COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

Transcript

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
INDIVIDUAZIONE e DISCIPLINA degli ORARI di ATTIVITA’ PRODUTTIVE “SENSIBILI”
La molteplicità delle discipline normative emanate , riferite all’altrettanto molteplicità di tipologie
di attività produttive esistenti , impone un’efficace azione e programmazione degli interventi
dell’Amministrazione Comunale in tema di controllo delle attività produttive suddette .
In particolare, la presenza sul territorio di numerose e varie attività produttive e contestualmente la
vicina presenza di nuclei residenziali e servizi pubblici di assistenza ai cittadini ( scuole, ospedali,
case di riposo,e simili ) impone al Comune da un lato una equilibrata localizzazione urbanistica e
dall’altro lo studio di una regolamentazione degli orari delle attività tenuto conto che nelle suddette
rientrano non solo le tradizionali attività industriali , commerciali e di somministrazione, ma anche
e soprattutto le attività di polizia amministrativa ( agenzie d’affari, pubblico spettacolo,
trattenimento anche temporaneo, servizi alla persona, etc. ) e le attività artigianali le cui
caratteristiche sono talvolta similari alle attività di somministrazione, ed in altri casi similari alle
attività industriali, con provate ricadute in termini di inquinamento acustico .
Si rende quindi indispensabile innanzitutto individuare quali attività produttive è opportuno
ricondurre ad una disciplina degli orari di esercizio, tenuto conto degli eventuali limiti e parametri
legislativi nazionali e/o regionali esistenti .
I parametri sulla base dei quali effettuare l’individuazione possono essere così riassunti :
1.
2.
3.
4.
5.
necessità della fruibilità del servizio o dell’attività da parte dell’utenza
ricadute dell’esercizio dell’attività in termini di inquinamento acustico dell’ambiente
ricadute dell’esercizio dell’attività in termini di problemi di viabilità e / o di posteggio
localizzazione dell’attività rispetto ai nuclei abitativi
tipologia e caratteristiche dell’utenza del servizio o dell’attività
Sulla base di questi parametri e tenendo conto delle discipline normative nazionali e regionali
esistenti, si può effettuare una prima mappatura delle categorie di attività cosidette “sensibili”, e
quindi bisognose di una regolamentazione di orario :
1. ATTIVITA’ COMMERCIALI di vendita prodotti alimentari
2. ATTIVITA’ COMMERCIALI di vendita prodotti NON alimentari
3. ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE generiche :
- bar, ristoranti, trattorie, agriturismo
4. ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE che effettuano Trattenimenti musicali e simili
- bar, ristoranti
- pub
- paninoteche
- circoli privati
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
5. ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO E/O SVAGO
- discoteche
- sale giochi
- parchi di divertimento
- bowling
6. ATTIVITA’ ARTIGIANALI con caratteristiche di similarità alla somministrazione :
- pasticcerie
- pizza al taglio
- rosticcerie
- friggitorie
7. ATTIVITA’ ARTIGIANALI con caratteristiche di rumorosità e/o pericolosità ambientali
-
fabbri
carrozzieri
meccanici
lavanderie
autodemolitori
recupero materiali ferrosi
laboratori produzione e trasformazione pelletteria
laboratori chimici
marmisti
8. ATTIVITA’ DI VENDITA ALL’INGROSSO
- depositi materiali edili
- magazzini di vendita abbigliamento
- florovivaisti
- esposizioni di arredamento e simili
9. ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
- autorimesse
- palestre
- piscine
- call center
- agenzie di affari / spedizionieri
- servizi funebri
10. ATTIVITA’ ARTIGIANALI GENERICHE
- barbieri
- parrucchieri
- estetiste, solarium e simili
- tatuatori
- toelettatura di animali
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
Prot. 2520 26.05.2004
ORDINANZA N. 43
Disciplina degli ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Ambito di competenza
La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare gli orari di funzionamento delle sottoindicate attività
produttive , al fine di coordinare lo svolgimento delle medesime con le esigenze della collettività ed
ottemperare ad un preciso dettato legislativo:
1. Esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa
2. Esercizi di somministrazione di Alimenti e Bevande , anche con effettuazione di forme di
intrattenimento , ed Esercizi artigianali di produzione e vendita in loco di prodotti alimentari
3. Attività di Pubblico Spettacolo
4. Attività artigianali con caratteristiche di rumorosità e/o pericolosità ambientali
5. Attività artigianali di Parrucchiere,Estetista,Centri Abbronzatura, e similari
Riferimenti normativi
Testo Unico delle Leggi di Polizia Amministrativa T.U.L.P.S n° 773/1931
Legge 25 agosto 1991 n° 287 ;
Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 , articolo 15;
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 , articolo 50 comma 7 ;
Decreto Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616 , articolo 54 ;
Legge Regionale 4/04/2000, n. 22, articolo 3 , come modificato dall’art. 2 della Legge Regionale
03/04/2001, n. 6 ;
Legge Regionale 10 agosto 2002 n° 13
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
IL SINDACO
VALUTATA la normativa sopra citata; ;
ORDINA
TITOLO 1
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO
IN SEDE FISSA ( ai sensi del D.lgs n° 114/98 ) sono determinati come segue:
1) – ORARIO GIORNALIERO – Limiti massimi di apertura
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore
7.00 alle ore 22.00.
Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura
del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
Sono fatte salve le eccezioni espressamente indicate nei successivi punti del presente
provvedimento.
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
2) – CHIUSURA INFRASETTIMANALE
La chiusura infrasettimanale di mezza giornata, la cui richiesta è facoltativa per l’esercente, è così
fissata:
A. ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI LUNEDI’
POMERIGGIO.
Per assicurare una migliore aderenza del servizio alle esigenze della clientela, potrà essere
consentito ai singoli esercenti che ne facciano richiesta, nella giornata sopra indicata, di
scegliere la chiusura infrasettimanale alternativamente in orario antimeridiano o in orario
pomeridiano.
B. ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI NON ALIMENTARI
(diversi da quelli indicati nel successivo punto) LUNEDI’ POMERIGGIO.
La giornata di chiusura infrasettimanale potrà essere richiesta eccezionalmente e per un periodo
non superiore a sei mesi anche in altri giorni della settimana, qualora particolari esigenze della
clientela lo richiedano.
L’obbligo della chiusura infrasettimanale è sospeso:
• Quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica
• Dall’1 al 31 dicembre di ogni anno.
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
3) – GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, ivi compresa l’attività di panificazione, osservano la
chiusura domenicale e festiva dell’esercizio, salvo quanto di seguito stabilito:
In occasione di due festività consecutive, gli esercizi di vendita al dettaglio di generi
alimentari, ivi compresa l’attività di panificazione, possono rimanere aperti nelle ore
antimeridiane dalle ore 7.00 alle ore 13.00 della prima festività.
In occasione di più festività consecutive, gli esercizi di vendita al dettaglio di generi
alimentari, ivi compresa l’attività di panificazione, devono garantire l’apertura antimeridiana
dalle ore 7.00 alle ore 13.00 della prima festività.
E’ fatta salva in ogni caso l’osservanza della chiusura degli esercizi in occasione delle festività
del 25 Aprile, 1° Maggio, del 1° Novembre, del 25 Dicembre, del 1° Gennaio, del giorno di
Pasqua e del successivo lunedi’ dell’Angelo.
2. L’obbligo della chiusura domenicale e festività è sospeso nel mese di Dicembre ed in otto
giornate festive durante l’anno, che saranno concordate dall’Amministrazione Comunale
con le Associazioni di categoria entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo.
In ogni caso restano ferme le seguenti giornate all’interno delle otto citate al punto 2 :
la seconda domenica ( saldi invernali ed estivi ) nei mesi di gennaio e giugno (salvo variazioni conseguenti a
modifiche regionali) ;
Festa della Fontana;
La domenica della settimana in cui ricorre la festa patronale di San Vittore;
La domenica antecedente il giorno di Pasqua
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
4) – ATTIVITA’ MISTE
Quando l’esercizio di vendita al dettaglio svolga congiuntamente la vendita al minuto di generi
alimentari, non alimentari e/o di beni strumentali, deve essere osservata la chiusura infrasettimanale
prevista per l’attività prevalente.
Il carattere di prevalenza è determinato dall’esercente che deve darne comunicazione al Sindaco.
Qualora invece, l’attività svolga promiscuamente ad attività di altro tipo ( somministrazione di
alimenti e bevande, vendita di generi di monopolio, di giornali, di carburanti, attività artigianali di
prestazione d’opera, farmacie, agenzie dell’enalotto, rivendita biglietti per servizi automobilistici di
linea, commercio all’ingrosso, nei casi di cui all’art. 1 della legge 05/07/1975, n. 320), nelle ore e
nei giorni in cui è stabilita la chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio deve essere sospeso
questo genere di attività.
5) - ESCLUSIONI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n° 114/98, sono esclusi dall’applicazione del Titolo 1° della presente
ordinanza le seguenti tipologie di attività, quando siano svolte in maniera esclusiva e prevalente .
• rivendita di generi di monopolio;
• esercizi di vendita interni ai complessi turistici ed alberghi;
• esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie ;
• rivendite di quotidiani e periodici ;
• gelaterie e gastronomie ( anche artigianali);
• rosticcerie e pasticcerie ( anche artigianali);
• esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili,
libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato,
stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, stazioni di servizio autostradali, sale
cinematografiche.
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
Si considerano attività esclusive svolte in maniera prevalente quelle effettivamente svolte che
occupano non meno dell’80% della superficie di vendita.
Del carattere esclusivo e prevalente della vendita dei prodotti succitati, secondo la definizione di cui
sopra, deve essere data espressa comunicazione al Comune.
In ogni caso possono essere posti in vendita unicamente i prodotti di cui alla tipologia di attività
sopraindicata.
Le disposizioni del titolo 1° della presente ordinanza non si applicano altresì:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio
ai sensi della Legge 2 Aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della Legge 8
Novembre 1991, n. 362, e successivamente prodotti farmaceutici specialità medicinali,
dispositivi medici e presidi medico – chirurgo;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di
monopolio di cui la Legge 22 Dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 Ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della Legge 27 Luglio 1967,
n. 622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti
agricoli nei limiti di cui all’articolo 21358 del Codice Civile, alla Legge 25 Marzo 1959, n.
125, e successive modificazioni, e alla Legge 9 Febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni;
e) alle vendite di carburante nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del Regolamento
approvato con Regio Decreto 20 Luglio 1934, n.1303, e successive modificazioni.
Per vendita di carburanti si intende la vendita di distribuzione automatica, di cui allrt. 16 del
Decreto Legge 26 Ottobre 1970, n.745, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18
Dicembre 1970, n .1034, e successive modificazioni, e al Decreto Legislativo 11 Febbraio
1998, n.32;
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
f) agli artigiani iscritti all’Albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 Agosto 1958, n.
443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di
produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione
del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori singoli o associati che
vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente
dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitazione la vendita dei prodotti da essi
direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di
erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda ed esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a
carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o di informatica,
realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuate ai sensi dell’art. 106 delle disposizioni
approvate con Regio Decreto 16 Marzo1942, n. 267, e successive modificazioni;
l) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e
delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori purchè riguardi le sole merci oggetto
delle manifestazioni e non duri oltre il periodo do svolgimento delle manifestazioni stesse;
m)
agli Enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o
Enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto
informatico, di proprie o altri elaborazioni, concernenti l’oggetto della loro attività;
n)
alla vendita a favore di dipendenti da parte di Enti o di imprese, pubblici o privati, di soci
di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole,
negli ospedali e nelle strutture militari, esclusivamente a favore di colro che vi hanno titolo
ad accedevi;
o)
alla vendita per mezzo di apparecchi automatici, quando non siano installati in apposito
locale adibito alla vendita in modo esclusivo;
p)
alla vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
q)
alla vendita presso il domicilio dei consumatori.
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
6) – CARTELLO ORARIO
Ogni esercente è tenuto ad esporre, ben visibile al pubblico apposito cartello indicante la mezza
giornata di chiusura infrasettimanale e l’orario effettivo di apertura al pubblico stabilito in
conformità al presente provvedimento.
Qualora l’esercente intenda variare l’orario già indicato, è tenuto a darne comunicazione al
pubblico mediante apposito avviso ben visibile.
7) - SANZIONI
Ai sensi dell’art. 22 del DLGS 31/03/1998, n. 114, le violazioni alle disposizioni di cui sopra
sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro
3.098,74, comminata da Sindaco.
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
TITOLO 2
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE (ai sensi della Legge Regionale 30/2003 ) e delle attività sottoelencate,
sono determinati come segue:
1) – AMBITO DI APPLICAZIONE
Pubblici esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
Attività artigianali con caratteristiche di similarità alla somministrazione , a titolo
esemplificativo (pasticcerie, pizza al taglio, rosticcerie, friggitorie)
Circoli privati di qualunque natura e/o affiliazione
2) – ORARIO GIORNALIERO – Limiti minimi e massimi di apertura
FASCIA ORARIA MASSIMA
Gli esercizi individuati nel presente titolo possono restare aperti :
dalle ore 6.00 alle ore 01.30;
In ogni caso, l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande e la conseguente occupazione del
suolo all’esterno del locale dovrà cessare alle ore 00.00 .
FASCIA ORARIA MINIMA
La fascia oraria minima che gli esercizi di cui al presente titolo sono tenuti ad osservare, è di otto
ore.
Nel rispetto delle fasce orarie massime di apertura , e garantendo il minimo di ore di apertura sopra
indicate, ciascun esercente è libero di determinare l’orario del proprio esercizio purché garantisca il
minimo di ore di apertura sopra indicate .
La scelta dell’orario da parte dell’esercente dovrà essere portata a conoscenza dell’utenza mediante
esposizione di specifico cartello; del medesimo dovrà essere data informativa scritta al Comune di
Locate-Sportello Unico per le Imprese .
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
I titolari di pubblici esercizi non hanno l’obbligo di chiusura settimanale; l’esercente è tuttavia
libero di determinare un giorno di chiusura settimanale previa comunicazione al Comune di Locate
- Sportello Unico per le Imprese , indicando il medesimo in specifico cartello destinato al pubblico.
3) – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI PICCOLO INTRATTENIMENTO
Qualora nell’esercizio pubblico, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande sia
effettuata l’attività secondaria di intrattenimento ai sensi del T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931
e relativo Regolamento di attuazione Regio Decreto n° 635/1940, quest’ultima non potrà superare
oltrepassare i seguenti limiti orari :
- le ore 01.30
4) – INDIVIDUAZIONE E SVOLGIMENTO DI PICCOLI TRATTENIMENTI
Ai sensi del presente titolo 2, i piccoli trattenimenti sono rappresentati dall’attività svolta attraverso
apparecchi o strumenti, meccanici e/o elettrici e/o elettronici, di diffusione musicale e/o di
immagini, all’interno o esterno di locali adibiti alla somministrazione, allo scopo di intrattenere la
clientela senza che ciò comporti la trasformazione del locale, e/o aumento del prezzo della
consumazione .
Gli apparecchi, attrezzature o strumenti individuati per l’esercizio della suddetta attività sono :
- apparecchi radio in tutte le sue varianti ( Stereo,Riproduttori,lettori CD ) e similari
- apparecchi TV , a schermo normale o gigante, dotati di abbonamento via cavo , TV
digitale, pay-TV, lettori DVD , e similari
- Juke-Box, Video Juke-box, Personal computers, e similari
- Karaoke e similari
- diffusione e/o riproduzione musicale effettuata con strumenti, amplificati e non ,
purché non comportanti allestimenti ed effetti tecnico-scenici e/o effetti luce e suono,
nonché comportanti posizionamento di alcun tipo di struttura .
- complessi musicali, purché composti in numero NON superiore a due elementi
I piccoli trattenimenti, aventi le caratteristiche di cui sopra, possono essere svolti senza specifica
autorizzazione ma con semplice comunicazione di Inizio Attività ai sensi dell’articolo 19 della
Legge 7 agosto 1990 n° 241, presentata all’amministrazione comunale - Sportello Unico per le
Imprese- da parte dell’esercente/proprietario del pubblico esercizio, e corredata della Dichiarazione
di inizio attività SIAE relativa agli strumenti impiegati .
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
TITOLO 3
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di Pubblico Spettacolo autorizzate ai
sensi del T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, sono determinati come segue :
1) – AMBITO DI APPLICAZIONE
Discoteche
Sale giochi
Parchi di divertimento ( permanenti o temporanei )
Bowling
Attività similari
tutte autorizzate con licenza di agibilità di pubblico spettacolo ai sensi dell’articolo 80 del R.D n°
773/1931 e con licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell’articolo 68 del già citato T.U.L.P.S,
nonché ai sensi degli articoli 141-141 bis e 142 del R.D n° 635/1940 modificato dal D.P.R 28
maggio 2001 n° 311 .
2) – ORARIO GIORNALIERO – Limiti minimi e massimi di apertura
Le attività sopra individuate possono liberamente determinare il proprio orario di funzionamento
nell’ambito della seguente fascia massima di attività giornaliera :
-
dalle ore 14.30 alle ore 01.30
L’orario delle sole Sale GIOCHI è così determinato :
-
dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni della settimana
Nel Rispetto delle fasce orarie massime di apertura sopra indicate, ciascun esercente è libero di
determinare l’orario del proprio esercizio .
La scelta dell’orario da parte dell’esercente dovrà essere portata a conoscenza dell’utenza mediante
esposizione di specifico cartello ; del medesimo dovrà essere data informativa scritta al Comune di
Locate-Sportello Unico per le Imprese .
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
TITOLO 4
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività sottoelencate, sono determinati come
segue :
1) – AMBITO DI APPLICAZIONE
ATTIVITA’ ARTIGIANALI con caratteristiche potenziali di rumorosità e/o pericolosità
ambientali, (a titolo esemplificativo e non esaustivo) :
-
fabbri
carrozzieri
meccanici
lavanderie
autodemolitori
recupero materiali ferrosi
laboratori produzione e trasformazione pelletteria
laboratori chimici
marmisti
ATTIVITA’ DI VENDITA ALL’INGROSSO e/o ESPOSIZIONE, (a titolo esemplificativo e
non esaustivo) :
-
depositi materiali edili
magazzini di vendita abbigliamento
esposizioni di arredamento e simili
ATTIVITA’ di POLIZIA AMMINISTRATIVA, e precisamente :
-
autorimesse
palestre
piscine
call center
agenzie di affari / spedizionieri ( senza depositi di merce )
servizi funebri
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
2) – ORARIO GIORNALIERO
Ciascun esercente è libero di determinare l’orario del proprio esercizio .
La scelta dell’orario dovrà essere portata a conoscenza dell’utenza mediante esposizione di
specifico cartello ; del medesimo dovrà essere data informativa scritta al Comune di Locate TriulziSportello Unico per le Imprese .
3) – PRESCRIZIONI NELL’INTERESSE GENERALE
L’esercizio delle attività di cui al presente Titolo 4 non dovrà costituire in ogni caso disturbo alla
quiete pubblica ed inquinamento acustico . Gli esercenti dovranno rispettare i limiti sonori stabiliti
dal DPCM 1° marzo 1991, tabelle B3,B4 e B5 .
In presenza di insediamenti abitativi a distanza in linea d’aria inferiore a metri 300 gli esercizi
sottoelencati dovranno cessare l’attività lavorativa nell’arco temporale dalle ore 21.00 alle ore 6.00
:
-
fabbri
carrozzieri
meccanici
autodemolitori
recupero materiali ferrosi
laboratori produzione e trasformazione pelletteria
marmisti
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
TITOLO 5
Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività artigianali sotto individuate, sono
determinati come segue :
1) – AMBITO DI APPLICAZIONE
-
Barbiere
Parrucchiere
Estetista
Centri di Abbronzatura / Solarium
Tatuatori
Centri toelettatura animali
Attività similari
2) – ORARIO GIORNALIERO
Gli esercizi di cui al presente titolo possono articolare l’orario giornaliero entro i seguenti limiti:
- apertura non prima delle ore 7
- chiusura non oltre le ore 22,00
Nel rispetto di tali limiti l’operatore può liberamente determinare l’orario di effettiva apertura o
chiusura non superando le 12 ore giornaliere.
L’artigiano è tenuto a rendere noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile l’orario
di effettiva apertura e chiusura dell’esercizio e le giornate di chiusura settimanale.
3) – CHIUSURA SETTIMANALE
Gli esercizi di barbiere, parrucchiere dovranno effettuare la chiusura obbligatoria nelle giornate di
Domenica e Lunedì.
Gli esercizi di estetica, centri di abbronzatura,Solarium, e similari dovranno osservare un giorno di
riposo settimanale obbligatorio e potranno usufruire di un giorno facoltativo di riposo scelti
entrambi a discrezione dell’artigiano, previa comunicazione all’Amministrazione comunale –
Sportello Unico per le attività produttive.
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
AREA TECN ICA
SPORTELLO U NICO ATTIV ITA’ PR ODU TTIV E
4) – GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA
Durante le seguenti festività dovrà essere mantenuta la chiusura totale dell’esercizio:
•
•
•
•
•
•
•
•
1 gennaio - Capodanno
6 gennaio - Epifania
25 Aprile - Anniversario Liberazione
1 maggio - Festa del Lavoro
15 Agosto - Assunzione di S.M. Vergine
1 Novembre - Festa di tutti i Santi
25 Dicembre - Santo Natale
26 Dicembre - Santo Stefano
In occasione di sagre, fiere, feste di via e nel periodo che precede il Natale gli esercizi in oggetto
potranno chiedere all’amministrazione comunale di essere autorizzati a derogare all’obbligo
suddetto, fruendo della facoltà all’apertura nel rispetto dei limiti stabiliti per gli esercizi di
commercio in sede fissa.
Locate di Triulzi lì ___________
Il Sindaco
Arianna Censi
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Paola Taglietti