Slide prodotti tessili
Transcript
Slide prodotti tessili
LETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI © Davide Pacini - 2013 Assistente Scelto Servizio Annonario Polizia Municipale di Quarrata (PT) La normativa di riferimento Caratteristiche dell etichetta Procedure di controllo Violazioni e sanzioni 1 IMPORTANTE! Il Regolamento UE 1007/2011 è entrato in vigore in data 08/05/2012 in tutti gli Stati membri della Comunità Europea. Il Regolamento UE 1007/2011 ha abrogato la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE, che erano state recepite dallordinamento italiano rispettivamente con L. 883/73 e con D.Lgs. 194/99 (N.B. la direttiva 2008/121/CE non era stata recapita dallordinamento italiano - vedi punto 17 dei considerando). Per i prodotti immessi sul mercato comunitario, fino alla data del 07/05/2012 compreso, si applicano le disposizioni normative precedentemente in vigore nei singoli Stati membri. La data di immissione in mercato deve essere verificata attraverso i documenti commerciali. Tali prodotti potranno essere disponibili sul mercato fino al 09/11/2014. Pertanto, dall08/05/2012, il D.Lgs 194/99 - normativa di riferimento italiana sulle denominazioni del settore tessile - è abrogato ad accezione dellimpianto sanzionatorio; il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene ancora applicabile lart. 15 del suddetto D.Lgs. 194/99, relativo alle sanzioni previste per violazioni in materia di etichettatura dei tessili, accertate con il nuovo Regolamento UE 1007/2011. LItalia dovrà dotarsi, entro i prossimi due anni, di una nuova disposizione legislativa che riorganizzi limpianto sanzionatorio in materia di violazioni di etichettatura dei tessili, contemplando anche le nuove fattispecie previste dal Regolamento UE 1007/2011, che attualmente non trovano riscontro nel D.Lgs. 194/99 (come ad es. il commercio elettronico). 2 © Davide Pacini La normativa vigente NORMATIVA NAZIONALE Legge 883 del 26/11/1973 - artt. 14 e seguenti (gli altri artt. sono stati abrogati dal D.Lgs 194/94) Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili D.P.R. 515 del 30/04/1976 - escluso artt. 2, 3, 4 e 6 commi 1, 11, 12, 13 e 14, abrogati dal D.Lgs 194/94 Regolamento di esecuzione della Legge 883/1973 Legge 669 del 04/10/1986 Modifiche ed integrazioni alla Legge 883/1973 D.M. 19/10/1999 Attuazione della Dir. 97/37/CE che modifica la Dir. 96/74/CE sulle denominazioni del settore tessile D.Lgs 194 del 22/05/1999 (solo impianto sanzionatorio) Attuazione della Dir. 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile Legge 350 del 24/12/2003 - Art. 4, commi 49, 49bis e 49 ter Disposizioni per la commercializzazione del Made in Italy. D.Lgs 206 del 06/09/2005 Codice del Consumo } Le 3 principali normative che nei controlli vengono sempre applicate Legge 55 del 08/04/2010 - Cd Legge Reguzzoni-Versace Disposizioni per la commercializzazione del Made in Italy. Norma in attesa del Decreto di attuazione che probabilmente non verrà emanato Legge 689 del 24/11/1981 e D.P.R 571 del 29/07/1982 Modifiche al sistema penale e norme di attuazione 3 © Davide Pacini La normativa vigente NORMATIVA COMUNITARIA Direttiva 96/74/CE del 16/12/1996 Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili Direttiva 97/37/CE del 19/06/1997 Adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della Direttiva 96/74/CE Direttiva 2001/95/CE del 03/01/2001 Relativa alla sicurezza generale dei prodotti - Entrata in vigore il 15 gennaio 2002 Regolamento UE/1007/2011 Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili Regolamento Delegato UE/286/2012 Modifiche allallegato, VIII e IX del regolamento UE 1007/2011 relative alle denominazioni e alletichettatura e al contrassegno delle fibe tessili. 4 © Davide Pacini La normativa vigente NORMATIVA COMUNITARIA Regolamento UE/1007/2011 Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili I prodotti tessili immessi sul mercato a decorrere dall8 maggio 2012 devono riportare etichette conformi al Regolamento UE 1007/2011. Solo i prodotti tessili immessi sul mercato prima di tale data e con etichettatura conforme alla legislazione precedente, possono continuare ad essere commercializzati fino al 9/11/2014. Esclusioni Non devono sottostare allapplicazione del Regolamento i prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso ed i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi. Cosa cambia con lentrata in vigore del nuovo Regolamento 1007/2011? 5 © Davide Pacini Si intendono per PRODOTTI TESSILI: a) i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso; b) i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso; c) le parti tessili: i) dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti; ii) dei rivestimenti di materassi; iii) dei rivestimenti degli articoli da campeggio; purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti; d) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione. (art. 2, Reg. 1007/2011/UE). 6 © Davide Pacini CHE SONO ALLO STATO: grezzo; semilavorato; lavorato; semimanufatto; manufatto; semiconfezionato o confezionato; (art. 2, Reg. 1007/2011/UE). 7 © Davide Pacini Quando può essere effettuato il controllo - In fase di trasformazione; - durante tutto il ciclo industriale; - durante le diverse fasi inerenti la distribuzione, sia allingrosso che al dettaglio; Atti di accertamento ai sensi dellart. 13 della Legge 689/1981 Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. 8 © Davide Pacini Le principali novità in merito alletichettatura rispetto alle direttive precedenti DOPO LENTRATA ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO UE 1007/2011 9 © Davide Pacini Allatto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa sono indicate - nei cataloghi; -! nei prospetti; -! sugli imballaggi; -! sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali informazioni devono essere chiaramente visibili per il consumatore prima dell acquisto, anche se effettuato per via elettronica. 10 © Davide Pacini Le principali novità in merito alletichettatura rispetto alle direttive precedenti : Obbligo di indicare in etichetta lidentità e gli estremi del produttore: Art. 14 dei considerando del Reg. UE 1007/2011 Art. 104, commi 3 e 4, lettera a) !.Le misure di cui al comma 3 comprendono:Lindicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dellidentità e degli estremi del produttore;!. Sanzioni: art. 112, comma 5 Sequestro amministrativo del prodotto e sanzione pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 30.000. Pagamento in misura ridotta Euro 3.000. Autorità competente: Camera di Commercio. 11 © Davide Pacini Le principali novità in merito alletichettatura rispetto alle direttive precedenti : Obbligo di indicare in etichetta la presenza di parti non tessili di origine animale: Tale presenza è indicata con la frase Contiene parti non tessili di origine animale. La frase deve essere indicata sulletichetta o contrassegno del prodotto al momento della loro immissione sul mercato con la finalità di informare il consumatore dandogli la possibilità di operare scelte consapevoli. Letichettatura e il contrassegno non devono essere fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli. (Art. 12, Reg. 1007/2011/UE) 12 © Davide Pacini Le principali novità in merito alletichettatura rispetto alle direttive precedenti : La presenza di parti non tessili di origine animale si riferisce a qualsiasi parte che compone il capo di vestiario, come ad esempio: - Pellicce di animali; - Colli, polsi e altri parti in pelliccia - Bottoni in osso; - Pelli di animale; - Madreperla; - Piume; - Ecc. 13 © Davide Pacini PIUME ATTENZIONE: Già da molti anni i prodotti contenenti piume devono rispondere ad una normativa specifica che prevede una speciale procedura di bonifica prima di poter essere impiegati nellimbottitura e di una ulteriore etichettatura speciale: D.M. del 10.11.1976 N. 315 che stabilisce che piuma e affini destinati all'imbottitura devono essere sottoposti durante la loro lavorazione al seguente procedimento di bonifica: 1. Selezionatura; 2. Depolverizzazione; 3. Lavaggio a fondo; 4. Eliminazione dell'acqua in eccesso; 5. Asciugamento mediante aspirazione alla temperatura di 120-140° a 2-3 atmosfere in apposita autoclave per un tempo non inferiore a 60 minuti primi. 14 © Davide Pacini PIUME Ordinanza Ministero della Sanità 14 Ottobre 1981 che estende l'applicazione della normativa vigente alla materia prima costituente l'imbottitura dei manufatti di importazione: I manufatti di provenienza estera imbottiti con piume, penne, mezze piume e piumini, per poter essere immessi sul mercato italiano, devono recare, a cura dell'importatore o di chiunque altri li immette sul mercato, una scritta indelebile o un'etichetta inamovibile con le seguenti indicazioni: a) Paese di origine o di provenienza del manufatto; b) nome e sede dell'impresa importatrice o distributrice dei manufatti; c) dichiarazione che il materiale d'imbottitura del manufatto è stato sottoposto al procedimento di bonifica di cui all'articolo unico del D.M. 10.11.1976 oppure ad altro procedimento capace di conseguire i medesimi effetti di bonifica igienico sanitaria (Ordinanza 14.10.1981 - art. 1 -). La conformità dei manufatti ai requisiti richiesti può essere attestata dall'importatore o da chiunque altri intenda immetterli sul mercato italiano mediante l'esibizione, all'atto dell'importazione, di un certificato sanitario rilasciato dalla competente autorità governativa del Paese di origine o di provenienza dei manufatti. Detto certificato, redatto in lingua italiana o in lingua inglese, dovrà essere conforme al testo riportato nell'allegato 3 dell'Ordinanza 14.10.1981. Tuttavia l'esibizione del certificato sanitario non preclude eventuali controlli da parte delle autorità sanitarie italiane (Ordinanza 14.10.1981 - art. 8). 15 © Davide Pacini UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE: ETICHETTA FUR FREE Sul mercato è facile oggi trovare pellicce sintetiche che riportano il marchio FUR FREE. Solo i prodotti realizzati senza la presenza di parti non tessili di origine animale, si possono fregiare in etichetta della dicitura "fur free". LAzienda che vuole utilizzare il marchio Fur Free Fox deve essere riconosciuta e registrata al FurFree Program che è supportato e certificato dalla Fur Free Alliance (FFA), la coalizione internazionale di oltre 40 importanti organizzazioni di protezione degli animali, rappresentata in Italia dalla LAV : Sede in Viale Regina Margherita, 177 - 00198 Roma - Tel 06 446.13.25 16 © Davide Pacini UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE: L del marchio Fur Free Fox senza autorizzazione del Luso licenziatario comporta sanzioni di carattere penale. Violazioni ancora più gravi se lutilizzo l del marchio stesso e/o della scritta Fur Free vengono utilizzati per il commercio di pellicce di origine animale 17 © Davide Pacini UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE: Il marchio PURA LANA VERGINE Il marchio PURA LANA VERGINE o marchio Woolmark indica che il prodotto su cui è apposto è realizzato con pura lana vergine ed è stato approvato dalla Woolmark Company per il fatto di soddisfare le specifiche di qualità tra cui solidità dei colori, prove fisiche di resistenza, usura, pilling, carico di rottura, ecc... Per poter utilizzare il marchio, è necessario che il prodotto sia stato sottoposto a prove effettuate da laboratori dellistituto Woolmark Company in modo tale da verificarne la conformità soddisfa agli specifici requisiti di qualità. Oltre alla composizione, vengono anche verificate, infatti, la resistenza alla perdita di colore a causa dellesposizione a luce, acqua, solventi per lavaggio a secco ecc. Il segretariato Woolmark può effettuare in qualunque momento verifiche sui prodotti marchiati riservandosi il diritto di ritirare la licenza duso nel caso in cui il prodotto non soddisfi i requisiti necessari. Organismo di certificazione Australian Wool Services Limited G. Pella 13900 Biella Italia Indirizzo internet: www.wool.com ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questo marchio senza lautorizzazione della WOOLMARK comporta sanzioni di carattere penale: 18 © Davide Pacini UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE: Il marchio LYCRA Non è una fibra ma il marchio commerciale americano della prima fibra artificiale poliuretanica oggi conosciuta come ELASTAM o SPANDEX. E quindi utilizzabile esclusivamente con la concessione dellAzienda proprietaria del marchio. ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questo marchio senza lautorizzazione del licenziatario comporta sanzioni di carattere penale: 19 © Davide Pacini UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE: Il marchio MOHAIR Il Mohair è una capra che originaria delle regioni turche intorno ad Ankara. LAustralia è diventato un grande Paese allevatore e produttore di lana Mohair. Solo quello originale australiano può essere contraddistinto dal Logo di tutela qui riprodotto: ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questo marchio senza lautorizzazione dellAutorità australiana comporta sanzioni di carattere penale: 20 © Davide Pacini UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE: Lana CACHEMIRE o CASHMERE E loro dei tessuti di lana. Proviene da capre che vivono esclusivamente in Cina, Tibet Mongolia e Iran. Per raccoglierlo si esegue una pettinatura manuale del mantello durante la stagione della muta che avviene in primavera. La produzione si aggira in media tra i 100 e i 200 grammi di pelo fine. Per fare una maglia da uomo occorre quindi il prodotto di circa 7 capre. E quindi impossibile trovare un prodotto così raro a prezzi bassissimi. Infatti vista la domanda crescente di prodotto e la scarsità del materiale, molti produttori ricorrono sempre più spesso a delle truffe mescolando pura lana cashmere a fibre meno pregiate, quali lana di pecora, pelo di cammello, angora di coniglio, ricoprendo questi materiali con particolari siliconi e altri prodotti ammorbidenti per poi smerciare il tutto come cashmere purissimo. ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questa denominazione per un prodotto non originale comporta sanzioni di carattere penale: penale 21 © Davide Pacini UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE: Lana di VIGOGNA E la lana più preziosa e rara che esista. Il nome deriva dallanimale che la produce, la vigogna, un camelide che vive allo stato brado nel Perù, ed è sempre più raro, quasi sullorlo dellestinzione. La lana di vigogna è la fibra tessile naturale più fine che esista, 12 micron di diametro. Solo recentemente le fibre sintetiche sono riuscite a superare tale finezza arrivando a 10 micron, ma non eguagliano la sua morbidezza. L'animale adulto produce una piccola quantità di lana: circa 250 grammi di fibra succida ogni due anni contro, per esempio, i 3-6 chilogrammi della pecora Merino e i 500 grammi della capra del Cashmere; per ottenere un cappotto di vigogna è necessario utilizzare il vello di 25-30 animali adulti. Il valore del manto, allo stato grezzo (succido), raggiunge i 400 euro al chilogrammo, rendendolo uno fra i più cari in commercio ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questa denominazione per un prodotto non originale comporta sanzioni di carattere penale: 22 © Davide Pacini UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE: Il TWEED Il TWEED, un tessuto di lana cardata un po' grezza e un po' ispida, nei vari colori tipici dei paesaggi inglesi: dal verde muschio al marrone bruciato. Il luogo di origine del tweed è lHarris, ovvero la parte meridionale dell'isola di Lewis, nell'arcipelago delle Ebridi, a nord della Scozia. Lì si allevano i famosi montoni dalla testa nera, i black-heads, dalla cui lana gli abitanti del luogo producono il tessuto tinto con colori ricavati da mirtilli, zafferano, torba e licheni. L'unico TWEED originale è proprio quello prodotto nell'isola, cioè lHARRIS TWEED. Il marchio che lo caratterizza è una palla (o bisante, nella terminologia araldica) sormontata da una croce. ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questa denominazione per un prodotto non originale comporta sanzioni di carattere penale: 23 © Davide Pacini UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE: LAMBSWOOL Il marchio LAMBSWOOL non esiste. Nessuna legge legittima luso e ne riconosce la fibra tessile. E pertanto una dicitura vietata dallart. 5 del Reg. UE 1007/2011: Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni delle fibre tessili elencate nellallegato I. La scritta Lambswool veniva utilizzata allinizio del secolo scorso per identificare una lana di qualità superiore. Lett. Significa lana di agnello. ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questa denominazione è un inganno per il consumatore e quindi comporta sanzioni di carattere penale: 24 © Davide Pacini UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE: SETA Il termine SETA può essere utilizzato esclusivamente per indicare la fibra proveniente da insetti serigeni. E vietato limpiego della denominazione SETA per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo. ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questa denominazione per un prodotto non originale comporta sanzioni di carattere penale: 25 © Davide Pacini Tutela del MADE IN ITALY 26 © Davide Pacini Tutela del Made in Italy ATTENZIONE: La normativa europea sullorigine è contenuta nel Regolamento CEE n. 2913/1992 che istituisce il Codice Doganale Comunitario e nel Regolamento CEE 2454/1993; a livello nazionale nella Legge n. 350/2003 come modificata dalla Legge 166/2009 che stabilisce allart. 4, commi 49 e 49bis. Le sanzioni carattere penale e amministrativo nei acai di utilizzo mendace della dicitura Made in Italy. Per questo motivo gli accertamenti relativi alla veridicità dellapposizione di tale dicitura sulle merci e sui prodotti sono di esclusiva competenza dellAgenzia delle Dogane. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dellAgenzia al seguente indirizzo: http://www.agenziadogane.it 27 © Davide Pacini Tutela del Made in Italy Le norme che regolano lapposizione della dicitura Made in Italysui prodotti fanno riferimento al Regolamento CE n. 2913/1992 che istituisce un codice doganale comunitario, allarticolo 517 del codice penale italiano e allart. 4 comma 49 della L. n. 350/2003 (Finanziaria 2004). L art. 4 comma 49 della L. n. 350/2003 stabilisce che: Limportazione e lesportazione ai fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti falsi o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dellart. 517 del codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci). Costituisce falsa indicazione la stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non originari dallItalia ai sensi della normativa europea sullorigine. Il Regolamento CE allart. 23 prevede che: Sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese. Di seguito lart. 24, precisa che Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta lultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in unimpresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. 28 © Davide Pacini Tutela del Made in Italy Art. 49, Legge 350/2003 L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy». 29 © Davide Pacini Tutela del Made in Italy Art. 49-bis, Legge 350/2003 Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. (Pagamento in misura ridotta Euro 20.000). 30 © Davide Pacini Tutela del Made in Italy 49-ter, Legge 350/2003 È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore. 49-quater, Legge 350/2003 Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49bis. 31 © Davide Pacini Tutela del Made in Italy Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 6/8/2012, Prot. 173529, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative al fine di consentire alle Camere di Commercio lo svolgimento di tale nuova attribuzione in modo uniforme. Le Camere di Commercio sono quindi lAutorità competente a ricevere il rapporto di cui allart. 17 della Legge 689/1981, e a decidere circa lopposizione alleventuale sequestro disposto dallagente accertatore. Lufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. 32 © Davide Pacini Tutela del Made in Italy Un prodotto alla cui realizzazione hanno contribuito due o più Paesi è quindi originario del Paese dove è avvenuta lultima trasformazione/lavorazione sostanziale, in presenza delle seguenti condizioni: lavorazione/trasformazione sostanziale: ovvero si è intervenuti sul prodotto in maniera importante e non per motivi di sola rifinitura; economicamente giustificata: deve essere giustificato economicamente il motivo per il quale tale lavorazione è stata effettuata in tale Pase; effettuata da unimpresa attrezzata a tale scopo: lazienda che esegue tale lavorazione deve essere autonomamente attrezzata per eseguirla; che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione: 33 © Davide Pacini Tutela del Made in Italy Queste quattro condizioni devono sussistere contemporaneamente e sono cumulative. Il concetto di trasformazione sostanziale è molto generale e flessibile e crea quindi difficoltà e dubbi interpretativi sulle diverse operazioni a cui i prodotti sono sottoposti. Per questo la Commissione europea è intervenuta con alcune specificazioni, relative al settore tessile. Lart. 38 del Regolamento CE n. 2454/1993 stabilisce una lista di lavorazioni che non sono sufficienti a conferire il carattere originario e un elenco di lavorazioni considerate necessarie per il conferimento dellorigine: 34 © Davide Pacini Tutela del Made in Italy manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini); semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi; cambiamenti di imballaggi, divisione e riunione di partite; la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci o scatole o altre operazioni di condizionamento; apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento; la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo; il cumulo di due o più operazioni sopra elencate. 35 © Davide Pacini Gli articoli del CODICE PENALE 36 © Davide Pacini Art. 473. Codice Penale Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Chiunque, potendo conoscere dellesistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594], ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 37 © Davide Pacini Art. 474 Codice Penale Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dallarticolo, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto,, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 38 © Davide Pacini Art. 514 Codice Penale Frodi contro le industrie nazionali. circolazione sui mercati nazionali o esteri, Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. 39 © Davide Pacini Art. 515 Codice Penale Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 2.065 40 © Davide Pacini Art. 517 Codice penale Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. 41 © Davide Pacini ETICHETTE E CONTRASSEGNI 42 © Davide Pacini Etichette e contrassegni come previsto dagli artt. 3 lettere g) e h), 14 e 15 del Reg. UE 1007/2011 LETICHETTATURA: E lesposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite lapposizione di una etichetta; IL CONTRASSEGNO: Lindicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante: - Cucitura - Ricamo - Stampa - Impronta in rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione 43 © Davide Pacini Etichette e contrassegni come previsto dallart. 3 del Reg. UE 1007/2011 LETICHETTA DELLA COMPOSIZIONE I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. L'etichettatura e il contrassegno contenente la composizione prodotti tessili devono essere: - durevoli, - facilmente leggibili, - visibili e accessibili; - nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata. 44 © Davide Pacini Etichette e contrassegni come previsto dallart. 3 del Reg. UE 1007/2011 LETICHETTA DELLE ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AL CONSUMATORE Art. 16, comma 2, Reg. UE 1007/2011 I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9. Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili di cui all'allegato I o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9. Le altre informazioni sono sempre indicate separatamente. 45 © Davide Pacini Etichette e contrassegni come previsto dallart. 3 del Reg. UE 1007/2011 LETICHETTA DELLE ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AL CONSUMATORE Art. 104, D.Lgs 206/2005 2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze!!!!! 3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. 4. Le misure di cui al comma 3 comprendono: a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; b) !!!. 46 © Davide Pacini Etichette e contrassegni come previsto dallart. 3 del Reg. UE 1007/2011 Le informazioni richieste dallart. 104 del D.Lgs 206/2005 possono essere: - Inserite sulla stessa etichetta della composizione con le modalità previste dallart. 16, comma 2 del Reg. UE 1007/2011. Inserite su una etichetta a parte che può essere - IN COTONE - IN TESSUTO - ALTRO MATERIALE Che può essere - CUCITA - APPLICATA CON GRAFFETTE - ADESIVA - APPLICATA CON CORDONCINI O ALTRI MODI IDONEI 47 © Davide Pacini Tipologia di controlli INDICAZIONI OBBLIGATORIE SULL ETICHETTA Le etichette devono essere scritte in lingua italiana, con caratteri tipografici identici, facilmente leggibili e chiaramente visibili: (Art. 16 c. 3 Reg. 1007/2011/UE, Art. 8, comma 1, lett. I) Dir. 2001/95/CE, Artt. 104 c. 2 e 105, comma 2, D.Lgs 206/2005) I componenti devono essere elencati in percentuale decrescente e il nome della fibra deve essere scritto per esteso. Non sono ammesse abbreviazioni (es. COT. 50% al posto di COTONE 50%) (Art. 14, c. 3, reg. 1007/2011/UE). 48 © Davide Pacini Etichette e contrassegni ABITI USATI Per quanto previsto dallAllegato V, punto 13 i prodotti tessili confezionati usati, purchè esplicitamente dichiarati tali, non sono soggetti allobbligo di etichettatura 49 © Davide Pacini Etichette e contrassegni come previsto dallart. 3 del Reg. UE 1007/2011 ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE PER I PRODOTTI FORNITI AD OPERATORI ECONOMICI Art. 14, commi 2 e 3 del Reg. UE 1007/2011 !le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. !Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato. 50 © Davide Pacini Prodotti esclusi dallobbligo di etichettatura sulla composizione: I prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi sono esentati dalletichettatura sulla composizione; (Art. 2, commi 3 e 4, Reg. 1007/2011/UE) 51 © Davide Pacini Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno indicante la composizione ma con obbligo di etichettatura conforme al D.Lgs 206/2005: (art. 17, par. 2 e allegato V Reg. 1007/2011/UE) 1. Fermamaniche di camicie 2. Cinturini in materia tessile per orologio 3. Etichette e contrassegni Questi prodotti devono comunque riportare egualmente tutte le indicazioni richieste dal D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo): 4. Manopole di materia tessile imbottite Nome e indirizzo del produttore e/o importatore e/o responsabile immissione in commercio; 5. Copricaffettiere Istruzioni e avvertenze in lingua italiana; 6. Copriteiere Nome del prodotto; 7. Maniche di protezione 8. Manicotti non di felpa 9. Fiori artificiali Esempio di etichettatura 10. Puntaspilli 52 © Davide Pacini Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno indicante la composizione ma con obbligo di etichettatura conforme al D.Lgs 206/2005: (art. 17, par. 2 e allegato V Reg. 1007/2011/UE) 11. Tele dipinte 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti 13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali 14. Ghette 15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali 16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria 17. Articoli di materia tessile da viaggio 18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi 19. Chiusure lampo 20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile 21. Copertine di materia tessile per libri 22. Giocattoli 53 © Davide Pacini Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno indicante la composizione ma con obbligo di etichettatura conforme al D.Lgs 206/2005: (art. 17, par. 2 e allegato V Reg. 1007/2011/UE) 23. Parti tessili di calzature 24. Centrini composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm 2 25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno 26. Copriuova 27. Astucci per il trucco 28. Borse in tessuto per tabacco 29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini 30. Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm 2 31. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti 32. «Nécessaire» da toletta 33. «Nécessaire» per calzature 54 © Davide Pacini Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno indicante la composizione ma con obbligo di etichettatura conforme al D.Lgs 206/2005: (art. 17, par. 2 e allegato V Reg. 1007/2011/UE) 34. Prodotti funerari 35. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte 36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale 37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente: a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni; b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli 38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi) 39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche 40. Velatura 41. Articoli tessili per animali 42. Bandiere, stendardi e gagliardetti 55 © Davide Pacini Prodotti tessili con possibilità di etichettura globale. (art. 17, par. 3 e allegato V Reg. 1007/2011/UE) ATTENZIONE: anche questa tipologia di prodotti se venduti singolarmente devono essere etichettati regolarmente 1. Canovacci 2. Strofinacci per pulizia 3. Bordure e guarnizioni 4. Passamaneria 5. Cinture 6. Bretelle 7. Reggicalze e giarrettiere 8. Stringhe 9. Nastri 10. Elastici 11. Imballaggi nuovi e venduti come tali 12. Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 37 dell'allegato V (*) 13. Centrini 14. Fazzoletti da naso e da taschino 15. Retine per capelli 16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini 17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno 18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo 19. Cinghie per tendaggi e veneziane *) Per i prodotti che rientrano in questa categoria e venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Tra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici. 56 © Davide Pacini Prodotti tessili con possibilità di etichettura globale. (art. 17, par. 3 e allegato V Reg. 1007/2011/UE) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTI Art. 16, comma 3, Reg. UE 1007/2011 Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola quantità di fili per cucito, rammendo e ricamo, se sono venduti singolarmente, possono essere etichettati o contrassegnati in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione Europea purché riportino anche un'etichettatura globale. 57 © Davide Pacini DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER PARTICOLARE TIPOLOGIA DI PRODOTTI Art. 13, e Allegato IV Reg. UE 1007/2011 La composizione fibrosa dei prodotti tessili elencati nell'allegato IV è indicata conformemente alle norme di etichettatura e contrassegno ivi enunciate. 58 © Davide Pacini LEtichetta di manutenzione: Il Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico), con circolare n. 1251027 del 7 febbraio 2001, aveva ritenuto che le disposizioni contenute allart. 1, comma 1, lettera E della Legge 126/2001 fossero applicabili, dato il carattere generale della disciplina e lo specifico riferimento alle informazioni per il consumatore, anche per la manutenzione, compreso quindi il lavaggio, dei capi di abbigliamento. In tal senso, la suddetta circolare segnalava che letichettatura di manutenzione dei capi di abbigliamento potesse essere realizzata in conformità alle disposizioni della Norma Tecnica Europea EN 23758/93 di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91 (ora norma a livello internazionale UNI-EN ISO 3758:2005) che, peraltro, trovava già largo impiego tra gli operatori del settore tessile. Il D.Lgs 206/2005 ha abrogato la Legge 126/2001 ma comunque conferma, con gli artt. 6 lettera f) e 103 comma 3, lobbligatorietà di una informazione corretta al consumatore sullutilizzo di un prodotto, sia questo di qualsiasi natura. 59 © Davide Pacini LEtichetta di manutenzione: E importante comunque tenere presente che è obbligatoria la presenza di una etichetta informativa sulla manutenzione dei capi di abbigliamento ma che non è obbligatorio luso dei simboli UNI EN che restano una scelta del produttore. Quindi una etichetta di manutenzione con ad esempio le diciture per esteso: lavare a temperatura max 30°C, non stirare, ecc. risponde pienamente alla normativa vigente. Se comunque la scelta informativa del produttore ricadrà sulluso di simboli grafici, questi dovranno essere obbligatoriamente quelli previsti dalla sopra citata norma UNI. Il sistema di simboli adottato dalla norma UNI sono quelli di proprietà della GINETEX (Groupment International dEtiquetage pour lEntetrien de Textiles) che ne ha concesso luso agli Organismi Internazionali e allISO (International Organization for Standardization). Il criterio generale del sistema è lutilizzo per ragioni di semplificazione di un numero limitato di forme, 5 in tutto (vaschetta, ferro da stiro, triangolo cerchio, quadrato) con varie simbologie. 60 © Davide Pacini LEtichetta di manutenzione UNI-EN ISO 3758:2005 utilizzabili in Italia e nella UE 61 © Davide Pacini LEtichetta di manutenzione: E possibile però trovare in commercio prodotti di provenienza extracomunitaria (CINA ed USA), con simboli di manutenzione diversi. In questi Paesi luso della simbologia è obbligatoria ma gli standard non sono uguali. E quindi questa una etichettatura, se non integrata dai simboli UNI, non idonea al commercio in Italia. 62 © Davide Pacini SIMBOLI USA - NON UTILIZZABILI IN ITALIA E UE LEtichetta di manutenzione: 63 © Davide Pacini SIMBOLI GIAPPONESI - NON UTILIZZABILI IN ITALIA E UE LE PRINCIPALI NOVITA IN MERITO ALL INDICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE 64 © Davide Pacini Le principali novità in merito alletichettatura rispetto alle direttive precedenti : Abolizione dellindicazione almeno 85% o minimo 85% Tali indicazioni, che in base alla disciplina precedente potevano essere utilizzate nel caso un capo fosse composto da una o più fibre di cui una rappresentasse almeno l85% in peso, vengono modificate, nel senso che ora è fatto obbligo di specificare la percentuale di presenza di tutte le fibre contenute nel capo, pur mantenendo le tolleranze già previste. LANA 85% POLIAMMIDE 8% LANA minimo 85% VISCOSA 4% ELASTAM 3% NO © Davide Pacini LANA 85% ALTRE FIBRE 15% SI 65 Le principali novità in merito alletichettatura rispetto alle direttive precedenti : Possibilità di utilizzare la dicitura altre fibre: Qualora una fibra rappresenti fino al 5% del peso totale del prodotto tessile oppure più fibre rappresentino collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile e non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione è possibile utilizzare la dicitura ALTRE FIBRE LANA 85% LANA 95% ALTRE FIBRE 15% ALTRA FIBRA 5% 66 © Davide Pacini Le principali novità in merito alletichettatura rispetto alle direttive precedenti : Indicazione 100%, Tutto e Puro: Solo i prodotti tessili composti da un'unica fibra possono riportare le diciture "100%", "tutto", "puro TUTTO COTONE 100% PURA LANA 100% SI PURA LANA 90% SETA 10% NO 67 © Davide Pacini Le principali novità in merito alletichettatura rispetto alle direttive precedenti : 68 © Davide Pacini Le principali novità in merito alletichettatura rispetto alle direttive precedenti : Indicazione 100%, Tutto e Puro - Uniche eccezioni possono essere: - un prodotto tessile contenente non oltre il 2% in peso di fibre estranee purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica. - un prodotto tessile ottenuto con il ciclo cardato se contiene non oltre il 5% in peso di fibre estranee purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica. 69 © Davide Pacini Norme nazionali applicabili (oltre al Codice Penale) Il D.Lgs 194/1999 Resta la norma nazionale sanzionatoria di riferimento per le violazioni al Regolamento 1007/2011 per quanto riguarda la composizione e la denominazione delle fibre dei prodotti tessili. Per questa tipologia di violazione si dovrà quindi procedere nelle forme previste dal citato Decreto Legislativo. Il D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) Per quanto previsto al punto 14) dei Considerando del Regolamento 1007/2011, per tutti gli altri obblighi di etichettatura di un prodotto tessile: nome e indirizzo del produttore e/o importatore, avvertenze e istruzioni si deve applicare quanto previsto dal Titolo I, Parte IV Sicurezza e Qualità del Codice del Consumo e quindi gli artt. dal 102 al 113 70 © Davide Pacini Norme nazionali applicabili (oltre al Codice Penale) Lapplicabilità della Direttiva 2001/95/CE (Sicurezza Prodotti), ai prodotti tessili è ribadito nellArt 14 dei Considerando del Reg. UE 1007/2011 che recita: La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti, oggetto del presente regolamento è soggetta al Regolamento UE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9/7/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3/12/2001, relativa alla sicurezza dei prodotti. Art 105, comma 2 del D.Lgs 206/2005 - Codice del Consumo Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dellart. 4 della Direttiva 2001/95/CE del 3/12/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio. 71 © Davide Pacini Articolo 15 Reg. 1077/2011/UE - Obblighi di etichettatura o contrassegno 1.! All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. 2. Un distributore è considerato fabbricante ai fini del Reg. 1007/2011 qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto. 3. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dal presente regolamento. 4. Gli operatori economici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 garantiscono che qualunque informazione fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non possa essere confusa con le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose stabilite dal presente regolamento. 72 © Davide Pacini Articolo 3 Reg. 1077/2011/UE e Articolo 2 Reg. 765/2008/UE - DEFINIZIONI: «fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; «mandatario» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria; «importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo; «distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dallimportatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; 73 © Davide Pacini SANZIONI AMMINISTRATIVE 74 © Davide Pacini SANZIONI AMMINISTRATIVE Assenza dei dati sulla tracciabilità Violazione agli artt. 3 lettera e), 103 comma1 lettera a), 104 comma 4, lettera a) e 112 comma 5 del D.Lgs 206/2005: Sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 30.000. Pagamento misura ridotta Euro 3.000 Sanzione accessoria del sequestro del prodotto. Utilizzo di abbreviazioni per la composizione: Violazione allart. 14 c. 3 Reg. UE 1007/2011 e art 15 c.1 del D.Lgs 194/1999. Sanzione da Euro 103 a Euro 3.098. Pagamento in misura ridotta non ammesso Sanzione accessoria del sequestro del prodotto. 75 © Davide Pacini SANZIONI AMMINISTRATIVE Assenza dei dati sulla composizione fibrosa sui prodotti tessili Violazione all art. 14 c.1 Reg. UE 1007/2011 e art 15 c.1 del D.Lgs 194/1999. Sanzione da Euro 103 a Euro 3.098. Pagamento in misura ridotta non ammesso Sanzione accessoria del sequestro del prodotto. Utilizzo di diciture in lingua straniera per la composizione: Violazione allart. 16 c. 3 Reg. UE 1007/2011 e art 15 c.1 del D.Lgs 194/1999. Sanzione da Euro 103 a Euro 3.098. Pagamento in misura ridotta non ammesso Sanzione accessoria del sequestro del prodotto. 76 © Davide Pacini SANZIONI AMMINISTRATIVE Assenza dei dati sulla composizione fibrosa nei documenti commerciali Violazione all art. 14 c.3 Reg. UE 1007/2011 e art 15 c.1 del D.Lgs 194/1999. Sanzione da Euro 103 a Euro 3.098. Pagamento in misura ridotta non ammesso Sanzione accessoria del sequestro del prodotto. Utilizzo di diciture in lingua straniera per la composizione: Violazione allart. 16 c. 3 Reg. UE 1007/2011 e art 15 c.1 del D.Lgs 194/1999. Sanzione da Euro 103 a Euro 3.098. Pagamento in misura ridotta non ammesso Sanzione accessoria del sequestro del prodotto . 77 © Davide Pacini SANZIONI AMMINISTRATIVE Assenza delle indicazioni di manutenzione Violazione allart. 12 comma 1 del D.M. 101/1997 e artt. 104 comma 2 e 112 comma 5 del D.Lgs 206/2005 Sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 30.000. Pagamento misura ridotta Euro 3.000 Sanzione accessoria del sequestro del prodotto. IN TUTTI I CASI DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ELENCATI dove è stata applicata la sanzione accessoria del sequestro dei prodotti tessili è possibile chiedere il dissequestro degli stessi allAutorità competente. In caso di accoglimento del ricorso vi è sempre lobbligo, da parte del produttore, della rietichettatura del prodotto in maniera conforme alla normativa vigente prima della sua reimmissione in commercio. 78 © Davide Pacini PRODOTTI TESSILI PERICOLOSI 79 © Davide Pacini COLORANTI NOCIVI A seguito di analisi su vari campioni di abiti e scarpe provenienti dalla Cina e da altri paesi extraeuropei è stata accertato luso di ammine aromatiche come coloranti. Lamminobenzene o fenilammina è unammina primaria conosciuta come anilina, solubile in alcool e acqua ed è utilizzata per la fabbricazione dei coloranti azoici E un prodotto particolarmente pericoloso, in quanto lintossicazione può avvenire per inalazione, contatto epidermico o ingestione. I sintomi da intossicazione sono: labbra blu o nere con coinvolgimento della lingua e delle mucose, pelle color ardesia, mal di testa, nausea, vomito, atassia, vertigini, letargia, coma. Può provocare arresto cardiaco, malattie del sangue, cirrosi epatica, insufficienza renale. Lassorbimento tramite la pelle può portare ad insorgenze tumorali ai reni ed alla vescica. 80 © Davide Pacini COSA SI INTENDE PER PRODOTTO SICURO Art. 103, D.LGS 206/2005 - Definizioni. Si intende per PRODOTTO SICURO: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs 206/2005 (vedi articolo) che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione; 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi; 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 81 © Davide Pacini UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE D.P.R. 10/09/1982, n. 904 Attuazione della direttiva n. 76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Agli effetti del DPR 904/1982 si intendono per: sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali; preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze; articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca. 82 © Davide Pacini SANZIONI AMMINISTRATIVE D.P.R 904/1982 Immissione in commercio o utilizzo di sostanze o preparati pericolosi elencati nel D.P.R. 904 del 10/9/1982 e seguenti agg. Violazione agli artt. 3 comma 1 e punti 41 e 42 dellAllegato del D.P.R 904/1982; Art. 2 del D.M. 17/10/2003 e artt. 1 e 2 del D.M. 4/07/2005 Arresto fino ad anni 1 e ammenda da Euro 516,45 a Euro 2.582,28 ATTENZIONE: Questa normativa può essere applicata solo dopo la conferma della presenza di una sostanza tossica, che deve essere comprovata da unanalisi chimica del prodotto, effettuata da un Laboratorio accreditato con riconoscimento Europeo. I Laboratori riconosciuti sono presenti nella Banca Dati Europea NANDO, consultabile al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=380 83 © Davide Pacini RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE AI SENSI DEL D.LGS 206/2005 Art. 114 - Responsabilità del produttore. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. ART. 117 - Prodotto difettoso. 1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. 84 © Davide Pacini LA GARANZIA AI SENSI DEL D.LGS 206/2005 Art. 128. Ambito di applicazione e definizioni. 2. Ai fini del presente capo si intende per beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: - i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; - l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; - l'energia elettrica; Art. 132 Termini Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di DUE ANNI dalla consegna del bene. ANCHE UN PRODOTTO TESSILE DEVE QUINDI AVERE UNA GARANZIA DI DUE ANNI. AI SENSI DELLART. 130, COMMA 2 In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 85 © Davide Pacini PRODOTTI PERICOLOSI Possono essere un esempio gli indumenti per bambini che non rispettano la Norma UNI EN 14682 in quanto contengono lacci, nastri o piccole parti facilmente staccabili e che quindi possono presentare un rischio di soffocamento: SEGNALAZIONE RAPEX N° 28 - 0511/11 soffocamento, perché i cristalli lucenti essere facilmente I prodotti presentano un rischio di plastica dura possono staccati e inghiottiti. 86 © Davide Pacini PRODOTTI PERICOLOSI SEGNALAZIONE RAPEX N° 12 - 0426/11 Il prodotto presenta un rischio di soffocamento a causa dei lacci lunghi presenti sul cappuccio 87 © Davide Pacini LA NORMA UNI EN 14682 SICUREZZA DEI BAMBINI La norma EN 14682 è citata nella Gazzetta ufficiale europea ai sensi della direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (2001/95/EC) recepita in Italia dal Codice del Consumo D.lgs 206/2005 Per i bambini da 0 a 7 anni (fino a 134 cm di altezza) NON si possono utilizzare laccetti corde funzionali o corde decorative nei cappucci e nella zona del collo mentre per i bambini da 7 a 14 anni sono ammessi solo laccetti di forma circolare (ad anello, senza estremità libere) con le seguenti caratteristiche: • quando il capo e aperto (in posizione rilassata) il laccetto circolare non deve sporgere dal capo, • quando il capo e chiuso (in posizione tirata) la lunghezza della circonferenza sporgente non deve essere superiore a 15 cm. Corde funzionali e decorative non devono superare i 14 cm di lunghezza. Non ci devono essere laccetti e corde funzionali o decorative che sporgano dallorlo inferiore dei capi di abbigliamento (unica eccezione le staffe). Per tutti gli abiti da 0 a 14 anni, in tutte le aree non citate precedentemente, i laccetti, le corde funzionali e decorative non devono comunque sporgere più di 14 cm quando il capo di abbigliamento è regolato alla massima apertura (a capo rilassato). 88 © Davide Pacini LA NORMA UNI EN 14682 SICUREZZA DEI BAMBINI Capi di abbigliamento per bambini fino a 7 anni pericolosi a causa della presenza di cordoncini o lacci nella zona cappuccio o collo Non conformi alla Norma Europea UNI EN 14682, punto 3.2.1 89 © Davide Pacini LA NORMA UNI EN 14682 SICUREZZA DEI BAMBINI Capi di abbigliamento per bambini dai 7 ai 14 anni pericolosi a causa della presenza di cordoncini o lacci con estremità libere nella zona cappuccio o collo Non conformi alla Norma Europea UNI EN 14682, punto 3.3.1 Nota: le estremità libere di lacci passanti e cordoncini funzionali presentano anche dei nodi, quindi non sono conformi Norma Europea UNI EN 14682, punto 3.1.1 90 © Davide Pacini LA NORMA UNI EN 14682 SICUREZZA DEI BAMBINI Capi di abbigliamento allamericana (es. bikini) per bambini dai 7 ai 14 anni pericolosi a causa della presenza di cordoncini o lacci con estremità libere nella zona cappuccio o collo Non conformi alla Norma Europea UNI EN 14682, punto 3.3.5 91 © Davide Pacini LA NORMA UNI EN 14682 SICUREZZA DEI BAMBINI Capi di abbigliamento per bambini dai 7 ai 14 anni pericolosi a causa della presenza di lacci passanti per il girovita che sporgono più di 140 mm Non conforme alla Norma Europea UNI EN 14682, punto 3.4.1 © Davide Pacini Non conforme alla Norma Europea UNI EN 14682, punto 3.4.2 92 PRODOTTI TESSILI CONTAMINATI DA SOSTANZE NOCIVE Altro esempio: Indumenti intimi contenenti coloranti tossici, ammine aromatiche, dimetil-fumarato, ecc. SEGNALAZIONE RAPEX N° 10 - 1254/09 Il prodotto presenta un rischio chimico poiché contiene coloranti azoici vietati (39 mg / kg di 4-amminoazobenzene). Il prodotto non conforme al Regolamento REACH. Caso di dermatite da contatto con coloranti nocivi © Davide Pacini 93 SANZIONI per i prodotti tessili pericolosi 94 © Davide Pacini SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 112 del Codice del Consumo, D.Lgs 206/2005: Immissione in commercio o utilizzo di prodotti pericolosi per il consumatore: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro. 4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro 95 © Davide Pacini IL SISTEMA RAPEX 96 © Davide Pacini Sistema RAPEX Il sistema di allerta della Comunità Europea per i prodotti pericolosi si chiama RAPEX. E consultabile gratuitamente da chiunque al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm È aggiornato settimanalmente con le segnalazioni provenienti da tutti i Paesi Europei. 97 © Davide Pacini Sistema RAPEX Cliccando con il mouse sopra la settimana si apre la finestra delle segnalazioni: 98 © Davide Pacini Sistema RAPEX Cliccando con il mouse sopra limmagine possiamo ingrandirla 99 © Davide Pacini Sistema RAPEX 100 © Davide Pacini Definizione di prodotto ai sensi dell’ Art. 3, lettera e) D.Lgs 206/2005 PRODOTTO: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ ambito di una attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto (torna diap. Precedente) 101 Esempio di etichettatura fiori artificiali 102