limite uso del contante
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limite uso del contante
NOTA INFORMATIVA MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Disposizioni sulla limitazione all’uso del contante e titoli al portatore aspetti relativi all’attività delle Agenzie di Viaggi e dei Tour Operator Caratteristiche operative del settore delle Agenzie di Viaggi e Turismo e dei Tour Operator Il settore è costituito in Italia da 12.272 imprese che svolgono in via principale l’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo ed operano nei campi della produzione e distribuzione al pubblico di pacchetti e servizi turistici. Le due attività, tipicamente svolte dalle imprese del settore, sono l’organizzazione di viaggi (attività dei tour operator, codice ATECO 2007: 79.12.00) e l’intermediazione di servizi turistici (attività delle agenzie di viaggi, codice ATECO 2007: 79.11.00). Le tipologie di servizi distribuite al pubblico sono molto eterogenee: dai pacchetti turistici tutto compreso, biglietterie, prenotazioni di servizi di alloggio, ecc. Per operare le imprese di viaggi devono preventivamente munirsi di apposita autorizzazione rilasciata di norma dall’Assessorato regionale o provinciale del Turismo. Si tratta quindi di imprese che sono innanzitutto legalmente autorizzate a svolgere l’attività di organizzazione e di vendita di pacchetti e servizi turistici, in base alle norme legislative e regolamentari regionali, e svolgono sicuramente un’effettiva attività commerciale in quanto le diverse operazioni, sia di acquisto sia di vendita, rispondono ad un preciso intereresse economico che si concretizza nella programmazione e creazione di pacchetti turistici, di solito pubblicizzati su cataloghi, anche tramite web. Esiste poi una copiosa documentazione che viene prodotta dall’agenzia di viaggi organizzatrice, oltre al contratto di compravendita di pacchetti e servizi turistici, che deve essere redatto in forma scritta, e alla fattura fiscale di vendita, come ad esempio i biglietti aerei, i voucher alberghieri, i voucher per le eventuali escursioni ed altri documenti di viaggio, che sono consegnati al cliente e che provano la concreta esecuzione delle operazioni e la fruizione dei servizi a favore dei clienti stessi. Copia di tale documentazione commerciale e fiscale viene di norma raccolta e conservata in un unico dossier di viaggio (fascicolo della clientela). Riferimenti normativi e di prassi A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, sono stati modificati gli ambiti applicativi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’art. 49, del Decreto Legislativo n. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Con decorrenza quindi dal 1 febbraio scorso, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000. Innanzitutto il Ministero dell’Economia e delle Finanze1 ha precisato che i prelievi ed i versamenti di contante sopra tale soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione a tale divieto2. L’importo di € 1.000 è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di € 1.000 o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione. E’ stato però precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in nota, che se la suddivisione di un importo pari o superiore a € 1.000 dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad esempio rateazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione. Sul punto anche il Consiglio di Stato si era a suo tempo pronunciato3, ponendo un limite all’ipotesi di cumulo di trasferimenti avvenuti nel medesimo contesto economico, in presenza di scadenze di pagamento pattuite preventivamente, anche se resta impregiudicato il potere discrezionale dell’Autorità amministrativa4 di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo è stato violato. 1 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanze, Ufficio XV, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, del 16 gennaio 2012, n. 2. 2 Art. 49, del Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Si veda anche la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 novembre 2011. Considerazioni Il significato da attribuire all’avverbio complessivamente, utilizzato nella norma, risulta essenziale al fine di stabilire nei singoli casi se la violazione della limitazione all’uso del contante si sia in concreto realizzata o meno. Si cercherà pertanto di seguire un approccio il più possibile oggettivo e cioè verificare la liceità del cumulo tra denaro contante e titoli al portatore utilizzati nell’ambito della stessa transazione, risultando dirimente per l’analisi in questione quanto affermato sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sia dal Consiglio di Stato. Innanzitutto è utile rammentare che la ratio della norma è di prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il Consiglio di Stato aveva osservato, in via esemplificativa, che non parrebbe giustificata l’applicazione del limite sopra indicato all’utilizzo di denaro contante o di titoli al portatore (non importa se separatamente o cumulativamente) nell’ipotesi in cui sia convenuto un pagamento rateizzato o, comunque dilazionato nel tempo, con previsione di una pluralità di pagamenti per somme comunque inferiori al limite di legge. In tale situazione, infatti, il Consiglio di Stato considera che, pur ponendo in essere un unico disegno negoziale, l’imposizione del limite non risponderebbe ad apprezzabili ragioni di contrasto del riciclaggio, rappresentando invece, in qualche modo, una remora alla normale esplicazione dei rapporti correnti tra gli operatori economici. Analogamente non sarebbe giustificata l’applicazione del divieto in parola nell’ipotesi in cui una obbligazione, relativa ad un importo complessivo superiore al limite, preveda l’adempimento da parte di una pluralità di coobbligati, per somme in ciascun caso inferiori al predetto limite. 3 Consiglio di Stato n. 1504 del 12 dicembre 1995. territoriali dello Stato. 4 Ragionerie Conclusioni Ciò premesso, si potrebbe dedurre quanto segue: • si richiamano innanzitutto i requisiti sostanziali e formali riportati nelle Condizioni Generali di Contratto (CGC) che regolamentano l’attività di compravendita di pacchetti e servizi turistici. Si ricorda infatti che le CGC sono state riviste con l’entrata in vigore del cosiddetto Codice del Turismo. Entrando nel dettaglio si evidenzia che la vendita dei pacchetti turistici prevede, per legge, l'ipotesi di versamento di un acconto (non superiore al 25% - vedi art. 7 CGC e lettera d), comma I, art.36 del Decreto Legislativo n. 79/2011 Codice del Turismo) e che uno o più acconti e saldo sono effettuati dal cliente secondo quanto specificamente indicato nelle condizioni particolari di contratto di vendita, tra l’altro, anche pubblicate nei cataloghi o comunque nelle offerte dei tour operator. L’art. 38, comma I, del Codice del Turismo, stabilisce che l’opuscolo informativo, che l’Agenzia di Viaggi deve consegnare al cliente, contenga in modo chiaro e preciso, tra l’altro, l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto/i e le scadenze per il versamento del saldo. • con particolare riferimento al Comparto delle Agenzie di Viaggi e dei Tour Operator, in cui è molto diffusa la prassi commerciale5 pluriennale, e oramai consolidata, di pagamento a tranche e quindi dilazionato, che si ritrova nelle condizioni speciali di vendita dei Tour Operator laddove sono stabiliti i termini per i pagamenti di acconti (anche più d’uno) e del saldo, si ritiene che si possano considerare esenti dall'applicazione della normativa quelle transazioni che per tale prassi appunto prevedono pagamenti rateizzati a tranche, sulla base di uno specifico contratto o accordo di vendita preventivamente sottoscritto tra le parti. Pertanto la suddivisione del valore complessivo dell’operazione di vendita di pacchetti e/o servizi turistici (ad esempio biglietteria per trasporti, ecc.), pari o superiore a € 1.000, in una pluralità di versamenti in contanti, o di titoli al portatore, per somme sempre inferiori al limite di legge, dovrebbe essere considerata ammissibile poiché appunto frutto di un contratto nel quale è stato convenuto un pagamento a tranche, o comunque dilazionato nel tempo, e non pratica elusiva della normativa in questione. In buona sostanza il frazionamento, oltre ad essere connaturato alla prassi commerciale della vendita di pacchetti e servizi turistici, è precisa conseguenza di un preventivo contratto sottoscritto tra le parti nel quale appunto è prevista la dilazione in due o più tranche; 5 Art. 9 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile sulla Raccolta di usi. Roma, 6 marzo 2012, ore 10.30 5 • nell’ipotesi invece in cui non sia contrattualmente prevista una specifica dilazione o rateizzazione di pagamento, dovrebbe essere chiarito che i pagamenti in contanti sono ammissibili fino all’importo massimo di € 999,99 per transazioni di valore complessivo pari o superiore a € 1.000. La parte eccedente dovrà necessariamente essere regolata esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili quali bonifici bancari e postali, assegni bancari e postali, carte di credito, debito, prepagate, bancomat, ecc. La ratio della disposizione sull’antiriciclaggio dovrebbe evitare movimentazioni di somme di denaro rilevanti e pertanto il limite posto dalla norma presume che l’utilizzo sotto tale soglia non costituisca un’operazione da segnalare, lasciando sempre impregiudicato il potere discrezionale di controllo; • la predisposizione delle liste di nozze si concretizza usualmente nella raccolta, svolta dalle Agenzie di Viaggi, di singoli importi corrisposti da parenti ed amici degli sposi a valere per la prenotazione di un pacchetto e/o servizio turistico. Gli sposi sceglieranno e confermeranno il pacchetto e/o il servizio turistico in un momento successivo, anche in base alle disponibilità di cui sono venuti in possesso a seguito della suddetta raccolta. Si tratta quindi di donazioni ovvero di erogazioni liberali che devono essere valutate singolarmente poiché corrisposte da soggetti diversi tra loro. Manca pertanto il presupposto soggettivo per effettuare l’eventuale cumulo ai fini della verifica del superamento della soglia dei € 1.000, cioè che lo stesso soggetto effettui più pagamenti inferiori a tale soglia in quanto nell’ambito dello stesso contesto economico6. Si segnala altresì che ad ogni soggetto viene rilasciata una specifica ricevuta di quietanza per l’importo versato. 6 Artt. 49 e 50, del Decreto Legislativo n. 231/2007, come integrati dal “Decreto Salva Italia” convertito in Legge n. 214/2011.