Slide prodotti tessili

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LETICHETTATURA DEI
PRODOTTI TESSILI
© Davide Pacini - 2013
Assistente Scelto Servizio Annonario
Polizia Municipale di Quarrata (PT)
La normativa di riferimento
Caratteristiche dell etichetta
Procedure di controllo
Violazioni e sanzioni
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IMPORTANTE!
Il Regolamento UE 1007/2011 è entrato in vigore in data 08/05/2012 in tutti gli Stati membri della
Comunità Europea.
Il Regolamento UE 1007/2011 ha abrogato la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE, che erano state recepite dallordinamento
italiano rispettivamente con L. 883/73 e con D.Lgs. 194/99 (N.B. la direttiva 2008/121/CE non era stata
recapita dallordinamento italiano - vedi punto 17 dei considerando).
Per i prodotti immessi sul mercato comunitario, fino alla data del 07/05/2012 compreso, si applicano le
disposizioni normative precedentemente in vigore nei singoli Stati membri. La data di immissione in
mercato deve essere verificata attraverso i documenti commerciali.
Tali prodotti potranno essere disponibili sul mercato fino al 09/11/2014.
Pertanto, dall08/05/2012, il D.Lgs 194/99 - normativa di riferimento italiana sulle denominazioni del
settore tessile - è abrogato ad accezione dellimpianto sanzionatorio; il Ministero dello Sviluppo
Economico ritiene ancora applicabile lart. 15 del suddetto D.Lgs. 194/99, relativo alle sanzioni
previste per violazioni in materia di etichettatura dei tessili, accertate con il nuovo Regolamento
UE 1007/2011.
LItalia dovrà dotarsi, entro i prossimi due anni, di una nuova disposizione legislativa che
riorganizzi limpianto sanzionatorio in materia di violazioni di etichettatura dei tessili,
contemplando anche le nuove fattispecie previste dal Regolamento UE 1007/2011, che attualmente
non trovano riscontro nel D.Lgs. 194/99 (come ad es. il commercio elettronico).
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La normativa vigente
NORMATIVA NAZIONALE
Legge 883 del 26/11/1973 - artt. 14 e seguenti (gli altri artt. sono stati abrogati dal D.Lgs 194/94)
Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili
D.P.R. 515 del 30/04/1976 - escluso artt. 2, 3, 4 e 6 commi 1, 11, 12, 13 e 14, abrogati dal D.Lgs 194/94
Regolamento di esecuzione della Legge 883/1973
Legge 669 del 04/10/1986
Modifiche ed integrazioni alla Legge 883/1973
D.M. 19/10/1999
Attuazione della Dir. 97/37/CE che modifica la Dir. 96/74/CE sulle denominazioni del settore tessile
D.Lgs 194 del 22/05/1999 (solo impianto sanzionatorio)
Attuazione della Dir. 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile
Legge 350 del 24/12/2003 - Art. 4, commi 49, 49bis e 49 ter
Disposizioni per la commercializzazione del Made in Italy.
D.Lgs 206 del 06/09/2005
Codice del Consumo
}
Le 3 principali
normative che nei
controlli vengono
sempre applicate
Legge 55 del 08/04/2010 - Cd Legge Reguzzoni-Versace
Disposizioni per la commercializzazione del Made in Italy. Norma in attesa del Decreto di attuazione
che probabilmente non verrà emanato
Legge 689 del 24/11/1981 e D.P.R 571 del 29/07/1982
Modifiche al sistema penale e norme di attuazione
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La normativa vigente
NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva 96/74/CE del 16/12/1996
Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili
Direttiva 97/37/CE del 19/06/1997
Adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della Direttiva 96/74/CE
Direttiva 2001/95/CE del 03/01/2001
Relativa alla sicurezza generale dei prodotti - Entrata in vigore il 15 gennaio 2002
Regolamento UE/1007/2011
Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili
Regolamento Delegato UE/286/2012
Modifiche allallegato, VIII e IX del regolamento UE 1007/2011 relative alle
denominazioni e alletichettatura e al contrassegno delle fibe tessili.
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La normativa vigente
NORMATIVA COMUNITARIA
Regolamento UE/1007/2011
Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili
I prodotti tessili immessi sul mercato a decorrere dall8 maggio 2012 devono riportare
etichette conformi al Regolamento UE 1007/2011.
Solo i prodotti tessili immessi sul mercato prima di tale data e con etichettatura
conforme alla legislazione precedente, possono continuare ad essere commercializzati
fino al 9/11/2014.
Esclusioni
Non devono sottostare allapplicazione del Regolamento i prodotti tessili dati in
lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da
materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso ed i prodotti tessili
confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.
Cosa cambia con lentrata in vigore del nuovo Regolamento 1007/2011?
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Si intendono per PRODOTTI TESSILI:
a) i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
b) i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili
costituiscano almeno l'80% in peso;
c) le parti tessili:
i) dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
ii) dei rivestimenti di materassi;
iii) dei rivestimenti degli articoli da campeggio;
purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati
superiori o rivestimenti;
d) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la
composizione.
(art. 2, Reg. 1007/2011/UE).
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CHE SONO ALLO STATO:
grezzo;
semilavorato;
lavorato;
semimanufatto;
manufatto;
semiconfezionato o confezionato;
(art.
2, Reg. 1007/2011/UE).
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Quando può essere effettuato il controllo
- In fase di trasformazione;
- durante tutto il ciclo industriale;
- durante le diverse fasi inerenti la distribuzione, sia allingrosso che al
dettaglio;
Atti di accertamento ai sensi dellart. 13 della Legge 689/1981
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura
penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
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Le principali novità in merito alletichettatura
rispetto alle direttive precedenti
DOPO LENTRATA
ENTRATA IN VIGORE DEL
REGOLAMENTO UE 1007/2011
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Allatto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul
mercato, le descrizioni della composizione fibrosa sono
indicate
- nei cataloghi;
-! nei prospetti;
-! sugli imballaggi;
-! sulle etichette e sui contrassegni
in modo che risultino facilmente leggibili, visibili, chiare
e con caratteri uniformi per quanto riguarda le
dimensioni e lo stile.
Tali informazioni devono essere chiaramente visibili per il
consumatore prima dell acquisto, anche se effettuato per
via elettronica.
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Le principali novità in merito alletichettatura
rispetto alle direttive precedenti :
Obbligo di indicare in etichetta lidentità
e gli estremi del produttore:
Art. 14 dei considerando del Reg. UE 1007/2011
Art. 104, commi 3 e 4, lettera a)
!.Le misure di cui al comma 3 comprendono:Lindicazione in base al
prodotto o al suo imballaggio, dellidentità e degli estremi del
produttore;!.
Sanzioni: art. 112, comma 5
Sequestro amministrativo del prodotto e sanzione pecuniaria da Euro
1.500 a Euro 30.000. Pagamento in misura ridotta Euro 3.000.
Autorità competente: Camera di Commercio.
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Le principali novità in merito alletichettatura
rispetto alle direttive precedenti :
Obbligo di indicare in etichetta la presenza
di parti non tessili di origine animale:
Tale presenza è indicata con la frase Contiene parti non tessili di origine
animale.
La frase deve essere indicata sulletichetta o contrassegno del prodotto al
momento della loro immissione sul mercato con la finalità di informare il
consumatore dandogli la possibilità di operare scelte consapevoli.
Letichettatura e il contrassegno non devono essere fuorvianti e sono presentati
in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.
(Art. 12, Reg. 1007/2011/UE)
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Le principali novità in merito alletichettatura
rispetto alle direttive precedenti :
La presenza di parti non tessili di origine animale
si riferisce a qualsiasi parte che compone il capo di
vestiario, come ad esempio:
- Pellicce di animali;
- Colli, polsi e altri parti in pelliccia
- Bottoni in osso;
- Pelli di animale;
- Madreperla;
- Piume;
- Ecc.
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PIUME
ATTENZIONE:
Già da molti anni i prodotti contenenti piume devono rispondere ad una normativa specifica
che prevede una speciale procedura di bonifica prima di poter essere impiegati
nellimbottitura e di una ulteriore etichettatura speciale:
D.M. del 10.11.1976 N. 315 che stabilisce che piuma e affini destinati all'imbottitura devono
essere sottoposti durante la loro lavorazione al seguente procedimento di bonifica:
1. Selezionatura;
2. Depolverizzazione;
3. Lavaggio a fondo;
4. Eliminazione dell'acqua in eccesso;
5. Asciugamento mediante aspirazione alla temperatura di 120-140° a 2-3
atmosfere in apposita autoclave per un tempo non inferiore a 60 minuti
primi.
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PIUME
Ordinanza Ministero della Sanità 14 Ottobre 1981 che estende l'applicazione della normativa
vigente alla materia prima costituente l'imbottitura dei manufatti di importazione:
I manufatti di provenienza estera imbottiti con piume, penne, mezze piume e piumini, per poter essere
immessi sul mercato italiano, devono recare, a cura dell'importatore o di chiunque altri li immette sul
mercato, una scritta indelebile o un'etichetta inamovibile con le seguenti indicazioni:
a) Paese di origine o di provenienza del manufatto;
b) nome e sede dell'impresa importatrice o distributrice dei manufatti;
c) dichiarazione che il materiale d'imbottitura del manufatto è stato sottoposto al procedimento
di bonifica di cui all'articolo unico del D.M. 10.11.1976 oppure ad altro procedimento capace
di conseguire i medesimi effetti di bonifica igienico sanitaria (Ordinanza 14.10.1981 - art. 1 -).
La conformità dei manufatti ai requisiti richiesti può essere attestata dall'importatore o da chiunque
altri intenda immetterli sul mercato italiano mediante l'esibizione, all'atto dell'importazione, di un
certificato sanitario rilasciato dalla competente autorità governativa del Paese di origine o di
provenienza dei manufatti.
Detto certificato, redatto in lingua italiana o in lingua inglese, dovrà essere conforme al testo riportato
nell'allegato 3 dell'Ordinanza 14.10.1981.
Tuttavia l'esibizione del certificato sanitario non preclude eventuali controlli da parte delle autorità
sanitarie italiane (Ordinanza 14.10.1981 - art. 8).
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UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI
O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE:
ETICHETTA FUR
FREE
Sul mercato è facile oggi trovare pellicce sintetiche che riportano il marchio FUR FREE.
Solo i prodotti realizzati senza la presenza di parti non tessili di origine animale, si possono fregiare in
etichetta della dicitura "fur free".
LAzienda che vuole utilizzare il marchio Fur Free Fox deve essere riconosciuta e registrata al FurFree Program che è supportato e certificato dalla Fur Free Alliance (FFA), la coalizione internazionale
di oltre 40 importanti organizzazioni di protezione degli animali, rappresentata in Italia dalla LAV :
Sede in Viale Regina Margherita, 177 - 00198 Roma - Tel 06 446.13.25
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UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI
O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE:
L
del marchio Fur Free Fox senza autorizzazione del
Luso
licenziatario comporta sanzioni di carattere penale.
Violazioni ancora più gravi se lutilizzo
l
del marchio stesso e/o della
scritta Fur Free vengono utilizzati per il commercio di pellicce di
origine animale
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UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI
O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE:
Il marchio PURA LANA VERGINE
Il marchio PURA LANA VERGINE o marchio Woolmark indica che il prodotto su cui è apposto è
realizzato con pura lana vergine ed è stato approvato dalla Woolmark Company per il fatto di soddisfare
le specifiche di qualità tra cui solidità dei colori, prove fisiche di resistenza, usura, pilling, carico di rottura,
ecc...
Per poter utilizzare il marchio, è necessario che il prodotto sia stato sottoposto a prove effettuate da
laboratori dellistituto Woolmark Company in modo tale da verificarne la conformità soddisfa agli specifici
requisiti di qualità. Oltre alla composizione, vengono anche verificate, infatti, la resistenza alla perdita di
colore a causa dellesposizione a luce, acqua, solventi per lavaggio a secco ecc.
Il segretariato Woolmark può effettuare in qualunque momento verifiche sui prodotti marchiati
riservandosi il diritto di ritirare la licenza duso nel caso in cui il prodotto non soddisfi i requisiti necessari.
Organismo di certificazione
Australian Wool Services Limited
G. Pella
13900 Biella
Italia
Indirizzo internet: www.wool.com
ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questo marchio senza lautorizzazione della WOOLMARK
comporta sanzioni di carattere penale:
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UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI
O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE:
Il marchio LYCRA
Non è una fibra ma il marchio commerciale americano della prima fibra artificiale
poliuretanica oggi conosciuta come ELASTAM o SPANDEX.
E quindi utilizzabile esclusivamente con la concessione dellAzienda
proprietaria del marchio.
ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questo marchio senza lautorizzazione
del licenziatario comporta sanzioni di carattere penale:
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UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI
O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE:
Il marchio MOHAIR
Il Mohair è una capra che originaria delle
regioni turche intorno ad Ankara.
LAustralia è diventato un grande Paese
allevatore e produttore di lana Mohair.
Solo quello originale australiano può essere
contraddistinto dal Logo di tutela qui
riprodotto:
ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questo marchio senza lautorizzazione
dellAutorità australiana comporta sanzioni di carattere penale:
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UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI
O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE:
Lana CACHEMIRE o CASHMERE
E loro dei tessuti di lana.
Proviene da capre che vivono esclusivamente in
Cina, Tibet Mongolia e Iran.
Per raccoglierlo si esegue una pettinatura manuale del mantello
durante la stagione della muta che avviene in primavera. La produzione
si aggira in media tra i 100 e i 200 grammi di pelo fine.
Per fare una maglia da uomo occorre quindi il prodotto di circa 7 capre.
E quindi impossibile trovare un prodotto così raro a prezzi bassissimi.
Infatti vista la domanda crescente di prodotto e la scarsità del materiale, molti produttori
ricorrono sempre più spesso a delle truffe mescolando pura lana cashmere a fibre meno
pregiate, quali lana di pecora, pelo di cammello, angora di coniglio, ricoprendo questi
materiali con particolari siliconi e altri prodotti ammorbidenti per poi smerciare il tutto come
cashmere purissimo.
ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questa denominazione per un prodotto non
originale comporta sanzioni di carattere penale:
penale
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UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI
O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE:
Lana di VIGOGNA
E la lana più preziosa e rara che esista.
Il nome deriva dallanimale che la produce, la vigogna, un camelide
che vive allo stato brado nel Perù, ed è sempre più raro, quasi
sullorlo dellestinzione.
La lana di vigogna è la fibra tessile naturale più fine che esista, 12
micron di diametro.
Solo recentemente le fibre sintetiche sono riuscite a superare tale
finezza arrivando a 10 micron, ma non eguagliano la sua morbidezza.
L'animale adulto produce una piccola quantità di lana: circa 250 grammi di fibra succida ogni due anni
contro, per esempio, i 3-6 chilogrammi della pecora Merino e i 500 grammi della capra del Cashmere;
per ottenere un cappotto di vigogna è necessario utilizzare il vello di 25-30 animali adulti.
Il valore del manto, allo stato grezzo (succido), raggiunge i 400 euro al chilogrammo, rendendolo uno
fra i più cari in commercio
ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questa denominazione per un prodotto non
originale comporta sanzioni di carattere penale:
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UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI
O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE:
Il TWEED
Il TWEED, un tessuto di lana cardata un po' grezza e un po' ispida,
nei vari colori tipici dei paesaggi inglesi: dal verde muschio al
marrone bruciato.
Il luogo di origine del tweed è lHarris, ovvero la parte
meridionale dell'isola di Lewis, nell'arcipelago delle Ebridi, a
nord della Scozia.
Lì si allevano i famosi montoni dalla testa nera, i black-heads, dalla
cui lana gli abitanti del luogo producono il tessuto tinto con colori
ricavati da mirtilli, zafferano, torba e licheni.
L'unico TWEED originale è proprio quello prodotto nell'isola, cioè
lHARRIS TWEED. Il marchio che lo caratterizza è una palla (o
bisante, nella terminologia araldica) sormontata da una croce.
ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questa denominazione per un prodotto non
originale comporta sanzioni di carattere penale:
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UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI
O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE:
LAMBSWOOL
Il marchio LAMBSWOOL non esiste.
Nessuna legge legittima luso e ne riconosce la fibra tessile.
E pertanto una dicitura vietata dallart. 5 del Reg. UE 1007/2011:
Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel
contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le
denominazioni delle fibre tessili elencate nellallegato I.
La scritta Lambswool veniva utilizzata allinizio del secolo scorso
per identificare una lana di qualità superiore. Lett. Significa lana di
agnello.
ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questa denominazione è un inganno per il
consumatore e quindi comporta sanzioni di carattere penale:
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© Davide Pacini
UTILIZZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI MARCHI REGISTRATI
O UTILIZZO DI DICITURE NON VERITIERE:
SETA
Il termine SETA può essere utilizzato esclusivamente per indicare la fibra proveniente da
insetti serigeni.
E vietato limpiego della denominazione SETA per indicare la forma o la presentazione
particolare di fibre tessili in filo continuo.
ATTENZIONE QUINDI: Lutilizzo di questa denominazione per un prodotto non
originale comporta sanzioni di carattere penale:
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Tutela del
MADE IN ITALY
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Tutela del Made in Italy
ATTENZIONE:
La normativa europea sullorigine è contenuta nel Regolamento CEE n. 2913/1992 che
istituisce il Codice Doganale Comunitario e nel Regolamento CEE 2454/1993; a livello
nazionale nella Legge n. 350/2003 come modificata dalla Legge 166/2009 che stabilisce
allart. 4, commi 49 e 49bis. Le sanzioni carattere penale e amministrativo nei acai di
utilizzo mendace della dicitura Made in Italy.
Per questo motivo gli accertamenti relativi alla veridicità dellapposizione di tale
dicitura sulle merci e sui prodotti sono di esclusiva competenza dellAgenzia delle
Dogane.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dellAgenzia al seguente indirizzo:
http://www.agenziadogane.it
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Tutela del Made in Italy
Le norme che regolano lapposizione della dicitura Made in Italysui prodotti fanno riferimento al
Regolamento CE n. 2913/1992 che istituisce un codice doganale comunitario, allarticolo 517 del codice
penale italiano e allart. 4 comma 49 della L. n. 350/2003 (Finanziaria 2004).
L art. 4 comma 49 della L. n. 350/2003 stabilisce che: Limportazione e lesportazione ai fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti falsi o fallaci indicazioni di
provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dellart. 517 del codice penale (Vendita di
prodotti industriali con segni mendaci). Costituisce falsa indicazione la stampigliatura Made in Italy su
prodotti e merci non originari dallItalia ai sensi della normativa europea sullorigine.
Il Regolamento CE allart. 23 prevede che: Sono originarie di un Paese le merci interamente
ottenute in tale Paese.
Di seguito lart. 24, precisa che Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è
originaria del Paese in cui è avvenuta lultima trasformazione o lavorazione sostanziale,
economicamente giustificata ed effettuata in unimpresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con
la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di
fabbricazione.
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Tutela del Made in Italy
Art. 49, Legge 350/2003
L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la
commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o
fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del
codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non
originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche
qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o
quant altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali
ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla
presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino
alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo
con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a
ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza
di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine
o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy».
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Tutela del Made in Italy
Art. 49-bis, Legge 350/2003
Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario,
con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di
origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano
accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o
comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva
origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del
titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese
in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti
alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della
materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il
luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
(Pagamento in misura ridotta Euro 20.000).
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Tutela del Made in Italy
49-ter, Legge 350/2003
È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al
comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del
titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui
documenti di corredo per il consumatore.
49-quater, Legge 350/2003
Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti
ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49bis.
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Tutela del Made in Italy
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 6/8/2012, Prot. 173529, ha fornito
chiarimenti e indicazioni operative al fine di consentire alle Camere di Commercio lo
svolgimento di tale nuova attribuzione in modo uniforme.
Le Camere di Commercio sono quindi lAutorità competente a ricevere il rapporto di
cui allart. 17 della Legge 689/1981, e a decidere circa lopposizione alleventuale
sequestro disposto dallagente accertatore.
Lufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la
violazione.
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Tutela del Made in Italy
Un prodotto alla cui realizzazione hanno contribuito due o più Paesi è quindi originario del Paese dove
è avvenuta lultima trasformazione/lavorazione sostanziale, in presenza delle seguenti condizioni:
lavorazione/trasformazione sostanziale:
ovvero si è intervenuti sul prodotto in maniera importante e non per motivi di sola rifinitura;
economicamente giustificata:
deve essere giustificato economicamente il motivo per il quale tale lavorazione è stata
effettuata in tale Pase;
effettuata da unimpresa attrezzata a tale scopo:
lazienda che esegue tale lavorazione deve essere autonomamente attrezzata per
eseguirla;
che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato
una fase importante del processo di fabbricazione:
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© Davide Pacini
Tutela del Made in Italy
Queste quattro condizioni devono sussistere contemporaneamente e sono
cumulative.
Il concetto di trasformazione sostanziale è molto generale e flessibile e crea quindi difficoltà
e dubbi interpretativi sulle diverse operazioni a cui i prodotti sono sottoposti. Per questo la
Commissione europea è intervenuta con alcune specificazioni, relative al settore tessile.
Lart. 38 del Regolamento CE n. 2454/1993 stabilisce una lista di lavorazioni che non
sono sufficienti a conferire il carattere originario e un elenco di lavorazioni considerate
necessarie per il conferimento dellorigine:
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Tutela del Made in Italy
manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti durante il trasporto e il
magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni
affini);
semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura,
riduzione in pezzi;
cambiamenti di imballaggi, divisione e riunione di partite;
la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci o scatole o altre operazioni
di condizionamento;
apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di
condizionamento;
la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
il cumulo di due o più operazioni sopra elencate.
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© Davide Pacini
Gli articoli del
CODICE
PENALE
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Art. 473. Codice Penale
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
Chiunque, potendo conoscere dellesistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi
o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594], ovvero
chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500
a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro
35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti o alterati.
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Art. 474 Codice Penale
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dallarticolo, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al
fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti
o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro
35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato,
chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne
profitto,, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a euro 20.000.
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Art. 514 Codice Penale
Frodi contro le industrie nazionali.
circolazione sui mercati nazionali o esteri,
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione,
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento
all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore
a euro 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le
disposizioni degli articoli 473 e 474.
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Art. 515 Codice Penale
Frode nell'esercizio del commercio.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o
quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
2.065
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Art. 517 Codice penale
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,
provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da
altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
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ETICHETTE
E
CONTRASSEGNI
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Etichette e contrassegni
come previsto dagli artt. 3 lettere g) e h), 14 e 15 del Reg. UE 1007/2011
LETICHETTATURA:
E lesposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste
tramite lapposizione di una etichetta;
IL CONTRASSEGNO:
Lindicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante:
- Cucitura
- Ricamo
- Stampa
- Impronta in rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione
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Etichette e contrassegni
come previsto dallart. 3 del Reg. UE 1007/2011
LETICHETTA DELLA COMPOSIZIONE
I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al
fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta
che sono messi a disposizione sul mercato.
L'etichettatura e il contrassegno contenente la
composizione prodotti tessili devono essere:
- durevoli,
- facilmente leggibili,
- visibili e accessibili;
- nel caso si tratti di un'etichetta, questa è
saldamente fissata.
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Etichette e contrassegni
come previsto dallart. 3 del Reg. UE 1007/2011
LETICHETTA DELLE ALTRE INFORMAZIONI
OBBLIGATORIE AL CONSUMATORE
Art. 16, comma 2, Reg. UE 1007/2011
I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati
immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione
fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.
Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale
contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una
denominazione delle fibre tessili di cui all'allegato I o una
denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale
marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente
prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli
articoli 5, 7, 8 e 9.
Le altre informazioni sono sempre indicate separatamente.
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Etichette e contrassegni
come previsto dallart. 3 del Reg. UE 1007/2011
LETICHETTA DELLE ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AL CONSUMATORE
Art. 104, D.Lgs 206/2005
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei
rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono
immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze!!!!!
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per
consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le
iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e
l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il
riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di
tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
b) !!!.
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Etichette e contrassegni
come previsto dallart. 3 del Reg. UE 1007/2011
Le informazioni richieste dallart. 104 del D.Lgs 206/2005 possono essere:
- Inserite sulla stessa etichetta della composizione con le modalità previste
dallart. 16, comma 2 del Reg. UE 1007/2011.
Inserite su una etichetta a parte che può essere
- IN COTONE
- IN TESSUTO
- ALTRO MATERIALE
Che può essere
- CUCITA
- APPLICATA CON GRAFFETTE
- ADESIVA
- APPLICATA CON CORDONCINI O ALTRI MODI IDONEI
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Tipologia di controlli
INDICAZIONI OBBLIGATORIE SULL ETICHETTA
Le etichette devono essere scritte in lingua
italiana, con caratteri tipografici identici,
facilmente leggibili e chiaramente visibili:
(Art. 16 c. 3 Reg. 1007/2011/UE, Art. 8, comma 1, lett. I)
Dir. 2001/95/CE, Artt. 104 c. 2 e 105, comma 2, D.Lgs 206/2005)
I componenti devono essere elencati in
percentuale decrescente e il nome della fibra
deve essere scritto per esteso.
Non sono ammesse abbreviazioni
(es. COT. 50% al posto di COTONE 50%)
(Art. 14, c. 3, reg. 1007/2011/UE).
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Etichette e contrassegni
ABITI USATI
Per quanto previsto dallAllegato V, punto
13 i prodotti tessili confezionati usati,
purchè esplicitamente dichiarati tali, non
sono soggetti allobbligo di etichettatura
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Etichette e contrassegni
come previsto dallart. 3 del Reg. UE 1007/2011
ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE PER I
PRODOTTI FORNITI AD OPERATORI ECONOMICI
Art. 14, commi 2 e 3 del Reg. UE 1007/2011
!le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o
completati da documenti commerciali d'accompagnamento
quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di
fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
!Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle
composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate
chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento
di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici
meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme
internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia
spiegato il significato.
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Prodotti esclusi dallobbligo di etichettatura
sulla composizione:
I prodotti tessili confezionati su
misura da sarti operanti in qualità di
lavoratori autonomi sono esentati
dalletichettatura sulla
composizione;
(Art. 2, commi 3 e 4, Reg. 1007/2011/UE)
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Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno indicante
la composizione ma con obbligo di etichettatura conforme al D.Lgs 206/2005:
(art. 17, par. 2 e allegato V Reg. 1007/2011/UE)
1. Fermamaniche di camicie
2. Cinturini in materia tessile per orologio
3. Etichette e contrassegni
Questi prodotti devono comunque riportare
egualmente tutte le indicazioni richieste dal D.Lgs
206/2005 (Codice del Consumo):
4. Manopole di materia tessile imbottite
Nome e indirizzo del produttore e/o importatore
e/o responsabile immissione in commercio;
5. Copricaffettiere
Istruzioni e avvertenze in lingua italiana;
6. Copriteiere
Nome del prodotto;
7. Maniche di protezione
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
Esempio di etichettatura
10. Puntaspilli
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Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno indicante
la composizione ma con obbligo di etichettatura conforme al D.Lgs 206/2005:
(art. 17, par. 2 e allegato V Reg. 1007/2011/UE)
11. Tele dipinte
12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
14. Ghette
15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
17. Articoli di materia tessile da viaggio
18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti
separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
19. Chiusure lampo
20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
21. Copertine di materia tessile per libri
22. Giocattoli
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Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno indicante
la composizione ma con obbligo di etichettatura conforme al D.Lgs 206/2005:
(art. 17, par. 2 e allegato V Reg. 1007/2011/UE)
23. Parti tessili di calzature
24. Centrini composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm 2
25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
26. Copriuova
27. Astucci per il trucco
28. Borse in tessuto per tabacco
29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
30. Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm 2
31. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
32. «Nécessaire» da toletta
33. «Nécessaire» per calzature
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Prodotti tessili senza obbligo di etichettatura o contrassegno indicante
la composizione ma con obbligo di etichettatura conforme al D.Lgs 206/2005:
(art. 17, par. 2 e allegato V Reg. 1007/2011/UE)
34. Prodotti funerari
35. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte
36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e
fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale
37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:
a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi
domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura
dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli
d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio:
protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che
vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
40. Velatura
41. Articoli tessili per animali
42. Bandiere, stendardi e gagliardetti
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Prodotti tessili con possibilità di etichettura globale.
(art. 17, par. 3 e allegato V Reg. 1007/2011/UE)
ATTENZIONE:
anche questa tipologia di prodotti se venduti singolarmente devono essere etichettati
regolarmente
1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 37 dell'allegato V (*)
13. Centrini
14. Fazzoletti da naso e da taschino
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi
1 grammo
19. Cinghie per tendaggi e veneziane
*) Per i prodotti che rientrano in questa categoria e venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Tra le corde e le funi indicate in
questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.
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Prodotti tessili con possibilità di etichettura globale.
(art. 17, par. 3 e allegato V Reg. 1007/2011/UE)
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TIPOLOGIA DI PRODOTTI
Art. 16, comma 3, Reg. UE 1007/2011
Per le spagnolette, i rocchetti, le
matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi
altra piccola quantità di fili per cucito,
rammendo e ricamo, se sono venduti
singolarmente, possono essere
etichettati o contrassegnati in una
delle lingue ufficiali delle istituzioni
dell'Unione Europea purché riportino
anche un'etichettatura globale.
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© Davide Pacini
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER
PARTICOLARE
TIPOLOGIA DI
PRODOTTI
Art. 13, e Allegato IV Reg. UE
1007/2011
La composizione fibrosa dei
prodotti tessili elencati
nell'allegato IV è indicata
conformemente alle norme di
etichettatura e contrassegno
ivi enunciate.
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© Davide Pacini
LEtichetta di manutenzione:
Il Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato (ora Ministero dello Sviluppo
Economico), con circolare n. 1251027 del 7 febbraio 2001, aveva ritenuto che le
disposizioni contenute allart. 1, comma 1, lettera E della Legge 126/2001 fossero
applicabili, dato il carattere generale della disciplina e lo specifico riferimento alle
informazioni per il consumatore, anche per la manutenzione, compreso quindi il lavaggio,
dei capi di abbigliamento.
In tal senso, la suddetta circolare segnalava che letichettatura di manutenzione dei capi di
abbigliamento potesse essere realizzata in conformità alle disposizioni della Norma
Tecnica Europea EN 23758/93 di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91
(ora norma a livello internazionale UNI-EN ISO 3758:2005) che, peraltro, trovava già largo
impiego tra gli operatori del settore tessile.
Il D.Lgs 206/2005 ha abrogato la Legge 126/2001 ma comunque conferma, con gli
artt. 6 lettera f) e 103 comma 3, lobbligatorietà di una informazione corretta al
consumatore sullutilizzo di un prodotto, sia questo di qualsiasi natura.
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LEtichetta di manutenzione:
E importante comunque tenere presente che è obbligatoria la presenza di una etichetta
informativa sulla manutenzione dei capi di abbigliamento ma che non è obbligatorio luso dei
simboli UNI EN che restano una scelta del produttore. Quindi una etichetta di manutenzione con ad
esempio le diciture per esteso: lavare a temperatura max 30°C, non stirare, ecc. risponde pienamente
alla normativa vigente. Se comunque la scelta informativa del produttore ricadrà sulluso di simboli
grafici, questi dovranno essere obbligatoriamente quelli previsti dalla sopra citata norma UNI.
Il sistema di simboli adottato dalla norma UNI sono quelli di proprietà della GINETEX (Groupment
International dEtiquetage pour lEntetrien de Textiles) che ne ha concesso luso agli Organismi
Internazionali e allISO (International Organization for Standardization). Il criterio generale del sistema è
lutilizzo per ragioni di semplificazione di un numero limitato di forme, 5 in tutto (vaschetta, ferro da
stiro, triangolo cerchio, quadrato) con varie simbologie.
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© Davide Pacini
LEtichetta di manutenzione
UNI-EN ISO 3758:2005
utilizzabili in Italia e nella UE
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© Davide Pacini
LEtichetta di manutenzione:
E possibile però trovare in commercio prodotti di provenienza extracomunitaria (CINA ed USA), con
simboli di manutenzione diversi. In questi Paesi luso della simbologia è obbligatoria ma gli standard non
sono uguali.
E quindi questa una etichettatura, se non integrata dai simboli UNI, non idonea al commercio in Italia.
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SIMBOLI USA - NON UTILIZZABILI IN ITALIA E UE
LEtichetta di manutenzione:
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© Davide Pacini
SIMBOLI GIAPPONESI - NON UTILIZZABILI IN ITALIA E UE
LE PRINCIPALI NOVITA IN
MERITO ALL INDICAZIONE
DELLA COMPOSIZIONE
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© Davide Pacini
Le principali novità in merito alletichettatura
rispetto alle direttive precedenti :
Abolizione dellindicazione almeno 85% o minimo 85%
Tali indicazioni, che in base alla disciplina precedente potevano essere utilizzate nel
caso un capo fosse composto da una o più fibre di cui una rappresentasse almeno
l85% in peso, vengono modificate, nel senso che ora è fatto obbligo di specificare la
percentuale di presenza di tutte le fibre contenute nel capo, pur mantenendo le
tolleranze già previste.
LANA 85%
POLIAMMIDE 8%
LANA minimo 85%
VISCOSA 4%
ELASTAM 3%
NO
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LANA 85%
ALTRE FIBRE 15%
SI
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Le principali novità in merito alletichettatura
rispetto alle direttive precedenti :
Possibilità di utilizzare la dicitura altre fibre:
Qualora una fibra rappresenti fino al 5% del peso totale del prodotto tessile oppure più fibre
rappresentino collettivamente fino al 15% del peso totale del prodotto tessile e non possano
essere facilmente identificate al momento della fabbricazione è possibile utilizzare la dicitura
ALTRE FIBRE
LANA 85%
LANA 95%
ALTRE FIBRE 15%
ALTRA FIBRA 5%
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© Davide Pacini
Le principali novità in merito alletichettatura
rispetto alle direttive precedenti :
Indicazione 100%, Tutto e Puro:
Solo i prodotti tessili composti da un'unica fibra possono
riportare le diciture "100%", "tutto", "puro
TUTTO COTONE 100%
PURA LANA 100%
SI
PURA LANA 90%
SETA 10%
NO
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© Davide Pacini
Le principali novità in merito alletichettatura
rispetto alle direttive precedenti :
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© Davide Pacini
Le principali novità in merito alletichettatura
rispetto alle direttive precedenti :
Indicazione 100%, Tutto e Puro - Uniche
eccezioni possono essere:
- un prodotto tessile contenente non oltre il 2% in peso di fibre estranee purché tale
quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di
fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.
- un prodotto tessile ottenuto con il ciclo cardato se contiene non oltre il 5% in peso
di fibre estranee purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente
inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta
sistematica.
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© Davide Pacini
Norme nazionali applicabili
(oltre al Codice Penale)
Il D.Lgs 194/1999
Resta la norma nazionale sanzionatoria di riferimento per
le violazioni al Regolamento 1007/2011 per quanto riguarda
la composizione e la denominazione delle fibre dei prodotti
tessili.
Per questa tipologia di violazione si dovrà quindi procedere
nelle forme previste dal citato Decreto Legislativo.
Il D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo)
Per quanto previsto al punto 14) dei Considerando del Regolamento
1007/2011, per tutti gli altri obblighi di etichettatura di un prodotto tessile:
nome e indirizzo del produttore e/o importatore, avvertenze e istruzioni
si deve applicare quanto previsto dal Titolo I, Parte IV Sicurezza e Qualità
del Codice del Consumo e quindi gli artt. dal 102 al 113
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© Davide Pacini
Norme nazionali applicabili
(oltre al Codice Penale)
Lapplicabilità della Direttiva 2001/95/CE (Sicurezza Prodotti), ai prodotti tessili è
ribadito nellArt 14 dei Considerando del Reg. UE 1007/2011 che recita:
La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti, oggetto del presente regolamento
è soggetta al Regolamento UE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
9/7/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto
riguarda la commercializzazione dei prodotti, e alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 3/12/2001, relativa alla sicurezza dei prodotti.
Art 105, comma 2 del D.Lgs 206/2005 - Codice del Consumo
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi
disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti
che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dellart. 4 della
Direttiva 2001/95/CE del 3/12/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio.
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© Davide Pacini
Articolo 15 Reg. 1077/2011/UE - Obblighi di etichettatura o contrassegno
1.!
All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o
del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o
del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
2.
Un distributore è considerato fabbricante ai fini del Reg. 1007/2011 qualora immetta un
prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne
modifichi il contenuto.
3.
All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che
esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dal presente regolamento.
4.
Gli operatori economici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 garantiscono che qualunque informazione
fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non possa essere
confusa con le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose stabilite
dal presente regolamento.
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© Davide Pacini
Articolo 3 Reg. 1077/2011/UE e Articolo 2 Reg. 765/2008/UE - DEFINIZIONI:
«fabbricante»
una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo
commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
«mandatario»
una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante
un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con
riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria;
«importatore»
una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato
comunitario un prodotto originario di un paese terzo;
«distributore»
una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dallimportatore,
che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
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SANZIONI
AMMINISTRATIVE
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
Assenza dei dati sulla tracciabilità
Violazione agli artt. 3 lettera e), 103 comma1 lettera a), 104 comma 4, lettera a) e 112
comma 5 del D.Lgs 206/2005:
Sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 30.000.
Pagamento misura ridotta Euro 3.000
Sanzione accessoria del sequestro del prodotto.
Utilizzo di abbreviazioni per la composizione:
Violazione allart. 14 c. 3 Reg. UE 1007/2011 e art 15 c.1 del D.Lgs 194/1999.
Sanzione da Euro 103 a Euro 3.098.
Pagamento in misura ridotta non ammesso
Sanzione accessoria del sequestro del prodotto.
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
Assenza dei dati sulla composizione fibrosa sui prodotti tessili
Violazione all art. 14 c.1 Reg. UE 1007/2011 e art 15 c.1 del D.Lgs 194/1999.
Sanzione da Euro 103 a Euro 3.098.
Pagamento in misura ridotta non ammesso
Sanzione accessoria del sequestro del prodotto.
Utilizzo di diciture in lingua straniera per la composizione:
Violazione allart. 16 c. 3 Reg. UE 1007/2011 e art 15 c.1 del D.Lgs 194/1999.
Sanzione da Euro 103 a Euro 3.098.
Pagamento in misura ridotta non ammesso
Sanzione accessoria del sequestro del prodotto.
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
Assenza dei dati sulla composizione fibrosa nei documenti commerciali
Violazione all art. 14 c.3 Reg. UE 1007/2011 e art 15 c.1 del D.Lgs 194/1999.
Sanzione da Euro 103 a Euro 3.098.
Pagamento in misura ridotta non ammesso
Sanzione accessoria del sequestro del prodotto.
Utilizzo di diciture in lingua straniera per la composizione:
Violazione allart. 16 c. 3 Reg. UE 1007/2011 e art 15 c.1 del D.Lgs 194/1999.
Sanzione da Euro 103 a Euro 3.098.
Pagamento in misura ridotta non ammesso
Sanzione accessoria del sequestro del prodotto .
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
Assenza delle indicazioni di manutenzione
Violazione allart. 12 comma 1 del D.M. 101/1997 e artt. 104 comma 2 e 112 comma 5
del D.Lgs 206/2005
Sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 30.000.
Pagamento misura ridotta Euro 3.000
Sanzione accessoria del sequestro del prodotto.
IN TUTTI I CASI DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ELENCATI dove è stata applicata
la sanzione accessoria del sequestro dei prodotti tessili è possibile chiedere il
dissequestro degli stessi allAutorità competente.
In caso di accoglimento del ricorso vi è sempre lobbligo, da parte del produttore,
della rietichettatura del prodotto in maniera conforme alla normativa vigente prima
della sua reimmissione in commercio.
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PRODOTTI TESSILI
PERICOLOSI
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COLORANTI NOCIVI
A seguito di analisi su vari campioni di abiti e scarpe provenienti dalla Cina e da altri
paesi extraeuropei è stata accertato luso di ammine aromatiche come coloranti.
Lamminobenzene o fenilammina è unammina primaria conosciuta come anilina,
solubile in alcool e acqua ed è utilizzata per la fabbricazione dei coloranti azoici
E un prodotto particolarmente pericoloso, in quanto lintossicazione può avvenire
per inalazione, contatto epidermico o ingestione.
I sintomi da intossicazione sono: labbra blu o nere con coinvolgimento della lingua e
delle mucose, pelle color ardesia, mal di testa, nausea, vomito, atassia, vertigini,
letargia, coma. Può provocare arresto cardiaco, malattie del sangue, cirrosi epatica,
insufficienza renale. Lassorbimento tramite la pelle può portare ad insorgenze tumorali
ai reni ed alla vescica.
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COSA SI INTENDE PER PRODOTTO SICURO
Art. 103, D.LGS 206/2005 - Definizioni.
Si intende per PRODOTTO SICURO: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3,
comma 1, lettera e), del D.Lgs 206/2005 (vedi articolo)
che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se
del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun
rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e
considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio,
le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile
l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e
istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o
informazione relativa al prodotto;
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UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE
D.P.R. 10/09/1982, n. 904
Attuazione della direttiva n. 76/769 (CEE) relativa alla immissione sul mercato ed
all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
Agli effetti del DPR 904/1982 si intendono per:
sostanze:
gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante
lavorazioni industriali;
preparati:
i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze;
articoli di puericultura:
qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il
succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini
e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca.
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
D.P.R 904/1982
Immissione in commercio o utilizzo di sostanze o preparati pericolosi elencati
nel D.P.R. 904 del 10/9/1982 e seguenti agg.
Violazione agli artt. 3 comma 1 e punti 41 e 42 dellAllegato del D.P.R 904/1982;
Art. 2 del D.M. 17/10/2003 e artt. 1 e 2 del D.M. 4/07/2005
Arresto fino ad anni 1 e ammenda da Euro 516,45 a Euro 2.582,28
ATTENZIONE: Questa normativa può essere applicata solo dopo la conferma della
presenza di una sostanza tossica, che deve essere comprovata da unanalisi chimica del
prodotto, effettuata da un Laboratorio accreditato con riconoscimento Europeo.
I Laboratori riconosciuti sono presenti nella Banca Dati Europea NANDO, consultabile al
seguente indirizzo internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=380
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RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE
AI SENSI DEL D.LGS 206/2005
Art. 114 - Responsabilità del produttore.
Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
ART. 117 - Prodotto difettoso.
1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente
attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue
caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che,
in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più
perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri
esemplari della medesima serie.
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LA GARANZIA AI SENSI DEL D.LGS 206/2005
Art. 128. Ambito di applicazione e definizioni.
2. Ai fini del presente capo si intende per beni di consumo:
qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
- i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità
giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
- l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità
determinata;
- l'energia elettrica;
Art. 132 Termini
Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro
il termine di DUE ANNI dalla consegna del bene.
ANCHE UN PRODOTTO TESSILE DEVE QUINDI AVERE UNA GARANZIA DI DUE ANNI.
AI SENSI DELLART. 130, COMMA 2 In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei
commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi 7, 8 e 9.
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PRODOTTI PERICOLOSI
Possono essere un esempio gli indumenti per bambini che non rispettano la Norma UNI
EN 14682 in quanto contengono lacci, nastri o piccole parti facilmente staccabili e che
quindi possono presentare un rischio di soffocamento:
SEGNALAZIONE
RAPEX N° 28 - 0511/11
soffocamento, perché i cristalli lucenti
essere facilmente
I prodotti presentano un rischio di
plastica dura possono
staccati e inghiottiti.
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PRODOTTI PERICOLOSI
SEGNALAZIONE
RAPEX N° 12 - 0426/11
Il prodotto presenta un rischio di
soffocamento a causa dei lacci lunghi
presenti sul cappuccio
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LA NORMA UNI EN 14682
SICUREZZA DEI BAMBINI
La norma EN 14682 è citata nella Gazzetta ufficiale europea ai sensi della direttiva sulla
Sicurezza Generale dei Prodotti (2001/95/EC) recepita in Italia dal Codice del Consumo D.lgs 206/2005
Per i bambini da 0 a 7 anni (fino a 134 cm di altezza) NON si possono utilizzare
laccetti corde funzionali o corde decorative nei cappucci e nella zona del collo mentre per i
bambini da 7 a 14 anni sono ammessi solo laccetti di forma circolare (ad anello, senza
estremità libere) con le seguenti caratteristiche:
• quando il capo e aperto (in posizione rilassata) il laccetto circolare non deve sporgere
dal capo,
• quando il capo e chiuso (in posizione tirata) la lunghezza della circonferenza
sporgente non deve essere superiore a 15 cm.
Corde funzionali e decorative non devono superare i 14 cm di lunghezza. Non ci
devono essere laccetti e corde funzionali o decorative che sporgano dallorlo inferiore dei
capi di abbigliamento (unica eccezione le staffe).
Per tutti gli abiti da 0 a 14 anni, in tutte le aree non citate precedentemente, i laccetti, le
corde funzionali e decorative non devono comunque sporgere più di 14 cm quando il
capo di abbigliamento è regolato alla massima apertura (a capo rilassato).
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LA NORMA UNI EN 14682
SICUREZZA DEI BAMBINI
Capi di abbigliamento per bambini fino a 7 anni
pericolosi a causa della presenza di
cordoncini o lacci nella zona cappuccio o collo
Non conformi alla Norma Europea UNI EN 14682,
punto 3.2.1
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LA NORMA UNI EN 14682
SICUREZZA DEI BAMBINI
Capi di abbigliamento per bambini dai 7 ai 14 anni pericolosi a
causa della presenza di
cordoncini o lacci con estremità libere nella zona cappuccio o
collo
Non conformi alla Norma Europea UNI EN 14682, punto 3.3.1
Nota: le estremità libere di lacci passanti e cordoncini funzionali
presentano anche dei nodi, quindi non sono conformi Norma Europea
UNI EN 14682, punto 3.1.1
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LA NORMA UNI EN 14682
SICUREZZA DEI BAMBINI
Capi di abbigliamento allamericana (es. bikini) per bambini dai 7 ai 14 anni pericolosi a causa
della presenza di cordoncini o lacci con estremità libere nella zona cappuccio o collo
Non conformi alla Norma Europea UNI EN 14682, punto 3.3.5
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LA NORMA UNI EN 14682
SICUREZZA DEI BAMBINI
Capi di abbigliamento per bambini dai 7 ai 14 anni pericolosi a causa della presenza di
lacci passanti per il girovita che sporgono più di 140 mm
Non conforme alla Norma Europea UNI
EN 14682, punto 3.4.1
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Non conforme alla Norma Europea UNI
EN 14682, punto 3.4.2
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PRODOTTI TESSILI
CONTAMINATI DA SOSTANZE NOCIVE
Altro esempio:
Indumenti intimi contenenti coloranti tossici, ammine aromatiche, dimetil-fumarato,
ecc.
SEGNALAZIONE
RAPEX N° 10 - 1254/09
Il prodotto presenta un rischio chimico poiché
contiene coloranti azoici vietati
(39 mg / kg di 4-amminoazobenzene).
Il prodotto non conforme al Regolamento REACH.
Caso di dermatite da contatto con coloranti nocivi
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SANZIONI
per i prodotti
tessili pericolosi
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 112 del Codice del Consumo, D.Lgs 206/2005:
Immissione in commercio o utilizzo di prodotti pericolosi per il consumatore:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul
mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito
con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti
pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai
provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1)
e 2), è punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento
delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da
2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104,
commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6,
7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro
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IL SISTEMA
RAPEX
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Sistema RAPEX
Il sistema di allerta della Comunità Europea per i prodotti pericolosi si chiama RAPEX.
E consultabile gratuitamente da chiunque al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
È aggiornato settimanalmente con le segnalazioni provenienti da tutti i Paesi Europei.
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Sistema RAPEX
Cliccando con il mouse sopra la settimana si apre la finestra delle segnalazioni:
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Sistema RAPEX
Cliccando con il mouse sopra limmagine possiamo ingrandirla
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Sistema RAPEX
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Definizione di prodotto ai sensi dell’ Art. 3, lettera e) D.Lgs 206/2005
PRODOTTO: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e
nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche
nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a
lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ ambito di
una attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o
rimesso a nuovo;
tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o
come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il
fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto
(torna diap. Precedente)
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Esempio di etichettatura fiori artificiali
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