immediata necessità nel paese di soggiorno alle stesse condizioni dei residenti. Per beneficiare di tali prestazioni devono procurarsi la carta europea d’assicurazione malattia o il formulario E 111 prima della partenza. Se la carta europea d’assicurazione malattia è stata persa o dimenticata, è necessario richiedere al competente ente d’assicurazione malattia di inviare rapidamente un certificato provvisorio di sostituzione per fax o per posta elettronica. Il documento è equivalente alla carta europea e permetterà a questo titolo l’accesso e il rimborso delle cure sanitarie in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro. Il documento è particolarmente consigliato nel caso in cui sia necessario un ricovero ospedaliero. Il fatto che non sia possibile presentare la carta non deve avere alcuna influenza sul trattamento medico. Dal punto di vista finanziario, però, il rimborso delle cure mediche potrebbe non essere effettuato alle stesse condizioni rispetto a quelle che sono garantite quando è possibile provare la propria qualità di assicurato sociale grazie alla carta europea o ai documenti equivalenti. Infatti, può succedere che il medico o l’ospedale richiedano di pagare la tariffa massima o di versare una parte delle spese, cosa che non succede a una persona assicurata nello stesso Stato membro. In caso di necessità l’ente assicurativo potrebbe inviare per fax o per via elettronica un certificato provvisorio di sostituzione o un attestato E 111, nuovo modello. 6.7. Persone non attive Come rilevato al capitolo 2, le persone che non svolgono lavoro subordinato né autonomo, che non percepiscono pensioni in quanto ex lavoratori e che non sono più contemplate da un regime generale di assicurazione per lavoratori — le cosiddette persone non attive — non sono ancora coperte dalle disposizioni della Comunità in materia di sicurezza sociale. 41 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 42 In taluni casi esse godono di tutela in quanto familiari di un lavoratore subordinato o autonomo o di un pensionato. Negli altri casi esse non possono richiamarsi alle disposizioni della Comunità quando soggiornano o risiedono all’estero. Tuttavia, ciò non significa che sono escluse da qualsiasi tutela. In taluni casi l’assicurazione privata può offrire una certa copertura anche in paesi stranieri. Si consiglia di contattare il proprio ente assicurativo per ulteriori informazioni. 6.8. Cittadini di paesi terzi Il Consiglio ha deciso recentemente l’estensione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno degli Stati membri dell’Unione europea. Si tratta del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che è entrato in vigore il 1o giugno 2003. Di conseguenza i cittadini di paesi terzi, oltre che i membri della loro famiglia e i loro superstiti, possono invocare le disposizioni europee sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, quando si trovano in situazione di residenza legale in uno Stato membro o in situazioni nelle quali i vari elementi non si trovano tutti all’interno di uno Stato membro (ad esempio: il lavoratore che lavora in Belgio e i cui figli studiano in Francia può chiedere gli assegni familiari malgrado il fatto che i figli non siano residenti in Belgio). Per quanto riguarda gli assegni familiari, esistono disposizioni specifiche in Austria e in Germania. 42 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 43 7. Applicazione pratica delle disposizioni comunitarie Nei capitoli da 1 a 6 sono stati illustrati lo scopo, i principi e il contenuto delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale. Per poter far valere i diritti previsti da tali disposizioni, nel presente capitolo vengono fornite informazioni generali relative al funzionamento concreto delle disposizioni. 7.1. Primato delle norme comunitarie in caso di conflitto con leggi e regolamenti nazionali Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale rientrano tra le norme maggiormente consolidate dell’Unione europea. Trattandosi di «regolamenti», esse possiedono forza giuridica generale e applicabilità diretta in tutti gli Stati membri. In altri termini, tali disposizioni sono vincolanti per chiunque, devono essere rispettate da autorità e amministrazioni nazionali, organismi previdenziali e giudici. Anche nei casi di conflitto con disposizioni nazionali, il primato spetta alle norme della Comunità. Esempio In base alla lettera delle leggi di alcuni Stati membri, il diritto a talune prestazioni è subordinato al possesso della cittadinanza, condizione che non sussiste per l’«efficacia diretta» delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale nei confronti di tutte le persone cui esse sono applicabili. Nonostante ciò, insorgono talvolta problemi dovuti ad un’interpretazione restrittiva dei regolamenti comunitari, o di una loro non corretta applicazione o del parere che una prestazione particolare non rientri nel loro campo d’applicazione. In tal caso non bisogna preoccuparsi: l’interessato ha il diritto d’invocare direttamente l’applicazione delle relative disposizioni comunitarie, al cospetto di tutti i pubblici poteri e tribunali competenti, ogni volta in cui tali disposizioni sono applicabili al suo caso. 7.2. Formulari e procedure È convinzione comune che i formulari e le procedure ufficiali siano complicati e fonte di seccature. Tuttavia, nel rapporto con gli organismi previdenziali stranieri essi sono indispensabili perché permettono di far valere i propri diritti entro ragionevoli limiti di tempo. 43 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 44 Anche nel paese di provenienza occorre compilare formulari e osservare certe procedure quando vengono richieste le prestazioni previdenziali. Quando sono coinvolti organismi stranieri le procedure sono particolarmente importanti: l’organismo deve sapere, ad esempio, in quale paese il soggetto è assicurato, se soddisfa ai requisiti prescritti per aver diritto alle prestazioni in virtù della legislazione del paese in questione e quale organismo rimborsa le prestazioni all’assicurato (o ai suoi familiari). Ne deriverebbero un notevole spreco di tempo e non poche complicazioni se per ogni singolo caso l’organismo straniero interessato dovesse: • reperire la denominazione e l’indirizzo dell’organismo competente dell’altro paese; • notificare una richiesta di informazioni; • inviarla all’organismo competente e quindi • attendere la risposta prima di prendere una decisione. È possibile evitare queste scoraggianti lungaggini procedurali utilizzando appositi formulari che permettono comunicazioni transfrontaliere rapide ed efficienti tra organismi previdenziali degli Stati membri in cui vigono le disposizioni comunitarie. Tali formulari contengono tutte le informazioni necessarie a determinare e dimostrare il diritto dell’assicurato alle prestazioni. Prima della partenza l’assicurato deve sempre farsi rilasciare dall’organismo competente i formulari appositi. All’arrivo in un altro paese gli organismi nel luogo di soggiorno o residenza cui l’assicurato presenta il formulario sono in grado di intervenire tempestivamente. I formulari più importanti sono: • serie E 100, per lavoratori distaccati e per le prestazioni di malattia e di maternità; • serie E 200, per il calcolo e il pagamento di pensioni; • serie E 300, per il diritto all’indennità di disoccupazione; • serie E 400, per il diritto agli assegni familiari. I vari formulari non solo sono indispensabili per la cooperazione tra organismi previdenziali, ma spesso offrono informazioni utili sul retro (ad esempio, denominazione e indirizzo degli organismi degli altri Stati membri). Naturalmente, se l’assicurato prima della partenza dimentica di farsi rilasciare il formulario appropriato, non perde il diritto a richiedere le prestazioni: l’organismo dell’altro Stato membro si procurerà il formulario necessario direttamente dall’ente competente del paese dell’assicurato. Ciò tuttavia può comportare un notevole ritardo nell’evasione della pratica. 44 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 45 Talvolta le persone che ricorrono ai sistemi previdenziali di parecchi Stati membri (ad esempio, lavoratori distaccati, frontalieri, stagionali) non sono in grado di presentare entro i termini prescritti una domanda all’autorità, organismo o giudice dello Stato membro. In questo caso il lavoratore può perdere in parte o completamente il diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di quello Stato. Al fine di evitare tali spiacevoli conseguenze, le disposizioni comunitarie consentono di presentare la domanda entro i termini specifici all’autorità, organismo o giudice corrispondente dell’altro Stato membro (ad esempio, di soggiorno o residenza). La domanda viene quindi inoltrata immediatamente allo Stato competente. I lavoratori subordinati o autonomi che hanno lavorato in diversi Stati membri non sempre sanno a quale organismo presentare la domanda per la pensione di invalidità o vecchiaia. Di regola possono presentarla sempre all’organismo dello Stato membro di residenza, anche se l’interessato non è mai stato assicurato in tale Stato. L’organismo inoltra la domanda all’organismo competente considerando valida la prima data di presentazione della domanda. La soluzione è favorevole all’interessato poiché la presentazione della domanda nello Stato di residenza è la soluzione più semplice e conveniente. La domanda di prestazioni di invalidità può essere presentata anche nello Stato in cui l’invalidità si è verificata, mentre la domanda di pensione di vecchiaia può anche essere rivolta all’organismo dello Stato dove l’interessato è stato assicurato da ultimo, se non è assicurato nello Stato di residenza. I formulari e le procedure esposte facilitano i rapporti tra organismi previdenziali di diversi Stati membri e permettono all’assicurato di ricevere le prestazioni entro tempi ragionevoli nel rispetto dei termini per la presentazione delle domande. Tuttavia, i termini e le altre formalità da rispettare all’atto della domanda dipendono dalle disposizioni legislative dei singoli Stati e pertanto sono differenti in relazione al paese in questione. L’assicurato non esiti a rivolgersi all’organismo apposito a tempo debito per richiedere informazioni sulle formalità da espletare. 7.3. I paesi stranieri e le lingue straniere non rappresentano necessariamente un problema In caso di lavoro, residenza o soggiorno in un paese straniero la lingua può costituire un ostacolo, soprattutto per i difficili termini usati nel settore della sicurezza sociale. La poca consuetudine con le lingue straniere può facilmente dare adito a equivoci che rendono più difficile presentare le domande, rispettare i termini e inoltrare i ricorsi. 45 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 46 Per tale motivo le norme della Comunità in materia di sicurezza sociale prevedono disposizioni specifiche che permettono all’assicurato di evitare e superare i problemi linguistici nei rapporti con gli organismi di altri Stati. I differenti formulari rilasciati in caso di trasferimento in altro Stato (cfr. capitolo 7.2) sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo: ceco danese estone finlandese francese greco inglese islandese italiano lettone lituano maltese norvegese olandese polacco portoghese slovacco sloveno spagnolo svedese tedesco ungherese L’interessato presenta il formulario all’organismo di un altro Stato che lo confronta con una copia nella propria lingua; in tal modo il contenuto del formulario è comprensibile anche se scritto in una lingua completamente diversa. L’interessato non deve dunque preoccuparsi, gli organismi degli altri Stati sanno come muoversi. Le richieste e la documentazione presentate agli organismi o ai giudici di un altro Stato membro non possono essere respinte con la motivazione di non essere scritte nella lingua ufficiale dello Stato. In altri termini, è possibile, se è necessario ed utile, presentare domande, lettere e certificati nella propria madrelingua (se appartiene ad una delle lingue ufficiali sopra citate). Naturalmente ciò può cagionare ritardi ma permette di esprimersi con chiarezza evitando equivoci. La Comunità ha adottato un meccanismo che è destinato a secondare gli organismi nazionali e permettere una rapida traduzione della documentazione presentata in una lingua straniera. In casi di decisioni particolarmente importanti per le domande di pensione il richiedente ha diritto a ricevere un estratto, redatto nella propria lingua, che viene allegato alla versione completa della decisione adottata dall’organismo straniero e scritta in lingua originale. Pertanto i problemi linguistici non ostacolano in alcun modo la rivendicazione dei diritti di sicurezza sociale nell’ambito dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, sebbene la conoscenza di una lingua straniera rappresenti pur sempre un vantaggio e un arricchimento personale. 46 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 47 7.4. Gli organismi di sicurezza sociale degli Stati membri sono un punto di riferimento in caso di problemi Il richiedente alle prese con leggi e regolamenti di sicurezza sociale di altri Stati, formulari difficili e termini sconosciuti non deve esitare a rivolgersi all’organismo competente nel luogo di lavoro, di residenza o di soggiorno per ricevere aiuto e informazioni; tale organismo in linea di massima è preparato e disponibile ad assistere il richiedente anche in casi complicati. Talvolta conviene rivolgersi all’apposito organismo di collegamento che ha maturato un’esperienza specifica nelle questioni di sicurezza sociale tra Stati diversi. Gli indirizzi delle istituzioni rilevanti si trovano sul retro dei corrispondenti formulari, descritti al precedente capitolo 7.2. In caso di dubbio sulla correttezza di una risposta o informazione rilasciata da un organismo nazionale o sulla sua conformità con le disposizioni comunitarie, l’interessato deve rivolgersi anzitutto all’organismo competente, che può riesaminare la questione. Questa procedura vige anche per le decisioni formalmente adottate in merito al diritto alle prestazioni, ma soltanto nei termini previsti per i ricorsi formali. 7.5. Diritto di impugnazione Numerose sono le ragioni alla base del ricorso giurisdizionale: • poca familiarità degli organismi locali con le disposizioni legislative nazionali o comunitarie pertinenti o con la giurisprudenza nazionale e comunitaria. Persino gli esperti non conoscono tutti i particolari della normativa e non sempre la applicano correttamente; • interpretazione troppo restrittiva o troppo estensiva delle disposizioni vigenti, che spesso non sono sufficientemente chiare e in numerosi casi richiedono l’interpretazione di chi è responsabile della loro attuazione; • lacune nei testi legislativi e situazioni non previste per cui è necessaria la pronuncia autorevole del giudice. L’interessato ha il diritto di valersi delle vie di ricorso messe a sua disposizione dalla legislazione nazionale in tali situazioni o in situazioni analoghe, qualora egli contesti in tutto o in parte una decisione. 47 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 48 Attenzione! Quando all’interessato viene comunicata una decisione, trasmessa una domanda di informazioni supplementari, o quando riceve semplicemente una corrispondenza da parte di un’istituzione di sicurezza sociale di qualsivoglia Stato membro in ordine ad una domanda presentata dall’interessato stesso, quest’ultimo deve conservare sempre la busta contenente questi documenti. Perché? Esempio L’interessato ha presentato una domanda di pensionamento; l’istituzione competente gli comunica una decisione con cui respinge la domanda e la data che figura sulla decisione è, per esempio, il 1o febbraio. Ma per motivi ignoti, l’interessato la riceve il 1o settembre. La decisione è da contestare ma il ricorso avrebbe dovuto essere stato presentato entro tre mesi dalla data di ricevimento della decisione. Se l’interessato ha gettato via la busta, la data facente fede rimane il 1o febbraio, ma se l’ha conservata, gli rimane ancora tempo fino al 30 novembre per far valere i suoi diritti! Può essere che per motivi apparentemente ingiustificati l’erogazione della pensione all’interessato venga sospesa. Non bisogna accontentarsi di spiegazioni fornite al telefono, anche se provengono dall’istituzione competente. Occorre esigere sempre una decisione scritta. Soltanto in base a quest’ultima è possibile avviare un contenzioso! Le procedure processuali dei singoli Stati membri sono differenti l’una dall’altra. Condizione preliminare per l’impugnazione dinanzi al giudice è l’esperimento del ricorso agli stessi organismi previdenziali, che a volte è imposto, pena la perdita del diritto di ricorrere agli organi giurisdizionali. Lo stesso accade se il richiedente ha lasciato trascorrere troppo tempo dalla decisione finale dell’organismo competente. Data la complessità della materia, e tenendo conto del fatto che ricorrere ad un avvocato per difendere i propri interessi in tribunale può essere molto oneroso sia che il ricorso venga accolto o respinto, noi raccomandiamo di contattare innanzitutto, se possibile, dei consulenti giuridici specializzati nel settore che possano fra l’altro indicare esattamente i passi da compiere e le probabilità di successo. 7.6. La Corte di giustizia delle Comunità europee a tutela del cittadino europeo Dall’adozione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato più di 500 sen48 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 49 tenze di interpretazione, nella maggior parte a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari. Questa cifra testimonia l’importanza della Corte di giustizia nella tutela del cittadino europeo. Il ruolo della Corte è essenziale in caso di dubbi sul campo di applicazione e sulla portata delle disposizioni comunitarie, sulla loro applicabilità ai singoli casi e sulla loro interpretazione rispetto alla normativa nazionale. Non è eccessivo affermare che senza la giurisprudenza della Corte di giustizia la tutela offerta dalle disposizioni della Comunità in materia di sicurezza sociale darebbe risultati non altrettanto efficienti, completi e soddisfacenti. La Corte di giustizia opera in difesa del cittadino europeo che esercita il suo diritto di spostarsi e soggiornare all’interno dell’Europa. In considerazione di tale ruolo, il cittadino deve conoscere la procedura per ricorrere alla Corte: • La Corte di giustizia delle Comunità europee non decide direttamente singole vertenze in materia di sicurezza sociale. Le sue sentenze sono limitate all’interpretazione delle disposizioni comunitarie pertinenti nella fattispecie. Tuttavia, la sua interpretazione è vincolante per tutte le parti interessate (giudici nazionali, organismi di sicurezza sociale, singoli cittadini) e pertanto essenziale alla decisione definitiva della causa. • Di conseguenza, il cittadino non può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee. Innanzitutto deve sempre rivolgersi alle giurisdizioni nazionali, ma non è necessario esplorare tutte le soluzioni e vie di ricorso previste dalla legislazione nazionale. • In caso di dubbio il giudice nazionale può rivolgersi alla Corte di giustizia per avere delucidazioni sull’interpretazione di una specifica disposizione comunitaria in materia di sicurezza sociale e pertanto la decisione dipende dall’interpretazione. Questo procedimento viene chiamato «domanda di pronuncia pregiudiziale». Tutti i giudici, anche quelli di primo grado, possono rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale. Qualora la decisione del giudice nazionale non sia più impugnabile, la domanda di pronuncia pregiudiziale è obbligatoria per il giudice. È quindi sempre possibile proporre che il giudice consulti la Corte di giustizia. • Infine è possibile che la Commissione europea ricorra alla Corte di giustizia se ritiene che le disposizioni e i regolamenti nazionali siano incompatibili con le norme europee (la cosiddetta «procedura per infrazione»). Per avviare tale procedura non è necessario l’esperimento di tutti i rimedi e ricorsi nazionali né l’esistenza di una fattispecie concreta. La procedura richiede tempi lunghi e tra le 400 e più sentenze della Corte solo poche sono state pronunciate a seguito di procedure per infrazione, mentre più del 90 % sono state emanate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dai giudici nazionali. 49 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 50 Nella maggior parte dei casi non è nemmeno necessario presentare una questione specifica alla Corte di giustizia, poiché la giurisprudenza già esistente è sufficientemente chiara per prendere una decisione. È importante che avvocati, consulenti legali e giudici nazionali abbiano una buona conoscenza di tale giurisprudenza. 50 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 51 8. Altre questioni Nei vari capitoli della presente guida sono state illustrate nelle linee generali le varie forme di tutela dei cittadini europei che esercitano il diritto di libera circolazione previsto dalle disposizioni della Comunità in materia di sicurezza sociale. Le informazioni fornite possono aiutare il cittadino a stabilire se il suo caso è coperto dalle disposizioni comunitarie e quali diritti e obblighi esse comportano. In base a quanto esposto all’inizio della presente guida, non è possibile spiegare dettagliatamente le disposizioni della Comunità né dare consigli precisi in rapporto ai singoli casi. Se dopo la lettura della presente guida l’interessato ha dubbi e quesiti, può rivolgersi agli organismi ed enti locali, regionali o nazionali per reperire maggiori informazioni. Se le informazioni richieste non hanno ancora chiarito tutti i dubbi, è possibile rivolgersi direttamente alla Commissione europea presentando il proprio caso. La Commissione nei limiti delle sue possibilità risponde alle domande, contatta gli organismi competenti e cerca di aiutare il cittadino che desidera far valere i propri diritti. In considerazione dell’enorme numero di casi presentati ogni anno dai singoli cittadini, la risposta non è immediata, com’è del resto comprensibile. Indirizzo della Commissione: Commissione europea Direzione generale dell’Occupazione, degli affari sociali e delle pari opportunità Protezione sociale e integrazione sociale Libera circolazione dei lavoratori e coordinamento dei regimi di sicurezza sociale rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles 51 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 52 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 53 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 54 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 55 Commissione europea Disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale — I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea — Aggiornamento 2004 Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 2005 — 51 pagg. — 14,8 x 21 cm ISBN 92-894-8496-9 kg501058_InterieurIT 22/04/05 14:42 Page 56