Sicurezza sociale e integrazione sociale

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Sicurezza sociale e integrazione sociale
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Disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale
I diritti di coloro che si spostano
nell’Unione europea
Sicurezza sociale e integrazione sociale
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Occupazione
affari sociali
Commissione europea
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Disposizioni comunitarie
sulla sicurezza sociale
I diritti di coloro che si spostano
nell’Unione europea
Aggiornamento 2004
Occupazione
affari sociali
Sicurezza sociale e integrazione sociale
Commissione europea
Direzione generale dell’Occupazione, degli affari sociali e delle pari opportunità
Unità E.3
Manoscritto terminato il 1o ottobre 2004
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I contenuti della presente pubblicazione non rispecchiano necessariamente il parere e la posizione della Commissione europea, direzione generale dell’Occupazione, degli affari sociali e delle pari opportunità.
Chi fosse interessato a ricevere ESmail, il bollettino d’informazione elettronico della direzione generale dell’Occupazione, degli affari sociali e
delle pari opportunità della Commissione europea, è pregato di inviare un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected]. Il bollettino d’informazione esce regolarmente in tedesco, inglese e francese.
Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull’Unione europea
Numero verde unico:
00 800 6 7 8 9 10 11
Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet via
il server Europa (http://europa.eu.int).
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2005
ISBN 92-894-8496-9
© Comunità europee, 2005
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Printed in Belgium
STAMPATO
SU CARTA BIANCATA SENZA CLORO
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Perché una guida?
La presente guida intende fornire informazioni facilmente comprensibili
sui propri diritti e obblighi nel campo della sicurezza sociale, allorquando
si abbia a che fare con i sistemi di sicurezza sociale di due o più Stati membri dell’Unione europea.
Ciò accade ad esempio quando si svolge un’attività professionale all’estero, quando si prende la residenza in un altro paese dell’Unione europea, o semplicemente quando si abita temporaneamente in un altro Stato
membro.
I regimi nazionali di sicurezza sociale variano notevolmente da un paese
all’altro e le disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale, pur evolvendosi in permanenza, non hanno come obiettivo quello di armonizzarli.
Esse mirano semplicemente a prevenire la perdita di parte o di tutti i diritti
in materia di sicurezza sociale, quando ci si sposta da uno Stato membro
all’altro.
Quando ci si trasferisce in un altro Stato membro, non sempre la propria
posizione in materia di sicurezza sociale resta immutata. Prima di trasferirsi in un altro paese dell’Unione europea si raccomanda pertanto di leggere i capitoli rilevanti di questa guida e, se necessario, di rivolgersi per
ulteriori informazioni agli istituti di sicurezza sociale del proprio paese di
residenza.
Si noti che questa guida non contiene informazioni sui regimi di sicurezza
sociale degli Stati membri. Una rassegna particolareggiata di tali regimi
è contenuta in una guida pubblicata nel 1992 dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, dal titolo: «La sicurezza sociale per
coloro che si spostano all’interno dell’Unione europea — Guida pratica»;
si può richiedere all’indirizzo indicato alla fine della presente guida.
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Indice
1.
2.
Necessità di disposizioni comunitarie in materia
di sicurezza sociale
7
Soggetti che rientrano nel campo d’applicazione
delle disposizioni comunitarie
9
3.
Paesi nei quali valgono le disposizioni comunitarie
10
4.
Categorie di prestazioni
11
5.
Contenuto delle disposizioni comunitarie
in materia di sicurezza sociale
13
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.
Paese che fornisce la copertura assicurativa
Diritti e doveri nel paese che fornisce la copertura
assicurativa
Informazioni indispensabili in caso di malattia
o maternità
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
L’invalidità resta un problema
Pagamento delle pensioni di vecchiaia
Prestazioni per i superstiti e indennità in caso di morte
Disoccupazione
Prestazioni familiari
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28
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35
I diritti, in breve, delle categorie seguenti
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
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38
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41
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Lavoratori frontalieri
Lavoratori stagionali
Lavoratori distaccati all’estero
Pensionati
Studenti
Turisti
Persone non attive
Cittadini di paesi terzi
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7.
Applicazione pratica delle disposizioni
comunitarie
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
Primato delle norme comunitarie in caso di conflitto
con leggi e regolamenti nazionali
Formulari e procedure
I paesi stranieri e le lingue straniere non rappresentano
un problema
Gli organismi di sicurezza sociale degli Stati membri
sono un punto di riferimento in caso di problemi
Diritto d’impugnazione
La Corte di giustizia delle Comunità europee a tutela
del cittadino europeo
Altre questioni
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1. Necessità di disposizioni comunitarie
in materia di sicurezza sociale
In mancanza di una normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale,
milioni di cittadini europei non disporrebbero di tutela sufficiente.
Lavoratori subordinati e autonomi, funzionari, pensionati, studenti, turisti ed altre categorie di soggetti che esercitano il diritto di muoversi e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione europea si trovano ad
affrontare numerose questioni e problematiche connesse alla loro sicurezza
sociale.
Alcuni esempi:
•
Chi paga le spese di ricovero in caso di infortunio o malattia durante
un soggiorno all’estero?
•
Quali i diritti pensionistici di un soggetto che per molti anni ha lavorato in un altro paese?
•
Quale paese deve corrispondere l’indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri?
•
Quale paese è tenuto a pagare gli assegni familiari se i figli dell’assicurato risiedono in uno Stato membro diverso?
•
In quale paese vanno versati i contributi previdenziali, in che lingua
devono essere presentate le domande di indennità ed entro quali termini?
Non è chiaro che le legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale siano sempre in grado di rispondere, integralmente o in parte, a questi interrogativi: numerosi lavoratori si troverebbero assicurati simultaneamente in
due Stati diversi o, privi di una qualunque tutela in entrambi, perderebbero i diritti acquisiti alle prestazioni previdenziali o non ne maturerebbero altri. Abbiamo bisogno di disposizioni applicabili in tutto il territorio dell’Unione europea che garantiscano una protezione efficiente e completa.
Solo evitando alle persone protette da tali norme che si spostano all’interno dell’Unione qualsiasi inconveniente in termini di sicurezza sociale,
queste eserciteranno senza timore il loro diritto di circolazione e di soggiorno in paesi diversi da quello di origine.
Le disposizioni comunitarie, in vigore ormai da 30 anni, hanno subito adattamenti, miglioramenti ed ampliamenti a più riprese. Trattasi dei regola7
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menti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 (1).Tali regolamenti offrono valide soluzioni pratiche alla maggioranza delle problematiche in materia di sicurezza sociale che investono chiunque si sposti da uno Stato membro all’altro. Come si vedrà in seguito, esistono ancora problemi irrisolti. I servizi
della Commissione europea continueranno pertanto ad impegnarsi nell’opera di perfezionamento e di semplificazione delle disposizioni comunitarie nell’intento di rendere queste ultime più leggibili e di colmare le
lacune che ancora rimangono.
Al pari della normativa nazionale in materia, le disposizioni comunitarie
sulla sicurezza sociale appaiono a prima vista irte di difficoltà, tecnicismi
e complessità. Niente paura: i principi fondamentali sono di facile comprensione anche per i non addetti ai lavori.
Con le spiegazioni che seguono, si vuole fornire un panorama generale sull’argomento. Tuttavia, nei casi più specifici, si consiglia di rivolgersi alle autorità o agli enti previdenziali competenti, oppure alle numerose organizzazioni e associazioni di tutela che si occupano dei problemi dei lavoratori che si spostano nei paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico
europeo, prima di prendere in base a questa guida decisioni che potrebbero condizionare la propria vita lavorativa o il proprio futuro.
(1) Una versione aggiornata dei regolamenti che raccoglie le modifiche apportate fino a
tutto il 2004 figura al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/main/
1971/it_1971R1408_index.html
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2. Soggetti che rientrano nel campo
d’applicazione delle disposizioni
comunitarie
Allo stato attuale, le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale
non si applicano ancora a tutti i soggetti che si spostano o soggiornano
nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).
È di conseguenza importante stabilire se la persona in questione vi sia personalmente soggetta e ne sia tutelata, perché solo in tale evenienza può
appellarsi a queste norme di fronte agli organi giurisdizionali ed enti
nazionali.
Premesso che occorre avere la nazionalità di uno Stato membro dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo, sono tutelati dalle disposizioni
comunitarie i seguenti soggetti:
•
i lavoratori subordinati e autonomi che siano assicurati o lo siano stati
in passato ai sensi della legislazione di uno di detti Stati;
•
i dipendenti pubblici (2);
•
gli studenti (3);
•
i pensionati, anche nel caso in cui siano andati in pensione anteriormente all’adesione del loro paese all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo;
•
i familiari e superstiti dei soggetti di cui sopra, indipendentemente
dalla loro nazionalità. Di norma, la legislazione dello Stato di residenza precisa le circostanze in cui una persona è considerata o meno
componente di un nucleo familiare;
•
i cittadini di paesi terzi (per ulteriori informazioni, cfr. capitolo 6.8).
Non tutelati dalle disposizioni comunitarie risultano invece tutti i soggetti
che non appartengono alle categorie di cui sopra, e più precisamente:
•
le persone che non sono o non sono più tutelate da un regime di previdenza sociale nazionale e che non siano o non si possano più considerare componenti del nucleo familiare di un lavoratore subordinato
o autonomo o di un pensionato (persone inattive).
(2) Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29.6.1998, pubblicato sulla GU L 209
del 25.7.1998.
(3) Regolamento (CE) n. 307/99 del Consiglio, dell’8.2.1999, pubblicato sulla GU L 38 del
12.2.1999.
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3. Paesi nei quali valgono le disposizioni
comunitarie
Alle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale è possibile far
riferimento in tutti i paesi appartenenti all’Unione europea e allo Spazio
economico europeo (SEE), vale a dire:
Austria
Belgio
Cipro
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica ceca
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria
Si noti che le disposizioni sulla sicurezza sociale si applicano anche in
Svizzera a partire dal 1o giugno 2002, grazie ad un accordo bilaterale concluso tra tale paese e la Comunità.
NB: Ogni volta che nella guida compaiono i termini «paese», «Stato» o
«Stato membro» si intendono sempre i paesi sopra elencati. Tutti gli altri
sono definiti «paesi terzi» o «Stati terzi».
Se si possono comprovare periodi di assicurazione in uno Stato membro
ed in uno Stato terzo, non è possibile beneficiare delle disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale per quanto riguarda le relazioni con tale
Stato terzo. Esistono tuttavia in numerosi casi accordi bilaterali di sicurezza sociale fra lo Stato membro e lo Stato terzo o fra l’Unione europea
e uno Stato terzo che offrono una protezione analoga. Per ulteriori informazioni occorre rivolgersi alle istituzioni di previdenza sociale del proprio
paese.
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4. Categorie di prestazioni
Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale si applicano a
tutte le legislazioni nazionali con riferimento alle seguenti categorie di prestazioni:
•
malattia e maternità,
•
infortuni sul lavoro,
•
malattie professionali,
•
prestazioni d’invalidità,
•
pensioni di vecchiaia,
•
prestazioni per i superstiti,
•
prestazioni in caso di morte,
•
prestazioni di disoccupazione,
•
prestazioni familiari.
L’interessato può sempre e comunque appellarsi alle disposizioni comunitarie qualora esse servano a dimostrare i suoi diritti a determinate prestazioni.
Le disposizioni comunitarie non disciplinano invece le questioni relative:
•
all’assistenza sociale e sanitaria: si tratta infatti di prestazioni normalmente commisurate alla situazione finanziaria del soggetto e non
collegate ad una delle prestazioni sopraelencate;
•
alle prestazioni erogate alle vittime di conflitti bellici o delle loro conseguenze;
•
alle prestazioni dei regimi di prepensionamento esistenti; per tali prestazioni, possono risultare applicabili altre disposizioni comunitarie.
Per quanto riguarda le prestazioni dei regimi di pensionamento professionale, il diritto a queste ultime è stato sancito da una direttiva del
Consiglio (4).
In alcuni casi, potrebbe risultare difficile determinare se ad una certa prestazione siano applicabili o meno le disposizioni comunitarie. Per saperlo
con esattezza, si invitano gli interessati a contattare senza esitazione l’organismo competente.
(4) Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29.6.1998, pubblicata sulla GU L 209 del 25.7.1998.
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Attenzione
Le disposizioni comunitarie disciplinano le questioni in materia di
sicurezza sociale, ma non in materia fiscale. Queste ultime sono
disciplinate da accordi bilaterali. Si invitano gli interessati a rivolgersi
agli uffici tributari del loro paese per eventuali informazioni su casi
specifici.
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5. Contenuto delle disposizioni comunitarie
in materia di sicurezza sociale
Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale non sostituiscono i diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale con un sistema unico
europeo. Una simile armonizzazione non sarebbe realizzabile a motivo delle
notevoli differenze nel tenore di vita dei 28 paesi che aderiscono allo
Spazio economico europeo e che in parte sono membri dell’Unione europea. Perfino gli Stati con tenore di vita analogo hanno sviluppato sistemi
di sicurezza sociale diversi, frutto di tradizioni consolidate, ormai profondamente radicate nella cultura nazionale, e di orientamenti diversi.
Invece di armonizzare i sistemi previdenziali nazionali, le disposizioni
comunitarie in materia di sicurezza sociale provvedono semplicemente a
coordinarli.
In altri termini, ciascuno Stato membro è libero di decidere chi siano gli
assicurati ai sensi della legislazione nazionale, quali prestazioni erogare,
a quali condizioni e secondo quali modalità di calcolo, nonché l’entità dei
contributi da versare. Le disposizioni comunitarie stabiliscono le regole e
i principi comuni a cui le autorità nazionali, gli enti previdenziali, i giudici
devono attenersi nell’esercizio della legge, garantendo così che l’applicazione delle diverse normative nazionali non vada a scapito delle persone
che esercitano il diritto di spostarsi e soggiornare liberamente nel territorio
dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.
In parole povere, la persona che abbia esercitato il proprio diritto di circolazione e di soggiorno non deve trovarsi in posizione svantaggiata
rispetto a chi, invece, abbia sempre risieduto e lavorato in un unico Stato
membro. A tal fine occorre trovare una soluzione soprattutto ai seguenti
problemi.
•
In alcuni Stati membri, l’assicurazione previdenziale è basata sulla residenza, mentre in altri solo le persone che esercitano un’attività (e i loro
familiari) sono coperte da assicurazione. Onde evitare che il lavoratore
migrante si trovi assicurato contemporaneamente in due Stati diversi
o, viceversa, sprovvisto di qualsivoglia copertura in entrambi, le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale stabiliscono quale
legislazione nazionale si applica al lavoratore migrante in ciascun caso
specifico.
•
Ai sensi della legislazione nazionale, il diritto a prestazioni previdenziali è spesso condizionato al completamento di determinati periodi
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di assicurazione, occupazione o residenza (a seconda del paese e del
tipo di prestazione: 6 mesi, 1 anno, 5 anni, 10 anni o fino a 15 anni in
alcuni casi).
Esempio
Che cosa succede a un lavoratore migrante che è stato prima assicurato per 4
anni in uno Stato membro che richiede un periodo assicurativo minimo di 5
anni ai fini dell’erogazione delle prestazioni d’invalidità, quindi per 14 anni
in un altro Stato che ne prevede invece 15?
Se i regolamenti non esistessero, il lavoratore, ai sensi delle sole legislazioni
nazionali, non potrebbe beneficiare delle prestazioni d’invalidità in nessuno
dei due paesi, nonostante sia rimasto assicurato per un totale di 18 anni.
Le disposizioni comunitarie prevedono un «cumulo dei periodi», in base
al quale si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza completati in conformità della legislazione di uno Stato membro,
per conferire al lavoratore il diritto alle prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro.
•
In base alla legislazione nazionale, in molti casi le prestazioni sono
erogate esclusivamente ai residenti nel territorio dello Stato in questione; in altri casi, l’ammontare di tali prestazioni è ridotto (70 %, ad
esempio, invece del 100 %) se la persona prende la residenza all’estero, a svantaggio in particolare dei lavoratori frontalieri, di quelli
stagionali e dei familiari dei lavoratori migranti che ancora risiedono
nel paese d’origine, nonché dei pensionati che hanno lavorato in Stati
membri diversi o che decidono semplicemente di trasferirsi in un altro
paese al raggiungimento dell’età pensionabile. Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale offrono soluzioni appropriate a
questa problematica per ogni categoria di prestazioni.
•
Ogniqualvolta entrano in gioco legislazioni nazionali diverse, sono le
disposizioni comunitarie in materia a dover stabilire quale paese è
tenuto ad erogare i contributi.
Questo è il ruolo delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza
sociale. Esse non introducono nuovi tipi di prestazioni né aboliscono la
legislazione nazionale. Il loro unico scopo è di proteggere il cittadino europeo che lavora, risiede o soggiorna in un altro Stato membro.
5.1. Paese che fornisce la copertura assicurativa
Prima di avviare un’attività all’estero, l’interessato dovrà sapere quale
paese gli fornirà la copertura assicurativa, quale normativa nazionale in
materia di sicurezza sociale disciplinerà, cioè, il suo caso. Si tratta di un’infor14
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mazione estremamente importante non solo per il versamento dei contributi previdenziali, ma anche per il diritto a prestazioni e la maturazione
di un trattamento pensionistico futuro.
Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale forniscono regole
dettagliate che stabiliscono in ogni singolo caso quale sia la legislazione
nazionale applicabile. I principi fondamentali, trattati qui di seguito, sono
semplici.
A)
Il lavoratore è soggetto alla legislazione
di uno Stato membro per volta
Tale principio vale per tutti i lavoratori subordinati e autonomi coperti
dalle disposizioni comunitarie, indipendentemente dal numero di Stati in
cui esercitano la loro attività; anche chi risulta occupato in 4 o 5 Stati membri è soggetto alla legislazione di un unico Stato membro per volta.
La sola piccola eccezione a questo principio è costituita dalla persona che
risulta contemporaneamente dipendente in uno Stato membro e autonoma
in un altro; in via del tutto eccezionale può infatti ricevere una copertura
assicurativa da entrambi i paesi.
B)
Il lavoratore è assicurato nel paese dove esercita
la propria attività
Tale principio vale per tutti i lavoratori subordinati e autonomi, anche
qualora risiedano nel territorio di un altro paese oppure le loro società o
i loro datori di lavoro abbiano sede in un altro Stato membro.
In altri termini, al soggetto che cessi di lavorare in uno Stato membro per
esercitare la propria attività in un altro si applicherà la legislazione della
nuova sede di lavoro. Di conseguenza, egli cesserà di maturare diritti nel
primo paese e invece comincerà ad acquisirli nel secondo. Poco importa
se prende o meno la residenza nel paese dove si svolge la sua nuova attività. Anche il lavoratore frontaliero che mantenga la residenza nel paese
dove svolgeva la sua precedente attività sarà assicurato ai sensi della legislazione del paese in cui si trova adesso ad operare.
C)
Eccezioni temporanee: distacco all’estero
A volte, l’impresa presso cui il lavoratore svolge attività subordinata lo
destina temporaneamente ad un altro paese perché vi svolga un lavoro
per conto dell’impresa stessa (distacco). Se la durata del lavoro all’estero
non supera i 12 mesi (e il lavoratore non viene inviato in sostituzione di
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un altro dipendente giunto al termine del suo periodo di distacco), la legislazione applicabile rimane la stessa: il lavoratore resta cioè assicurato ai
sensi della legislazione del primo paese anche durante il distacco nel
secondo. È questa una soluzione ragionevole in quanto non sarebbe appropriato cambiare la normativa applicabile per un periodo di lavoro all’estero
così breve.
Prima di recarsi nel paese di distacco, è opportuno che il lavoratore si procuri un formulario E 101, che certifica la sua copertura da parte della legislazione del primo paese. Il lavoratore o il datore di lavoro possono ottenere il formulario dall’organismo dello Stato membro la cui legislazione
resta applicabile.
Se la destinazione all’estero supera i 12 mesi per circostanze impreviste, il
lavoratore può far richiesta di proroga del distacco fino ad altri 12 mesi.
In tal caso occorre utilizzare il formulario E 102.
Le disposizioni in materia di distacco all’estero riguardano non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli autonomi che operino temporaneamente
in un altro paese.
D)
Categorie speciali
Marittimi: il marittimo che lavori all’estero a bordo di una nave che batte
la bandiera di uno Stato membro risulta assicurato in tale Stato, anche se
vive in un altro.
Lavoratori nel settore dei trasporti internazionali (esclusi i marittimi): i
dipendenti di imprese che effettuano servizi di trasporto internazionale
su strada, per ferrovia, per via aerea o per via navigabile interna sono assicurati nello Stato membro in cui ha sede l’impresa (eccezion fatta per i lavoratori dipendenti dalle succursali o agenzie dell’impresa in un altro Stato
membro o per chi lavora prevalentemente nel paese in cui vive).
Dipendenti pubblici: il dipendente pubblico (o il lavoratore a questi assimilato) è assicurato nel paese dell’amministrazione che lo ha assunto.
Persone che prestano servizio nelle forze armate: esse sono soggette alla
legislazione del paese nelle cui forze armate prestano servizio. Lo stesso
dicasi per chi effettua servizio civile.
Personale delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari: di regola, i membri del personale sono assicurati nello Stato di assunzione (vale a dire lo
Stato nel quale ha sede la missione diplomatica o il consolato); qualora,
tuttavia, siano cittadini dello Stato membro di destinazione o di origine,
possono optare per la copertura assicurativa da questi offerta.
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E)
Casi speciali
In alcuni casi eccezionali, le regole di cui sopra non bastano a stabilire in
quale paese un lavoratore subordinato o autonomo sia assicurato.
Persone che lavorano abitualmente in più di uno Stato membro: qualora
svolga abitualmente la propria attività in più di uno Stato membro, il lavoratore subordinato risulta assicurato nel paese in cui risiede se effettua parte
del suo lavoro in tale paese. Lo stesso dicasi per il lavoratore autonomo
che svolge la propria attività in diversi Stati membri. Ove un lavoratore non
risieda in uno dei paesi in cui esercita la sua attività, risulterà assicurato
nello Stato membro in cui il datore di lavoro risiede o in cui l’impresa di
cui è alle dipendenze ha la sua sede legale. Il lavoratore autonomo, invece,
sarà assicurato nel paese in cui svolge gran parte della propria attività.
Lavoratori subordinati in uno Stato membro e autonomi in un altro: di
regola tali soggetti sono assicurati nel paese in cui risultano lavoratori
subordinati. Tuttavia, come già specificato in precedenza, è possibile in via
del tutto eccezionale essere assicurati in entrambi gli Stati; si consiglia pertanto di contattare al riguardo gli enti previdenziali degli Stati membri in
cui si svolge la propria attività.
5.2. Diritti e doveri nel paese che fornisce
la copertura assicurativa
Di regola, di fronte alla legislazione vigente in materia di sicurezza sociale
nel paese che fornisce la copertura assicurativa, il beneficiario del trattamento ha i medesimi diritti e doveri dei cittadini di detto paese. Ciò significa, in particolare, che la sua domanda di prestazioni non può essere rifiutata per la sola ragione che non ha la cittadinanza di tale Stato.
Il principio della parità di trattamento resta sempre valido
In base a quanto stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,
ciò vale non solo per alcune forme di manifesta discriminazione «diretta»,
ma anche per tutti i casi di discriminazione occulta («indiretta») in cui una
disposizione di diritto nazionale si applica ugualmente ai cittadini dello
Stato in questione e agli stranieri, producendo tuttavia effetti sfavorevoli
soprattutto nei confronti di questi ultimi.
Esempio
Uno Stato membro fa dipendere il diritto ad una prestazione dalla condizione
di avervi risieduto per un determinato periodo e tale condizione viene richiesta a tutti i lavoratori. È più che evidente che i cittadini di tale Stato membro
ne risultano più avvantaggiati rispetto ai lavoratori migranti.
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In molti casi, il principio della parità di trattamento non basta a proteggere il lavoratore migrante o i suoi familiari che risiedono in un paese
diverso da quello che fornisce la copertura assicurativa, o il lavoratore che
abbia un’anzianità assicurativa «frammentata», maturata conformemente
alla legislazione di due o più Stati. I capitoli da 5.3 a 5.9 della presente guida
si rivolgono specificatamente a tali casi.
Ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale, l’assicurato ha diritto, al pari dei cittadini del paese in cui beneficia della
copertura assicurativa, di eleggere i membri degli organi degli enti previdenziali o di partecipare alla loro designazione. L’eleggibilità a tali organi
è stabilita invece dalla legislazione nazionale applicabile.
Non vanno dimenticati, infine, i doveri dell’assicurato di fronte alla legislazione dello Stato in cui beneficia della copertura assicurativa: in primo
luogo, l’obbligo di versare i contributi previdenziali, ma anche tutti gli
altri obblighi eventuali cui devono sottostare i cittadini di quello Stato.
5.3. Informazioni indispensabili
in caso di malattia o maternità
Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale prevedono un
capitolo dettagliato sulle prestazioni di malattia e maternità con speciali
regole per lavoratori, disoccupati, pensionati e familiari che risiedono o
soggiornano all’estero. Tali disposizioni garantiscono un alto grado di protezione non solo ai lavoratori migranti e ai loro familiari, ma anche a tutti
coloro a cui queste si applicano, con particolare riferimento ai milioni di
turisti che trascorrono le loro vacanze all’estero. Quanto segue intende
offrire una rassegna dei diritti del singolo a tali prestazioni, oltre ad alcuni
suggerimenti pratici su come procedere per beneficiarne.
A)
Condizioni richieste — Cumulo
Quando occorre soddisfare a determinate condizioni per poter beneficiare di prestazioni, l’organismo competente ha l’obbligo di tener conto
dei periodi di assicurazione, residenza o occupazione maturati ai sensi
della legislazione vigente in altri Stati (cumulo). Il lavoratore non perderà
così il diritto alla propria assicurazione malattia nel caso in cui cambi lavoro
o si trasferisca in un altro paese.
Esempio
In alcuni Stati, il diritto alle prestazioni di malattia si acquisisce solo dopo aver
maturato 6 mesi di assicurazione. Le disposizioni comunitarie garantiscono la
copertura assicurativa sin dall’inizio al lavoratore che abbia dovuto interrompere la precedente assicurazione trasferendosi nel nuovo paese.
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Le prestazioni di maternità e malattia differiscono in ciascuno degli Stati
in cui valgono le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale.
Due categorie principali si configurano tuttavia in tutti i paesi appartenenti
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo: prestazioni in denaro
e prestazioni in natura.
B)
Indennità di malattia in denaro
Sono normalmente destinate a sostituire la retribuzione (stipendio, salario) sospesa a causa di malattia. Le indennità fornite in una situazione specifica (dipendenza) possono essere considerate prestazioni di malattia in
denaro.
Di regola, esse vengono sempre corrisposte in virtù della legislazione del
paese in cui il soggetto è assicurato, indipendentemente dal paese in cui
questi risiede o soggiorna.
Ciò vale per tutte le categorie di persone e tutte le situazioni: lavoratori
frontalieri, stagionali o distaccati, pensionati o familiari. L’importo e la
durata delle indennità dipendono interamente dalla legislazione dello
Stato in cui il soggetto risulta assicurato e di norma vengono erogate direttamente all’interessato dall’ente presso il quale è assicurato.
C)
Prestazioni di malattia in natura
Comprendono le cure mediche e dentistiche, i medicinali e il ricovero in
ospedale, nonché i pagamenti diretti a rimborso dei relativi costi.
Di regola, vengono erogate in conformità della legislazione del paese di
residenza o di soggiorno come se il beneficiario fosse assicurato in quel
paese. Ciò potrebbe comportare una situazione più o meno favorevole
rispetto al trattamento previsto invece dalla legislazione vigente nel paese
in cui il beneficiario è in realtà assicurato.
La ragione di questa regola è di agevole comprensione: i medici e le istituzioni interessate non sono certo in grado di conoscere nei particolari le
legislazioni di 28 paesi diversi; e per questo applicano la loro, anche qualora l’interessato sia assicurato altrove.
Nella presente guida abbiamo spesso parlato, e parleremo ancora, di «residenza» e di «soggiorno»; Prima di continuare è opportuno chiarire la differenza fra i due termini.
La residenza è il luogo in cui una persona abitualmente vive; il soggiorno
è il luogo in cui una persona temporaneamente abita.
19
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Il semplice fatto che le prestazioni in natura siano erogate in base alla
legislazione dello Stato di residenza o soggiorno non significa tuttavia
che i soggetti a cui si applicano le disposizioni comunitarie in materia di
sicurezza sociale possano scegliere liberamente di ricevere prestazioni in
tutti i paesi interessati da tali disposizioni senza restrizioni o limitazioni
di sorta. È quindi importante conoscere le precise condizioni che valgono
a seconda delle diverse situazioni o categorie di soggetti per poter beneficiare delle prestazioni in natura in caso di malattia.
D)
Residenza nel paese in cui la persona è assicurata
La persona che risiede nel paese in cui è assicurata ha ovviamente diritto
a tutte le prestazioni in natura previste dalla legislazione di detto paese.
Tali prestazioni sono erogate dall’organismo competente del luogo di residenza alle stesse condizioni riservate a tutti gli altri soggetti assicurati in
tale paese.
E)
Residenza in paese diverso
da quello in cui la persona è assicurata
La persona che risiede in un paese diverso da quello in cui è assicurata ha
diritto a tutte le prestazioni in natura previste dalla legislazione del paese
di residenza. Le prestazioni sono erogate dall’organismo competente del
luogo di residenza, come se il beneficiario fosse assicurato in quel paese.
Occorre inoltre tenere presente che i lavoratori frontalieri hanno dei diritti
anche nel paese in cui lavorano (cfr. pag. 34 della presente guida).
Questa regola vale per tutte le categorie di persone a cui si applicano le
disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale (lavoratori subordinati e autonomi, pubblici dipendenti, disoccupati, pensionati e relativi
familiari) indipendentemente dal loro paese di residenza. Normalmente,
l’organismo del luogo di residenza viene rimborsato dall’ente corrispondente presso cui il beneficiario delle prestazioni è assicurato.
F)
Soggiorno temporaneo al di fuori del paese
nel quale la persona è assicurata
Se l’interessato soggiorna temporaneamente in un paese diverso da quello
in cui è assicurato, ha diritto a tutte le prestazioni in natura che sono necessarie dal punto di vista medico, tenuto conto della natura delle cure e
della durata del soggiorno.
In altri termini, il soggetto riceverà in ogni circostanza le cure di cui ha realmente bisogno, foss’anche un costosissimo trattamento in ospedale (come
20
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ad esempio la terapia intensiva per infarto). Ma occorre tenere presente
che se lo scopo del viaggio all’estero è quello di farsi curare, entrano in
applicazione delle condizioni specifiche.
NB: Le spiegazioni contenute in questo capitolo si applicano anche alle prestazioni di maternità, sia in denaro che in natura.
Carta europea di assicurazione malattia
A partire dal 1o giugno 2004 i cittadini europei che si spostano all’interno
dello Spazio economico europeo, cioè l’Unione europea, la Norvegia,
l’Islanda e il Liechtenstein, oltre che la Svizzera, per ragioni personali e professionali, riceveranno progressivamente una carta europea di assicurazione
malattia che facilita la copertura delle spese mediche che potrebbero rivelarsi necessarie nel corso del loro soggiorno temporaneo.
La carta europea di assicurazione malattia sostituisce gli attestati:
•
E 111 ed E 111B (attestati utilizzati dai turisti);
•
E 110 (attestato utilizzato dai trasportatori internazionali);
•
E 128 (attestato utilizzato dai lavoratori distaccati in un altro Stato
membro e dagli studenti);
•
E 119 (utilizzato dai disoccupati che sono alla ricerca di un lavoro in
un altro Stato membro e che necessitano di cure sanitarie).
Ogni Stato membro è responsabile della produzione e della distribuzione
della carta europea di assicurazione malattia sul suo territorio. Tuttavia,
il modello della carta è identico e presenta le stesse caratteristiche tecniche in ciascuno Stato membro. Ciò permette il riconoscimento immediato
della carta da parte dei prestatari di cure a cui essa viene presentata.
Peraltro, numerosi Stati membri beneficiano di un periodo transitorio
durante il quale continuano ad emettere gli attestati sopra citati, ma che
non può protrarsi al di là del 31 dicembre 2005.
G)
Cure all’estero
I costi derivanti dalle cure a cui l’interessato si sottopone in un altro Stato
sono sostenuti dall’ente presso cui è assicurato solo previa autorizzazione.
Di norma, spetta all’ente competente decidere se dare o meno l’autorizzazione, la quale non può essere negata solo nei casi in cui le cure in questione figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione del paese dell’assicurato, ma non siano disponibili entro i termini normalmente necessari. Occorre allora che l’istituzione competente fornisca il formulario E 112.
21
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In tal caso l’interessato ha diritto alle prestazioni previste nel paese ospite.
In taluni casi è inoltre possibile chiedere il rimborso nel paese di provenienza.
Sulla base di una giurisprudenza relativa alla prestazione dei servizi, la
Corte di giustizia afferma che gli assicurati sociali che non sono in possesso di un’autorizzazione preventiva possono richiedere alla loro cassa
malattia il rimborso delle spese per un trattamento medico al di fuori delle
infrastrutture ospedaliere in un altro Stato membro, secondo le tabelle dello
Stato in cui sono affiliati.
Con la stessa giurisprudenza la Corte ha concluso che gli enti di sicurezza
sociale possono rifiutare l’autorizzazione preventiva per l’accesso ad un
ospedale di un altro Stato membro. Tuttavia, affinché un’autorizzazione
amministrativa preventiva sia giustificata, è necessario che si basi su criteri obiettivi e non discriminatori noti in anticipo. Tali criteri devono circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità nazionali in modo che queste ultime non possano abusarne. Una procedura
facilmente accessibile deve permettere che una domanda di autorizzazione sia trattata obiettivamente e imparzialmente in un tempo ragionevole. Le domande di autorizzazione respinte devono poter essere contestate con ricorsi giudiziari o quasi giudiziari. In ogni caso le autorità
nazionali devono tener conto di tutte le circostanze di ogni caso specifico, cioè non solo dello stato di salute del paziente, ma anche la sua storia clinica.
H)
Suggerimenti pratici
Residenza in un paese diverso da quello in cui la persona è assicurata
Se l’interessato risiede in un paese diverso da quello in cui è assicurato, dovrà
iscriversi presso l’assicurazione malattia del luogo di residenza. A tal fine,
avrà bisogno dei seguenti formulari rilasciati dall’organismo presso cui è
assicurato:
•
formulario E 106, per i lavoratori subordinati o autonomi e i familiari
che vivono con loro nello stesso paese;
•
formulario E 109, per i familiari che vivono in un paese diverso da quello
del lavoratore subordinato o autonomo interessato;
•
formulario E 121, per i pensionati e i familiari che vivono con loro nello
stesso paese;
•
formulario E 122, per i familiari che non vivono nello stesso paese del
titolare di pensione (5);
(5) Valido fino al 31 dicembre 2001 e solamente nei rapporti con la Francia.
22
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•
formulario E 127, per ogni beneficiario di pensione o di rendita e per
ogni suo familiare.
In alcuni casi, il formulario va inviato direttamente all’ente del luogo di
residenza; si invitano gli interessati a contattare al proposito l’ente competente.
5.4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Le disposizioni comunitarie in materia di prestazioni relative agli infortuni
sul lavoro e alle malattie professionali sono relativamente semplici e di agevole comprensione. Sotto vari aspetti sono paragonabili alle norme che disciplinano le prestazioni di malattia.
A)
Prestazioni in natura
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il soggetto ha
comunque diritto a prestazioni in natura in conformità della legislazione
del paese di residenza.
Se il soggetto risiede in un paese diverso da quello in cui è assicurato,
l’ente del paese di residenza gli fornirà tutte le prestazioni in natura ai sensi
della legislazione nazionale, per poi essere rimborsato di tutte le prestazioni erogate dall’omologo ente competente dell’altro paese. Come già
per le prestazioni di malattia, si tratta di una soluzione giustificata dal
fatto che i medici del paese di residenza non sono certo in grado di conoscere nei particolari le legislazioni dei 28 paesi in cui i loro pazienti potrebbero essere assicurati.
B)
Prestazioni in denaro
Sono sempre corrisposte in conformità della legislazione dello Stato in cui
il soggetto risultava assicurato quando ha subito un infortunio sul lavoro
o ha contratto una malattia professionale, indipendentemente da dove
risiede o soggiorna.
Tali prestazioni sono di norma erogate direttamente dall’ente competente di tale Stato, che può, tuttavia, accordarsi con gli enti dello Stato di
residenza o di soggiorno perché siano loro ad incaricarsi dell’erogazione
(senza che per questo muti l’ammontare dell’indennità).
Se il calcolo delle indennità si basa sul guadagno medio, si terrà conto soltanto dei guadagni realizzati da quando il soggetto risulta assicurato in
23
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conformità della legislazione dello Stato che eroga tali prestazioni. Lo
stesso vale qualora il calcolo sia basato sul guadagno forfetario.
Se l’importo delle indennità dipende dal numero dei familiari, si tiene
conto anche di quelli residenti nel territorio di un altro Stato membro.
C)
Infortuni in itinere
Qualora il soggetto subisca un infortunio mentre è in viaggio nel territorio di un paese diverso da quello in cui è assicurato, continuerà ad avere
diritto alle prestazioni ed alla copertura assicurativa contro i rischi di infortunio.
5.5. L’invalidità resta un problema
I regimi d’invalidità dei 28 paesi appartenenti all’Unione europea e allo
Spazio economico europeo si discostano notevolmente l’uno dall’altro. Si
possono tuttavia individuare due tipologie principali.
•
In numerosi paesi, le pensioni d’invalidità sono calcolate con un procedimento analogo a quello adottato per le pensioni di vecchiaia, e cioè
l’importo della pensione dipende dalla durata dei periodi assicurativi:
maggiore è la loro durata prima dell’invalidità, più elevata sarà la pensione.
In base a tali regimi, non è di norma necessario essere effettivamente
assicurati nel momento in cui sopravviene l’invalidità. In altre parole,
la persona che abbia già smesso di lavorare un paio d’anni prima di divenire invalida avrà comunque diritto ad una pensione d’invalidità calcolata sulla base dei periodi assicurativi precedenti.
•
In altri paesi, l’ammontare della pensione d’invalidità non dipende
dalla durata dei periodi assicurativi. La persona avrà pertanto diritto
alla stessa pensione indipendentemente dal fatto di essere rimasta
assicurata per 5, 10 o 20 anni prima che sopravvenisse l’invalidità.
Tali regimi prevedono tuttavia che il soggetto abbia diritto alla pensione solo se effettivamente assicurato nel momento in cui è sopravvenuta l’invalidità; qualora abbia smesso di lavorare anche per un
breve periodo prima di tale momento, non potrà beneficiare della
pensione d’invalidità!
La disparità dei regimi previdenziali nazionali in materia di invalidità rende
difficoltoso e non sempre facilmente comprensibile un coordinamento a
livello europeo. Come già per altre categorie di prestazioni, lo scopo delle
disposizioni comunitarie resta comunque semplice: in caso d’invalidità,
24
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un lavoratore migrante non deve trovarsi in posizione svantaggiata rispetto
a chi ha sempre vissuto e lavorato nello stesso paese.
Le spiegazioni che seguono trattano le problematiche che un lavoratore
migrante si trova più di frequente ad affrontare in caso d’invalidità.
A)
Regole generali
Cumulo: l’ente del paese presso cui viene avanzata domanda di pensione
tiene conto dei periodi di assicurazione o residenza completati in conformità della legislazione di qualunque altro Stato membro, qualora ciò sia
necessario perché al richiedente possa spettare la prestazione.
Residenza o soggiorno all’estero: alla persona cui spetta una pensione
d’invalidità, la prestazione verrà pagata indipendentemente da dove
risiede o soggiorna all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Visite mediche: la persona che abbia diritto ad una pensione d’invalidità
erogata da uno Stato e che risieda o soggiorni in uno Stato diverso, sarà
di norma sottoposta a controlli amministrativi e visite mediche a cura dell’ente situato nel luogo di residenza o di soggiorno. A detta persona può
tuttavia essere richiesto di rientrare nello Stato erogatore della pensione
per sottoporsi alle visite del caso, ove ciò sia compatibile con il suo stato
di salute del momento.
B)
Persone assicurate in un solo paese
L’importo della pensione d’invalidità di una persona che sia stata assicurata in un solo paese sarà calcolato in conformità della normativa ivi applicabile; la persona avrà diritto al medesimo trattamento riservato ai cittadini di tale paese.
C)
Persone assicurate in più paesi
Se, prima della sopravvenuta invalidità, il soggetto è stato assicurato in più
paesi, sono possibili diversi casi:
•
il soggetto era assicurato solo ed esclusivamente in paesi in cui l’importo del trattamento pensionistico dipende dalla lunghezza del
periodo assicurativo: in tal caso, riceverà pensioni distinte da ciascuno
di tali Stati. L’importo di ogni pensione corrisponderà ai periodi di assicurazione completati nel relativo Stato. Per ulteriori dettagli sul metodo
di calcolo si rimanda al capitolo 5.6;
25
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•
il soggetto era assicurato solo ed esclusivamente in paesi in cui l’importo del trattamento pensionistico non dipende dalla lunghezza del
periodo assicurativo: riceverà una pensione dallo Stato presso cui era
assicurato al momento di diventare invalido. Avrà sempre e comunque
diritto all’intero importo della pensione, anche qualora sia stato assicurato in tale paese solo per breve tempo (ad esempio un anno). Non
potrà peraltro beneficiare di pensioni erogate dagli altri Stati presso
cui era assicurato in precedenza. Ciò comporta, nella pratica, quanto
segue:
• se prima era assicurato in un paese in cui le pensioni d’invalidità sono
relativamente basse e poi in uno in cui sono più elevate, il soggetto
beneficerà del trattamento più vantaggioso per intero, anche qualora nel primo Stato sia rimasto assicurato per un periodo dieci volte
superiore;
• se prima era assicurato in un paese in cui le pensioni d’invalidità sono
elevate e poi in uno in cui sono più basse, il soggetto riceverà soltanto il trattamento meno vantaggioso erogato dal paese presso
cui risultava assicurato al momento dell’invalidità.
Ciò rispecchia in pieno la logica dei regimi dei rischi per i quali l’importo
del trattamento erogato non dipende dalla durata del periodo assicurativo, in quanto ciò che conta è essere effettivamente assicurati al momento
della sopravvenuta invalidità.
•
Il soggetto era prima assicurato in un paese in cui l’ammontare della
pensione di invalidità è condizionato alla lunghezza del periodo assicurativo e poi in un paese in cui vale la regola inversa: riceverà due pensioni, una commisurata ai periodi di assicurazione completati secondo
la legislazione nazionale del primo Stato e l’altra erogata dallo Stato
presso cui era assicurato al momento della sopravvenuta invalidità.
Il secondo Stato sarebbe di norma tenuto a versare un trattamento completo; in molti casi, tuttavia, il soggetto riceverà soltanto una pensione
ridotta in quanto lo Stato presso cui era assicurato nel momento in cui è
sopravvenuta l’invalidità tiene conto della pensione che egli riceve dal
primo Stato. Si può avere l’impressione di perdere in questo modo diritti
pensionistici per cui il soggetto ha lavorato e versato contributi, ma si
tratta di un’impressione errata. Se fosse stato assicurato sempre in un
unico Stato (non importa quale dei due), non avrebbe mai raggiunto un
trattamento pensionistico superiore a quello a cui ha diritto; la sua posizione, pertanto, non è né peggiore né migliore rispetto a chi abbia completato la propria carriera in un unico paese.
26
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•
D)
Il soggetto era prima assicurato in un paese in cui l’importo della pensione non è condizionato dalla lunghezza del periodo assicurativo e
poi in un paese in cui vale la regola inversa: riceverà due pensioni
distinte, ciascuna commisurata ai periodi di assicurazione completati
nei rispettivi paesi.
Un ulteriore problema irrisolto: le decisioni
relative al grado d’invalidità
La determinazione del grado d’invalidità costituisce un potenziale problema per chi è stato assicurato in più di un paese. Le decisioni vengono
prese dagli enti nazionali di ciascuno Stato presso cui la persona è stata
assicurata in conformità della legislazione vigente. Solo in alcuni casi particolari la decisione di un ente risulta vincolante per gli organismi di tutti
gli altri Stati interessati.
Le notevoli discrepanze fra i criteri fissati dalle singole legislazioni nazionali per determinare il grado d’invalidità possono produrre gravi conseguenze dal momento che, nella maggioranza dei casi, l’importo della pensione dipende dal grado d’invalidità.
Esempio
Una persona è rimasta assicurata per 20 anni nel paese A, 5 in B e infine 2 in
C. In tutti e tre gli Stati, l’importo della pensione d’invalidità dipende dalla durata
dei periodi assicurativi. La persona in questione cessa di lavorare nel paese C
perché là viene giudicata invalida al 100 %. Ciò le dà diritto, tuttavia, solo ad
una piccola pensione erogata dal paese C in cui risulta assicurata da 2 anni soltanto. Riceverà inoltre una pensione esigua da B dove è stata assicurata per
5 anni e dove è considerata invalida al 70 %. Nel paese A, invece, dove è stata
assicurata per buona parte della sua carriera (20 anni) non beneficerà di alcuna
pensione; ai sensi della legislazione ivi vigente non viene infatti giudicata
invalida.
In questo caso, la persona si troverebbe in una posizione molto più vantaggiosa se nello Stato C l’importo della pensione d’invalidità non fosse collegato alla durata dei periodi assicurativi, in quanto riceverebbe così la pensione piena, e poco importerebbe quindi essere considerata o meno invalida
ai sensi delle legislazioni dei paesi A e B.
Le situazioni testé illustrate sono una conseguenza del fatto che i sistemi
nazionali di sicurezza sociale non sono armonizzati, ma solo coordinati dalle
disposizioni comunitarie. Ciononostante, sarebbe nell’interesse dei lavoratori migranti se si compisse qualche progresso nel riconoscimento reciproco delle decisioni relative al grado d’invalidità.
27
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5.6. Pagamento delle pensioni di vecchiaia
Le pensioni di vecchiaia sono fra le prestazioni più importanti del sistema
di sicurezza sociale. È naturale, pertanto, che chi intende esercitare un’attività lavorativa all’estero voglia avere un quadro preciso di quali saranno
le conseguenze per i suoi diritti alla pensione futura prima di decidere in
via definitiva. L’interessato vorrà in particolare sapere:
•
che ne sarà dei contributi versati sino ad allora;
•
quale Stato erogherà la pensione;
•
se tale pensione gli sarà corrisposta in tutta Europa senza subire riduzioni o sospensioni.
Solo se saprà per certo che le disposizioni comunitarie in materia forniscono
risposte soddisfacenti a tutti questi interrogativi, l’interessato sarà pronto
ad esercitare il proprio diritto di muoversi liberamente in tutto il territorio europeo.
I seguenti principi si applicano invece alla persona che interrompa la sua
attività in un paese, per proseguirla altrove:
•
in ciascun paese dove la persona è stata assicurata, viene conservata
la sua anzianità contributiva fino al raggiungimento dell’età pensionabile; ciò significa che i contributi già versati non sono trasferiti in un
altro paese né restituiti alla persona se questa non è più assicurata nel
suo territorio;
•
ogni Stato in cui la persona è rimasta assicurata per almeno un anno
è tenuto a corrisponderle una pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile; se l’interessato ha lavorato, ad esempio, in tre paesi,
riceverà, una volta raggiunta l’età pensionabile, tre pensioni di vecchiaia
distinte;
•
la pensione sarà calcolata in base all’anzianità contributiva dell’interessato nel paese in questione; ad un lungo periodo assicurativo corrisponderà una pensione relativamente elevata; viceversa, ad un periodo assicurativo piuttosto breve farà da riscontro un trattamento relativamente
modesto.
Ma che cosa succede se il soggetto è assicurato in un paese per meno di
un anno? Andranno perduti i suoi contributi in questo paese?
Esempio
L’interessato è stato assicurato per 10 mesi in Belgio, 9 mesi in Germania, 15
anni in Francia ed ha concluso la sua carriera di lavoro in Italia, dove può comprovare 7 anni di contributi.
28
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Niente paura! I mesi di assicurazione in Belgio e Germania non andranno perduti. Sarà l’Italia, ultimo paese in cui ha lavorato, a farsi carico dei 10 mesi in
Belgio e dei 9 mesi in Germania.
Queste soluzioni garantiscono che nessun lavoratore risulti svantaggiato
per aver svolto la propria attività in vari paesi: i contributi versati non
vanno in alcun modo persi, i diritti acquisiti vengono garantiti ed ogni
paese eroga una pensione corrispondente ai periodi assicurativi completati nel suo territorio. Il risultato tutela gli interessi dei lavoratori migranti,
ma mantiene al tempo stesso un certo equilibrio, in quanto favorisce anche
gli Stati membri, che si trovano ciascuno a pagare una pensione che corrisponde né più né meno a quanto «incassato» tramite i contributi versati
dal lavoratore. Gli esempi che seguono serviranno ad illustrare come funzionano in pratica il calcolo e il pagamento delle pensioni.
A)
Regole generali
Condizioni richieste — Cumulo: se la durata del periodo assicurativo maturato dal soggetto in un determinato paese non è sufficiente a fargli acquisire il diritto a una pensione in tale paese, si terrà conto di eventuali periodi
assicurativi completati altrove.
Residenza o soggiorno all’estero: la pensione di vecchiaia sarà corrisposta indipendentemente da dove risiede o soggiorna il soggetto all’interno
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo senza subire riduzioni, modifiche o sospensioni di sorta. Questo principio vale non solo per
gli ex «lavoratori migranti», ma per tutti i pensionati residenti in un altro
Stato.
Attenzione
Tale principio non si applica ad alcune prestazioni speciali non basate
su contribuzioni. Nella maggioranza dei casi tali prestazioni sono strettamente correlate alla situazione finanziaria del soggetto (vengono
cioè erogate a favore di persone il cui reddito da pensione sia inferiore ad un certo minimo) e gli vengono corrisposte solo fintantoché risiede nel paese in questione, ad esempio, il reddito garantito
alle persone anziane in Belgio, l’indennità supplementare del Fonds
national de solidarité in Francia o le pensioni non contributive di vecchiaia In Irlanda e Portogallo.
In altri termini, l’erogazione di tali prestazioni viene sospesa al trasferimento
della residenza in altro Stato. Sarà quest’ultimo a dover erogare la relativa prestazione anche se l’interessato non vi ha mai lavorato.
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Esempio
Il soggetto risiede in Portogallo dove beneficia di una pensione non contributiva
di vecchiaia. A 65 anni decide di trasferirsi in Francia. Che cosa succede allora?
Il Portogallo sospende l’erogazione della pensione non contributiva di vecchiaia,
ma la Francia dovrà versare l’indennità supplementare del Fonds national de
solidarité.
B)
Periodi assicurativi maturati in un unico paese
In questo caso, l’ammontare della pensione sarà calcolato in conformità
della legislazione del paese in questione secondo le medesime modalità
adottate per i suoi cittadini. Non importa se l’interessato è residente o
meno nel paese al raggiungimento dell’età pensionabile.
C)
Periodi assicurativi maturati in più paesi
L’interessato riceverà una pensione da ogni Stato in cui è stato assicurato
per almeno un anno. Tali pensioni saranno commisurate ai periodi assicurativi completati in ciascuno degli Stati interessati.
Esempio
L’interessato è stato assicurato:
•
per 10 anni nello Stato A,
•
per 25 anni nello Stato B e
•
per 5 anni nello Stato C.
Egli risulta pertanto assicurato per un totale di 40 anni prima del compimento
dell’età pensionabile.
Lo Stato membro A calcolerà la pensione complessiva a cui l’interessato avrebbe
diritto dopo 40 anni di assicurazione nel suo territorio ed erogherà l’importo
corrispondente al periodo assicurativo completato effettivamente, vale a dire
10/40 (o 1/4) della pensione complessiva.
Analogamente, lo Stato membro B corrisponderà 25/40 (o 5/8) della pensione
a cui avrebbe diritto l’interessato dopo 40 anni di assicurazione.
Lo Stato membro C, infine, verserà 5/40 (o 1/8) dell’ammontare di cui l’interessato avrebbe beneficiato nello Stato C dopo 40 anni di assicurazione.
D)
Problemi pratici
Età pensionabile: si è già accennato al fatto che i sistemi di sicurezza sociale
degli Stati membri non sono armonizzati. Non deve pertanto sorprendere
se l’età pensionabile varia a seconda del paese. In alcuni Stati, ad esempio, la pensione spetta a 60 anni, in altri a 65 e in altri ancora a 67.
30
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Esempio
La persona è stata prima assicurata per 35 anni nello Stato A dove l’età pensionabile è fissata a 67 anni, e poi per 10 anni in B dove invece tale soglia è
abbassata a 60. Al compimento dei 60 anni, la persona dovrà smettere di lavorare nello Stato B e potrà beneficiare di una piccola pensione commisurata alla
durata del periodo assicurativo completato in tale Stato (10/45). Dovrà quindi
attendere altri 7 anni per poter beneficiare del trattamento pensionistico relativamente più elevato erogato dallo Stato A (35/45). In alcuni casi la pensione
erogata dallo Stato B è talmente bassa da costringere l’interessato a rivolgersi
all’assistenza pubblica.
Onde evitare una situazione così spiacevole, si invitano gli interessati ad
informarsi sull’età pensionabile in vigore nel paese dove intendono continuare la loro attività prima di effettuare il trasferimento.
Tassi di cambio: la pensione erogata da un altro Stato deve essere di norma
convertita nella valuta del paese di residenza del titolare del trattamento.
In passato, tale conversione veniva effettuata a tassi di cambio spesso
variabili, la qual cosa poteva risultare vantaggiosa o svantaggiosa secondo
la valuta interessata. Con l’euro, i tassi di cambio vengono fissati in permanenza 4 volte l’anno, eliminando i tal modo questa spiacevole situazione.
Il problema dell’oscillazione dei tassi di cambio può tuttavia presentarsi
ancora per le pensioni provenienti da Cipro, Danimarca, Estonia, Islanda,
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Regno Unito,
Reppubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Spese postali e bancarie: dalla pensione erogata da un altro Stato può
essere necessario detrarre le spese postali e bancarie. In casi del tutto eccezionali, se l’importo della pensione è molto modesto (ad esempio pensioni per un solo anno di assicurazione all’estero), la detrazione di tali
oneri può incidere pesantemente sull’ammontare finale.
5.7. Prestazioni per i superstiti e indennità
in caso di morte
A)
Pensioni di reversibilità
In generale, alle pensioni di reversibilità si applicano le medesime regole
valide per le pensioni d’invalidità e di vecchiaia (cfr. precedente capitolo 5.6).
•
Le pensioni vanno corrisposte senza operare riduzioni, modifiche o
sospensioni, indipendentemente da dove risiede il coniuge superstite
nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
31
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•
Se l’assicurato svolgeva ancora lavoro subordinato o autonomo al
momento del decesso, la pensione per il coniuge superstite sarà calcolata secondo i principi che sarebbero stati applicati allo stesso assicurato.
•
Se l’assicurato era già in pensione, il trattamento a favore del coniuge
superstite sarà calcolato in conformità della legislazione nazionale
applicabile. Se il pensionato era titolare di più di una pensione ai sensi
di normative nazionali diverse, il coniuge avrà a sua volta diritto alle
pensioni di reversibilità previste da tali normative (che saranno di
norma inferiori alla pensione di vecchiaia di cui beneficiava il defunto).
Non va dimenticato che le legislazioni di alcuni Stati membri in cui vige
un tipo di assicurazione pensionistica basata sulla residenza (come i Paesi
Bassi) non prevedono pensioni di reversibilità per i coniugi che abbiano
raggiunto l’età pensionabile, in quanto si presume che tali soggetti abbiano
maturato una pensione personale durante la loro residenza nel paese.
B)
Prestazioni per orfani
L’orfano di un soggetto assicurato in un unico Stato membro avrà diritto
alle prestazioni previste dalla legislazione di detto Stato, indipendentemente da dove questi risiede all’interno dell’Unione o dello Spazio economico europeo.
L’orfano di un soggetto assicurato in due o più Stati membri avrà, a determinate condizioni, diritto alla prestazione massima prevista dalla legislazione di uno di tali Stati.
Data la complessità della procedura di calcolo delle prestazioni a favore
degli orfani, si raccomanda vivamente agli interessati di contattare gli enti
previdenziali competenti per ulteriori informazioni ed eventuale assistenza.
C)
Indennità in caso di morte
Come avviene per tutte le altre categorie di prestazioni, gli enti nazionali
di uno Stato membro devono tener conto dei periodi di assicurazione o
residenza completati ai sensi della legislazione di qualunque altro Stato
membro, ove ciò si renda necessario per consentire ai beneficiari di ricevere l’indennità prevista in caso di decesso.
Tale prestazione sarà ovviamente erogata dall’ente competente dello
Stato in cui il defunto era assicurato, indipendentemente da quale sia lo
Stato di residenza dei beneficiari.
32
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5.8. Disoccupazione
In periodi di forte disoccupazione, le disposizioni comunitarie in materia di
prestazioni a favore dei senza lavoro acquisiscono particolare importanza.
Rispetto alle norme che disciplinano le altre categorie di prestazioni, tali disposizioni sono relativamente restrittive e meno generose. Si raccomanda pertanto
agli interessati di leggere attentamente quanto segue per evitare problemi,
se non addirittura di perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
A)
Regole fondamentali
Condizioni richieste — Cumulo: in caso di disoccupazione, l’ente del paese
presso cui l’interessato fa domanda di indennità di disoccupazione deve
tener conto dei periodi di assicurazione o di occupazione completati
secondo la legislazione di qualunque altro Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire all’interessato di beneficiare delle prestazioni nel
paese in questione.
Attenzione
A differenza di quanto avviene per altre prestazioni, questa regola
vale solo se il soggetto ha completato i periodi di cui sopra secondo
la legislazione del paese in cui presenta domanda di prestazioni
immediatamente prima di diventare disoccupato. In altri termini, non
è possibile far domanda di indennità di disoccupazione in un paese
in cui il soggetto non risultasse assicurato immediatamente prima
della sopravvenuta disoccupazione, eccettuato il caso dei lavoratori frontalieri ai quali si applicano norme specifiche.
Se il soggetto è assicurato nel paese in cui risiede (in quanto vi lavora), ha
diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione nazionale
ivi vigente, alle stesse condizioni riservate ai cittadini del paese in questione.
Se i familiari del disoccupato risiedono in un altro Stato membro e l’importo dell’indennità di disoccupazione aumenta proporzionalmente al
numero dei componenti il nucleo familiare, si terrà conto di tutti i familiari come se risiedessero nel paese erogatore dell’indennità.
Se il calcolo dell’indennità di disoccupazione si basa sull’ammontare dell’ultima retribuzione (stipendio o salario), sarà considerata la sola retribuzione ricevuta nello Stato in cui il soggetto è stato più di recente occupato (purché vi abbia lavorato per almeno 4 settimane; in caso contrario,
il calcolo sarà effettuato in base alla retribuzione usuale corrispondente
all’attività specifica).
33
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B)
Disposizioni speciali per lavoratori frontalieri
Un lavoratore frontaliero (cfr. capitolo 6.1) in disoccupazione parziale o
intermittente (lavori saltuari di breve durata) riceverà le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui è assicurato come se vi risiedesse.
Se il soggetto è in disoccupazione completa riceverà, invece, prestazioni
esclusivamente ai sensi della legislazione del paese in cui risiede come se
fosse stato assicurato in tale paese nel corso dell’ultimo lavoro. Ciò significa che, sebbene non abbia versato contributi all’ente del paese di residenza, il lavoratore dovrà iscriversi presso l’ufficio di collocamento di tale
paese, dove gli sarà corrisposta l’indennità di disoccupazione. Questa
regola deriva dal presupposto che i lavoratori frontalieri mantengono di
norma stretti contatti con il paese di residenza, dove hanno maggiori probabilità di trovare un nuovo lavoro. Se il soggetto riesce pertanto a dimostrare di aver effettivamente stretto solidi legami con il paese dove è stato
occupato per l’ultima volta (se ha, ad esempio, trasferito la propria residenza in un altro Stato membro pur mantenendo il proprio posto di lavoro
nel paese d’origine), può anche far domanda di prestazioni di disoccupazione nel paese dell’ultimo lavoro.
Se, ai sensi della legislazione del paese di residenza, il calcolo dell’indennità di disoccupazione viene effettuato in base all’ultima retribuzione, si
terrà conto di quanto ricevuto nel paese in cui il soggetto era occupato in
qualità di lavoratore frontaliero.
C)
Persone in cerca di occupazione in un altro paese
In alcuni casi, il disoccupato potrebbe voler cercare lavoro in un paese
diverso da quello in cui ha svolto la sua ultima attività. A questo punto c’è
da chiedersi se, in quali circostanze e per quanto tempo conserverà il diritto
alle prestazioni di disoccupazione.
A differenza delle altre prestazioni (pensioni di vecchiaia, invalidità e
reversibilità, ad esempio), l’indennità di disoccupazione non viene corrisposta indipendentemente dal paese in cui si risiede o si soggiorna, ma solo
mentre il soggetto è in cerca di occupazione in un altro Stato, nel rispetto
di condizioni restrittive e per un periodo di tempo limitato.
•
Il disoccupato deve essere rimasto a disposizione dell’ufficio di collocamento dello Stato che gli eroga l’indennità di disoccupazione per
almeno 4 settimane dalla cessazione del lavoro. Tale periodo può essere
tuttavia abbreviato dall’ufficio di collocamento competente.
34
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Ciò significa in sostanza che, prima di estendere la ricerca ad altri paesi, il
soggetto dovrebbe esaurire tutte le possibilità di trovare lavoro nel paese
in cui risiede o soggiorna.
Entro 7 giorni dalla partenza, il disoccupato deve iscriversi presso l’ufficio
di collocamento del paese in cui si è recato in cerca di nuova occupazione.
Deve inoltre sottostare alle procedure di controllo messe a punto dall’ufficio di collocamento del suddetto paese.
Potrà così mantenere il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione
per un periodo massimo di tre mesi.
Qualora non riesca a trovare una nuova occupazione entro tale termine,
continuerà a percepire le prestazioni di disoccupazione nel paese in cui ha
lavorato per l’ultima volta solo se vi fa ritorno entro i tre mesi previsti.
Qualora vi faccia ritorno oltre tale termine senza aver ricevuto l’autorizzazione esplicita dell’ufficio di collocamento di tale paese, perderà il diritto
a tali prestazioni.
Il soggetto può beneficiare dei tre mesi una sola volta fra due periodi di
occupazione.
Attenzione
Sono molti i disoccupati che perdono il diritto alle prestazioni per
scarsa familiarità con le condizioni appena illustrate: essi lasciano il
paese dell’ultimo impiego senza prima essersi iscritti alle locali liste
di collocamento, si iscrivono in ritardo all’ufficio di collocamento
del paese dove si recano in cerca d’occupazione o tornano quando
ormai è scaduto il termine dei tre mesi.
Si invitano pertanto gli interessati a contattare l’ufficio di collocamento del paese che eroga l’indennità di disoccupazione prima di
lasciare tale paese. Detto ufficio fornirà loro il formulario E 303, che
dovranno presentare ai servizi del paese dove si recano in cerca di
lavoro per farsi pagare l’indennità tempestivamente.
5.9. Prestazioni familiari
Le prestazioni familiari sono previste dalla legislazione di tutti gli Stati
membri, ma le loro caratteristiche e il loro ammontare variano sensibilmente
da un paese all’altro. È importante pertanto sapere quale Stato le eroga
e quali sono le condizioni per poterne beneficiare.
35
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Analogamente a quanto avviene per le altre prestazioni, lo Stato che deve
versare gli assegni familiari deve computare i periodi di assicurazione o occupazione completati ai sensi della legislazione di qualunque altro Stato
membro, qualora sia necessario soddisfare periodi assicurativi minimi per
aver diritto a tali prestazioni.
Se i familiari risiedono nello stesso paese in cui il lavoratore subordinato
o autonomo è assicurato, tale paese sarà sempre competente in materia
di corresponsione dei relativi assegni. Il lavoratore avrà diritto ad assegni
per lo stesso importo previsto per i cittadini di detto paese.
Se i familiari invece non risiedono nel paese in cui il lavoratore è assicurato, vale quanto segue: se il diritto agli assegni familiari spetta in virtù
della legislazione di diversi paesi, la famiglia dell’assicurato riceverà di
norma l’importo massimo di assegni previsto dalla legislazione di uno di
tali Stati. I componenti del nucleo familiare saranno cioè trattati come se
risiedessero e fossero tutti assicurati nel paese dalla legislazione più favorevole.
Se il principio fondamentale è chiaro, la sua applicazione dipende poi dai
singoli casi; si invitano pertanto gli interessati a contattare senza esitazione l’ente competente per ulteriori informazioni.
I disoccupati che ricevono un’indennità di disoccupazione in virtù della
legislazione di uno Stato membro hanno diritto ad assegni familiari in
base alla legislazione di tale Stato anche a favore dei componenti del
nucleo familiare che risiedono in un altro Stato membro.
I pensionati ricevono di norma assegni familiari dallo Stato erogatore del
trattamento pensionistico. Nel caso di più pensioni vengono applicate
norme specifiche.
36
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6. I diritti, in breve, delle seguenti categorie
6.1. Lavoratori frontalieri
È lavoratore frontaliero chi svolge la propria attività subordinata o autonoma in uno Stato membro differente da quello di residenza ove rientra
almeno una volta alla settimana.
In materia di sicurezza sociale i lavoratori frontalieri sono protetti dalle disposizioni dell’Unione europea, essendo equiparati alle altre categorie di soggetti interessati da tali disposizioni. Ad esempio, i lavoratori:
•
sono assicurati nel paese in cui lavorano;
•
hanno diritto agli assegni anche per i familiari residenti in un altro
paese;
•
percepiscono una pensione distinta per ogni paese ove sono stati assicurati per almeno un anno.
Tuttavia, per le prestazioni di malattia e le indennità di disoccupazione
vigono speciali disposizioni:
•
per le prestazioni in natura, in caso di malattia e di infortunio sul lavoro
il lavoratore frontaliero può optare per le prestazioni nel paese di residenza oppure in quello in cui lavora. In molti casi, risulta più pratico
poter usufruire delle prestazioni di malattia in natura nel paese in cui
si lavora perché vi si trascorre la maggior parte del tempo. Il pensionato perde la condizione di «frontaliero» e di conseguenza decade
dal diritto di beneficiare delle prestazioni in natura nel paese in cui precedentemente era impiegato.
Attenzione
I familiari dei lavoratori frontalieri possono optare per l’una o l’altra alternativa solamente in alcuni paesi. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’organismo assicurativo.
•
Per le prestazioni di disoccupazione, il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione — in caso di disoccupazione totale — esclusivamente nello Stato di residenza, a meno che riesca a dimostrare di
avere legami più stretti con il paese in cui era stato ultimamente occu37
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pato (il computo dell’ammontare dell’indennità viene illustrato nel
capitolo 5.8).
6.2. Lavoratori stagionali
È lavoratore stagionale chi esercita per un periodo non superiore ad otto
mesi un’attività lavorativa di carattere stagionale in un paese diverso da
quello di residenza.
Ai lavoratori stagionali spettano gli stessi diritti e incombono gli stessi
obblighi previsti dalle disposizioni della Comunità in materia di sicurezza
sociale per tutte le altre categorie di lavoratori. Nella fattispecie essi sono
assicurati nel paese in cui svolgono l’attività lavorativa stagionale. Vigono
disposizioni specifiche solamente in relazione all’indennità di disoccupazione.
•
I lavoratori stagionali — in caso di disoccupazione totale — possono
optare per l’erogazione dell’indennità nel paese in cui sono stati impiegati per il lavoro stagionale o nel paese di residenza.
•
In caso di disoccupazione totale i lavoratori stagionali che percepiscono l’indennità nel paese in cui hanno prestato il lavoro stagionale
possono — alle medesime condizioni degli altri lavoratori disoccupati
(cfr. capitolo 5.8) — recarsi in un altro paese alla ricerca di lavoro. In
tali casi il trimestre in cui il disoccupato ha diritto all’indennità è limitato al periodo rimanente fino al termine della stagione di ingaggio.
6.3. Lavoratori distaccati all’estero
È lavoratore distaccato chi è normalmente impiegato in un paese, ma
viene inviato dalla propria impresa in un altro paese ove lavora temporaneamente. La durata massima del periodo di distacco è 12 mesi che in casi
eccezionali può essere prorogata a 24 mesi.
I lavoratori distaccati rimangono quindi assicurati nel paese in cui normalmente lavorano e pertanto continuano a versare i contributi previdenziali al sistema di tale paese.
Essi hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie in natura nel paese in cui
sono stati inviati, a prescindere dal fatto che vi trasferiscano o meno la propria residenza.
Essi hanno diritto agli assegni familiari erogati dal paese in cui sono assicurati, indipendentemente dal paese di residenza dei familiari.
38
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In caso di disoccupazione essi hanno diritto alle indennità di disoccupazione
erogate nel paese in cui normalmente lavorano. Tuttavia, se hanno trasferito
la residenza nel paese in cui sono distaccati, possono aver diritto alle indennità di disoccupazione di quel paese.
Prima di lasciare il paese i lavoratori distaccati devono compilare i formulari E 101 e E 106 che provano la loro condizione di distacco e il diritto a
beneficiare delle prestazioni di malattia in natura.
6.4. Pensionati
I pensionati (che percepiscono, ad esempio, pensioni di vecchiaia, invalidità o per superstiti) godono di notevole tutela prevista dalle disposizioni
della Comunità in materia di sicurezza sociale.
Attenzione
Tale tutela vale non solo per i lavoratori migranti, ma per tutti i cittadini degli Stati membri cui spetta per legge la pensione in virtù
del regime pensionistico. Perciò anche i pensionati che non hanno
mai lasciato il proprio paese durante l’attività lavorativa possono fare
affidamento sulle disposizioni comunitarie quando risiedono o soggiornano in un altro paese.
Trattasi in breve dei seguenti diritti:
A)
Pensioni
I pensionati hanno diritto alla corresponsione separata delle pensioni
maturate in ogni paese in cui sono stati assicurati per almeno un anno, sempreché soddisfino alle condizioni previste dalla legislazione nazionale (ad
esempio, età pensionabile, condizioni richieste). Se necessario verranno
cumulati i periodi assicurativi maturati in paesi differenti.
La pensione viene corrisposta in qualsiasi paese di residenza nell’ambito
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo senza riduzioni,
modifiche o sospensioni, ad esclusione, tuttavia, di alcune somme integrative e pensioni sociali erogate in seguito ad accertamento della situazione patrimoniale (cfr. capitolo 5.6).
39
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B)
Prestazioni di malattia
Nel paese di residenza i pensionati hanno diritto a tutte le prestazioni di
malattia in natura, anche se non sono mai stati assicurati in tale paese, alla
sola condizione di aver titolo a tali prestazioni in virtù della legislazione
di uno dei paesi eroganti la pensione, se fossero ivi residenti ed alle sue
condizioni.
Durante un soggiorno temporaneo in un altro paese il pensionato ha
diritto a tutte le prestazioni in natura di cui dovesse avere bisogno.
C)
Assegni familiari
I pensionati hanno diritto agli assegni per i membri del nucleo familiare
indipendentemente dalla residenza propria e dei familiari, sia essa
nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Gli assegni vengono corrisposti dall’ente del paese erogante la pensione. In caso di diritto
a più pensioni da differenti paesi è possibile che gli interessati percepiscano
l’importo più elevato previsto dalla legislazione di uno di tali Stati (cfr.
anche capitolo 5.9).
6.5. Studenti
Un numero sempre maggiore di giovani sceglie di compiere una parte o
la totalità degli studi in un altro paese. Tra i problemi che spesso devono
affrontare (oltre alla lingua, al riconoscimento dei diplomi e all’alloggio),
rivestono non poca importanza quelli relativi alle prestazioni sanitarie e
di malattia. Le disposizioni comunitarie offrono soluzioni pratiche, in particolare dopo la loro estensione — anche se parziale — a questa categoria di persone:
•
gli studenti residenti nello Stato, che sono assicurati nel paese di provenienza e che proseguono i loro studi, hanno diritto a tutte le prestazioni di malattia in natura previste dalla legislazione dello Stato. A
tale proposito essi devono avere il formulario E 109 rilasciato dall’organismo presso cui sono assicurati i genitori o gli studenti stessi;
•
gli studenti temporaneamente soggiornanti nello Stato in cui continuano i propri studi hanno diritto a tutte le cure sanitarie in
natura.
40
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6.6. Turisti
Ogni anno milioni di turisti si spostano all’interno dell’Europa per trascorrere le vacanze all’estero. In caso di malattia improvvisa o incidente
essi devono poter accedere alle prestazioni sanitarie e di malattia che sono
necessarie nel paese in cui soggiornano.
Se essi sono coperti dalle disposizioni della Comunità in materia di sicurezza sociale (cfr. capitolo 2), hanno diritto a tutte le prestazioni sanitarie
di immediata necessità nel paese di soggiorno alle stesse condizioni dei residenti.
Per beneficiare di tali prestazioni devono procurarsi la carta europea d’assicurazione malattia o il formulario E 111 prima della partenza.
Se la carta europea d’assicurazione malattia è stata persa o dimenticata,
è necessario richiedere al competente ente d’assicurazione malattia di
inviare rapidamente un certificato provvisorio di sostituzione per fax o
per posta elettronica. Il documento è equivalente alla carta europea e
permetterà a questo titolo l’accesso e il rimborso delle cure sanitarie in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro. Il documento è
particolarmente consigliato nel caso in cui sia necessario un ricovero ospedaliero.
Il fatto che non sia possibile presentare la carta non deve avere alcuna
influenza sul trattamento medico. Dal punto di vista finanziario, però, il
rimborso delle cure mediche potrebbe non essere effettuato alle stesse condizioni rispetto a quelle che sono garantite quando è possibile provare la
propria qualità di assicurato sociale grazie alla carta europea o ai documenti equivalenti. Infatti, può succedere che il medico o l’ospedale richiedano di pagare la tariffa massima o di versare una parte delle spese, cosa
che non succede a una persona assicurata nello stesso Stato membro. In
caso di necessità l’ente assicurativo potrebbe inviare per fax o per via elettronica un certificato provvisorio di sostituzione o un attestato E 111,
nuovo modello.
6.7. Persone non attive
Come rilevato al capitolo 2, le persone che non svolgono lavoro subordinato né autonomo, che non percepiscono pensioni in quanto ex lavoratori e che non sono più contemplate da un regime generale di assicurazione per lavoratori — le cosiddette persone non attive — non sono ancora
coperte dalle disposizioni della Comunità in materia di sicurezza sociale.
41
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In taluni casi esse godono di tutela in quanto familiari di un lavoratore
subordinato o autonomo o di un pensionato. Negli altri casi esse non possono richiamarsi alle disposizioni della Comunità quando soggiornano o
risiedono all’estero.
Tuttavia, ciò non significa che sono escluse da qualsiasi tutela. In taluni casi
l’assicurazione privata può offrire una certa copertura anche in paesi stranieri. Si consiglia di contattare il proprio ente assicurativo per ulteriori
informazioni.
6.8. Cittadini di paesi terzi
Il Consiglio ha deciso recentemente l’estensione del regolamento (CEE)
n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno degli
Stati membri dell’Unione europea. Si tratta del regolamento (CE)
n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che è entrato in vigore il
1o giugno 2003. Di conseguenza i cittadini di paesi terzi, oltre che i membri della loro famiglia e i loro superstiti, possono invocare le disposizioni
europee sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, quando si
trovano in situazione di residenza legale in uno Stato membro o in situazioni nelle quali i vari elementi non si trovano tutti all’interno di uno Stato
membro (ad esempio: il lavoratore che lavora in Belgio e i cui figli studiano in Francia può chiedere gli assegni familiari malgrado il fatto che
i figli non siano residenti in Belgio). Per quanto riguarda gli assegni familiari, esistono disposizioni specifiche in Austria e in Germania.
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7. Applicazione pratica
delle disposizioni comunitarie
Nei capitoli da 1 a 6 sono stati illustrati lo scopo, i principi e il contenuto
delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale. Per poter
far valere i diritti previsti da tali disposizioni, nel presente capitolo vengono fornite informazioni generali relative al funzionamento concreto
delle disposizioni.
7.1. Primato delle norme comunitarie in caso
di conflitto con leggi e regolamenti nazionali
Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale rientrano tra le
norme maggiormente consolidate dell’Unione europea. Trattandosi di
«regolamenti», esse possiedono forza giuridica generale e applicabilità
diretta in tutti gli Stati membri. In altri termini, tali disposizioni sono vincolanti per chiunque, devono essere rispettate da autorità e amministrazioni nazionali, organismi previdenziali e giudici. Anche nei casi di conflitto
con disposizioni nazionali, il primato spetta alle norme della Comunità.
Esempio
In base alla lettera delle leggi di alcuni Stati membri, il diritto a talune prestazioni è subordinato al possesso della cittadinanza, condizione che non sussiste per l’«efficacia diretta» delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale nei confronti di tutte le persone cui esse sono applicabili.
Nonostante ciò, insorgono talvolta problemi dovuti ad un’interpretazione
restrittiva dei regolamenti comunitari, o di una loro non corretta applicazione o del parere che una prestazione particolare non rientri nel loro
campo d’applicazione. In tal caso non bisogna preoccuparsi: l’interessato
ha il diritto d’invocare direttamente l’applicazione delle relative disposizioni comunitarie, al cospetto di tutti i pubblici poteri e tribunali competenti, ogni volta in cui tali disposizioni sono applicabili al suo caso.
7.2. Formulari e procedure
È convinzione comune che i formulari e le procedure ufficiali siano complicati e fonte di seccature. Tuttavia, nel rapporto con gli organismi previdenziali stranieri essi sono indispensabili perché permettono di far valere
i propri diritti entro ragionevoli limiti di tempo.
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Anche nel paese di provenienza occorre compilare formulari e osservare
certe procedure quando vengono richieste le prestazioni previdenziali.
Quando sono coinvolti organismi stranieri le procedure sono particolarmente importanti: l’organismo deve sapere, ad esempio, in quale paese
il soggetto è assicurato, se soddisfa ai requisiti prescritti per aver diritto
alle prestazioni in virtù della legislazione del paese in questione e quale
organismo rimborsa le prestazioni all’assicurato (o ai suoi familiari).
Ne deriverebbero un notevole spreco di tempo e non poche complicazioni
se per ogni singolo caso l’organismo straniero interessato dovesse:
•
reperire la denominazione e l’indirizzo dell’organismo competente
dell’altro paese;
•
notificare una richiesta di informazioni;
•
inviarla all’organismo competente e quindi
•
attendere la risposta prima di prendere una decisione.
È possibile evitare queste scoraggianti lungaggini procedurali utilizzando
appositi formulari che permettono comunicazioni transfrontaliere rapide
ed efficienti tra organismi previdenziali degli Stati membri in cui vigono
le disposizioni comunitarie. Tali formulari contengono tutte le informazioni necessarie a determinare e dimostrare il diritto dell’assicurato alle
prestazioni. Prima della partenza l’assicurato deve sempre farsi rilasciare
dall’organismo competente i formulari appositi. All’arrivo in un altro paese
gli organismi nel luogo di soggiorno o residenza cui l’assicurato presenta
il formulario sono in grado di intervenire tempestivamente.
I formulari più importanti sono:
•
serie E 100, per lavoratori distaccati e per le prestazioni di malattia e
di maternità;
•
serie E 200, per il calcolo e il pagamento di pensioni;
•
serie E 300, per il diritto all’indennità di disoccupazione;
•
serie E 400, per il diritto agli assegni familiari.
I vari formulari non solo sono indispensabili per la cooperazione tra organismi previdenziali, ma spesso offrono informazioni utili sul retro (ad esempio, denominazione e indirizzo degli organismi degli altri Stati membri).
Naturalmente, se l’assicurato prima della partenza dimentica di farsi rilasciare il formulario appropriato, non perde il diritto a richiedere le prestazioni: l’organismo dell’altro Stato membro si procurerà il formulario necessario direttamente dall’ente competente del paese dell’assicurato. Ciò tuttavia può comportare un notevole ritardo nell’evasione della pratica.
44
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Talvolta le persone che ricorrono ai sistemi previdenziali di parecchi Stati
membri (ad esempio, lavoratori distaccati, frontalieri, stagionali) non sono
in grado di presentare entro i termini prescritti una domanda all’autorità,
organismo o giudice dello Stato membro. In questo caso il lavoratore può
perdere in parte o completamente il diritto alle prestazioni in virtù della
legislazione di quello Stato. Al fine di evitare tali spiacevoli conseguenze,
le disposizioni comunitarie consentono di presentare la domanda entro i
termini specifici all’autorità, organismo o giudice corrispondente dell’altro Stato membro (ad esempio, di soggiorno o residenza). La domanda viene
quindi inoltrata immediatamente allo Stato competente.
I lavoratori subordinati o autonomi che hanno lavorato in diversi Stati
membri non sempre sanno a quale organismo presentare la domanda per
la pensione di invalidità o vecchiaia. Di regola possono presentarla sempre all’organismo dello Stato membro di residenza, anche se l’interessato
non è mai stato assicurato in tale Stato. L’organismo inoltra la domanda
all’organismo competente considerando valida la prima data di presentazione della domanda. La soluzione è favorevole all’interessato poiché
la presentazione della domanda nello Stato di residenza è la soluzione
più semplice e conveniente. La domanda di prestazioni di invalidità può
essere presentata anche nello Stato in cui l’invalidità si è verificata, mentre la domanda di pensione di vecchiaia può anche essere rivolta all’organismo dello Stato dove l’interessato è stato assicurato da ultimo, se non
è assicurato nello Stato di residenza.
I formulari e le procedure esposte facilitano i rapporti tra organismi previdenziali di diversi Stati membri e permettono all’assicurato di ricevere
le prestazioni entro tempi ragionevoli nel rispetto dei termini per la presentazione delle domande. Tuttavia, i termini e le altre formalità da rispettare all’atto della domanda dipendono dalle disposizioni legislative dei singoli Stati e pertanto sono differenti in relazione al paese in questione.
L’assicurato non esiti a rivolgersi all’organismo apposito a tempo debito
per richiedere informazioni sulle formalità da espletare.
7.3. I paesi stranieri e le lingue straniere
non rappresentano necessariamente
un problema
In caso di lavoro, residenza o soggiorno in un paese straniero la lingua può
costituire un ostacolo, soprattutto per i difficili termini usati nel settore
della sicurezza sociale. La poca consuetudine con le lingue straniere può
facilmente dare adito a equivoci che rendono più difficile presentare le
domande, rispettare i termini e inoltrare i ricorsi.
45
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Per tale motivo le norme della Comunità in materia di sicurezza sociale
prevedono disposizioni specifiche che permettono all’assicurato di evitare e superare i problemi linguistici nei rapporti con gli organismi di altri
Stati.
I differenti formulari rilasciati in caso di trasferimento in altro Stato
(cfr. capitolo 7.2) sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione
europea e dello Spazio economico europeo:
ceco
danese
estone
finlandese
francese
greco
inglese
islandese
italiano
lettone
lituano
maltese
norvegese
olandese
polacco
portoghese
slovacco
sloveno
spagnolo
svedese
tedesco
ungherese
L’interessato presenta il formulario all’organismo di un altro Stato che
lo confronta con una copia nella propria lingua; in tal modo il contenuto
del formulario è comprensibile anche se scritto in una lingua completamente diversa. L’interessato non deve dunque preoccuparsi, gli organismi degli altri Stati sanno come muoversi.
Le richieste e la documentazione presentate agli organismi o ai giudici
di un altro Stato membro non possono essere respinte con la motivazione
di non essere scritte nella lingua ufficiale dello Stato. In altri termini, è
possibile, se è necessario ed utile, presentare domande, lettere e certificati nella propria madrelingua (se appartiene ad una delle lingue ufficiali sopra citate). Naturalmente ciò può cagionare ritardi ma permette
di esprimersi con chiarezza evitando equivoci. La Comunità ha adottato
un meccanismo che è destinato a secondare gli organismi nazionali e
permettere una rapida traduzione della documentazione presentata in
una lingua straniera.
In casi di decisioni particolarmente importanti per le domande di pensione il richiedente ha diritto a ricevere un estratto, redatto nella propria lingua, che viene allegato alla versione completa della decisione
adottata dall’organismo straniero e scritta in lingua originale.
Pertanto i problemi linguistici non ostacolano in alcun modo la rivendicazione dei diritti di sicurezza sociale nell’ambito dell’Unione europea
o dello Spazio economico europeo, sebbene la conoscenza di una lingua
straniera rappresenti pur sempre un vantaggio e un arricchimento personale.
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7.4. Gli organismi di sicurezza sociale degli Stati
membri sono un punto di riferimento
in caso di problemi
Il richiedente alle prese con leggi e regolamenti di sicurezza sociale di altri
Stati, formulari difficili e termini sconosciuti non deve esitare a rivolgersi
all’organismo competente nel luogo di lavoro, di residenza o di soggiorno
per ricevere aiuto e informazioni; tale organismo in linea di massima è
preparato e disponibile ad assistere il richiedente anche in casi complicati.
Talvolta conviene rivolgersi all’apposito organismo di collegamento che
ha maturato un’esperienza specifica nelle questioni di sicurezza sociale tra
Stati diversi.
Gli indirizzi delle istituzioni rilevanti si trovano sul retro dei corrispondenti formulari, descritti al precedente capitolo 7.2.
In caso di dubbio sulla correttezza di una risposta o informazione rilasciata da un organismo nazionale o sulla sua conformità con le disposizioni
comunitarie, l’interessato deve rivolgersi anzitutto all’organismo competente, che può riesaminare la questione. Questa procedura vige anche per
le decisioni formalmente adottate in merito al diritto alle prestazioni, ma
soltanto nei termini previsti per i ricorsi formali.
7.5. Diritto di impugnazione
Numerose sono le ragioni alla base del ricorso giurisdizionale:
•
poca familiarità degli organismi locali con le disposizioni legislative
nazionali o comunitarie pertinenti o con la giurisprudenza nazionale
e comunitaria. Persino gli esperti non conoscono tutti i particolari della
normativa e non sempre la applicano correttamente;
•
interpretazione troppo restrittiva o troppo estensiva delle disposizioni
vigenti, che spesso non sono sufficientemente chiare e in numerosi
casi richiedono l’interpretazione di chi è responsabile della loro attuazione;
•
lacune nei testi legislativi e situazioni non previste per cui è necessaria la pronuncia autorevole del giudice.
L’interessato ha il diritto di valersi delle vie di ricorso messe a sua disposizione dalla legislazione nazionale in tali situazioni o in situazioni analoghe, qualora egli contesti in tutto o in parte una decisione.
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Attenzione!
Quando all’interessato viene comunicata una decisione, trasmessa
una domanda di informazioni supplementari, o quando riceve semplicemente una corrispondenza da parte di un’istituzione di sicurezza
sociale di qualsivoglia Stato membro in ordine ad una domanda
presentata dall’interessato stesso, quest’ultimo deve conservare
sempre la busta contenente questi documenti. Perché?
Esempio
L’interessato ha presentato una domanda di pensionamento; l’istituzione competente gli comunica una decisione con cui respinge la domanda e la data che
figura sulla decisione è, per esempio, il 1o febbraio. Ma per motivi ignoti, l’interessato la riceve il 1o settembre. La decisione è da contestare ma il ricorso
avrebbe dovuto essere stato presentato entro tre mesi dalla data di ricevimento della decisione. Se l’interessato ha gettato via la busta, la data facente
fede rimane il 1o febbraio, ma se l’ha conservata, gli rimane ancora tempo
fino al 30 novembre per far valere i suoi diritti!
Può essere che per motivi apparentemente ingiustificati l’erogazione della
pensione all’interessato venga sospesa. Non bisogna accontentarsi di spiegazioni fornite al telefono, anche se provengono dall’istituzione competente. Occorre esigere sempre una decisione scritta. Soltanto in base a
quest’ultima è possibile avviare un contenzioso!
Le procedure processuali dei singoli Stati membri sono differenti l’una
dall’altra. Condizione preliminare per l’impugnazione dinanzi al giudice
è l’esperimento del ricorso agli stessi organismi previdenziali, che a volte
è imposto, pena la perdita del diritto di ricorrere agli organi giurisdizionali. Lo stesso accade se il richiedente ha lasciato trascorrere troppo tempo
dalla decisione finale dell’organismo competente.
Data la complessità della materia, e tenendo conto del fatto che ricorrere
ad un avvocato per difendere i propri interessi in tribunale può essere
molto oneroso sia che il ricorso venga accolto o respinto, noi raccomandiamo di contattare innanzitutto, se possibile, dei consulenti giuridici specializzati nel settore che possano fra l’altro indicare esattamente i passi da
compiere e le probabilità di successo.
7.6. La Corte di giustizia delle Comunità europee
a tutela del cittadino europeo
Dall’adozione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale,
la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato più di 500 sen48
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tenze di interpretazione, nella maggior parte a favore dei lavoratori
migranti e dei loro familiari. Questa cifra testimonia l’importanza della Corte
di giustizia nella tutela del cittadino europeo. Il ruolo della Corte è essenziale in caso di dubbi sul campo di applicazione e sulla portata delle disposizioni comunitarie, sulla loro applicabilità ai singoli casi e sulla loro interpretazione rispetto alla normativa nazionale.
Non è eccessivo affermare che senza la giurisprudenza della Corte di giustizia la tutela offerta dalle disposizioni della Comunità in materia di sicurezza sociale darebbe risultati non altrettanto efficienti, completi e soddisfacenti. La Corte di giustizia opera in difesa del cittadino europeo che
esercita il suo diritto di spostarsi e soggiornare all’interno dell’Europa.
In considerazione di tale ruolo, il cittadino deve conoscere la procedura
per ricorrere alla Corte:
•
La Corte di giustizia delle Comunità europee non decide direttamente
singole vertenze in materia di sicurezza sociale. Le sue sentenze sono
limitate all’interpretazione delle disposizioni comunitarie pertinenti
nella fattispecie. Tuttavia, la sua interpretazione è vincolante per tutte
le parti interessate (giudici nazionali, organismi di sicurezza sociale, singoli cittadini) e pertanto essenziale alla decisione definitiva della causa.
•
Di conseguenza, il cittadino non può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee. Innanzitutto deve sempre rivolgersi
alle giurisdizioni nazionali, ma non è necessario esplorare tutte le soluzioni e vie di ricorso previste dalla legislazione nazionale.
•
In caso di dubbio il giudice nazionale può rivolgersi alla Corte di giustizia per avere delucidazioni sull’interpretazione di una specifica
disposizione comunitaria in materia di sicurezza sociale e pertanto la
decisione dipende dall’interpretazione. Questo procedimento viene chiamato «domanda di pronuncia pregiudiziale». Tutti i giudici, anche
quelli di primo grado, possono rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale. Qualora la decisione del giudice nazionale non sia più impugnabile, la domanda di pronuncia pregiudiziale è obbligatoria per il
giudice. È quindi sempre possibile proporre che il giudice consulti la
Corte di giustizia.
•
Infine è possibile che la Commissione europea ricorra alla Corte di giustizia se ritiene che le disposizioni e i regolamenti nazionali siano
incompatibili con le norme europee (la cosiddetta «procedura per
infrazione»). Per avviare tale procedura non è necessario l’esperimento
di tutti i rimedi e ricorsi nazionali né l’esistenza di una fattispecie concreta. La procedura richiede tempi lunghi e tra le 400 e più sentenze
della Corte solo poche sono state pronunciate a seguito di procedure
per infrazione, mentre più del 90 % sono state emanate a seguito di
domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dai giudici nazionali.
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Nella maggior parte dei casi non è nemmeno necessario presentare una
questione specifica alla Corte di giustizia, poiché la giurisprudenza già
esistente è sufficientemente chiara per prendere una decisione. È importante che avvocati, consulenti legali e giudici nazionali abbiano una buona
conoscenza di tale giurisprudenza.
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8. Altre questioni
Nei vari capitoli della presente guida sono state illustrate nelle linee generali le varie forme di tutela dei cittadini europei che esercitano il diritto di
libera circolazione previsto dalle disposizioni della Comunità in materia di
sicurezza sociale. Le informazioni fornite possono aiutare il cittadino a
stabilire se il suo caso è coperto dalle disposizioni comunitarie e quali
diritti e obblighi esse comportano.
In base a quanto esposto all’inizio della presente guida, non è possibile
spiegare dettagliatamente le disposizioni della Comunità né dare consigli precisi in rapporto ai singoli casi. Se dopo la lettura della presente guida
l’interessato ha dubbi e quesiti, può rivolgersi agli organismi ed enti locali,
regionali o nazionali per reperire maggiori informazioni.
Se le informazioni richieste non hanno ancora chiarito tutti i dubbi, è possibile rivolgersi direttamente alla Commissione europea presentando il
proprio caso. La Commissione nei limiti delle sue possibilità risponde alle
domande, contatta gli organismi competenti e cerca di aiutare il cittadino
che desidera far valere i propri diritti. In considerazione dell’enorme
numero di casi presentati ogni anno dai singoli cittadini, la risposta non
è immediata, com’è del resto comprensibile.
Indirizzo della Commissione:
Commissione europea
Direzione generale dell’Occupazione, degli affari sociali e delle pari
opportunità
Protezione sociale e integrazione sociale
Libera circolazione dei lavoratori
e coordinamento dei regimi di sicurezza sociale
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
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Commissione europea
Disposizioni comunitarie sulla sicurezza sociale — I diritti di coloro che
si spostano nell’Unione europea — Aggiornamento 2004
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2005 — 51 pagg. — 14,8 x 21 cm
ISBN 92-894-8496-9
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