Regolamento per la concessione d uso di sale e beni comunali
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Regolamento per la concessione d uso di sale e beni comunali
Comune di Castello d'Argile REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE D’USO DI LOCALI E BENI COMUNALI Indice Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 - Criteri generali e finalità Articolo 3 - Criteri di priorità per la determinazione dei soggetti aventi diritto alla concessione d’uso di locali e beni comunali. Articolo 4 - Individuazione delle sale comunali oggetto di concessione d’uso non esclusivo Articolo 5 - Individuazione dei beni comunali oggetto di concessione d’uso non esclusivo Articolo 6 - Altri locali, oggetto di concessione d’uso esclusivo (comodato gratuito o oneroso) Articolo 7 - Determinazione delle tariffe, agevolazioni e/o uso gratuito e modalità di pagamento del corrispettivo Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda per la concessione d’uso Articolo 9 - Accesso alle sale e loro custodia Articolo 10 - Responsabilità del concessionario Articolo 11 - Deposito cauzionale Articolo 12 - Revoca della Concessione Articolo 13 - Norme finali Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Ai sensi dell’art. 37 dello Statuto Comunale, il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, e può mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni1 o servizi in modo gratuito, da stabilire in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità, per lo svolgimento delle proprie attività. Il Comune può inoltre mettere a disposizione di gruppi di cittadini o singoli cittadini (libere forme associative) i locali ed i beni comunali, per la realizzazione di iniziative e la gestione di beni e risorse per lo svolgimento di attività non istituzionali. Il presente regolamento definisce quindi i criteri generali e le finalità per la concessione in uso di locali e beni comunali, determina i soggetti aventi diritto alla concessione, disciplina le modalità di concessione e, contestualmente all’approvazione annuale delle tariffe, individua i locali ed i beni oggetto di concessione se diversi da quelli elencati alle successive tabelle 2 e 3. Articolo 2 - Criteri generali e finalità I locali e i beni comunali sono prioritariamente utilizzati per iniziative, manifestazioni e attività istituzionali direttamente promosse, gestite e/o patrocinate dal Comune. I locali sono concessi ai soggetti individuati al successivo art. 3), per favorire lo svolgimento di iniziative ed attività nelle quali si esplica la vita organizzata della comunità, ovvero iniziative di promozione sociale e culturale, artistica ed educativa, quali assemblee, dibattiti, incontri ed ogni altro tipo di attività politica, sociale, sindacale, culturale, che non abbia scopo di lucro. Compatibilmente con il calendario delle predette attività prioritarie, i locali possono essere concessi anche per iniziative, manifestazioni o feste promosse da gruppi di cittadini o da singoli cittadini residenti, in occasione di feste di compleanno, altre feste e attività ludico ricreative. Le finalità maggiormente rappresentative, per l’uso dei locali sono le seguenti: ♦ la promozione del volontariato socio assistenziale; ♦ la prevenzione del disagio; ♦ il sostegno alla famiglia, ai disabili, agli anziani; ♦ il sostegno all’infanzia, all’adolescenza e ai giovani; ♦ l’educazione alla salute e alla sicurezza sociale; ♦ la protezione civile; ♦ la promozione della cultura, dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero; ♦ l’educazione all’ambiente; ♦ le attività educative e formative; 1 Per “beni” si intendono i beni mobili, quali arredi e attrezzature. ♦ la promozione di momenti di aggregazione, particolarmente rivolti all’infanzia e all’adolescenza; ♦ la promozione di attività di integrazione rivolte agli stranieri; ♦ le attività legate all’associazionismo in generale; ♦ incontri condominiali; Sono espressamente escluse attività religiose, commerciali o a scopo di lucro. Articolo 3 – Criteri di priorità per la determinazione dei soggetti aventi diritto alla concessione d’uso di locali e beni comunali. Il comune stabilisce criteri generali di priorità tenendo conto del soggetto richiedente, del territorio e della valenza pubblica o privata dell’attività svolta; fermo restando che hanno la precedenza i soggetti che operano per le finalità di cui all’art. 2) e a parità di condizioni il soggetto che ha presentato per primo la domanda all’ufficio protocollo del comune. I gruppi consiliari, se interessati, possono usufruire gratuitamente di una saletta individuata dal comune, per incontri inerenti lo svolgimento del mandato. I consiglieri comunali parimenti, possono usufruire gratuitamente di una saletta individuata dal comune, per le attività derivate dall’esercizio del proprio mandato, limitatamente alle ore di apertura dei servizi comunali. L’ufficio competente, rispetto alle richieste pervenute assegna fra le sale disponibili, quelle maggiormente compatibili e/o adeguate all’uso richiesto. 1) soggetto richiedente 2) svolgimento dell’attività in prevalenza e non occasionalmente, nel territorio 3) valenza dell’attività svolta a) Associazioni/organismi regolarmente costituiti: associazioni di volontariato, associazioni culturali, centri sociali anziani, associazioni giovanili, enti di donazione sangue/organi, scuole, società sportive, sindacati, parrocchie, comitati di operatori economici, gruppi consiliari, partiti politici b) Associazioni/gruppi informali non costituiti c) Persone fisiche: Cittadini promotori di corsi di: musica, attività artistiche, informatica, lingue, o comunque rientranti nelle finalità previste dall'art. 2) del presente regolamento a) Comunale b) Non comunale a) Pubblica rivolta alla Cittadinanza, o per corsi gratuiti; b) Privata riservata a gruppi o categorie specifiche di cittadini, o per corsi a pagamento; Tabella 1 Articolo 4 - Individuazione delle sale esclusivo comunali oggetto di concessione d’uso non L’uso dei locali denominati “sale comunali” viene concesso in via non esclusiva, per i giorni e per le fasce orarie richieste. Il Comune annualmente individua le sale da assegnare se diverse dall’elenco di cui alla sottostante tabella 2) e le modalità di custodia: comune, volontariato o diretta. Codice sala Denominazione Sala Indirizzo Capienza Custodia Pulizia A) Sala Polifunzionale Via del Mincio, 1 100 (*)AV/Comune/diretta AV/Comune/diretta B) Saletta civica Piazza Caduti del 2 agosto 1980 - Mascarino 25 AV/Comune/diretta AV/Comune/diretta C) Saletta 1 20 AV/Comune/diretta Comune D) Saletta 2 20 AV/Comune/diretta Comune E) Saletta 3 20 AV/Comune/diretta Comune F) Sala Porta Pieve 15 diretta Comune G) Soppalco scuole medie Via Matteotti, 158 – (II piano palazzina Teatro) Via Matteotti, 158 – (II piano palazzina Teatro) Via Matteotti, 158 – (II piano palazzina Teatro) Piazza Gadani, 2 – (I piano – Municipio) Via della Costituzione, 3 – (I piano Sc.medie) Via Matteotti, 146 40 AV/diretta Comune 150 Comune Comune H) Teatro comunale (*) AV = associazione di volontari Tabella 2 Articolo 5 - Individuazione dei esclusivo beni comunali oggetto di concessione d’uso non L’uso dei beni comunali, se disponibili, viene concesso per i giorni e per le fasce orarie richieste. Il Comune annualmente individua i beni da concedere in uso, se diversi dall’elenco di cui alla sottostante tabella 3), ed il loro uso è di norma condizionato ad un impiego nel solo territorio comunale. Denominazione bene Pannelli a griglia metallici con ruote Pannelli a griglia metallici neri Proiettore diapositive e telo Proiettore per lucidi Cornici Telo di proiezione Altri beni da individuare, in concessione Tabella 3 E’ responsabilità del concessionario usare i beni con cura e lo stesso ne risponde in caso di danneggiamento anche fortuito, furto o uso improprio. Articolo 6 – Altri locali, oggetto di concessione d’uso esclusivo con contratto di comodato Il Comune dispone di altri locali comunali da concedere con contratto di comodato, ad Associazioni locali o ad organismi istituzionali rilevanti che svolgendo attività strutturate e continuative nel territorio comunale necessitano di spazi ad uso esclusivo, di attrezzature ed arredi specifici non condivisibili con altri soggetti. Tali locali sono di norma assegnati ai soggetti individuati al comma a), punto 1), tabella 1), valutate in via prioritaria le esigenze di continuità motivate dalla rilevanza del servizio svolto, da parte delle associazioni e/o organismi già titolari di contratti di comodato. Il Comune compatibilmente con la disponibilità di tali locali, predispone un avviso da pubblicarsi per gg. 15 all’Albo Pretorio e sul sito del Comune, trascorsi i quali si procederà con i criteri di cui al precedente art. 3). Nessuna associazione può usufruire di più di un locale comunale, salvo l'ipotesi in cui, soddisfatte tutte le domande, residuino locali disponibili e finché non pervengano altre richieste. Articolo 7 – Determinazione delle tariffe, agevolazioni e/o uso gratuito e modalità di pagamento del corrispettivo Le tariffe per l’uso non esclusivo delle sale vengono annualmente determinate con atto della Giunta comunale, approvate contestualmente al bilancio di previsione, tenendo conto altresì della capienza delle sale e dell’uso con o senza riscaldamento. Il comune stabilisce altresì i soggetti e le attività per le quali le sale sono concesse in uso gratuito, fermo restando l’obbligo di presentare richiesta ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento. Il comune mensilmente emette il bollettino di conto corrente postale con l’indicazione della data di scadenza del pagamento, e lo trasmette al richiedente tramite il servizio Postel. Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda per la concessione d’uso La domanda di concessione delle sale, dei beni comunali o di altri locali, redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo www.argile.comune.provincia.bo.it, contenente gli elementi utili alla valutazione della richiesta, deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune nei seguenti termini, salvo diversa indicazione disposta dal Comune: 1. per attività ed iniziative continuative legate all’anno scolastico in corso: entro il 10 Settembre; 2. per attività ed iniziative continuative legate all’anno solare successivo: entro il 10 di Dicembre; 3. per attività ed iniziative non continuative: entro 5 giorni dalla data di utilizzo della sala; 4. per attività complesse che necessitano di locali ad uso esclusivo: entro i termini indicati nel pubblico avviso, quando vi siano locali adeguati disponili. 5. per i beni comunali: entro 3 giorni dalla data di utilizzo. Poiché la formazione del calendario viene effettuata adottando il principio del più intenso utilizzo delle strutture, al fine di tutelare il diritto di ognuno di poterle utilizzare, saranno riservati due giorni al mese di disponibilità in ciascuna sala per chiunque ne faccia richiesta, per attività non continuative. Nel caso in cui i giorni riservati alle attività non continuative non siano impegnati entro 7 giorni, le sale saranno rese disponibili con la normale modalità di prenotazione. Eventuali richieste presentate in deroga ai suddetti termini, saranno prese in considerazione valutando la disponibilità delle sale ed i tempi di rilascio della concessione. All’atto della richiesta il beneficiario dovrà sottoscrivere di aver preso visione: - del presente regolamento; - delle tariffe determinate per l’anno in corso; - l’impegno al pagamento della quota dovuta. Nel caso in cui l’attività per la quale si richiede l’uso della sala necessiti di autorizzazioni specifiche (SIAE, Polizia Municipale, o altre) la concessione viene rilasciata in via provvisoria, ed è subordinata alla presentazione da parte del richiedente, prima della data richiesta delle necessarie autorizzazioni pena la revoca della concessione. Il competente ufficio valutata l’ammissibilità o meno della richiesta ai sensi del presente regolamento, rilascia il provvedimento di concessione all’uso, o comunica il motivo della mancata concessione. Articolo 9 - Accesso alle sale e loro custodia Per custodia si intende il servizio di apertura e chiusura della sala concessa, e si individua quindi il referente a cui sono affidate le chiavi. La responsabilità dell’uso della sala resta comunque in carico al soggetto richiedente che sottoscrive la domanda. Le modalità di custodia sono individuate per ciascuna sala nell’atto di concessione fra le seguenti: - Comune: è a carico di personale dipendente comunale; - Volontariato: è a carico di un referente individuato da un’ associazione di volontariato - Diretta: consegna delle chiavi direttamente al responsabile dell’associazione richiedente Articolo 10 - Responsabilità del concessionario Il concessionario è direttamente responsabile del corretto utilizzo della sala utilizzata e delle attrezzature in essa contenute e dei beni concessi. Il concessionario è tenuto altresì all’immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati ai locali ed ai beni concessi, nonché agli arredi ed alle attrezzature in dotazione ai locali medesimi. Il responsabile del servizio competente, riscontrati i danni invia il verbale di accertamento al titolare della concessione entro 3 giorni e comunque prima che la sala venga utilizzata da altri comunicando, se possibile, anche l’entità del risarcimento richiesto e le modalità per la riscossione. Nel caso in cui sia necessario richiedere una perizia tecnica, l’entità del risarcimento richiesto verrà comunicata successivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di accertamento. In caso di inadempienza nel pagamento, si procede all’avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell’Ente di denuncia all’autorità competente. E’ inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dal concessionario medesimo o da terzi per conto del concessionario. Articolo 11 - Deposito cauzionale L’ufficio competente ha facoltà di chiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale da definire in relazione alle caratteristiche della sala concessa, alla durata della iniziativa, ed al numero dei partecipanti, a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi e fatto salvo ogni ulteriore onere risarcitorio ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento. Articolo 12 - Revoca della Concessione E’ facoltà del competente ufficio revocare o sospendere l’utilizzo della sala anche se già autorizzato nel caso in cui: - il beneficiario non provveda al rispetto delle norme del presente regolamento o in esso richiamate; - i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione; - il beneficiario non provveda al pagamento nei termini indicati sul bollettino di conto corrente postale emesso, o comunque per morosità; - particolari ragioni di pubblico interesse lo richiedano, secondo valutazioni dei dell’Amministrazione. Articolo 13 - Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione comunale.