Delibera di G.C. n. 3 del 13 gennaio 2015

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Delibera di G.C. n. 3 del 13 gennaio 2015
COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 13/01/2015
OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE.
APPROVAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO CON SCHEMI DI BILANCIO D.LGS
118/2011, QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL PRIMO GENNAIO 2015 AUTORIZZAZIONE PEG PROVVISORIO NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017
Il giorno 13/01/2015 alle ore 15:00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa partecipazione dei
Sigg.ri:
PASI NICOLA
Sindaco
PIRAZZOLI LORENZA
Vice Sindaco
GEMIGNANI ANDREA
Assessore
MODENA VALENTINA
Assessore
MINGUZZI ANDREA
Assessore
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:
GEMIGNANI ANDREA, , , , , ,
Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Sig. PASI NICOLA che dichiara
aperta la seduta, alla quale assiste il SEGRETARIO Dott. MORDENTI MARCO.
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti
approvati.
LA GIUNTA COMUNALE
adotta la seguente deliberazione:
Oggetto: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: LINEE DI INDIRIZZO PER LA
GESTIONE. APPROVAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO CON SCHEMI DI BILANCIO
D.LGS 118/2011, QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL PRIMO GENNAIO 2015 –
AUTORIZZAZIONE PEG PROVVISORIO NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 veniva promossa la sperimentazione riguardante
l’attuazione delle disposizioni dei principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province e
gli Enti locali, con particolare riguardo all’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di
competenza e di cassa;
- con tale decreto legislativo le disposizioni si applicavano a decorrere dall’anno 2014;
- con D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 sono state apportate delle modifiche, per le quali tali
disposizioni si applicano a decorrere dall’anno 2015, ad eccezione degli Enti interessati alla
sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale che, nel rispetto del principio contabile dell’annualità, riunisca il bilancio annuale e il
bilancio pluriennale 2013-2015 relativo all’esercizio 2014;
Richiamate:
– la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 24/09/2013 avente ad oggetto “Adesione del
comune di Fusignano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e
gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato
dall'articolo 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Anno 2014. Individuazione del referente per
la sperimentazione.” con la quale si avanzava la candidatura del Comune alla
sperimentazione 2014 dei nuovi sistemi contabili;
– la delibera di- consiglio comunale n. 17 del 25/03/2014 “Approvazione del bilancio di
previsione esercizio 2014/2016, del documento unico di programmazione (D.U.P.)
2014/2016 (D.Lgs n. 118/2011 – DPCM 28/12/2011) ”, come successivamente variata con
propri atti consiliari;
– la delibera di- giunta comunale n. 30 del 04/04/2014 “Approvazione piano esecutivo di
gestione – Parte contabile”;
– - consiglio comunale n. 24 del 28/04/2014 “Approvazione rendiconto della gestione relativa
all’anno 2013”;
– la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2014 con la quale la giunta del comune
di Fusignano ha presentato al consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione
del Comune di Fusignano per il triennio 2015/2017;
– - la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 25/11/2014 con la quale è stato approvata la
Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione2014/2016;
Preso atto che:
–
il D.Lgs. 118/2011 prevede, a partire dal 2015 l'applicazione in via esclusiva delle
disposizioni riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui allo stesso decreto
legislativo, come integrato con il D.Lgs 126/2014 considerando la sperimentazione,
disciplinata dal DPCM 28/12/2011 conclusa al 31 dicembre 2014, ad esclusione del
Rendiconto 2014;
– il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea con i
nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che pertanto
verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con i principi generali e applicati di cui
agli allegati al D.Lgs 118/2011;
Richiamate le seguenti disposizioni normative relative ai termini per l’approvazione del Bilancio di
Previsione:
– D.Lgs 267/2000 Articolo 151 Principi generali: Gli enti locali ispirano la propria gestione
al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il
31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;
– D.Lgs .118/2011 art .18 Termini di approvazione dei Bilanci: Le amministrazioni di cui
all’art 1comma 1 del D.Lgs 118/2011 approvano il bilancio di previsione e il budget
economico entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
– Allegato n. 4/1 al D.L gs 118/2011 Principio contabile applicato della programmazione
paragrafo 9.3 “La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali”: Entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema della delibera di
approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di
approvazione del bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di
articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati; In caso di
variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di
bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di
programmazione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di
previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa riguardanti almeno il triennio
successivo;
– D.Lgs 267/2000 Articolo 163 comma 3 l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con
decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma,
differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze.
– Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 con il quale è stato disposto il
differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2015 degli enti locali
Richiamate inoltre le seguenti norme relative alla disciplina dell’esercizio provvisorio da adottarsi
nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione:
– D.Lgs .267/2000 art .163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
– Allegato n. 4/2 al D.L gs 118/2011 Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria paragrafo 8.”Esercizio Provvisorio e Gestione provvisoria” e
paragrafo 11 “La gestione del Bilancio da parte del Tesoriere”;
Preso atto che secondo le disposizioni di cui al paragrafo 11 del Allegato 4/2 Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria gli enti, in caso di esercizio provvisorio, trasmettono
al tesoriere (anche in modalità elettronica mediante posta certificata):
a)l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio (di cui agli allegati A1_entrate e
A2_Spese parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
b) gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio,
previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato (di cui agli allegati B1_entrate e
b_2_Spese parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), indicante, per ciascun
stanziamento, anche gli impegni già assunti, che possono essere aggiornati alla data del 31
dicembre dell’anno precedente e l’importo del fondo pluriennale vincolato aggiornato alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente;
Preso atto inoltre che secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 e al paragrafo 10 del
Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” ai fini della contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali:
a) Gli enti devono comunicare al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da
legge da trasferimenti e da prestiti (art 180 comma 3 TUEL);
b) Gli enti devono comunicare al tesoriere i pagamenti con destinazione vincolata derivanti da
legge, da trasferimenti e da prestiti (art 185 comma 2 TUEL);
c) Gli enti possono utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate di cui all’art 180 comma 3
del TUEL, per il finanziamento di spese correnti (art 194 TUEL);
d) Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all’incasso della correlata
entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l’indicazione di cui all’articolo 185,
comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione
stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a
valere di incassi vincolati. Ne consegue che, l’ordinativo di incasso concernente l’entrata
correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l’indicazione di cui
all’articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di
destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto,
essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una
specifica spesa (Risposta Arconet del 26/11/2014)
e) All’avvio del 2015 gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo
degli incassi vincolati al 31/12/2014;
Ravvisata la necessità:
– di dettagliare, nel deliberato, le disposizioni che si applicano per l'assunzione di impegni
durante l'esercizio provvisorio derivanti dal combinato disposto del D.lgs 267/2000 e dei
Principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria;
– di dettagliare, nel deliberato, le disposizioni che si applicano nei rapporti con il Tesoriere
durante l'esercizio provvisorio derivanti dal combinato disposto del D.lgs 267/2000 e dei
Principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria;
– di approvare e trasmettere al tesoriere l'elenco dei residui al 1 gennaio 2015 come da allegati
A1 Entrate e A2 Spese) al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
–
–
–
di approvare e trasmettere al tesoriere gli schemi di bilancio armonizzato (assestato
2014/2016) , di cui al D. Lgs 118/2011 come da allegati B1 Entrate e B2 Spese) al presente
provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
di quantificare un importo pari a zero la cassa vincolata, presso la tesoreria comunale,
escluse quindi le giacenze da mutui e prestiti depositate giacenti su altri conti correnti
bancari, quale sommatoria dei residui attivi relativi alle entrate vincolate sommati al fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 relativo ai capitoli vincolati dedotti i residui
passivi relativi a capitoli vincolati, come definito dal paragrafo 10.6, dell'Allegato 4/2 del
D.Lgs 118/2011;
di riconfermare gli stanziamenti e le dotazioni necessarie, nel limite di quanto indicato
dall'ultimo PEG approvato con delibera di Giunta n. 30 del 04/04/2014, esecutiva a termini
di legge, come successivamente modificato dalle variazioni intercorse durante l'esercizio
2014, in attesa dell'approvazione del PEG 2015/2017 che potrà essere deliberato in via
definitiva solo una volta approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015/2017,
affidando ai Responsabili di Area, ai sensi dell'art 169 del D.Lgs. 267/2000, precisando che,
fino all'approvazione del PEG preventivo definitivo 2015/2017:
•
gli atti di gestione adottati devono avere quale oggetto esclusivo attività istituzionali,
riconducibili alle funzioni e ai compiti che il comune deve obbligatoriamente svolgere e
che, nella loro attuazione, devono avere soluzione di continuità;
•
l’impegno delle spese deve avvenire nel rispetto di quanto previsto principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 Allegato
4/2;
•
l’acquisizione di beni e servizi, nonché l’affidamento di incarichi professionali
devono avvenire nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia
di appalti, nonché a quanto stabilito dal vigente regolamento dei contratti dell’ente;
•
gli atti di gestione riguardanti interventi, iniziative o progetti di nuova definizione o
comunque con impostazione innovativa, richiedono in ogni caso l’approvazione da parte
dell'organo esecutivo;
Preso atto infine che la legge di stabilità 2015 modifica, in particolare ai commi 629 e 630 dell'art
3, la normativa in merito all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) per
quello che riguarda:
– l'ampliamento dell'applicazione della cosiddetta “reverse charge” (art 17 comma 6) con
l'inserimento dei servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di
completamento degli edifici;
– l'introduzione del cosiddetto “split payment” ( art 17 Ter) in base al quale, per le fatture di
acquisto di beni e servizi che non ricadono nel meccanismo del “reverse charge”, il comune
deve corrispondere l'imposta direttamente allo stato e non più alle imprese fornitrici;
Ravvisata la necessità:
di dettagliare, nel deliberato, le disposizioni per la registrazioni delle fatture e per le comunicazioni
ai fornitori;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità Tecnica dal Responsabile dell'Unità
Territoriale del Comune di Fusignano e Contabile rilasciato dal Dirigente dell'Area servizi finanziari
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna , resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL e
successive modificazioni ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;
Ad unanimità dei voti palesemente espressi;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:
- di approvare l'esercizio provvisorio sulla base degli stanziamenti definitivi risultanti dal Bilancio
di Previsione 2014-2016 – esercizio 2015, nonché sulla base dei residui derivanti dalle annualità
precedenti e delle somme di competenza 2014 da imputare all’esercizio 2015 secondo il nuovo
principio della cosiddetta competenza rafforzata;
- di dettagliare, come segue, le disposizioni che si applicano durante l'esercizio provvisorio derivanti
dal combinato disposto del D.Lgs 267/2000 e dei Principi contabili applicati concernenti la
contabilità finanziaria:
1) Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti
nell’ultimo bilancio di previsione (2014/2016), definitivamente approvato (assestato) per l’esercizio
cui si riferisce l’esercizio provvisorio (2015), quindi gli stanziamenti di riferimento sono quelli
assestati del 2015, secondo anno del pluriennale 2014/2016;
2) Nel corso dell’esercizio provvisorio, le spese correnti possono essere impegnate mensilmente, per
ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, somme
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel secondo esercizio dell’ultimo
bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”;
3) Sfuggono al limite del dodicesimo le spese tassativamente regolate dalla legge quelle non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti;
4) I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di
urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
5) Possono essere impegnate spese relative alle partite di giro (al di fuori del limite di un
dodicesimo)
6) Sono impegnabili le somme relative a lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza;
7) Non è ammesso il ricorso all’indebitamento;
8) Per estensione logica della normativa relativa alla gestione provvisoria (avente natura più
restrittiva dell’esercizio provvisorio) sfuggo al limite del dodicesimo le obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, il
pagamento delle spese di personale, delle spese relative delle rate di mutuo, i canoni, imposte e
tasse, ed, in particolare, le sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’ente;
9) La gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza
(e non di cassa) della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione
all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato;
10) Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi
sfuggono al limite dei dodicesimo anche gli impegni cancellati nell’ambito delle operazioni di
riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell’esercizio corrente;
11) Tutte, le spese sono impegnate sempre nel rispetto del principio contabile generale e applicato
della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti
degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;
12) Le spese di investimento di norma non possono essere impegnate, salvo quanto previsto nel
punto successivo;
13) Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a
termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito
l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di
revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione,
che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di
pre-consuntivo dell’esercizio precedente. Costituiscono, ai sensi del comma ter dell’art 187 del
D.Lgs 267/2000 quote vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le
corrispondenti economie di bilancio:
a. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b. derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c. derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
d. derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione
ha formalmente attribuito una specifica destinazione (con propria delibera).
14) Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di
trasferimento del personale all’interno dell’ente;
15) La Giunta può adottare per quanto riguarda le spese, variazioni agli stanziamenti di competenza
dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi, anche prevedendo l’istituzione di
nuovi capitoli;
16) La Giunta può adottare per quanto riguarda le entrate, variazioni agli stanziamenti di
competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima
categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli
17) L’utilizzo del Fondo di riserva è consentito solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad
esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per
garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato
svolgimento determinerebbe danno per l’ente. A seguito dell’approvazione del bilancio di
previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di
riserva (art. 166 del D.Lgs 267/2000 non superiore al 2% delle spese correnti) è ridotto dell’importo
del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio;
- di dettagliare, come segue, le disposizioni che si applicano nei rapporti con il Tesoriere durante
l'esercizio provvisorio derivanti dal combinato disposto del D.lgs 267/2000 e dei Principi contabili
applicati concernenti la contabilità finanziaria:
1) le verifiche riguardanti i dodicesimi sono svolte dal tesoriere facendo riferimento alla
differenza tra gli stanziamenti di competenza e l’importo delle spese già impegnate e del
fondo pluriennale vincolato, fermo restando le verifiche riguardanti la capienza complessiva
degli stanziamenti di competenza, sulla base della differenza tra lo stanziamento di
competenza complessivo e l’importo del fondo pluriennale vincolato;
2) il controllo è svolto dal Tesoriere operando una netta separazione fra la disponibilità:
- dei dodicesimi mensili - fissa per ciascun mese salvo variazioni dovute ad aggiornamenti
sulle somme già impegnate negli esercizi precedenti, determinata dall’importo dei singoli
stanziamenti di bilancio al netto dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, e
della quota parte non usufruita nei mesi antecedenti a quello in cui è effettuato il pagamento
del mandato;
- della disponibilità per mandati non frazionati - dal 1° gennaio 2015 verrà utilizzato
l’apposito elemento dell’ordinativo di pagamento, previsto per identificare le spese non
soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’articolo 163,comma 5, in caso di esercizio
provvisorio. Al tesoriere non è richiesto di verificare che la spesa cui si riferisce il mandato è
esclusa dall’obbligo della gestione per dodicesimi, gli enti che adottano l’Ordinativo
informatico, utilizzano il campo previsto per indicare che trattasi di spesa esclusa
dall’obbligo della gestione per dodicesimi valorizzando il flag “frazionabile” con “NO” per
tutte le spese non soggette al controllo dei dodicesimi comprese le spese a valere sulle
somme già impegnate);
- di approvare e trasmettere al tesoriere l'elenco dei residui al 1 gennaio 2015 come da allegati A1
Entrate e A2 Spese) al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di approvare e trasmettere al tesoriere gli schemi di bilancio armonizzato (assestato 2014/2016) ,
di cui al D. Lgs 118/2011 come da allegati B1 Entrate e B2 Spese) al presente provvedimento che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di comunicare al Tesoriere l’importo pari a zero derivante dalla quantificazione della cassa
vincolata, presso la tesoreria comunale, escluse quindi le giacenze da mutui e prestiti depositate
giacenti su altri conti correnti bancari, quale sommatoria dei residui attivi relativi alle entrate
vincolate sommati al fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 relativo ai capitoli vincolati
dedotti i residui passivi relativi a capitoli vincolati, come definito dal paragrafo 10.6; del Allegato
4/2 del D.Lgs 118/2011;
- di confermare per l'esercizio 2015, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del
successivo Piano Esecutivo di Gestione, quanto indicato dall'ultimo PEG approvato con delibera di
Giunta n. 60 del 13/05/2014 come successivamente modificato dalle variazioni intercorse durante
l'esercizio 2014 e precisamente:
■ l'ulteriore graduazione delle risorse dell'Entrata in Capitoli, dei Servizi in Centri di Costo e
degli interventi in Capitoli/Articoli e la relativa assegnazione ai Responsabili di Area;
■ le deleghe per la gestione contabile degli stanziamenti assegnati ai Responsabili di Area
e/o Unità Territoriali rimangono quelle previste negli appositi atti di delega adottati dal
Sindaco di Fusignano e/o dai singoli dirigenti;
■ l'assegnazione degli stanziamenti dell'entrata e della spesa in base a quanto previsto
dall'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, a quanto originariamente assegnato nel PEG 2014 e sue
successive variazioni;
- di disporre che, fino all'approvazione del PEG definitivo 2015/2017:
•
gli atti di gestione adottati devono avere quale oggetto esclusivo attività istituzionali,
riconducibili alle funzioni e ai compiti che il comune deve obbligatoriamente svolgere e che,
nella loro attuazione, devono avere soluzione di continuità;
•
l’impegno delle spese deve avvenire nel rispetto di quanto previsto principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011;
•
l’acquisizione di beni e servizi, nonché l’affidamento di incarichi professionali
devono avvenire nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
appalti, nonché a quanto stabilito dal vigente regolamento dei contratti dell’ente;
•
gli atti di gestione riguardanti interventi, iniziative o progetti di nuova definizione o
comunque con impostazione innovativa, richiedono in ogni caso l’approvazione da parte
dell'organo esecutivo;
- di limitare quindi la validità delle assegnazioni del presente atto fino all'approvazione del Bilancio
di Previsione 2015/2017;
- di autorizzare i pagamenti da effettuare nel corso del 2015 sia sui residui che in competenza in
base alle ipotesi di incasso, e ai limiti del patto di stabilità vigenti previa puntuale verifica da parte
dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio congiuntamente ai Servizi Finanziari in attesa di definizione
dei saldi finanziari in termini di competenza mista da adottarsi in sede di approvazione del Bilancio
di Previsione 2015/2017;
- di derogare il vigente regolamento di contabilità dell’ente, non in linea con i nuovi dettami
normativi derivanti dall'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al citato D.Lgs 118/2011, che
verrà quindi applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- di dettagliare, come segue, le disposizioni derivanti dall'introduzione nella disciplina IVA dello
split payment e del reverse charge, in mancanza del relativo decreto attuativo:
–
Il nuovo regime verrà applicato alle fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2014;
–
Per le fatture soggette a split payment si procederà a versare al fornitore solo l'imponibile e a
rinviare la definizione del pagamento dell'IVA all'emanazione del decreto ministeriale;
–
Non rientrano nella disciplina dello split payment le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto
o quelle soggette alla reverse charge;
–
Essendo soggette a revese charge i servizi commerciali che ricadono nelle fattispecie di cui
all'art 17 comma 2 occorrerà dare apposita comunicazione, a cura dell'assegnatario dello
stanziamento, ai fornitori al momento dell'affidamento (per i nuovi affidamenti) o prima
dell'emissione della fattura al fine di consentire agli stessi la corretta emissione delle fattura;
- di dichiarare, con separata unanime votazione palesemente espressa, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. per consentire ai
responsabili competenti l’assunzione degli impegni di spesa.
Il Presidente
Il SEGRETARIO
PASI NICOLA
MORDENTI MARCO