La verifica sismica nel caso di variazione della

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La verifica sismica nel caso di variazione della
La verifica sismica nel caso
di variazione della classe
d’uso
Dall'esperto strutturista, un focus approfondito sugli
obblighi normativi per la verifica sismica nel caso ci sia la
variazione di classe d'uso dell'edificio esistente
Si tratta del caso in cui vi sia da parte di un committente
pubblico o privato, la richiesta di destinare un edificio
esistente o una sua parte, ad una funzione riconducibile a
quelle delle classi d’uso III o IV, come definite nelle Norme
Tecniche per le Costruzioni, anche senza la previsione di
eseguire opere strutturali; oppure, in generale, del caso in
cui vi sia un cambio di classe d’uso “in aumento”. Ciò si
verifica, ad esempio, quando per un fabbricato avviene il
cambio di destinazione d’uso da edificio residenziale (classe
d’uso II) ad attività scolastica (classe d’uso III) o
emergenziale (classe d’uso IV), oppure da normale edificio
industriale (classe d’uso II) a locale di pubblico spettacolo
(classe d’uso III) e anche, ad esempio, da destinazione
agricola (classe d’uso I) a residenziale.
In generale, il cambio di destinazione d’uso, comporta la
necessità di dotare gli edifici delle caratteristiche tecniche
ed impiantistiche essenziali per la loro corretta gestione ed
in ottemperanza alle norme vigenti (ad esempio nei confronti
della prevenzione incendi, degli aspetti igienico-sanitari,
della sicurezza degli impianti elettrici, ecc. ). Nel seguito,
invece, si tratta di ciò che riguarda la sicurezza statica e
sismica.
In particolare, le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni
di cui al DM 14/01/2008, nel caso di cambio della classe d’uso
(in aumento) impongono innanzitutto la valutazione della
sicurezza ovvero la determinazione dell’entità massima delle
azioni che la struttura è capace di sostenere con i margini di
sicurezza richiesti dalle norme, ovvero il grado di sicurezza
stabilito come il rapporto tra l’azione sismica massima
sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si
utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Se tale
rapporto (che rappresenta la “percentuale di adeguamento”) è
inferiore all’unità significa che l’edificio non è in grado di
soddisfare il livello di sicurezza previsto dalle norme.
A valle della valutazione della sicurezza, è possibile
stabilire se:- l’uso della costruzione possa continuare senza
interventi; – l’uso debba essere modificato (declassamento,
cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o
cautele nell’uso); – sia necessario procedere ad aumentare o
ripristinare la capacità portante.
Il caso di interesse, è quello per cui a fronte di un “esito
negativo” (più o meno marcato) della suddetta valutazione
della sicurezza si intenda comunque utilizzare l’edificio (o
la porzione di esso) senza limitazioni nell’uso. Pertanto,
scopo del presente documento, è quello di dare risposta ai
seguenti due quesiti.
– A fronte di una valutazione della sicurezza sismica per cui
si riscontri una percentuale di adeguamento inferiore
all’unità, in quali casi è possibile che l’uso della
costruzione possa continuare senza interventi?
– È possibile definire un livello di sicurezza minimo
accettabile per i diversi casi?
Pareri e riferimenti tecnici
Parere CSLLPP, Voto 184/2010, Adunanza 10/02/2011 (vedi
allegato 1, download alla fine dell’articolo)
In questo Voto il Consiglio Superiore del Lavori Pubblici,
risponde al quesito con il quale la Regione Toscana chiede se
nel cambio di classe d’uso in aumento ricorra l’obbligo
dell’adeguamento dell’intero edificio oppure ricorra la
necessità di garantire un determinato livello di sicurezza
minimo.
Nella risposta il CSLLPP sostiene che nel caso in cui dalla
valutazione della sicurezza discenda la necessità di procedere
a un intervento strutturale, l’obbligo di adeguamento
scaturisce allorquando il cambio di classe d’uso dia luogo
anche a un incremento dei carichi globali in fondazione
superiore al 10%, viceversa ricorre la fattispecie del
miglioramento.
Parere CTS Toscana, 12/10/2011 e risposta a quesito anno 2012
(vedi allegato 2, download alla fine dell’articolo)
In questo parere, il Comitato Tecnico Scientifico della
Toscana, interpreta il Parere del CSLLPP, Voto 184/2010 sopra
riportato, concludendo che nel caso di cambio di classe d’uso
che preveda un aumento della classe stessa, nel caso in cui a
seguito della valutazione della sicurezza si riscontri che
l’edificio non risponde ai requisiti di sicurezza, il
Committente ed il Progettista valuteranno l’esecuzione degli
interventi di consolidamento necessari al conseguimento del
“livello di sicurezza minimo”.
Successivamente, nella raccolta di risposte a quesiti
dell’anno 2012, lo stesso CTS della Toscana, sostiene che per
la definizione del livello di sicurezza minimo che devono
garantire le strutture esistenti oggetto del cambio di classe
d’uso in aumento, non essendo normativamente definito, oltre
alla valutazione del Progettista e del Committente, si può
fare riferimento a quanto suggerito in provvedimenti analoghi,
emanati in conseguenza degli ultimi eventi sismici, che
indicano una capacità di almeno il 60% rispetto all’azione
sismica di progetto.
Parere CTS Emilia Romagna, 12/01/2010 (vedi allegato 3,
download alla fine dell’articolo)
In questo parere, il Comitato Tecnico Scientifico dell’Emilia
Romagna, sostiene che a seguito di cambio della classe d’uso
in “aumento”, ancorché senza esecuzione di opere, questo
faccia scaturire l’obbligo di adeguamento dell’intera
costruzione.
Proposte interpretative Servizio Controllo Costruzioni e
Protezione Civile della Prov. di Perugia, 18/12/2009 (vedi
allegato 4, download alla fine dell’articolo)
In queste proposte interpretative su alcuni aspetti operativi
delle NTC 2008 relative agli edifici esistenti, il Servizio
Controllo Costruzioni e Protezione Civile della Provincia di
Perugia, sostiene che nel caso di variazione in aumento della
classe d’uso, l’intervento è classificabile in ogni caso come
adeguamento.
Considerazioni
Attraverso quanto riportato al punto precedente, è possibile
constatare che non vi è un’interpretazione univoca della
lettera normativa. Secondo il CTS della regione Emilia Romagna
e secondo le proposte del Servizio Controllo Costruzioni e
Protezione Civile della provincia di Perugia, il cambio di
classe d’uso in aumento implica automaticamente la necessità
del pieno adeguamento. Viceversa, il ministero, pur ribadendo
che la necessità di incrementare la sicurezza discende
direttamente dai calcoli eseguiti, non ha espresso
l’obbligatorietà del pieno adeguamento (salvo che ricorra
l’incremento dei carichi di oltre il 10%). Anche la Regione
Toscana sostiene lo stesso parere e, in aggiunta, suggerisce
che vi sia il riscontro di una percentuale minima di
adeguamento, pari al 60%.
È pur vero che il parere ministeriale, relativo ad un voto del
2010, includeva nella valutazione dell’incremento dei carichi
in fondazione anche quello derivante dall’incremento di azione
sismica conseguente al cambio di classe d’uso in aumento; la
conclusione del parere è quindi figlia anche di questa
ipotesi; tuttavia, sappiamo ormai che questa ipotesi è da
abbandonare, in quanto, come meglio specificato nelle norme
tecniche approvate il 14/11/2014, il peggioramento della
sicurezza è quello dovuto all’incremento dei carichi verticali
valutati nella combinazione gravitazionale (“rara”) in
esercizio. Ci si dovrebbe chiedere, pertanto, se modificando
una delle ipotesi su cui si basa il parere ministeriale, le
conclusioni sarebbero le stesse, ma tali considerazioni vanno
oltre lo scopo e le possibilità di questo documento. È vero,
anche, che il Comitato Tecnico Scientifico della Regione
Toscana ha espresso il suo parere attraverso l’interpretazione
del voto ministeriale stesso, giungendo pertanto alle medesime
considerazioni.
Quello che si osserva, è che lo spirito delle norme (DM
14/01/2008) è cautelativo: infatti, nell’individuare le due
grandi categorie che fanno scaturire l’obbligo di valutazione
della sicurezza, le Norme Tecniche (Circolare, §C8.3)
distinguono le variazioni indipendenti dalla volontà dell’uomo
da quelle dovute all’intervento dell’uomo, includendo in
queste ultime anche il cambio di classe d’uso. Nello stesso
paragrafo, le Norme Tecniche prevedono che gli interventi che
garantiscono il pieno livello della sicurezza sono necessari e
improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le
verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia
prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di
servizio, mentre non lo sono nel caso in cui si manifesti
l’inadeguatezza di un’opera rispetto alle azioni ambientali,
non controllabili dall’uomo.
Il cambio della classe d’uso (in aumento) costituisce
certamente un’azione volontaria dell’uomo, che determina una
diminuzione più o meno importante del livello di sicurezza di
un fabbricato a causa dell’incremento dell’azione sismica di
progetto.
Nello spirito delle norme tecniche (§8.3 e §C8.3) non sembra
in generale accettabile un livello di sicurezza inferiore ai
criteri stabiliti nelle norme stesse, se non in casi
particolari, indicati di seguito. Lo è se scaturisce da una
variazione non volontaria (§C8.3), e può motivarsi per
l’esigenza ad esempio di mantenere le funzioni in corso ed
evitare i disagi di una eventuale dismissione di attività.
Oppure ancora, un livello di sicurezza inferiore ai criteri
delle norme è accettabile quando, pur volontariamente, si
produce comunque un “miglioramento” (§8.4.2) delle condizioni
preesistenti in riferimento alla sicurezza della costruzione e
alla sicurezza dell’attività che essa contiene. Ma il
“miglioramento” del comportamento strutturale di una
costruzione deve comunque essere tale anche tenendo conto del
“peggioramento” provocato dall’incremento delle azioni di
progetto, conseguente alla variazione della classe d’uso. È
evidente infatti, che il semplice cambio di classe d’uso (in
aumento) del fabbricato produce immediatamente, se non
accompagnato da interventi edilizi (di incremento della
resistenza o di riduzione delle masse, ecc.), un peggioramento
del livello di sicurezza.
Anche il riferimento ad un grado di adeguamento parziale,
“pari almeno al 60%”, come quello (sopra citato) richiamato
nella risposta ad un quesito da parte del CTS della regione
Toscana e, per sua stessa ammissione, ricavato da “quanto
suggerito in provvedimenti analoghi, emanati in conseguenza
degli ultimi eventi sismici” è da considerare con attenzione:
infatti, l’accettazione di un livello di sicurezza inferiore
ai criteri delle norme, si riferisce alla necessità di mettere
in sicurezza gli edifci a seguito di variazioni subentrate per
cause, anche in questo caso, non dipendenti dalla volontà
dell’uomo, bensì relative alle condizioni ambientali (l’evento
sismico).
È pur vero, viceversa, che l’obbligatorietà di conseguire il
pieno adeguamento non è comunque scritta nelle norme; ed anzi
è riservata espressamente ai quattro casi indicati al
paragrafo 8.4.1 (soprelevazione, ampliamento, trasformazioni
importanti dell’organismo strutturale, variazioni di classe
e/o destinazione d’uso con incremento dei carichi) e, in
particolare per l’evenienza del cambio di classe d’uso, non è
previsto l’obbligo di adeguamento se non ricorre
contemporaneamente l’incremento dei carichi globali di oltre
il 10% in fondazione.
Tuttavia, bisogna osservare che il fatto che un cambio d’uso
senza il citato incremento dei carichi non sia soggetto
all’obbligo di adeguamento, non vuol dire che sia possibile un
“peggioramento” delle condizioni di sicurezza; anzi, a fronte
di un concreto aumento dell’azione sismica di progetto
(rilevabile attraverso la prescritta valutazione della
sicurezza) dovrebbe essere necessario garantire un
corrispondente intervento (di incremento della resistenza o di
riduzione delle masse) per soddisfare la verifica di “non
peggioramento” dei livelli di sicurezza pre-esistenti.
Resta comunque da considerare con molta cautela il fatto che
nelle norme non sia stabilito (§8.4.2) esplicitamente un
determinato “livello minimo di sicurezza” da conseguire con il
miglioramento, nemmeno in riferimento al cambio della classe
d’uso, che rappresenta una scelta decisamente volontaria.
Mentre, paradossalmente, l’ultimo capoverso del paragrafo 8.3
attribuisce direttamente al “Progettista” la responsabilità di
“imporre limitazioni nell’uso della costruzione” in funzione
dell’esito della valutazione della sicurezza. Chi fosse
chiamato a giudicare determinate scelte, probabilmente si
dovrebbe rifare al comportamento del buon padre di famiglia.
Prima di arrivare alle conclusioni, resta da valutare il caso
in cui, nonostante il naturale peggioramento delle condizioni
di sicurezza dovuto all’incremento delle azioni sismiche, il
fabbricato possieda comunque un determinato “livello di
sicurezza minimo” accettabile, indipendentemente dalla
verifica di miglioramento; si tratta di capire, cioè, se a
fronte di un cambio (in aumento) della classe d’uso (senza
incremento dei carichi di oltre il 10%), sia possibile
esercitare l’attività, previa valutazione della sicurezza
obbligatoria, senza procedere ad opere edili di incremento
della resistenza o di riduzione delle masse. Ebbene, ancora
una volta ci troviamo in un caso in cui dovrebbe essere
accettabile un grado di sicurezza inferiore all’unità. Il caso
potrebbe trovare riscontro nelle norme tecniche approvate il
14/11/2014, non ancora in vigore al momento della stesura del
presente documento (“potrebbe”, proprio perché tali norme non
sono ancora vigenti, ma costituiscono pur sempre un
riferimento tecnico importante, essendo state approvate dal
CSLLPP dopo un lunga gestazione): in particolare, proprio nel
paragrafo relativo al cambio (volontario) di classe d’uso di
un edificio (addirittura anche contestuale ad un incremento
dei carichi di oltre il 10%) le nuove norme accetterebbero un
livello di sicurezza minore dell’unità, non inferiore comunque
all’80% (§8.4.3 del nuovo testo).
Riassumendo, le norme tecniche per le costruzioni accettano
valori di sicurezza inferiori all’unità nei seguenti casi: a)
per variazioni non volontarie del livello di sicurezza, come
nel caso di nuova zonazione sismica o a seguito di eventi
sismici, ecc.; b) per interventi volontari, ma di
miglioramento (cioè di “non riduzione” dei livelli di
sicurezza); c) per valori comunque alti del livello di
sicurezza (80%). È possibile pertanto, per chi scrive,
giungere alle conclusioni riportate nel seguito.
Conclusioni
È possibile per chi scrive esprimere il seguente parere.
– Il cambio di classe d’uso (in aumento) provoca l’obbligo di
valutazione della sicurezza, e l’espressione di una
percentuale che indica il livello di sicurezza (in particolare
nei confronti del sisma) come rapporto fra la capacità e la
domanda.
– Il cambio di classe d’uso (in aumento) non provoca in
generale l’obbligo di soddisfare la verifica di adeguamento
della costruzione esistente, se non nei casi previsti al
paragrafo 8.4.1 delle norme tecniche attualmente vigenti (DM
14/01/2008), e cioè nei casi di soprelevazione, ampliamento,
trasformazioni importanti dell’organismo strutturale e
variazioni di classe e/o destinazione d’uso con incremento dei
carichi di oltre il 10%.
– In ogni caso, il cambio di classe d’uso (in aumento)
comporta la verifica di “non peggioramento” (miglioramento di
cui al paragrafo 8.4.2) dei livelli di sicurezza del
fabbricato; obbligo che scaturisce dalla “volontarietà” della
scelta di variare le condizioni di sicurezza per via
dell’incremento dell’azione sismica di progetto; il
miglioramento deve essere verificato tenendo conto del
peggioramento conseguente all’incremento dell’azione sismica
dovuto alla variazione di classe d’uso.
– In aggiunta, il cambio di classe d’uso (in aumento) dovrebbe
passare attraverso la verifica di “non peggioramento”
(miglioramento) anche dei livelli di sicurezza propri
dell’attività di nuovo insediamento, per le classi d’uso III e
IV; obbligo che scaturisce dalla “volontarietà” della scelta
di variare le condizioni di sicurezza dell’attività stessa,
soggetta a rischio rilevante e alle verifiche tecniche
obbligatorie di cui all’OPCM 3274/2003. Pertanto, se
l’attività proviene dal “trasferimento” della stessa, il
miglioramento dovrebbe essere riferito al livello di sicurezza
precedente al trasferimento; se l’attività è nuova il livello
di sicurezza dovrebbe essere quello del pieno adeguamento.
– Se il livello di sicurezza dopo il cambio della classe
d’uso, come rilevabile attraverso la prescritta valutazione
della sicurezza, è già particolarmente elevato (pari o
superiore all’80%), si ritiene che, anche in assenza di
miglioramento, non sia obbligatorio alcun intervento.
– In ogni caso, nel cambio della classe d’uso, si ritiene che
livelli di sicurezza bassi, cioè inferiori al citato 80%,
siano sempre da escludere, anche se migliorativi del grado di
sicurezza pre-esistente, per il fatto che la norma, pur non
stabilendo (8.4.2) un livello minimo di sicurezza, ritiene
(8.3)
il
“Progettista”
direttamente
responsabile
nell’imposizione (o meno) di limitazioni nell’uso della
costruzione in funzione dei risultati della valutazione della
sicurezza obbligatoria.
– Se il livello di sicurezza del fabbricato, in funzione della
classe d’uso della nuova attività, è inferiore a quello
indicato ai punti precedenti, il responsabile dei calcoli di
verifica e il committente accettano implicitamente i rischi e
le responsabilità che ne conseguono, ciascuno per le scelte
esplicitamente effettuate.
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