Sport dilettantistico: il «rebus» delle addizionali regionali di

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Sport dilettantistico: il «rebus» delle addizionali regionali di
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Sport dilettantistico: il «rebus»
delle addizionali regionali
di compartecipazione all’IRPEF
di Marta Saccaro
L’approfondimento
L’Agenzia delle entrate ha affermato che le società
e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale e comunale di compartecipazione, devono
individuare l’aliquota deliberata dalla regione e
dal Comune nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale.
Inoltre, la mancata emanazione dei decreti interministeriali, con i quali si sarebbe dovuta stabilire
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’IRPEF, non impedisce in alcun modo
l’applicazione del tributo in questione.
Riferimenti
Agenzia delle entrate, risoluzione 11 dicembre
2012, n. 106/E
Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 25, comma 1
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. n. 360, dall’art. 1,
comma 2
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67, 69
Non convincono i chiarimenti forniti dall’Agenzia
delle Entrate nella risoluzione 11 dicembre 2012, n.
106/E1.
La declaratoria è intervenuta in risposta ad un interpello avente ad oggetto l’applicazione delle ritenute sulla parte imponibile dei compensi corrisposti agli atleti dilettanti, secondo le regole disposte
dell’art. 25 della legge n. 133/1999.
Questa norma prevede che sulla parte imponibile
dei redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del
TUIR “le società e gli enti operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo
scaglione di reddito dell’articolo 11” del TUIR
“maggiorata dalle addizionali di compartecipazione
all’imposta sul reddito delle persone fisiche”. Sul
punto, l’Agenzia delle Entrate precisa che “le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di
effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale
regionale di compartecipazione, dovranno individuare l’aliquota deliberata dalla regione nella quale
il beneficiario ha il domicilio fiscale”.
La risoluzione prosegue facendo intendere - invero
in maniera confusa - che analogo comportamento
debba essere seguito ai fini dell’addizionale comunale.
Nella sostanza, quindi, all’atto dell’effettuazione della ritenuta il soggetto che ha erogato il compenso
dovrebbe applicare - a parere dell’Agenzia - le aliquote di addizionale regionale e comunale fissate a
regime dagli enti impositori, tenendo conto anche
delle eventuali soglie di esenzione dal tributo o delle eventuali differenziazioni del tributo per scaglioni di reddito.
Si ritiene - ma sul punto la risoluzione non fornisce ulteriori precisazioni - che questo calcolo debba essere effettuato da colui che eroga le somme
soggette a ritenuta con riferimento ai soli redditi da
attività sportive dilettantistiche corrisposti, senza
considerare eventuali ulteriori emolumenti percepiti dall’atleta.
Marta Saccaro - Dottore commercialista in Bologna
Nota:
1 Cfr. in Banca Dati Big Suite, Ipsoa.
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Non si può non osservare, in
Di fatto, poiché alla compoIn sintesi
prima analisi, come il rispetto
nente statale non è mai stata
delle indicazioni fornite nella
data attuazione, l’aliquota delRisoluzione n. 106/E/2012
risoluzione determini sostanl’addizionale comunale alL’Agenzia conferma che sulla parte dei compensi
ziali difficoltà operative da
l’IRPEF deliberata dalla inrelativi allo svolgimento di attività sportiva diletparte dei soggetti che corritroduzione di questo tributo
tantistica, eccedente l’importo di 7.500 euro, deve
spondono le somme in parola.
fino ad oggi è quindi solo
essere applicata l’aliquota IRPEF del 23% (vigenLa risposta dell’Agenzia delle
quella disposta dai singoli cote per il periodo di imposta 2012), l’aliquota dell’addizionale comunale di compartecipazione
Entrate è tuttavia basata su un
muni.
all’IRPEF
e
l’aliquota
dell’addizionale
regionale
parere acquisito da parte del
Di conseguenza, applicando
di compartecipazione all’IRPEF.
Ministero dell’Economia e
alla lettera il disposto dell’art.
Inoltre,
il
Ministero
dell’Economia
e
delle
finanze
delle Finanze - Dipartimento
25 della legge n. 133/1999
Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislaziodelle Finanze - Direzione Lenon resta che concludere che
ne Tributaria e Federalismo Fiscale, interpellato in
gislazione Tributaria e Federala quota dell’addizionale comerito, ha osservato che l’art. 25, comma 1, della
lismo Fiscale, che ha osservato
munale applicabile sui comlegge 13 maggio 1999, n. 133 “[...] se individua in
che l’art. 25, comma 1, della
pensi corrisposti agli atleti dimaniera puntuale l’aliquota da applicare ai fini IRlegge. n. 133/1999 “se indivilettanti eccedenti la quota
PEF, diversamente, opera un generico rinvio alle
dua in maniera puntuale l’alinon imponibile di 7.500 euro
addizionali, la cui misura dovrebbe corrispondere
quota da applicare ai fini IRannui è pari a zero.
a quella concretamente determinata dall’ente titoPEF, diversamente opera un
Questa è, del resto, la conlare del tributo e alle cui misure si deve far rinvio
generico rinvio alle addizioclusione a cui è in passato
per l’applicazione del tributo regionale”.
nali, la cui misura dovrebbe
giunta l’Agenzia delle Entracorrispondere a quella conte nella nota n. 2006/194546
cretamente determinata dall’ente titolare del tribu- del 29 dicembre 2006, emanata in risposta ad un
to e alle cui misure si deve fare rinvio”.
quesito posto dalla Lega Nazionale Dilettanti nelTale osservazione è però contestabile dal momento la quale è stata espressa l’opinione che l’unica aliche non è vero che l’art. 25 della legge n. 133/1999 quota di compartecipazione applicabile sia solo
opera “un generico rinvio” alle addizionali ma fa un quella relativa all’addizionale regionale.
preciso riferimento alle sole quote di compartecipazione delle predette addizionali.
Note:
Nello specifico, si fa presente che per quanto ri- 2 L’applicazione di questa disposizione comporta una corrispondente riduzione delle aliquote IRPEF stabilite dall’art. 11 del
guarda l’addizionale comunale all’IRPEF si ricorda
TUIR e la possibilità di rideterminare la percentuale dell’acche la norma istitutiva - l’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
conto IRPEF relativo al periodo d’imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote.
n. 360/1998 - ha diviso l’imposta in due compo3 In particolare, il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 dinenti:
spone che “i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
– il comma 2 della norma prevede infatti che l’alisuccessive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale (la
quota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2
componente “statale” del tributo, uguale per tutcon deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Miniti i comuni) deve essere stabilita, a valere per l’anstero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
no successivo, con un provvedimento da emananella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia
della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel prere entro il 15 dicembre2;
detto sito informatico. La variazione dell’aliquota di comparte– il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 ilcipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente
lustra invece le modalità attraverso le quali i co0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai
comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”. È
muni possono, in completa autonomia rispetto
inoltre previsto che i comuni possono stabilire diverse aliquote
alle disposizioni statali, disporre la variazione deldell’addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito
previsti per l’IRPEF e introdurre una soglia di esenzione.
l’aliquota di compartecipazione3.
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A proposito di quest’ultimo tributo in altri interventi si è già avuto l’occasione di osservare come attualmente, per effetto delle modifiche apportate all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2011 da parte
dell’art. 28, comma 1, del D.L. n. 201/2011, l’aliquota di base (cioè l’aliquota che in fase di prima
definizione del tributo era denominata “di compartecipazione”) dell’addizionale regionale all’IRPEF
risulti essere fissata all’1,23%4.
Pertanto, coloro che corrispondono compensi agli
atleti dilettanti eccedenti l’importo di 7.500 euro
all’anno dovranno operare, sull’importo erogato,
una ritenuta del 24,23%, data dalla somma della ritenuta IRPEF del 23% e della ritenuta per l’addizionale regionale all’IRPEF dell’1,23%.
Com’è noto, questi importi devono essere versati all’Erario entro il 16 del mese successivo a quello in
cui sono corrisposti.
Codici tributo
Per il versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
– 1040 per la ritenuta IRPEF
– 3802 per la ritenuta relativa all’addizionale regionale all’IRPEF.
L’indicazione in merito all’utilizzo di questi codici
tributo è stata fornita dal Ministero delle finanze
nella Guida del Contribuente n. 8 del 2000, dedicata alle associazioni sportive dilettantistiche. L’indicazione è stata data in sede di prima illustrazione delle disposizioni contenute nell’art. 25 della legge n.
133/1999, ma si può ritenere tuttora valida dal momento che l’impianto strutturale della norma non si
è modificato.
Dal momento in cui non è stata a suo tempo fornita
alcuna segnalazione in merito al codice tributo da utilizzare per il versamento della quota di compartecipazione relativamente all’addizionale comunale all’IRPEF si deve ritenere confermata la tesi che nessuna ritenuta vada effettuata in relazione a questa imposta.
Non si condivide quindi l’indicazione ora fornita
dall’Agenzia delle Entrate secondo la quale la ritenuta sui compensi corrisposti agli atleti dilettanti
eccedenti la quota imponibile deve essere effettuata
anche con riferimento all’addizionale comunale all’IRPEF5.
Osservazioni critiche
In base a quanto sopra argomentato, non sembra,
come anche sopra anticipato, che il riferimento alle
aliquote delle ritenute da effettuare contenuto nell’art. 25 della legge n. 133/1999 si possa ritenere generico, come sostiene la risoluzione n. 106/2012,
ma si dimostra più che preciso e riferibile alle sole
aliquote di compartecipazione delle addizionali.
Se infatti il legislatore avesse voluto disporre diversamente avrebbe stabilito che la ritenuta sui compensi eccedenti i 7.500 euro annui si applica nella
misura fissata per il primo scaglione IRPEF “maggiorata delle addizionali” all’IRPEF. Il fatto che la
norma di riferisca alle sole “addizionali di compartecipazione” all’IRPEF porta a ritenere che la ritenuta debba essere effettuata con un’aliquota “qualificata”. Viceversa, come detto, l’Agenzia delle Entrate sostiene che siano applicabili, per l’intero le aliquote di addizionali regionali e comunali fissate da
ciascuna regione e da ciascun comune, senza distinzione quindi, tra aliquota di compartecipazione e
variazione alla stessa.
Il che significa che, all’atto di ogni pagamento per
compensi relativi ad attività sportiva dilettantistica
eccedenti la soglia di 7.500 euro all’anno, l’associazione e società sportiva dilettantistica dovrà operare
una ritenuta composta da tre elementi: oltre all’IRPEF si dovrebbe infatti applicare l’aliquota dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale
prevista, rispettivamente, per la singola regione ed il
singolo comune di residenza del percipiente.
Difficoltà operative
Oltre a comportare sostanziali difficoltà amministrative per il soggetto che corrisponde le somme che deve acquisire gli elementi specifici del comune e della regione di residenza dell’atleta che riceNote:
4 Cfr. G. Martinelli, M.Saccaro, “Addizionale regionale: quale
aliquota applicare sulle somme corrisposte agli atleti dilettanti?” in questa Rivista n. 3/2012, pag. 11.
5 Preme inoltre sottolineare come, in virtù delle eventuali esenzioni disposte dal Comune di residenza dell’atleta, nei fatti può accadere che l’aliquota applicabile, seguendo la procedura indicata
dall’Agenzia nella risoluzione, sia effettivamente pari a zero. È
però necessario che il soggetto che eroga le somme metta in piedi un sistema di individuazione delle aliquote applicabili equivalente a quello dei soggetti che erogano compensi ai dipendenti.
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ve le somme - questa soluzioregolarizzazione del comporOsservazioni critiche
ne si presta poi a difficoltà
tamento di chi, fidando nel
operative.
tenore letterale della norma,
Sanzioni
Si pensi, ad esempio, all’ipotein passato abbia applicato, olLa risoluzione non chiarisce le modalità di regolasi in cui il compenso sia cortre la ritenuta relativa al pririzzazione del comportamento di chi, fidando nel
risposto ad un atleta non resimo scaglione IRPEF, esclusitenore letterale della norma, in passato abbia apdente.
vamente la ritenuta corriplicato, oltre la ritenuta relativa al primo scaglione
IRPEF, esclusivamente la ritenuta corrispondente
Secondo quanto chiarito dalspondente all’addizionale reall’addizionale regionale di compartecipazione (o,
l’Agenzia delle Entrate nella
gionale di compartecipazione
dall’anno
scorso,
di
base)
all’IRPEF.
In
questa
sirisoluzione n. 142/E del 1°
(o, dall’anno scorso, di base)
tuazione, visti anche i contraddittori orientamenti
ottobre 2001, alle somme corall’IRPEF.
espressi
in
passato
dalla
stessa
Agenzia,
sarebbe
risposte agli atleti non resiIn questa situazione, visti anstato opportuno riconoscere la non applicabilità
denti deve essere riservato un
che i contraddittori orientadelle sanzioni, data l’evidente incertezza sull’amtrattamento analogo a quello
menti espressi in passato dalla
bito operativo di applicazione delle disposizioni.
previsto per i residenti.
stessa Agenzia, sarebbe stato
In questa circostanza, tuttavia,
opportuno riconoscere la
sarebbe impossibile individuare l’aliquota dell’addi- non applicabilità delle sanzioni, data l’evidente inzionale regionale e comunale di residenza dell’atle- certezza sull’ambito operativo di applicazione delle
ta, trattandosi di un soggetto non residente in Italia. disposizioni. Sul punto la risoluzione nulla dice, ma
sarebbe stato più che mai necessario un intervento
Sanzioni e modalità di regolarizazione
chiarificatore che, a questo punto, non resta che solLa risoluzione non chiarisce, infine, le modalità di lecitare.
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