Russia Regolamento tecnico importazione e

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Russia Regolamento tecnico importazione e
Regolamento tecnico Nr. 876 del 9.12.2011
Secondo il nuovo regolamento tecnico nr. 876 del 9.12.2011 per poter importare
regolarmente e commercializzare all’interno dei territori dei Paesi dell’Unione Doganale
di Russia, Bielorussia e Kazakhstan, prodotti dell’industria leggera e, nello specifico,
calzature da uomo, donna e bambino è necessario richiedere una dichiarazione di
conformità.
Le dichiarazioni di conformità devono essere richieste e possono essere rilasciate
esclusivamente all’importatore russo.
Le
dichiarazioni saranno
valide
in
tutte
e
tre
i Paesi
dell’Unione
Doganale,
indipendentemente dal Paese che le abbia rilasciate e saranno valide per un periodo da
un minimo di 3 ad un massimo di 5 anni.
Il costo delle stesse varierà in base al termine di validità e, una volta rilasciate, non
sarà possibile apportarvi alcuna variazione e/o inserimento.
Tra i dati da riportare nel modulo di richiesta delle dichiarazioni di conformità:
-
paese di origine della merce
-
paese in cui è stata prodotta la merce
-
nominativo del produttore, indirizzo e numero telefono
-
marca
-
composizione delle principali componenti la calzatura: tomaia, suola interna e
suola esterna
Via Monte Rosa, 21
I-20149 Milano
C.F. 80027170150
Telefono + 39 02 43829.1 r.a.
Fax + 39 02 48005833
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La Commissione dell’Unione doganale Russia/Bielorussia/Kazakhistan ha approvato i
regolamenti
017/2011
e
007/011
relativi
rispettivamente
all’importazione
di
calzature da uomo/donna e bambino all’interno dei territori dell’Unione.
Regolamento 017/2011: importazione di calzature da uomo/donna
Requisiti e obblighi in materia di etichettatura e commercializzazione delle calzature
uomo/donna.
Requisiti di sicurezza per le calzature in pelle, pelle sintetica e accessori in
pelle (art. 6 del Regolamento 017/2011).
Le calzature vengono classificate a seconda di indici di sicurezza meccanici, biologici
e chimici.
Gli indici di sicurezza meccanici e biologici delle calzature vengono definiti sulla base
dei seguenti parametri:
a. solidità fissaggio suola e elementi parte inferiore della scarpa
b. solidità fissaggio tacco
c. resistenza suola alla piegatura
d. resistenza suola all’urto
e. Impermeabilità delle parti di calzature in gomma, polimero
Tali indici devono essere integrati anche dai requisiti di sicurezza biologici, chimici e
sanitari definiti dagli allegati 2 e 5 del Regolamento 017/2011.
L’indice di sicurezza chimica prevede il controllo della trasmissione delle sostanze
dannose impiegate nella fase di produzione delle calzature e devono rispondere ai
requisiti definiti dagli allegati 3 e 5 del Regolamento 017/2011.
Per motivi di sicurezza le suole in poliuretano delle calzature invernali dovranno essere
ondulate.
Nelle scarpe in feltro la % di acido solfurico non deve essere superiore allo 0,7%.
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Etichettatura e marchiatura prodotto (art. 9-11 Regolamento 017/2011)
L’etichetta deve essere leggibile, riportare dati rispondenti al vero e di facile accesso.
L’etichettatura dovrà essere riportata o attaccata sul prodotto e/o sul cartellino, sulla
scatola/confezione o sul packing list all’interno dell’imballaggio.
Dovrà riportare le seguenti informazioni:
-
descrizione prodotto
-
paese di origine
-
nominativo produttore o venditore o produttore ufficialmente autorizzato
-
indirizzo giuridico produttore
-
misura/taglia
-
composizione materiale impiegato in fase di produzione (tomaia, suola e fodera)
-
marchio
-
marchietto Rostest valido all’interno dei territori dei Paesi dell’Unione doganale.
Il marchietto potra’ essere stampato o sulla confezione o sul pendente o
sull’inserto all’interno della confezione
-
garanzia del produttore (se richiesta)
-
data produzione
-
nr. lotto (se richiesto)
Dati aggiuntivi da indicare sull’etichetta delle calzature:
-
modello e/o articolo
-
istruzioni per l’uso e manutenzione
-
tipo e composizione materiali, impiegati in fase di produzione suola, fodera,
tomaia
-
istruzioni per l’uso e manutenzione
Tutti i dati riportati sulla marcatura dovranno essere in lingua russa o nella lingua del
Paese di destinazione finale della merce. E’ consentita la traslitterazione in caratteri
cirilli del paese di origine della merce, il nominativo del produttore e dell’indirizzo
giuridico di quest’ultimo.
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Viene inoltre consentito l’uso delle diciture “ecologico” e “ortopedico” solo in presenza
di relative attestazioni rilasciate dagli organi di certificazione.
Certificazione di conformità (art. 10 Regolamento 017/2011)
La certificazione di conformità è obbligatoria per l’importazione di calzature e deve
essere presentata alle autorità da parte del rappresentante legale dell’azienda in
Russia, dall’importatore o dal venditore.
Simbolo di distribuzione (art. 12 Regolamento 017/2011)
Le calzature, che hanno superato i controlli sulla certificazioni di conformità dei
prodotti, devono essere marchiate con un simbolo relativo alla possibilità di distribuire i
prodotti nei mercati dell’Unione Doganale. Tale simbolo deve essere apposto prima
della loro commercializzazione.
Immagine del simbolo di distribuzione
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Regolamento 007/2011: importazione di calzature da bambino
Requisiti e obblighi in materia di etichettatura e commercializzazione delle calzature da
bambino e adolescenti.
Requisiti di sicurezza per le calzature da bambino e adolescente in pelle, pelle
sintetica e accessori in pelle (art. 6 del Regolamento 007/2011)
Le calzature da bambino e adolescente devono rispondere a di indici di sicurezza
meccanici, biologici e chimici.
Gli indici di sicurezza meccanico e biologico vengono definiti sulla base dei seguenti
parametri:
- Resistenza dei colori dei materiali utilizzati a frizioni a secco, in umido e al sudore;
- Concentrazione di sostanze nocive emanate;
- Proprietà fisico-meccaniche: massa, flessibilità, solidità fissaggio suola e elementi
parte inferiore della scarpa, solidità fissaggio tacco, resistenza suola alla piegatura,
resistenza suola all’urto.
E’ vietato l’impiego di:
- fodere in materiali artificiali/sintetici in calzature chiuse;
- fodere in materiali artificiali/sintetici e di fodere in materiali tessili con un contenuto
di fibre chimiche superiore al 20%, in calzature per bambini fino a 3 anni e in età
scolare;
- fodere in pelliccia sintetica e in flanella in calzature invernali per bambini fino a 3
anni;
In calzature per bambini fino a 3 anni la tomaia non può essere prodotta con impiego
di materiali sintetici e/o artificiali fatta eccezione di calzature estive e primaverili con
fodera in materiali naturali;
E’ vietata la realizzazione di calzature aperte sul calcagno per bambini fino a 3 anni di
età e di calzature con la parte che ricopre il calcagno amovibile per bambini di età
compresa tra i 3 e 7 anni;
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La pelle impiegata deve rispondere ai seguenti requisiti:
- contenuto di formaldeide libero non più di 20 mkg/g
- contenuto di cromo non resistente all’acqua (VI) - non ammissibile;
- resistenza colore alla frizione a secco – non meno di 4 punti
- resistenza colore alla frizione umida – non meno di 3 punti
- resistenza colore al sudore – non meno di 3 punti
Le calzature dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza biologica e meccanica (si
veda Allegato del nr. 13 Regolamento 007/2011)
9. L’intensità del campo elettrostatico sulla superficie della calzatura non dovrà essere
superiore a 15 Kw/m
Relativamente a etichettatura e marchiatura prodotto (art. 9 Regolamento
007/2011) dichiarazione di conformità (art. 12 Regolamento 007/2011) e simbolo
di distribuzione (art. 13 Regolamento 007/2011) valgono le medesime regole
applicate per l’importazione di calzature da uomo/donna.
Il Regolamento non fa riferimento a calzature per bambini e adolescenti sportive e
ortopediche.
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Esempio di una dichiarazione di conformità
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Esempio di un certificato di conformità rilasciato da ente russo
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