Condizioni di Assicurazione
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Condizioni di Assicurazione
Polizza Postuma Decennale Indennitaria Danni Diretti all’Immobile Mod. 11677P - Ed. 02/2012 Condizioni di Assicurazione Definizioni Nel testo che segue si intendono per: - Assicurato / Beneficiario: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione in proporzione alla Quota di proprietà, ovvero l’acquirente, vale a dire la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire in qualunque forma, compreso il leasing, con atto che abbia come fine il trasferimento futuro di un immobile o un diritto di godimento sullo stesso; - Assicurazione: il contratto di Assicurazione; - Collaudo: tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l’utilizzo e l’agibilità dell’immobile secondo la sua destinazione d’uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge; - Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione; - Controllore Tecnico: l’organismo di tipo A accreditato da Accredia secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, abilitato a redigere controlli tecnici in corso d’opera sulla costruzione di opere della tipologia assicurata nella scheda di Polizza - inclusa la verifica dei relativi progetti - ai sensi delle norme UNI 10721, nonché sulla base di eventuali requisiti integrativi richiesti dalla Società - che ha previamente espresso gradimento su di esso - e il cui incarico sia stato formalizzato prima dell’esecuzione delle opere di fondazione; - Franchigia: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente o del Beneficiario della porzione interessata dal Sinistro; - Gravi difetti costruttivi: gli eventi che colpiscono Parti dell’Immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità o l’agibilità dell’Immobile, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente; - Immobile: l’immobile costruito ovvero l’intero edificio di cui le quote di proprietà degli Assicurati sono parte; - Impermeabilizzazione delle coperture: sistemi di impermeabilizzazione continui, costituiti da uno o più strati funzionali, così definiti come da norme ”UNI”, in cui deve essere sempre presente l’elemento di tenuta avente la funzione di conferire all’opera stessa una prefissata impermeabilità all’acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche, nonché chimiche, indotte dall’ambiente esterno e dall’uso; - Indennizzo / Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, da ripartire tra gli Assicurati in base alle rispettive quote di proprietà dell’intero Immobile; - Involucro: i muri di tamponamento verticali esterni dell’immobile, esclusi fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti nonché le parti a diretto contatto con il terreno; - Limite di Indennizzo / Massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa da ripartire, in caso di Sinistro, tra gli assicurati in base alla Quota di proprietà rapportata all’intero immobile; - Parti dell’Immobile destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell’immobile oggetto di Collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell’opera quali: murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant’altro di simile; - Parti dell’Immobile non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura dell’immobile non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, muri di tamponamento, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile; - Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; - Quota di proprietà: l’Immobile o la porzione dell’Immobile descritti ed individuati nell’atto di proprietà rogitato ed intestato al singolo Assicurato oppure, nel caso di diversa definizione ai sensi del Codice Civile o dell’eventuale regolamento di condominio, la percentuale ivi indicata per la ripartizione degli oneri relativi alla tipologia di lavori conseguenti al Sinistro; - Scheda di Polizza: la scheda annessa alla polizza nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i limiti di Indennizzo e di Risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti; - Scoperto: la parte di danno indennizzabile per Sinistro, espressa in misura percentuale, che resta a carico del Contraente o del Beneficiario della porzione interessata dal sinistro; - Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione; - Società: l’impresa assicuratrice. 1 di 8 Condizioni Generali di Assicurazione SEZIONE A - DANNI ALL’IMMOBILE ART. 1 - Oggetto dell’Assicurazione La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell’Assicurato, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, nonché nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente Polizza, ad indennizzare l’Assicurato, per la rispettiva Quota di proprietà, per i danni materiali e diretti all’Immobile assicurato, purché manifestatisi durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle seguenti garanzie ed estensioni di garanzia espressamente richiamate nella scheda di Polizza: 1.1 - Immobile - Garanzia base e gravi difetti L’obbligo della Società consiste esclusivamente, relativamente alla Partita 1.1 – Immobile, nell’Indennizzo dei danni materiali e diretti causati all’Immobile assicurato da uno dei seguenti eventi: - rovina totale o parziale; - Gravi difetti costruttivi; purché detti eventi siano derivanti da un vizio del suolo o da un difetto di costruzione ed abbiano colpito Parti dell’Immobile destinate per propria natura a lunga durata. 1.2 - Estensione di garanzia “Involucro” A deroga di quanto previsto dal successivo Art. 2 lettera r), se espressamente richiamata nella scheda di Polizza la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 1.2 – Involucro, all’Indennizzo dei danni materiali e diretti all’Involucro, purché detti danni siano derivanti da un accidentale difetto della costruzione e provochino: 1. lesione totale o parziale dell’Involucro; 2. fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all’aria ed all’acqua dell’Involucro. L’obbligo della Società si limita all’Indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura portante eccedenti i limiti di progetto, tali da non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, o ad un eventuale comportamento non elastico imprevisto ed imprevedibile dell’Involucro o di parti dello stesso. Restano comunque esclusi i danni da normale assestamento. L’Indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 1.2 – Involucro, nonché nel Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di Parti dell’Immobile. 1.3 - Estensione di garanzia “Impermeabilizzazioni delle coperture” A deroga di quanto previsto dal successivo Art. 2 lettera r), se espressamente richiamata nella scheda di Polizza la presente estensione di garanzia, l’Assicurazione è estesa, nei limiti e alle condizioni che seguono, ai danni materiali e diretti manifestatisi nonché sviluppatisi improvvisamente e repentinamente durante il periodo di efficacia del presente contratto, alle impermeabilizzazioni delle coperture (intese come tali i sistemi di impermeabilizzazione continui, costituiti da uno o più strati funzionali, così definiti come da norme “UNI”, in cui deve sempre essere presente l’elemento di tenuta avente la funzione di conferire all’opera stessa una prefissata impermeabilità all’acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche, nonché chimiche, indotte dall’ambiente esterno e dall’uso) realizzate totalmente a nuovo, facenti parte dell’opera assicurata, aventi come diretta conseguenza la mancata tenuta all’acqua delle impermeabilizzazioni stesse. La somma assicurata, il limite massimo di Indennizzo, lo Scoperto a carico dell’Assicurato, ed il Premio sono indicati nella scheda di Polizza. Tale estensione è efficace a partire dal 2° (secondo) anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all’Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° (quinto) anno compreso. Avvenuto il Sinistro, anche prima di liquidare l’Indennizzo e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l’Indennizzo è stato pagato o il Sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere da questa garanzia, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 (trenta) giorni. Di ciò verrà data notizia all’Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il Premio. Restano escluse dall’indennizzo le spese o i costi per: - ricercare il guasto o le sue cause e/o accedervi; - demolire, rimuovere, trasportare, riposizionare quanto non facente parte dell’impermeabilizzazione; - la ripreparazione del fondo e l’esecuzione di tutte quelle operazioni accessorie per posizionare l’impermeabilizzazione nuova sostituente quella danneggiata; - il montaggio e lo smontaggio di impalcature o ponteggi o enti similari, ovvero per l’uso di macchinari o attrezzature (ad esempio gru o piattaforme) atte agli stessi scopi. Sono inoltre esclusi: a) i danni di erosione, corrosione, ossidazione, usura precoce dei materiali, dovuti all’effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti le resistenze indicate dal costruttore o comunque le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati; b) i danni da sollecitazioni trasmesse dal supporto sottostante e/o dalle strutture portanti che non rientrino nei limiti di progetto; c) i danni da abrasioni meccaniche di qualunque tipo ed a qualunque causa dovuti; d) i danni derivanti da difetti nei sottofondi di posa; e) i danni derivanti da interventi di manutenzione e/o di mancata, errata manutenzione o derivanti da altri lavori o opere eseguiti successivamente alla realizzazione dell’impermeabilizzazione; f) i danni derivanti da inosservanza delle istruzioni o prescrizioni dei produttori e fornitori dell’impermeabilizzazio2 di 8 ne per la posa in opera della stessa; g) i danni derivanti da normale o prevedibile assestamento, o derivanti da cedimento, irregolare movimento dei solai, fessurazioni del cemento o della superficie di posa, calpestii, lavori o interventi senza idonee protezioni. L’eventuale estensione di garanzia di cui alla Condizione Speciale II - R.C.T. non è operante per i danni indennizzabili dalla presente Condizione Speciale. tranti nella categoria ”Rifiuti pericolosi” (di cui al D. LGS. N. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni), e in quella dei “Rifiuti radioattivi” (di cui al D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni), sono indennizzabili nell’ambito dell’importo di cui alla Partita 2 sino alla concorrenza massima di un sottolimite pari al 10 % (diecipercento) dell’importo stesso. 1.4 - Estensione di garanzia “Intonaci, pavimentazioni e rivestimenti interni” A deroga di quanto previsto dal successivo Art. 2 lettera r), se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 1.4 – Intonaci, Pavimentazioni e rivestimenti interni, all’Indennizzo dei danni materiali e diretti ad intonaci, pavimentazioni e rivestimenti, quest’ultimi due di tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all’Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° anno compreso. L’Indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 1.4 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, nonché nel Limite di Indennizzo indicato nella scheda di Polizza, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di Parti dell’Immobile. ART. 2 - Delimitazione dell’Assicurazione La Società non è obbligata per: a) danni conseguenti a vizi palesi o vizi occulti dell’Immobile comunque noti al Contraente ovvero all’Assicurato prima della decorrenza della presente Assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione; b) danni cagionati da normale assestamento; c) danni di natura estetica, ivi compresi i danni derivanti da viraggi di colore, condensa, muffe, tarli; d) danni riconducibili agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile; e) danni indiretti o consequenziali, difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati; f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione; g) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; h) spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all’art. 1) paragrafo 2; i) spese di ricerca del danno e di riparazione conseguente alla ricerca; l) spese per riprogettazione, modifiche, prove, miglioramenti; m) le spese e i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari oppure per l’uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi; n) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi indennizzabili ai sensi del paragrafo 1.1, da fulmine, da caduta di aerei; o) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, alluvione, inondazione, frane, tempeste e eventi naturali in genere o comunque connessi a detti eventi; p) danni da azioni di terzi; q) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato; r) danni al solo Involucro (se non attivata l’estensione di garanzia 1.2), alle sole impermeabilizzazioni delle coperture (se non attivata l’estensione di garanzia 1.3), ai soli intonaci, pavimentazioni e rivestimenti (se non attivata l’estensione di garanzia 1.4 e/o 1.5); s) danni provocati dall’inosservanza delle prescrizioni previste nella relazione geologica e/o geotecnica e/o idrogeologica; 1.5 - Estensione di garanzia “Intonaci e rivestimenti esterni” A deroga di quanto previsto dal successivo Art. 2 lettera r), se espressamente richiamata nella scheda di Polizza la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 1.5 – Intonaci e rivestimenti esterni, all’Indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all’Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° anno compreso. L’Indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 1.5 - Intonaci e rivestimenti esterni, nonché nel Limite di Indennizzo indicato nella scheda di Polizza, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di Parti dell’Immobile. 2 - Spese di demolizione e sgombero A deroga di quanto previsto dal successivo Art. 2 lettera h), se espressamente richiamata nella scheda di Polizza la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla Partita 2 – Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di Sinistro indennizzabile, nei limiti della predetta somma assicurata alla partita 2. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rien- 3 di 8 t) danni derivanti da variazione della falda freatica; u) danni derivanti da modifiche dell’Immobile intervenute dopo il Collaudo; v) danni causati da difetti, anche gravi, alle Parti dell’Immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base e fermo quanto stabilito nelle estensioni di garanzia richiamate. ART. 3 - Efficacia della garanzia L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia: - che l’Immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza delle normative vigenti, comprese quelle stabilite da organismi legalmente riconosciuti; - che l’Immobile sia stato realizzato in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita; - che l’Immobile sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella scheda di Polizza; - che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalla normativa in vigore; - che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della Polizza e debbono essere allegati al contratto): 1. i certificati di Collaudo, con esito positivo e senza riserve, o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione; 2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico, se sono espressamente richiamate una o più estensioni di garanzia o se è richiamata la Condizione Aggiuntiva 5). Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni sopra esposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono operanti. ART. 4 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo la seguente procedura: a) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’Immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte, escludendo il solo valore dell’area e gli oneri ed opere di urbanizzazione; b) stimando la spesa necessaria al momento del Sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell’Immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte ; c) stimando il valore ricavabile dai residui. L’ammontare del danno è pari all’importo della stima di cui alla lettera a), in caso di danno totale all’Immobile, o della stima di cui alla lettera b), eventualmente integrato da quanto previsto ai commi h) i) ed m) dell’articolo 2 - Delimitazione dell’Assicurazione, diminuito dell’importo della stima di cui alla lettera c), nonché dello Scoperto o della Franchigia previsti nella scheda di Polizza, ma non può comunque essere superiore alla somma assicurata per l’Immobile al momento del Sinistro. I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indenniz- zabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 codice civile, sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del Sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili. ART. 5 - Somma assicurata - Assicurazione parziale La somma assicurata deve corrispondere: a) per la Partita 1.1 - Immobile e 1.2 - Involucro, al costo per l’integrale ricostruzione a nuovo dell’Immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell’area e gli oneri ed opere di urbanizzazione; b) per la Partita 1.3 Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l’integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture comprensivo di materiali e costi di manodopera; c) per la Partita 1.4 Pavimentazioni e rivestimenti interni, al costo per l’integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e rivestimenti interni comprensivo di materiali e costi di manodopera; d) per la Partita 1.5 Intonaci e rivestimenti esterni, al costo per l’integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e rivestimenti esterni comprensivo di materiali e costi di manodopera. Se al momento del Sinistro la somma assicurata per ciascuna delle partite indicate ai commi precedenti, eventualmente rivalutata ai sensi della Condizione Aggiuntiva 3)“Indicizzazione”, se resa operante, risulta inferiore a quanto disposto ai commi medesimi, la Società indennizza i danni in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale ricostruzione, ferma restando la piena applicazione delle franchigie e/o degli scoperti convenute sull’importo indennizzabile a termini di Polizza. La Franchigia e/o lo Scoperto sono calcolati sul danno totale liquidato e ripartiti a carico di ogni singolo Assicurato in proporzione all’Indennizzo dallo stesso ricevuto. Alla somma assicurata per la Partita 2 non si applica la regola proporzionale di cui al precedente comma. ART. 6 - Deroga alla proporzionale Non si applica la regola proporzionale di cui all’Art. 5 Assicurazione parziale, se la somma assicurata, eventualmente rivalutata ai sensi della Condizione Aggiuntiva 3) “Indicizzazione”, se resa operante, risulterà insufficiente in misura non superiore al 20 %. Qualora tale limite del 20 % dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l’eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale. ART. 7 - Pagamento dell’Indennizzo Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato all’Assicurato, in proporzione alla Quota di proprietà, previa detrazione degli importi per Franchigia e Scoperto indicati nella scheda di Polizza, a fronte di una quietanza redatta dalla Società e sottoscritta dall’Assicurato, per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di Indennizzo. L’importo da corrispondersi è pari al valore di ricostruzione o riparazione dell’Immobile, o delle parti di esso distrutte o 4 di 8 danneggiate, al momento del Sinistro, tenendo conto anche della detrazione relativa al grado di vetustà, stato di conservazione e modo d’uso. A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del Sinistro, la Società provvede a versare all’Assicurato, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà, il conguaglio di Indennizzo derivante dalla differenza tra l’ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell’Art. 4 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso. ART. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche non sono comunque indennizzabili. ART. 9 - Procedure per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati l’uno dalla Società e l’altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. ART. 10 - Mandato dei periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se il Contraente o l’Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all’Art.17; d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 4; e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di Polizza. I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. ART. 11 - Onere della prova a carico dell’Assicurato In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente Polizza, resta inteso che l’onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della Polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’Indennizzo. SEZIONE B - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI ART. 12 - Oggetto dell’Assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente sezione B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un Sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A - Garanzia base, nonché della estensione 1.2 Involucro comma 1), se operante. In caso di Sinistro l’Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato. ART. 13 - Delimitazione dell’Assicurazione Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) in caso di condominio, l’amministratore; d) in caso di Quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. L’Assicurazione non comprende: e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; 5 di 8 f) i danni cagionati da vizi dell’Immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa; g) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A; h) i danni da furto conseguenti ad interventi in seguito ad un Sinistro indennizzabile in base alla precedente Sezione A; i) i danni conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate nella scheda di Polizza e rese operative; j) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. ART. 14 - Gestione delle controversie - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto. NORME COMUNI ALLE SEZIONI ”A” E ”B” ART. 15 - Periodo di Assicurazione e Premio La Polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate nella scheda di Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. L’Assicurazione non è operante in caso di mancato pagamento dell’intero Premio (compreso il Premio di saldo, ove previsto). Il Premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. L’Assicurazione ha termine alla data di scadenza stabilita nella scheda di Polizza e comunque, salvo quanto previsto per le estensioni 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, non oltre 10 (dieci) anni dalla data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori, salve minori durate se e ove previste. Dopo tale termine l’obbligo della Società cessa. Il periodo di Assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il Premio, coincide con la durata stabilita nella scheda di Polizza. ART. 16 - Delimitazione dell’Assicurazione La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire: a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’Immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell’Immobile; b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonchè le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell’Assicurato, del Contraente, dell’utente dell’Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere; d) i difetti di rendimento e/o prestazione dei beni assicurati; e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; f) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati; g) i danni derivanti da modifiche dell’Immobile o del suo contorno, compresi il suolo o altre costruzioni, realizzate dopo l’inizio della copertura assicurativa, e/o da modifiche rispetto al progetto; La Società non è inoltre obbligata per: h) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego dell’amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; i) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi; l) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. ART. 17 - Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione A, il Contraente o l’Assicurato devono: a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società; b) inviare al più presto alla Società, mediante lettera 6 di 8 raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; c) fornire alla Società e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere loro richiesti; d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l’avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’utilizzo. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo non avvenga entro 8 giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo quanto previsto all’art. 8, possono prendere tutte le misure necessarie. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate dalla Sezione B, il Contraente o l’Assicurato devono: 1) farne denuncia mediante lettera raccomandata alla Società entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne vengano a conoscenza; 2) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; 3) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. In ogni caso il Contraente e l’Assicurato sono responsabili di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) previste per la Sezione A e ai punti 1 e 2 previsti per la Sezione B. ART. 18 - Denuncia di Sinistro Tutti i sinistri devono essere denunciati dal Contraente o dall’Assicurato, all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, ai sensi dell’art. 1913 codice civile, nei termini e secondo le modalità di cui al precedente art. 17, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l’obbligo della Società cessa. Il Contraente o l’Assicurato che esageri dolosamente l’ammontare del danno o ricorra, per giustificare l’ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal Sinistro, decade dal diritto all’Indennizzo. ART. 19 - Limite di Indennizzo / Risarcimento – Diminuzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro Le somme assicurate per ciascuna Partita resa operativa nella scheda di Polizza costituiscono il limite massimo di Indennizzo / Risarcimento dovuto dalla Società per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante il periodo di assicurazione ai sensi della presente Polizza, fermi gli eventuali limiti di Indennizzo indicati nella scheda di Polizza. ART. 20 - Variazione dell’Assicurato Nel caso di vendita di quote di proprietà dell’Immobile la Polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell’atto di passaggio di proprietà che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata nella scheda di Polizza, diviene Assicurato. ART. 21 – Validità territoriale L’Assicurazione vale per gli Immobili situati nel territorio della Repubblica Italiana. ART. 22 - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato La Società presta il suo consenso all’Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull’apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la Polizza deve darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate. ART. 23 - Oneri fiscali Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all’esecuzione della presente Polizza sono a carico del Contraente e dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. ART. 24 - Forma delle comunicazioni del Contraente o dell’Assicurato alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l’Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza. ART. 25 - Foro competente Foro competente è quello individuato ai sensi della normativa vigente. 7 di 8 Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza) AGG. 1 - Spese e costi per impalcature e ponteggi A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 2 comma m), la copertura assicurativa viene estesa alle spese ed ai costi per l’impiego di ponteggi ed impalcature e/o per l’uso di attrezzature quali gru o piattaforme a seguito di Sinistro. In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per singolo Sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al Limite di Indennizzo previsto nella scheda di Polizza. AGG. 2 - Monitoraggio tecnico e relative relazioni ad opera del Direttore Lavori Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 3, per l’efficacia della copertura è indispensabile che il Direttore Lavori fornisca alla Società idonee relazioni, integrate con la relativa documentazione fotografica, inerenti le fasi di esecuzione di: 1. fondazioni; 2. strutture di elevazione verticale; 3. strutture orizzontali. In tali documenti dovranno essere descritte e precisate le seguenti informazioni: ü tempistiche d’attuazione; ü modalità di esecuzione; ü condizioni meteorologiche e climatiche durante i lavori; ü eventuali anomalie riscontrate. Infine il Direttore Lavori dovrà esplicitamente dichiarare, sotto propria responsabilità e fermo restando quanto stabilito ai sensi degli artt. 4 e 20 della Legge 15/68 e dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 in merito alla formulazione di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 1. che tutte le fasi di preparazione, posa e legatura delle armature; di realizzazione dei casseri di contenimento dei getti; di getto, vibratura e finitura del calcestruzzo sono state eseguite sotto la diretta presenza e supervisione del Direttore Lavori che redige il presente documento; 2. che tutte le operazioni di getto degli elementi in c.a., costituenti parti di natura strutturale per l’opera in oggetto, sono state eseguite in condizioni meteorologiche, climatiche ed ambientali idonee; 3. che sono stati rispettati i tempi minimi di maturazione degli elementi in c.a., costituenti parti di natura strutturale per l’opera in oggetto, prima dell’inizio della fase di disarmo dei casseri di contenimento; 4. che non è avvenuto nessun fatto anomalo, di alcuna natura, durante le operazioni suddette. Resta inteso che tali documenti dovranno essere forniti, unitamente al certificato di regolare esecuzione o di Collaudo, prima del saldo definitivo del Premio della decennale postuma. AGG. 3 – Indicizzazione Le somme assicurate, le franchigie e i limiti massimi di Indennizzo, si intendono automaticamente aumentati dell’ 1% (unopercento) del valore iniziale ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata nella scheda di Polizza. AGG. 4 - Spese di ricerca del danno La Società si obbliga ad indennizzare le spese di ricerca del danno. In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per singolo Sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al Limite di Indennizzo previsto nella scheda di Polizza. AGG. 5 - Obbligo del controllo tecnico Con riferimento al punto 2. dell’Art. 3 – Efficacia della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di rendere obbligatoria l’esecuzione di un controllo tecnico in corso d’opera effettuato da un Controllore Tecnico avente i requisiti tutti stabiliti nelle Definizioni di Polizza. AGG. 6 - Ristrutturazioni, rifacimenti, ampliamenti con interessamento degli elementi strutturali dell’Immobile Premesso che per “opera assicurata” si intendono esclusivamente le parti dell’edificio costruite od installate interamente “a nuovo” dall’Appaltatore indicato in Polizza, direttamente o mediante suoi Subappaltatori, ad integrazione dell’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società non è obbligata per i danni derivati da (o connessi con) opere, cose, impianti già esistenti alla data d’inizio dei lavori di costruzione dell’opera assicurata. La Società non è parimenti tenuta a rispondere per i danni alle opere, alle cose, agli impianti già esistenti alla data d’inizio dei lavori di costruzione dell’opera assicurata, fermo restando che, tali danni, non potranno in ogni caso essere ascritti alla garanzia di RCT. AGG. 7 - Deroga all’obbligo del controllo tecnico Si conviene non operante la disposizione di cui al punto 2 dell’art. 3 - Efficacia della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione. AGG. 8 - Premio unico anticipato Il Premio di Polizza viene incassato in forma unica e completamente anticipata, senza alcun frazionamento. AGG. 9 – Frazionamento del Premio Premesso che il Premio della presente Polizza Postuma Decennale è unico ed indivisibile, si stabilisce fra le Parti di frazionarne il pagamento, secondo quanto indicato nella scheda di Polizza, come segue: - Premio di “compromesso”, all’emissione della presente Polizza; - Premio di “saldo”, dalle ore 24 del giorno di ultimazione dei lavori come indicato nella scheda di Polizza, data da cui sarà efficace e decorrerà la garanzia prestata con la presente Polizza Postuma Decennale, salvo quanto altrimenti specificato. In ogni caso la presente Polizza diviene operativa non prima delle ore 24 del giorno del pagamento del Premio di “saldo” e comunque non prima delle ore 24 del giorno dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Qualora il Premio di “saldo”, dietro presentazione da parte della Società di specifica appendice al contratto per l’attivazione della copertura, non venga corrisposto nei termini previsti, la garanzia è sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che in caso di inadempimento la Società può, a sua scelta, dichiarare risolto il contratto mediante lettera raccomandata oppure esigerne giudizialmente l’esecuzione. Se una o più condizioni di cui al Compromesso di stipula non risultassero soddisfatte, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell’emissione della Polizza e di proporre nuove condizioni per l’operatività della stessa. Qualora non si pervenga ad un accordo fra le Parti sulle nuove condizioni, la Società si impegna a rimborsare, al netto delle imposte, il Premio di “compromesso” già versato. 8 di 8