Sport dilettantistico: il «rebus» delle addizionali regionali di
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Sport dilettantistico: il «rebus» delle addizionali regionali di
Sport dilettantistico Sport dilettantistico: il «rebus» delle addizionali regionali di compartecipazione all’IRPEF di Marta Saccaro L’approfondimento L’Agenzia delle entrate ha affermato che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale e comunale di compartecipazione, devono individuare l’aliquota deliberata dalla regione e dal Comune nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale. Inoltre, la mancata emanazione dei decreti interministeriali, con i quali si sarebbe dovuta stabilire l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, non impedisce in alcun modo l’applicazione del tributo in questione. Riferimenti Agenzia delle entrate, risoluzione 11 dicembre 2012, n. 106/E Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 25, comma 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. n. 360, dall’art. 1, comma 2 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67, 69 Non convincono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 11 dicembre 2012, n. 106/E1. La declaratoria è intervenuta in risposta ad un interpello avente ad oggetto l’applicazione delle ritenute sulla parte imponibile dei compensi corrisposti agli atleti dilettanti, secondo le regole disposte dell’art. 25 della legge n. 133/1999. Questa norma prevede che sulla parte imponibile dei redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR “le società e gli enti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dell’articolo 11” del TUIR “maggiorata dalle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche”. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate precisa che “le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario ha il domicilio fiscale”. La risoluzione prosegue facendo intendere - invero in maniera confusa - che analogo comportamento debba essere seguito ai fini dell’addizionale comunale. Nella sostanza, quindi, all’atto dell’effettuazione della ritenuta il soggetto che ha erogato il compenso dovrebbe applicare - a parere dell’Agenzia - le aliquote di addizionale regionale e comunale fissate a regime dagli enti impositori, tenendo conto anche delle eventuali soglie di esenzione dal tributo o delle eventuali differenziazioni del tributo per scaglioni di reddito. Si ritiene - ma sul punto la risoluzione non fornisce ulteriori precisazioni - che questo calcolo debba essere effettuato da colui che eroga le somme soggette a ritenuta con riferimento ai soli redditi da attività sportive dilettantistiche corrisposti, senza considerare eventuali ulteriori emolumenti percepiti dall’atleta. Marta Saccaro - Dottore commercialista in Bologna Nota: 1 Cfr. in Banca Dati Big Suite, Ipsoa. n. 2/2013 15 Sport dilettantistico Non si può non osservare, in Di fatto, poiché alla compoIn sintesi prima analisi, come il rispetto nente statale non è mai stata delle indicazioni fornite nella data attuazione, l’aliquota delRisoluzione n. 106/E/2012 risoluzione determini sostanl’addizionale comunale alL’Agenzia conferma che sulla parte dei compensi ziali difficoltà operative da l’IRPEF deliberata dalla inrelativi allo svolgimento di attività sportiva diletparte dei soggetti che corritroduzione di questo tributo tantistica, eccedente l’importo di 7.500 euro, deve spondono le somme in parola. fino ad oggi è quindi solo essere applicata l’aliquota IRPEF del 23% (vigenLa risposta dell’Agenzia delle quella disposta dai singoli cote per il periodo di imposta 2012), l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione Entrate è tuttavia basata su un muni. all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale regionale parere acquisito da parte del Di conseguenza, applicando di compartecipazione all’IRPEF. Ministero dell’Economia e alla lettera il disposto dell’art. Inoltre, il Ministero dell’Economia e delle finanze delle Finanze - Dipartimento 25 della legge n. 133/1999 Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislaziodelle Finanze - Direzione Lenon resta che concludere che ne Tributaria e Federalismo Fiscale, interpellato in gislazione Tributaria e Federala quota dell’addizionale comerito, ha osservato che l’art. 25, comma 1, della lismo Fiscale, che ha osservato munale applicabile sui comlegge 13 maggio 1999, n. 133 “[...] se individua in che l’art. 25, comma 1, della pensi corrisposti agli atleti dimaniera puntuale l’aliquota da applicare ai fini IRlegge. n. 133/1999 “se indivilettanti eccedenti la quota PEF, diversamente, opera un generico rinvio alle dua in maniera puntuale l’alinon imponibile di 7.500 euro addizionali, la cui misura dovrebbe corrispondere quota da applicare ai fini IRannui è pari a zero. a quella concretamente determinata dall’ente titoPEF, diversamente opera un Questa è, del resto, la conlare del tributo e alle cui misure si deve far rinvio generico rinvio alle addizioclusione a cui è in passato per l’applicazione del tributo regionale”. nali, la cui misura dovrebbe giunta l’Agenzia delle Entracorrispondere a quella conte nella nota n. 2006/194546 cretamente determinata dall’ente titolare del tribu- del 29 dicembre 2006, emanata in risposta ad un to e alle cui misure si deve fare rinvio”. quesito posto dalla Lega Nazionale Dilettanti nelTale osservazione è però contestabile dal momento la quale è stata espressa l’opinione che l’unica aliche non è vero che l’art. 25 della legge n. 133/1999 quota di compartecipazione applicabile sia solo opera “un generico rinvio” alle addizionali ma fa un quella relativa all’addizionale regionale. preciso riferimento alle sole quote di compartecipazione delle predette addizionali. Note: Nello specifico, si fa presente che per quanto ri- 2 L’applicazione di questa disposizione comporta una corrispondente riduzione delle aliquote IRPEF stabilite dall’art. 11 del guarda l’addizionale comunale all’IRPEF si ricorda TUIR e la possibilità di rideterminare la percentuale dell’acche la norma istitutiva - l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. conto IRPEF relativo al periodo d’imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. n. 360/1998 - ha diviso l’imposta in due compo3 In particolare, il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 dinenti: spone che “i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e – il comma 2 della norma prevede infatti che l’alisuccessive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale (la quota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 componente “statale” del tributo, uguale per tutcon deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Miniti i comuni) deve essere stabilita, a valere per l’anstero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato no successivo, con un provvedimento da emananella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel prere entro il 15 dicembre2; detto sito informatico. La variazione dell’aliquota di comparte– il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 ilcipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente lustra invece le modalità attraverso le quali i co0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”. È muni possono, in completa autonomia rispetto inoltre previsto che i comuni possono stabilire diverse aliquote alle disposizioni statali, disporre la variazione deldell’addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF e introdurre una soglia di esenzione. l’aliquota di compartecipazione3. 16 n. 2/2013 Sport dilettantistico A proposito di quest’ultimo tributo in altri interventi si è già avuto l’occasione di osservare come attualmente, per effetto delle modifiche apportate all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2011 da parte dell’art. 28, comma 1, del D.L. n. 201/2011, l’aliquota di base (cioè l’aliquota che in fase di prima definizione del tributo era denominata “di compartecipazione”) dell’addizionale regionale all’IRPEF risulti essere fissata all’1,23%4. Pertanto, coloro che corrispondono compensi agli atleti dilettanti eccedenti l’importo di 7.500 euro all’anno dovranno operare, sull’importo erogato, una ritenuta del 24,23%, data dalla somma della ritenuta IRPEF del 23% e della ritenuta per l’addizionale regionale all’IRPEF dell’1,23%. Com’è noto, questi importi devono essere versati all’Erario entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono corrisposti. Codici tributo Per il versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo: – 1040 per la ritenuta IRPEF – 3802 per la ritenuta relativa all’addizionale regionale all’IRPEF. L’indicazione in merito all’utilizzo di questi codici tributo è stata fornita dal Ministero delle finanze nella Guida del Contribuente n. 8 del 2000, dedicata alle associazioni sportive dilettantistiche. L’indicazione è stata data in sede di prima illustrazione delle disposizioni contenute nell’art. 25 della legge n. 133/1999, ma si può ritenere tuttora valida dal momento che l’impianto strutturale della norma non si è modificato. Dal momento in cui non è stata a suo tempo fornita alcuna segnalazione in merito al codice tributo da utilizzare per il versamento della quota di compartecipazione relativamente all’addizionale comunale all’IRPEF si deve ritenere confermata la tesi che nessuna ritenuta vada effettuata in relazione a questa imposta. Non si condivide quindi l’indicazione ora fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo la quale la ritenuta sui compensi corrisposti agli atleti dilettanti eccedenti la quota imponibile deve essere effettuata anche con riferimento all’addizionale comunale all’IRPEF5. Osservazioni critiche In base a quanto sopra argomentato, non sembra, come anche sopra anticipato, che il riferimento alle aliquote delle ritenute da effettuare contenuto nell’art. 25 della legge n. 133/1999 si possa ritenere generico, come sostiene la risoluzione n. 106/2012, ma si dimostra più che preciso e riferibile alle sole aliquote di compartecipazione delle addizionali. Se infatti il legislatore avesse voluto disporre diversamente avrebbe stabilito che la ritenuta sui compensi eccedenti i 7.500 euro annui si applica nella misura fissata per il primo scaglione IRPEF “maggiorata delle addizionali” all’IRPEF. Il fatto che la norma di riferisca alle sole “addizionali di compartecipazione” all’IRPEF porta a ritenere che la ritenuta debba essere effettuata con un’aliquota “qualificata”. Viceversa, come detto, l’Agenzia delle Entrate sostiene che siano applicabili, per l’intero le aliquote di addizionali regionali e comunali fissate da ciascuna regione e da ciascun comune, senza distinzione quindi, tra aliquota di compartecipazione e variazione alla stessa. Il che significa che, all’atto di ogni pagamento per compensi relativi ad attività sportiva dilettantistica eccedenti la soglia di 7.500 euro all’anno, l’associazione e società sportiva dilettantistica dovrà operare una ritenuta composta da tre elementi: oltre all’IRPEF si dovrebbe infatti applicare l’aliquota dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale prevista, rispettivamente, per la singola regione ed il singolo comune di residenza del percipiente. Difficoltà operative Oltre a comportare sostanziali difficoltà amministrative per il soggetto che corrisponde le somme che deve acquisire gli elementi specifici del comune e della regione di residenza dell’atleta che riceNote: 4 Cfr. G. Martinelli, M.Saccaro, “Addizionale regionale: quale aliquota applicare sulle somme corrisposte agli atleti dilettanti?” in questa Rivista n. 3/2012, pag. 11. 5 Preme inoltre sottolineare come, in virtù delle eventuali esenzioni disposte dal Comune di residenza dell’atleta, nei fatti può accadere che l’aliquota applicabile, seguendo la procedura indicata dall’Agenzia nella risoluzione, sia effettivamente pari a zero. È però necessario che il soggetto che eroga le somme metta in piedi un sistema di individuazione delle aliquote applicabili equivalente a quello dei soggetti che erogano compensi ai dipendenti. n. 2/2013 17 Sport dilettantistico ve le somme - questa soluzioregolarizzazione del comporOsservazioni critiche ne si presta poi a difficoltà tamento di chi, fidando nel operative. tenore letterale della norma, Sanzioni Si pensi, ad esempio, all’ipotein passato abbia applicato, olLa risoluzione non chiarisce le modalità di regolasi in cui il compenso sia cortre la ritenuta relativa al pririzzazione del comportamento di chi, fidando nel risposto ad un atleta non resimo scaglione IRPEF, esclusitenore letterale della norma, in passato abbia apdente. vamente la ritenuta corriplicato, oltre la ritenuta relativa al primo scaglione IRPEF, esclusivamente la ritenuta corrispondente Secondo quanto chiarito dalspondente all’addizionale reall’addizionale regionale di compartecipazione (o, l’Agenzia delle Entrate nella gionale di compartecipazione dall’anno scorso, di base) all’IRPEF. In questa sirisoluzione n. 142/E del 1° (o, dall’anno scorso, di base) tuazione, visti anche i contraddittori orientamenti ottobre 2001, alle somme corall’IRPEF. espressi in passato dalla stessa Agenzia, sarebbe risposte agli atleti non resiIn questa situazione, visti anstato opportuno riconoscere la non applicabilità denti deve essere riservato un che i contraddittori orientadelle sanzioni, data l’evidente incertezza sull’amtrattamento analogo a quello menti espressi in passato dalla bito operativo di applicazione delle disposizioni. previsto per i residenti. stessa Agenzia, sarebbe stato In questa circostanza, tuttavia, opportuno riconoscere la sarebbe impossibile individuare l’aliquota dell’addi- non applicabilità delle sanzioni, data l’evidente inzionale regionale e comunale di residenza dell’atle- certezza sull’ambito operativo di applicazione delle ta, trattandosi di un soggetto non residente in Italia. disposizioni. Sul punto la risoluzione nulla dice, ma sarebbe stato più che mai necessario un intervento Sanzioni e modalità di regolarizazione chiarificatore che, a questo punto, non resta che solLa risoluzione non chiarisce, infine, le modalità di lecitare. 18 n. 2/2013