gommisti: adempimenti documentali per la gestione
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gommisti: adempimenti documentali per la gestione
GOMMISTI: ADEMPIMENTI DOCUMENTALI PER LA GESTIONE DEI PFU (REGISTRO CARICO SCARICO / FORMULARIO E MUD) NOTA IMPORTANTE: Il presente documento, aggiornato al 16 febbraio 2013, si pone l'obiettivo di fornire agli operatori interessati informazioni generali e uno strumento pratico e sintetico per consentire di valutare preventivamente le problematiche più frequenti legate all'esercizio delle proprie attività imprenditoriali. Le informazioni fornite nel presente documento, rispetto al quale Ecopneus S.c.p.a. non assume alcuna responsabilità né fornisce garanzia di applicabilità a tutti i casi possibili, non costituiscono un parere legale di Ecopneus S.c.p.a. o terzi e non né può essere assicurata la completezza e l’aggiornamento costante. Quanto segue potrebbe non contemplare tutti gli elementi rilevanti e sufficienti per ogni specifico e singolo caso rendendo necessario ricorrere alla richiesta di una specifica consulenza. PREMESSA Questo documento è focalizzato sugli adempimenti documentali, previsti dalla normativa ambientale a carico dei “gommisti”, con riferimento alla loro attività di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), relativamente alla tenuta del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2013. “Gommisti”: ai fini di questo documento sono indicati con tale espressione i piccoli imprenditori, ai sensi dell’art. 2083 del codice civile, che effettuano un'attività artigiana di sostituzione degli pneumatici, da distinguersi dall’attività dei commercianti di pneumatici al dettaglio ed all’ingrosso. L’attività artigiana, rientrante nel predetto articolo come una delle forme tipiche del piccolo imprenditore, è regolata da una Legge speciale sull’artigianato (L. 443/85 e successive modifiche e integrazioni), che precisa le caratteristiche dell’imprenditore artigiano e dell’impresa artigiana. Ogni imprenditore che abbia le caratteristiche previste dalla Legge speciale sull’artigianato, è tenuto a presentare domanda di iscrizione all’Albo Provinciale delle imprese artigiane, che di regola ha sede presso la Camera di Commercio. La figura del “gommista”, a cui è attribuito il codice ATECOFIN codice 45 20 40 (“Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli: - riparazione, installazione o sostituzione di pneumatici e camere d’aria; - equilibratura e convergenza ruote.”), è da tenere ben distinta dal commerciante di pneumatici, sia esso al dettaglio o all’ingrosso, che rimane un cd. imprenditore commerciale, figura distinta dall’artigiano. La predetta distinzione tra imprenditore commerciale e artigiano rileva ai fini della sussistenza o meno dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti. Infatti, dal momento che gli PFU sono considerati rifiuti speciali non pericolosi, ad essi trova applicazione l’art. 184, comma 3, del d.lgs. 152/2006, e s.m.i., che classifica, a seconda della provenienza, i rifiuti speciali in diverse categorie. Per ciò che qui rileva, si distinguono: • alla lett. d) dell’art. 184, comma 3, del d.lgs. 152/2006, e s.m.i., i rifiuti provenienti da “lavorazioni artigianali”, ossia da “gommisti”; • alla lett. e) dell’art. 184, comma 3, del d.lgs. 152/2006, e s.m.i., quelli provenienti da “attività commerciali”. Il “gommista” è riconducibile alla lettera d) mentre il commerciante di pneumatici, al dettaglio o all’ingrosso, è riconducibile alla lettera e). TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI La distinzione tra artigiano e commerciante, al dettaglio o all’ingrosso, assume un ruolo essenziale ai fini del primo degli obblighi legati alla gestione di rifiuti che si pone in rilievo: la necessità dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Coloro che svolgono attività artigianale hanno, infatti, l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico anche per la produzione di rifiuti non pericolosi. I commercianti, di converso, hanno l’obbligo della tenuta di tale registro solo ed esclusivamente per la produzione di rifiuti pericolosi. Fino alla completa entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, allo stato attuale prevista per il 30 giugno 2013, l’art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006, nella versione precedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 205/2010, costituisce il punto di riferimento in materia. La disposizione definisce i soggetti che hanno l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e le modalità con cui deve essere assolto tale adempimento. Ne risulta che i “gommisti”, in qualità di soggetti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. d), hanno l’obbligo della tenuta del registro, che deve essere vidimato presso la Camera di Commercio territorialmente competente. In tale registro costoro devono quindi annotare, entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto, in fase di carico, ed entro 10 giorni dalla movimentazione del rifiuto stesso, in fase di scarico, i dati relativi alle caratteristiche del rifiuto prodotto così come disciplinati dal Decreto Ministeriale n. 148 del 1 aprile 1998. Il legislatore ha poi previsto una forma “agevolata” di adempimento dei suddetti obblighi: qualora la quantità dei rifiuti non pericolosi, quindi anche degli PFU, prodotta in un anno non superi le 10 tonnellate, il “gommista” può adempiere agli obblighi previsti dall’art. 190 sopra citato per il tramite della sua associazione di categoria o della società di servizi ad essa connessa. Le stesse provvederanno quindi ad annotare con cadenza mensile le quantità di rifiuti prodotte, mantenendo presso l’impresa copia dei dati inseriti nel registro di carico e scarico. Nel caso in cui l’impresa si avvalga dell’associazione, il registro di carico e scarico (o la copia dei dati contenuti in esso) deve comunque essere sempre reso disponibile alle autorità di controllo che ne facciano richiesta e deve essere conservato presso ogni impianto di produzione di rifiuti per 5 anni. I contenuti del registro di carico e scarico sono disciplinati dal Decreto Ministeriale n. 148 del 1 aprile 1998 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La violazione dei suddetti obblighi è soggetta a sanzioni. COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI Un ulteriore importante adempimento legato alla gestione dei rifiuti in esame è l’obbligo di accompagnare il loro trasporto con un’adeguata documentazione. Anche qui, ad oggi, le norme di riferimento prevedono la compilazione del “formulario di identificazione dei rifiuti”, nel seguito FIR. Fino alla completa entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, allo stato attuale prevista per il 30 giugno 2013, il FIR trova la sua fonte normativa nella disposizione di cui all’art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, nella versione precedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 205/2010. In virtù del disposto di tale norma, durante il trasporto il rifiuto deve sempre essere accompagnato dal FIR, i cui contenuti sono disciplinati nel Decreto Ministeriale n. 145 del 1 aprile 1998. Nello specifico, il FIR può essere emesso dal produttore del rifiuto (“gommista”), dal detentore del rifiuto o dal trasportatore del rifiuto. Deve essere redatto in quattro copie, di cui la prima e la quarta sono del produttore/detentore, la seconda dell’azienda di trasporto e la terza dell’impresa che recupera/smaltisce il rifiuto. Tali documenti devono essere conservati per 5 anni. La violazione dei suddetti obblighi è soggetta a sanzioni. MUD PER ANNO 2013 Sul supplemento ordinario n. 213 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013". Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Inoltre, il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2013, con riferimento all'anno 2012. La violazione dell’obbligo di presentazione del MUD è soggetta a sanzioni. Per quanto riguarda la Comunicazione Rifiuti Speciali, sono tenuti alla presentazione MUD – Sezione Comunicazione Rifiuti Speciali solamente i “gommisti”: • che producono rifiuti pericolosi "oppure" • che producono rifiuti non pericolosi (derivanti da attività artigianali o industriali) con numero di dipendenti superiori a 10. La comunicazione MUD può avvenire con una delle seguenti modalità: • compilazione tramite software messo a disposizione da Unioncamere o altri software messi a disposizione da Ecocerved; • presentazione alla CCIAA competente per territorio, esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it (link esterno). Occorre essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale. Ogni dichiarazione può contenere varie Comunicazioni; • versamento dei diritti di segreteria di € 10,00 per ogni Unità Locale dichiarante indipendentemente dal numero di comunicazioni inviate per ciascuna. Il pagamento può avvenire tramite carta di credito o servizio fornito da Telemaco Pay. La scadenza per la presentazione del MUD è il 30 aprile 2013. Procedura semplificata: la presentazione del MUD su carta è ora consentita solo ai soggetti che nel corso del 2012 hanno prodotto, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti ed utilizzato, per ogni rifiuto, non più di 3 trasportatori e 3 destinataria finali (comunicazione semplificata) Qualora siano soddisfatti tutti i predetti requisiti (numero di rifiuti prodotto dal “gommista” inferiore a 7; produzione dei rifiuti riferibile alla stessa Unità Locale, alla quale si riferisce la dichiarazione; utilizzo, per ogni rifiuto, di non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali), il “gommista” stesso, e lui solo (é escluso l´adempimento per il tramite del Gestore di rifiuti, ossia del soggetto che effettua attività di smaltimento, recupero e trasporto), al fine di adempiere alla presentazione del MUD, può assolvere tale obbligo anche tramite la Scheda Rifiuti Speciali Semplificata. La scheda compilata dovrà essere trasmessa alla CCIAA della Provincia, nel cui territorio ha sede l’Unità Locale cui la dichiarazione si riferisce, per via telematica oppure - in alternativa - in formato cartaceo che dovrà essere inviato mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. I diritti di segreteria variano a seconda della modalità di invio scelta. ***