disposizioni comunali - Comune di Noventa Padovana

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disposizioni comunali - Comune di Noventa Padovana
COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA
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DISPOSIZIONI COMUNALI
RELATIVE AGLI STAND GASTRONOMICI
DA ADIBIRE ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
DI ALIMENTI E BEVANDE
IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLA IV^ DOMENICA DI OTTOBRE
APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 34 IN DATA 19.06.2003
E MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 31 IN DATA 16.06.2004
ART. 1 – DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI STAND GASTRONOMICI
Gli Stand Gastronomici da adibire alla somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande nel corso della tradizionale Fiera della IV^
Domenica di Ottobre vengono suddivisi in due categorie così definite:
1. strutture di dimensioni medio-grandi, fornite di apposito locale
cucina distinto dal locale di somministrazione e predisposte per
l’effettuazione del servizio al tavolo dette BETTOLE;
2. strutture di piccole dimensioni, sfornite di un distinto locale
cucina nelle quali non si procede alla preparazione di pasti
completi né si effettua alcuna forma di servizio al tavolo, la cui
superficie di somministrazione non superi i 100 mq, detti
BETTOLINI.
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
La partecipazione alla Fiera della IV^ Domenica di Ottobre è
subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività ai
sensi dell’art. 19 della legge 241/1990 per la somministrazione
temporanea al pubblico di alimenti e bevande, corredata da
un’istanza di concessione di suolo pubblico da parte della persona
individuata come “Responsabile” per ogni Stand Gastronomico.
Nella denuncia di inizio attività dovrà essere dichiarata l’iscrizione al
Registro degli Esercenti il Commercio per la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande da parte della persona incaricata, ai
sensi dell’art. 3 della legge 287/91.
La validità della denuncia di inizio attività è subordinata al parere
favorevole dell’apposito Comitato Fiera circa la concessione dell’area.
Il Comitato si esprime tenendo conto dei parametri numerici previsti
con apposito atto di Giunta Comunale. Tali parametri sono relativi al
numero massimo di strutture autorizzabili, distinte nelle due tipologie
previste all’art. 1 del presente Regolamento.
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ART. 3 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
La documentazione da utilizzare per la presentazione delle istanze di
partecipazione deve essere esclusivamente quella predisposta dal
Servizio Commercio.
Al fine della validità dell’istanza, la documentazione dovrà essere
presentata almeno 90 (novanta) giorni prima dell’inizio della
manifestazione.
Ogni Responsabile di Stand dovrà obbligatoriamente corredare
l’istanza di partecipazione con una planimetria indicante le superfici
occupate, le destinazioni d’uso dei locali e le distanze previste dal
D.M. 19.08.1996.
Tutte le certificazioni relative alla corretta installazione degli impianti
elettrici, ai teloni ignifughi ed alla conformità delle cucine dovranno
essere consegnate al Servizio Commercio entro il giovedì mattina
antecedente l’inizio della manifestazione, al fine dell’esame da parte
della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo in sede di sopralluogo.
ART. 4 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
La possibilità di presentazione della domanda per l’installazione di
uno Stand Gastronomico nel corso della Fiera della IV^ Domenica di
Ottobre è riservata alle seguenti categorie:
1. associazioni
2. enti parrocchiali
3. gruppi di volontariato
4. partiti politici e movimenti politici
presenti nel territorio comunale ed operanti da almeno tre anni.
La richiesta dovrà essere effettuata da una persona individuata come
“Responsabile” in nome e per conto dell’associazione, ente, gruppo o
partito di appartenenza.
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ART. 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
Il Comitato Fiera valuterà le domande pervenute tenendo conto dei
seguenti criteri:
1. anzianità di presenza nelle varie edizioni della manifestazione
2. presenza costante di appartenenti alla categoria richiedente
nell’attività dello Stand durante la manifestazione
E’ fatto comunque divieto di subappaltare il servizio a terzi.
ART. 6 – CAUZIONE
L’installazione della struttura di cui al punto 1 dell’art. 1 (Bettole) è
soggetta al versamento anticipato di una cauzione, quantificata con
atto di Giunta Comunale, a tutela del patrimonio comunale, che dovrà
essere effettuato almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio della
manifestazione.
Dopo lo sgombero dell’area, il Settore Manutenzione e Patrimonio
procederà ad effettuare un sopralluogo diretto ad accertare eventuali
danni causati alle proprietà comunali al fine del rilascio del nulla-osta
per lo svincolo della cauzione.
Il Settore Economico-Finanziario, sulla base del nulla-osta provvederà
agli adempimenti conseguenti per la restituzione dell’importo versato.
ART. 7 – TEMPI DI OCCUPAZIONE
L’occupazione per l’installazione della struttura da adibire alle
strutture di cui al punto 1 dell’art. 1 (Bettole) non può avvenire prima
di 14 (quattordici) giorni dall’inizio della Fiera, né può protrarsi oltre 7
(sette) giorni dalla conclusione della Fiera al fine dello sgombero
dell’area occupata.
L’occupazione per l’installazione della struttura da adibire alle
strutture di cui al punto 2 dell’art. 1 (Bettolini) non può avvenire
prima di 7 (sette) giorni dall’inizio della Fiera, né può protrarsi oltre 4
(quattro) giorni dalla conclusione della Fiera al fine dello sgombero
dell’area occupata.
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ART. 8 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DEGLI SPAZI
I concessionari degli spazi hanno l’obbligo, oltre che del versamento
della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del contributo
spese, di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia igienicosanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendio.
La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo potrà impartire ulteriori prescrizioni sia in sede di esame
preventivo del progetto della manifestazione sia nel corso del
sopralluogo.
ART. 9 – GRADUATORIA DEGLI ESCLUSI
La mancata assegnazione dello spazio in caso di nuove richieste
comporta la collocazione in un’apposita graduatoria valida per le
successive edizioni della manifestazione, previa ripresentazione
dell’istanza di partecipazione nell’anno in corso.
ART. 10 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE
La mancata partecipazione alla manifestazione dei concessionari per
due edizioni consecutive della manifestazione comporta la perdita dei
diritti connessi all’anzianità.
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ART. 11 – SPOSTAMENTI DELLE STRUTTURE
L’eventuale spostamento della struttura, a causa di indisponibilità
dell’area nella quale la stessa era stata collocata nell’anno precedente,
viene valutato dal Comitato Fiera che propone una diversa
dislocazione.
Qualora la struttura si trovi nelle condizioni di dovere aumentare lo
spazio occupato, il Comitato valuta l’opportunità di collocare la stessa
in una diversa area. Qualora ciò non fosse possibile, il Comitato può
esprimere parere contrario al posizionamento per l’edizione in corso.
In tal caso la Giunta Comunale potrà, con apposito atto, procedere
alla revisione dei contingenti, in ottemperanza al parere espresso dal
Comitato.
ART. 12 – SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 5 del presente
regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 200,00 € a 1.200,00 €.
In caso di accertato subappalto del servizio a terzi, l’associazione,
ente, gruppo di volontariato o partito politico decadrà da ogni diritto
connesso all’anzianità di presenza.
Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 6 del presente
regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 75,00 € a
450,00 €.
ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI
Il presente regolamento entrerà in vigore all’atto dell’intervenuta
esecutività del relativo atto di approvazione.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto o non compatibili con le
disposizioni del presente regolamento, contenute in atti regolamentari
del Comune.
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