Il parere dell`Avvocatura dello Stato di Genova
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Il parere dell`Avvocatura dello Stato di Genova
Jjdltx SMo Viale Brigate Partigiane 2 16129 GENOVA ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGLI Peci [email protected],IT ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI - - 34040-20/10/2016-P-aooge AL:1602/2016 Partenza N. Tipo Affare CS 1602-16 Proc. M.C. Ghia [email protected] E p.c. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LIGURIA Pec: [email protected] Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati OGGETTO: RICHIESTA PARERE EFFETTI SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO TORINO N. 1049/2016 13.8.2016 E CORTE DI APPELLO DI Con nota del 30 settembre p.v. l’Istituto Comprensivo di Pegli si rivolgeva a questo Organo Legale chiedendo chiarimenti in merito all’efficacia soggettiva e alla possibile validità erga omnes delle pronunce in oggetto. Letta la sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 13.8.2016, nonché la successiva pronuncia della Corte di Appello di Torino n. 1049/2016, si rileva quanto segue. L’art. 2909 del Codice Civile prevede che ‘Taccertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. La disposizione in commento delimita pertanto i confini soggettivi della pronuncia giudiziale alle parti del giudizio, ai loro eredi delle stesse, nonché ai soggetti che siano titolari di un diritto nei confronti delle parti medesime. Gli effetti della decisione sono risultano pertanto incontrovertibili solo nei confronti dei soggetti che hanno preso parte al processo, owero nei confronti degli eredi o degli aventi causa di questi, potendo la sentenza resa inter partes spiegare nei procedimenti instaurati da e nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 2909 c.c. valore esclusivamente persuasivo o, tutt’al più, essere utilizzata quale elemento di prova. In ragione di quanto sopra, si ritiene che le sentenze in oggetto non possano assumere efficacia giuridica al di fuori dei limiti ora indicati, potendo tuttavia le stesse essere utilizzate quale precedente - dì natura, comunque, non vincolante - nei futuri ed eventuali procedimenti instaurati da altri soggetti aventi ad oggetto la medesima questione. Merita peraltro evidenziare che le pronunce di cui trattasi non risultano ad oggi essere passate in giudicato ex art. 324 c.p.c., risultando tuttora pendenti i termini per Timpugnazione delle stesse (artt. 325 e 327 c.p.c.). Si rimane a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere. IL Procuratore incaricato Maria Chiara Ghia L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO ANNA MARIA BONOMO iC60 LCf o