Adempimenti legislativi in materia di Acquariologia

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Adempimenti legislativi in materia di Acquariologia
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Adempimenti legislativi
in materia di cquariologia
A
Lorenzo
Scagliarini
Angelo
Peli
Università
di Bologna
Attorno ai pesci ornamentali si è sviluppata,
negli ultimi anni, una vera e propria industria
in via di espansione, formata da allevatori,
importatori, commercianti al dettaglio, fabbricanti di acquari e accessori per l’acquario, case farmaceutiche, produttori di alimenti e di integratori. Parallelamente non si
è però sviluppato un corpus organico di norme specifiche per il settore dell’acquariologia, tanto che lo stesso inquadramento giuridico non è agevole per pesci che, di volta
in volta, sono definiti come “d’acquario”, “ornamentali”, “tropicali”, “decorativi”.
Questa lacuna comporta che, a seconda
delle situazioni, il pesce d’acquario può essere considerato un animale d’acquacoltura, quindi da allevamento, alla stregua di altri pesci, oppure un pet, ovvero un animale
da compagnia come un cane o un gatto;
molte specie esotiche di pesci ornamentali
sono inoltre animali protetti, quindi salvaguardati da apposite norme, mentre altre
possono essere annoverate tra gli animali pericolosi per l’uomo o per la biodiversità se
vengono rilasciati nell’ambiente.
La normativa che regola i diversi aspetti del
commercio e della detenzione dei pesci ornamentali deve essere quindi estrapolata da
quella consolidata che si riferisce alle diverse categorie di animali sopra citate, potendo rientrare il pesce d’acquario in ognuna
di esse a seconda dei casi particolari.
Vi sono pertanto norme sanitarie a cui far riferimento in occasione della movimentazione, a scopo commerciale o meno, di questi
animali e norme di polizia sanitaria per la
sorveglianza degli impianti di detenzione;
vi sono poi norme inerenti al benessere animale da rispettare in occasione del trasporto e della detenzione dei pesci negli acquari; vi sono, ancora, norme atte a proteggere
le specie in via di estinzione ed infine norme sul farmaco, alle quali dovrebbe sottostare il commercio e l’impiego dei prodotti
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Contributi pratici
per la cura delle malattie degli animali in
questione.
All’esame delle disposizioni di legge previste per ciascuna di queste situazioni è
rivolto questo nostro contributo, che vuole
offrire, nel suo complesso, uno strumento
utile per chi, a vario titolo, si occupa di
pesci d’acquario.
Norme sanitarie applicabili
a scambi e importazioni
Prima di esaminare quali sono gli obblighi
di legge previsti in occasione della movimentazione di pesci d’acquario attraverso
la frontiera, è opportuno precisare la differenza esistente tra scambi ed importazioni.
Il termine “scambio” si riferisce alla movimentazione tra Paesi membri dell’Unione
Europea, mentre per “importazione” si intende l’introduzione in un Paese comunitario di pesci in provenienza da un Paese
Terzo. In entrambi i casi tali movimentazioni possono avere o meno carattere commerciale, dal momento che possono riguardare un piccolo numero di esemplari
acquistati dal singolo per arricchire il proprio acquario oppure consistere in transazioni di un numero cospicuo di animali
destinati alla vendita.
Scambi a carattere non commerciale
La vigente legislazione considera scambi a
carattere non commerciale quelli che hanno per oggetto la movimentazione fino a
cinque esemplari tra Paesi comunitari.
In questo caso i pesci ornamentali sono
considerati alla stregua di animali da compagnia di piccola mole al seguito del proprietario e la legislazione vigente non prevede alcuna misura sanitaria, esentandoli
dall’obbligo della visita e della certificazione sanitaria.
Le norme di riferimento sono costituite dal
Decreto Ministeriale del 10 aprile 1969 e
dal Reg 998/2003/CE recante “condizioni
di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali
da compagnia”.
Importazioni a carattere
non commerciale
Anche in questo tipo di movimentazioni
trova applicazione il citato Reg 998/2003
/CE, il quale prescrive la necessità di un
certificato veterinario, non ancora armonizzato, attestante che i pesci descritti sono
stati sottoposti a visita sanitaria e riconosciuti sani, come anche idonei dal punto di
vista igienico sono le acque ed i contenitori utilizzati per il trasporto e l’alimento che
è stato loro somministrato.
È da notare che sono previste delle deroghe per gli animali provenienti da San
Marino e dal Vaticano ed esiste, inoltre, la
possibilità che l’Autorità sanitaria definisca,
all’occorrenza, requisiti sanitari particolari
per i pesci provenienti da determinati Paesi terzi.
tesi di movimentazioni di ciprinidi ornamentali, quali il pesce rosso (Carassius auratus) e la carpa koi (Cyprinus carpio), verso Paesi membri ufficialmente indenni da
viremia primaverile della carpa (Danimarca,
Finlandia, Irlanda, Svezia) o che abbiano
intrapreso un programma approvato di
lotta e di eradicazione verso tale malattia
(Regno Unito).
Questi casi trovano disciplina specifica
nella Dec. 2004/453/CE che prevede che
l’azienda speditrice offra particolari garanzie sanitarie, specificate nel certificato
sanitario che deve scortare la partita ed il
cui modello è definito nell’allegato III della
citata Decisione.
Scambi a carattere commerciale
La movimentazione di pesci ornamentali in
numero superiore a cinque tra Paesi comunitari è considerata, ai sensi del DM 10/4/69,
a fini commerciali e la normativa sanitaria a
cui far riferimento è la c.d. direttiva “balai”,
(Dir. 92/65/CEE: “norme sanitarie per gli
scambi e le importazioni di animali non soggetti a normative comunitarie specifiche”),
recepita a livello nazionale con il D.lvo 633
/96, che, includendo nel suo campo applicativo gli “animali di specie diversa da
quelle contemplate in specifiche normative sanitarie comunitarie”, comprende anche
i pesci ornamentali.
In questi casi, occorre che i pesci siano
scortati da un apposito certificato sanitario,
il cui modello si ritrova in allegato al suddetto decreto. In ottemperanza al D.lvo
28/93, è, inoltre, necessario che la struttura
di ricevimento della partita sia registrata
presso gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti CE (UVAC) e sia sottoposta alla
vigilanza veterinaria dell’ASL competente.
L’importatore deve quindi comunicare ai
suddetti uffici l’arrivo della partita 24 ore
prima e l’UVAC effettuerà, a campione, un
controllo documentale del certificato sanitario, controlli fisici sugli animali e di identità sulla partita.
Non è necessario, negli scambi di pesci ornamentali tropicali tenuti permanentemente in acquario, un documento di trasporto,
come ribadito anche dalla Dir. 91/67/CEE
recante “norme di polizia sanitaria per i
prodotti di acquacoltura”.
Infine è opportuno fare un richiamo all’ipo-
Importazioni a carattere commerciale
Occorre far riferimento alla Dir. 92/65/CEE
anche per ciò che riguarda le importazioni
a carattere commerciale, per le quali è necessario un apposito certificato sanitario,
non armonizzato a livello comunitario, attestante che i pesci sono stati sottoposti a visita prima del trasporto e riconosciuti sani.
Condizioni particolari sono poste dalla Dir.
91/67/CEE, recepita con il D.P.R. 555/92, per
i ciprinidi, per i quali è ammessa la provenienza solo da Paesi autorizzati ad esportare verso l’UE e compresi in un’apposita
lista. È da notare che la Dec. 2003/858/CE
fissa ulteriori requisiti di polizia sanitaria e
di certificazione veterinaria per l’importazione di pesci, prevedendo che la partita
sia accompagnata da un “documento veterinario comune di entrata” da trasmettersi
all’autorità competente tramite il sistema elettronico TRACES.
Esiste tuttavia un’esplicita esenzione a tale
obbligo, qualora oggetto dell’importazione siano pesci ornamentali tropicali destinati ad essere tenuti permanentemente in
acquario.
Infine, in ottemperanza al D.lvo 93/93, occorre che la struttura di ricevimento della
partita sia registrata presso i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e sottoposta alla vigilanza della ASL competente. Anche in questo caso, come per gli scambi, l’importatore deve informare i suddetti Uffici dell’arrivo della partita almeno 24 ore prima, per
consentire loro di effettuare i controlli previsti in maniera sistematica, diversamente da
quanto previsto per gli scambi.
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Norme di polizia sanitaria
e di sorveglianza
sugli impianti di detenzione
Secondo il Regolamento di Polizia Veterinaria (artt. 18 e 24, DPR 320/54), sono sottoposte a vigilanza veterinaria le esposizioni di animali, così come gli impianti speciali adibiti al loro concentramento, i giardini
zoologici ed i parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici. L’attivazione dei suddetti impianti è, inoltre, subordinata ad autorizzazione preventiva da
parte dell’autorità sanitaria competente. Si
ritiene rientrino a pieno titolo in queste categorie gli acquari, i delfinari, i parchi acquatici ed i negozi che commercializzano pesci tropicali.
Ai fini delle misure di polizia
sanitaria applicabili nel caso di
insorgenza di un focolaio di
malattia negli impianti nei quali
vengono allevati o custoditi pesci d’acquario, la Dir. 93/53/CEE,
recepita a livello nazionale con
il D.P.R. 263/97, lascia discrezionalità nel tipo di misure da adottare, prescrivendo solamente che vengano prese “misure
opportune” (art 7).
Protezione durante il trasporto
Per quanto riguarda la protezione durante
il trasporto, il Reg. 1/2005/CE, in vigore dal
5 gennaio 2007, comprende nel suo ambito di applicazione tutti gli animali vertebrati vivi, quindi anche i pesci tropicali ornamentali. Questo regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica. Esso prevede che il trasportatore rechi sul mezzo
di trasporto l’apposita documentazione indicante l’origine e le proprietà dei pesci, il
luogo, la data e l’ora di partenza, il luogo
di destinazione, la durata prevista del viaggio; il trasportatore deve essere provvisto
di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità
Norme sulla
protezione animale
Per quanto riguarda le norme
sulla protezione animale, occorre precisare che la legislazione vigente è indirizzata prevalentemente agli animali terrestri, anche se dal suo
ambito d’applicazione non sono esclusi i
pesci, come nel caso delle norme sul trasporto e di quelle sui giardini zoologici,
alle quali viene fatto preciso riferimento in
questa sede, tralasciando, invece, le norme riguardanti il commercio internazionale
di specie protette (c.d. norme CITES).
Per quanto riguarda, infine, le disposizioni
legislative in materia di detenzione, allevamento e commercio, viene dedicato un paragrafo alla legge della Regione Emilia Romagna che detta norme a tutela del benessere animale anche specificatamente per i
pesci d’acquario.
competente, oggetto di controllo presso i
PIF o gli UVAC, ed il mezzo di trasporto deve essere preventivamente omologato.
I contenitori devono essere adatti alla specie per consentire il rispetto delle condizioni di spazio, ventilazione, temperatura
e sicurezza, così come deve essere previsto un rifornimento adeguato di acqua ed
ossigeno; in caso di trasporto aereo, si deve assicurare almeno la conformità alle disposizioni IATA più recenti.
Custodia nei giardini zoologici
e negli acquari
Il recepimento (D.L.vo 73/2005) della Dir.
22/1999/CE ha recentemente introdotto nel3 / 119
l’ordinamento nazionale norme sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici che possono trovare applicazione anche alle strutture ospitanti pesci decorativi
o tropicali, quali i delfinari ed i parchi acquatici. Infatti, l’ampiezza della definizione di tali strutture posta dalla citata norma
(“qualsiasi struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il
pubblico almeno sette giorni all’anno, che
esponga e mantenga animali vivi di specie
selvatiche, anche nate ed allevate in cattività”), consente di comprendervi gli impianti che, per dimensioni e numero di esemplari detenuti, sono significativi ai fini
del perseguimento delle finalità della legge (conservazione
della biodiversità, protezione
della fauna selvatica e salvaguardia della diversità biologica), sottoponendone l’apertura ed il funzionamento a determinate condizioni (ottenimento di una licenza ministeriale,
possesso di determinati requisiti strutturali minimi, controlli
periodici, assistenza veterinaria, prescrizioni per la cura ed
il benessere degli animali).
Dall’ambito di applicazione di
questa norma sono tuttavia esclusi esplicitamente (art. 2) gli
acquari dei negozi di animali,
la cui disciplina trova, invece,
riferimenti ed indicazioni specifiche anche in materia di
acquariologia, in norme regionali come la legge del 17 febbraio 2005 n.
5 dell’Emilia Romagna, alla quale si ritiene,
pertanto, utile dedicare un breve approfondimento.
Gestione e detenzione
in fase di allevamento e commercio
Questa legge, recante “norme a tutela del
benessere animale”, disciplina le modalità
di detenzione, commercio ed allevamento
degli animali da compagnia, comprendendo nel suo ambito di applicazione anche i
pesci ornamentali e gli animali d’acquario,
laddove per animale da compagnia si intende “ogni animale tenuto, o destinato a
esserlo, dall’uomo, per compagnia o affe-
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zione, senza fini produttivi o alimentari”.
Esplicito riferimento a queste categorie è
presente all’art. 10, dove si fa obbligo a
chiunque detiene a vario titolo questi animali, di mantenerli in acqua sufficiente, con
ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie e di tenerli immersi in
acqua in occasione del trasporto.
In ottemperanza all’art 4, lettera c, queste
prescrizioni di massima, vanno integrate
con quanto disposto in un’apposita Delibera della Giunta Regionale (Prot. n. VET/
06/5655) recante le norme tecniche di attuazione. Tale norma, oltre a fissare obblighi per i commercianti e gli allevatori in merito al personale impiegato, alla registrazione degli animali, alle loro esigenze nutrizionali ed ai requisiti delle strutture e degli
impianti, determina anche specifiche modalità di detenzione dei pesci d’acquario.
In particolare è disposto che l’acquario
debba contenere un volume d’acqua adatto alla necessità di movimento di ogni
singola specie in relazione alla sua dimensione e morfologia e che sia dotato di impianti che assicurino il controllo di determinati parametri di qualità dell’acqua
(temperatura, salinità, durezza, pH...) ed il
benessere dei pesci ospitati (filtri, aeratori,
illuminatori, riscaldatori, nascondigli e zone di riposo).
Vengono inoltre fornite indicazioni sulla
grandezza dell’acquario, al fine di garantire una sufficiente superficie di scambio gassoso, sulla densità di popolazione, nonché
sul rispetto delle caratteristiche eco-etologiche di ciascuna specie in base alle caratteristiche comportamentali (specie che vivono in branco, specie gregarie, specie solitarie o territoriali, specie che vivono in
coppia, specie che vivono ad harem e
specie con aggressività intraspecifica, specie predatrici).
Anche per quanto concerne la prevenzione delle malattie, sono fornite alcune indicazioni quali, ad esempio, l’obbligo di sottoporre ad isolamento per una migliore acclimatazione tutti i pesci importati e destinati al commercio prima della loro cessione a terzi, il ricambio parziale dell’acqua
ed il controllo del suo pH, dei nitrati e dei
fosfati almeno ogni 15 giorni, nonché l’isolamento degli esemplari che mostrano patologie in atto.
Infine, alcune deroghe sono ammesse relativamente alla densità dei pesci ed alle dimensioni delle vasche in funzione della adeguatezza degli impianti di depurazione,
filtraggio e ossigenazione dell’acqua per i
negozi di animali, per il commercio all’ingrosso e, limitatamente al periodo dell’esposizione, durante le manifestazioni, sempre comunque previa autorizzazione dei
Servizi Veterinari territorialmente competenti.
Norme sul farmaco
Com’è ben noto a tutti coloro che si dedicano all’acquariologia, accanto alla cura delle condizioni di “stabulazione”, per mantenere i pesci in buona salute e per curarne
le più comuni malattie vi è talvolta la necessità di ricorrere a trattamenti, a scopo
profilattico o terapeutico, con sostanze o
principi attivi di varia natura quali, ad esempio, l’acriflavina, il blu di metilene, il verde malachite, il nifurpirinol, il praziquantel,
il metronidazolo ed alcune tetracicline.
A tal proposito è da rilevare come questi
prodotti, comunemente noti fra gli acquariofili come biocondizionatori, disinfettanti, antiparassitari, antibatterici, etc., devono
essere posti in commercio, a seconda dei
casi, come biocidi oppure come medicinali veterinari, con i conseguenti obblighi
relativi alla loro registrazione ed alla loro
commercializzazione.
Pur senza entrare nel merito di ciascuna sostanza o prodotto va precisato che, ai sensi della vigente normativa (D.lvo 174/2000),
i biocidi sono “i principi attivi e i preparati
contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati
all’utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o
esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici
o biologici”; giova a tal punto notare che
per principi attivi si intendono “le sostanze
o i microrganismi, compresi i virus e i funghi, aventi azione generale o specifica sugli
organismi nocivi o contro di essi” e che per
organismo nocivo va inteso “qualsiasi organismo che abbia effetti dannosi o indesiderati per l’uomo, per le sue attività o per i
prodotti che l’uomo impiega o produce,
nonché per gli animali e per l’ambiente”.
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Risulta evidente che solo alcune delle sostanze comunemente utilizzate in acquariologia rientrano a pieno titolo fra i biocidi
e, in particolare, quelle ad azione disinfettante, classificabili, secondo la norma citata, nel “gruppo 1: disinfettanti e biocidi in
generale” che comprende, fra gli altri, anche gli alghicidi per gli acquari ed i prodotti per l’igiene veterinaria (“prodotti usati
in aree nelle quali gli animali sono ospitati,
tenuti o trasportati”).
Altri principi attivi, ad esempio gli antiparassitari o gli antibiotici, che esplicano la
loro azione terapeutica o profilattica quando vengono usati sull’animale o sono ad esso somministrati per ripristinare, correggere o modificare le sue funzioni fisiologiche,
ricadono invece a pieno titolo nella disciplina relativa ai medicinali veterinari (D.L.vo
193/2006), con i relativi obblighi di preventiva autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e, eventualmente, di prescrizione medico-veterinaria.
A questo proposito è importante sottolineare che, come recita l’art. 2, comma 2
del citato disposto normativo, “in caso di
dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di medicinale veterinario e nella definizione di un prodotto disciplinato da altre
normative, si applicano le disposizioni del
presente decreto”. Tale evenienza si presenta per non pochi prodotti comunemente impiegati per i pesci d’acquario, pubblicizzati a volte come “medicinali”, pur in
difetto della prevista AIC, e vantanti proprietà curative non solo nei confronti di micosi o ectoparassitosi, ma anche verso malattie infettive denunciabili quali la viremia
primaverile della carpa.
Infine, a conclusione di questa breve rassegna, si ritiene utile rammentare che la normativa vigente in materia di medicinali veterinari ammette alcune deroghe tese a semplificare la procedura di richiesta di AIC
per i prodotti destinati esclusivamente ad
essere utilizzati nei pesci d’acquario (art.
4), consentendone la vendita, sia al dettaglio sia all’ingrosso, anche negli esercizi
commerciali rientranti nella relativa tabella
merceologica, purché non sia previsto
l’obbligo della prescrizione medico-veterinaria (art. 90).