VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Entro 60 giorni dalla

Transcript

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Entro 60 giorni dalla
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.
IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL
CODICE DELLA STRADA
Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, è possibile effettuare il
pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione contestata (più le
eventuali spese di accertamento e notifica se il verbale viene recapitato a casa del
trasgressore).
Dal 21 agosto 2013 è stata introdotta un'opportunità che favorisce chi vuole mettersi subito in
regola: i pagamenti effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione
beneficiano di un ulteriore sconto del 30% sulla sanzione (lo sconto, però, non si applica alle
spese di accertamento e notifica).
La riduzione del 30% non si applica:
- alle sanzioni pecuniarie delle violazioni che prevedono la confisca del veicolo
- alle sanzioni pecuniarie delle violazioni che prevedono la sospensione della patente
- alle sanzioni pecuniarie di Regolamenti Comunali (es. sosta di veicoli a motore sul verde) e di
leggi diverse dal Codice della Strada.
Anche nel caso di ricorso si perde la possibilità dello sconto.
Come fruire dello sconto del 30% (a seconda del tipo di accertamento)
VERBALE DI CONTESTAZIONE
Normalmente, l’Agente di Polizia Locale procede all’identificazione del trasgressore e gli
contesta immediatamente la violazione. Redige un verbale di contestazione e ne consegna
una copia al trasgressore, che ha due possibilità per pagare la sanzione:
•
entro 5 giorni, usufruendo dello sconto del 30% sull’importo della sanzione
•
entro 60 giorni, versando l’importo pieno della sanzione applicata (che, comunque, è
sempre in misura ridotta rispetto a quella edittale).
In caso di mancato pagamento il verbale viene notificato al proprietario del veicolo, se diverso
dal conducente. Se proprietario e conducente sono la stessa persona NON si procede ad
ulteriori notifiche e il verbale diventa titolo esecutivo per la riscossione delle somme.
E’ necessario prestare particolare attenzione ai termini perché “60 giorni” non corrispondono a
“due mesi” perché non tutti i mesi sono composti da 30 giorni. Quindi, nell’effettuare il
conteggio, è bene considerare che:
•
trascorsi i 5 giorni non è più possibile beneficiare dello sconto del 30%: la somma
eventualmente pagata viene introitata come acconto e verrà richiesta l’integrazione del
pagamento.
•
trascorsi 60 giorni, non è più possibile il pagamento in misura ridotta: l’importo indicato sul
verbale raddoppia e viene maggiorato di ulteriori spese ed interessi a seconda del punto in
cui si è arrivati con la procedura di riscossione.
PREAVVISO DI VIOLAZIONE
Nel caso in cui non è possibile la contestazione immediata, l’Agente di Polizia Locale procede
alla compilazione di un Preavviso di violazione.
Se l’auto si trova in sosta, in genere viene lasciata sul parabrezza dell’auto una copia del
preavviso.
Questo consente al trasgressore di pagare, entro 5 giorni successivi alla data della violazione,
l’importo della sanzione con lo sconto del 30% e senza ulteriori costi.
Sul modulo lasciato sul parabrezza, l’Agente indica sia l’importo della sanzione sia l’importo
scontato del 30% per pagamenti entro 5 giorni.
VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE
E’ il verbale che viene recapitato al proprietario del veicolo tramite raccomandata del
servizio postale o tramite messo comunale.
Ciò avviene ad esempio:
•
per le violazioni non contestate immediatamente (i motivi per i quali non è stato
possibile procedere alla contestazione immediata sono descritti nel verbale stesso)
•
per le violazioni per le quali è stato lasciato il preavviso sul parabrezza del veicolo
quando:
1) non è stato effettuato il pagamento entro 5 giorni dalla violazione o è stato
effettuato il pagamento dal sesto giorno applicando comunque lo sconto del 30%
2) nei casi di violazione che comportano decurtazione dei punti patente, non sono
stati comunicati i dati del conducente al Comando di Polizia Locale, entro 5 giorni
dalla violazione
•
per le violazioni contestate immediatamente (con verbale di contestazione), non pagate
entro 60 giorni dalla contestazione (o pagate in misura inferiore a quanto dovuto), nel
caso in cui il proprietario del veicolo sia diverso dal conducente.
Con il verbale di accertamento di infrazione, oltre all’importo della sanzione, viene richiesto il
pagamento delle spese di accertamento e di notifica.
Dal giorno della notifica decorrono nuovamente i termini per effettuare il pagamento in
alternativa al ricorso:
•
entro 5 giorni, beneficiando dello sconto del 30% sull’importo della sanzione
•
entro 60 giorni, versando l’importo pieno della sanzione applicata
In entrambi i casi le spese poste a carico per accertamento e notifica, devono essere aggiunte
per intero all’importo della sanzione (ad esse non si applica lo sconto del 30%)
NORME DI RIFERIMENTO
Codice della Strada articoli 201 e 202.
Legge 689/81 articolo 16.
DL 69/2013.