FORMATO STRADA - Cattolica Assicurazioni

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FORMATO STRADA - Cattolica Assicurazioni
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Cattolica Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 E' iscritta all'albo Imprese IVASS n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
D038
F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: [email protected] Fax: 045/8372354
MOD. FOSTRA/D 5 - ED. 02/05/2013 Formato Strada
FORMATO STRADA
Contratto di assicurazione infortuni
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
§ Nota Informativa, comprensiva del glossario
§ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
FORMATO STRADA
La presente nota informativa MOD. FOSTRA/D 5 - ED. 02/05/2013 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di
assicurazione INF. MAL. - MOD. FOSTRA/D 2 - ED. 12/2010
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010,
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Agenzia
Assicurato
Assicurazione
Contraente
Durata
Franchigia per sinistro
Furto
Gessatura
Inabilità temporanea
Invalidità permanente
Indennizzo
Infortunio
Parti
Polizza
Premio
Rapina
Ricovero (degenza)
Rischio
Scoperto per sinistro
Sinistro
Società
L'agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza.
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Il contratto di assicurazione.
Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti
al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di
polizza.
Parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
E' il reato previsto all'art. 624 del codice penale, perpetrato da chiunque
si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi al detiene al
fine trarne profitto per sé e per altri.
Immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo
mediante demolizione, comprese le osteosintesi e i fissatori esterni
(escluse quindi le fasciature funzionali, i collari, i tutori e simili), applicati
a titolo curativo per lesioni traumatiche. Non è equiparata a gessatura
l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali.
La perdita temporanea a seguito di infortunio totale o parziale della
capacità dell'assicurato di attendere alle attività professionali principali e
secondarie dichiarate.
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'assicurato a
svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed
esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali
abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, una
inabilità temporanea.
Il contraente e la Società
Il documento che prova l'assicurazione.
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
E' il reato previsto all'art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque
si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto.
La permanenza in un Istituto di Cura che comporti il pernottamento.
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono
derivarne.
La somma a carico dell'Assicurato calcolata in percentuale sull'importo
indennizzabile a termini di polizza.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
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stampata in data 30/05/2013
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IVASS (ex ISVAP)
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la
stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con
modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le
funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo
all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, “ogni
riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni
normative è da intendersi effettuato all'IVASS”.
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stampata in data 30/05/2013
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A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni generali
Dati Societari
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n°
16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail:
[email protected]
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle
Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo
Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.303 milioni di euro (capitale sociale:
170 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.074 milioni di euro).
L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,48 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto può essere stipulato sia nella forma “con tacito rinnovo” che nella forma “senza tacito rinnovo”.
AVVERTENZA: Qualora fosse scelta la forma “con tacito rinnovo”, le parti possono disdettare il contratto
comunicando tale decisione all'altra parte tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire almeno trenta 30
giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno
e così successivamente. Si rinvia all'art 8delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti del dettaglio.
Qualora fosse scelta la forma “senza tacito rinnovo”, la copertura assicurativa cessa automaticamente alla
scadenza del contratto.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:
- morte per infortunio, meglio descritta e disciplinata negli artt. 15 e 27 delle condizioni generali di assicurazione
cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- invalidità permanente per infortunio; meglio descritta e disciplinata nell'art. 16 delle condizioni generali di
assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- diaria per inabilità temporanea per infortunio, meglio descritta e disciplinata nell'art. 18 delle condizioni generali
di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- indennità giornaliera da ricovero o gessatura conseguente a infortunio, meglio descritta e disciplinata nell'art.
20 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- assicurazione rimborso spese di cura per infortunio, meglio descritta e disciplinata nell'art. 21 delle condizioni
generali di assicurazioni cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
L'assicurazione vale per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire durante la guida e l'uso del veicolo a
motore indicato in polizza in conseguenza di un incidente stradale occorso al veicolo stesso durante la circolazione.
L'assicurazione, limitatamente ai casi di Morte, Invalidità permanente, Rimborso spese di cura e Indennità giornaliera da
ricovero o gessatura, è altresì operante per gli infortuni che le stesse persone subissero:
-
nel salire e nel discendere dal veicolo;
durante la messa in moto del veicolo;
in occasione di riparazioni sulla strada dei guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del
veicolo e dei suoi passeggeri;
in caso di caduta in acqua del veicolo.
Si rinvia all'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle
disposizioni di legge in vigore; se il conducente è in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di psicofarmaci,
stupefacenti o allucinogeni e per tutte le circostanze elencate all'art. 36 delle condizioni generali di assicurazione
cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento
del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del contraente.
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stampata in data 30/05/2013
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AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio compreso nell'assicurazione, l'assicurato ha diritto ad una
prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti
previsti in polizza come indicato agli artt. 17-22 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per la
disciplina degli aspetti di dettaglio.
Esempio:
“somma assicurata per invalidità permanente per infortunio 100.000€
franchigia pari al 3% assoluta
in caso di sinistri con accertamento di un'invalidità pari al 10% (sulla base delle percentuali indicate nella tabella allegata
al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 indennizzo pagato all'assicurato pari a 7.000€, l'indennizzo è calcolato moltiplicando la
somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata al netto dell'eventuale franchigia)”
AVVERTENZA: Sono assicurabili tutte le persone fino all'età di 75 anni. Tuttavia nel caso l'assicurato compisse il
75° anno di età in corso di contratto, la garanzia conserverà efficacia fino alla sua naturale scadenza. Per le
persone trasportate di età inferiore a 14 anni la copertura opera secondo le modalità meglio descritte nell'art. 37
delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
4.
Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze influenti sulla valutazione dei rischio possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della prestazione assicurativa, secondo
quanto previsto dall'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le
persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche
cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, come indicato all'art. 38 delle condizioni
contrattuali.
5.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i mutamenti che producono un aggravamento o
diminuzione del rischio (artt. 1898 e 1897 C.C.). Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società
possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto, secondo quando
previsto dagli artt. 5 e 6 delle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
La variazione della professione non determina la modificazione del rischio.
Esempio:
“Aggravamento di rischio: menomazione o infortunio temporaneo di un assicurato. Un assicurato che, in seguito ad una
menomazione o infortunio subito, abbia una limitata capacità fisica che crei pregiudizio alla sua normale deambulazione.”
6.
Premi
Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito annualmente alle scadenze pattuite ed indicate nel
contratto, e può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
-
assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o
l'agente in qualità di agente della Società;
contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
E' ammesso il frazionamento del premio annuo in rate semestrali applicando un aumento del 3%, sempreché il premio
annuo base non sia inferiore a € 100,00.
AVVERTENZA: la Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di
valutazioni tecnico – commerciali.
7.
Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Come indicato all'art. 26 delle condizioni contrattuali, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo nonché il
premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei
“prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” (già costo della vita), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente alla decorrenza contrattuale,
indicato convenzionalmente in polizza con valore 100, con quello di cui al sesto mese precedente la successiva scadenza
annuale del premio e, ove la percentuale risultasse inferiore, l'adeguamento minimo sarà del 2%.
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stampata in data 30/05/2013
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Ai successivi adeguamenti si procederà analogamente, prendendo per base l'indice relativo al sesto mese precedente
l'ultima scadenza annuale e quello di cui al sesto mese precedente la quietanza annuale di premio in scadenza.
E' facoltà delle Parti rinunciare, per il premio in scadenza, all'indicizzazione mediante lettera raccomandata da inviarsi
all'altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio ed in tal caso le somme assicurate, i massimali, i
limiti di indennizzo ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione accettata.
8.
Diritto di Recesso
AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 30 giorni
prima della scadenza contrattuale meglio descritta e disciplinata nell'art. 8 delle condizioni generali di
assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Dopo ogni sinistro le Parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di
pagamento dell'indennizzo mediante raccomandata a.r. con effetto dal 30° giorno successivo alla data di
ricevimento come descritto e disciplinato nell'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli
aspetti di dettaglio.
9.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui
si fonda (art.2952 CC).
10. Legge applicabile al contratto
L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 2,5%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione indennizzo
AVVERTENZA: per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in cui è
avvenuto l'infortunio.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia entro tre giorni da quando ne ha
avuto conoscenza, salvo cause di forza maggiore. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 39 delle condizioni
generali di assicurazione. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause
che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere
documentato da ulteriori certificati medici. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art.40 delle condizioni
contrattuali.
La Società sostiene le spese di accertamento del danni (ad esempio visita medico-legale, eventuali accertamenti
sulla dinamica del sinistro) mentre restano a carico dell'assicurato le certificazioni mediche ad uso assicurativo.
E' facoltà della Società sottoporre l'assicurato a visita medico legale da parte di un proprio medico fiduciario
qualora lo ritenga necessario
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al
seguente indirizzo:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
E-mail: [email protected]
Indicando i seguenti dati:
-
Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
Numero della polizza e nominativo del contraente;
Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.
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stampata in data 30/05/2013
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Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni,
potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06 42133745 oppure
06 42133353, allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro.
Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante,
denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della
lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero
competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Eventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte in via arbitrale
mediante l'incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato coincide con il comune ove ha sede
l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato.
AVVERTENZA: Resta ferma la facoltà dell'assicurato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
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Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota Informativa.
Il legale rappresentante
Dott. Mazzucchelli Giovan Battista
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stampata in data 30/05/2013
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