disposizioni comunali - Comune di Noventa Padovana
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disposizioni comunali - Comune di Noventa Padovana
COMUNE DI NOVENTA PADOVANA PROVINCIA DI PADOVA _________________________ DISPOSIZIONI COMUNALI RELATIVE AGLI STAND GASTRONOMICI DA ADIBIRE ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLA IV^ DOMENICA DI OTTOBRE APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 34 IN DATA 19.06.2003 E MODIFICATO CON ATTO DI C.C. N. 31 IN DATA 16.06.2004 ART. 1 – DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI STAND GASTRONOMICI Gli Stand Gastronomici da adibire alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel corso della tradizionale Fiera della IV^ Domenica di Ottobre vengono suddivisi in due categorie così definite: 1. strutture di dimensioni medio-grandi, fornite di apposito locale cucina distinto dal locale di somministrazione e predisposte per l’effettuazione del servizio al tavolo dette BETTOLE; 2. strutture di piccole dimensioni, sfornite di un distinto locale cucina nelle quali non si procede alla preparazione di pasti completi né si effettua alcuna forma di servizio al tavolo, la cui superficie di somministrazione non superi i 100 mq, detti BETTOLINI. ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA La partecipazione alla Fiera della IV^ Domenica di Ottobre è subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990 per la somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande, corredata da un’istanza di concessione di suolo pubblico da parte della persona individuata come “Responsabile” per ogni Stand Gastronomico. Nella denuncia di inizio attività dovrà essere dichiarata l’iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte della persona incaricata, ai sensi dell’art. 3 della legge 287/91. La validità della denuncia di inizio attività è subordinata al parere favorevole dell’apposito Comitato Fiera circa la concessione dell’area. Il Comitato si esprime tenendo conto dei parametri numerici previsti con apposito atto di Giunta Comunale. Tali parametri sono relativi al numero massimo di strutture autorizzabili, distinte nelle due tipologie previste all’art. 1 del presente Regolamento. 2 ART. 3 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA La documentazione da utilizzare per la presentazione delle istanze di partecipazione deve essere esclusivamente quella predisposta dal Servizio Commercio. Al fine della validità dell’istanza, la documentazione dovrà essere presentata almeno 90 (novanta) giorni prima dell’inizio della manifestazione. Ogni Responsabile di Stand dovrà obbligatoriamente corredare l’istanza di partecipazione con una planimetria indicante le superfici occupate, le destinazioni d’uso dei locali e le distanze previste dal D.M. 19.08.1996. Tutte le certificazioni relative alla corretta installazione degli impianti elettrici, ai teloni ignifughi ed alla conformità delle cucine dovranno essere consegnate al Servizio Commercio entro il giovedì mattina antecedente l’inizio della manifestazione, al fine dell’esame da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in sede di sopralluogo. ART. 4 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA La possibilità di presentazione della domanda per l’installazione di uno Stand Gastronomico nel corso della Fiera della IV^ Domenica di Ottobre è riservata alle seguenti categorie: 1. associazioni 2. enti parrocchiali 3. gruppi di volontariato 4. partiti politici e movimenti politici presenti nel territorio comunale ed operanti da almeno tre anni. La richiesta dovrà essere effettuata da una persona individuata come “Responsabile” in nome e per conto dell’associazione, ente, gruppo o partito di appartenenza. 3 ART. 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI Il Comitato Fiera valuterà le domande pervenute tenendo conto dei seguenti criteri: 1. anzianità di presenza nelle varie edizioni della manifestazione 2. presenza costante di appartenenti alla categoria richiedente nell’attività dello Stand durante la manifestazione E’ fatto comunque divieto di subappaltare il servizio a terzi. ART. 6 – CAUZIONE L’installazione della struttura di cui al punto 1 dell’art. 1 (Bettole) è soggetta al versamento anticipato di una cauzione, quantificata con atto di Giunta Comunale, a tutela del patrimonio comunale, che dovrà essere effettuato almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio della manifestazione. Dopo lo sgombero dell’area, il Settore Manutenzione e Patrimonio procederà ad effettuare un sopralluogo diretto ad accertare eventuali danni causati alle proprietà comunali al fine del rilascio del nulla-osta per lo svincolo della cauzione. Il Settore Economico-Finanziario, sulla base del nulla-osta provvederà agli adempimenti conseguenti per la restituzione dell’importo versato. ART. 7 – TEMPI DI OCCUPAZIONE L’occupazione per l’installazione della struttura da adibire alle strutture di cui al punto 1 dell’art. 1 (Bettole) non può avvenire prima di 14 (quattordici) giorni dall’inizio della Fiera, né può protrarsi oltre 7 (sette) giorni dalla conclusione della Fiera al fine dello sgombero dell’area occupata. L’occupazione per l’installazione della struttura da adibire alle strutture di cui al punto 2 dell’art. 1 (Bettolini) non può avvenire prima di 7 (sette) giorni dall’inizio della Fiera, né può protrarsi oltre 4 (quattro) giorni dalla conclusione della Fiera al fine dello sgombero dell’area occupata. 4 ART. 8 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DEGLI SPAZI I concessionari degli spazi hanno l’obbligo, oltre che del versamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e del contributo spese, di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia igienicosanitaria, di pubblica sicurezza e di prevenzione incendio. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo potrà impartire ulteriori prescrizioni sia in sede di esame preventivo del progetto della manifestazione sia nel corso del sopralluogo. ART. 9 – GRADUATORIA DEGLI ESCLUSI La mancata assegnazione dello spazio in caso di nuove richieste comporta la collocazione in un’apposita graduatoria valida per le successive edizioni della manifestazione, previa ripresentazione dell’istanza di partecipazione nell’anno in corso. ART. 10 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE La mancata partecipazione alla manifestazione dei concessionari per due edizioni consecutive della manifestazione comporta la perdita dei diritti connessi all’anzianità. 5 ART. 11 – SPOSTAMENTI DELLE STRUTTURE L’eventuale spostamento della struttura, a causa di indisponibilità dell’area nella quale la stessa era stata collocata nell’anno precedente, viene valutato dal Comitato Fiera che propone una diversa dislocazione. Qualora la struttura si trovi nelle condizioni di dovere aumentare lo spazio occupato, il Comitato valuta l’opportunità di collocare la stessa in una diversa area. Qualora ciò non fosse possibile, il Comitato può esprimere parere contrario al posizionamento per l’edizione in corso. In tal caso la Giunta Comunale potrà, con apposito atto, procedere alla revisione dei contingenti, in ottemperanza al parere espresso dal Comitato. ART. 12 – SANZIONI Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 5 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 € a 1.200,00 €. In caso di accertato subappalto del servizio a terzi, l’associazione, ente, gruppo di volontariato o partito politico decadrà da ogni diritto connesso all’anzianità di presenza. Chiunque viola le disposizioni di cui all’art. 6 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da 75,00 € a 450,00 €. ART. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI Il presente regolamento entrerà in vigore all’atto dell’intervenuta esecutività del relativo atto di approvazione. Sono abrogate tutte le norme in contrasto o non compatibili con le disposizioni del presente regolamento, contenute in atti regolamentari del Comune. 6