Cassa depositi e prestiti società per azioni Comunicato
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Cassa depositi e prestiti società per azioni Comunicato
Cassa depositi e prestiti società per azioni Comunicato del 21 febbraio 2006 Oggetto: condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) da parte delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 1. Ambito soggettivo Rientrano nell’ambito della categoria di enti indicata in oggetto le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. Condizioni generali All’accesso al credito della gestione separata della CDP da parte degli enti indicati in oggetto (di seguito, per brevità “Enti”) si applicano, salvo quanto di seguito indicato, le condizioni generali rese note con la Circolare della CDP n. 1259 del 6 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 138 del 16 giugno 2005, recante “Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della CDP da parte delle università, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004”. 2.1 Durata dell’ammortamento dei prestiti La durata di ammortamento dei prestiti non può essere superiore a dieci anni, ai sensi dell’art. 2, comma 2 sexies, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 2.2 Autorizzazione regionale all’indebitamento Nella fase istruttoria, l’Ente deve produrre una dichiarazione nella quale attesti che la regione di riferimento (Regione) ha autorizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 2 sexies, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la contrazione del prestito richiesto. 2.3 Limite di indebitamento Nella fase istruttoria l’Ente deve produrre una dichiarazione nella quale attesti che con la contrazione del prestito risulta rispettato il limite di indebitamento di cui all’articolo 2, comma 2 sexies, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 1 2.4 Tassi d’interesse 2.4.1 Tassi fissi di interesse I tassi fissi di interesse applicati ai prestiti di scopo ordinari con oneri a carico degli Enti, differenziati in ragione della durata e della decorrenza dell’ammortamento, sono determinati settimanalmente, ogni venerdì, ed applicati a tutti i prestiti a tasso fisso la cui proposta contrattuale, correttamente compilata e debitamente sottoscritta, pervenga alla CDP, mediante telefax, nel periodo compreso tra il giorno successivo a quello di determinazione dei tassi e le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente quello della successiva determinazione. Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET (un giorno in cui sia funzionante il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System), la determinazione dei tassi è effettuata il giorno TARGET immediatamente precedente. 2.4.2 Tassi variabili di interesse I tassi variabili di interesse applicati ai prestiti di scopo ordinari con oneri a carico degli Enti, calcolati secondo il criterio giorni effettivi/360, sono dati da un indice di riferimento maggiorato in ragione della durata e della decorrenza dell’ammortamento. Le maggiorazioni sono determinate settimanalmente, analogamente a quanto accade per i tassi fissi di interesse, e restano invariate per tutta la durata del prestito. L’indice di riferimento è calcolato come media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l’inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento. Il tasso EURIBOR è quello rilevato giornalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate. 2.5 Istruttoria L’affidamento dell’Ente da parte della CDP è subordinato all’esito positivo dell’istruttoria sul prestito, effettuata dalla CDP sulla base di criteri uniformi. L’istruttoria effettuata dalla CDP concerne, tra l’altro: i) la verifica dell’approvazione, nei termini di legge, del bilancio da parte dell’Ente e della Regione; ii) l’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, avuto particolare riguardo alla situazione debitoria; iii) la valutazione della situazione debitoria della Regione in relazione ad operazioni finanziarie, di qualsiasi natura, di cui sia parte l’Ente; iv) l’esistenza di diritti di garanzia, vincoli, privilegi, gravami o altri diritti creati a favore di terzi, rispettivamente, sui beni dell’Ente e/o della Regione, o parte di essi. 2.6 Garanzia A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di prestito, l’Ente rilascia, per tutta la durata del prestito, delegazione di pagamento irrevocabile, ai sensi e per gli effetti 2 di cui all’Articolo 1269 del codice civile ovvero, in alternativa, fideiussione bancaria per un importo non inferiore all’importo di una singola rata (comprensiva di quota capitale e quota interesse) del prestito come risultante dal piano di ammortamento. Nel caso in cui l’Ente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di prestito, emetta delegazione di pagamento, questa deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed accettata dal tesoriere/cassiere, il quale è obbligato: i) a pagare alla CDP, a ciascuna data di pagamento e per tutta la durata del prestito, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate dell’Ente, l’importo della rata di ammortamento del prestito; e ii) ad anticipare, anche ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento di ciascuna rata di ammortamento del prestito non fossero, in occasione di ciascuna data di pagamento di ogni anno del residuo periodo di ammortamento, sufficienti a coprire l’importo della rata di ammortamento del prestito, nonché a corrispondere gli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento di ciascuna rata di ammortamento del prestito. Nel caso in cui, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di prestito, l’Ente emetta delegazione di pagamento, l’Ente è tenuto a conferire al proprio tesoriere/cassiere, anche nell’interesse della CDP e di sue cessionarie, mandato irrevocabile con rappresentanza, per un periodo non inferiore al residuo periodo di ammortamento del prestito, per il compimento, tra l’altro, delle attività di seguito indicate: • provvedere a curare il servizio di incasso a proprio nome e sui propri conti di qualsiasi titolo o credito dell’Ente; • accreditare su un unico conto corrente intestato all’Ente tutte le entrate di competenza dell’Ente; • accantonare le somme affluenti sul conto corrente di cui sopra sino a concorrenza della somma necessaria al pagamento di ciascuna rata semestrale, alle scadenze indicate nel piano di ammortamento del prestito, alla CDP e alle sue cessionarie; • mantenere indisponibili le somme come sopra accantonate, vincolarle in favore della CDP e delle sue cessionarie e provvedere al pagamento delle rate di ammortamento, d’intesa che le somme medesime potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento alla CDP e sue cessionarie delle rate di ammortamento in scadenza. Nel caso in cui l’Ente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di prestito, presenti fideiussione bancaria, questa deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed essere rilasciata, per un importo non inferiore all’importo di una singola rata (comprensiva di quota capitale e quota interesse) del prestito come risultante dal piano di ammortamento, da un primario Istituto di credito, il quale, tra l’altro: 3 i) si impegna, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, a pagare senza indugio qualsiasi importo richiesto dalla CDP in relazione al prestito, fino a concorrenza dell’importo garantito, a fronte di semplice richiesta scritta della medesima CDP, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che l’Ente e/o soggetti terzi abbiano sollevato in merito; ii) si impegna a non agire in regresso ai sensi dell’art. 1950 del codice civile nei confronti dell’Ente sino alla integrale estinzione, nei limiti dell’importo garantito, di tutte le ragioni di credito della CDP verso l’Ente derivanti dalla concessione del prestito; iii) si obbliga a pagare alla CDP la somma indicata nella richiesta di pagamento, con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario (TARGET) immediatamente successivo al ricevimento della suddetta richiesta, accettando, sin da ora, le modalità di versamento che la CDP specificherà. La CDP ha comunque facoltà di richiedere all’Ente, in alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui al presente paragrafo, ulteriori forme di garanzia personale o reale. 2.6.1 Obblighi dell’Ente e della Regione Con la contrazione del prestito, l’Ente deve impegnarsi, per tutta la durata dell’ammortamento, a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, né su alcun altro bene o diritto dell’Ente, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto venga prestato dall’Ente a favore della CDP. Inoltre, la Regione deve assumere nei confronti della CDP, per tutta la durata del prestito, l’impegno a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, a garanzia di un debito assunto dall’Ente con un soggetto diverso dalla CDP, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto venga prestato a favore della CDP. L’erogazione del prestito è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della CDP di una lettera, redatta secondo lo schema reso disponibile dalla CDP, mediante la quale la Regione assume l’impegno suddetto. Il Direttore Generale Antonino Turicchi 4