NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
CITTA’ DI BORDIGHERA Provincia di Imperia NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del PIANO REGOLATORE GENERALE Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 39 del 29.02.2000 TITOLO PRIMO IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE CAPITOLO I PRESCRIZIONI GENERALI ART. 1 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 1.01 Il Piano Regolatore Generale del Comune di Bordighera prefigura, in un disegno unitario e coerente, l'assetto auspicabile per il territorio comunale. Esso definisce le operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire quel riequilibrio generale fra aree edificate e non, oltre alla conservazione ed alla valorizzazione del tessuto edificato di pregio, indicato dal documento preliminare al Piano, redatto in data 11.12.1990, come obiettivo prioritario per lo sviluppo e la salvaguardia del territorio. 1.02 Il presente Piano Regolatore Comunale si pone come quadro generale di riferimento, di guida e di controllo per tutte le attività e per tutti gli interventi, pubblici e privati, attinenti l'uso e le trasformazioni del territorio, urbanizzato e non, del Comune di Bordighera. ART. 2 DOCUMENTI DEL PIANO (stralciato) ART. 3 LETTURA DEL PIANO - DEFINIZIONI PUNTUALI 3.01 I documenti del Piano vanno letti complessivamente secondo le seguenti priorità: a) Le tavole di sintesi del sistema geologico, la relativa normativa e la relazione prevalgono sulle indicazioni sia cartografiche che normative, eventualmente in contrasto, contenute nelle tavole del sistema ambientale e del sistema urbanistico insediativo e produttivo. b) Le tavole del sistema ambientale e la relativa normativa prevalgono sulle indicazioni sia cartografiche che normative, eventualmente in contrasto, contenute nelle tavole del sistema urbanistico, insediativo e produttivo. c) Le tavole del sistema urbanistico, insediativo e produttivo forniscono indicazioni urbanistiche attuative vincolanti, solo se non in contrasto con le tavole e le normative degli altri sistemi. Le presenti norme riportano in ordine divulgativo i tre sistemi di piano. Nel caso di destinazione urbanistica omogenea presente nel sistema ambientale e insediativo/produttivo la norma relativa é riportata una sola volta in uno dei due sistemi e ad essa si fa esplicito riferimento. ART. 4 APPLICAZIONE DEL PIANO 4.01 4.02 L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nei tre sistemi cartografici letti contemporaneamente, oltreché nelle presenti Norme di attuazione e nella Relazione Illustrativa. Per quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. detto piano é 1 disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. ART. 5 ATTUAZIONE DEL PIANO 5.01 Il P.R.G. si attua secondo le modalità di intervento (strumento urbanistico attuativo o concessione edilizia convenzionata) indicate negli articoli delle presenti norme relative alla disciplina delle singole zone urbanistiche. In assenza di specifica indicazione al riguardo circa il regime di attuazione, gli interventi sono da intendersi assentibili mediante rilascio di titolo abilitativo diretto. CAPITOLO II DEFINIZIONI GENERALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SUBORDINATO ART. 6 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (stralciato) ART. 7 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI (S.U.A.) (stralciato) ART. 8 CONVENZIONAMENTI (stralciato) ART. 9 FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (stralciato) ART. 10 STRUMENTI PER AMBITI PARTICOLARI 10.01 La cartografia del sistema ambientale in scala 1:5.000 e del sistema urbanistico insediativo/produttivo in scala 1:2.000 ed in scala 1:5.000 indicano, con apposita simbologia, le aree dove si prescrive la formazione obbligatoria di S.O.I. (art. 39 D.C.R. 6/92) e P. di R. (art. 50 e 52 L.R. 28 febbraio 1983 n. 6 e successive integrazioni e modifiche) distinti nelle seguenti categorie : a) aree di rilevanza ambientale; b) aree di riqualificazione territoriale; c) aree di riqualificazione urbana e a riordino ambientale. 2 10.02. (stralciato) 10.03. (stralciato) 10.04. (stralciato) 10.05. (stralciato) ART. 11 PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 11.01 11.02 Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21 luglio 1986 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerati insediamenti produttivi le opere e gli impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, gli impianti e servizi turistici, i complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Gli indici di utilizzazione e di fabbricabilità previsti nelle disposizioni urbanistico-edilizie del P.R.G. potranno subire nel P.I.P. modifiche fino al 20% della superficie quando sussistano fondati motivi di ordine tecnico, economico o di conduzione aziendale nella determinazione della quota da destinare ad alloggio accessorio al fine di realizzare una superficie massima di mq. 80. ART. 12 PIANO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI 12.01 12.02 12.03 Dovrà essere predisposto un piano per lo smaltimento dei rifiuti prevenienti da demolizioni, costruzioni e scavi nell'ambito della localizzazione prevista dal P.R.G. in ambito comunale. A livello cartografico è stato individuato un ambito da destinare allo smaltimento degli inerti di cui al punto precedente. Tale intervento dovrà essere attuato per piani successivi stratificati, prevedendo la raccolta e la sistemazione del materiale naturale in loco per la creazione della diga anteriore e la piantumazione con essenze locali, la canalizzazione delle acque meteoriche ed il loro smaltimento. Le aree destinate allo smaltimento degli inerti, una volta esaurita la loro potenzialità, dovranno essere ripristinate per la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. ART. 13 " annullato" 3 CAPITOLO III DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ART. 14 DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE 14.01 Costruzione interrata Si intende interrata una costruzione tutta sotto il livello naturale del terreno e che può presentare alla vista solo la parte strettamente necessaria all'accesso, la quale non può' superare i 5 ml. di apertura ovvero uno sviluppo del 30% riferito ad un solo fronte. Tale costruzione non dà luogo al rispetto delle distanze fra i fabbricati e dai confini. Qualora la sistemazione del terreno si presenti a fasce, la facciata verticale di queste dovrà contenere uno spessore di terra non inferiore a mt. 1. 14.02 H = altezza del fabbricato L'altezza massima dell'edificio è misurata tra due piani orizzontali, passanti rispettivamente per il punto più basso di tutti i prospetti e per l’estradosso del più alto solaio a copertura dell'ultimo piano abitabile, oppure alla linea di gronda se posta a quota superiore, o comunque utilizzabile, con l'esclusione delle costruzioni accessorie e sovrastrutture per servizi (volumi tecnici). Quando il terreno è a balze o in pendenza, nell'altezza saranno computati anche eventuali terrapieni in progetto aderenti o circostanti la costruzione, qualora il ciglio del muro di sostegno di essi disti dal perimetro della costruzione meno di quattro metri o l'altezza di detto muro sia superiore a metri tre. Nel caso in cui il fabbricato sorga su un terreno in declivio è ammessa la misurazione dell'altezza per corpi di fabbrica, a condizione che l'altezza massima di ogni singolo corpo sia contenuta entro i limiti di altezza massima e che l'altezza complessiva del fabbricato non superi i 3/2 dell'altezza massima consentita (il fabbricato si intende costituito dai diversi corpi di fabbrica). Unica compenetrazione ammessa tra i corpi di fabbrica, ai fini della misurazione delle loro altezze singole, è quella relativa allo spessore del muro comune. 14.03 Numero dei piani abitabili E' il numero massimo dei piani fuori terra consentito in ogni zona. 14.04 It = Indice di fabbricabilità territoriale E' il rapporto, espresso in metri cubi per metro quadrato, fra il volume massimo realizzabile (V) e la superficie territoriale delle aree asservite. 14.05 If = Indice di fabbricabilità fondiaria E' il rapporto, espresso in metri cubi per metro quadrato, fra il volume massimo realizzabile (V) e la superficie fondiaria asservita. 14.06 L = lunghezza dei fronti E’ la lunghezza massima di ogni prospetto. 14.07 Lotto minimo Per lotto minimo si intende la superficie fondiaria o territoriale minima da destinare all'insediamento di attività produttive o all'edificazione in generale per una corretta utilizzazione del suolo e gestione urbanistica. 4 14.08 Rc = rapporto di copertura E' il rapporto fra la massima superficie coperta (Sc) e la superficie del lotto di proprietà depurata delle eventuali porzioni destinate ad infrastrutture viarie, ad attrezzature pubbliche e ad altra destinazione. 14.09 Sc = superficie coperta E' la superficie, espressa in metri quadrati, della proiezione, sul piano orizzontale, dell'area racchiusa nel perimetro esterno dell'edificio compresi i corpi chiusi a sbalzo ed esclusi i balconi e cornicioni. 14.10 St = superficie territoriale La superficie territoriale comprende la superficie fondiaria ( di cui al successivo punto Sf) e le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti. 14.11 Sf = superficie fondiaria La superficie fondiaria è costituita dalla parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici, si calcola sottraendo dalla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni. 14.12 Sm = superficie minima di intervento E' l'area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione esecutiva di grado subordinato: nel primo caso rappresenta il lotto minimo edificabile, nel secondo caso l'unità minima insediativa indicata espressamente dalle planimetrie o parametricamente dalle norme. 14.13 Su = superficie utile lorda E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurata al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensori, scale, ecc.). Dal computo della superficie lorda sono esclusi i porticati ad uso pubblico. Negli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono pure esclusi dal computo della superficie lorda da calcolare per una eventuale ricostruzione: le superfetazioni, i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie e le logge murate, le costruzioni provvisorie ed in precario e le costruzioni abusive. 14.14 V = volume del fabbricato E' dato dalla somma dei prodotti delle superfici lorde di ogni piano per le relative altezze, compresi gli spessori dei solai intermedi e fino all'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile. Il volume del sottotetto è compreso se abitabile. Si escludono dal calcolo i volumi tecnici, le pertinenze, i porticati, nonché i volumi interrati rispetto al profilo del terreno sistemato, purché la variazione rispetto al profilo naturale del terreno non superi metri 1,50. 14.15 Vt = volumi tecnici I volumi tecnici sono costituiti dalle porzioni dell'edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell'edificio stesso (serbatoi dell'acqua, canne fumarie o simili) per quanto non eccedono i mt. 3,00 dall'ultimo livello di utilizzo, salvo l'extra corsa ascensore che potrà essere elevato nel rispetto delle norme al momento in vigore. 5 I volumi tecnici non sono soggetti alle norme di zona come definite nei successivi articoli. Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termico (cappotti termici) per gli edifici esistenti autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 30 aprile 1976 n. 373. 14.16 Vu = volume utile complessivo E' la somma dei volumi calcolati moltiplicando la superficie lorda e le rispettive altezze lorde interne. 14.17 Pendenza del tetto In tutte le tipologie non sarà ammissibile una pendenza delle falde del tetto superiore al 35%. 14.18 Aree asservite La superficie dell'area asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di fabbricabilità stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale. Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell'edificio stesso, ad eccezione di quelle in zona agricola e con l'obbligo della loro assoluta inedificabilità. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all'obbligo di S.U.A., la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell'edificazione; nel caso di costruzioni autorizzate prima del 31/8/1967, ove non esista agli atti regolare asservimento, s'intende asservita una fascia minima di m.5,00 attorno al perimetro dell'edificio e comunque non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente all'atto dell'adozione dello Strumento Urbanistico Generale. Nel caso si intervenga su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione dello stesso o aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, dovrà essere computato anche il volume già esistente, fatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale consentano incrementi volumetrici indipendentemente dal rispetto dell'indice di zona. E' fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori indici di fabbricabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente al momento in cui si effettuano gli interventi edilizi. Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l'osservanza dei parametri vigenti. Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuti dal Comune. 14.19 Fondo rustico E' l'insieme dei terreni, di un unico proprietario, ricadenti anche in più zone agricole, anche non contigui, costituenti la stessa azienda. 14.20 Azienda agricola vitale E' l'azienda insistente su un fondo rustico, debitamente coltivato, avente una superficie pari almeno a quella minima stabilita in ogni singola articolazione delle zone agricole. 6 14.21 Pertinenze Sono pertinenze i manufatti non abitabili destinati all’uso esclusivo del fabbricato. Tale destinazione deve risultare nell'autorizzazione o nella concessione. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti ad autorimessa al servizi di unità abitative del fabbricato, a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici e le opere di sistemazione, arredo e recinzione del terreno. 14.22 Altezza media prevalente E' l'altezza media degli edifici ricompresi in un cerchio, avente centro sul fabbricato in oggetto e raggio di mt.50 con esclusione delle anomalie altimetriche o tipologiche. 14.23 Opere di urbanizzazione (stralciato) ART. 15 DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ Per le costruzioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme o dai piani esecutivi di grado subordinato, la distanza dal confine deve essere fissata in m.5. E' ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà se preesiste parete o porzione di parete non finestrata o in base alla presentazione di un progetto unitario per i fabbricati da ristrutturare o da realizzare in aderenza. E' inoltre ammessa la costruzione a distanza dal confine, inferiore a quella prevista dalle presenti norme nel caso di apposita scrittura privata firmata dal proprietario finitimo, con la quale venga in ogni caso garantito il rispetto delle distanze minime previste tra i fabbricati e l'impegno a trasformarla in atto pubblico prima del rilascio della concessione edilizia. Le distanze dai confini si misurano al netto dei balconi, delle scale e delle gronde dei tetti con aggetto non superiore a ml. 1,20. Nel caso di parti aggettanti oltre ml. 1,20 la distanza verrà misurata con la deduzione della misura degli aggetti consentiti. I vincoli relativi alle distanze potranno non essere rispettati nei casi in cui la ricostruzione sia compresa nell’inviluppo dell’edificio preesistente; sono ammessi debordamenti, nel rispetto delle distanze minime da confini, strade e fabbricati, fissati per la zona dal P.R.G.. ART. 16. DISTANZE MINIME TRA I FABBRICATI E’ la distanza minima tra le pareti dei fabbricati. ART. 17 DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL LIMITE DELLE STRADE INTERNE ALLE AREE DI SVILUPPO URBANO (stralciato) 7 ART. 18 DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEI CORSI D'ACQUA (stralciato) ART. 19 INCREMENTO VOLUMETRICO 19.01 In tutti gli edifici uni e bifamiliari, la cui costruzione risale a prima del 1940 sarà consentito, per adeguamento igienico-sanitario, un incremento volumetrico da realizzare sia in altezza sia in dilatazione planimetrica pari al 15% dell'esistente. Tale incremento si applica, una volta sola e solo nei confronti di edifici la cui volumetria complessiva sia inferiore a mc. 600 e che non rientrino tra quelli vincolati ai sensi delle successive norme ambientali. ART. 20 DESTINAZIONE D'USO 20.01 La destinazione d'uso (DU) dei suoli e degli edifici, nonché di parti dei medesimi deve rispettare le prescrizioni delle presenti N.d'A.. Il cambiamento di destinazione d'uso, anche se non comporta l'esecuzione di opere edilizie, é sottoposto ad autorizzazione edilizia. Non può essere rilasciata licenza di agibilità o di abitabilità per costruzioni o parti di esse che presentino destinazioni diverse da quelle previste dalla concessione edilizia. Costituiscono specifiche DU quelle in appresso elencate : 1) residenziale; 2) ospitalità e ricettività alberghiera anche all'aria aperta ai sensi della vigente legislazione in materia e con le previsioni particolari riferite alle singole tipologie di cui al successivo art. 56; 3) ospitalità extralberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia e con le previsioni particolari riferite alle singole tipologie di cui al successivo art. 56; 4) distribuzione al dettaglio; 5) uffici e strutture dirigenziali; 6) edilizia per l'industria, l'artigianato, la movimentazione e la distribuzione all'ingrosso delle merci; 7) autorimesse, rimessaggio, depositi e similari; 8) servizi d'uso privato; 9) depositi di prodotti petroliferi e pericolosi; 10) serre; 11) serbatoi idrici; 12) edifici ed attrezzature private per la cultura, lo spettacolo ed il tempo libero; 13) attrezzature per il verde pubblico, il gioco e lo sport; 14) attrezzature per la pubblica istruzione: scuole materne, scuole dell'obbligo; 15) attrezzature per l'istruzione superiore; 16) attrezzature per i servizi generali e collettivi: attrezzature per l'esercizio del culto e delle funzioni connesse, attrezzature destinate alle attività partecipative, amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative; 17) impianti tecnologici: impianti per la produzione e distribuzione energetica, depositi e rimesse di mezzi di trasporto pubblico, impianti di depurazione delle acque, centrali telefoniche ed elettriche, ecc.; 8 18) impianti di distribuzione carburanti; 19) attrezzature connesse alla balneazione; 20) approdi turistici; 21) servizi connessi agli approdi turistici. Eventuali destinazioni d'uso non compatibili con quelle successivamente previste zona per zona potranno permanere sino ad esaurimento, ma sugli edifici o sulle porzioni di tali edifici che le ricomprendono non potranno essere eseguiti interventi diversi di quelli previsti al successivo art. 21 ai nn. 4-5-6-11. ART. 21 INTERVENTI 21.01 Gli interventi relativi agli edifici sono divisi secondo la seguente classificazione: 1) nuove costruzioni; 2) ampliamenti; 3) sopraelevazioni; 4) opere interne; 5) manutenzione ordinaria; 6) manutenzione straordinaria; 7) restauro e risanamento conservativo; 8) ristrutturazione edilizia; 9) ristrutturazione urbanistica; 10) demolizione e ricostruzione; 11) cambiamento della destinazione d'uso anche senza opere edilizie, ma che comportano un mutamento di standard ai sensi del D.M. 02.04.1968 n. 1444; 12) aumento volumetrico; 13) demolizione. 21.02 Interventi edilizi sulle volumetrie esistenti Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti a prescindere dalla tipologia dell'atto autorizzativo: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purchè tali opere non comportino alterazioni dell’aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 9 Tali interventi comprendono il ripristino dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, lo spostamento di parti di volume, al fine di rimodellare il precedente involucro. Ricompresi in questo si devono intendere anche quelli di: 1) interventi di demolizione e ricostruzione parziale del fabbricato non interessante, per quanto attiene lo spostamento della volumetria, oltre il 50% del fabbricato stesso con il ripristino, la sostituzione e l'inserimento delle parti strutturali verticali e orizzontali, compresi anche i balconi. 2) trasformazione del fabbricato mediante la modifica e l'aumento del numero dei vani, delle unità abitative, della superficie utile senza alterazione del volume complessivo del fabbricato. 3) mutamento di destinazione d'uso connessa all'esecuzione di opere anche interne ovvero che determinano un mutamento di standard ai sensi del D.M. 2 aprile 1969 n. 1444. e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Interventi che riguardano accorpamenti e smembramenti di più edifici. Tali interventi sono obbligatoriamente sottoposti a S.U.A.. f) opere interne, si intendono per opere interne gli interventi di cui all’art. 26 della Legge 47/1985 che riguardino una o più unità immobiliari. Rientrano nelle opere interne gli accorpamenti di più unità immobiliari non comportanti modifiche di prospetti e non recanti pregiudizio alla statica degli immobili. g) interventi di sostituzione edilizia, quelli rivolti alla totale o parziale demolizione del fabbricato eccedente il 50% di quello preesistente per la sostituzione con un organismo edilizio totalmente diverso. ART. 22 TIPOLOGIE EDILIZIE 22.01 Il P.R.G. distingue nelle zone residenziali tre tipi di tipologie edilizie: a) edificio a ville mono o bifamiliare: si tratta di costruzioni isolate, circondate da aree verdi e pertinenze, costituite da una o due unità abitative aggregate o compenetrate su non più di due piani abitativi, con volumetrie comprese tra 200 e 900 mc. Deve avere una superficie massima destinata a logge, terrazzi e balconi a sbalzo non superiore a 1/4 della superficie lorda; nonn deve avere superficie a porticato maggiore di 1/4 della superficie lorda. b) in linea o a schiera: si intendono edifici a struttura seriale contenenti più di due abitazioni, nei quali ogni alloggio può comunicare con l’esterno direttamente o attraverso anditi comuni, costituiti generalmente da un massimo di tre piani con unità anche duplex. Diverse soluzioni dovranno essere dichiarate compatibili dalla C.E.I.. c) a blocco: si intendono tutte le altre costruzioni plurifamiliari nelle quali gli alloggi comunicano con l’esterno esclusivamente mediante anditi comuni salvo quelle ubicate al piano terreno (condomini, case a grappolo, ecc.). 10 22.02 Il P.R.G. distingue nelle zone produttive o commerciali due diverse tipologie edilizie: d) tradizionale: si tratta di edifici compatti con coperture a più falde dove viene integrata la residenza dell'imprenditore con la sede produttiva dell'azienda; e) a capannone : si tratta di edifici realizzati normalmente in prefabbricato con elementi seriali in C.L.S. o precompresso, caratterizzati dall'aggregazione di elementi di semplice geometria. 22.03 Il P.R.G. distingue nelle zone agricole due diverse tipologie edilizie: f) Abitazione connessa alla conduzione agraria del fondo: è il complesso delle strutture murarie destinate alla residenza, finalizzate ad una corretta conduzione, aventi tipologia tipicamente rurale e precisamente : ∗ collocazione in edifici di norma unifamiliari o con non più di due alloggi; ∗ superficie utile (compresa delle tramezzature interne) non superiore a mq. 200,00; ∗ superficie massima destinata a logge, terrazzi e balconi a sbalzo non superiore a 1/4 della superficie lorda; ∗ superficie massima per ogni portafinestra e finestra non superiore rispettivamente a mq. 4,00 e mq. 2,50; ∗ superficie a porticato inferiore a 1/4 della superficie lorda; ∗ destinazione d'uso abitativo del sottotetto non ammessa, a meno che lo stesso non venga computato nella volumetria;. . ∗ dotazione di almeno un appartamento con non meno di tre vani più i vari accessori; ∗ occupazione inferiore al 10 % della superficie del lotto sul quale viene edificata; ∗ eventuale costruzione su pilotis ammessa solo se parziale. g) Annessi rustici: sono il complesso di strutture murarie pertinenti il fondo rustico e organicamente ordinate alla sua produttività, quali magazzini agricoli, depositi, stalle, fienili ed attrezzature simili. Devono essere esclusivamente collocati al piano terreno, costituire un corpo di fabbrica autonomo o in aderenza e comunque non essere comunicanti direttamente (attraverso scale, aperture, ecc.) con la residenza, ovvero possono essere ubicati allo stesso piano della residenza stessa in edifici contigui ma da essa totalmente indipendenti. Potranno in alternativa essere posti al piano seminterrato, sotto il fabbricato, fermo restando l'altezza massima complessiva ( mt. 7,5) Regole da osservare per la realizzazione di annessi rustici : - superficie non superiore al 5% del lotto di terreno in cui sono realizzati; - limite massimo di altezza di mt. 4,50 netti; - locali per i servizi igienici aventi superficie non maggiore di 1/20 della superficie lorda; - sole tramezzature occorrenti e strettamente funzionali al loro uso; - aperture sufficienti a garantire l'illuminazione e l'areazione ed una porta-apertura tale da garantire l'accesso a mezzi motorizzati. I magazzini di questo tipo sono valutati a superficie utile. 11 ART. 23 EDIFICI SOGGETTI A DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE Sono considerati edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione in loco quei manufatti situati in posizione tale da costituire grave pregiudizio alla realizzazione di infrastrutture pubbliche, per i quali si prescrive la demolizione senza ricostruzione. Per questi edifici sono ammessi, in via transitoria, interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione senza aumento di volume. Il volume di tali edifici, generalmente non ricompresi in ambiti soggetti a S.U.A., in considerazione dell'esigua quantità di volta in volta prevista potrà, tramite convenzionamento che preveda la cessione gratuita del sedime al patrimonio comunale ovvero nell'ambito della cessione dell'area all'Ente Comune, essere trasferito in qualunque ambito soggetto a S.U.A. nel raggio di 500 mt., in aggiunta all'indice territoriale previsto, purché la volumetria trasferita non superi il 30% della volumetria massima derivante dalla superficie del lotto. ART. 24 SERRE 24.01 Sono da considerare serre gli impianti formati da materiale stabilmente infisso al suolo, di tipo prefabbricato, o eseguiti in opera e destinati esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino necessarie condizioni microclimatiche non garantibili naturalmente. 24.02 La realizzazione di serre può avvenire solo nelle aree destinate all'agricoltura di tipo agricolo E1 e E3; ove non sia specificatamente vietato l'inserimento di nuove strutture serricole e l'inserimento è subordinato al rilascio del pertinente titolo abilitativo edilizio purché sussistano le seguenti condizioni : 1. il materiale adoperato consenta il passaggio della luce; 2. l'altezza massima non superi i m. 3 in gronda e m. 6 al colmo; 3. le distanze minime non siano inferiori a : - m. 5 dai fabbricati abitativi esistenti sul fondo; - m. 10 da tutti i fabbricati diversi; - m. 1,5 dal confine; - m. 5 dalle strade pubbliche. 24.03 Non é stabilita una distanza minima fra serra e serra. 24.04 Le serre potranno essere realizzate con le prescrizioni di cui al punto 24.02 dietro impegno a non modificare la destinazione del manufatto. 24.05 Tutto quanto non é richiamato esplicitamente nel presente articolo é disciplinato dalla legge regionale 1 giugno 1976 n. 17 e successive integrazioni e modificazioni. ART. 25 DEROGHE Per i soli edifici ed impianti pubblici ed in casi eccezionali per quelli di interesse pubblico, possono essere concesse deroghe alle norme di attuazione del P.R.G. relative all’altezza massima degli edifici ed alle distanze dai confini, dai cigli stradali e dagli edifici. Al fine di cui sopra deve essere richiesto il nulla-osta ai sensi dell’art. 3 della legge 21.12.1955 n. 1357 e dell'art. 41 quater della L.U. n. 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni. 12 ART. 26 BENI DEMANIALI Sulle proprietà e sui beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello stato potranno essere eseguiti tutti quegli interventi compatibili con l'utilizzo del bene stesso e delle funzioni delegate. Si dovranno rispettare le previsioni del presente P.R.G. qualora venisse meno il regime di demanialità o di indisponibilità. ART. 27 "annullato" 13 TITOLO SECONDO Normativa per l'utilizzo della carta di sintesi geologica per la pianificazione territoriale ed urbanistica ART. 28 - NORME GEOLOGICO-TECNICHE GENERALI Tutti gli elaborati progettuali riguardanti le nuove costruzioni e gli interventi che comportino modifiche dello stato del suolo, in conformità al D.M. 11.03.1988, dovranno essere corredati dalla documentazione geologica e geotecnica prevista nello stesso D.M., nelle note esplicative e successive integrazioni. Gli accertamenti geologici tecnici prescritti nell'ambito delle presenti norme debbono contenere: a) rilevamento e relativa elaborazione della cartografia tematica geologica (carta geologica, idrogeologica, geomorfologica ed eventuali altre carte ritenute utili nell'ambito geologico-tecnico) alla scala del progetto comprese tra 1:1000÷1:2000 (quest'ultime per opere a prevalente sviluppo lineare) e sezioni di dettaglio. b) caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica dei terreni di copertura e del substrato roccioso desunti da prospezioni dirette e indirette (scavi di pozzetti, sondaggi meccanici , prove in foro) e prove di laboratorio .I metodi di indagine saranno scelti in base ad un programma redatto dal geologo incaricato caso per caso in relazione alle peculiarietà "geologiche s.l." e alle finalità e caratteristiche dell'opera. c) stesura della relazione illustrativa nelle varie fasi progettuali (di massima, esecutiva, di fine lavori) con gli allegati cartografici, tabelle grafici e della documentazione acquisita consegnata in originale in tre copie. Ai fini dell'individuazione delle diverse fasi di progettazione e dell'esecuzione delle indagini geotecniche si dovra fare riferimento alle Normative Nazionali e Regionali e Vigenti e porre particolare attenzione alle Normative A.G.I. (Associazione Geotecnica Italiana).(Vedi Allegato 1) La seguente tabella disciplina e prescrive le modalità d’intervento nelle varie zone di tutela con riferimento alla Tav. n.° 24 . “Zonizzazione Geologica del Territorio”. 14 TABELLA ILLUSTRATIVA NORME GEOLOGICHE E RIFERIMENTI CARTOGRAFICI GRADO DI TUTELA I II III IV V VI ARTICIOLO NORMATIVO ZONA DESCRIZIONE DELLE AREE - art. 29 ZONA1 art. 30 ZONA2 GROSSI PROBLEMI DI STABILITA' ROCCIOSO E/O DELLA COLTRE DEL E/O DEI RIPORTI ANTROPICI - LITORALI IN EROSIONE (SPIAGGE E SCOGLIERE) - CORSI D'ACQUA PRINCIPALI - CAVE ABBANDONATE ZONA3 art. 32 art. 33 ZONA5 AREE AL LIMITE DELLA STABILITA' DEL SUBSTRATO ROCCIOSO O/E DELLE O/E COLTRI - ZONA4 art. 34 CON SUBSTRATO - art. 31 AREE METODOLOGIE E PRESCRIZIONI AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO - AREE SOGGETTE A FORTE ACCLIVITÀ' - AREE INTERESSATE DA ELEVATA FRATTURAZIONE DEL SUBSTRATO ZONA6 - AREE IN COLTRI POTENTI - AREE INTERESSATE DA SUBSTRATO PLIOCENICO - AREE ALLUVIONALI MARINE E FLUVIALI - COLTRI DI MEDIO SPESSORE IN FAVOREVOLI CONDIZIONI GIACITURALI - PIANO DI BONIFICA COMPLETO DELL'AREA - INTERVENTI SENZA INCREMENTO DIRETTO DI CARICO - IMPIEGO DI STRUTTURE DEFORMABILI E DRENANTI - MINIMI MOVIMENTI TERRA - INDAGINI D.M. 11.3.88 - STUDIO SULLA DINAMICA DEI LITORALI - VERIFICA DELLE OPERE - PIANO DI BACINO - BILANCIO IDROGEOLOGICO - VERIFICA IDRAULICA - PIANO DI BONIFICA COMPLETO DELL’AREA - INDAGINI D.M. 11.3.88 INDAGINI D.M. 11.3.88 ANALISI E PROVE IN SITU DEFINIZIONE IN DETTAGLIO: - CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE AMMASSO ROCCIOSO - CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELLE COPERTURE ANALISI DI STABILITÀ DEL PENDIO DIREZIONE LAVORI DI TIPO GEOLOGICO REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DRENAGGI INDAGINI D.M. 11.3.88 E PROT. REG. N. 57382 DEL 6.5.91 ANALISI E PROVE IN SITU DEFINIZIONE IN DETTAGLIO: - CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE AMMASSO ROCCIOSO - CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELLE COPERTURE ANALISI DI STABILITÀ DEL PENDIO DIREZIONE LAVORI DI TIPO GEOLOGICO REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DRENAGGI INDAGINI D.M. 11.3.88 DEFINIZIONE IN DETTAGLIO : - CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELLE COLTRI - ASSETTO E NATURA DEL SUBSTRATO ROCCIOSO DIREZIONE LAVORI DI TIPO GEOLOGICO ANALISI DI STABILITÀ DEL PENDIO INDAGINI D.M. 11.3.88 DEFINIZIONE IN DETTAGLIO - CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DELLE ALLUVIONI - DISTRIBUZIONE AREALE DELLE ALLUVIONI DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DELLA FALDA FREATICA ASSETTO E NATURA DEL SUBSTRATO ROCCIOSO VII - art. 35 ZONA7 AREE CON COLTRI DI DEBOLE SPESSORE AREE IN SUBSTRATO AFFIORANTE O SUB-AFFIORANTE E INDAGINI D.M. 11.3.88 CON FAVOREVOLE GIACITURA 15 ART. 29. – ZONA 1 - (grado di tutela I') “AREE CON GROSSI PROBLEMI DI STABILITA' DEL SUBSTRATO ROCCIOSO E/O DELLA COLTRE E/O DEI RIPORTI ANTROPICI “ 29.01 - PREMESSA In questa classe, vengono raggruppate tutte quelle aree che risultano in condizioni di equilibrio precario, tale che qualsiasi modificazione del territorio, può incidere in maniera peggiorativa. A dato insieme si annoverano , le frane in atto, alcune paleofrane in precario equilibrio, zone in profonda erosione, riporti antropici di notevole estensione. 29.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE In considerazione della manifesta situazione di instabilità o comunque di disequilibrio geomorfologico, nelle predette zone risulta quasi esclusa ogni possibilità di edificazione. Qualsiasi altra manomissione o trasformazione del suolo anche di limitato impatto (viabilità minore forestale e opere o manufatti attinenti le attività silvo-agricole-forestali) dovrà essere preceduta da particolareggiate indagini geologiche e geotecniche di cui le norme legislative riportate in forma generale nel paragrafo 4.2 della presente relazione. Sono in tutti i casi esclusi anche per modesti interventi le semplificazioni di cui punto A2 del D.M. 11/03/1888. Specificamente alle aree in oggetto, risultano rimarchevoli e vincolanti i seguenti tematismi di indagine: - Piano di bonifica completo dell'area - Verifica della stabilità del pendio in relazione alle opere in progetto e valutazione tramite calcoli geotecnici della stabilità dei fronti di scavo e dei riporti. Nelle zone sedi di scoscendimenti o di frana sono vietati sbancamenti al piede se non adeguatamente sostenuti da opere di sostegno e al di fuori del contesto di risanamento dei moti franosi stessi. - Disciplina delle acque superficiali sia meteoriche che incanalate onde limitare i fenomeni di erosione, definizione dello schema di circolazione idrica nel sottosuolo con particolare riferimento alla distribuzione delle pressioni neutre. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati in modo tale da: - Evitare qualsiasi incremento di carico diretto - Impiego di strutture deformabili e drenanti - Eseguire minimi movimenti di terra 16 ART. 30 – ZONA 2 - (grado di tutela II') “LITORALI (SPIAGGE E SCOGLIERE) e CORSI D'ACQUA E CAVE ABBANDONATE” 30.01 - PREMESSA In questa classe vengono compresi tutti i litorali, sia spiagge che scogliere, ed i principali corsi d'acqua e le cave attualmente abbandonate presenti sul territorio Comunale. 30.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE Vista le normative in materia e constatata l'attuale fase erosiva in atto, qualsiasi intervento a modificazione dell'assetto attuale dovrà essere vagliato tramite studi specifici, estesi all'intorno di competenza ed in relazione all'entità dell'opera in progetto, come specificato nel D.M. 11.3.88 (punto H1, comma e ed g). Prima della progettazione delle singole opere, occorrerà verificare la fattibilità degli interventi sia dal punto di vista geologico e geotecnico. In attesa del completo sviluppo dei piani di bacino, le opere idrauliche, non potranno prescindere da un corretto computo del bilancio idrogeologico e dalla verifica ed eventuali adeguamenti delle sezioni idrauliche in prossimità degli alvei principali. ART. 31 – ZONA 3 - (grado di tutela III') “AREE AL LIMITE DELLA STABILITA' ROCCIOSO O/E DELLE COLTRI “ DEL SUBSTRATO 31.01 - PREMESSA Sono rappresentate dalle aree in erosione profonda, spesso con scoscendimento di masse terrose sulle sponde; da alcune antiche frane per lo più di tipo superficiale, paleofrane, a volte anche molto profondi, zone di intensa fratturazione del substrato ed una vasta area a S- E del concentrico che rappresenta una zona di conoide sottomarino. 31.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE In considerazione della condizioni di precaria stabilità o comunque di incipiente disequilibrio geomorfologico, nelle predette zone, qualsiasi mutazione o trasformazione del suolo anche di limitato impatto (viabilità 17 minore forestale e opere o manufatti attinenti le attività silvo-agricole- forestali) dovrà essere preceduta da particolareggiate indagini geologiche e geotecniche di cui le norme legislative riportate in forma generale nel paragrafo 4.2. Sono in tutti i casi esclusi anche per modesti interventi le semplificazioni di cui punto A2 del D.M. 11/03/1888. Specificamente alle aree in oggetto, risultano rimarchevoli e vincolanti i seguenti tematismi di indagine: - Definizione in dettaglio, tramite appropriate indagini in situ su: a) caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso b) caratteristiche geotecniche delle coperture e delle coltri - Verifica della stabilità del pendio in relazione alle opere in progetto e valutazione tramite calcoli geotecnici della stabilità dei fronti di scavo e dei riporti. Nelle zone sedi di scoscendimenti o di frana sono vietati sbancamenti al piede se non adeguatamente sostenuti da opere di sostegno e al di fuori del contesto di risanamento dei moti franosi stessi. - Disciplina delle acque superficiali sia meteoriche che incanalate onde limitare i fenomeni di erosione, definizione dello schema di circolazione idrica nel sottosuolo con particolare riferimento alla distribuzione delle pressioni neutre. - In tali zone si esclude la possibilità di creare sub irrigazioni per lo smaltimento di acque reflue derivanti da Fosse IMHOFF. - Si prescrive la relazione geologica di fine lavori ART. 32 - ZONA 4 – (grado di tutela IV') “AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO” 32.01 - PREMESSA Indipendentemente alle caratteristiche geomorfologiche e geomeccaniche dei siti vengono raggruppate quelle aree ricadenti sotto l'egidia del Vincolo Idrogeologico ( R.D. n.3267/1923), che risultano disciplinate dal Prot. 57382 del 6.5.91 , in merito all'applicazione della del D.M. 11.3.88, relativo alla legge n. 64/74 per le autorizzazioni di cui all'art. 34 della L.R. 16.4.84. 32.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE - In tali zone si esclude la possibilità di creare sub irrigazioni per lo smaltimento di acque reflue derivanti da Fosse IMHOFF. In tali zone la documentazione geologica dovrà avere un livello di approfondimento in relazione al tipo d’intervento come previsto dalla tabella seguente.Nei casi previsti dovrà essere presentata la Relazione Geologica di Fine Lavori 18 TABELLA RIASSUNTIVA DISPOSIZIONI PER LE ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO DOCUMENTI A CORREDO DEL PROGETTO INTERVENTI TIPO 1 INTERVENTI TIPO 2 INTERVENTI TIPO 3 INTERVENTI TIPO 4 ♦ (♦) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ E1) Relazione preliminare E2) Progetto esecutivo delle prospezioni geognostiche E3) Esiti campagna prospezioni ♦ ♦ E1) Relazione Esecutiva I ) Relazione tecnico-illustrativa modalità esecutive delle opere, anche provvisionali in base alla documentazione geologica ♦ (♦) - Possono non essere prodotti in rapporto a giustificata e responsabile attestazione del geologo INTERVENTI DI TIPO 1: Interventi minimi: a) Strutture edilizie non residenziali con volume (V) inferiore a 100 mc. b) Vasche e serbatoi di volume (V ), V ≤ 50 mc. c) Movimenti terra con asportazione o/e movimentazione di volume (V ), V ≤ 200 mc. con muri di sostegno di altezza (H), H ≤ 2.5 m. INTERVENTI DI TIPO 2 - Che non prevedono strutture edilizie in elevazione: a) Modificazioni assetto terreno coinvolgenti elementi minori dell'idrografia superficiale (viabilità minore, condotte ) e che non comportino opere di sostegno ≥ 2.5 m. b) Movimenti terra con asportazione o/e movimentazione di altezza (H) , H > 2.5 m. ed H ≤5 m., senza opere di sostegno o modificazioni dell'idrografia superficiale o sotterranea INTERVENTI DI TIPO 3 - interventi di media rilevanza che comportino: a) Strutture edilizie e residenziali con Volume(V) V >100 mc e V ≤ 300 mc. o contenitori di liquidi con Volume(V) V ≥ 50 mc e V ≤ 150 mc. se il P.R.G. prevede un'indice di fabbricabilità (If) If ≥ 0,1 m2/m3 e If ≤ 0,5 m2/m3 b) Scavi e riporti di contenuta profondità o altezza (≤ 2,5 m.), di rilevante sviluppo lineare e che non comportino opere di sostegno, e/o in sottoscarpa, e/o sistemazioni a scarpata naturale con altezza (H) H > 2.5 m. INTERVENTI DI TIPO 4 - Ogni genere d'intervento con caratteristiche eccedenti i limiti esposti nei punti precedenti. 19 ART.33 - ZONE 5 - (grado di tutela V') “AREE SOGGETTE A FORTE ACCLIVITÀ', AREE INTERESSATE DA ELEVATA FRATTURAZIONE DEL SUBSTRATO, AREE IN COLTRI POTENTI ASSESTATE, AREE INTERESSATE DA SUBSTRATO PLIOCENICO” 33.01 - PREMESSA Rappresentano una buona parte della fascia collinare del territorio comunale, si rilevano coltri assestate, zone con fratturazione del substrato, ma in relativo equilibrio, e zone interessate da una forte acclività, da imputare a cause morfologiche ed al particolare assetto del substrato roccioso. Inoltre vengono comprese le aree con substrato conglomeratico pliocenico, che presenta quasi sempre forme morfologiche acclivi e coltri con modesto stato di aggregazione. 33.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE In considerazione principalmente dell'acclività delle aree o delle particolari condizioni idrogeologiche delle coltri, valutando che qualsiasi mutazione o trasformazione del suolo, anche se di limitato impatto (viabilità minore forestale e opere o manufatti attinenti le attività silvo-agricole-forestali), può variare considerevolmente l'attuale stato di equilibrio, si prescrive l'esecuzione di indagini geologiche e geotecniche in conformità alle norme legislative riportate in forma generale nel paragrafo 4.2. Specificamente alle aree in oggetto, risultano rimarchevoli e vincolanti i seguenti tematismi di indagine: - Definizione in dettaglio, ( preferibilmente tramite appropriate indagini in situ dirette o indirette): a) caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso b) caratteristiche geotecniche delle coperture e delle coltri - Verifica della stabilità del pendio in relazione alle opere in progetto e valutazione tramite calcoli geotecnici della stabilità dei fronti di scavo e dei riporti. - Disciplina delle acque superficiali sia meteoriche che incanalate onde limitare i fenomeni di erosione, definizione dello schema di circolazione idrica nel sottosuolo con particolare riferimento alla distribuzione delle pressioni neutre. - In tali zone è auspicabile la presentazione della Relazione Geologica di Fine Lavori. 20 ART. 34 – ZONE 6 - (grado di tutela VI') “AREE ALLUVIONALI MARINE E FLUVIALI E COLTRI DI MEDIO SPESSORE IN FAVOREVOLI CONDIZIONI GIACITURALI" 34.01 - PREMESSA Affiorano depositi ciottolosi e ghiaiosi in matrice argillo-sabbiosa, legati alla sedimentazione recente degli alvei torrentizi (Rio Sasso, Rio Borghetto) e sedimenti ghiaioso-sabbioso-limosi e nella piana alluvionale marina (Piana alluvionale costiera, Piana dell'Arziglia). Le frequenze maggiori si hanno per ghiaie sabbiose con ciottoli e sabbie ghiaiose più o meno limose, ad esempio lenti interposte di limi e argille anche torbose. I valori di carico di rottura e delle pressioni ammissibili potranno essere calcolati con le usuali formulazioni geotecniche (formule di Terzaghi o Meyerhof o Hansen) una volta definita la geometria della fondazione e le caratteristiche geotecniche dei terreni. Dovranno essere altresì valutati i cedimenti assoluti e differenziali con riferimento alle effettive condizioni del sottosuolo. Inoltre, vengono accomunate, solo in relazione al grado di tutela, le coltri di medio-basso spessore, sormontanti un substrato geologico in favorevoli condizioni giaciturali, e dotato di buone caratteristiche geotecniche. Queste coltri sono generalmente di natura eluvio-colluviale, includono ciottoli e blocchi anche di grosso diametro in matrici argillo-sabbiose. 34.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE a) Aree alluvionali fluviali e marine L'assetto geologico e geomorfologico delle aree pianeggianti di fondo valle non pone particolari pregiudizi all'uso del territorio, sebbene assumano maggiore rilevanza gli aspetti più propriamente geotecnici ed idraulici con particolare riferimento all'esondabilità di alcune aree lungo la fascia costiera. Nelle fasi progettuali successive si dovranno eseguire le indagini e gli studi geologici e geotecnici in conformità al D.M. 11.3.88. Specificatamente occorrerà determinare: Definizione in dettaglio delle caratteristiche geotecniche delle alluvioni e loro distribuzione areale: - litostratigrafia del sottosuolo fondazionale con caratterizzazione geotecnica dei terreni per il dimensionamento delle fondazioni e per i calcoli di stabilità per l'esecuzione di scavi di sbancamento. Questi ultimi particolarmente necessari se eseguiti in vicinanza di edifici esistenti o per altezze superiori ai 2,5m.., - scelta dei materiali e modalità di esecuzione di manufatti in materiali sciolti. Definizione e monitoraggio della falda freatica, andamento della falda in relazione alla costruzione di eventuali interrati e per la sicurezza delle fondazioni, programmazione opere provvisionali per scavi sotto falda. 21 b)Aree in coltri eluvio-colluviali Le coltri, spesso regolamentate da diversi ordini di terrazzi pensili, hanno una morfologia sub-pianeggiante o debolmente acclive. Il paesaggio complessivo risulta comunque ampiamente modificato dall' attività agricola. Questi terreni risultano stabili, ma erosioni superficiali nelle zone denudate o locali fenomeni di filtrazione di acque nel sottosuolo con relative impregnazione diffusa possono creare smottamenti superficiali a carattere locale. L'attenzione degli studi dovrà essere rivolta a: - Definizione in dettaglio, ( preferibilmente tramite appropriate indagini in situ dirette o indirette): a) caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso b) caratteristiche geotecniche delle coperture e delle coltri - Disciplina delle acque superficiali sia meteoriche che incanalate onde limitare i fenomeni di erosione. - valutazione della stabilità delle scarpate derivanti da scavi, sia ai piedi dei versanti, che alle eventuali ripercussioni sullo stato del pendio naturale e sui manufatti presenti in zona. ART. 35 – ZONA 7 – (grado di tutela VII') “AREE IN COLTRI DI DEBOLE SPESSORE, O SUBSTRATO AFFIORANTE E/O SUB-AFFIORANTE E CON FAVOREVOLE ASSETTO GIACITURALE” 35.01 - PREMESSA Risultano una parte molto limitata del territorio comunale, localizzate principalmente nella zona del centro storico, e sulla fascia collinare. 35.02 - PRESCRIZIONI GEOLOGICO-TECNICHE Tali aree presentano una morfologia favorevole e si prestano ad una utilizzazione edilizia del territorio. Cautele dovranno essere poste nella localizzazione di eventuali nuovi edifici e nelle sistemazioni esterne accessorie o comunque legate alla urbanizzazione della zona , soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di sbancamenti e di riporti in prossimità ai versanti ed a manufatti esistenti. Nelle fasi progettuali successive si dovranno eseguire le indagini e gli studi geologici e geotecnici di cui le norme legislative . Specificatamente alle aree in oggetto, si porrà particolare cura a: - - conoscenza del sottosuolo fondazionale con caratterizzazione geotecnica dei terreni per il dimensionamento delle fondazioni - presenza di zone di impregnazione o filtrazioni di acque sotterranee e relativi provvedimenti per la regolare esecuzione delle opere in progetto. (drenaggi, opere provvisionali) valutazione della stabilità delle scarpate derivanti da scavi, sia ai piedi dei versanti, che alle eventuali ripercussioni sullo stato del pendio naturale e sui manufatti presenti in zona. 22 TITOLO TERZO SISTEMA AMBIENTALE CAPITOLO I ART. 36 RAPPORTO CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO DELLA REGIONE LIGURIA 36 .01 Inquadramento Il presente P.R.G. conferma le indicazioni di livello territoriale del P.T.C.P. della Regione Liguria definitivamente approvato con legge R.L. 2.5.91 n. 6. 36.02 Varianti al P.T.C.P. Nel rispetto di quanto fissato dalla legge R.L. 2.5.91 n. 6 sono riportate le varianti al P.T.C.P. previste nel presente P.R.G. del Comune di Bordighera: 1. Previsione di una zona di tipo IS-MO-B in sostituzione delle definizioni IS-MA per permettere l'inserimento della zona "D" destinata alla creazione di un'area artigianale, in sostituzione della zona di cui al successivo punto 2. 2. Previsione di classificazione di tipo IS-MA della zona precedentemente classificata IS-MO-B in cui, il vecchio P.R.G., individuava la zona artigianale, ma rilevatasi inattuabile in fase di progetto esecutivo per problematiche geologiche. 3. STRALCIATA 4. STRALCIATA 36.03 Conclusioni Conferma di tutte le altre indicazioni riportate dal P.T.C.P. tramite sovrapposizione dei vincoli inseriti dal livello di zonizzazione insediativa e ambientale. ART. 37 AREE DI TUTELA AMBIENTALE 37.01 Nelle tavole del sistema ambientale sono indicate, con apposita simbologia, le aree e gli edifici da tutelare da un punto di vista ambientale e paesaggistico. Si tratta di aree naturali o trasformate dall'opera dell'uomo caratterizzate da singolarità paesaggistiche ovvero da forme antropizzate di particolare pregio per il loro significato formale o culturale o per il loro valore storico. 37.02 Nelle aree predette la tutela si attua oltre che secondo il regime normativo della zona anche attraverso le specifiche norme ambientali ed estetiche indicate in questo capitolo. 23 ART. 38 AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE 38.01 Il P.R.G. individua, con apposita perimetrazione, le aree di rilevanza ambientale, finalizzate alla conservazione e valorizzazione del suolo nella sua forma naturale e/o antropica e tali aree sono da intendere quali presidi ambientali da conservare e valorizzare. Individua con apposita simbologia grafica anche gli edifici, i giardini ed i parchi pertinenziali caratterizzanti il tessuto urbano di Bordighera. 38.02 Le aree di rilevanza ambientale sono quelle individuate nella tav. 25 e di seguito riportate: Aree "A" Aree soggette alla conservazione e salvaguardia ambientale: - la parte alta del Monte Nero - il Castellaro e la torre di Sapergo - la torre dei Mostaccini - batteria del Mattone - giardini Winter - Colla Merello - Rotonda di S.Ampelio, costa e specchio d'acqua tra questa e la radice della diga foranea - tutte le aree comunque vincolate ai sensi della legge 1089/39 Aree "B" Aree soggette a valorizzazione e controllo ambientale: - Monte Bellavista e l'area di villa Cava - Palmeto vallone Sasso ed area a valle del cento storico di Bordighera alta - area a valle della Via Aurelia dalla Madonna della Ruota a Rio Castagna - area a valle di Via dei Colli dalla Torre dei Mostaccini all'Hotel Capo Ampelio - giardini Moreno - l'area di villa Genua - Agrumeto Via Romana - Giardino Hotel Commercio con la limitazione di cui al successivo punto 49.05.02 - Centro Storico Bordighera Alta - Centro Storico Borghetto S.N. - Centro Storico Sasso - Ambito della villa censita nel catasto di Bordighera foglio 5 mapp. 1026 - Giardino villa a monte dei giardini Moreno 38.03 Gli edifici e parchi di pertinenza sono quelli individuati nella tav. 26 e di seguito riportati: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Villa La Cava * B.S.N. 2/460-459 Portineria Villa La Cava B.S.N. 2/461 Villa Edelweis B.S.N. 3/95 Villa Ortensia B.S.N. 2/248 Villa Silvana B. 6/8 Villa Giglio B. 6/7 Villa Roggero B. 7/303-11 Villa Dogliotti (Villa Crosa) B. 6/4 Villa Gladiolo B. 6/2-628 24 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Villa Torre dei Mostaccini (Villa Frezzini) B. 5/728-232-233 Villa I Balzi B. 5/223 Villa Al Sasso B. 5/220 Villa Monteverde B. 7/16 Villa Primavera B. 7/554-111 Villa Tamara B. 7/154 Villa Valentina B. 7/31 Villa Erica B. 7/32-310 Villa Agnese B. 6/72 Villa Hamilton B. 6/73 Casa Italia B. 6/76 Villa Yvonne B. 7/296 Villa Vaniglia B. 7/153 Villa Prever B. 7/282 Casa Francesca B. 7/114-361 Palazzo Regina B. 7/141 Cà Palmerino B. 6/123 Hotel Angleterre B. 7/491 Villa Bristol B. 7/742 Villa Milara (Villa Elena) B. 7/35 Villa Odile B. 8/308 Villa Vera (Villa Corinna) B. 5/193 Villa Storietta B. 5/199 Villa Delfina B. 5/193-194 Villa Beatrice B. 5/281 Villa La Loggia B. 5/277 Villa Green Manor B. 7/156 Villa Roseto B. 8/388-94 Casa Vallone B. 8/12 Villa Etelinda* B. 8/23 Villa della Regina Madre * B. 8/95-389-391-390 Villa dei Paganetto B. 5/551 Villa Aprica B. 5/556 Villa Valletta B. 5/587-586 Villa Luisa (Villa Louise) B. 8/309 Villa Carbrook B. 8/310 Villa Mariani * B. 9/113-115 Villa Centallo B. 9/108-386 Villa Paradiso B. 9/53 Villa Maddalena B. 9/67 Villa Charles Garnier * B. 9/36-37 Casa delle Onde B. 9/234 Villa Aurelia B. 6/69-68 Villa Maria Teresa B. 8/387-93 Villa Flora B. 8/91 H. Princ. di Galles B. 8/89 Museo Bicknell B. 8/86 Villa Il Poggio B. 8/372-373 Villa Mio Nido B. 6/80 Casa Massaferro B. 7/260 facciata su Via V. Emanuele e G. Biamonti Villa Pollone B. 8/76 25 61. Villa Olivetti B. 8/124-125 62. Casa Giovanetti (parte ovest) B. 8/82 63. Villa Emilia B. 8/373-532-314 64. Villa Romana B. 6/293-292 65. Il Castelletto B. 3/190 66. Villa Gio' Ponti B. 2/269-270-281-283 67. Casa del Mattone* B. 2/261-272-333 68. Villa Madonna della Ruota* B. 2/221-219-220-407-408-409-410-419-420-421 69. Villa Cappella B.S.N. 2/438 70. Villa Genua B.S.N. 2/345 71. Casa Paolina B. 7/341 72. Casa Semeria (solo facciata Corso Vittorio Emanuele II) B. 7/223 edificio 73. Villa S. Ampelio B. 8/365 74. Villa Rosa (S. Giorgio) B. 7/140 75. Villa Il Rifugio B. 8/261 76. Villa Buon Ritiro B. 9/117-116 NOTE La sigla dopo il nome della villa corrisponde : - la lettera al Comune censuario B. = Bordighera, B.S.N. = Borghetto S. Nicolo' - il numero prima della / al n° del foglio catastale - il primo numero dopo la / al mappale del fabbricato - gli altri numeri agli eventuali giardini se censiti disgiunti dalla casa - * = ville vincolate ex artt. 2 e 3, Legge 1 giugno 1939 n. 1089 (opere artistiche monumentali) 38.04 Nelle parti di aree "A" di cui al precedente punto 38.02, definite quali "presidi ambientali" (PA) la tutela si attua mediante la conservazione e la salvaguardia dei valori formali e delle qualità paesaggistiche dei siti e pertanto : a) dovranno essere evitati quanto più possibile attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto rispetto alle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito; b) dovrà essere salvaguardata e valorizzata, la vegetazione naturale e la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolare modo per le aree boscate dovrà essere evitato l'esbosco; c) dovranno essere salvaguardate e valorizzate le forme antropiche presenti sia nelle loro composizioni formali, sia nelle loro destinazioni d'uso; d) é ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale pubblica. Gli interventi di cui sopra potranno essere attuati di concerto con le eventuali indicazioni specifiche emesse dal Ministero dei Beni Culturali. 38.05 Nelle parti di aree "B" di cui al precedente punto 38.02., definite quali "salvaguardia ambientale" (SA), la tutela si attua mediante la valorizzazione e il controllo dei valori paesaggistici e delle forme antropiche esistenti e pertanto : a) Ove non espressamente vietato da limitazioni di grado superiore previste da norme statali e regionali, dovrà essere attuata una particolare cura nell'inserimento di manufatti. Non sono ammessi edifici superiori a 200 mc. e con più di un piano fuori terra, quale presidio e tutela dell'area stessa. Tale manufatto dovrà essere adattato alla configurazione del terreno naturale, con un solo piano fuori terra, coperto a tetto in laterizio e tinteggiatura esterna con colorazione terrosa. 26 b) Dovranno essere salvaguardate comunque le piante e le essenze esistenti. Ove fosse necessario eliminare alcune di queste dovranno essere sostituite con un numero almeno doppio e comunque la somma delle altezze deve essere pari a quella di quelle eliminate con un minimo di mt. 3, per ogni esemplare. c) E' ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale e dove non limitati da disposizioni superiori anche per la fruizione di servizio veicolare. Gli interventi di cui sopra potranno essere attuati di concerto con le eventuali indicazioni specifiche emanate dal Ministero dei Beni Culturali. Sugli edifici presenti nei Centri Storici si attua quanto previsto al successivo punto 40.01. 38.06 Sulle aree di cui alle lettere "A e B" gli interventi saranno sottoposti a S.O.I. che ne indichi: gli ingombri volumetrici, le modalità d'intervento ed i materiali di finitura. Da tale obbligo sono esclusi gli interventi di opere pubbliche. 38.07 Sugli edifici la tutela si attua mediante la salvaguardia delle forme architettoniche caratterizzanti gli edifici e quindi gli edifici e le aree inseriti nell'elenco di cui al precedente punto 38.03. ed evidenziati graficamente alle tavole del livello ambientale, sono da intendere quali edifici ed aree da preservare nelle loro forme e nella loro ambientazione. La presente normativa specifica delle aree é prevalente su qualsiasi destinazione urbanistica precedentemente e successivamente data. Su tali edifici non sarà possibile alterare i caratteri architettonici caratterizzanti l'edificio. Potranno essere eseguiti solo quegli interventi di restauro e di sostituzione di elementi con altri sempre rientranti nelle caratteristiche architettoniche ed artistiche del fabbricato. Per elementi si intende : - Finestre - Porte - Balconi o parti di essi - Forma e materiale di copertura - Tipo d'intonaco e colorazione - Ogni particolare strutturale e decorativo dell'edificio valutabile come caratterizzante. Dovranno complessivamente essere mantenuti gli impianti distributivi dei volumi e compositivi delle risoluzioni formali dell'estetica degli edifici nelle loro forme caratterizzanti con la possibilità di operare trasformazioni utilizzative interne tramite interventi di restauro e di ristrutturazione nel rispetto delle limitazioni formali estetiche. Qualora nell'ambito della ristrutturazione interna fosse possibile aumentare il numero dei solai o parte di questi, le nuove superfici non potranno essere poste a livello interessante le aperture esterne. I progetti di tali edifici dovranno essere corredati di documentazione grafica e fotografica atta alle specifiche valutazioni di carattere architettonico-artistico ed integrati da eventuale documentazione storica. Potranno essere modificati : - Superfetazioni; - Alterazioni architettoniche apportate nel tempo; - Corpi o elementi estranei all'elemento architettonico originario; - Elementi comunque estranei al contesto edificato; - Le facciate non significative dell'edificio (qualora se ne ravvedesse la necessità). 27 Non potranno, generalmente, essere modificati: - Forma e pendenza del tetto e non potranno essere realizzate bucature nelle falde di questo. - Rapporto altezza-larghezza o singoli parametri delle finestre - Qualora ne ricorresse la necessità e l'intervento fosse ritenuto compatibile con l'architettura dell'edificio sarà possibile l'inserimento di abbaini sopra le falde del tetto. Su tali modificazioni, sull'inserimento nel complesso architettonico e sul mantenimento dei caratteri formali dovrà esprimersi in modo motivato la C.E.I. Sono altresì ammessi quegli interventi che il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, per tramite della Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici della Liguria riterrà ammissibili nella conservazione dello spirito edilizio originario dell'edificio esistente. 38.08 Sistemazione delle aree verdi Sulle aree verdi annesse agli edifici sono ammessi interventi di sistemazione e l'inserimento di autorimesse in ragione di un posto auto ogni 50 mq. di edificazione. Ogni progetto d'intervento sulle aree attualmente sistemate a giardini, dovrà essere corredato da un rilievo e da una catalogazione delle essenze, da un apposito studio organico che valuti nel suo insieme l'ambiente antropizzato indicando le sistemazioni, le sostituzioni e gli eventuali spostamenti in loco delle piante d'alto fusto. Dovranno essere previste anche quelle opere necessarie a garantire una adeguata vivibilità delle piante. La realizzazione di tali sistemazioni sarà d'obbligo contestualmente agli interventi edilizi. Qualora siano previsti lo spostamento di piante e/o opere di sistemazione generale a garanzia della perfetta realizzazione, l'Amministrazione comunale potrà esigere semplice garanzia di ammontare adeguato da depositare presso l'ente comunale stesso. Tale garanzia verrà liberata dopo un anno dalla comunicazione dell'interessato dell'avvenuta sistemazione e dopo una puntuale verifica da parte dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale potrà, per la salvaguardia dell'ambiente urbano, invitare l'interessato ad eseguire e/o risistemare quanto in contrasto con il progetto di sistemazione approvato entro un termine congruo fissato nella relativa ordinanza del Sindaco. Dopo tale termine le cauzioni verranno incamerate ed utilizzate per la piantumazione di aree pubbliche. ART. 39 DEROGHE AMBIENTALI L'Amministrazione Comunale, sentito l'Ufficio Tecnico, potrà concedere deroghe motivate ai vincoli di cui al precedente punto relativamente ad aree ed edifici che svolgano funzioni di interesse pubblico. I vincoli imposti dai precedenti punti non si applicano per gli interventi pubblici e di servizio pubblico, se non riferiti ad edifici ed aree soggetti a vincolo ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39. 28 ART. 40 LIVELLO PUNTUALE DEL P.T.C.P. 40.01 In tutte le zone urbanistiche dovranno essere rispettate le specifiche indicazioni formali e tipologiche che concorrono a caratterizzare le diverse componenti del paesaggio e che se non diversamente espressamente formalizzate dovranno essere compatibili con le successive puntuali disposizioni. 40.01. bis Zona Storica area "B" Nelle zone definite di tipo storico i nuovi interventi dovranno assoggettarsi alla normativa tipologica specifica seguente: Centro Storico Bordighera Alta I principali elementi tipologici esterni dovranno rispondere ai seguenti requisiti: COPERTURA E' fatto obbligo, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione della copertura dall'origine dell'edificio, della copertura a falde inclinate con pendenza non superiore al 35%, sporgenti dalla facciata non oltre m. 0,50 con sola struttura in legno. La copertura dovrà essere prevista in: abbadini di ardesia, coppi dove riscontrabile una preesistenza ovvero tegole piane alla marsigliese in laterizio con colorazione naturale. E' fatto espressamente divieto di utilizzare coperture in lamiera, materiale plastico o simili oltre che laterizi colorati con uso di pigmenti o simili. Grondaie e pluviali: è fatto obbligo dell'uso di elementi in lamiera di zinco o di rame sagomate. INTONACO E' fatto obbligo, salvo in quei casi in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa finitura dell'origine dell'edificio, delle rifiniture in intonaco lisciato in arenino fine e colorato con colorazioni caratteristiche locali quali bianco , terrosi caldi e colori tradizionali locali quali : rosa, verde, giallo, ocra da sottoporre alla C.E.I. Sono tassativamente esclusi: intonaci plastici con grane e corrugamenti artificiosi diversi, rivestimenti in lastre di pietra o materiali diversi, (ceramica, granulati etc.) tinteggiature sintetiche, (a base di anilina) plastica (ducotone) e qualsiasi altro genere di tinte impermeabili che non permettono la traspirazione del muro. SERRAMENTI E' fatto obbligo dell'uso di porte esterne e portoncini esterni in legno pieno, ad una o due partite con specchia a tavole, a vista o smaltati con colori tradizionali da sottoporre alla C.E.I. E' fatto obbligo dell'uso di persiane in legno e finestre in legno intere o a riquadri, a vista o smaltati con colori tradizionali. Per le finestre al piano terreno é ammessa la protezione esterna con inferriata in ferro battuto sostituendo le persiane con scuri interni. Dette inferriate non possono sporgere, sulla pubblica via, oltre m. 0,10. Le dimensioni di dette aperture non possono superare la dimensione di m. 1,20 di larghezza, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione dall'origine dell'edificio. E' fatto espresso divieto di serramenti metallici o in plastica. Gli stipiti delle aperture devono essere lasciati a intonaco e non possono essere rifasciati con materiali di nessun genere (marmo, ardesia etc.). Le coperture dei davanzali e, quando presenti, gli architravi devono essere in lastre di ardesia o masselli di pietra arenaria grigia o verde di Tenda. Gli architravi quando sono di legno devono essere conservati, sostituendo il travetto se necessario. 29 BALCONI Non potranno sporgere dalla facciata dell'edificio oltre la misura di m. 1,00 e non potranno avere una lunghezza di oltre m. 2,40, ed i balconi dello stesso piano non potranno distare tra loro meno di 1/4 della somma delle loro lunghezze, non potranno essere chiusi a parapetto ma dovranno avere una ringhiera in legno o ferro battuto, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione dall'origine dell'edificio. Dovranno essere pavimentati con esclusione di materiali ceramicati. TERRAZZE Le terrazze poste a copertura degli edifici dovranno essere contornate con murature con copertina in ardesia, pavimentati in cotto o con materiali riconducibili alle tradizioni locali. Le acque piovane dovranno essere convogliate nei pluviali. PEDATE Le pedate di porte o scale esterne dovranno essere costituite da lastre di ardesia o pietra naturale. ILLUMINAZIONE Esterna, dovrà essere prevista con corpi illuminanti ambientati con l'insieme architettonico dell'edificio. CANALIZZAZIONE Dovranno essere previste interne alle murature; in tutte le concessioni dovrà essere obbligato il trasferimento di quelle esterne oggi esistenti, dove possibile compatibilmente con le problematiche statiche. URBANIZZAZIONE PRIMARIA Realizzata dai singoli progetti di intervento seguendo uno schema degli enti preposti dovrà essere realizzata attraverso canalizzazioni sotterranee. Il progetto complessivo dovrà darsi carico della sostituzione di quelle aeree esistenti con altre canalizzate. Tutti gli interventi soggetti a concessione e, in casi di particolare importanza a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale anche quelli di manutenzione straordinaria, sono subordinati al preventivo risanamento statico esteso alla totalità dell'unità minima d'intervento in termini strutturali. I giardini devono essere piantumati con essenze locali di medio-alto fusto in ragione di un albero ogni 50 mq. di area libera di pertinenza; la copertura di eventuali parcheggi interrati deve essere sistemata a giardino mediante la messa a dimora di una coltre di terreno vegetale di spessore non inferiore a 40 cm., prevedendo eventualmente delle sacche per la piantumazione degli alberi ivi previsti. Tutte le opere di urbanizzazione devono essere realizzate in base ai progetti esecutivi preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale; prima del rilascio delle concessioni edilizie, dovrà comunque essere verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale l'idoneità degli allacciamenti alle reti infrastrutturali esistenti. Le strade, al netto di cunette laterali e marciapiedi, devono avere una larghezza non inferiore a 5 metri per le strade carrabili e 2,50 metri per i percorsi pedonali, nonché essere pavimentate secondo le indicazioni sui materiali di volta in volta fissate dall'Amministrazione Comunale; le aree a verde pubblico, le aree libere di pertinenza delle attrezzature di interesse comune ed i parcheggi pubblici devono essere sistemati mediante la piantumazione di essenze locali di medio-alto fusto, in ragione di un albero ogni 50 mq. di superficie libera ovvero, nel caso dei parcheggi, di un albero ogni 4 posti macchina. 30 Centro Storico Sasso E' fatto obbligo la conservazione ed il ripristino della facciata in pietra locale a vista. Gli intonaci esterni avranno caratteristiche locali e saranno lisciati in arenino fine con colori tenui d'uso locale. Nel caso di ristrutturazione edilizia o di rifacimento delle coperture le falde dei tetti avranno una pendenza non superiore al 35% e la sporgenza dovrà essere compatibile con la tipologia del fabbricato preesistente. Nella ristrutturazione delle unità immobiliari non sono ammesse demolizioni di volte esistenti se non per motivi eccezionali e derivanti da fattori di stabilità. Nell'ambito dei singoli interventi di ristrutturazione sono consentiti limitati incrementi di altezza, che si rendono necessari per ottenere altezze interne dei locali già destinati all'uso abitativo, non inferiore a mt. 2,20 purché ne consegua una maggiore altezza complessiva dello stabile superiore a mt. 0,50. Nel ripristino di parti strutturali é ammesso l'uso di nuove tecnologie materiali ma sono comunque vietati gli usi di: - cemento armato a vista - impiego di materiali diversi da quelli tradizionali - coperture piane e coperture in materiale plastico, fibrocemento o lamiera - persiane a scorrimento verticale e finestre a sviluppo orizzontale - poggioli di ogni tipo quando nella loro proiezione a terra vadano ad interessare proprietà pubbliche - serrande di porte metalliche - ringhiere in materiale plastico - tubazioni esterne di acque bianche e nere in materiale plastico - insegne luminose di qualsiasi tipo E' consentito esclusivamente l'uso di serramenti in legno e di ringhiere e grate in ferro, coperture in laterizio o ardesia, rivestimenti di scale esterne, stipiti di porte, frontalini di finestre e balconi in ardesia o pietra locale. Gli interventi che interessano aree pubbliche o private destinate a strade o a piazze devono salvaguardare le caratteristiche pedonali del centro usando materiali d'uso locale come pavimenti in cotto posto a coltello, lastre di pietra, ciottoli o simili. L'illuminazione pubblica e privata avverrà solo con lanterne a braccio sospeso con assoluta esclusione di lampade al neon o fari. Centro Storico Borghetto S. Nicolò I principali elementi tipologici esterni dovranno rispondere ai seguenti requisiti: COPERTURA E’ fatto obbligo, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione della copertura dall'origine dell'edificio, della copertura a falde inclinate con pendenza non superiore al 25%, sporgenti dalla facciata non oltre m. 0,50 con sola struttura in legno. La copertura dovrà essere prevista in: abbadini di ardesia, coppi, embrici, tegole piane alla marsigliese in laterizio con colorazione naturale. E' fatto espressamente divieto di utilizzare coperture in lamiera, materiale plastico o simili oltre che laterizi colorati con uso di pigmenti o simili. Grondaie e pluviali: e' fatto obbligo dell'uso di elementi in lamiera di zinco sagomate. 31 INTONACO E' fatto obbligo, salvo in quei casi in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa finitura dell'origine dell'edificio, delle rifiniture in intonaco lisciato in arenino fine e colorato con colorazioni caratteristiche locali quali bianco o terrosi caldi. SERRAMENTI E' fatto obbligo dell'uso di porte esterne e portoncini esterni in legno pieno, ad una o due partite con specchia a tavole, a vista o smaltati con colori tradizionali. E' fatto obbligo dell'uso di persiane in legno e finestre in legno intere o a riquadri, a vista o smaltati con colori tradizionali. Per le finestre al piano terreno é ammessa la protezione esterna con inferriata in ferro battuto sostituendo le persiane con scuri interni. Dette inferriate non possono sporgere, sulla pubblica via, oltre m. 0,10. Le dimensioni di dette aperture non possono superare la dimensione di m. 1,20 di larghezza, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione dall'origine dell'edificio. E' fatto espresso divieto di serramenti metallici o in plastica. BALCONI Non potranno sporgere dalla facciata dell'edificio oltre la misura di m. 0,80 e non potranno avere una lunghezza di oltre m. 2,40, ed i balconi dello stesso piano non potranno distare tra loro meno di 1/4 della somma delle loro lunghezze, non potranno essere chiusi a parapetto ma dovranno avere una ringhiera in legno o ferro battuto, slavo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione dall'origine dell'edificio. PEDATE Le pedate di porte o scale esterne dovranno essere costituite da lastre di ardesia o pietra naturale dello spessore non inferiore a m. 0,04. ILLUMINAZIONE Quella esterna dovrà essere prevista con corpi illuminanti ambientati con l'insieme architettonico dell'edificio. CANALIZZAZIONI Dovranno essere previste interne alle murature; in tutte le concessioni dovrà essere obbligato il trasferimento di quelle esterne oggi esistenti. URBANIZZAZIONE PRIMARIA Realizzata dai singoli progetti di intervento seguendo uno schema degli enti preposti dovrà essere realizzata attraverso canalizzazioni sotterranee. Il progetto complessivo dovrà darsi carico della sostituzione di quelle aree esistenti con altre canalizzate. Tutti gli interventi soggetti a concessione e, in casi di particolare importanza a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, anche quelli di manutenzione straordinaria sono subordinati al preventivo risanamento statico esteso alla totalità dell'unità minima d'intervento. 40.02 Zona Tessuto urbano area "C" delimitata alla tav. 25 Nelle zone definite tessuto urbano le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti dovranno conformarsi alle tipologie edilizie di cui al precedente art. 22 di tipo a), b) e c). 32 La superficie dei portici e dei loggiati non computabili volumetricamente non potrà generalmente superare 1/5 della superficie lorda dell'edificio, salvo diverse indicazioni di zona. Portici su strade pubbliche E' ammessa la realizzazione di portici ad archi in aderenza a marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a ml. 2,00 nel rispetto delle seguenti condizioni : - l'altezza e la larghezza del portico non debbono essere inferiori rispettivamente a ml. 2,7 all'imposta e ml. 2,50; - la distanza tra il filo esterno del portico e gli altri fabbricati non deve essere inferiore a ml. 10,00 o a quella preesistente nel caso di demolizioni e ricostruzioni; - qualora il portico risultasse di uso pubblico la manutenzione di tutte le strutture sarà a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa. La zona soprastante al portico potrà essere edificata nel rispetto della distanza minima di 10,00 ml. dagli altri fabbricati, in caso contrario potrà essere utilizzata a giardino pensile o terrazzo. Caratteri Tipologici degli edifici In tutti gli ambiti di intervento, ed in generale in tutta la zona, negli interventi di costruzione, sostituzione e ristrutturazione di edifici devono essere osservate le seguenti prescrizioni: - i rivestimenti delle facciate dovranno essere realizzati con intonaco alla genovese o in pietra locale; sono consentiti decorazioni con cornici, stucchi, lesene, bassorilievi, graffiti, ecc.; le tinteggiature dovranno essere eseguite con materiali e colori tradizionali in latte di calce, ai silicati e/o in preparati similari; - non é consentito installare sulla facciata principale tubazioni in vista di qualsiasi genere ad esclusione dei pluviali, che dovranno comunque essere interni alla muratura per un'altezza di mt. 2,5 dal livello del terreno sistemato ovvero esterni in ghisa, quando previsti su spazi pubblici o d'uso pubblico; - il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle finestre non dovrà essere inferiore a 1.45; i serramenti esterni saranno realizzati con persiane del tipo alla genovese in legno ovvero avvolgibili; Le facciate non potranno avere terrazzi continui di lunghezza superiore a mt. 3 e complessivamente non oltre 2/3 della facciata stessa e non potranno, nello sbalzo, avere sporgenze superiori a ml. 1,50; le protezioni dei terrazzi possono essere realizzate con parapetti e balaustre a colonne ovvero mediante ringhiere con disegni semplici, di norma in ferro o ghisa; é vietato installare sui balconi, caldaie, condizionatori, ed in genere qualsiasi impianto o mobile fisso; - le coperture potranno essere realizzate con tetti a padiglione a due o quattro falde a seconda della tipologia ed è consentita la realizzazione di una zona scoperta da destinare a stenditoio condominiale; il manto di copertura dei tetti dovrà essere in laterizi o ardesia; sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio; - non é ammesso il piano terra a pilotis; nell'ipotesi di realizzazione di portici dovrà essere garantita una superficie a piano terra, da destinare ad uso commerciale e/o direzionale non inferiore al 60% della superficie coperta misurata al netto delle scale, degli androni, ecc.; - la superficie degli alloggi, esclusi i muri perimetrali, non dovrà essere inferiore a mq. 45. E' fatto obbligo di garantire l'accesso a qualsiasi piano ai portatori di handicap, pertanto dovranno essere dimensionati di conseguenza i portoni, gli androni, gli ascensori e in genere tutti gli spazi usufruibili dalle persone. 33 Recinzioni Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, saranno realizzate con siepi di altezza non superiore a ml. 1,50 o con muri in pietra locale ovvero intonacati di altezza non superiore a 1,00 ml., la soprastante recinzione in ferro non potrà avere altezza superiore a ml. 1,30. Spazi verdi ed alberature Ogni 50 mq. di superficie libera dovranno essere piantumate le essenze, con altezza del tronco non inferiore a ml. 3,00, che saranno indicate dalla Commissione Edilizia; dovrà essere comunque garantita la messa a dimora nella percentuale minima del 40% di palme. Tutti gli spazi non necessari alla viabilità pedonale e veicolare dovranno essere sistemati a giardino e mantenuti decorosamente. 40.03 Zona Ville Area "D" delimitata alla tav. 25 Nella zona definita Ville le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti dovranno conformarsi al tessuto edificato circostante previa un'analisi delle caratteristiche formali e tipologiche dominanti. Tipologicamente dovranno corrispondere al tipo a) del precedente art. 22. Caratteri tipologici degli edifici - Pianta tendente alla forma poligonale al fine di adeguarla alla tipologia classica della zona. - Nel caso in cui l'ambito di intervento sia ricompreso in una porzione di territorio, ove non esistano preesistenze di cui al punto precedente, sarà possibile, attraverso un S.O.I. proporre una tipologia d'impianto diversa da quella precedentemente indicata. - Copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio. - L'apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili é limitata al 2% delle superfici coperte. - Eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto od archi ribassati con parapetti in ferro a disegno semplice o balaustre in cemento a colonne. - Terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5, di lunghezza non superiore a mt. 3. - Colorazioni terrose o giudicate compatibili dalla C.E.I.. - Finestre a sviluppo verticale con rapporto tra altezza e larghezza non inferiore a 1,45. Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con le previsioni di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40%. 40.04 Zona di trasformazione e recupero ambientale, zona edificato rado e zona di sviluppo turistico Area "E" delimitata alla tav. 25 Nelle zone definite di trasformazione e/o di recupero ambientale le nuove edificazioni e le trasformazioni degli edifici esistenti dovranno avere le seguenti caratteristiche: - L'inclinazione delle falde dei tetti non potrà avere pendenza maggiore del 35%; - Il manto di copertura potrà essere esclusivamente in laterizio ovvero in ardesia; 34 - Le facciate non potranno avere terrazzi continui; - Il parapetto potrà essere in ferro lavorato a disegni semplici con eventuali pannellature in vetro o in muratura; - E' vietato installare sui balconi, caldaie, condizionatori, ed in genere qualsiasi impianto o mobile fisso; - Le superfici dei portici e delle logge non computabili volumetricamente non potranno eccedere 1/5 della superficie lorda complessiva dell'edificio; - Le aree asservite ai fabbricati, non destinate a parcheggi, viabilità ed accessi dovranno essere sistemate a verde e piantumate in ragione di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40%. 40.05 Zona di nuovo sviluppo urbano area "F" delimitata alla tav. 25 Nelle zone definite di nuovo sviluppo urbano l'edificazione dovrà richiamare l'edificato circostante e comunque rispettare le tipologie di cui al precedente art. 22 di tipo "a", "b" e "c". Le facciate a disegno semplice non potranno avere terrazzi continui di lunghezza non superiore a mt. 3 e complessivamente oltre i 2/3 della facciata stessa. Le superfici dei portici e delle logge non computabili volumetricamente non potranno eccedere 1/5 della superficie lorda complessiva dell'edificio. 40.06 Zona per insediamenti produttivi artigianali area "G" delimitata alla tav. 25 I nuovi insediamenti e gli interventi di ristrutturazione di quelli esistenti dovranno rispettare la tipologia di cui all'art. 22 - lettera "d" ed "e". Dovranno inoltre essere colorati con colorazioni terrose o realizzate in pannelli prefabbricati con finitura in granigliato. 40.07 Zona per insediamenti produttivi agricoli area "H" delimitata alla tav. 25 I nuovi insediamenti dovranno rispettare una tipologia semplice nel rispetto dell'art. 22 - lettera "f" e "g" ed essere adagiati sul livello naturale con asse principale parallelo alle curve di livello. 35 TITOLO QUARTO SISTEMA URBANISTICO INSEDIATIVO/PRODUTTIVO ART. 41 ZONE URBANISTICHE 41.01 Il Piano ripartisce l'intero territorio comunale in zone territorialmente omogenee rappresentate dalle seguenti zone. Zona A - Centro Storico consolidato art. 48 Zona E3 - Aree di rispetto alla zona A di tipo agricolo art. 48 Zona B1 - Tessuto edificato urbano consolidato art. 49 Zona B2 - Tessuto edificato urbano a ville art. 50 Zona C1 - Tessuto edificato urbano di sviluppo art. 51 Zona C2 - Tessuto edificato rado art. 52 Zona C3 - Tessuto di consolidamento ambientale art. 52 Zona D - Tessuto artigianale art. 53 Zona T - Tessuto di sviluppo turistico art. 54 Zone E1-E2 - Tessuto agricolo art. 55 Zone SA-RA - Tessuto ambientale di salvaguardia e rispetto art. 55 Zona F - Tessuto a servizi sovracomunale art. 45. 41.02 Le zone precedentemente elencate possono suddividersi in sottozone individuate e soggette a specifica normativa urbanistica. 41.03 Il livello di zonizzazione particolareggiata prevede, all'interno degli ambiti, la definizione cartografica degli edifici . Tale previsione è rappresentato solo al fine di indicare la densità edilizia prevista e non ha alcuna valenza di tipo impositivo sia per l'ubicazione, sia per il numero e sia per le dimensioni degli edifici previsti. ART. 42 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI " f " 42.01 Il Piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particolare, delle aree per attrezzature e servizi pubblici esistenti o di progetto. 42.02 Le tavole del sistema urbanistico individuano con apposita simbologia le diverse classi di appartenenza dei servizi pubblici. 42.03 Le aree a servizi pubblici pur facenti parte delle zone omogenee in cui sono inserite sono da considerare ambiti specifici in cui il soddisfacimento della funzione d'uso pubblico si attua attraverso specifici parametri destinati alla realizzazione dell'edificabilità necessaria. Sulle aree aventi tale destinazione ma ancora di proprietà privata e per le quali non è previsto uno speciale meccanismo di acquisizione, sono ammesse, in via transitoria, solo opere di conservazione e di miglioramento colturale dei terreni oltre che interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici; opere di restauro conservativo sono ammesse condizionatamente alla stipula di un atto d'obbligo con cui gli attuatori si impegnino a non richiedere, in caso d'esproprio, l'incremento di valore apportato dall'intervento stesso. 36 42.04 La realizzazione di interventi edilizi finalizzati alla creazione di servizi pubblici, utilizzando gli specifici parametri edilizi, può essere effettuata anche da privati a condizione che venga stipulata una convenzione con l'ente comunale che preveda : - vincolo decennale, a far data dalla fine lavori, di destinazione d'uso pubblico dell'area, in funzione della tipologia del servizio. - vincolo di destinazione d'uso delle volumetrie realizzate. 42.05 E' data facoltà all'Amministrazione Comunale e/o alle Amministrazioni Pubbliche interessate all'attuazione di aree a servizi ricomprese negli ambiti sottoposti a S.U.A. di attuare tali interventi in modo autonomo ed anche prima della predisposizione ed approvazione dello S.U.A.. Le aree così attuate saranno totalmente escluse dalla perimetrazione dell'ambito e non potranno essere asservite a future edificazioni. ART. 43 PARAMETRI EDILIZI DELLE ZONE "f" Sulle aree cartograficamente rappresentate con apposito cartiglio potranno essere effettuati interventi edilizi nel rispetto della specifica normativa in funzione della destinazione con i seguenti parametri. 43.01 Aree per l'istruzione - a H : mt. 15 N. dei piani fuori terra: n. 4 R.C. : 50% Copertura : anche piana ovvero come da norma ambientale di zona 43.02 Aree per attrezzature di interesse comune -b H : mt. 15 N. dei piani fuori terra: n. 4 R.C. : 50% Copertura : anche piana ovvero come da norma ambientale di zona 43.03 Aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco, lo sport e tempo libero - c H : mt. 15 N. dei piani fuori terra: n. 4 R.C. : 70% Copertura : anche piana ovvero come da norma ambientale di zona 43.04 Aree per parcheggi -d H : mt. 6 N. dei piani fuori terra: n. 2 R.C. : 100% Copertura : piana utilizzabile ed attrezzata a giardino pensile 43.05 Il sottosuolo delle aree destinate a servizi di cui sopra, previa stipulazione di apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale, può essere destinato a parcheggio privato. Nella convenzione deve essere prevista a favore del Comune la cessione gratuita oppure l’uso pubblico delle aree in soprassuolo nonchè la relativa sistemazione. 37 43.06 L'area a servizi 175 ( Monte Nero) data la sua collocazione in ambito ANI-MA di P.T.C.P. potrà prevedere solo quegli inserimenti edilizi indispensabili al funzionamento della struttura sportiva ivi collocata. Il progetto complessivo di sistemazione dell'area dovrà tener conto degli interventi già realizzati con finanziamenti P.I.M nell'ambito dell'intervento di sistemazione e piantumazione dell'area e specificatamente: - Nella zona 1, dovrà essere salvaguardata l’integrità vegetazione delle piantumazioni già effettuate; - Nella zona 2, le sistemazioni previste dovranno essere compatibili con gli interventi di sfollatura ed assistenza al novellame già eseguiti. In tale area, data la sua estensione, potranno trovare posto oltre alla struttura principale, anche altre strutture sportive e di servizio tecnologico compatibili con quella principale, di ridotte dimensioni e senza inserimenti volumetrici se non essenziali. 43.07 L'area a servizi 123 (Caserma dei Carabinieri) data la sua specificità, potrà essere edificata, per le esigenze sottese alla funzione, con i seguenti parametri: - piani fuori terra : n° 3 - altezza massima : mt. 11 - distanza dai fabbricati : mt. 8 - tipologia architettonica : nel rispetto delle preesistenze circostanti - autorimessa interrata : totale superficie del lotto 43.08 In tutte le aree destinate a servizi potranno essere realizzate, oltre alle volumetrie specifiche alla destinazione dell'area, volumetrie funzionali e destinate all'alloggio del custode, con superficie massima di mq. 100. Le previsioni del presente comma non si applicano per le aree f6, f8, f14 e comunque tutte quelle ubicate sul Lungomare Argentina, ove non sarà possibile realizzare nessun manufatto se non direttamente dall'Ente Pubblico e finalizzato a servizi in rete. 43.09 Strade Tutte le strade veicolari pubbliche o d'uso pubblico dovranno essere realizzate conformemente a quanto previsto dalla legge 30 aprile 1992 n. 285 e successivo regolamento d'attuazione e comunque con larghezza non inferiore a mt. 5 al netto di cunette laterali e marciapiedi e, questi ultimi, non inferiori a mt. 1,5. Tutte le strade pedonali dovranno essere realizzate con larghezza non inferiore a mt. 2,5 e pavimentate con materiali naturali di volta in volta fissati dalla C.E.I.. Le aree interessate dalle previsioni di viabilità delle allegate tavole, sono soggette ad una limitazione di uso pubblico e pertanto tali aree potranno essere utilizzate solo quale asservimento ad edificazioni da eseguirsi fuori di tali previsioni. 43.10 Urbanizzazione in rete Tutte le opere concernenti le reti pubbliche potranno essere realizzate preferibilmente interrate e comunque eventuali volumetrie funzionali necessariamente da realizzare fuori terra costituiranno volume tecnico e pertanto saranno sempre autorizzabili compatibilmente con le norme ambientali di zona e le previsioni di servizi tecnologici comunali. 38 ART. 44 SERVIZI PRIVATI 44.01 Strade private a) Tutte le strade private a servizio di più di due edifici dovranno avere larghezza non inferiore a mt. 5 oltre alle cunette e una banchina con larghezza non inferiore a mt. 1 e pendenza non superiore al 12%. b) Tutte le altre strade private dovranno avere larghezza non inferiore a mt. 3 e pendenza non superiore al 15%. c) Eventuali pendenze superiori, derivanti da particolari caratteristiche orografiche, saranno valutate caso per caso e autorizzate con parere motivato della C.E.I.. 44.02 Parcheggi privati Nelle attività commerciali di nuova apertura e nei punti vendita che a seguito di ampliamenti e/o trasferimenti aventi complessivamente una superficie superiore od uguale a mq. 150 è fatto obbligo reperire ed asservire in modo esclusivo una superficie a parcheggio in ragione di: - 50% per esercizio con superficie di vendita variabile tra 150 e300 mq. - 70% per esercizio con superficie di vendita variabile tra 301 e 400 mq. -150% per esercizio con superficie di vendita variabile tra 401 e 500 mq. Tali superfici non potranno distare oltre mt. 50 dal punto di vendita e dovranno avere una forma tale da contenere auto in ragione di una ogni 40 mq.. 44.03 Aree verdi Tutte le aree circostanti i fabbricati dovranno essere decorosamente sistemate e le porzioni non interessate da accessi ed aree di manovra o parcheggi all'aperto dovranno essere sistemate a verde ed alberate con essenze locali di pronto effetto in ragione di un albero ogni 50 mq.. Tale piantumazione dovrà prevedere il 40% di palme. ART. 45 ZONE "F" AREE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 45.01 Individuazione Sono individuate specifiche aree destinate al soddisfacimento di una quota parte di fabbisogni sovracomunali di dotazioni di servizi generali. Nella disponibilità di aree ricavate dal disegno territoriale comprensoriale sono state individuate funzioni assolvibili nell'ambito comunale. 45.02 Istruzione superiore Zona F1 - superficie mq. 10.609 Destinazione: Istituto Montale Parametri edilizi H Numero dei piani R.C. Copertura : mt. 15 : n. 4 : 60 % : piana 39 45.03 Attrezzature sanitarie ed ospedaliere Zona F2 - superficie mq. 29.518 Destinazione: Ospedale Comprensoriale Destinazione d'uso degli edifici Nell'intera zona di piano sono ammessi i soli interventi connessi alle specifiche esigenze ospedaliere. Destinazione d'uso degli spazi scoperti L'area scoperta interna all'attuale perimetro ospedaliero, sarà destinata a giardino di pertinenza del complesso ospedaliero, ad eccezione degli spazi destinati alla viabilità, a parcheggi, all'eliporto, o riservati ad impianti tecnologici speciali ad uso ospedaliero. E' fatto obbligo della conservazione degli alberi di alto fusto esistenti, ad esclusione di quelli situati in corrispondenza di nuove opere, compreso il loro intorno immediato; l'abbattimento di questi ultimi é consentito alla sola condizione che siano sostituiti con piante della medesima essenza in quantità doppia di quelle abbattute. Modalità degli interventi Sui soli edifici a destinazione ospedaliera é consentito di intervenire tramite demolizione e ricostruzione, anche per parti; gli aumenti di volume sono in tal caso consentiti nel rispetto dei parametri relativi alle nuove costruzioni, come definiti al punto seguente. Parametri delle nuove costruzioni L'edificazione di nuovi volumi, purché connessi alle specifiche esigenze del complesso ospedaliero, é consentita nel rispetto dei seguenti parametri: It Indice territoriale = 2,50 mc./mq. H Altezza massima = 17,50 m., massimo quattro piani fuori terra. d Distanza minima dai confini di zona = 5,00 mt. Impiego di materiali e finiture Gli interventi sulle parti esterne dell'edificio principale, ove non sia possibile procedere al ripristino, dovranno essere realizzati di massima con materiali, finiture e colori tradizionali. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti, specie quando contigui a parti di pregio degli edifici esistenti, dovranno essere invece realizzati con materiali e finiture attuali, liberamente scelti in fase di progettazione esecutiva, al fine di rendere immediatamente percepibile la lettura del complesso ospedaliero nelle sue fasi evolutive. 45.04 Parchi urbani e territoriali a) Zona F4 - superficie mq. 13.908 (Rotonda di Sant’Ampelio) Tale zona è sottoposta ad obbligo di un progetto complessivo di risanamento e valorizzazione con l’attribuzione di funzioni pubbliche e di uso pubblico. 40 Nelle destinazioni di uso pubblico deve intendersi qualsiasi destinazione purchè funzionale a detto uso. Il progetto dovrà essere d’iniziativa pubblica e potrà essere sviluppato nei limiti di cui al vincolo ex legge 1089/1939 mediante i diversi istituti al riguardo pertinenti (quali Accordo di Programma, SUA, progetto di recupero paesistico-ambientale) nel cui contesto regolamentare, secondo le normative di leggi esistenti, potranno avere parte anche altri soggetti pubblici e privati che l’Amministrazione Comunale ritenga di dover o poter coinvolgere per il perseguimento degli scopi indicati. b) Zona F5 - superficie mq. 1.419.786 Destinazione: Parco urbano-Monte Nero Il limite di zona corrisponde alla delimitazione dell'area di proprietà pubblica; pertanto la perimetrazione contenuta dalla cartografia deve intendersi indicativa e comunque dovrà essere valutata la proprietà pubblica dell'area alla data della prima adozione del P.R.G. (26.01.94). Previsioni d'intervento Non sono previste costruzioni di sorta se non i volumi tecnici necessari alla conservazione della vegetazione e le movimentazioni di terreno necessarie ad una migliore conservazione vegetazionale. c) Zona F6 - superficie mq. 63.784 Destinazione: Parco urbano-spiagge pubbliche Parametri edilizi H : mt. 1,3 al colmo sopra il livello della passeggiata esistente Numero piani : n. 1 R.C. : 10 % Copertura : a tetto o piana Individuazione La zona si divide in due aree: la prima si attua tramite uno S.U.A., la seconda tramite titolo abilitativo diretto. Area 1 - Il lungomare Argentina dal confine del Comune con Vallecrosia sino al Capo Ampelio nella fascia compresa tra il limite a valle della passeggiata a mare ed il mare con esclusione delle aree diversamente destinate. Area 2 - La fascia costiera dall'area portuale al confine di Ospedaletti. Previsioni d'intervento In via transitoria - Per tutte le strutture esistenti è ammesso il mantenimento delle stesse con possibilità di piccoli incrementi volumetrici esclusivamente connessi ad esigenze igienico/sanitarie per l'adeguamento a norme di legge. Il montaggio e lo smontaggio delle cabine balneari non necessita di autorizzazione e/o concessione solo se non modifica la consistenza e la disposizione rispetto alla situazione preesistente. In caso di nuova richiesta di autorizzazione e/o di modifica della preesistenza ci si dovrà adeguare ai parametri di cui sopra. Sono ammesse opere di sistemazione delle aree compatibili con le norme generali. A regime Area 1 - Il S.U.A. dovrà farsi carico di un generale studio dell'area comprendendo anche la sistemazione del litorale e la protezione di questo, l'inserimento di zone e di strutture turistiche ritenute necessarie ad un miglior utilizzo ricreato della zona e darsi carico anche della definizione degli eventuali parametri. 41 Area 2 - Potranno essere previste quelle opere necessarie alla fruizione pubblica o d'uso pubblico dell'area nel rispetto delle specifiche limitazioni ambientali della stessa. Non potranno essere realizzate nuove opere. d) Zona F7 - superficie comprensiva dello specchio d'acqua mq. 84.238. Destinazione : Struttura portuale In via transitoria - Per tutte le strutture esistenti è ammesso il mantenimento delle stesse con possibilità di piccoli incrementi volumetrici esclusivamente connessi ad esigenze igienico/sanitarie per l'adeguamento a norme di legge. Il montaggio e lo smontaggio delle cabine balneari non necessita di autorizzazione e/o concessione solo se non modifica la consistenza e la disposizione rispetto alla situazione preesistente. In caso di nuova richiesta di autorizzazione e/o di modifica della preesistenza ci si dovrà adeguare ai parametri di cui sopra. Sono ammesse opere di sistemazione delle aree compatibili con le norme generali. Previsioni d'intervento Tale area si attua attraverso uno S.U.A., di concerto con la Capitaneria di Porto competente, sulla base dei parametri seguenti. Il perimetro di piano si intende vincolante solo per la parte verso terra. CONSISTENZA Lo specchio d'acqua portuale potrà essere ampliato sino a ricomprendere la sponda del Rio Sasso Il numero dei posti barca, valutati in base ad un parametro di riferimento indicativo per natanti di mt. 12, e pertanto i 150 posti barca esistenti potranno essere ampliati sino a n. 350. Almeno i posti barca occupanti l'area esistente, pari a n. 150 posti barca di riferimento dovranno restare in concessione al Comune di Bordighera nell'ambito della zona portuale attuale debitamente ristrutturata. DOTAZIONE SERVIZI PER ORMEGGIO Tutti i pontili in progetto dovranno essere del tipo fisso (strutture in cls) e completi di tutti i principali impianti tecnologici. In particolare per ogni posto barca dovranno essere previsti gli allacciamenti per i principali servizi (acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica). E' consentito per le zone destinate ad imbarcazioni inferiori a ml. 8,00 limitare i servizi alla fornitura di acqua ed energia elettrica. AREE A TERRA DESTINATE A SERVIZI L'area di terra dell'impianto portuale dovrà essere convenientemente sistemata a : 1 - Viabilità 2 - Infrastrutture per servizi 3 - Parcheggi 4 - Verde pubblico - Aree attrezzate 5 - Rimessaggio natanti osservando i parametri definiti nei successivi articoli. VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE Il progetto esecutivo dovrà prevedere una razionale viabilità carrabile di accesso all'attrezzatura portuale adeguata alla potenzialità del nuovo impianto. La larghezza minima delle carreggiate é stabilita in ml. 8,00 escluse le eventuali zone pedonali. Il raggio minimo di eventuali curve deve essere tale da garantire l'agevole manovra di un autoarticolato. 42 I passaggi pedonali debbono avere larghezza non inferiore a ml. 1,50 e soddisfare le norme di cui alla legge n. 118 del 30.3.71 e successive modifiche ed integrazioni e svilupparsi su percorsi indipendenti rispetto ai percorsi veicolari. INFRASTRUTTURE E SERVIZI Il volume massimo insediabile nell'ambito portuale é fissato in 13.000 mc. ripartibili nelle seguenti quote massime suddivise per destinazioni d'uso : - per uffici pubblici-amministrativi mc. 1.000 - per esercizi commerciali (attrezzature nautiche, alimentari, bar, ristoranti, ecc.) mc. 6.000 - per magazzini materiali, attrezzi nautici,cabine, ecc. mc. 3.000 - per associazioni nautiche e sportive mc. 2.000 - per cantieri navali mc. 1.000 TOTALE mc. 13.000 Gli edifici destinati ad edifici pubblici, ad esercizi commerciali e sedi di associazioni nautiche e/o sportive debbono rispettare nel timbro architettonico, nell'uso dei materiali la tipologia delle case liguri e dovranno principalmente essere collocati nell'area oggi occupata dal campo di calcio: L'altezza massima consentita a partire dalla banchina é fissata in ml. 7,00. La distanza dei fabbricati dallo specchio acqueo non deve essere inferiore a ml. 5,00. E' ammesso movimentare i prospetti con contenute emergenze che non eccedano i ml. 1,50. Per gli edifici destinati ai servizi portuali ed al cantiere navale é ammessa un'altezza massima di ml. 9,00, mentre per la sola torre di controllo è ammessa un'altezza massima di mt. 12,00. PARCHEGGI I posti auto pubblici dovranno essere pari almeno al 75% dei posti barca complessivi. Dovranno inoltre essere garantiti ulteriori parcheggi pubblici a servizio dei volumi in progetto, in ragione di almeno il 40 % della superficie coperta. Eventuali autosilos dovranno avere un massimo di due piani fuori terra ed essere convenientemente "mimetizzati" sui fronti in vista, in modo da armonizzarsi con le valenze paesaggistiche presenti nella zona. VERDE PUBBLICO - AREE ATTREZZATE Le aree a terra non destinate a servizi dovranno essere convenientemente sistemate a verde pubblico e piantumate con essenze locali in ragione di una pianta di alto fusto (principalmente palme) per ogni 20 mq. di superficie destinata a verde. La superficie totale sistemata a verde non potrà comunque essere inferiore a mq. 5.000. Dovrà inoltre essere sistemata ed attrezzata un'area per il gioco dei bambini non inferiore a 500 mq.. ART. 46 AREA CIMITERIALE 46.01 Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, nel sistema urbanistico insediativo/produttivo, sono adibite a cimitero e servizi connessi con la sepoltura. 46.02 L'attuazione delle aree cimiteriali avviene tramite l'osservanza del T.U. delle leggi sanitarie e del regolamento di polizia mortuaria; T.U. Legge sanitaria R.D. 27.07.1934 n. 1265; D.P.R. 10.09.1990 n. 235. 43 46.03 L'ampliamento delle aree cimiteriali, ove non indicato nelle tavole di Piano, può sempre avvenire all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, sempreché queste ultime vengano ampliate contestualmente. ART. 47 FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE 47.01 Le tavole del sistema urbanistico insediativo e produttivo in scala 1:5000 riportano l'estensione delle fasce di rispetto cimiteriale ridotte al minimo previsto dalla normativa vigente e quindi fissato in mt. 50. L'applicazione di tale distanza sarà possibile dopo che gli organi sanitari competenti avranno approvato la relativa delibera comunale. 47.02 Le fasce di rispetto cimiteriali pur facendo parte delle zone urbanistiche specificate sono inedificabili ad eccezione di quanto segue : a) Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati senza aumento di volume, nel rispetto delle destinazioni urbanistiche ed ambientali di zona. b) I terreni potranno essere utilizzati anche ai fini edificatori nel rispetto delle destinazioni di zona. 44 TITOLO QUINTO INSEDIAMENTI EDILIZI ART. 48 ZONE A - CENTRI STORICI CONSOLIDATI 48.01 Destinazione Nelle zone A sono ammesse solo le seguenti destinazioni (con riferimento all'art. 20): 1, 2, 3, 4, 5, 6 (limitatamente a piccoli laboratori artigianali per attività non nocive), 8, 14,16. 48.02 Norme 48.02.01 Centri Storici di Sasso e Borghetto S. Nicolò: restano valide le prescrizioni degli S.U.A. vigenti per la parte di normativa che si riferisce al nucleo storico vero e proprio così come riportato in cartografia particolareggiata. 48.02.02 Centro Storico di Bordighera alta: tale area è sottoposta obbligatoriamente a S.U.A. che ne definisca specificatamente il riuso tramite singoli interventi edilizi e destinazioni d'uso per singoli edifici. In assenza di S.U.A. sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente puntualmente disciplinati dal P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della Giunte Regionale n.39/2000 e dalle varianti ad esso successivamente apportate. Sono altresì ammessi gli interventi pubblici oggetto di specifici progetti approvati dalla civica amministrazione, semprechè tali progetti assolvano alle finalità indicate dall’art.39 del Piano territoriale di coordinamento paesistico. 48.02.03 Norma transitoria Sino all'approvazione di tale strumento saranno consentiti, sugli edifici esistenti, interventi interni di manutenzione, restauro e risanamento conservativo. 48.02.04 Tutti gli interventi dovranno essere comformati alle prescrizioni ambientali di cui al precedente punto 40.01. 48.02.05 Tutte le aree inserite nella presente zona sono da intendere quali zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n° 457 e successive modificazioni ed integrazioni. 48.02.06 Caratteristiche ambientali degli interventi Gli interventi consentiti nei Centri Storici di Sasso e di Borghetto S. Nicolò e quelli in via transitoria nel Centro Storico di Bordighera Alta dovranno rispettare le seguenti norme tipologico ambientale: 48.02.06.01 Centro Storico Bordighera Alta I principali elementi tipologici esterni dovranno rispondere ai seguenti requisiti: COPERTURA E' fatto obbligo, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione della copertura dall'origine dell'edificio, della copertura a falde inclinate con pendenza non superiore al 35%, sporgenti dalla facciata non oltre m. 0,50 con sola struttura in legno. La copertura dovrà essere prevista in abbadini di ardesia, coppi (dove è riscontrabile una preesistenza) ovvero tegole piane alla 45 marsigliese in laterizio con colorazione naturale. E' fatto espressamente divieto di utilizzare coperture in lamiera, materiale plastico o simili oltre che laterizi colorati con uso di pigmenti o simili. 46 Grondaie e pluviali: E' fatto obbligo dell'uso di elementi in lamiera di zinco o di rame sagomate. INTONACO E' fatto obbligo, salvo in quei casi in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa finitura dell'origine dell'edificio, delle rifiniture in intonaco lisciato in arenino fine e colorato con colorazioni caratteristiche locali quali bianco, terrosi caldi e colori tradizionali locali quali rosa, verde, giallo, ocra, da sottoporre alla C.E.I. Sono tassativamente esclusi: intonaci plastici con grane e corrugamenti artificiosi diversi, rivestimenti in lastre di pietra o materiali diversi, (ceramica, granulati etc.) tinteggiature sintetiche, (a base di anilina) plastica (ducotone) e qualsiasi altro genere di tinte impermeabili che non permettono la traspirazione del muro. SERRAMENTI E' fatto obbligo dell'uso di porte esterne e portoncini esterni in legno pieno, ad una o due partite con specchia a tavole, a vista o smaltati con colori tradizionali da sottoporre alla C.E.I. E' fatto obbligo dell'uso di persiane in legno e finestre in legno intere o a riquadri, a vista o smaltati con colori tradizionali. Per le finestre al piano terreno é ammessa la protezione esterna con inferriata in ferro battuto sostituendo le persiane con scuri interni. Dette inferriate non possono sporgere, sulla pubblica via, oltre m. 0,10. Le dimensioni di dette aperture non possono superare la dimensione di m. 1,20 di larghezza, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione dall'origine dell'edificio. E' fatto espresso divieto di serramenti metallici o in plastica. Gli stipiti delle aperture devono essere lasciati a intonaco e non possono essere rifasciati con materiali di nessun genere (marmo, ardesia etc.). Le coperture dei davanzali e, quando presenti, gli architravi devono essere in lastre di ardesia o masselli di pietra arenaria grigia o verde di Tenda. Gli architravi quando sono di legno devono essere conservati, sostituendo il travetto se necessario. BALCONI Non potranno sporgere dalla facciata dell'edificio oltre la misura di m. 1,00 e non potranno avere una lunghezza di oltre m. 2,40, ed i balconi dello stesso piano non potranno distare tra loro meno di 1/4 della somma delle loro lunghezze, non potranno essere chiusi a parapetto ma dovranno avere una ringhiera in legno o ferro battuto, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione dall'origine dell'edificio. Dovranno essere pavimentati con esclusione di materiali ceramicati. TERRAZZE Le terrazze poste a copertura degli edifici dovranno essere contornate con murature con copertina in ardesia, pavimentati in cotto o con materiali riconducibili alle tradizioni locali. Le acque piovane dovranno essere convogliate nei pluviali. PEDATE Le pedate di porte o scale esterne dovranno essere costituite da lastre di ardesia o pietra naturale. 47 ILLUMINAZIONE Esterna, dovrà essere prevista con corpi illuminanti ambientati con l'insieme architettonico dell'edificio. CANALIZZAZIONE Dovranno essere previste interne alle murature; in tutte le concessioni dovrà essere obbligato il trasferimento di quelle esterne oggi esistenti, dove possibile compatibilmente con le problematiche statiche. URBANIZZAZIONE PRIMARIA Realizzata dai singoli progetti di intervento seguendo uno schema degli enti preposti dovrà essere realizzata attraverso canalizzazioni sotterranee. Il progetto complessivo dovrà darsi carico della sostituzione di quelle aeree esistenti con altre canalizzate. Tutti gli interventi soggetti a concessione e, in casi di particolare importanza a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale anche quelli di manutenzione straordinaria, sono subordinati al preventivo risanamento statico esteso alla totalità dell'unità minima d'intervento in termini strutturali. I giardini devono essere piantumati con essenze locali di medio-alto fusto in ragione di un albero ogni 50 mq. di area libera di pertinenza; la copertura di eventuali parcheggi interrati deve essere sistemata a giardino mediante la messa a dimora di una coltre di terreno vegetale di spessore non inferiore a 40 cm., prevedendo eventualmente delle sacche per la piantumazione degli alberi ivi previsti. Tutte le opere di urbanizzazione devono essere realizzate in base ai progetti esecutivi preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale; prima del rilascio delle concessioni edilizie, dovrà comunque essere verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale l'idoneità degli allacciamenti alle reti infrastrutturali esistenti. Le strade, al netto di cunette laterali e marciapiedi, devono avere una larghezza non inferiore a 5 metri per le strade carrabili e 2,50 metri per i percorsi pedonali, nonché essere pavimentate secondo le indicazioni sui materiali di volta in volta fissate dall'Amministrazione Comunale; le aree a verde pubblico, le aree libere di pertinenza delle attrezzature di interesse comune ed i parcheggi pubblici devono essere sistemati mediante la piantumazione di essenze locali di medio-alto fusto, in ragione di un albero ogni 50 mq. di superficie libera ovvero, nel caso dei parcheggi, di un albero ogni 4 posti macchina. 48.02.06.02 Centro Storico Sasso E' fatto obbligo la conservazione ed il ripristino della facciata in pietra locale a vista. Gli intonaci esterni avranno caratteristiche locali e saranno lisciati in arenino fine con colori tenui d'uso locale. Nel caso di ristrutturazione edilizia o di rifacimento delle coperture le falde dei tetti avranno una pendenza non superiore al 35% e la sporgenza dovrà essere compatibile con la tipologia del fabbricato preesistente. Nella ristrutturazione delle unità immobiliari non sono ammesse demolizioni di volte esistenti se non per motivi eccezionali e derivanti da fattori di stabilità. Nell'ambito dei singoli interventi di ristrutturazione sono consentiti limitati incrementi di altezza, che si rendono necessari per ottenere altezze interne dei locali già destinati all'uso abitativo, non inferiore a mt. 2,20 purché ne consegua una maggiore altezza complessiva dello stabile superiore a mt. 0,50. 48 Nel ripristino di parti strutturali é ammesso l'uso di nuove tecnologie materiali ma sono comunque vietati gli usi di : - cemento armato a vista - impiego di materiali diversi da quelli tradizionali - coperture piane e coperture in materiale plastico, fibrocemento o lamiera - persiane a scorrimento verticale e finestre a sviluppo orizzontale - poggioli di ogni tipo quando nella loro proiezione a terra vadano ad interessare proprietà pubbliche - serrande di porte metalliche - ringhiere in materiale plastico - tubazioni esterne di acque bianche e nere in materiale plastico - insegne luminose di qualsiasi tipo E' consentito esclusivamente l'uso di serramenti in legno e di ringhiere e grate in ferro, coperture in laterizio o ardesia, rivestimenti di scale esterne, stipiti di porte, frontalini di finestre e balconi in ardesia o pietra locale. Gli interventi che interessano aree pubbliche o private destinate a strade o a piazze devono salvaguardare le caratteristiche pedonali del centro usando materiali d'uso locale come pavimenti in cotto posto a coltello, lastre di pietra, ciottoli o simili. L'illuminazione pubblica e privata avverrà solo con lanterne a braccio sospeso con assoluta esclusione di lampade al neon o fari. 48.02.06.03 Centro Storico Borghetto S. Nicolò I principali elementi tipologici esterni dovranno rispondere ai seguenti requisiti : COPERTURA E’ fatto obbligo, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione della copertura dall'origine dell'edificio, della copertura a falde inclinate con pendenza non superiore al 25%, sporgenti dalla facciata non oltre m. 0,50 con sola struttura in legno. La copertura dovrà essere prevista in: abbadini di ardesia, coppi, embrici, tegole piane alla marsigliese in laterizio con colorazione naturale. E' fatto espressamente divieto di utilizzare coperture in lamiera, materiale plastico o simili oltre che laterizi colorati con uso di pigmenti o simili. Grondaie e pluviali: E’ fatto obbligo dell'uso di elementi in lamiera di zinco sagomate. INTONACO E' fatto obbligo, salvo in quei casi in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa finitura dell'origine dell'edificio, delle rifiniture in intonaco lisciato in arenino fine e colorato con colorazioni caratteristiche locali quali bianco o terrosi caldi. SERRAMENTI E' fatto obbligo dell'uso di porte esterne e portoncini esterni in legno pieno, ad una o due partite con specchia a tavole, a vista o smaltati con colori tradizionali. E' fatto obbligo dell'uso di persiane in legno e finestre in legno intere o a riquadri, a vista o smaltati con colori tradizionali. Per le finestre al piano terreno é ammessa la protezione esterna con inferriata in ferro battuto sostituendo le persiane con scuri interni. Dette inferriate non possono sporgere, sulla pubblica via, oltre m. 0,10. Le dimensioni di dette aperture non possono superare la dimensione di m. 1,20 di larghezza, salvo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione dall'origine dell'edificio. E' fatto espresso divieto di serramenti metallici o in plastica. 49 BALCONI Non potranno sporgere dalla facciata dell'edificio oltre la misura di m. 0,80 e non potranno avere una lunghezza di oltre m. 2,40, ed i balconi dello stesso piano non potranno distare tra loro meno di 1/4 della somma delle loro lunghezze, non potranno essere chiusi a parapetto ma dovranno avere una ringhiera in legno o ferro battuto, slavo su quegli edifici in cui allo stato attuale é riscontrabile una diversa sistemazione dall'origine dell'edificio. PEDATE Le pedate di porte o scale esterne dovranno essere costituite da lastre di ardesia o pietra naturale dello spessore non inferiore a m. 0,04. ILLUMINAZIONE Esterna, dovrà essere prevista con corpi illuminanti ambientati con l'insieme architettonico dell'edificio. CANALIZZAZIONE Dovranno essere previste interne alle murature; in tutte le concessioni dovrà essere obbligato il trasferimento di quelle esterne oggi esistenti. URBANIZZAZIONE PRIMARIA Realizzata dai singoli progetti di intervento seguendo uno schema degli enti preposti dovrà essere realizzata attraverso canalizzazioni sotterranee. Il progetto complessivo dovrà darsi carico della sostituzione di quelle aree esistenti con altre canalizzate. Tutti gli interventi soggetti a concessione e, in casi di particolare importanza a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale anche quelli di manutenzione straordinaria, sono subordinati al preventivo risanamento statico esteso alla totalità dell'unità minima d'intervento. ART. 49 ZONA B1- TESSUTO EDIFICATO URBANO CONSOLIDATO sottozone B1a - B1b - B1c - B1d 49.01 Sottozona B1a 49.01.01 Definizione La zona B1a rappresenta la zona edificata urbana di tipo non storico, ubicata nella piana tra la via Romana e la passeggiata Argentina, che ricomprende edificazioni di pregio architettonico oltre che le recenti edificazioni. 49.01.02 Destinazione Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 n. 6, 9, 10, 11, 17. Interventi Nella zona sono ammessi tutti gli interventi di cui al precedente art. 21, nel rispetto di quanto previsto al titolo III delle presenti norme. 49.01.03 49.01.04 Tipologie Gli interventi dovranno essere conformati alle tipologie "a, b, c" di cui all'art. 22. 50 49.01.05 Modalità attuative All'interno della zona sono evidenziati degli ambiti di intervento in cui sono specificatamente previste nuove edificazioni di completamento ed omogeneizzazione del tessuto. Tali interventi sono subordinati a concessione edilizia convenzionata, in base alla successiva elencazione preordinata ad indicare le prescrizioni urbanizzative interne ai singoli lotti, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella normativa del lotto stesso. Il dimensionamento esatto degli interventi, oggi indicativamente quantificato, avverrà sulla base di documentazione catastale e/o rilievo dell'esistente. La convenzione attuativa, laddove richiesta, dovrà obbligatoriamente contenere, trattandosi di interventi comportanti uno squilibrio del rapporto abitanti/servizi, l'impegno alla realizzazione di una quota parte di tali opere sino al soddisfacimento della quota di standards previsti per i nuovi insediamenti e per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso. 49.01.06 Caratteristiche ambientali degli interventi Portici su strade pubbliche E' ammessa la realizzazione di portici ad archi in aderenza a marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a ml. 2,00 nel rispetto delle seguenti condizioni: - l'altezza e la larghezza del portico non debbono essere inferiori rispettivamente a ml. 2,7 all'imposta e ml. 2,50; - la distanza tra il filo esterno del portico e gli altri fabbricati non deve essere inferiore a ml. 10,00 o a quella preesistente nel caso di demolizioni e ricostruzioni; - il portico risulti di uso pubblico la manutenzione di tutte le strutture sarà a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa. La zona soprastante al portico potrà essere edificata, qualora siano rispettate le distanze di 10,00 ml. dagli altri fabbricati, in caso contrario, potrà essere utilizzata a giardino pensile o terrazzo. Caratteri Tipologici degli edifici In tutti gli ambiti di intervento, ed in generale in tutta la zona, negli interventi di costruzione, sostituzione e ristrutturazione di edifici devono essere osservate le seguenti prescrizioni: - i rivestimenti delle facciate dovranno essere realizzati con intonaco alla genovese o in pietra locale; sono consentite decorazioni con cornici, stucchi, lesene, bassorilievi, graffiti, ecc.; le tinteggiature dovranno essere eseguite con materiali e colori tradizionali in latte di calce, ai silicati e/o in preparati similari ; - non é consentito installare sulla facciata principale tubazioni in vista di qualsiasi genere ad esclusione dei pluviali, che dovranno comunque essere interni alla muratura per un'altezza di mt. 2,5 dal livello del terreno sistemato ovvero esterni in ghisa, quando previsti su spazi pubblici o d'uso pubblico; - il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle finestre non dovrà essere inferiore a 1.45; i serramenti esterni saranno realizzati con persiane del tipo alla genovese in legno ovvero avvolgibili; Le facciate non potranno avere terrazzi continui; le ringhiere saranno di norma in ferro o ghisa con disegni semplici; é vietato installare sui balconi, caldaie, condizionatori, ed in genere qualsiasi impianto o mobile fisso; 51 - le coperture potranno essere realizzate con tetti a padiglione a due o quattro falde a seconda della tipologia ed è consentita la realizzazione di una zona scoperta da destinare a stenditoio condominiale; il manto di copertura dei tetti dovrà essere in laterizi o ardesia; sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio; - non é ammesso il piano terra a pilotis; nell'ipotesi di realizzazione di portici dovrà essere garantita una superficie a piano terra, da destinare ad uso commerciale e/o direzionale non inferiore al 60% della superficie coperta misurata al netto delle scale, degli androni, ecc.; - la superficie degli alloggi, esclusi i muri perimetrali, non dovrà essere inferiore a mq. 45. E' fatto obbligo di garantire l'accesso a qualsiasi piano ai portatori di handicap, pertanto dovranno essere dimensionati di conseguenza i portoni, gli androni, gli ascensori e in genere tutti gli spazi usufruibili dalle persone. Recinzioni Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, saranno realizzate con siepi di altezza non superiore a ml. 1,50 o con muri in pietra locale ovvero intonacati di altezza non superiore a 1,00 ml., la soprastante recinzione in ferro non potrà avere altezza superiore a ml. 1,30. Spazi verdi ed alberature Ogni 50 mq. di superficie libera dovranno essere piantumate le essenze, con altezza del tronco non inferiore a ml. 3,00, che saranno indicate dalla Commissione Edilizia; dovrà essere comunque garantita la messa a dimora nella percentuale minima del 40% di palme. Tutti gli spazi non necessari alla viabilità pedonale e veicolare dovranno essere sistemati a giardino e mantenuti decorosamente. 49.02 Ambiti d'intervento Gli interventi soggetti a S.U.A. devono garantire, relativamente alla destinazione residenziale, una dotazione di mq. 27 di standard minimi per ogni nuova persona insediata, al fine di soddisfare i fabbisogni pregressi della zona. 49.03 Ambiti di recupero Rappresentano gli ambiti puntuali di tessuto edificato su cui intervenire al fine di una riqualificazione sia dei singoli edifici sia del tessuto urbano. Tali ambiti, definiti zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n° 457 e successive modificazioni ed integrazioni, si dividono in R e R1. Gli ambiti di tipo R sono quelli riferiti a singoli edifici dove si potrà intervenire tramite diretta concessione, ai sensi dell'art. 4 della legge R.L. 1 giugno 1993 n. 25, prevedendo per una sola volta, quale incentivo alla trasformazione e date le esigue dimensioni degli edifici considerati, un incremento volumetrico del 25%, del volume utile complessivo (VU), quale adeguamento funzionale ed igienico. Gli interventi dovranno essere previsti nell'inviluppo planimetrico precedente con eventuale incremento in altezza, se questa è inferiore a quella degli edifici circostanti, sino alla massima altezza prevalente. Gli ambiti di tipo R1 sono quelli riferiti a gruppi di edifici od aree particolarmente degradate o contrastanti con il tessuto circostante. 52 In detti ambiti si dovrà agire tramite concessione edilizia convenzionata, con possibilità di un incremento volumetrico, per una sola volta, pari al 10% del volume utile complessivo (VU). Sono escluse le destinazioni di tipo 6, 9, 10, 17, 18 di cui all'art. 20 a prescindere dal tipo di intervento venga attuato (con riferimento all'art. 21). L'edificazione prevista, qualora non rispetti quanto precedentemente esistente, dovrà rispettare una distanza minima tra fabbricati di 10 mt.. Le aree libere dovranno essere destinate a spazi pedonali d'uso pubblico o cedute al pubblico demanio su valutazioni eseguite dall'Amministrazione comunale di volta in volta. 49.04 Ambiti da 3 a 13( compreso 12 bis), 17 e 46 Nel rispetto delle destinazioni d’uso e delle tipologie edilizie di zona, le nuove volumetrie potranno essere realizzate con le seguenti modalità attuative: - concessione edilizia diretta: ambiti 9 e 10 - concessione dilizia convenzionata: ambiti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 46 - strumento urbanistico attuativo: ambiti 11, 12 e 12 bis. Le convenzioni attuative, laddove previste, dovranno prevedere la cessione complessiva delle aree a servizi secondari ed a viabilità generale ubicati all'interno dell'ambito stesso, oltre che la realizzazione di una quota parte di tali opere, sino al soddisfacimento della quota degli standard previsti per i nuovi insediamenti e per il fabbisogno pregresso. I nuovi interventi dovranno essere conformati ai seguenti parametri edilizi: Indici territoriali: mc. 0,8/mq. di territorio nel lotto di intervento, con esclusione delle aree già asservite alle precedente costruzioni ai sensi del precedente punto 14.18, se riconfermate H altezza max : mt.12,5 (mt. 10,5 nell’ambito 11 e mt. 7,5 nell’ambito 6) Numero dei piani : n.4 (3 piani nell’ambito 11 e 2 piani nell’ambito 6); Df distanza dai fabbricati : mt. 10 Dc distanza limiti comparto : mt. 5 ovvero <=H/2 Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero <=H/2 49.05 Interventi speciali Rientrano tra questi interventi tutti quelli cartograficamente individuati e non facenti parte dell’elenco di cui al punto 49.04; tali interventi sono finalizzati alla risoluzioni di problematiche puntuali sul territorio ed alla dotazione di infrastrutture necessarie alla gestione complessiva della città. Tali ambiti si inseriscono nel tessuto già edificato, dove esiste una densità edilizia pari a circa 3 mc./mq. 49.05.01 Ambiti 61-62-65 I nuovi interventi con destinazione alberghiera tradizionale, sottoposti a strumento urbanistico attuativo unico per ciascun ambito, dovranno essere conformati ai seguenti parametri edilizi: Indici territoriali : mc.1,6/mq. di territorio H : altezza max : mt.12,5 Numero dei piani : n.4 o pari a quello degli edifici circostanti, se minore Df distanza dai fabbricati : mt. 10 Dc distanza limiti comparto : mt. 5 ovvero <=H/2 sup. cop. : 30% Ds distanza dalle strade : mt.5 Ds (Via V. Emanuele) : mt.10 53 49.05.02 Ambito 73 Piazza Ruffini Destinato alla sistemazione viaria del nodo di P.zza Ruffini. In tale ambito dovrà prevedersi lo svuotamento della porzione di fabbricato esistente interessante la soluzione di miglioramento viario, ferma restando la caratteristica tipologica del fabbricato. La volumetria eliminata per il miglioramento viario, come risulta dallo schema d'ambito particolare, potrà essere recuperata tramite S.U.A. con un premio volumetrico pari al 100%, nella porzione d'ambito a monte dell'edificio attuale o accorpata alla restante volumetria, nel rispetto dei seguenti parametri: Altezza : mt. 7,50 Distanza dalle strade : allineato alle restanti porzioni di edificio. Distanza da fabbricati: in aderenza. La restante parte di volumetria potrà subire interventi di tipo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (con riferimento al precedente art. 21), nel rispetto delle norme generali di piano e di una altezza massima pari a mt. 10,50. 49.05.03 Destinazioni Con riferimento all'art. 20 non sono ammesse le destinazioni 6, 9, 10, 17, 18. 49.05.04 Ambito 20 Intervento commerciale-direzionale In tale ambito é prevista, previa concessione edilizia convenzionata, la demolizione di tutti i manufatti esistenti e la loro ricostruzione con non più di due piani fuori terra, nel rispetto delle distanze dai fabbricati già oggi esistenti. Le destinazioni ammissibili saranno 4, 5, 16, oltre che 1 per la quota oggi esistente. 49.05.05 Ambito 18 - Aree ferroviarie 49.05.06 L'intervento di recupero urbanistico dell'area ex deposito ferroviario - Piazza della Stazione - si attua tramite uno S.U.A. finalizzato al ridisegno funzionale dell'area, con l'insediamento volumetrico massimo pari all'attuale ingombro planimetrico ed un'altezza massima compresa tra il piano di spicco posto a quota del marciapiede antistante la stazione ed il massimo colmo oggi rilevabile da realizzarsi all'interno dell'area di intervento già evidenziata. 49.05.07 Destinazioni Tutte quelle consentite nella sottozona. 49.05.08 Interventi Tutti quelli consentiti nella sottozona. 49.05.09 Tipologie edilizie Sono ammessi interventi con riferimento all'art.22 di tipo "c" a blocco. 49.05.10 Dotazioni di servizi Dovranno essere previste tutte le aree a servizi planimetricamente contenute nell'ambito di piano. 54 Potranno essere realizzati parcheggi privati nel sottosuolo dell'intero ambito con esclusione delle porzioni ricomprese nell'area a servizi 115. 49.05.11 Ambito 19 Casello Ferroviario L'area é soggetta a concessione edilizia convenzionata, che prevede la cessione del parcheggio pubblico e del sedime dell'ex ferrovia oggi destinata a strada. La restante parte potrà trovare un'adeguata sistemazione a verde privato con l'inserimento volumetrico previsto, quale accessorio alla linea ferroviaria per l'alloggio del personale viaggiante, con le seguenti modalità. - Volumetria : 2 volte l'esistente, in elevazione dell’attuale fabbricato - Altezza massima : mt. 12,5, con copertura a 4 falde - Numero dei piani : n. 4 49.05.12 Ambito 21 Piazza Garibaldi-Mercato ortofrutticolo In detto ambito é individuata una trasformazione urbanistica, soggetta a strumento urbanistico attuativo, finalizzata alla creazione di un sistema integrato di strutture a parcheggio interrato, mercato ortofrutticolo, amministrative dirigenziali, residenziali. L'intervento edilizio dovrà mantenere la veicolarità degli assi viari esistenti ed essere conformato ai seguenti parametri: - Volume max : 20% oltre l'esistente - altezza massima : mt. 16,50 - Distanze dai confini : mt. 5 ovvero <=H/2 49.05.13 Ambito 15 Hotel Savoia In detto ambito, interessato dal completamento della "Via di Mezzo", é ubicata una struttura ricettiva alberghiera. La finalità di detto intervento è l'acquisizione del sedime della Via di Mezzo. Il recupero delle volumetrie demolite, con un incremento del 25% di queste, potrà avvenire mediante concessione edilizia convenzionata con l'innalzamento di un piano sul preesistente edificio; parimenti, in tale sopraelevazione, potranno trovare posto le volumetrie derivanti dall'incremento previsto al successivo punto 56.04.02 relativamente alle strutture alberghiere tradizionali. Sotto il tracciato stradale potranno essere previste autorimesse pertinenziali alla struttura ricettiva con accesso dalla porzione di terreno restata in proprietà nel rispetto delle previsioni di reti tecnologiche sotterranee. 49.05.14 Ambito 66 Ex pattinaggio In tale ambito potrà essere previsto mediante concessione edilizia convenzionata il recupero della volumetria esistente con un premio volumetrico del 25%. L'intervento edilizio potrà prevedere tutte le destinazioni e tutti gli interventi consentiti nella zona nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: - H : altezza max : mt. 9,5 - Numero dei piani : n.3 degradanti verso il mare - Df distanza dai fabbricati : mt. 10 - Dc distanza limiti comparto : mt. 5 ovvero <=H/2 - Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero <=H/2 55 L’intervento potrà prevedere autorimesse private nel sottosuolo dell'intero ambito e dovrà prevedere la sistemazione a spazio pubblico attrezzato per l'intera area non destinata ad edificazione dal progetto guida contenuto nel P.R.G.. 49.05.15 Ambito 63 Cinema Olimpia. In tale ambito è ubicata l'unica struttura destinata a sala cinematografica esistente in città. Destinazione Le destinazioni ammesse (con riferimento all'art. 20) sono: 12, 16. Interventi Sull’edificio esistente è ammessa la sopraelevazione fino ad un'altezza massima di mt. 12 ed un incremento volumetrico di mc. 1500, con copertura piana. 49.05.16 Ambito 48 Ristorante ex Pirata In tale ambito è individuata la ricostruzione della struttura turistica già distrutta dal fuoco. Destinazione La destinazione ammessa: bar, ristorante, locale ricreativo Interventi L'edificio potrà essere ricostruito nell'inviluppo della struttura preesistente con volumetria massima di mc. 200. 49.05.17 Edifici di via 1° Maggio 6/8/10/12/14/16/18 Tali edifici, destinati alla demolizione ed alla ricostruzione in altro sito con sistemazione a verde pubblico dell'area, qualora non possano essere trasferiti ai sensi dell'art. 23 delle presenti norme, potranno essere trasferiti in altro luogo, tramite convenzionamento con la Pubblica Amministrazione che potrà prevedere un incentivo sino ad un incremento massimo del 25% dell’attuale volumetria in funzione della località in cui localizzare l’intervento di ricostruzione. 49.05.18 Ambito 1 Via G. Cesare In tale ambito potrà essere previsto mediante concessione edilizia convenzionata un insediamento volumetrico di nuova edificazione, con obbligo di demolizione del fabbricato esistente, pari a mc. 2.700. L'intervento edilizio potrà prevedere tutte le destinazioni e tutti gli interventi consentiti nella zona nel rispetto dei seguenti parametri edilizi: - H : altezza max : mt.12,5 - Numero dei piani : n. 4 - Df distanza dai fabbricati : mt. 10 - Dc distanza limiti comparto : mt. 5 ovvero <=H/2 - Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero <=H/2 L’intervento dovrà prevedere l'allargamento della viabilità esistente in allineamento a quella già realizzata e la creazione di parcheggi pubblici a pettine con profondità di mt.7. 56 49.05.19 Ambito 75 Via Regina Margherita In tale ambito potrà essere previsto mediante concessione edilizia convenzionata un insediamento volumetrico di nuova edificazione, con obbligo di demolizione dei fabbricati e delle strutture esistente, pari a mc. 2.500. L'intervento edilizio potrà prevedere tutte le destinazioni e tutti gli interventi consentiti nella zona nel rispetto dei seguenti parametri edilizi e nel rispetto delle indicazioni che seguono: - H altezza max : mt.10,5 - Numero dei piani : n. 3 - Df distanza dai fabbricati : mt. 10 - Dc distanza limiti comparto : mt. 5 ovvero <=H/2 - Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero <=H/2 L’intervento dovrà prevedere la destinazione commerciale al piano terra; la creazione di un collegamento tra via Regina Margherita e via Joung con un passaggio pubblico di mt. 5 di larghezza; la creazione di un marciapiede da mt. 1 per tutto il fronte di via Joung; la creazione di un parcheggio pubblico di mq. 80 da ubicare nella parte sud dell'area di intervento con accesso da via Joung. 49.06 Sottozona B1b 49.06.01 Definizione La zona B1b rappresenta la zona edificata urbana ubicata lungo la via Aurelia nella zona dell'Arziglia. 49.06.02 Destinazione Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 nn. 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18. 49.06.03 Interventi Nella zona sono ammessi tutti gli i interventi di cui al precedente art. 21. 49.06.04 Modalità All'interno della zona sono evidenziati degli ambiti di intervento in cui sono specificatamente previsti nuove edificazioni di completamento ed omogeneizzazione del tessuto. Tali interventi sono subordinati alla predisposizione, ai sensi dell'art. 7, di uno strumento attuativo unico per ogni lotto, esteso alla totalità dell'area, in base alla successiva elencazione preordinata ad indicare le prescrizioni urbanizzative interne ai singoli lotti, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella normativa del lotto stesso. Il dimensionamento esatto degli interventi, oggi indicativamente quantificato, avverrà sulla base di documentazione catastale e/o rilievo dell'esistente. 49.06.05 Ambiti di recupero Rappresentano gli ambiti puntuali di tessuto edificato su cui intervenire al fine di una riqualificazione sia dei singoli edifici sia del tessuto urbano. Tali ambiti, definiti zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n° 457 e successive modificazioni ed integrazioni, si dividono in R e R1. 57 Gli ambiti di tipo R sono quelli riferiti a singoli edifici dove si potrà intervenire tramite diretta concessione, ai sensi dell'art. 4 della legge R.L. 1 giugno 1993 n. 25, prevedendo per una sola volta, quale incentivo alla trasformazione e date le esigue dimensioni degli edifici considerati, un incremento volumetrico del 25% del volume utile complessivo (VU), quale adeguamento funzionale ed igienico. Gli interventi dovranno essere previsti nell'inviluppo planimetrico precedente con eventuale incremento in altezza, se questa è inferiore a quella degli edifici circostanti, sino alla massima altezza prevalente. Gli ambiti di tipo R1 sono quelli riferiti a gruppi di edifici od aree particolarmente degradate o contrastanti con il tessuto circostante. In detti ambiti si dovrà agire tramite concessione edilizia convenzionata, con possibilità di un incremento volumetrico, per una sola volta, pari al 10% del volume utile complessivo (VU). Sono escluse le destinazioni di tipo 6, 9, 10, 17, 18 di cui all'art. 20 a prescindere dal tipo di intervento venga attuato (con riferimento all'art. 21). L'edificazione prevista, qualora non rispetti quanto precedentemente esistente, dovrà rispettare una distanza minima tra fabbricati di 10 mt.. Le aree libere dovranno essere destinate a spazi pedonali d'uso pubblico o cedute al pubblico demanio su valutazioni eseguite dall'Amministrazione comunale di volta in volta. 49.07 Ambito 22 Tale ambito é finalizzato al completamento dell'area posta in prossimità del Centro storico e del suo riordino ambientale con l'inserimento di modesti edifici con tipologia ville. Tramite concessioni edilizie convenzionate potranno essere previsti interventi edilizi aventi le seguenti caratteristiche: nella zona definita Ville le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti dovranno conformarsi al tessuto edificato circostante previa un'analisi delle caratteristiche formali e tipologiche dominanti. Tipologicamente dovranno corrispondere al tipo a) del precedente art. 22. 49.07.02 Caratteri tipologici degli edifici - Pianta tendente alla forma poligonale al fine di adeguarla alla tipologia classica della zona. - Nel caso in cui l'ambito di intervento sia ricompreso in una porzione di territorio, ove non esistano preesistenze di cui al punto precedente, sarà possibile, attraverso un S.O.I. proporre un tipologia d'impianto diversa da quella precedentemente indicata. - Copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia, sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio. - L'apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili é limitata al 2% delle superfici coperte. - Eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto od archi ribassati con parapetti in ferro a disegno semplice o balaustre in cemento a colonne. - Terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5. - Colorazioni terrose o giudicate compatibili dalla C.E.I.. - Finestre a sviluppo verticale con rapporto altezza / larghezza non inferiore a 1,45. 58 Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con le previsioni di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40%. Gli standard dovranno essere conformati in ragione di mq. 18 ogni nuovo abitante. 49.07.03 Destinazioni Le destinazioni non ammesse con riferimento all'art. 20 sono: 5, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 18. 49.07.04 Interventi Sono ammessi tutti i tipi di intervento con riferimento all'art.21. 49.07.05 Edificabilità Le concessioni edilizie convenzionate dovranno essere conformate ai seguenti parametri: - Indici fondiari - H : altezza max - Numero dei piani - Df distanza dai fabbricati - Dc distanze dai confini - Ds distanza dalle strade : 0,4 mc./mq. : mt.7,5 : n.2 : mt.10 : mt. 5 ovvero <=H/2 : mt. 5 ovvero <=H/2 49.08 Ambiti 2 - 23 - 24 49.08.01 Zone di pertinenza portuale Borgo Marinaro Gli interventi, soggetti a S.U.A., dovranno darsi carico di risolvere le esigenze di supporto all'antistante area portuale. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà prevedere la creazione di un agglomerato edilizio tipico costituito da moduli disarticolati con superficie non superiore a 70 mq., differenziati tra loro nelle altezze e nel numero dei piani in modo che solo il 30% raggiunga la massima altezza. L'aggregazione dei corpi dovrà creare spazi pubblici pedonali anche interclusi, collegati tramite passaggi pedonali porticati, oltre a spazi verdi situati all'esterno. Al piano terra possono essere creati porticati continui. Possono essere create logge interne al volume edificato, eventuali balconi non potranno sporgere oltre a mt. 1,2 e avere sviluppo orizzontale superiore ai mt. 5. Dovranno essere tinteggiate con colori tipici liguri con serramenti in legno e persiane alla genovese. Le coperture dovranno essere previste a quattro falde con pendenza massima del 35%. I nuovi insediamenti dovranno tenere conto delle quote di edificato presenti all'interno del tessuto eventualmente riconfermate e delle loro destinazioni. Nei lotti dovrà essere previsto il parcheggio pubblico posto interrato rapportato in quota parte dei lotti 23 e 24 e dovrà essere prevista la monetizzazione dei restanti oneri. 59 49.08.02 Destinazione Le volumetrie massime insediabili, di cui al successivo punto 49.08.03 dovranno prevedere una destinazione, pari ad un indice territoriale massimo del 1,60 mc./mq. a seconda della destinazioni insediate, queste non potranno superare le seguenti quote: - se gli interventi prevedono esclusivamente la destinazione di cui al precendente art. 20 di tipo n. 2 con tipologia "albergo tradizionale" indice territoriale massimo di mc./mq. 1,60; - se gli interventi prevedono destinazione miste quelle di tipo n. 1-2-3 non potranno avere un indice territoriale massimo oltre lo 0,60 mc./mq., e la quota di tipo n. 4-5 non potrà avere un indice territoriale massimo oltre lo 0,20 mc./mq.. 49.08.03 Edificabilità Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere conformati ai seguenti parametri: - per interventi di tipo alberghiero tradizionali di cui al successivo punto 56.02.01: Indice territoriale : 1,6 mc./mq. H : altezza max : mt.10,5 Numero dei piani : n.3 quota di riferimento come indicata in planimetria particolare e comunque non superiore sia alla via Aurelia che alla linea ferrata nel punto corrispondente. Df distanza dai fabbricati : mt. 10 Dc distanza limiti di comparto : mt. 5 ovvero >=H/2 Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero >=H/2 - per interventi di altro tipo ammessi nella sottozona: Indice territoriale 0,8 mc./mq. con la ripartizione di cui al precedente punto 49.08.02. H : altezza max : mt.10,5 Numero dei piani : n.3 quota di riferimento come indicata in planimetria particolare Df distanza dai fabbricati : mt. 10 Dc distanza limiti di comparto : mt. 5 ovvero >=H/2 Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero >=H/2 E' fatto obbligo a qualsiasi tipo di insediamento il reperimento della quota parte di parcheggi pubblici efferenti l'edificazione inserita nei lotti nel rispetto del fabbisogno di ogni singola destinazione ubicati interrati. 49.09 Ambito 74 Tale ambito é finalizzato al completamento dell'area necessaria all'inserimento della chiesa dell'Arziglia. Tramite uno S.U.A. potrà essere previsto un utilizzo volumetrico del lotto che tenga conto anche delle eventuali volumetrie esistenti ricollocate. Tale strumento dovrà prevedere la cessione della porzione di zona a servizi (79) Gli standard dovranno essere conformati in ragione di mq. 18 ogni nuovo abitante. 49.09.01 Caratteri tipologici degli edifici - Pianta tendente alla forma poligonale al fine di adeguarla alla tipologia classica della zona. - Nel caso in cui l'ambito di intervento sia ricompreso in una porzione di territorio, ove non esistano preesistenze di cui al punto precedente, sarà possibile, attraverso un S.O.I. proporre una tipologia d'impianto diversa da quella precedentemente indicata. 60 - Copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio. - L'apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili é limitata al 2% delle superfici coperte. - Eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto od archi ribassati con parapetti in ferro a disegno semplice o balaustre in cemento a colonne. - Terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5. - Colori di finitura terrosi o ritenuti compatibili dalla C.E.I. - Finestre a sviluppo verticale con rapporto tra altezza e larghezza non inferione a 1,45. Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con le previsioni di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40% 49.09.02 Destinazioni Le destinazioni ammesse con riferimento all'art. 20 sono : 1-2-3. 49.09.03 Interventi Sono ammessi tutti i tipi di interventi con riferimento all'art.21. 49.09.04 Edificabilità Lo strumento urbanistico attuativo dovrà essere conformato ai seguenti parametri: Indici territoriali : 0,4 mc./mq. H : altezza max : mt.7,5 Numero dei piani : n.2 Df distanza dai fabbricati : mt. 10 Dc distanza limiti di comparto : mt. 5 ovvero <=H/2 Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero <=H/2 49.10 Ambiti 44 - 45 49.10.01 Zone di sviluppo e di collegamento al cimitero. Gli interventi soggetti a S.U.A. dovranno darsi carico di risolvere le esigenze di supporto all'attiguo cimitero comunale e di dotare l'area di un sistema viario, di parcheggi e di aree verdi finalizzati alla risoluzione di un razionale accesso all'area cimiteriale ed alla creazione di un'area verde lungo la via Aurelia nonché della creazione di un collegamento di mt.10 tra l’area verde ed il parcheggio lungo il corso del rio. 49.10.02 Prescrizioni ambientali Negli ambiti le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti dovranno conformarsi alle tipologie edilizie di cui al precedente art. 22 di tipo a), b) e c) . La superficie dei portici e dei loggiati non computabili volumetricamente non potrà superare 1/5 della superficie lorda dell'edificio. 61 Portici su strade pubbliche E' ammessa la realizzazione di portici ad archi in aderenza a marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a ml. 2,00 nel rispetto delle seguenti condizioni : - l'altezza e la larghezza del portico non debbono essere inferiori rispettivamente a ml. 2,7 all'imposta e ml. 2,50; - la distanza tra il filo esterno del portico e gli altri fabbricati non deve essere inferiore a ml. 10,00 o a quella preesistente nel caso di demolizioni e ricostruzioni; - il portico risulti di uso pubblico la manutenzione di tutte le strutture sarà a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa. La zona soprastante al portico, potrà essere edificata, nel caso siano rispettate le distanze di 10,00 ml. dagli altri fabbricati, in caso contrario, potrà essere utilizzata a giardino pensile o terrazzo. Caratteri Tipologici degli edifici In tutti gli ambiti di intervento, ed in generale in tutta la zona, negli interventi di costruzione, sostituzione e ristrutturazione di edifici devono essere osservate le seguenti prescrizioni : - i rivestimenti delle facciate dovranno essere realizzati con intonaco alla genovese o in pietra locale; sono consentite decorazioni con cornici, stucchi, lesene, bassorilievi, graffiti, ecc.; le tinteggiature dovranno essere eseguite con materiali e colori tradizionali in latte di calce, ai silicati e/o in preparati similari ; - non é consentito installare sulla facciata principale tubazioni in vista di qualsiasi genere ad esclusione dei pluviali, che dovranno comunque essere interni alla muratura per un'altezza di mt. 2,5 dal livello del terreno sistemato ovvero esterni in ghisa, quando previsti su spazi pubblici o d'uso pubblico; - il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle finestre non dovrà essere inferiore a 1.45; i serramenti esterni saranno realizzati con persiane del tipo alla genovese in legno ovvero avvolgibili; - le facciate non potranno avere terrazzi continui di lunghezza superiore a mt. 3 e non potranno, nello sbalzo avere sporgenze superiori a ml. 1,50; le ringhiere saranno di norma in ferro o ghisa con disegni semplici; é vietato installare sui balconi, caldaie, condizionatori, ed in genere qualsiasi impianto o mobile fisso; - le coperture potranno essere realizzate con tetti a padiglione a due o quattro falde a seconda della tipologia ed è consentita la realizzazione di una zona scoperta da destinare a stenditoio condominiale; il manto di copertura dei tetti dovrà essere in laterizi o ardesia; sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio; - non é ammesso il piano terra a pilotis; nell'ipotesi di realizzazione di portici dovrà essere garantita una superficie a piano terra, da destinare ad uso commerciale e/o direzionale non inferiore al 60% della superficie coperta misurata al netto delle scale, degli androni, ecc.; - la superficie degli alloggi, esclusi i muri perimetrali, non dovrà essere inferiore a mq. 45. E' fatto obbligo di garantire l'accesso a qualsiasi piano ai portatori di handicap, pertanto dovranno essere dimensionati di conseguenza i portoni, gli androni, gli ascensori e in genere tutti gli spazi usufruibili dalle persone. Recinzioni Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, saranno realizzate con siepi di altezza non superiore a ml. 1,50 o con muri in pietra locale ovvero intonacati di altezza non superiore a 1,00 ml., la soprastante recinzione in ferro non potrà avere altezza superiore a ml. 1,30. 62 Spazi verdi ed alberature Ogni 50 mq. di superficie libera dovranno essere piantumate le essenze, con altezza del tronco non inferiore a ml. 3,00, che saranno indicate dalla Commissione Edilizia; dovrà essere comunque garantita la messa a dimora nella percentuale minima del 40% di palme. Tutti gli spazi non necessari alla viabilità pedonale e veicolare dovranno essere sistemati a giardino e mantenuti decorosamente. 49.10.03 Destinazione Le volumetrie massime insediabili, di cui al successivo punto 49.08.03 dovranno prevedere una destinazione, pari ad un indice territoriale massimo del 0,60 mc./mq., con riferimento al precedente art. 20, di tipo n. 1-2-3 e pari ad un indice territoriale massimo del 0,20 mc./mq., con riferimento al precedente art. 20, di tipo n. 4-5. 49.10.04 Edificabilità Lo strumento urbanistico attuativo dovrà essere conformato ai seguenti parametri: - Indice territoriale : 0,8 mc./mq. - H : altezza max : mt.10,5 - Numero dei piani : n.3 - Df distanza dai fabbricati : mt. 10 - Dc distanza limiti di comparto : mt. 5 ovvero >=H/2 - Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero >=H/2 49.11 STRALCIATO 49.12 Sottozona B1c 49.12.01 Definizione La zona B1c rappresenta la zona parzialmente edificata ubicata lungo la via Aurelia, quasi totalmente a valle di questa, dal Grand Hotel del Mare al confine comunale di Ospedaletti. 49.12.02 Destinazione Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 n.6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18. 49.12.03 Interventi Nella zona sono ammessi tutti gli interventi di cui al precedente art. 21. 49.12.04 Tipologie Gli interventi dovranno essere di tipo "a, b, c", con riferimento all'art. 22. 49.13 Ambito – 16 Ex macello comunale Ubicato a valle della via Aurelia, di proprietà Comunale, precedentemente destinato a macello Comunale ed individuato quale: 63 - ambito, definito zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n° 457 e successive modificazioni ed integrazioni, su cui si potrà intervenire, tramite titolo abilitativo di tipo convenzionato, ai sensi dell'art. 4 della legge R.L. 1 giugno 1993 n. 25, riferito al singolo edificio. L'intervento dovrà essere previsto nell'inviluppo planimetrico precedente con eventuale incremento in altezza nei limiti di cui di seguito indicato. 49.13.01 Destinazione In detto ambito sono ammesse le destinazioni nn. 1, 2, 3, 19 di cui all'art. 20. 49.13.02 Interventi Sono ammessi interventi, con riferimento all'art. 21, quali: 3, 8, 10, 13. 49.13.03 Edificabilità L’intervento dovrà essere conformato ai seguenti parametri: - volumetria insediabile : pari ai volumi esistenti conservando i caratteri tipologici dell’immobile - altezza massima : mt. 1 sotto il livello della via Aurelia - distanze dai fabbricati : mt. 10 - distanze dai confini : mt. 5 ovvero >=H/2 - distanze dalla strada : esistente o mt. 5 ovvero >=H/2 49.14 Sottozona B1d 49.14.01 Definizione La zona B1d rappresenta la zona parzialmente edificata ubicata lungo la vallata del Rio Borghetto. Sono inserite in questa zona le aree che più necessitano di interventi di riqualificazione urbana, oltre che gli interventi di edificazione soggetti a S.U.A. di recente approvazione od in itinere. 49.14.02 Destinazione Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 nn. 6, 9, 10, 11, 19, 20, 21. 49.14.03 Interventi Nella zona sono ammessi tutti gli interventi di cui al precedente art. 21. 49.14.04 Tipologie Gli interventi dovranno essere conformati alle tipologie di cui all'art. 22 di tipo "a, b, c". 49.14.05 Modalità All'interno della zona sono evidenziati degli ambiti di intervento in cui sono specificatamente previste nuove edificazioni di completamento ed omogeneizzazione del tessuto. Tali interventi sono subordinati alla predisposizione, ai sensi dell'art. 7, di uno strumento attuativo unico per ogni lotto, esteso alla totalità dell'area, in base alla successiva elencazione preordinata ad indicare le prescrizioni urbanizzative interne ai singoli lotti, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella normativa del lotto stesso. Il dimensionamento esatto degli interventi, oggi indicativamente quantificato, avverrà sulla base di documentazione catastale e/o rilievo dell'esistente. 64 49.14.06 Caratteristiche ambientali degli interventi valida per tutta la sottozona Prescrizioni ambientali Negli ambiti le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti dovranno conformarsi alle tipologie edilizie di cui al precedente art. 22 di tipo a), b) e c). La superficie dei portici e dei loggiati non computabili volumetricamente non potrà superare 1/5 della superficie lorda dell'edificio. Portici su strade pubbliche E' ammessa la realizzazione di portici ad archi in aderenza a marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a ml. 2,00 nel rispetto delle seguenti condizioni : - l'altezza e la larghezza del portico non debbono essere inferiori rispettivamente a ml. 2,7 all'imposta e ml. 2,50; - la distanza tra il filo esterno del portico e gli altri fabbricati non deve essere inferiore a ml. 10,00 o a quella preesistente nel caso di demolizioni e ricostruzioni; - il portico risulti di uso pubblico la manutenzione di tutte le strutture sarà a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa. La zona soprastante al portico, potrà essere edificata, nel caso siano rispettate le distanze di 10,00 ml. dagli altri fabbricati, in caso contrario, potrà essere utilizzata a giardino pensile o terrazzo. Caratteri Tipologici degli edifici In tutti gli ambiti di intervento, ed in generale in tutta la zona, negli interventi di costruzione, sostituzione e ristrutturazione di edifici devono essere osservate le seguenti prescrizioni : - i rivestimenti delle facciate dovranno essere realizzati con intonaco alla genovese o in pietra locale; sono consentite decorazioni con cornici, stucchi, lesene, bassorilievi, graffiti, ecc.; le tinteggiature dovranno essere eseguite con materiali e colori tradizionali in latte di calce, ai silicati e/o in preparati similari ; - non é consentito installare sulla facciata principale tubazioni in vista di qualsiasi genere ad esclusione dei pluviali, che dovranno comunque essere interni alla muratura per un'altezza di mt. 2,5 dal livello del terreno sistemato ovvero esterni in ghisa, quando previsti su spazi pubblici o d'uso pubblico; - il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle finestre non dovrà essere inferiore a 1.45; i serramenti esterni saranno realizzati con persiane del tipo alla genovese in legno ovvero avvolgibili; Le facciate non potranno avere terrazzi continui di lunghezza superiore a mt. 3 e non potranno, nello sbalzo avere sporgenze superiori a ml. 1,50; le ringhiere saranno di norma in ferro o ghisa con disegni semplici; é vietato installare sui balconi, caldaie, condizionatori, ed in genere qualsiasi impianto o mobile fisso; - le coperture potranno essere realizzate con tetti a padiglione a due o quattro falde a seconda della tipologia ed è consentita la realizzazione di una zona scoperta da destinare a stenditoio condominiale; il manto di copertura dei tetti dovrà essere in laterizi o ardesia; sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio; - non é ammesso il piano terra a pilotis; nell'ipotesi di realizzazione di portici dovrà essere garantita una superficie a piano terra, da destinare ad uso commerciale e/o direzionale non inferiore al 60% della superficie coperta misurata al netto delle scale, degli androni, ecc.; 65 - la superficie degli alloggi, esclusi i muri perimetrali, non dovrà essere inferiore a mq. 45. E' fatto obbligo di garantire l'accesso a qualsiasi piano ai portatori di handicap, pertanto dovranno essere dimensionati di conseguenza i portoni, gli androni, gli ascensori e in genere tutti gli spazi usufruibili dalle persone. Recinzioni Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, saranno realizzate con siepi di altezza non superiore a ml. 1,50 o con muri in pietra locale ovvero intonacati di altezza non superiore a 1,00 ml., la soprastante recinzione in ferro non potrà avere altezza superiore a ml. 1,30. Spazi verdi ed alberature Ogni 50 mq. di superficie libera dovranno essere piantumate le essenze, con altezza del tronco non inferiore a ml. 3,00, che saranno indicate dalla Commissione Edilizia; dovrà essere comunque garantita la messa a dimora nella percentuale minima del 40% di palme. Tutti gli spazi non necessari alla viabilità pedonale e veicolare dovranno essere sistemati a giardino e mantenuti decorosamente. 49.14.07 Ambiti di recupero Rappresentano gli ambiti puntuali di tessuto edificato su cui intervenire al fine di una riqualificazione sia dei singoli edifici sia del tessuto urbano. Tali ambiti, definiti zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n° 457 e successive modificazioni ed integrazioni, si dividono in R e R1. Gli ambiti di tipo R sono quelli riferiti a singoli edifici dove si potrà intervenire tramite diretta concessione, ai sensi dell'art. 4 della legge R.L. 1 giugno 1993 n. 25, prevedendo per una sola volta, quale incentivo alla trasformazione e date le esigue dimensioni degli edifici considerati, un incremento volumetrico del 25% del volume utile complessivo (VU), quale adeguamento funzionale ed igienico. Gli interventi dovranno essere previsti nell'inviluppo planimetrico precedente con eventuale incremento in altezza, se questa è inferiore a quella degli edifici circostanti, sino alla massima altezza prevalente. Gli ambiti di tipo R1 sono quelli riferiti a gruppi di edifici od aree particolarmente degradate o contrastanti con il tessuto circostante. In detti ambiti si dovrà agire tramite concessione edilizia convenzionata, con possibilità di un incremento volumetrico, per una sola volta, pari al 10% del volume utile complessivo (VU). Sono escluse le destinazioni di tipo 6, 9, 10, 17, 18 di cui all'art. 20 a prescindere dal tipo di intervento venga attuato (con riferimento all'art. 21). L'edificazione prevista, qualora non rispetti quanto precedentemente esistente, dovrà rispettare una distanza minima tra fabbricati di 10 mt.. Le aree libere dovranno essere destinate a spazi pedonali d'uso pubblico o cedute al pubblico demanio su valutazioni eseguite dall'Amministrazione comunale di volta in volta. 66 49.15 Ambiti 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50 Ubicati nella media valle del Borghetto, sono soggetti a concessione edilizia convenzionata con previsione di standard pari a 18 mq./abitante. Tali interventi, dimensionati sulla base di certificazione catastale e/o dall'esatto rilievo dell'esistente, dovranno prevedere la cessione complessiva delle aree a servizi generali ed a viabilità previste all'interno dell'ambito stesso. La convenzione attuativa dovrà obbligatoriamente contenere, trattandosi di interventi comportanti uno squilibrio del rapporto abitanti/servizi, l’impegno alla realizzazione di una quota parte di tali opere sino al soddisfacimento della quota di standard previsti per i nuovi insediamenti e per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso. 49.15.01 Destinazione Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 n. 6, 9, 10, 11, 19, 20, 21. 49.15.02 Intervento Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 21. L'ambito 26 dovrà farsi carico di cedere l'imbocco della strada di collegamento all'autostrada e dell'area a parcheggio prevista al suo interno. Gli ambiti 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dovranno farsi carico della viabilità generale inserita al loro interno, tramite progetti coordinati, inoltre dovranno prevedere anche la quota parte di standard pubblici che sarà facoltà dell'Amministrazione comunale monetizzare per la realizzazione di quanto già previsto a livello generale dal Piano Regolatore in altre zone. Gli interventi dovranno essere conformati ai seguenti parametri edilizi: Indici fondiari : 0,80 mc./mq. H : altezza max : mt.10,5 Numero dei piani : n. 3 Df distanza dai fabbricati : mt. 10 Dc distanza limiti di comparto: mt. 5 ovvero <=H/2 Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero <=H/2 49.15.03 Ambito 38 Ubicato nella bassa valle del Borghetto. attualmente già insediato con un elevato numero di edifici ad un piano in precarie condizioni di conservazione, è soggetto a S.U.A. con previsione di standard pari a 18 mq./abitante. Tale S.U.A., dimensionato sulla base di certificazione catastale e/o dall'esatto rilievo dell'esistente, dovrà prevedere la cessione complessiva delle aree a servizi generali ed a viabilità previste all'interno dell'ambito stesso. La convenzione attuativa allegata dovrà obbligatoriamente contenere, trattandosi di interventi comportanti uno squilibrio del rapporto abitanti/servizi, impegno alla realizzazione di una quota parte di tali opere sino al soddisfacimento della quota di standard previsti per i nuovi insediamenti e per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso oltre alla previsione del 20% delle volumetria complessiva destinata ad edilizia convenzionata. 49.15.04 Destinazione Nella zona non sono ammesse le destinazioni di cui al precedente art. 20 nn. 6, 9, 10, 11, 19, 20, 21. 67 49.15.05 Intervento Sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 21. Lo S.U.A. dovrà essere conformato ai seguenti parametri edilizi: Indici territoriali : 1 mc./mq. H : altezza max : mt.10,5 Numero dei piani : n. 3 Df : distanza dai fabbricati : mt. 10 Dc: distanza dai limiti di comparto : mt. 5 ovvero <=H/2 Ds: distanza dalle strade : mt. 5 ovvero <=H/2 49.16 Ambito 37 Trattasi di ambito già previsto dal precedente P.R.G. ed in corso di attuazione per cui, in tali aree, sono confermate le previsioni degli strumenti urbanistici oggi già definiti. 49.17 Ambito 64 Area di via Bra Ambito di proprietà pubblica destinato al recupero ambientale con la demolizione e la ricostruzione dell'edificio esistente con aumento di volumetria quale edilizia pubblica. 49.17.01 Tipologie Sono ammesse tipologie "c" con riferimento all'art. 22, nel rispetto delle norme ambientali di piano. Dovrà esser redatto un S.O.I. al fine di valutare l'inserimento della nuova volumetria. 49.17.02 Interventi Sono ammessi interventi con riferimento all'art.21 di ogni tipo e precisamente 1- 4-. L'intervento edilizio, tramite concessione diretta, dovrà essere conformato ai seguenti parametri: Volume massimo insediabile mc. 3.600, (comprensivo anche di quanto eventualmente riconfermato) H : altezza max : mt.13,50 Numero dei piani : n. 4 Df distanza dai fabbricati : mt. 10 Dc distanza dai limiti di comparto : mt. 5 ovvero <=H/2 Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero <=H/2 68 ART. 50 ZONA B2 - TESSUTO EDIFICATO URBANO A VILLE Sottozone B2a - B2b 50.01 Sottozona B2a Rappresenta la parte di territorio edificato con edilizia di tipologia a ville inserite in spazi verdi sistemati di tipo urbano, con esclusione della successiva zona B2b di coronamento al centro storico. 50.02.01 Destinazione Con riferimento all'art. 20 non sono ammesse le destinazione: n. 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21. 50.02.02 Interventi Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi con riferimento all'art. 21 nel rispetto di quanto previsto al titolo III delle presenti norme; e quanto previsto al punto 49.03 per quanto attiene gli ambiti R e R1. 50.02.03 Tipologie Gli interventi dovranno essere conformati alle tipologie di cui all'art. 22 di tipo "a". Nell'ambito della zona sono evidenziati gli ambiti di intervento in cui sono esplicitamente previsti nuovi insediamenti di completamento ed omogeneizzazione del tessuto. 50.02.04 Prescrizioni ambientali Nella zona definita Ville le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti dovranno conformarsi al tessuto edificato circostante previa un'analisi delle caratteristiche formali e tipologiche dominanti e comunque dovranno rispondere alle successive prescrizioni: Caratteri tipologici degli edifici - Pianta tendente alla forma poligonale al fine di adeguarla alla tipologia classica della zona. - Nel caso in cui l'ambito di intervento sia ricompreso in una porzione di territorio, ove non esistano preesistenze di cui al punto precedente, sarà possibile, attraverso un S.O.I. proporre un tipologia d'impianto diversa da quella precedentemente indicata. - Copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio. - L'apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili é limitata al 2% delle superfici coperte. - Eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto od archi ribassati con parapetti in ferro a disegno semplice o balaustre in cemento a colonne. - Terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5, di lunghezza non superiore a mt. 3. - Colorazioni terrose o giudicate compatibili dalla C.E.I.. - Finestre a sviluppo verticale con rapporto tra altezza e larghezza non inferiore a 1,45. Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con le previsioni di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40%. 69 50.03 Nuovi interventi 50.03.01 I nuovi interventi di completamento del tessuto esistente si attuano mediante concessione edilizia diretta, sulla base dei seguenti parametri edilizi. Indice fondiario : 0,40 mc. /mq. H : altezza max : mt. 7,5 Numero dei piani : n. 2 Df distanza dai fabbricati : mt.15 Dc distanza limiti di proprietà: mt. 7,5 (mt.5 per mapp.576 foglio 5) Ds distanza dalle strade : mt. 7,5 50.03.02 Ambito n. 60 Edificio Angst Su tale ambito dovrà essere previsto uno S.U.A. finalizzato al recupero dell'area e dell'edificio monumentale esistente. Tale strumento, nell'insieme delle destinazioni e degli interventi ammessi nella zona, dovrà prevedere la ricomposizione dell'edificio nelle sue forme essenziali ed obbligatoriamente mantenere una struttura ricettiva tradizionale che occupi almeno il 50% dell’intera volumetria d’ambito, ferma restando la destinazione residenziale per la restante parte. Eventuali volumi eliminati potranno essere recuperati, in parte nelle aree libere a monte dell'ambito stesso ed in parte nel terreno laterale non vincolato ai sensi della legge 1089/39, nel rispetto delle distanze dai tracciati viari previsti e delle tipologie "a" e "c". Le volumetrie complessivamente recuperate con destinazione 1 (residenziale) dovranno essere conformate alla previsione di standard pari a mq. 36 per ogni abitante insediato. Le altre destinazioni dovranno soddisfare il minimo di cui al D.M. 02.04.68 n. 1444. Dovrà comunque essere prevista e realizzata la viabilità principale interna all'ambito. Gli eventuali nuovi edifici dovranno rispettare le indicazioni parametriche generali della zona. 50.03.03 Ambito 25 In tale ambito si potrà intervenire mediante concessione edilizia convenzionata nel rispetto delle norme generali di sottozona, utilizzando un indice fondiario di 0,40 mc./mq., a condizione che sia stipulato un atto unilaterale d'obbligo per la cessione delle aree inserite negli ambiti stessi, ma destinate a pubblici servizi. 50.04 Sottozona B2b Rappresenta la parte di territorio edificato con tipologia a ville inserite in spazi verdi sistemati di tipo urbano a coronamento del centro storico di Bordighera alta. 50.04.01 Destinazione In tale zona non sono ammessi con riferimento all'art. 20 nn. 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, con esclusione delle strutture tecnologiche specificatamente previste. 50.04.02 Interventi Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi con riferimento all'art. 21 nel rispetto di quanto previsto al titolo III delle presenti norme. 70 50.04.03 Tipologie Gli interventi dovranno essere conformati alle tipologie di cui all'art. 22 di tipo "a". Nell'ambito della zona sono evidenziati gli ambiti di intervento in cui sono esplicitamente previsti nuovi insediamenti di completamento ed omogeneizzazione del tessuto. 50.04.04 Prescrizioni ambientali Nella zona definita Ville le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti dovranno conformarsi al tessuto edificato circostante previa un'analisi delle caratteristiche formali e tipologiche dominanti e comunque dovranno rispondere alle successive prescrizioni: Caratteri tipologici degli edifici - pianta tendente alla forma poligonale e comunque con rapporto tra i lati non eccedenti i 5/4 l'uno dell'altro al fine di adeguarla alla tipologia classica della zona. - nel caso in cui l'ambito di intervento sia ricompreso in una porzione di territorio ove non esistano preesistenze di cui al punto precedente, sarà possibile proporre attraverso un S.O.I. una tipologia d'impianto diversa da quella precedentemente indicata. - copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio. - apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili limitata al 2% delle superfici coperte. - eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto od archi ribassati con parapetti in ferro a disegno semplice o balaustre in cemento a colonne. - terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5, di lunghezza non superiore a mt. 3 e complessivamente non più estesi di 1/3 della facciata. - colorazioni terrose o giudicate compatibili dalla C.E.I.. - finestre a sviluppo verticale con rapporto tra altezza e larghezza non inferiore a 1,45. Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con le previsioni di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40%. 50.05 Nuovi interventi 50.05.01 Ambiti 69-70-71 In tali aree sono ammessi interventi di nuova edificazione mediante concessione edilizia nei limiti sotto indicati e nel rispetto della tipologia a villa: - indice fondiario : 0,30 mc./mq. - altezza massima : mt. 7,5 - piano fuori terra : n. 2 - distanze fabbricati : mt. 12 - distanze dai confini : mt. 6 Possono essere realizzati locali interrati per il ricovero delle auto a condizione che siano realizzati nelle balze del terreno anche sistemate ed a condizione che formino corpo autonomo dal fabbricato emergente. Dovrà essere previsto un progetto di sistemazione a parco delle aree di pertinenza. 71 50.05.02 Ambito 72 Area di tipo agricolo e agricolo piantumato a palmeto in ampliamento al vecchio perimetro della zona del Centro storico di Bordighera alta, finalizzata alla ristrutturazione del "giro d'argento" con la trasposizione dei volumi esistenti. Da parte dei proprietari interessati rappresentanti il 75% della rendita catastale dell'intero lotto, dovrà essere presentato uno S.U.A. che preveda: - Modifiche viarie atte a migliorare la percorribilità della Via dei Colli; - Demolizione dei volumi esistenti interessanti la modifica viaria; - Rispetto e salvaguardia del Beudo e del palmeto preesistente; - Utilizzo delle aree libere da asservimenti con indice territoriale pari a 0,10 mc./mq.; - Altezza massima 7,5 con due piani fuori terra; - Distanza dalla strada e dai confini mt. 5; - Distanza dai fabbricati mt. 10. Possono essere realizzati locali interrati per il ricovero delle auto a condizione che siano realizzati nelle balze del terreno, anche sistemate, e che formino corpo autonomo rispetto al fabbricato emergente. 72 ART. 51 ZONA C1 - TESSUTO EDIFICATO URBANO DI SVILUPPO sottozone C1a - C1b 51.01 Individuazione Divisa in due sottozone, rappresenta la parte di sviluppo del tessuto urbano sia sotto forma di sviluppo complessivo, sia sotto forma di completamento e risanamento di tessuti preesistenti che si presentano soggetti a forme miste di utilizzo con insediamenti di tipo residenziale, produttivo artigianale ed agricolo. La prima è ubicata nella parte a ponente del territorio comunale al confine del Comune di Vallecrosia, la seconda nella media vallata del torrente Borghetto. 51.02 Destinazione Nelle zone definite C1 non sono ammesse, con riferimento all'art. 20, le seguenti destinazioni: 6, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21. 51.03 Interventi Sulle volumetrie esistenti sono ammessi tutti gli interventi con riferimento all'art. 21. 51.04 Interventi di nuova edificazione 51.04.01 Variante al Piano Regolatore Generale approvata con Decreto del Presidente della Provincia n. 1064 del 09/09/2005 Sottozona C1a Area destinata allo sviluppo urbano che dovrà trovare realizzazione sulla base del progetto guida contenuto nelle tavole 38 e 41 dell'allegato livello insediativo, così come modificate dalla presente variante alla tav.1. L’attuazione di tale area dovrà avvenire tramite 3 S.U.A. indicati dal progetto guida specificato alle tavv. 2 e 3 che insieme ricomprendono la totalità della superficie libera della zona C1a. I tre strumenti urbanistici attuativi saranno puntualmente indicati sulla base delle certificazioni catastali delle aree inserite nei tre singoli lotti, libere da precedenti asservimenti, e sulla base di verifica derivante dal rilievo planimetrico delle aree stesse. Gli S.U.A. potranno ricomprendere anche modeste porzioni di aree attigue alla zona purchè non siano conteggiate nella determinazione dell’indice stesso, ma solo utilizzate come completamenti funzionali della zona. L’atto unilaterale d’obbligo previsto negli strumenti urbanistici attuativi dovrà obbligatoriamente prevedere: - la cessione gratuita al Comune delle aree e la realizzazione integrale delle relative opere destinate a viabilità principale ed a servizi pubblici; - la previsione di una dotazione di standard minimo pari a mq. 36 per ogni persona insediata al fine di soddisfare i fabbisogni pregressi in zona, restando inteso che laddove non sia possibile reperire le aree da destinare a standard la parte mancante verrà monetizzata sulla base della deliberazione quadro adottata dall’Amministrazione comunale; - la prioritaria realizzazione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie per l’attuazione degli interventi edificatori quali viabilità pubblica con relativa illuminazione, reti idriche e fognarie e sottoservizi in generale, ivi comprese le opere di sistemazione della viabilità esistente in relazione agli interventi di allacciamento e di adeguamento anche delle reti esistenti e dei sottoservizi medesimi, conformemente alle limitazioni imposte al vigente Piano di Bacino in relazione alle previsioni edificatorie; - la collocazione della quota di edilizia pubblica convenzionata, previa intesa con l’Amministrazione comunale, dovrà essere prevista negli edifici ubicati nella zona 73 ricompresa nella fascia c) delle aree inondabili del Piano di Bacino, che non presenta problemi ostativi alla edificazione, in misura proporzionale alle volumetrie insediate in detta fascia. Quanto sopra come diviso tra i rispettivi strumenti urbanistici attuativi secondo l’elaborato di cui alla tavola 2, che di seguito sinteticamente si riassume: AREA 1 ubanizzazione primaria standards TRATTO A – B TRATTO C – D TRATTO E – F VERDE 1 VERDE 2 VERDE 3 PARCHEGGIO 7 Compreso marciapiede e verde PARCHEGGIO 12 Compreso marciapiede e passaggio pedonale alla scuola TRATTO G - H AREA 2 AREA 3 VERDE 6 Compreso marciapiede TRATTO E - I VERDE 8 Sistemazione innesto con PARCHEGGIO 5 e verde Via Pasteur CENTRO COMMERC. 4 Solo cessione area TRATTO M - L TRATTO N - O VERDE 13 Compreso cabina ENEL PARCHEGGIO 10 Compreso il marciapiede su Via G.Cesare VERDE 11 PARCHEGGIO 9 Compreso marciapiede e verde VERDE 14 Compreso cabina ENEL Le aree a servizi dovranno essere totalmente realizzate secondo progetti esecutivi redatti dai soggetti attuatori e ritenuti idonei dall’ufficio tecnico comunale. I tratti di viabilità privata aperti nelle ore diurne al pubblico transito pedonale e ciclabile riportati alla tavola di variante n.2 saranno a carico dell’attuatore dell’area 1. Gli interventi progettati dovranno rispondere ai seguenti caratteri tipologici: - Pianta tendente alla forma poligonale e comunque con rapporto tra i lati non eccedenti i 5/4 l'uno dell'altro al fine di adeguarla alla tipologia classica della zona; - Copertura a tetto a quattro falde realizzato in tegole marsigliesi o ardesia sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio; 74 - Apertura di abbaini e lucernai nei sottotetti non abitabili limitata al 2% delle superfici coperte; - Eventuali loggiati individuati tra archi a tutto sesto o archi ribassati con parapetti in ferro a disegno semplice o balaustre di cemento a colonne; - Terrazzi aggettanti non oltre mt. 1,5 e non più estesi di mt. 3 e complessivamente 1/3 della facciata; - Colorazioni terrose o giudicate compatibili dalla C.E.I.; - Finestre a sviluppo verticale con rapporto tra altezza e larghezza non inferiore a 1,50. Gli ingombri planimetrici dei fabbricati hanno solo valore indicativo della zona insediabile e potranno essere dilatati sino alla misura massima di cui ai successivi parametri. Dovrà essere redatto uno specifico progetto di sistemazione delle aree pertinenziali che tenga conto di un equilibrato rapporto tra aree verdi e superfici viabili ed individui una razionale piantumazione con indicazione di essenze tipiche della zona e con la previsione di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40% di cui il 15% dattilifere. Gli S.U.A. dovranno essere conformati ai seguenti parametri: Indici territoriali : 0,70 mc./mq. di cui 0,10 con destinazione edilizia pubblica H altezza max : mt.10,5 Numero dei piani : n. 3 Df distanza dai fabbricati : mt.10 Dc dist. limiti di comparto : mt. 5 ovvero >=H/2 Ds dist. dalle strade : mt. 5 ovvero >=H/2 Lunghezza dei fronti : mt.20 51.04.02 RE3 L'edificio esistente all’interno dell’area RE3 e facente parte della zona C1a e destinato parte a viabilità generale e parte ad area a servizi, dovrà essere demolito a cure e spese del Soggetto attuatore dell’area 2 e la corrispondente volumetria potrà essere ricostruita, in aggiunta a quella derivante dall’indice territoriale, nell’area insediabile di tale area. 51.05.01 Sottozona C1b Tale zona é ubicata nell'alta valle di Borghetto ed é finalizzata al completamento del tessuto urbano nella zona compresa tra via Mameli, via Pasteur ed il limite di rispetto del nastro autostradale. Gli interventi previsti per i singoli ambiti, soggetti a concessione edilizia convenzionata, dovranno contemplare la cessione complessiva delle aree a servizi secondari ed a viabilità generale prevista all'interno dell'ambito stesso. La convenzione attuativa dovrà obbligatoriamente contenere, trattandosi di interventi comportanti uno squilibrio del rapporto abitanti/servizi, l’impegno alla realizzazione di una quota parte di tali opere sino al soddisfacimento della quota di standard previsti per i nuovi insediamenti e per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso. Per quanto concerne gli ambiti che non comprendono aree a servizi, queste potranno essere monetizzate dall'Amministrazione comunale. 75 51.05.02 Ambiti 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 In tali ambiti dovrà trovare posto una quota di edilizia pubblica di tipo convenzionato pari al 20% dell'insediato. Gli interventi dovranno essere conformati a mq. 18 superficie di aree a standard ogni abitante e nel rispetto dei seguenti parametri. Indici fondiari : 0,80 mc./mq. H : altezza max : mt.13,5, escluso l’ambito 59 in cui è limitata a mt. 7,5 Numero dei piani : n.4, escluso l'ambito n. 59 in cui è limitato a n. 2 Df distanza dai fabbricati : mt. 10 Dc distanza limiti di comparto: mt. 5 ovvero <=H/2 Ds distanza dalle strade : mt. 5 ovvero <=H/2 lunghezza dei fronti : 25 mt. rapporto di copertura : 35% 51.05.03 Prescrizioni ambientali Nelle zone definite tessuto urbano le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti dovranno conformarsi alle tipologie edilizie di cui al precedente art. 22 di tipo a), b) e c) . La superficie dei portici e dei loggiati non computabili volumetricamente non potrà superare 1/5 della superficie lorda dell'edificio. Portici su strade pubbliche E' ammessa la realizzazione di portici ad archi in aderenza a marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a ml. 2,00 nel rispetto delle seguenti condizioni : - l’altezza e la larghezza del portico non debbono essere inferiori rispettivamente a ml. 2,7 all'imposta e ml. 2,50; - la distanza tra il filo esterno del portico e gli altri fabbricati non deve essere inferiore a ml. 10,00 o a quella preesistente nel caso di demolizioni e ricostruzioni; - il portico risulti di uso pubblico la manutenzione di tutte le strutture sarà a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa. La zona soprastante al portico, potrà essere edificata, nel caso siano rispettate le distanze di 10,00 ml. dagli altri fabbricati, in caso contrario, potrà essere utilizzata a giardino pensile o terrazzo. Caratteri Tipologici degli edifici In tutti gli ambiti di intervento, ed in generale in tutta la zona, negli interventi di costruzione, sostituzione e ristrutturazione di edifici devono essere osservate le seguenti prescrizioni : - i rivestimenti delle facciate dovranno essere realizzati con intonaco alla genovese o in pietra locale; sono consentite decorazioni con cornici, stucchi, lesene, bassorilievi, graffiti, ecc.; le tinteggiature dovranno essere eseguite con materiali e colori tradizionali in latte di calce, ai silicati e/o in preparati similari ; - non é consentito installare sulla facciata principale tubazioni in vista di qualsiasi genere ad esclusione dei pluviali, che dovranno comunque essere interni alla muratura per un'altezza di mt. 2,5 dal livello del terreno sistemato ovvero esterni in ghisa, quando previsti su spazi pubblici o d'uso pubblico; - il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle finestre non dovrà essere inferiore a 1.45; i serramenti esterni saranno realizzati con persiane del tipo alla genovese in legno ovvero avvolgibili; 76 Le facciate non potranno avere terrazzi continui di lunghezza superiore a mt. 3 e complessivamente non oltre 2/3 della facciata stessa e non potranno, nello sbalzo avere sporgenze superiori a ml. 1,50; le ringhiere saranno di norma in ferro o ghisa con disegni semplici; é vietato installare sui balconi, caldaie, condizionatori, ed in genere qualsiasi impianto o mobile fisso; - le coperture potranno essere realizzate con tetti a padiglione a due o quattro falde a seconda della tipologia ed è consentita la realizzazione di una zona scoperta da destinare a stenditoio condiminiale; il manto di copertura dei tetti dovrà essere in laterizi o ardesia; sopra le coperture é ammessa la costruzione di volumi tecnici e di emergenze architettoniche completamente aperte che siano integrate armonicamente con l'edificio; - non é ammesso il piano terra a pilotis; nell'ipotesi di realizzazione di portici dovrà essere garantita una superficie a piano terra, da destinare ad uso commerciale e/o direzionale non inferiore al 60% della superficie coperta misurata al netto delle scale, degli androni, ecc.; - la superficie degli alloggi, esclusi i muri perimetrali, non dovrà essere inferiore a mq. 45. E' fatto obbligo di garantire l'accesso a qualsiasi piano ai portatori di handicap, pertanto dovranno essere dimensionati di conseguenza i portoni, gli androni, gli ascensori e in genere tutti gli spazi usufruibili dalle persone. Recinzioni Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, saranno realizzate con siepi di altezza non superiore a ml. 1,50 o con muri in pietra locale ovvero intonacati di altezza non superiore a 1,00 ml., la soprastante recinzione in ferro non potrà avere altezza superiore a ml. 1,30. Spazi verdi ed alberature Ogni 50 mq. di superficie libera dovranno essere piantumate le essenze, con altezza del tronco non inferiore a ml. 3,00, che saranno indicate dalla Commissione Edilizia; dovrà essere comunque garantita la messa a dimora nella percentuale minima del 40% di palme. Tutti gli spazi non necessari alla viabilità pedonale e veicolare dovranno essere sistemati a giardino e mantenuti decorosamente. 51.05.04 (stralciato) ART. 52 ZONA C2 - TESSUTO DI EDILIZIA RADA Sottozone C2a - C2c ZONA C3 - TESSUTO DI CONSOLIDAMENTO AMBIENTALE 52.01 In considerazione delle caratteristiche del tessuto consolidato attuale, nell'ambito di una riconversione ambientale e della necessità dimostrata di creare alcune zone di sviluppo ad edificazione rada di supporto al tessuto agricolo, sono state individuate alcune zone che necessitano di tale modificazione. 52.02 Sottozone C2a - C2c LA zona C2 è suddivisa nelle seguenti sottozone: - C2a la parte a valle del centro storico di Borghetto S. Nicolò; - C2c la parte di territorio in prossimità del confine con il comune di Ospedaletti. 77 52.02.01 Destinazione Con riferimento all'art. 20 non sono ammesse le destinazioni 6, 9, 10, 18, 19, 20, 21. 52.02.02 Interventi Sugli edifici esistenti sono assentibili tutti gli interventi con riferimento all'art. 21. Gli interventi edilizi saranno conformati alla tipologia "a" dell'art. 22 e dovranno rispettare le seguenti prescrizioni ambientali: Caratteristiche ambientali Nelle zone definite di trasformazione e/o di recupero ambientale le nuove edificazioni e le trasformazioni degli edifici esistenti dovranno conformarsi a quanto segue: - L'inclinazione delle falde dei tetti non potrà avere pendenza maggiore del 35%. - Il manto di copertura potrà essere esclusivamente in laterizio ovvero in ardesia. - I balconi non potranno avere uno sviluppo lineare superiore a mt. 3. - Il parapetto potrà essere in ferro lavorato a disegni semplici con eventuali pannellature in vetro o in muratura. - Le superfici dei portici e delle logge non computabili volumetricamente non potranno eccedere 1/5 della superficie lorda complessiva dell'edificio. - Le aree asservite ai fabbricati, non destinate a parcheggi, viabilità ed accessi dovranno essere sistemate a verde e piantumate in ragione di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40% . Dovranno rispettare i seguenti parametri: Indice fondiario : 0,20 mc./mq. H : altezza max : mt.7,5 Numero dei piani : n.2 Df distanza dai fabbricati : mt. 15 Dc distanza limiti di comparto: mt. 7,5 Ds distanza dalle strade : mt. 7,5 rapporto di copertura : 15% 52.03 Zona C3 Tale zona rappresenta un'area ambientalmente degradata che si ripercuote in modo negativo sul contesto urbano. Tale zona è ubicata nella parte prospiciente il mare della collina retrostante il centro abitato di Bordighera attualmente è coperta da serre in ferro, legno e vetro, aree cementate, strade. L'area risulta inoltre totalmente urbanizzata. In tale area dovranno essere redatti S.U.A. estesi ad ambiti significativi e comunque non inferiori a mq. 20.000, non asserviti a precedenti edificazioni, quantificati sulla base di certificazione catastale e/o rilievo dell'esistente, finalizzati ad una riconversione a verde dell'area oggi totalmente antropizzata. Tali strumenti, fra loro coordinati, dovranno prevedere una razionalizzazione della rete viaria ed infrastrutturale esistente e la creazione di un parco pubblico nell'area della Torre e del Colle Sapergo e l'annesso parcheggio pubblico. 52.03.01 Destinazione Con riferimento all'art. 20 non sono ammesse le destinazioni 6, 9, 10, 18, 19, 20, 21. 52.03.02 Interventi Sugli edifici esistenti sono assentibili tutti gli interventi con riferimento all'art. 21. Gli interventi edilizi conformati alla tipologia "a" dell'art. 22 e dovranno rispettare le seguenti prescrizioni ambientali: 78 52.03.03 Caratteristiche ambientali Nelle zone definite di trasformazione e/o di recupero ambientale le nuove edificazioni e le trasformazioni degli edifici esistenti dovranno conformarsi a : - L'inclinazione delle falde dei tetti non potrà avere pendenza maggiore del 35%. - Il manto di copertura potrà essere esclusivamente in laterizio ovvero in ardesia. - I balconi non potranno avere uno sviluppo lineare superiore a mt. 3. - Il parapetto potrà essere in ferro lavorato a disegni semplici con eventuali pannellature in vetro o in muratura. - Le superfici dei portici e delle logge non computabili volumetricamente non potranno eccedere 1/5 della superficie lorda complessiva dell'edificio. - Le aree asservite ai fabbricati, non destinate a parcheggi, viabilità ed accessi dovranno essere sistemate a verde e piantumate in ragione di una pianta d'alto fusto ogni 50 mq. di superficie lorda ed una percentuale di palme pari al 40%. Dovranno rispettare i seguenti parametri: Indice territoriale : 0,20 mc./mq. H : altezza max : mt.7,5 Numero dei piani : n.2 Df distanza dai fabbricati : mt. 25 Dc distanza limiti di comparto: mt. 7,5 Ds distanza dalle strade : mt. 7,5 rapporto di copertura : 15% 79 ART. 53 ZONA D - TESSUTO ARTIGIANALE In tale zona potranno essere insediate strutture destinate ad attività produttive, di servizi e commerciali con previsione di attuazione tramite S.U.A. esteso a non meno di mq. 5.000, nel rispetto delle indicazioni generali di P.R.G. o con più modesti interventi sulla base delle indicazioni puntuali del presente strumento, tramite concessione edilizia diretta, nel rispetto delle previsioni di viabilità e servizi. 53.01 Destinazioni In tale zona non sono ammesse, con riferimento all'art. 20, le destinazioni 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20. 53.02 Interventi In tale zona sono consentiti, con riferimento all'art. 21, tutti gli interventi, che dovranno rispettare i seguenti parametri: Indice territoriale : 3 mc./mq. H : altezza max : mt.8,5 Numero dei piani : n. 2 Df distanza dai fabbricati : mt.H>=12,5 Dc distanza limiti di comparto: mt.H/2>=5 Ds distanza dalle strade : mt.H/2>=5 Lunghezza dei fronti : 30 mt. Rapporto di copertura : 50% Dovranno essere previste aree di sosta pari al 40% della superficie utile degli interventi all'interno dei lotti. Potranno essere realizzati alloggi per il conduttore e/o la custodia in ragione del 20% della cubatura con un minimo di 300 mc. ed un massimo di 500 mc. Dovranno essere previste aree a verde pari al 40% della superficie utile degli interventi, che potranno essere realizzate anche in altri ambiti o monetizzate. Dovranno almeno essere realizzate aree verdi per il 10% del lotto. 53.03 Tipologia In tale zona sono consentiti interventi con riferimento all'art. 22 di tipo "d" ed "e", che dovranno rispettare le seguenti specifiche ambientali: 53.04 Prescrizioni ambientali I nuovi insediamenti e gli interventi di ristrutturazione di quelli esistenti dovranno rispettare la tipologia di cui all'art. 22, lettere "d" ed "e". Dovranno inoltre essere colorati con colorazioni terrose o realizzate in pannelli prefabbricati con finitura in granigliato. Le facciate a disegno semplice non potranno avere terrazzi continui oltre i 2/3 della facciata stessa. Le superfici dei portici e delle logge non computabili volumetricamente non potranno eccedere 1/5 della superficie lorda complessiva dell'edificio. 80 ART. 54 ZONA T - TESSUTO STRUTTURE TURISTICHE 54 Zona T Nella presente zona è ammessa mediante S.U.A. la realizzazione di una struttura turistica ricettiva, un villaggio turistico di cui al successivo punto 56.02 con tipologia edilizia ricadente in forme aggregate del tipo "a" del precedente art. 22, con esclusione della caratteristica abitativa. L'intervento dovrà prevedere la creazione di un agglomerato edilizio tipico costituito da moduli disarticolati con superficie non superiore a 70 mq., differenziati tra loro nelle altezze e nel numero dei piani in modo che solo il 30% raggiunga la massima altezza. L'aggregazione dei corpi dovrà creare spazi pedonali anche interclusi, collegati tramite passaggi pedonali porticati, oltre a spazi verdi situati all'esterno. Al piano terra possono essere creati porticati continui. Possono essere create logge interne al volume edificato, eventuali balconi non potranno sporgere oltre a mt. 1,2 e avere sviluppo orizzontale superiore ai mt. 5. Dovranno essere tinteggiate con colori tipici liguri con serramenti in legno e persiane alla genovese. Le coperture dovranno essere previste a quattro falde con pendenza massima del 35%. I nuovi insediamenti dovranno tenere conto delle quote di edificato presenti all'interno del tessuto eventualmente riconfermate e delle loro destinazioni. Tali costruzioni potranno compenetrarsi per le sole pareti perimetrali, fatta eccezione per la porzione a servizi che potrà avere dimensioni maggiori. Tale intervento potrà prevedere una volumetria massima di mc.10.000 e dovrà rispondere ai seguenti parametri: H : altezza max misurata per corpo Numero dei piani misurati per corpo Df distanza dai fabbricati Dc distanza dai limiti di comparto Ds distanza dalle strade Rapporto di copertura : mt.7,5 : n. 2 : mt.15 : mt.15 : mt.15 : 20% 81 ART. 55 ZONE E - TESSUTO AGRICOLO 55.01 Il territorio agricolo del Comune di Bordighera é stato diviso in tre zone E1, E2, E3, in funzione della ubicazione e delle sue caratteristiche antropiche, e la principale di queste (E1) in tre sottozone, in funzione dell'utilizzo del suolo. 55.01.01 ZONA E1 Tessuto agricolo tradizionale. Tali aree si suddividono in funzione del livello di antropizzazione in: Sottozona E1a - con antropizzazione elevata Comprende tutte le zone di elevato insediamento produttivo con partecipazione umana elevata. Sottozona E1b - con antropizzazione sparsa Comprende tutte le zone in cui, pur essendo presenti strutture produttive, per caratteristica antropica e geomorfologica, la partecipazione umana é più rarefatta in rapporto all'area utilizzata. Sottozona E1c - con antropizzazione rarefatta Comprende tutte le zone parzialmente trasformate e utilizzate quali boschi, uliveti, radure, frutteti che costituiscono appendici di aziende ubicate in altra parte di territorio o aziende di elevate dimensioni. 55.01.02 ZONA E2 In tale zona, anche se dotata di identica disciplina rispetto alla sottozona E1a, non potranno essere insediate nuove strutture a serre fisse, per la loro collocazione ambientale dominante delle aree. 55.01.03 ZONA E3 Tali aree rappresentano il contorno agricolo dei centri storici di Sasso e di Borghetto S. Nicolò. Tali zone sono assimilate alle aree E1 circostanti senza possibilità di insediamento in loco, ma con la possibilità di costituire, assieme ad aree esterne al perimetro di zona, fondi rustici e lotti minimi d'intervento con le stesse modalità delle aree E1 circostanti e pertanto l'edificabilità derivante da tali aree può essere trasferita con le stesse modalità delle altre zone agricole. 55.01.04 Zone P.A. e S.A. Rientrano nella zona agricola anche le zone di tipo P.A. - "Presidi ambientali" e S.A. "Salvaguardia ambientale", che rappresentano le aree agricole di tipo "A" e "B" del livello ambientale dove, data la rilevanza paesistica, predomina la normativa ambientale. In tali aree, pur ricadenti in zona urbanistica E1b e come tali assoggettabili a tutte le norme urbanistiche di tale sottozona, prevalgono le norme ambientali di cui ai precedenti punti 38.04, 38.05, 38.06. 82 ZONA PA - Presidio Ambientale Nelle zone definite quali "presidi ambientali" (PA) la tutela si attua mediante la conservazione e la salvaguardia dei valori formali e delle qualità paesistiche dei siti e pertanto: a) dovranno essere evitati quanto più possibile attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto rispetto alle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito; b) dovrà essere salvaguardata e valorizzata, la vegetazione naturale e la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolar modo per le aree boscate dovrà essere evitato l'esbosco; c) dovranno essere salvaguardate e valorizzate le forme antropiche presenti sia nelle loro composizioni formali, sia nelle loro destinazioni d'uso; d) é ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale pubblica. Gli interventi di cui sopra potranno essere attuati di concerto con le eventuali indicazioni specifiche, emesse dal Ministero dei Beni Culturali. Fanno eccezione gli interventi destinati a pubblici servizi e gli interventi di recupero delle volumetrie esistenti indicate in planimetria e precisamente: Comparto R.E. 1 Dovrà essere previsto un progetto unitario di intervento convenzionato esteso a non meno della totalità dell'area ed alla totalità della volumetria ivi presente dando carico di un recupero ambientale dell'area. L'intervento sarà assentibile con concessione edilizia diretta subordinata all'atto unilaterale d'obbligo concordato con l'Amministrazione e che preveda l'assolvimento degli obblighi di cui alla presente normativa. Comparto R.E. 2 Dovrà essere previsto un progetto unitario di intervento convenzionato esteso a non meno della totalità dell'area. Potrà essere previsto un intervento di recupero della volumetria individuabile come preesistente. Il progetto dovrà essere conformato alla linearità del tessuto adiacente con l'utilizzo di forme e materiali consoni all'ambiente e dovrà contenere un atto unilaterale d'obbligo concordato con l'Amministrazione. ZONA SA - Salvaguardia Ambientale Nelle zone definite di "salvaguardia ambientale" (SA), la tutela si attua mediante la valorizzazione ed il controllo dei valori paesaggisti e delle forme antropiche esistenti: pertanto, ove non espressamente vietati da limitazioni di grado superiore previste da norme statali e regionali, dovrà essere attuata una particolare cura nell'inserimento dei manufatti. Al fine di garantire espressamente il presidio e la tutela ambientale delle aree classificate di salvaguardia ambientale, nella zona SA non sono ammessi edifici superiori a mc. 200 e con più di un piano fuori terra, con un tetto volumetrico di zona di 800 mc. complessivi, così ripartiti: Vallone del Sasso mc. 400 - Monte Bellavista e loc.Selva Dolce mc. 200 per ciascuna 83 Tali manufatti dovranno essere adattati alla configurazione del terreno naturale, coperti a tetto in laterizio e con tinteggiatura esterna con colorazione terrosa. Dovranno inoltre essere salvaguardate le piante e le essenze esistenti: ove fosse necessario eliminarne alcune, queste dovranno essere sostituite con un numero almeno doppio e comunque la somma delle altezze dovrà essere pari a quella di quelle eliminate con un minimo di mt. 3 per ogni esemplare. E' ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale e dove non limitati da disposizioni superiori anche per la fruizione di servizio veicolare. Gli interventi di cui sopra potranno essere attuati di concerto con le eventuali indicazioni specifiche emanate dal Ministero dei Beni Culturali. 55.02 Destinazioni d'uso La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici nonché di parte dei medesimi è esclusivamente connessa alla conduzione agraria dei fondi e comunque legata al mantenimento colturale dell'azienda agricola vitale. Il cambiamento di destinazione d'uso degli edifici, qualora comporti opere o variazione degli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968, é sottoposto a concessione edilizia; tale cambiamento é assentibile, comunque, solo nel rispetto delle presenti norme. Nel caso di mantenimento di destinazioni incompatibili con quelle prescritte nella zona agricola, sulle volumetrie esistenti sono ammesse soltanto opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ovvero ristrutturazione edilizia. Con riferimento all'art. 20 non sono assentite le destinazioni d'uso 2, 3, 4, 5, 6 (ferma restando la possibilità di realizzare magazzini destinati alla lavorazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, se non specificatamente riportate nelle tavole di piano. 55.03 Insediabilità Nei fondi rustici a servizio delle aziende agricole, al fine di soddisfare le esigenze infrastrutturali ed abitative, potranno essere edificate residenze per il conduttore ed annessi rustici sulla base dei seguenti parametri, valutati sulla superficie complessiva dell'azienda agricola e salvo comprovate possibilità di creazione di aziende con superfici inferiori che comunque non possono ridursi oltre il 10%: E1a 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 3.000; E1b 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 4.500; E1c 0,03 mc./mq per la residenza e 0,03 mc./mq. per gli annessi rustici, superficie aziendale minima mq. 6.000; E2 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 3.000; E3 0,08 mc./mq. complessivi, di cui non più di 0,05 mc./mq. per la residenza, sup. aziendale minima mq. 3.000; 84 Parametri edilizi: lotto minimo : mq. 1.000 rapporto di copertura : 10% 10 piani fuori terra : n. 3 altezza massima : mt. 7,5 distanza da fabbricati: mt. 10 distanza dai confini : mt. 5 distanze dalle strade : Codice della Strada D.L. 285/92 55.04 Interventi Sugli edifici esistenti sono assentiti tutti gli interventi con riferimento all'art. 21. Interventi relativi alla trasformazione dei suoli: a) sistemazione del terreno per il miglioramento della produzione floricola. b) potenziamento agricolo, cioè l'insieme delle opere volte sia all'incremento che alla valorizzazione dell'attività agricola. Con riferimento all'art. 22.03, sono assentite tipologie "f" e "g", adagiate sul livello naturale con asse principale parallelo alle curve di livello, e precisamente: f) Abitazione connessa alla conduzione agraria del fondo, è il complesso delle strutture murarie destinate alla residenza, finalizzate ad una corretta conduzione, aventi tipologia tipicamente rurale e precisamente: - deve essere collocata in edifici di norma unifamiliari o al massimo in edifici con non più di due alloggi; - deve avere una superficie utile (compresa delle tramezzature interne) non superiore a mq. 200,00; - deve avere una superficie massima destinata a logge, terrazzi e balconi a sbalzo non superiore a 1/4 della superficie lorda; - deve avere una superficie massima per ogni portafinestra e finestra non superiore rispettivamente a mq. 4,00 e mq. 2,50; - non deve avere superficie a porticato maggiore di 1/4 della superficie lorda; - non é ammessa la destinazione d'uso abitativo del sottotetto se non computato nella volumetria; - deve essere composta da almeno un appartamento con non meno di tre vani più i vari accessori; - non deve occupare oltre il 10 % della superficie del lotto sul quale viene edificata; - non può essere costruita totalmente su pilotis. g) Annessi rustici, sono il complesso di strutture murarie pertinenti il fondo rustico e organicamente ordinate alla sua produttività, quali magazzini agricoli, depositi, stalle, fienili ed attrezzature simili. Devono essere esclusivamente collocati al piano terreno, costituire un corpo di fabbrica autonomo o in aderenza ovvero al piano terra del fabbricato del conduttore e comunque non essere comunicanti direttamente (attraverso scale, aperture, ecc.) con la residenza, ovvero possono essere ubicati allo stesso piano della residenza stessa in edifici contigui ma da essa totalmente indipendenti. Potranno in alternativa essere posti al piano seminterrato, sotto il fabbricato, fermo restando l'altezza massima complessiva (mt. 7,5) 85 Caratteristiche degli annessi rustici : - la superficie non potrà superare il 5% del lotto di terreno in cui sono realizzati; - devono avere un limite massimo di altezza di mt. 4,50 netti; - devono essere dotati di locali per i servizi igienici della superficie non maggiore di 1/20 della superficie lorda; - devono avere le sole tramezzature occorrenti e strettamente funzionali al loro uso; - devono avere aperture sufficienti a garantire l'illuminazione e l’aerazione ed una porta-apertura tale da garantire l'accesso a mezzi motorizzati. I magazzini di questo tipo sono valutati a superficie utile. 55.05 Norme generali Salvo le specifiche prescrizioni di cui agli articoli successivi, l’edificazione nelle zone agricole deve rispondere alle seguenti norme generali: 1) E' fatto obbligo di salvaguardia degli uliveti, dei palmeti e delle piante di alto fusto in genere. 2) I locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazione. Nel caso di costruzioni in pendio che abbiano locali parzialmente interrati, possono essere adibiti a vani abitabili solo i locali totalmente fuori terra, mentre, nelle parti interrate, possono essere localizzati i vani accessori, quali bagni e ripostigli. 3) I tracciati viari , riportati nelle tavole di P.R.G., sono vincolanti a tutti gli effetti e, pertanto, restano ferme le distanze delle costruzioni dai cigli stradali così come prescritto dalle norme generali e particolari. 4) L'apertura di strade interpoderali, non previste nelle tavole di P.R.G., ad uso di una pluralità di fondi, é soggetta a concessione edilizia da rilasciarsi in base ad una effettiva necessità aziendale ed a un dettagliato progetto esecutivo, nonché al massimo rispetto della vegetazione esistente. Tali strade devono avere muri di sostegno e/o controripa di altezza non superiore a mt. 3,00. 5) Nel caso del mancato raggiungimento della prescritta unità minima superficiale dell'azienda agricola vitale, sono assentibili esclusivamente opere volte alla realizzazione degli annessi rustici necessari. 6) L'ampliamento e la sopraelevazione del volume residenziale é ammesso fino a raggiungere il volume massimo consentito di mc. 600,00 complessivo, nel rispetto dei parametri indicati nelle zone. L'aumento di volumetria potrà avvenire tramite asservimenti di aree facenti parte dell'azienda agricola non precedentemente asservite ad altre costruzioni. 7) Gli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di costruzione rurale esistente, qualora la costruzione stessa sopravanzi il limite minimo di mt. 3,00 di distanza dal ciglio stradale, sono consentiti solo a condizione che vengano eliminati gli elementi costitutivi dell'edificio medesimo posti a distanza inferiore a mt. 3,00 e la volumetria relativa può essere realizzata e/o recuperata, nel rispetto della suddetta distanza, in contiguità ed allineamento con la porzione del fabbricato di cui si prevede il mantenimento. 55.06 Serbatoi idrici 1) E' ammessa, previo rilascio della concessione edilizia, la realizzazione di serbatoi d'acqua per l'irrigazione del fondo. Essi potranno essere edificati a confine solo quando esiste accordo tra i confinanti che deve essere formalizzato a termini di legge; in caso contrario, la distanza di detti serbatoi dal confine di proprietà non può essere inferiore all'altezza della parte di serbatoio emergente dal terreno. 86 2) L'altezza massima dei serbatoi, emergente dal terreno, non deve essere superiore a mt. 2,50. 3) I serbatoi dovranno essere coperti: potranno essere scoperti solo qualora distino da strade, confini e case non meno di mt. 15. 4) E' consentita la realizzazione di serbatoi totalmente interrati; in questo caso, l'opera é soggetta a semplice autorizzazione. 55.07 Serre E' consentito l'impianto di serre nel rispetto dell'art. 24 e delle seguenti prescrizioni: 1) I muri di sostegno e di contenimento delle stesse non dovranno superare l'altezza di mt. 3,00. 2) Negli elaborati di progetto, devono essere chiaramente indicate tutte le opere di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti eventualmente dall'esercizio dell'impianto, in modo da garantire il regolare deflusso in corsi d'acqua, in canali aperti funzionanti e/o condotte di scarico senza alterare l'equilibrio geologico del terreno interessato e di quelli attigui. In ogni caso é espressamente vietato il convogliamento superficiale delle acque meteoriche su strade o lo smaltimento libero sul terreno di proprietà. 3) Le superfici boscate non vengono computate nella determinazione dell'area disponibile. 4) Le superfici, utilizzate a serre, potranno essere computate ai fini della volumetria assentibile per fabbricati abitativi ed annessi rustici. 55.08 Volumi tecnici 1) E' consentita la realizzazione di volumi tecnici (per la posa di caldaie, di bruciatori e di attrezzature varie per riscaldamento delle serre) necessari all'andamento dell'attività aziendale, alla condizione che la distanza minima di tali manufatti, dalla residenza, sia almeno di mt. 10,00. Essi possono essere messi a confine solo quando esiste accordo fra i confinanti che deve essere formalizzato a termini di legge; in caso contrario, la distanza minima dei volumi tecnici, dai confini di proprietà, non deve essere inferiore a mt. 5,00. 2) L'altezza massima emergente dal terreno sistemato non deve superare i mt. 3,00 e la superficie coperta non deve essere superiore a mq. 20,00 per ogni mq. 1.000 di superficie contigua coperta con serre, intese nei termini di cui alla legge regionale n. 17/76. 3) La cubatura dei volumi tecnici é sottoposta a semplice autorizzazione edilizia, quali pertinenze. 4) E' ammesso un aumento planimetrico, volumetrico ed altimetrico dei volumi tecnici sopra indicati esclusivamente per fondati motivi derivanti da accertate esigenze aziendali dovute soprattutto al particolare tipo di coltura in atto che richiede necessariamente l'installazione di sofisticati impianti tecnologici; in tale caso, l'opera, soggetta a concessione edilizia, deve essere sottoposta al preventivo parere della C.E.I.. 5) Per l'impianto di cui al precedente punto 4), gli elaborati di progetto devono comprendere: - planimetria dell'azienda, in scala adeguata, con indicata chiaramente la superficie delle serre, intese nei termini di cui alla legge regionale n. 17/76, che si intende dotare dell'impianto proposto. - esauriente documentazione attestante le colture in atto. 87 - elaborati grafici, in scala adeguata, illustranti dettagliatamente sia il manufatto che il tipo di impianto che s'intende installare. - il parere Comando VV.FF. - la relazione tecnico-illustrativa dimostrante l'obiettiva necessità della posa dello impianto previsto, corredata di ogni dato tecnico al riguardo. 6) La superficie, occupata dai volumi tecnici, potrà essere computata ai fini della volumetria assentibile per la residenza ed annessi rustici. 55.09 Serbatoi deposito carburante per riscaldamento delle serre 1) Di massima i serbatoi necessari per il deposito del carburante per il riscaldamento delle serre devono essere totalmente interrati e sottoposti a semplice autorizzazione. 2) E' ammessa la posa di serbatoi emergenti dal terreno sistemato esclusivamente per fondati ed accertati motivi, da difficoltà per il loro interramento dovute alla particolare natura del terreno, da cause obiettive che rendono particolarmente onerosa l'attività dell'azienda; in questi casi, ferma restando l'osservanza delle distanze dai confini di almeno mt. 3,00, la posa di dette infrastrutture é soggetta a concessione edilizia, previo benestare del locale Comando VV.FF. 55.10 Annessi rustici 55.11 Asservimenti (stralciato) 1) E' consentito l'asservimento di lotti anche non contigui, formanti una azienda agricola vitale, purché ricadano nel raggio di mt. 600 dal lotto su cui si intende edificare. 2) La volumetria derivante dalle superfici asservite alle costruzioni è quella corrispondente al rapporto tra l'indice di fabbricabilità stabilito nelle varie sottozone e le aree disponibili. 3) Le superfici asservite ad un fabbricato non possono essere di proprietà diversa da quelle del fabbricato stesso di cui é richiesta la concessione edilizia. 4) Il rilascio della concessione edilizia ad uso abitativo, oltre all'osservanza di quanto prescritto dalle presenti norme, é subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno, debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari da parte del concessionario, con il quale quest'ultimo si impegna a vincolare l'edificazione residenziale alla conduzione agraria del fondo e a non mutare la destinazione d'uso della costruzione e dell'azienda, nonché a non frazionare né alienare separatamente dalle costruzioni il fondo per le quote di pertinenza del fabbricato abitativo e per le quote sulle cui capacità produttive sono dimensionati gli indici relativi alle abitazioni ed agli altri fabbricati connessi alla conduzione dl fondo, fermo restando che, in caso di inadempienza, troveranno applicazione le sanzioni previste dal successivo paragrafo. 55.12 Vigilanza e sanzioni 1) La vigilanza sulle costruzioni e sul territorio é esercitata ai sensi dell'art. 4 e seguenti del Capo I della Legge 47/85. 2) Per le violazioni delle norme edilizie e delle modalità esecutive si applicano le sanzioni previste dal Capo I della Legge 47/85. 88 Inoltre, in caso di accertata obiettiva inadempienza di quanto liberamente sottoscritto dal concessionario, all'atto della concessione edilizia ad uso abitativo, con atto di impegno unilaterale di cui al paragrafo precedente, il Comune provvede all'applicazione di una sanzione pari alla metà del costo di costruzione del fabbricato o porzione di esso, ad uso abitativo, fatti salvi eventuali provvedimenti amministrativi e penali stabiliti da leggi e regolamenti. Le sanzioni vengono riscosse con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14.4.1910 n. 639 che è emessa dal Sindaco. 89 ART. 56 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE 56 In base alla normativa vigente Legge 17 maggio 1983 n. 217, Legge R.L. 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni e Legge R.L. 25 maggio 1992 n. 13 e successive modificazioni le strutture ricettive si dividono in strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive extralberghiere. 56.01 Strutture ricettive alberghiere (stralciato) 56.02 Tipologie Sulla base delle loro caratteristiche strutturali le aziende ricettive si distinguono nelle tipologie di cui alla Legge Regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni e integrazioni. 56.03 Trasformazioni tipologiche Il cambiamento da una tipologia ad un'altra è ammesso nel rispetto delle indicazioni contenute nel Programma Turistico di cui alla Legge Regionale 4 marzo 1982 e successive modificazioni ed integrazioni. 56.04 Interventi Edilizi 56.04.01 Nuove costruzioni In tutte le zone la cui destinazione ammette la presenza di strutture alberghiere possono essere realizzati edifici con tale destinazione. Nelle zone turistiche A, B e C, i nuovi edifici che con la sottoscrizione di una convenzione urbanistica regolarmente registrata e trascritta, saranno vincolati per venti anni al mantenimento della destinazione e tipologia d’uso di albergo tradizionale dalla data dell’autorizzazione all’esercizio alberghiero, possono utilizzare un indice aggiuntivo del 40% rispetto a quello di zona previsto, ed un’altezza massima di 3,30 m superiore a quella indicata, ad esclusione degli ambiti a specifica destinazione turistica. Per le residenze turistico alberghiere l’indice aggiuntivo è pari al 25%, fermo restando le restanti condizioni. Nella convenzione urbanistica dovranno essere stabilite le garanzie per il mantenimento della destinazione e tipologia d’uso, quelle per l’attivazione della struttura, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento, ivi compresa la decadenza del titolo edilizio. La consistenza ricettiva delle strutture alberghiere é indicata nella concessione ad edificare. 56.04.02 Interventi sulle volumetrie esistenti Tutte le volumetrie destinate o trasformate in alberghi tradizionali potranno subire quelle modificazioni anche incidenti al fine di riqualificare la struttura preesistente che di volta in volta si renderanno necessarie. Nelle zone turistiche A, B, e C, gli edifici alberghieri che mediante la sottoscrizione di una convenzione urbanistica saranno vincolati per venti anni al mantenimento della destinazione e tipologia d’uso a far data dal rilascio della nuova autorizzazione all’esercizio alberghiero, potranno essere ampliati fino ad un massimo del 40% del volume esistente per gli alberghi tradizionali e fino al 25% per le residenze turistico alberghiere. L’ampliamento potrà avvenire al piano terreno o ai piani intermedi, ovvero con l’incremento fino a 3,30 metri dell’altezza massima. Il volume esistente è calcolato al netto di eventuali ampliamenti concessi con la procedura prevista dalla legge 205/89. 90 56.04.03 Nella convenzione urbanistica dovranno essere stabilite le garanzie per il mantenimento della destinazione e tipologia d’uso, quelle per l’attivazione della struttura, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento, ivi compresa la decadenza del titolo edilizio. Resta ferma l’osservanza di quanto disposto: - dell'art. 41 sexies della legge 1150/42 come sostituito dalla legge 122/1989, quale dotazione di parcheggi asserviti agli immobili ai sensi dell'art. 26 u.c., l. 47/85 (reperibili anche fuori dell'area di pertinenza purché da questa rapidamente raggiungibili e comunque nel raggio di mt. 500). L'obbligo è da intendersi per le nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, le sostituzioni edilizie e le ristrutturazioni con cambiamento di destinazione d'uso, verificando di volta in volta il soddisfacimento dello standard per l'intero volume o per quello aggiunto; - della Legge 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni oltre al regolamento di applicazione; - del D.M. 2.4.1968 con particolare riferimento alla densità, all'altezza e alla distanza tra fabbricati. E' comunque consentito, anche in difetto di distanza, l'incremento in elevazione nella proiezione a terra della superficie coperta esistente. - della legge R.L. 28 gennaio 1993 n°9 e successivo regolamento; - della legge R.L. 11/1982 e successive modificazioni ed integrazioni; - nonché l'osservanza di ogni altra norma di legge speciale ed inderogabile di volta in volta applicabile. L’utilizzo dell’incremento volumetrico è comunque subordinato alla salvaguardia e al miglioramento delle caratteristiche tipologiche e di stile architettonico degli immobili interessati, al mantenimento delle visuali da e verso il mare e alla presenza di spazi a verde di pertinenza idonei a garantire un equilibrato rapporto con l’edificato. Resta fermo l’obbligo del rispetto della normativa sulle distanze. Caratteristiche dimensionali Si applicano le disposizioni di cui alla vigente legislazione in materia. 56.04.04 Dotazioni di servizi (stralciato) 56.04.05 Rapporti con le aziende erogatrici di servizi (stralciato) 56.04.06 Trasformazioni edilizie 56.04.07 Le aziende ricettive alberghiere esistenti, qualora non abbiano usufruito di agevolazioni specifiche collegate alla funzione alberghiera e pertanto non siano soggetti a vincoli, potranno subire quelle trasformazioni d’uso compatibili con le destinazioni ammissibili della zona d’appartenenza secondo le modalità di cui all’art. 56.05. Nelle zone A, B e C di cui alla tavola 29, “Zonizzazione Alberghi e ricettività”, è fatto comunque divieto di interventi che comportino una violazione di quanto disposto dall’articolo 56.04.08. Zonizzazione alberghiera Il territorio comunale di Bordighera è stato diviso in zone omogenee sulla base della valutazione del potenziale turistico. Tali zone sono: A) - Zona costiera B) - Zona centrale C) - Zona precollinare D) - Zona autostradale E) - Zona agricola 91 Zona A - Ubicata nella fascia di territorio costiero dal confine comunale di Vallecrosia fino a quello di Ospedaletti e delimitata a monte dalla fascia di mt. 50 dalla via Aurelia per la parte dal confine di Vallecrosia fino a Capo S. Ampelio, mt. 20 a monte della via Aurelia oltre capo S. Ampelio fino alla punta Migliarese, la via Aurelia dalla punta Migliarese al confine di Ospedaletti ed a valle dal mare. Zona B - Ubicata nella zona centrale dell'abitato di Bordighera confinante: a valle con la zona A, delimitata dal confine comunale di Vallecrosia e dalla fascia di mt. 20 a valle della via Romana, sino al congiungimento della zona A sotto il Centro Storico. Zona C - Ubicata nella media collina comprendente tutta la fascia a monte, sia della zona B che della zona A, dal confine di Vallecrosia fino al confine di Ospedaletti. Zona D - Ubicata tra lo svincolo dell'autostrada e via dei Colli. Zona E - Ubicata nel tessuto sovrastante principalmente di tipo agricolo. 56.04.08 Insediabilità alberghiera Nelle zone precedentemente individuate la ricettività alberghiera dovrà rispettare la quantità massima prevista ed i rapporti tra le varie tipologie sulla base della tabella contenuta nel Programma Turistico approvato a norma dell’art. 18 bis della Legge Regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle zone A, B e C di cui all’art. 56.04.07, la ricettività alberghiera dovrà garantire per ciascuna zona e per ciascuna tipologia d’uso, il mantenimento di un numero di posti letto non inferiore a quello delle aziende ricettive distinte per tipologia, in attività alla data di adozione della presente variante di piano regolatore, secondo quanto risulta dalla seguente tabella: TIPOLOGIA D’USO ZONA A ZONA B ZONA C Tot. Posti letto ALBERGHI TRADIZIONALI R.T.A. (n. posti letto) (n. posti letto) Tot. Posti letto 770 187 148 1105 61 0 17 78 831 187 165 1183 Tale dimensionamento tiene conto anche delle nuove previsioni riportate nel livello urbanistico insediativo del presente piano ed evidenziate alla tavola 29 - Alberghi e ricettività con le lettere: - A,B,C = per quanto attiene gli ambiti n° 61, 62, 65; - G = per quanto attiene gli ambiti n° 2, 23, 24 - H = per quanto attiene la zona T Alla capacità ricettiva di cui sopra sono da aggiungere le potenzialità dell’ambito 60. Nel rispetto della vocazione turistica delle aree individuate le trasformazioni tipologiche e la realizzazione di nuove strutture alberghiere dovranno essere conformate ai seguenti parametri tipologici : 1) Nella zona A la presenza delle strutture turistiche residenziali non dovrà essere superiore al 20% del totale previsto. Le singole percentuali dovranno essere verificate anche in presenza di ricettività minore del massimo consentito. 2) Nella zona B la presenza delle strutture turistiche residenziali non dovrà essere superiore al 30% del totale previsto. Le singole percentuali dovranno essere verificate anche in presenza di ricettività minore del massimo consentito. 92 3) Nella zona C la presenza delle strutture turistiche residenziali non dovrà essere superiore al 40% del totale previsto. Le singole percentuali dovranno essere verificate anche in presenza di ricettività minore del massimo consentito. 4) Nella zona D, data la scarsa presenza di strutture turistiche alberghiere, occorre mantenere lo stato attuale. 5) Nella zona E potranno essere insediate strutture alberghiere di qualsiasi tipologia, ferme restando le disposizioni ex art. 55.02 relativamente alle destinazioni d’uso in zona agricola. 56.05 Modalità delle trasformazioni edilizie Le aziende ricettive alberghiere esistenti potranno, tramite concessione edilizia convenzionata, essere trasformate in edifici in cui potranno permanere strutture alberghiere di qualsiasi tipo e potranno essere previste unità residenziali. 56.06 Tale trasformazione sarà ammissibile previa stipula di una convenzione edilizia registrata e trascritta ai sensi dell’art. 16 della legge 8 luglio 1987 n. 24 che preveda: - per la volumetria residenziale, una dotazione di standard pari a 36 metri quadrati per abitante teorico da insediare, quale soddisfacimento della carenza pregressa, che sarà facoltà dell’amministrazione comunale, monetizzare al fine di acquisire e realizzare le aree a servizi già programmate nell’ambito del presente piano regolatore. - per le volumetrie alberghiere i requisiti minimi di cui alla vigente legislazione alberghiera in materia. Strutture turistiche extralberghiere Tali strutture sono ammesse in tutte le zone in cui le norme specifiche lo consentano. Al fine della dotazione di standard le struttura extralberghiere saranno equiparate a strutture produttive. Le strutture ricettive extralberghiere in attività alla data della prima adozione del P.R.G. (26.01.94) sono vincolate al mantenimento della destinazione tipologica in essere. L'Amministrazione Comunale, tramite S.U.A. o Concessione Edilizia Convenzionata, potrà concedere mutamenti tipologici con provvedimenti adeguatamente motivati. 56.07 Edifici religiosi ed ex religiosi di tipo extralberghiero Trattasi di edifici ancora di proprietà religiosa o che lo sono stati sino alla data della primitiva adozione del presente P.R.G. (26.01.94) di tipo ricettivo ed annessi funzionali oggi non più destinati o solo parzialmente destinati all'originaria funzione. Su tutti questi edifici già rientranti tra le strutture ricettive extralberghiere di tipo religioso sono consentiti: o il mantenimento dell'attuale destinazione per la totalità dell'immobile di tipo 3 del precedente art. 20, o interventi di trasformazione di destinazione al fine di creare strutture miste con non più del 40% di tipo 1 e la restante parte di tipo 2, sempre con riferimento al precedente art. 20. Su detti edifici sono ammessi interventi di trasformazione edilizia quali quelli indicati all'art. 21 tipo 4-5-6-7-8-10-11, finalizzati alla rivitalizzazione degli organismi edilizi esistenti. Tale trasformazione sarà ammissibile previa stipula di una convenzione edilizia registrata ai sensi dell'art.16 della legge R.L. 8 luglio 1987 n.24 che preveda : - per la volumetria residenziale, una dotazione di standard pari al doppio della dotazione di zona, quale soddisfacimento della carenza pregressa che sarà facoltà dell'Amministrazione monetizzare al fine della realizzazione di aree a servizi già programmate nell'ambito del presente P.R.G. - per la restante parte a strutture ricettive extralberghiere, quanto normalmente previsto. 93 TITOLO SESTO PRESCRIZIONI FINALI ART. 57 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI IN VIGORE 57.01 Gli strumenti urbanistici attuativi già in vigore o in itinere alla data di adozione del presente P.R.G. sono fatti salvi con le seguenti modalità. a) Zona Sasso: lo strumento urbanistico attuativo vigente, valutato l'embrionale stato di attuazione delle previsioni e comunque la validità propositiva, viene fatto salvo per quanto non in contrasto con quanto previsto dalle precedenti norme e potrà successivamente, al mutare delle esigenze, essere variato con la procedura prevista dalle norme vigenti. La zona agricola circostante il centro storico e definita dal S.U.A. zona agricola, é assoggettata alle normative del precedente art. 48, ma soggetta alle limitazioni di cui al punto 48.02.01. b) Zona Borghetto S.N.: lo strumento urbanistico vigente ed il conseguente P.O.I., le cui previsioni sono in corso di attuazione, sono fatti salvi per quanto non in contrasto con la presente normativa. La zona agricola circostante il centro storico e definita dal S.U.A. zona agricola, é assoggettata alle normative del precedente art. 48, ma soggetta alle limitazioni di cui al punto 48.02.01. c) STRALCIATO d) STRALCIATO e) STRALCIATO ART. 58 NORME TRANSITORIE E FINALI * ART. 58.05 DI CUI ALLA VARIANTE APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA N.42076 IN DATA 30.10.01 58.01 Ogni disposizione e norma del regolamento edilizio comunale vigente e degli S.U.A. riconfermati, che risultino in contrasto con il P.R.G. espressi negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G. stesso. 58.02 Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 58.03 Nelle aree sottoposte a piani attuativi, fino all'approvazione di tali strumenti sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento di edifici esistenti. E' escluso qualsiasi aumento di volume salvo precisazioni specifiche di zona. 58.04 Le norme del regolamento edilizio comunale già in vigore ed in contrasto con le presenti norme di attuazione sono abrogate, in particolare gli artt. 16 e 27. Nelle more della predisposizione da parte del comune, del primo piano di organizzazione del sistema di telecomunicazione, come previsto dall’art.72 undecies della L.R. 18/99, è vietato su tutto il territorio comunale installare nuovi impianti * 58.05 94 generanti emissioni elettromagnetiche così come individuati dalla suddetta legge o potenziare e regolarizzare quelli esistenti. Il presente divieto non opera per realizzazione di elettrodotti e di cabine di trasformazione dell’energia elettrica per le quali valgono le disposizioni stabilite dalla sezione seconda dell’art. 72 della medesima legge regionale. 95 Indice delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Bordighera TITOLO PRIMO IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE CAPITOLO I PRESCRIZIONI GENERALI Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 Obiettivi generali del Piano Documenti del Piano (stralciato) Lettura del Piano - definizioni puntuali Applicazione del Piano Attuazione del Piano pag. 001 pag. 001 pag. 001 pag. 001 pag. 002 CAPITOLO II DEFINIZIONI GENERALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SUBORDINATO Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Intervento edilizio diretto (stralciato) Strumenti Urbanistici Attuativi - S.U.A. (stralciato) Convenzionamenti (stralciato) Fabbisogno per l’edilizia economica e popolare (stralciato) Strumenti per ambiti particolare Piano per insediamenti produttivi Piano di smaltimento dei rifiuti inerti " annullato" pag. 002 pag. 002 pag. 002 pag. 002 pag. 002 pag. 003 pag. 003 pag. 003 CAPITOLO III DEFINIZIONI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Definizioni urbanistiche ed edilizie Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà Distanze minime tra i fabbricati Distanze delle costruzioni da osservare nei confronti del limite delle strade interne alle aree di sviluppo urbano (stralciato) Distanze delle costruzioni da osservare nei confronti dei corsi d'acqua (stralciato) Incremento volumetrico Destinazione d'uso Interventi Tipologie edilizie Edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione Serre Deroghe Beni Demaniali " annullato" pag. 004 pag. 007 pag. 007 pag. 007 pag. 008 pag. 008 pag. 008 pag. 009 pag. 010 pag. 012 pag. 012 pag. 012 pag. 013 pag. 013 96 TITOLO SECONDO NORMATIVA PER L'UTILIZZO DELLA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Norme geologico - tecniche generali Zona 1 - Aree con grossi problemi di stabilità del substrato roccioso e/o della coltre e/o dei riporti antropici Zona 2 - Litorali (spiagge e scogliere), corsi d’acqua e cave abbandonate Zona 3 - Aree al limite della stabilità del substrato roccioso o/e delle coltri Zona 4 - Aree soggette al vincolo idrogeologico Zona 5 - Aree soggette a forte acclività, aree interessate da elevata fratturazione del substrato, arre in coltri potenti assestate, aree interessate da substrato pliocenico Zona 6 - Aree alluvionali marine e fluviali e coltri di medio spessore in favorevoli condizioni giaciturali Zona 7 - Aree in coltri di debole spessore o substrato affiorante e/o subaffiorante e con favorevole assetto giaciturale pag. 014 pag. 016 pag. 017 pag. 017 pag. 018 pag. 020 pag. 021 pag. 022 TITOLO TERZO SISTEMA AMBIENTALE CAPITOLO I Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Rapporto con il P.T.C.P. della Regione Liguria Aree di tutela ambientale Aree di rilevanza ambientale Deroghe Ambientali Livello puntuale del P.T.C.P. pag. 023 pag. 023 pag. 024 pag. 028 pag. 029 TITOLO QUARTO SISTEMA URBANISTICO INSEDIATIVO/PRODUTTIVO CAPITOLO I Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Zone Urbanistiche Aree per attrezzature e servizi pubblici aree " f " Parametri edilizi delle zone "f" Servizi privati Aree di interesse sovracomunale zone " F " Aree cimiteriali Fasce di rispetto cimiteriale pag. 036 pag. 036 pag. 037 pag. 039 pag. 039 pag. 043 pag. 044 97 TITOLO QUINTO INSEDIAMENTI EDILIZI Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 ZONA A - Centri storici consolidati ZONA B1 - Tessuto edificato urbano consolidato Sottozona B1a Sottozona B1b Sottozona B1c Sottozona B1d ZONA B2 - Tessuto edificato urbano a ville Sottozona B2a Sottozona B2b ZONA C1 - Tessuto edificato urbano di sviluppo Sottozona C1a Sottozona C1b ZONA C2 - Tessuto di edilizia rada Sottozone C2a - C2c ZONA C3 - Tessuto di consolidamento ambientale ZONA D - Tessuto Artigianale ZONA T - Tessuto per strutture turistiche ZONA E - Tessuto agricolo Sottozone P.A. e S.A. Strutture ricettive turistiche pag. 045 pag. 049 pag. 049 pag. 056 pag. 062 pag. 063 pag. 068 pag. 068 pag. 069 pag. 072 pag. 072 pag. 073 pag. 073 pag. 075 pag. 076 pag. 078 pag. 079 pag. 080 pag. 080 pag. 088 TITOLO SESTO PRESCRIZIONI FINALI Art. 57 Art. 58 Strumenti Urbanistici Attuativi in vigore Norme transitorie e finali pag. 092 pag. 092 98