REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA` DEGLI
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA` DEGLI
regolamentocambioalloggi.doc REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA’ DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ART. 1 (Ambito di applicazione del Regolamento) 1 - Le norme del presente regolamento si applicano agli alloggi in locazione semplice, di proprietà, disponibile o indisponibile, dell’ A.T.C. di Novara. Per quanto concerne gli alloggi gestiti da A.T.C., per conto di altri Enti, si procederà tenendo conto di quanto stabilito nelle Convenzioni o atti negoziali che regolamentano il rapporto di gestione. ART. 2 (Tipi di cambi alloggio previsti) 1 - A norma dell’ art. 16 della L.R. 28.3.1995 n. 46 e s.m.i. si prevedono i seguenti tipi di cambi: a) cambi obbligatori disposti dall’Ente Gestore; b) cambi consensuali; c) cambi su richiesta degli assegnatari; ART. 3 (Cambi obbligatori) 1 - Ai fini di cui al primo comma art. 16 L.R. 46/95 l’Ente Gestore può’ predisporre un programma di mobilità obbligatoria dell’utenza del quale dà comunicazione agli interessati. Gli interessati, nei successivi 30 giorni , possono presentare opposizione al Legale Rappresentante dell’Ente Gestore che decide entro 60 giorni; 2 - Se l’assegnatario inserito nell’elenco di mobilità rifiuta di effettuare il cambio o il trasferimento anche dopo l’eventuale rigetto dell’opposizione presentata al Presidente dell’A.T.C., a norma di legge, è applicato un canone sanzionatorio pari al doppio del canone dovuto ai sensi dell’art. 19 ad esclusione dei casi previsti al punto a) e b) del 5° comma dell’art. 16 della citata legge regionale. 3 - Qualora il nucleo familiare sia soggetto al provvedimento di mobilità per ristrutturazione dell’abitazione, l’Ente Gestore può intervenire nel pagamento delle spese di trasloco nella misura che verrà determinata dall’Ente stesso; ART. 4 (Cambi consensuali) Pag. - 1 regolamentocambioalloggi.doc 1 - L’Ente Gestore può autorizzare il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano riferite alle esigenze di cui a 1° comma dell’Art.16 della L.R. 46/95. Le domande devono essere presentate su apposito modulo e corredate della documentazione di cui al succ. Art. 7. 2 - Le istanze non sono accolte nel caso in cui l’autorizzazione al cambio possa determinare condizioni di sovraffollamento ( due abitanti a vano) o di sottoutilizzo (due vani oltre il numero dei componenti il nucleo familiare) a favore o a danno anche di una sola delle famiglie richiedenti. Il numero dei vani abitabili è definito all’articolo 3, comma 1, lett d). 3 - I cambi consensuali non sono soggetti a bando; le domande presentate in qualsiasi momento . possono essere ART. 5 (Cambi su richiesta degli assegnatari : Norme generali per la mobilità volontaria) 1 - L’Ente Gestore favorisce il cambio alloggio di richiedenti con abitazioni sottoutilizzate o sovraffollate e consente la scelta della zona di residenza da parte degli assegnatari. 2 - L’Ente Gestore favorisce il cambio alloggio dei richiedenti affetti da disabilità di rilevante entità con altro appositamente predisposto e privo di barriere architettoniche o che comunque consenta l’accesso e l’agibilità interna alle persone disabili; 3 - L’Ente Gestore favorisce il cambio alloggio di richiedenti costretti a disagi abitativi o di carattere sociale ovvero derivanti dalla lontananza del luogo di lavoro o di assistenza o di particolare disagio abitativo nei confronti degli altri assegnatari. Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell’arco di 4 anni, salvo l’insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili. Pur in presenza di tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente regolamento, gli interessati non possono ottenere il cambio se non sono in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell’alloggio, sia nei confronti dell’Ente Gestore che degli Organi dell’autogestione. Per i cambi alloggio deve essere rispettato lo standard abitativo previsto dall’art. 14 punto 9 della L.R 46/95 e s.m.i. di un vano per componente il nucleo familiare con l’esclusione dei vani destinati a servizi. Il rapporto vani/numero componenti, di cui al comma precedente, può essere derogato per consentire di ovviare a problemi di accessibilità e fruibilità dell’alloggio da parte di: • nuclei familiari con invalidi molto gravi; • nuclei composti esclusivamente da ultrasessantacinquenni, che non vogliono abbandonare il quartiere di residenza, semprechè l’alloggio dato in cambio abbia un Pag. - 2 regolamentocambioalloggi.doc numero di vani massimo uguali a quello occupato dal richiedente e non superiore e non venga sottratto alla generalità. ART. 6 (Cambi su richiesta degli assegnatari: bando, punteggio, graduatoria) 1 - L’Ente Gestore provvede, previa emissione di apposito bando, alla formazione di graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità. 2 - Le domande dei richiedenti il cambio alloggio, presentate entro 30 giorni dalla data del bando, redatte su apposito modulo fornito dall’Ente Gestore e corredate dalla documentazione di cui al succ. Art. 7, previa loro istruttoria ed esame, vengono inserite in una apposita graduatoria; 3 - I punteggi da attribuire ai richiedenti sono stabiliti come segue: a) alloggio per il quale A.T.C., con proprio provvedimento espresso, abbia dichiarato la necessità di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria, subordinanti la perfetta godibilità dell’immobile punti 5 b) situazione di sottoutilizzo rispetto allo standard abitativo di 1 vano per componente il nucleo familiare : a) 1 a) 2 a) 3 a) 4 4 vani utili oltre il numero dei componenti 3 “ “ “ “ “ “ “ 2 “ “ “ “ “ “ “ 1 vano utile “ “ “ “ “ punti “ “ “ 3 2 1 0,50 c) inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute in presenza, nel nucleo familiare, di disabili di rilevante entità. b) 1 punti 5 b) 2 “ 3 b) 3 “ 1 le condizioni di invalidità sono attribuite alle tre classi sopraindicate sulla base della seguente tabella di equiparazione: Categoria invalidi civili invalidi del lavoro b1 b2 b3 % 80 - 100 67 - 80 51 - 70 % 80 - 100 67 - 80 51 - 66 Invalidi di guerra Civili di guerra e per servizio % 1° 2° cat. 3°-4°-5° cat. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui sopra devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate: • per gli invalidi civili dalla Azienda sanitaria locale (ASL); • per gli invalidi del lavoro dall’INAIL (come disposto dalle Leggi 30/3/71 n° 118, 15/10/90n° 295 e dal D.P.R. 30/6/65 n° 1124) Pag. - 3 regolamentocambioalloggi.doc • per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio: dalle Commissioni mediche e territoriali ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia; c) Situazioni di sovraffollamento: c)1 - due persone per vano utile c)2 - oltre due persone per vano utile c)3 - oltre tre persone per vano utile punti “ “ 1 2 3 Se il nucleo familiare del richiedente in situazione di sovraffollamento è formato, oltre che dall’assegnatario e dal coniuge (o convivente more-uxorio) anche da due o più minori di età superiore agli anni 11, di sesso diverso e/o da una o più persone adulte legate o non da vincoli di parentela o affinità sono attribuiti ulteriori punti 1 d) necessità del richiedente - abitante in Comune diverso da quello ove è in corso il bando per cambi - di avvicinarsi al luogo di lavoro o di assistenza punti 1 La necessità di avvicinamento al luogo di lavoro si intende riferita all’assegnatario ed al coniuge non ad altri componenti il nucleo familiare. e) ulteriori motivazioni di disagio o documentata gravità da valutarsi da parte dell’Ente Gestore: punti da 0,50 a 2 4 - I punteggi sono cumulabili fra di loro; 5 - La graduatoria è approvata dall’Organo di Amministrazione dell’Ente Gestore con apposito atto deliberativo; 6 - Nel caso di punteggio uguale, viene effettuato un sorteggio previo invito agli interessati a presenziare; 7 - Gli alloggi che si rendono disponibili devono essere offerti ai richiedenti secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e tenendo conto del numero dei vani, della consistenza del nucleo familiare, e della zona prescelta, compatibilmente con la disponibilità di alloggi adeguati. 8 - I richiedenti collocati in graduatoria, qualora non abbiano ottenuto il cambio, sono tenuti a ripresentare la domanda ad ogni rinnovo del bando. 9 - Al di fuori del bando di cui al primo comma del presente articolo, l’Ente Gestore può, in via eccezionale, disporre la concessione di cambio alloggio a seguito di domande pervenute in relazione: all’insorgenza di gravi malattie debitamente documentate dalle USSL o da altro organo competente; Grave disagio abitativo venutosi a creare con gli altri assegnatari dello stabile; Richieste della Questura per la concessione della carta di soggiorno ai cittadini extracomunitari ART. 7 (Documentazione) Pag. - 4 regolamentocambioalloggi.doc 1 - La domanda di cambio di alloggio deve essere corredata dai seguenti documenti: a) – Autocertificazione indicante il numero dei componenti il nucleo b) - certificati dei datori di lavoro,certificati medici e quant’altro gli interessati ritengano utile ai fini di documentare le condizioni che danno luogo a punteggio. I certificati medici devono essere rilasciati dalla USSL o da altro organo competente (con esclusione di certificati rilasciati da medici privati); 2 - Prima del cambio di alloggio gli interessati devono rilasciare all’Ente Gestore apposita dichiarazione, con la quale accettano di occupare gli alloggi interessati al cambio nelle condizioni di fatto in cui essi si trovano all’atto del cambio, rinunciando esplicitamente ad eventuali richieste di lavori di pulizia, di decorazione, di migliorie di riparazione od altro. Resta salvo l’obbligo dell’Ente di realizzare a proprio carico, su segnalazione degli interessati, gli eventuali interventi manutentivi che allo stesso competono a norma del vigente regolamento dell’inquilinato. Inoltre l’alloggio che verrà lasciato dovrà essere in buone condizioni manutentive pena risarcimento di qualsiasi danno arrecato. ART. 8 (Annullamento della autorizzazione e rinuncia) 1 - Gli assegnatari in favore dei quali è stato autorizzato il cambio di alloggio a norma dell’art. 6 del presente regolamento, devono occupare il nuovo alloggio e lasciare conseguentemente libero il primo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna dei locali da parte dell’Ente Gestore, pena l’annullamento dell’autorizzazione. 2 - I richiedenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all’alloggio ad essi assegnato solo nel caso in cui questo non sia rispondente alle necessità espresse nella domanda. In tal caso essi non perdono il diritto a future concessioni di cambi alloggio e mantengono la loro posizione in graduatoria per tutto il periodo di validità della stessa. 3 - La rinuncia dell’alloggio per motivi diversi da quelli indicati al comma precedente o la mancata formale presa in consegna delle chiavi e dell’alloggio (salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell’interessato) comportano l’annullamento dell’autorizzazione al cambio e la cancellazione dalla graduatoria . ART. 9 (Adempimenti dell’Ente Gestore) 1 - L’autorizzazione ad effettuare un cambio alloggio è soggetta al controllo, da parte dell’Ente Gestore, della permanenza delle condizioni oggettive e soggettive dei richiedenti. Pag. - 5