La verifica sismica nel caso di variazione della
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La verifica sismica nel caso di variazione della
La verifica sismica nel caso di variazione della classe d’uso Dall'esperto strutturista, un focus approfondito sugli obblighi normativi per la verifica sismica nel caso ci sia la variazione di classe d'uso dell'edificio esistente Si tratta del caso in cui vi sia da parte di un committente pubblico o privato, la richiesta di destinare un edificio esistente o una sua parte, ad una funzione riconducibile a quelle delle classi d’uso III o IV, come definite nelle Norme Tecniche per le Costruzioni, anche senza la previsione di eseguire opere strutturali; oppure, in generale, del caso in cui vi sia un cambio di classe d’uso “in aumento”. Ciò si verifica, ad esempio, quando per un fabbricato avviene il cambio di destinazione d’uso da edificio residenziale (classe d’uso II) ad attività scolastica (classe d’uso III) o emergenziale (classe d’uso IV), oppure da normale edificio industriale (classe d’uso II) a locale di pubblico spettacolo (classe d’uso III) e anche, ad esempio, da destinazione agricola (classe d’uso I) a residenziale. In generale, il cambio di destinazione d’uso, comporta la necessità di dotare gli edifici delle caratteristiche tecniche ed impiantistiche essenziali per la loro corretta gestione ed in ottemperanza alle norme vigenti (ad esempio nei confronti della prevenzione incendi, degli aspetti igienico-sanitari, della sicurezza degli impianti elettrici, ecc. ). Nel seguito, invece, si tratta di ciò che riguarda la sicurezza statica e sismica. In particolare, le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008, nel caso di cambio della classe d’uso (in aumento) impongono innanzitutto la valutazione della sicurezza ovvero la determinazione dell’entità massima delle azioni che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle norme, ovvero il grado di sicurezza stabilito come il rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Se tale rapporto (che rappresenta la “percentuale di adeguamento”) è inferiore all’unità significa che l’edificio non è in grado di soddisfare il livello di sicurezza previsto dalle norme. A valle della valutazione della sicurezza, è possibile stabilire se:- l’uso della costruzione possa continuare senza interventi; – l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso); – sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante. Il caso di interesse, è quello per cui a fronte di un “esito negativo” (più o meno marcato) della suddetta valutazione della sicurezza si intenda comunque utilizzare l’edificio (o la porzione di esso) senza limitazioni nell’uso. Pertanto, scopo del presente documento, è quello di dare risposta ai seguenti due quesiti. – A fronte di una valutazione della sicurezza sismica per cui si riscontri una percentuale di adeguamento inferiore all’unità, in quali casi è possibile che l’uso della costruzione possa continuare senza interventi? – È possibile definire un livello di sicurezza minimo accettabile per i diversi casi? Pareri e riferimenti tecnici Parere CSLLPP, Voto 184/2010, Adunanza 10/02/2011 (vedi allegato 1, download alla fine dell’articolo) In questo Voto il Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, risponde al quesito con il quale la Regione Toscana chiede se nel cambio di classe d’uso in aumento ricorra l’obbligo dell’adeguamento dell’intero edificio oppure ricorra la necessità di garantire un determinato livello di sicurezza minimo. Nella risposta il CSLLPP sostiene che nel caso in cui dalla valutazione della sicurezza discenda la necessità di procedere a un intervento strutturale, l’obbligo di adeguamento scaturisce allorquando il cambio di classe d’uso dia luogo anche a un incremento dei carichi globali in fondazione superiore al 10%, viceversa ricorre la fattispecie del miglioramento. Parere CTS Toscana, 12/10/2011 e risposta a quesito anno 2012 (vedi allegato 2, download alla fine dell’articolo) In questo parere, il Comitato Tecnico Scientifico della Toscana, interpreta il Parere del CSLLPP, Voto 184/2010 sopra riportato, concludendo che nel caso di cambio di classe d’uso che preveda un aumento della classe stessa, nel caso in cui a seguito della valutazione della sicurezza si riscontri che l’edificio non risponde ai requisiti di sicurezza, il Committente ed il Progettista valuteranno l’esecuzione degli interventi di consolidamento necessari al conseguimento del “livello di sicurezza minimo”. Successivamente, nella raccolta di risposte a quesiti dell’anno 2012, lo stesso CTS della Toscana, sostiene che per la definizione del livello di sicurezza minimo che devono garantire le strutture esistenti oggetto del cambio di classe d’uso in aumento, non essendo normativamente definito, oltre alla valutazione del Progettista e del Committente, si può fare riferimento a quanto suggerito in provvedimenti analoghi, emanati in conseguenza degli ultimi eventi sismici, che indicano una capacità di almeno il 60% rispetto all’azione sismica di progetto. Parere CTS Emilia Romagna, 12/01/2010 (vedi allegato 3, download alla fine dell’articolo) In questo parere, il Comitato Tecnico Scientifico dell’Emilia Romagna, sostiene che a seguito di cambio della classe d’uso in “aumento”, ancorché senza esecuzione di opere, questo faccia scaturire l’obbligo di adeguamento dell’intera costruzione. Proposte interpretative Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile della Prov. di Perugia, 18/12/2009 (vedi allegato 4, download alla fine dell’articolo) In queste proposte interpretative su alcuni aspetti operativi delle NTC 2008 relative agli edifici esistenti, il Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile della Provincia di Perugia, sostiene che nel caso di variazione in aumento della classe d’uso, l’intervento è classificabile in ogni caso come adeguamento. Considerazioni Attraverso quanto riportato al punto precedente, è possibile constatare che non vi è un’interpretazione univoca della lettera normativa. Secondo il CTS della regione Emilia Romagna e secondo le proposte del Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile della provincia di Perugia, il cambio di classe d’uso in aumento implica automaticamente la necessità del pieno adeguamento. Viceversa, il ministero, pur ribadendo che la necessità di incrementare la sicurezza discende direttamente dai calcoli eseguiti, non ha espresso l’obbligatorietà del pieno adeguamento (salvo che ricorra l’incremento dei carichi di oltre il 10%). Anche la Regione Toscana sostiene lo stesso parere e, in aggiunta, suggerisce che vi sia il riscontro di una percentuale minima di adeguamento, pari al 60%. È pur vero che il parere ministeriale, relativo ad un voto del 2010, includeva nella valutazione dell’incremento dei carichi in fondazione anche quello derivante dall’incremento di azione sismica conseguente al cambio di classe d’uso in aumento; la conclusione del parere è quindi figlia anche di questa ipotesi; tuttavia, sappiamo ormai che questa ipotesi è da abbandonare, in quanto, come meglio specificato nelle norme tecniche approvate il 14/11/2014, il peggioramento della sicurezza è quello dovuto all’incremento dei carichi verticali valutati nella combinazione gravitazionale (“rara”) in esercizio. Ci si dovrebbe chiedere, pertanto, se modificando una delle ipotesi su cui si basa il parere ministeriale, le conclusioni sarebbero le stesse, ma tali considerazioni vanno oltre lo scopo e le possibilità di questo documento. È vero, anche, che il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Toscana ha espresso il suo parere attraverso l’interpretazione del voto ministeriale stesso, giungendo pertanto alle medesime considerazioni. Quello che si osserva, è che lo spirito delle norme (DM 14/01/2008) è cautelativo: infatti, nell’individuare le due grandi categorie che fanno scaturire l’obbligo di valutazione della sicurezza, le Norme Tecniche (Circolare, §C8.3) distinguono le variazioni indipendenti dalla volontà dell’uomo da quelle dovute all’intervento dell’uomo, includendo in queste ultime anche il cambio di classe d’uso. Nello stesso paragrafo, le Norme Tecniche prevedono che gli interventi che garantiscono il pieno livello della sicurezza sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio, mentre non lo sono nel caso in cui si manifesti l’inadeguatezza di un’opera rispetto alle azioni ambientali, non controllabili dall’uomo. Il cambio della classe d’uso (in aumento) costituisce certamente un’azione volontaria dell’uomo, che determina una diminuzione più o meno importante del livello di sicurezza di un fabbricato a causa dell’incremento dell’azione sismica di progetto. Nello spirito delle norme tecniche (§8.3 e §C8.3) non sembra in generale accettabile un livello di sicurezza inferiore ai criteri stabiliti nelle norme stesse, se non in casi particolari, indicati di seguito. Lo è se scaturisce da una variazione non volontaria (§C8.3), e può motivarsi per l’esigenza ad esempio di mantenere le funzioni in corso ed evitare i disagi di una eventuale dismissione di attività. Oppure ancora, un livello di sicurezza inferiore ai criteri delle norme è accettabile quando, pur volontariamente, si produce comunque un “miglioramento” (§8.4.2) delle condizioni preesistenti in riferimento alla sicurezza della costruzione e alla sicurezza dell’attività che essa contiene. Ma il “miglioramento” del comportamento strutturale di una costruzione deve comunque essere tale anche tenendo conto del “peggioramento” provocato dall’incremento delle azioni di progetto, conseguente alla variazione della classe d’uso. È evidente infatti, che il semplice cambio di classe d’uso (in aumento) del fabbricato produce immediatamente, se non accompagnato da interventi edilizi (di incremento della resistenza o di riduzione delle masse, ecc.), un peggioramento del livello di sicurezza. Anche il riferimento ad un grado di adeguamento parziale, “pari almeno al 60%”, come quello (sopra citato) richiamato nella risposta ad un quesito da parte del CTS della regione Toscana e, per sua stessa ammissione, ricavato da “quanto suggerito in provvedimenti analoghi, emanati in conseguenza degli ultimi eventi sismici” è da considerare con attenzione: infatti, l’accettazione di un livello di sicurezza inferiore ai criteri delle norme, si riferisce alla necessità di mettere in sicurezza gli edifci a seguito di variazioni subentrate per cause, anche in questo caso, non dipendenti dalla volontà dell’uomo, bensì relative alle condizioni ambientali (l’evento sismico). È pur vero, viceversa, che l’obbligatorietà di conseguire il pieno adeguamento non è comunque scritta nelle norme; ed anzi è riservata espressamente ai quattro casi indicati al paragrafo 8.4.1 (soprelevazione, ampliamento, trasformazioni importanti dell’organismo strutturale, variazioni di classe e/o destinazione d’uso con incremento dei carichi) e, in particolare per l’evenienza del cambio di classe d’uso, non è previsto l’obbligo di adeguamento se non ricorre contemporaneamente l’incremento dei carichi globali di oltre il 10% in fondazione. Tuttavia, bisogna osservare che il fatto che un cambio d’uso senza il citato incremento dei carichi non sia soggetto all’obbligo di adeguamento, non vuol dire che sia possibile un “peggioramento” delle condizioni di sicurezza; anzi, a fronte di un concreto aumento dell’azione sismica di progetto (rilevabile attraverso la prescritta valutazione della sicurezza) dovrebbe essere necessario garantire un corrispondente intervento (di incremento della resistenza o di riduzione delle masse) per soddisfare la verifica di “non peggioramento” dei livelli di sicurezza pre-esistenti. Resta comunque da considerare con molta cautela il fatto che nelle norme non sia stabilito (§8.4.2) esplicitamente un determinato “livello minimo di sicurezza” da conseguire con il miglioramento, nemmeno in riferimento al cambio della classe d’uso, che rappresenta una scelta decisamente volontaria. Mentre, paradossalmente, l’ultimo capoverso del paragrafo 8.3 attribuisce direttamente al “Progettista” la responsabilità di “imporre limitazioni nell’uso della costruzione” in funzione dell’esito della valutazione della sicurezza. Chi fosse chiamato a giudicare determinate scelte, probabilmente si dovrebbe rifare al comportamento del buon padre di famiglia. Prima di arrivare alle conclusioni, resta da valutare il caso in cui, nonostante il naturale peggioramento delle condizioni di sicurezza dovuto all’incremento delle azioni sismiche, il fabbricato possieda comunque un determinato “livello di sicurezza minimo” accettabile, indipendentemente dalla verifica di miglioramento; si tratta di capire, cioè, se a fronte di un cambio (in aumento) della classe d’uso (senza incremento dei carichi di oltre il 10%), sia possibile esercitare l’attività, previa valutazione della sicurezza obbligatoria, senza procedere ad opere edili di incremento della resistenza o di riduzione delle masse. Ebbene, ancora una volta ci troviamo in un caso in cui dovrebbe essere accettabile un grado di sicurezza inferiore all’unità. Il caso potrebbe trovare riscontro nelle norme tecniche approvate il 14/11/2014, non ancora in vigore al momento della stesura del presente documento (“potrebbe”, proprio perché tali norme non sono ancora vigenti, ma costituiscono pur sempre un riferimento tecnico importante, essendo state approvate dal CSLLPP dopo un lunga gestazione): in particolare, proprio nel paragrafo relativo al cambio (volontario) di classe d’uso di un edificio (addirittura anche contestuale ad un incremento dei carichi di oltre il 10%) le nuove norme accetterebbero un livello di sicurezza minore dell’unità, non inferiore comunque all’80% (§8.4.3 del nuovo testo). Riassumendo, le norme tecniche per le costruzioni accettano valori di sicurezza inferiori all’unità nei seguenti casi: a) per variazioni non volontarie del livello di sicurezza, come nel caso di nuova zonazione sismica o a seguito di eventi sismici, ecc.; b) per interventi volontari, ma di miglioramento (cioè di “non riduzione” dei livelli di sicurezza); c) per valori comunque alti del livello di sicurezza (80%). È possibile pertanto, per chi scrive, giungere alle conclusioni riportate nel seguito. Conclusioni È possibile per chi scrive esprimere il seguente parere. – Il cambio di classe d’uso (in aumento) provoca l’obbligo di valutazione della sicurezza, e l’espressione di una percentuale che indica il livello di sicurezza (in particolare nei confronti del sisma) come rapporto fra la capacità e la domanda. – Il cambio di classe d’uso (in aumento) non provoca in generale l’obbligo di soddisfare la verifica di adeguamento della costruzione esistente, se non nei casi previsti al paragrafo 8.4.1 delle norme tecniche attualmente vigenti (DM 14/01/2008), e cioè nei casi di soprelevazione, ampliamento, trasformazioni importanti dell’organismo strutturale e variazioni di classe e/o destinazione d’uso con incremento dei carichi di oltre il 10%. – In ogni caso, il cambio di classe d’uso (in aumento) comporta la verifica di “non peggioramento” (miglioramento di cui al paragrafo 8.4.2) dei livelli di sicurezza del fabbricato; obbligo che scaturisce dalla “volontarietà” della scelta di variare le condizioni di sicurezza per via dell’incremento dell’azione sismica di progetto; il miglioramento deve essere verificato tenendo conto del peggioramento conseguente all’incremento dell’azione sismica dovuto alla variazione di classe d’uso. – In aggiunta, il cambio di classe d’uso (in aumento) dovrebbe passare attraverso la verifica di “non peggioramento” (miglioramento) anche dei livelli di sicurezza propri dell’attività di nuovo insediamento, per le classi d’uso III e IV; obbligo che scaturisce dalla “volontarietà” della scelta di variare le condizioni di sicurezza dell’attività stessa, soggetta a rischio rilevante e alle verifiche tecniche obbligatorie di cui all’OPCM 3274/2003. Pertanto, se l’attività proviene dal “trasferimento” della stessa, il miglioramento dovrebbe essere riferito al livello di sicurezza precedente al trasferimento; se l’attività è nuova il livello di sicurezza dovrebbe essere quello del pieno adeguamento. – Se il livello di sicurezza dopo il cambio della classe d’uso, come rilevabile attraverso la prescritta valutazione della sicurezza, è già particolarmente elevato (pari o superiore all’80%), si ritiene che, anche in assenza di miglioramento, non sia obbligatorio alcun intervento. – In ogni caso, nel cambio della classe d’uso, si ritiene che livelli di sicurezza bassi, cioè inferiori al citato 80%, siano sempre da escludere, anche se migliorativi del grado di sicurezza pre-esistente, per il fatto che la norma, pur non stabilendo (8.4.2) un livello minimo di sicurezza, ritiene (8.3) il “Progettista” direttamente responsabile nell’imposizione (o meno) di limitazioni nell’uso della costruzione in funzione dei risultati della valutazione della sicurezza obbligatoria. – Se il livello di sicurezza del fabbricato, in funzione della classe d’uso della nuova attività, è inferiore a quello indicato ai punti precedenti, il responsabile dei calcoli di verifica e il committente accettano implicitamente i rischi e le responsabilità che ne conseguono, ciascuno per le scelte esplicitamente effettuate. 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