Il parere dell`Avvocatura dello Stato di Genova

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Il parere dell`Avvocatura dello Stato di Genova
Jjdltx SMo
Viale Brigate Partigiane 2
16129 GENOVA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGLI
Peci [email protected],IT
ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI - - 34040-20/10/2016-P-aooge AL:1602/2016
Partenza N.
Tipo Affare CS 1602-16
Proc. M.C. Ghia
[email protected]
E p.c.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA
LIGURIA
Pec: [email protected]
Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati
OGGETTO: RICHIESTA PARERE EFFETTI SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO
TORINO N. 1049/2016
13.8.2016 E CORTE DI APPELLO DI
Con nota del 30 settembre p.v. l’Istituto Comprensivo di Pegli si rivolgeva a questo Organo Legale
chiedendo chiarimenti in merito all’efficacia soggettiva e alla possibile validità erga omnes delle pronunce in
oggetto.
Letta la sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 13.8.2016, nonché la successiva pronuncia della
Corte di Appello di Torino n. 1049/2016, si rileva quanto segue.
L’art. 2909 del Codice Civile prevede che ‘Taccertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a
ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. La disposizione in commento delimita pertanto i confini
soggettivi della pronuncia giudiziale alle parti del giudizio, ai loro eredi delle stesse, nonché ai soggetti che
siano titolari di un diritto nei confronti delle parti medesime.
Gli effetti della decisione sono risultano pertanto incontrovertibili solo nei confronti dei soggetti che hanno
preso parte al processo, owero nei confronti degli eredi o degli aventi causa di questi, potendo la sentenza
resa inter partes spiegare nei procedimenti instaurati da e nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati
nell’art. 2909 c.c. valore esclusivamente persuasivo o, tutt’al più, essere utilizzata quale elemento di prova.
In ragione di quanto sopra, si ritiene che le sentenze in oggetto non possano assumere efficacia giuridica al
di fuori dei limiti ora indicati, potendo tuttavia le stesse essere utilizzate quale precedente - dì natura,
comunque, non vincolante - nei futuri ed eventuali procedimenti instaurati da altri soggetti aventi ad
oggetto la medesima questione.
Merita peraltro evidenziare che le pronunce di cui trattasi non risultano ad oggi essere passate in giudicato
ex art. 324 c.p.c., risultando tuttora pendenti i termini per Timpugnazione delle stesse (artt. 325 e 327
c.p.c.).
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento possa occorrere.
IL Procuratore incaricato
Maria Chiara Ghia
L’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
ANNA MARIA BONOMO
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