Introduzione al brevetto
Transcript
Introduzione al brevetto
Introduzione al brevetto I parte • La proprietà proprietà intellettuale • I brevetti delle Università Università • Il brevetto chimico • La novità novità I diritti di proprietà intellettuale IPR, Intellectual Property Rights Proprietà industriale Diritto d’autore (campo scientifico) (campo umanistico) • Brevetti • Modelli di utilità • Disegni e modelli • Marchi • Segreto industriale (know how) 2 La proprietà intellettuale (IP) • • • Assieme alla reputazione e all’avviamento commerciale, fa parte dei beni immateriali dell’azienda o dell’Università. Per le grandi multinazionali, i beni immateriali costituiscono oltre l’80% dell’intero valore dell’azienda. Una gestione inappropriata della proprietà intellettuale, oltre a non valorizzare e proteggere gli investimenti fatti, espone un’azienda a cause legali, a volte molto onerose. 3 •1 Come si usano i brevetti? • Come protezione degli investimenti nella ricerca e sviluppo. • Come ostacolo per i concorrenti. • Come beni negoziabili, per rafforzare le posizioni dell’azienda o dell’Università e stringere alleanze con partner strategici. • Come fonte di introiti, tramite le licenze. • Inoltre, essendo dei beni immateriali, contribuiscono al valore dell’azienda o dell’Università. 4 NetVal • Il Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (www.netval.it) si occupa di favorire e rendere omogenee le azioni dell’Università in materia di brevettazione, costituzione di aziende di spin-off e trasferimento tecnologico. • Annovera 47 adesioni, ovvero il 61% degli atenei italiani, con il 71% degli studenti e il 74% dei docenti (dati 2004). • Pubblica l’Indagine sulla Valorizzazione della Ricerca nelle Università italiane (dati 2004). 5 Indagine NetVal • E’ emerso che 37 Università hanno creato un Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT), per lo più dal 2000 in poi, che si occupa principalmente della promozione e della valorizzazione in chiave economica dei risultati della ricerca universitaria tramite – il supporto di politiche dei brevettazione dei risultati della ricerca universitaria; – lo sfruttamento commerciale, tramite cessioni e licenze, dei brevetti e delle domande di brevetto del portafoglio brevettuale; – la creazione di imprese di spin-off. 6 •2 Proton Europe e AUTM US • A livello europeo è stato creato Proton Europe (www.protoneurope.com), un network pan-Europeo di UTT legati a Università ed Enti Pubblici di Ricerca, con il supporto della Commissione Europea. • Proton ha preparato la seconda “Proton Annual Survey” sulle attività degli uffici aderenti relative all’anno 2004. • L’analoga associazione americana è l’AUTM. 7 Europa e Stati Uniti a confronto 8 Portafoglio brevettuale Unipd 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 IT WO EP US 9 •3 L’invenzione Problema tecnico Idea Invenzione Progresso tecnologico I brevetti sono indicatori dello sviluppo economico di un paese. 10 Che cos’è un brevetto? • Un documento tecnico-legale che conferisce un diritto esclusivo garantito dallo Stato per una certa invenzione in cambio della sua piena divulgazione. • Conferisce il diritto di escludere terzi dal produrre, usare, vendere, offrire in vendita o importare l’invenzione. • Non conferisce il diritto di attuare l’invenzione! 11 Storia del brevetto • Carta di Venezia (1474) • Statuto dei Monopoli, Giacomo I d’Inghilterra (1623) • Patent Act statunitense (1790) • Primo ufficio brevetti in Inghilterra (1852) • Convenzione d’Unione o di Parigi (1883) 12 •4 Caratteristiche del monopolio Il monopolio garantito dal brevetto è soggetto ad una limitazione: – territoriale (lo stato in cui è concesso) I brevetti ottenuti per una stessa invenzione in paesi diversi sono indipendenti – temporale (generalmente 20 anni) L’alternativa al brevetto è il regime di segretezza. 13 Il brevetto chimico • Prodotto – Composto (principio attivo, intermedio), composizione (formulazione), associazione. • Processo • Uso – Primo uso, primo uso come medicamento, secondo uso, etc. 14 Normativa italiana Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) • Entrato in vigore il 19 marzo 2005. • Riassume in un’unica legge le varie normative nazionali precedentemente in vigore. • Non comprende il diritto di autore. • Nella maggior parte dei casi le nuove norme riproducono, senza sostanziali modifiche, quelle previgenti (ora abrogate). • I brevetti italiani non subiscono esame di merito. 15 •5 I requisiti di brevettabilità • Novità (novelty) • Attività inventiva (inventive step) • Industrialità (industrial application) • Liceità (“ordre public” and morality) • Sufficiente descrizione (sufficiency of disclosure) 16 Novità (art. 46) 1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 17 Novità Concetto oggettivo, assoluto e facilmente accertabile. Non è nuova l’invenzione divulgata ovunque (e cioè sia in Italia che all’estero), in qualunque tempo (ovviamente prima della data di deposito) e con qualunque mezzo, ad opera sia di terzi che dello stesso inventore. 18 •6 Caratteristiche della divulgazione • Data di divulgazione: – quando l’invenzione è stata effettivamente resa accessibile al pubblico; – conta solo il giorno e non l’ora. • Accessibile al pubblico: – noto ad un numero indefinito di persone; – descritto in modo da permettere l’attuazione dell’invenzione. 19 Esempi di divulgazione • • • • • • • • • Pubblicazione (anche non scientifica) Domanda di brevetto Poster o presentazione ad un congresso Tesi di laurea Sito Internet Campagna pubblicitaria Invio di campioni Commercializzazione dell’invenzione Esposizione ad una fiera 20 Non si ha divulgazione se • l’invenzione è resa nota ad un numero limitato di persone, specie se legate da vincolo di segretezza (accordo di segretezza, contratto di lavoro); • l’invenzione è fatta conoscere sommariamente o parzialmente, così da renderne impossibile l’attuazione; • le persone poste a conoscenza di essa siano inesperte, incapaci di comprendere e attuare l’invenzione o farla attuare da altri. 21 •7 Domande di brevetto non ancora pubblicate • Una domanda di brevetto viene pubblicata 18 mesi dopo il deposito. – Se in base alla convenzione di Parigi viene rivendicata una data di priorità, la pubblicazione avviene 18 mesi dopo tale data. • Quindi l’invenzione è tenuta segreta per 18 mesi. – Vantaggio per l’inventore. 22 Domande di brevetto non ancora pubblicate (art. 46.3) 3. E’ pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. Lo scopo è evitare la doppia brevettazione. 23 Anno di grazia (grace period) • Solamente negli Stati Uniti, l’inventore ha un anno di tempo dalla data della propria divulgazione per depositare una domanda di brevetto. – divulgazione = scritta in tutto il mondo, uso pubblico o vendita nei soli USA. • Negli altri paesi non esistono simili clausole. • Se ci si accorge di aver appena divulgato un’invenzione importante si può sempre cercare di ottenere il brevetto almeno negli USA. 24 •8