limite uso del contante

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limite uso del contante
NOTA INFORMATIVA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Disposizioni sulla limitazione all’uso del contante e titoli al portatore
aspetti relativi all’attività delle Agenzie di Viaggi e dei Tour Operator
Caratteristiche operative
del settore delle Agenzie di Viaggi e Turismo e dei Tour Operator
Il settore è costituito in Italia da 12.272 imprese che svolgono in via principale l’attività di Agenzia
di Viaggi e Turismo ed operano nei campi della produzione e distribuzione al pubblico di pacchetti
e servizi turistici. Le due attività, tipicamente svolte dalle imprese del settore, sono l’organizzazione
di viaggi (attività dei tour operator, codice ATECO 2007: 79.12.00) e l’intermediazione di servizi
turistici (attività delle agenzie di viaggi, codice ATECO 2007: 79.11.00). Le tipologie di servizi
distribuite al pubblico sono molto eterogenee: dai pacchetti turistici tutto compreso, biglietterie,
prenotazioni di servizi di alloggio, ecc. Per operare le imprese di viaggi devono preventivamente
munirsi di apposita autorizzazione rilasciata di norma dall’Assessorato regionale o provinciale del
Turismo.
Si tratta quindi di imprese che sono innanzitutto legalmente autorizzate a svolgere l’attività di
organizzazione e di vendita di pacchetti e servizi turistici, in base alle norme legislative e
regolamentari regionali, e svolgono sicuramente un’effettiva attività commerciale in quanto le
diverse operazioni, sia di acquisto sia di vendita, rispondono ad un preciso intereresse economico
che si concretizza nella programmazione e creazione di pacchetti turistici, di solito pubblicizzati su
cataloghi, anche tramite web.
Esiste poi una copiosa documentazione che viene prodotta dall’agenzia di viaggi organizzatrice,
oltre al contratto di compravendita di pacchetti e servizi turistici, che deve essere redatto in forma
scritta, e alla fattura fiscale di vendita, come ad esempio i biglietti aerei, i voucher alberghieri, i
voucher per le eventuali escursioni ed altri documenti di viaggio, che sono consegnati al cliente e
che provano la concreta esecuzione delle operazioni e la fruizione dei servizi a favore dei clienti
stessi. Copia di tale documentazione commerciale e fiscale viene di norma raccolta e conservata
in un unico dossier di viaggio (fascicolo della clientela).
Riferimenti normativi e di prassi
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, sono stati modificati gli ambiti applicativi delle
disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’art. 49, del Decreto Legislativo n. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente
pari o superiore a € 1.000. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti
inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere
eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Con decorrenza quindi dal 1 febbraio scorso, è vietato il trasferimento di denaro contante o di
libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è
complessivamente pari o superiore a € 1.000.
Innanzitutto il Ministero dell’Economia e delle Finanze1 ha precisato che i prelievi ed i versamenti
di contante sopra tale soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati
anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione a tale divieto2.
L’importo di € 1.000 è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche
suddividere “artificiosamente” un unico importo di € 1.000 o superiore, in più pagamenti in contanti
di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione.
E’ stato però precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in nota, che se la suddivisione
di un importo pari o superiore a € 1.000 dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si
possa avere contezza o prova, che prevedano ad esempio rateazioni, in tal caso può interpretarsi
la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in
questione. Sul punto anche il Consiglio di Stato si era a suo tempo pronunciato3, ponendo un limite
all’ipotesi di cumulo di trasferimenti avvenuti nel medesimo contesto economico, in presenza di
scadenze di pagamento pattuite preventivamente, anche se resta impregiudicato il potere
discrezionale dell’Autorità amministrativa4 di verificare nelle singole fattispecie se il disposto
normativo è stato violato.
1 Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato
Generale di Finanze, Ufficio XV, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, del 16 gennaio 2012, n. 2.
2 Art. 49, del Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Si veda anche la Circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 novembre 2011.
Considerazioni
Il significato da attribuire all’avverbio complessivamente, utilizzato nella norma, risulta essenziale
al fine di stabilire nei singoli casi se la violazione della limitazione all’uso del contante si sia in
concreto realizzata o meno. Si cercherà pertanto di seguire un approccio il più possibile oggettivo
e cioè verificare la liceità del cumulo tra denaro contante e titoli al portatore utilizzati nell’ambito
della stessa transazione, risultando dirimente per l’analisi in questione quanto affermato sia dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze sia dal Consiglio di Stato.
Innanzitutto è utile rammentare che la ratio della norma è di prevenire l’utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
Il Consiglio di Stato aveva osservato, in via esemplificativa, che non parrebbe giustificata
l’applicazione del limite sopra indicato all’utilizzo di denaro contante o di titoli al portatore (non
importa se separatamente o cumulativamente) nell’ipotesi in cui sia convenuto un pagamento
rateizzato o, comunque dilazionato nel tempo, con previsione di una pluralità di pagamenti per
somme comunque inferiori al limite di legge. In tale situazione, infatti, il Consiglio di Stato
considera che, pur ponendo in essere un unico disegno negoziale, l’imposizione del limite non
risponderebbe ad apprezzabili ragioni di contrasto del riciclaggio, rappresentando invece, in
qualche modo, una remora alla normale esplicazione dei rapporti correnti tra gli operatori
economici. Analogamente non sarebbe giustificata l’applicazione del divieto in parola nell’ipotesi in
cui una obbligazione, relativa ad un importo complessivo superiore al limite, preveda
l’adempimento da parte di una pluralità di coobbligati, per somme in ciascun caso inferiori al
predetto limite.
3 Consiglio
di Stato n. 1504 del 12 dicembre 1995.
territoriali dello Stato.
4 Ragionerie
Conclusioni
Ciò premesso, si potrebbe dedurre quanto segue:
• si richiamano innanzitutto i requisiti sostanziali e formali riportati nelle Condizioni Generali
di Contratto (CGC) che regolamentano l’attività di compravendita di pacchetti e servizi
turistici. Si ricorda infatti che le CGC sono state riviste con l’entrata in vigore del cosiddetto
Codice del Turismo. Entrando nel dettaglio si evidenzia che la vendita dei pacchetti turistici
prevede, per legge, l'ipotesi di versamento di un acconto (non superiore al 25% - vedi
art. 7 CGC e lettera d), comma I, art.36 del Decreto Legislativo n. 79/2011 Codice del
Turismo) e che uno o più acconti e saldo sono effettuati dal cliente secondo quanto
specificamente indicato nelle condizioni particolari di contratto di vendita, tra l’altro,
anche pubblicate nei cataloghi o comunque nelle offerte dei tour operator. L’art. 38,
comma I, del Codice del Turismo, stabilisce che l’opuscolo informativo, che l’Agenzia di
Viaggi deve consegnare al cliente, contenga in modo chiaro e preciso, tra l’altro, l’importo o
la percentuale di prezzo da versare come acconto/i e le scadenze per il versamento del
saldo.
• con particolare riferimento al Comparto delle Agenzie di Viaggi e dei Tour Operator, in cui è
molto diffusa la prassi commerciale5 pluriennale, e oramai consolidata, di pagamento a
tranche e quindi dilazionato, che si ritrova nelle condizioni speciali di vendita dei Tour
Operator laddove sono stabiliti i termini per i pagamenti di acconti (anche più d’uno) e del
saldo, si ritiene che si possano considerare esenti dall'applicazione della normativa
quelle transazioni che per tale prassi appunto prevedono pagamenti rateizzati a
tranche, sulla base di uno specifico contratto o accordo di vendita preventivamente
sottoscritto tra le parti. Pertanto la suddivisione del valore complessivo dell’operazione di
vendita di pacchetti e/o servizi turistici (ad esempio biglietteria per trasporti, ecc.), pari o
superiore a € 1.000, in una pluralità di versamenti in contanti, o di titoli al portatore, per
somme sempre inferiori al limite di legge, dovrebbe essere considerata ammissibile poiché
appunto frutto di un contratto nel quale è stato convenuto un pagamento a tranche, o
comunque dilazionato nel tempo, e non pratica elusiva della normativa in questione. In
buona sostanza il frazionamento, oltre ad essere connaturato alla prassi commerciale della
vendita di pacchetti e servizi turistici, è precisa conseguenza di un preventivo contratto
sottoscritto tra le parti nel quale appunto è prevista la dilazione in due o più tranche;
5 Art.
9 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile sulla Raccolta di usi.
Roma, 6 marzo 2012, ore 10.30 5
• nell’ipotesi invece in cui non sia contrattualmente prevista una specifica dilazione o
rateizzazione di pagamento, dovrebbe essere chiarito che i pagamenti in contanti sono
ammissibili fino all’importo massimo di € 999,99 per transazioni di valore complessivo pari
o superiore a € 1.000. La parte eccedente dovrà necessariamente essere regolata
esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili quali bonifici bancari e postali,
assegni bancari e postali, carte di credito, debito, prepagate, bancomat, ecc. La ratio della
disposizione sull’antiriciclaggio dovrebbe evitare movimentazioni di somme di denaro
rilevanti e pertanto il limite posto dalla norma presume che l’utilizzo sotto tale soglia non
costituisca un’operazione da segnalare, lasciando sempre impregiudicato il potere
discrezionale di controllo;
• la predisposizione delle liste di nozze si concretizza usualmente nella raccolta, svolta dalle
Agenzie di Viaggi, di singoli importi corrisposti da parenti ed amici degli sposi a valere
per la prenotazione di un pacchetto e/o servizio turistico. Gli sposi sceglieranno e
confermeranno il pacchetto e/o il servizio turistico in un momento successivo, anche in
base alle disponibilità di cui sono venuti in possesso a seguito della suddetta raccolta. Si
tratta quindi di donazioni ovvero di erogazioni liberali che devono essere valutate
singolarmente poiché corrisposte da soggetti diversi tra loro. Manca pertanto il
presupposto soggettivo per effettuare l’eventuale cumulo ai fini della verifica del
superamento della soglia dei € 1.000, cioè che lo stesso soggetto effettui più pagamenti
inferiori a tale soglia in quanto nell’ambito dello stesso contesto economico6. Si segnala
altresì che ad ogni soggetto viene rilasciata una specifica ricevuta di quietanza per l’importo
versato.
6 Artt.
49 e 50, del Decreto Legislativo n. 231/2007, come integrati dal “Decreto Salva Italia” convertito in Legge n.
214/2011.