Implementato Regolamento Europeo 923/2012 (SERA)
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Implementato Regolamento Europeo 923/2012 (SERA)
Dalla data del 4 Dicembre 2012 è applicabile il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 923/2012 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2012 che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (SERA). Le Regole dell’Aria trovano la loro origine negli annessi ICAO, il n. 2, emanati alla nascita della stessa Organizzazione. Sulla natura cogente degli annessi ICAO, nel tempo, si sono diffuse differenti dottrine che sostanzialmente non hanno permesso una univoca interpretazione giuridica degli stessi, generando in taluni stati membri dell’ICAO problemi che hanno avuto riflessi laddove si è dovuto valutare la loro collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto. In sostanza per decenni si sono utilizzate per la quasi totalità delle norme, gli annessi, i documents ed i manuals ICAO quali fonti "principali" del diritto aeronautico nonostante le lacune degli ordinamenti nazionali che non avevano opportunamente provveduto al loro recepimento formale. Dall'emanazione dei regolamenti ENAC e con la sempre più consistente promulgazione di regolamenti UE tutto ciò è in parte mutato. Laddove dovessimo ancora trovarci con norme emesse in seno ICAO non formalmente recepite, ma quotidianamente applicate dagli operatori, così come riconosciuto anche da recente giurisprudenza (incidente Alitalia Rochi dei Legionari), e in assenza di norme contrarie, ci ritroveremo nell'alveo della consuetudine al di là della legge ( c.d. consuetudo praeter legem). 1 Regolamento (CE) n. 923/2012 del 26 settembre 2012 Il risultato dei lavori intrapresi dal gruppo misto istituito dalla Commissione, da Eurocontrol e dall’ICAO, che ha raccolto le differenze nazionali trasmesse dagli Stati membri in relazione alle norme ICAO concernenti le regole dell’aria e le relative disposizioni per i servizi di navigazione aerea, conferma la necessità di uniformare le regole comuni e le differenze esistenti rispetto al cielo unico europeo. Al fine di assicurare la sicurezza, l’efficienza e la rapidità del traffico aereo internazionale e sostenere l’istituzione di blocchi funzionali di spazio aereo, è necessario che tutti i partecipanti al cielo unico europeo aderiscano ad un insieme di regole comuni. Inoltre, un fattore essenziale ai fini della sicurezza delle operazioni transfrontaliere è costituito dall’istituzione di un sistema normativo trasparente, in grado di garantire agli attori prevedibilità e certezza del diritto. A questo fine, è stato necessario stabilire regole dell’aria e disposizioni operative concernenti servizi e procedure nella navigazione aerea uniformi, integrate, ove opportuno, da materiale orientativo e/o metodi accettabili di rispondenza. Per raggiungere tali obiettivi è opportuno che gli Stati membri comunichino all’ICAO solo le differenze comunemente accettate a livello europeo in aree che sono disciplinate dalla normativa dell’Unione europea. Tali differenze andrebbero quindi stabilite e monitorate attraverso un processo permanente. ENAC RAIT L’obiettivo del RAIT è stabilire, sulla base del principio di sussidiarietà, quelle regole dell’aria e disposizioni operative locali, integrative o sostitutive dei requisiti contenuti nel Regolamento (CE) n. 923/2012 del 26 settembre 2012, concernenti servizi e procedure della navigazione aerea che siano applicabili al traffico aereo generale. Il regolamento si applica in particolare agli utenti dello spazio aereo e agli aeromobili impegnati nel traffico aereo generale che operano in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo nazionale italiano, esso si applica anche ai fornitori di servizi di navigazione aerea e al personale di terra pertinente, impegnato nelle operazioni degli aeromobili. In sostanza attualmente esistono: Annesso 2 ICAO Regole dell’Aria, non pi riconoscibile quale fonte di produzione di normativa tecnica. Reg. UE 923\2012 denominato SERA che sostituisce l’annesso 2 ICAO RAIT “regole dell’Aria Ed. 1 del 18 novembre 2014 applicabile in Italia, Regolamento ENAC ad Hoc, sussidiario del Regolamento Europeo e relativo a quelle regole dell’aria e disposizioni operative locali, integrative o sostitutive dei requisiti contenuti nel Regolamento. La situazione quindi se da una parte rende le Regole dell’Aria uniformemente riconosciute a livello Europeo, dall’altra lascia adito a tipicità nazionali che potrebbero continuare a creare discrasie tra le stesse norme tecniche. 2 Gli aspetti più importanti della attuale normativa Europea sono: Definizione di notte: le ore comprese tra la fine del crepuscolo serale civile e l’inizio del crepuscolo mattutino civile. Il crepuscolo civile termina la sera quando il centro del disco solare si trova 6 gradi sotto la linea dell’orizzonte e inizia il mattino quando il centro del disco solare si trova 6 gradi sotto l’orizzonte; Pertanto la definizione di “notte” utilizzata da SERA si riferisce alla durata del crepuscolo civile, che è pubblicata per ogni aeroporto dove sono forniti i servizi di traffico aereo. 1. SERA.3205 Prossimità 3) Un aeromobile in fase di rullaggio sull’area di manovra deve fermarsi e attendere in corrispondenza di barre di stop illuminate, potendo procedere in conformità al punto 2), soltanto dopo che le luci si siano spente. 2. SERA.4001 Presentazione del piano di volo a) Le informazioni relative ad un volo programmato o ad una parte di esso devono essere fornite ai competenti enti dei servizi di traffico aereo sotto forma di piano di volo. Il termine «piano di volo» è utilizzato per indicare vuoi le informazioni complete su tutte le voci comprese nella descrizione del piano di volo, comprendendo l’intera rotta di un volo, vuoi le informazioni limitate richieste, tra l’altro, quando lo scopo è ottenere un’autorizzazione per una parte minore di un volo come, ad esempio, attraversare un’aerovia, decollare da o atterrare su un aeroporto controllato. b) Un piano di volo deve essere presentato prima di operare: 1) un volo o parte di volo con l’assistenza del servizio di controllo del traffico aereo; 2) qualsiasi volo attraverso i confini nazionali; 3) qualsiasi volo programmato per operare di notte, se lascia le vicinanze di un aeroporto; 4) voli all'interno o penetrando in aree o lungo rotte designate, come pubblicato in AIP 3. SERA.4020 Chiusura di un piano di volo Per ogni volo per il quale è stato presentato un piano di volo che copra l’intero volo o la residua parte di un volo sino all’aeroporto di destinazione, un riporto di arrivo deve essere fatto all’appropriato ente dei servizi di traffico aereo dell’aeroporto di arrivo. Il riporto deve essere fatto di persona, via radio, via data-link o con altri mezzi previsti dall’autorità competente immediatamente dopo l’atterraggio. 3 4. SERA.5010 VFR speciale in zone di controllo Tutte le operazioni in VFR Speciale all’interno di una zona di controllo sono soggette a condizioni che si riferiscono sia alla visibilità̀ in volo che a quella a terra e al ceiling. I voli in VFR speciale possono essere autorizzati ad operare all’interno di una zona di controllo, purché abbiano un’autorizzazione ATC. Tranne quando è permesso dall’autorità competente per gli elicotteri in casi speciali quali i voli ospedale, operazioni di ricerca e salvataggio e antincendio, vengono applicate le seguenti condizioni aggiuntive: a) da parte del pilota: 1) libero dalle nubi ed in contatto visivo con il suolo o con l’acqua; 2) la visibilità in volo non deve essere inferiore a 1 500 m o, per gli elicotteri, non inferiore a 800 m; 3) alla velocità di 140 nodi IAS o inferiore per dare adeguata opportunità di osservare altro traffico e tutti gli ostacoli in tempo per evitare una collisione; nonché b) da parte dell’ATC: 1) soltanto di giorno, a meno che non sia diversamente permesso dall’autorità competente; 2) la visibilità al suolo non deve essere inferiore a 1 500 m o, per gli elicotteri, non inferiore a 800 m; 3) la base delle nubi (ceiling) non deve essere inferiore a 180 m (600 ft). Gli aspetti più importanti della attuale normativa Italiana sono: In aggiunta alle definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento 923/2012, ai fini dell’applicazione delle regole dell’aria nello spazio aereo di cui all’articolo 1.2, si intende per: a. «zona montagnosa», area in cui si modifica il profilo orografico nella quale la variazione di elevazione del terreno supera 3000 ft entro una distanza di 10 NM. 2. RAIT.4001 Specifiche disposizioni sui piani di volo per voli all’interno di ATZ sede di Unità di Informazioni Volo di Aeroporto (AFIS) 4 a) L’ENAC può stabilire l’obbligo di presentazione del piano di volo per ATZ sede di Unità di Informazioni Volo (AFIS) nella quale sono consentite operazioni di decollo e atterraggio in IFR. 3. RAIT.4002 Specifiche disposizioni sulla presentazione del piano di volo durante il volo 4. RAIT.4005 Specifiche disposizioni sul piano di volo ridotto a) In aggiunta a SERA.4001 a), è consentita la presentazione di un piano di volo “ridotto” anche per i voli che originano e terminano sullo stesso aeroporto e che: 1. si svolgono all’interno del CTR/ATZ; o 2. si svolgono in aree anche esterne, ma adiacenti al CTR/ATZ a scopo addestrativo o di collaudo; o 3. sono effettuati per attività̀ di addestramento agli avvicinamenti strumentali sull’aeroporto. b) Fatte salve diverse disposizioni dell’ENAC, il piano di volo ridotto può essere presentato, al momento della messa in moto, direttamente in fonia, e deve comprendere le informazioni relative alle seguenti voci: 1. Identificazione dell’aeromobile; 2. tipo dell’aeromobile; 3. area di attività̀ ; 4. durata del volo; 5. autonomia oraria; 6. numero delle persone a bordo; 7. altre informazioni considerate rilevanti dall’ENAC o dal fornitore dei servizi di traffico aereo. 5. RAIT.5001 Specifiche disposizioni sui minimi di visibilità VMC e distanza dalle nubi 6. RAIT.5002 Specifiche disposizioni per il VFR Notturno 5 7. RAIT.5005 Specifiche disposizioni sui livelli di crociera 8. RAIT.5006 Specifiche disposizioni sulle altezze minime per il sorvolo delle spiagge 9. RAIT.5007 Quote per il volo da diporto o sportivo a) In applicazione del comma 3 dell’articolo 9 del Decreto del presidente della repubblica 9 luglio 2010, n. 133 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo si applicano le seguenti quote: 1) salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, sentito il fornitore di servizi di traffico aereo competente, l'attività' di volo effettuata con gli apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b), è consentita in accordo dalle quote minime previste da SERA.5005.f) fino ad un'altezza massima di 1000 piedi dal terreno, determinata con riferimento all'ostacolo piu' elevato nel raggio di 5000 metri; 2) nel caso di zone per attività VDS esistenti all’entrata in vigore del regolamento SERA, nelle quali non sia possibile elevare la quota massima oltre il limite di 500 piedi, la quota minima per l’attività VDS può essere ridotta a 300 piedi, determinata con riferimento all'ostacolo più elevato nel raggio di 150 metri. 10. RAIT.5008 Specifiche disposizioni riguardo decolli e atterraggi su aeroporti non controllati situati in spazi aerei di classe “G” o su aeroporti controllati che insistono su ATZ di classe G 11. RAIT.5009 Specifiche disposizioni sul VFR speciale 12. RAIT.5010 Specifiche disposizioni sul VFR speciale notturno con elicotteri 13. RAIT.6005 TMZ “Italia” Devono essere equipaggiati con un transponder che abbia capacità minima di Modo A e di Modo C: 1) tutti gli aeromobili che operano nelle FIR Italiane spazio aereo italiano di Classe A, B, C, D, ed E; 2) tutti i velivoli gli elicotteri e gli apparecchi VDS avanzati che operano nello spazio aereo italiano in qualunque classe di spazio aereo. 6 14. RAIT.6006 Specifiche disposizioni sulle Zone Radio Obbligatoria (RMZ) nelle ATZ sono istituite RMZ in tutte le ATZ degli aeroporti dove vengono forniti servizi di traffico aereo diversi dal servizio di controllo. 15. RAIT.8005 Specifiche disposizioni sulla fornitura del servizio di controllo del traffico aereo 16. RAIT.8015 Assunzione di responsabilità da parte del richiedente l’autorizzazione Con la richiesta e/o l’accettazione di un’autorizzazione o di un’istruzione ATC, il Pilota Responsabile assume la responsabilità in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni tecniche, operative e amministrative, necessarie alle operazioni dell'aeromobile a terra ed in volo, direttamente riconducibili all’equipaggio e/o all’aeromobile stesso. 17. RAIT.8016 Specifiche disposizioni su readback su o in prossimità di una pista Reg923/2012 http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&from=IT Enac Regole dell'aria Italia (RAIT): http://www.enac.gov.it/repository/contentmanagement/information/p743038137/regolamento_rait_ d02.pdf Airac amd 11/2014: http://www.enav.it/enavWebPortalStatic/AIP/publications/documents/AIRAC_2014_11%28pg1232%29.pdf 7