parrucchieri e mestieri affini

Transcript

parrucchieri e mestieri affini
ACCONCIATORI
Le norme che regolano l’attività sono la Legge 14.02.1963, n. 161, la Legge 17.08.2005,
n. 174, il Decreto Legge 31.1.2007, n. 7 convertito nella Legge 02.04.2007, n. 40, l’art. 13 della
Legge Regionale 30.12.2009, n. 38 e il Regolamento Comunale
LEGGE 17 agosto 2005, n. 174
Disciplina dell'attività di acconciatore.
Art. 2. (Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore)
1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende
tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei
capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico,
curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o
complementare.
2. L’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è
soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. ………………………….
Art. 3. (Abilitazione professionale)
………………………………
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona
del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa,
almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.
……………………………….
Art. 49, comma 4 ter, del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122
Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e
«Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque
ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis [……. Nota:
cioè dell’art. 19 della L. 241/90, come sostituito dal comma 4 bis dell’art. 49 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito
nella Legge 30.07.2010, n. 122………..] sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa
statale e regionale.
Art. 10 del decreto legge 31.1.2007, n. 7 convertito nella legge 02.04.2007, n. 40
Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17
agosto 2005, n. 174, ………, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del
criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti
svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso
dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari.
1
Art. 13 (Attività di acconciatore) della Legge Regionale 30.12.2009, n. 38
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del d.l. 7/2007, l'esercizio dell'attività' di acconciatore di cui alle leggi 14
febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) e 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina
dell'attività di acconciatore), é soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del
comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo
periodo della L. 241/1990.
2. La DIA deve essere corredata dalla documentazione relativa ai requisiti di idoneità dei locali adibiti all'esercizio
dell'attività di acconciatore, nonché alle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e dalla dichiarazione della
direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale.
3. Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di acconciatore, deve essere designato almeno un
responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che garantisce la propria presenza durante lo
svolgimento delle attività di acconciatore.
4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via
telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette
altresì copia alla Camera di Commercio competente per territorio.
5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è
comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che
procede ai sensi del comma 4.
6. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività
stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad
adeguarsi secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale.
7. Se al termine del periodo previsto dal regolamento l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle
prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio.
8. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di
Commercio competente per territorio.
9. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica
tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Legge 7.8.1990, n. 241
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti
e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è
sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza,
all'immigrazione,
all'asilo,
alla
cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove
espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero
dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali
attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e
delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal
caso la segnalazione si considera presentata
al
momento
della
ricezione
da
parte
dell'amministrazione.
2
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto
comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai
sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al
comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero
di cui al comma 6 bis , all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno
per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale
e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6,
restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle
verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’articolo 31,
commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Art. 21. Disposizioni sanzionatorie
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è
ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai
sensi degli articoli 19 e 20.
Codice Penale: art. 483
Chiunque attesta falsamente, al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atto dello stato
civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
3
REQUISITI MORALI
CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER POTER
ESERCITARE L’ATTIVITÀ
Detti requisiti morali devono essere posseduti da
- caso di ditta individuale:
titolare
- caso di S.N.C.:
tutti i soci
- caso di S.A.S.:
tutti i soci accomandatari
- caso di S.P.A. o S.R.L.:
tutti i legali rappresentanti e componenti il consiglio
di amministrazione
Detti requisiti sono i seguenti: non devono sussistere nei confronti DEI SOGGETTI
SOPRA INDICATI cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.
Lgs. 06.09.2011, n. 159 (antimafia).
REQUISITI PROFESSIONALI
CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER POTER
ESERCITARE L’ATTIVITÀ
Il requisito è essere in possesso della qualificazione professionale di ACCONCIATORE
ai sensi delle Leggi 17.8.2005, n. 174 e 14.02.1963, n. 161 e art. 13 della Legge Regionale
30.12.2009, n. 38
Tale qualificazione professionale di acconciatore deve essere posseduta
sia per le imprese individuali
che per le società
da persona – il direttore-responsabile tecnico - che garantisca la propria presenza durante lo
svolgimento dell’attività dell’esercizio (lo stesso titolare, un famigliare coadiuvante, un socio
partecipante al lavoro, un dipendente, ……..).
Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di acconciatore, deve essere
designato almeno un direttore-responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale
che garantisca la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore.
La prova della qualificazione professionale conseguita per l’attività di acconciatore
è data dalla fotocopia della certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per
l’Artigianato della Camera di Commercio.
REQUISITI DEI LOCALI
I locali, gli impianti e le attrezzature devono possedere i requisiti igienico sanitari
previsti dalla vigenti norme e disposizioni nonché dal Regolamento Comunale per l’esercizio
dell’attività.
Art. 10 del decreto legge 31.1.2007, n. 7 convertito nella legge 02.04.2007, n. 40
4
Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, ………, sono soggette alla sola dichiarazione di
inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o
di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima
attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei
requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti
urbanistici ed igienico-sanitari.
ATTENZIONE - IMPORTANTISSIMO :
Considerato che per il disposto
- dell’art. 10 del decreto legge suddetto “ Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici
ed igienico-sanitari “
- dell’art. 21 della Legge 7.8.1990, n. 241 (vedere tale articolo sulle presenti istruzioni)
l’interessato deve dichiarare nella SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività (con
dichiarazione a rilevanza penale ) che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di legge
per l’inizio dell’attività
è assolutamente indispensabile che sussistano già al momento della presentazione della
predetta SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ SIA NEL
CASO DI NUOVA APERTURA, CHE IN QUELLO DI TRASFERIMENTO DI SEDE,
CHE IN QUELLO DI MODIFICAZIONI AI LOCALI (AMPLIAMENTO, RIDUZIONE,
……) , CHE IN QUELLO DI SUBENTRO NELL’ATTIVITA’ (VOLTURA)
- tutti i requisiti di natura edilizia e urbanistica: agibilità dei locali, idonea destinazione
d'uso commerciale-artigianato di servizio dei locali
- tutti i requisiti di natura igienico sanitaria
- tutti i requisiti previsti per l'idoneità degli impianti (elettrici, termici, idrici ..... )
- tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza e prevenzioni incendi
necessari per l’esercizio dell’attività.
Per agibilità dei locali si intende quella certificata dall’Ufficio Tecnico comunale.
La destinazione d’uso dei locali deve essere commerciale-artigianato di servizio non
potendosi iniziare l’attività in un locale che è stato autorizzato dal punto di vista edilizio come
….. artigianale ….o … magazzino ……
Requisiti igienico sanitari :
l’esercizio dell’attività non è subordinato
all’acquisizione del parere igienico sanitario favorevole del Servizio Igiene Pubblica
dell’A.S.L. relativo alla sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizione di legge
e regolamento ed inerenti i locali, gli impianti e le attrezzature : l’A.S.L. infatti non
rilascia tale parere.
Tali requisiti igienico sanitari però, ovviamente, devono sussistere al momento
della presentazione della SCIA poiché la sussistenza di tali requisiti igienico sanitari deve
essere autocertificata dall’imprenditore nella suddetta SCIA Segnalazione Certificata di
Inizio Attività.
Tutta la documentazione - richiesta dalla Regione Piemonte - elencata nell’apposito
stampato contenente l’elenco dei documenti da presentare a questo Comune, inerente la
dimostrazione della sussistenza dei requisiti igienico sanitari relativi ai locali, impianti ed
5
attrezzature, dovrà essere presentata a questo Comune (unitamente alla SCIA e alla relativa
documentazione). Questo Comune la trasmetterà al Servizio Igiene Pubblica dell’A.S.L.
I requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti norme e disposizioni di legge e
regolamento statale, regionale e comunale da osservare,
relativi a locali, impianti e
attrezzature sono esplicitati sul sito internet dell’A.S.L. TO 5 – Servizio Igiene Pubblica, al
seguente indirizzo : www.aslto5.piemonte.it
(in alto)
Prevenzione
(nel menù a tendina)
Igiene e sanità pubblica
(al centro pagina)
Igiene dell’abitato
vigilanza sulle strutture le cui attività riguardano arti e
mestieri (parrucchieri, estetisti, tatuaggio, piercing,
solarium ……)
e nel vigente Regolamento Comunale inerente l’attività.
Per provare l’esistenza di tali requisiti AI FINI DELLA PRESENTAZIONE
DELLA SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
- per l’agibilità dei locali : occorre avere il certificato di agibilità dei locali rilasciato
dall’Ufficio Tecnico del Comune
- circa la destinazione d’uso commerciale-artigianato di servizio : occorre accertarsi dalla
concessione edilizia o comunque all’Ufficio Tecnico comunale che il locale sia stato
costruito come commerciale, o comunque, se costruito con altra destinazione d’uso, sia stato
successivamente fatto il cambiamento di destinazione d’uso da ………… a commercialeartigianato di servizio
- occorrono le certificazioni relative all'idoneità degli impianti
- occorre la certificazione di prevenzione incendi, se necessaria
In mancanza dell’ agibilità dei locali e della destinazione d'uso commercialeartigianato di servizio dei locali l’attività non può essere iniziata e, comunque, se iniziata,
il Comune
interverrà con gli strumenti che la legge mette a sua disposizione, fino ad ordinare
la chiusura.
ATTENZIONE:
SE NON SI HANNO IN MANO LE CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI ED
AUTORIZZAZIONI DI CUI SOPRA
NON SI PUO’ PRESENTARE LA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ perché non si può dichiarare
(con dichiarazione a rilevanza penale) che sussistono tutti i presupposti e i requisiti di
legge per l’inizio dell’attività, di cui all’art. 21 della suddetta Legge 241/1990, non
sapendo se detti requisiti sono effettivamente sussistenti.
ATTENZIONE: l’aver dichiarato nella SCIA che sussistono tutti i presupposti e i
requisiti di legge per l’inizio dell’attività senza avere effettivamente rispettato quanto
dichiarato – ad es. attivando l’esercizio in locale privo della destinazione d’uso
commerciale-artigianato di servizio – comporta
- l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione della norma violata
- la chiusura dell’attività
- la denuncia all’Autorità Giudiziaria per falso, a norma del codice penale.
La Loggia, lì maggio 2012
6