REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Circolazione stradale – Colpa e concorso di colpa – Automezzi procedenti nella medesima direzione – Sinistro Tamponamento – Esclusione - Collisione nel corso della svolta a destra operata da entrambi i veicoli - Presunzione di responsabilità concorrente - Rif.Leg.art.2054 cc; Sentenza n. 55/07 Pronunziata il 23/03/2007 Depositata il 23/03/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SASSUOLO Avv. Franca Ugolini ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al N. 34/2005 del Ruolo Generale, promossa da XX elettivamente domiciliato in Sassuolo via Menotti n. 8 presso la persona e lo studio dell'avv. Edoardo Monelli che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione - attriceContro YY residente a Sassuolo viale XX Settembre n. 101 E Società CATTOLICA di ASSICURAZIONI COOP a R.L. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Modena Largo Garibaldi n. 32 presso la persona e lo studio dell'avv. Marco Comaggi che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione - convenuti in punto a: risarcimento danni CONCLUSIONI La difesa dell'attore così conclude: "Ogni diversa e contraria istanza e eccezione disattesa, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Sassuolo, previo accertamento della esclusiva responsabilità del sig. YY nella causazione del sinistro de quo, condannare a norma degli artt. 18 e 23 legge n. 990/1969 Società Cattolica di Assicurazione, in persona del legale rappresentante pro tempore e YY , quale proprietario e conducente dell'autovettura Ford Escort tg (omissis), in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da XX in dipendenza del sinistro di cui e' causa, nella misura di € 770,97 quale differenza fra quelli realmente sopportati e l'importo liquidato dalla società Cattolica di Assicurazione (ed accettato quale acconto) o in quella misura diversa che sarà provata o ritenuta di giustizia, oltre ad un quid per indennità di sosta, interessi e rivalutazione e per la cui determinazione ci si rimette a giustizia. In ogni caso con vittoria di spese". Per la convenuta Cattolica: "Contrariis reiectis, nel merito respingere la domanda perchè improponibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e non comprovata. Con vittoria di spese". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 10-11/12.2004 l'attore esponeva: il giorno 15.6.2004 XX Enrico era alla guida della vettura Lancia Lybra di proprietà di XX e stava percorrendo la via Pedemontana quando era tamponato dalla vettura Ford Escort condotta e di proprietà di YY , a seguito dell'urto la vettura Lancia riportava danni per € 1.920,97 come da fattura della Carrozzeria Eurocar del 5.8.2004. La Cattolica, costituitasi con atto del 2.2.2005, eccepiva che la responsabilità prevalente del sinistro gravava sull'attore il quale aveva superato da sinistra e poi aveva effettuato una svolta a destra, cambiando direzione in prossimità dell'incrocio. La causa era chiamata in prima udienza al 9.2.2005 ed il giudice dichiarava la contumacia del convenuto YY. All'udienza 2.3.2005 il giudice ammetteva la prova per testi con uno degli agenti intervenuti nonché la deposizione della signora ***. All'udienza del 13.5.2005 erano sentiti l'agente Garagnani Davide e la signora ***. All'udienza 3.11.2006 le parti precisavano le conclusioni e la difesa di parte convenuta introduceva domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. Il giudice tratteneva in decisione concedendo termine per note conclusive sino al 15.12.2006. MOTIVI DELLA DECISIONE Sussiste notevole diverga tra le parti in ordine alla dinamica del sinistro. Parte attrice sostiene trattarsi di tamponamento ma contro tale prospettazione militano diversi elementi. Innanzitutto la localizzazione dei danni che, ove si trattasse di puro e semplice tamponamento, dovrebbero interessare esclusivamente la parte posteriore del veicolo. Nel caso de quo, e dalla semplice lettura della fattura della carrozzeria, si trae invece che è stato colpito il parafango anteriore, la porta anteriore, il parafango posteriore ecc. Gli agenti di P.M. hanno accertato, d'altro canto, che l'urto era avvenuto inizialmente tra lo spigolo anteriore sinistro del veicolo del YY ed il parafango posteriore destro del veicolo Lancia per poi interessare l'intera fiancata destra della stessa Lancia. Vero è che la Lancia non si era arrestata immediatamente ma aveva proseguito la marcia di alcuni metri ma è altrettanto vero che non era andata a collidere contro alcun altro corpo. La posizione di stasi post urto evidenzia che la spinta a destra aveva finito per collocare la Lancia in posizione parallela alla carreggiata. È invece indubitale che la Ford Escort fosse tutta rivolta a destra, dove appunto stava girando. Non sono state acquisite certezze sulla posizione anteriormente all'urto della vettura Lancia. La signora ***, trasportata sull'auto del nipote, ha riferito in udienza che il XX Enrico aveva azionato la luce di sinistra. Non potrebbe dirsi se si sia trattato di confusione della teste oppure se ciò confermerebbe la tesi del YY il quale aveva sostenuto con gli agenti che la Lancia gli aveva tagliato la strada invertendo all'ultimo istante la sua direzione di marcia. È certo però che entrambi i veicoli stavano inizialmente procedendo lungo la stessa direzione e che finirono entrambi per girare a destra. È anche possibile che la vettura dell'attore stesse viaggiando alla sinistra della Ford Escort. L'unico fatto certo ed indiscutibile è che l'urto non ha determinato un danneggiamento alla parte posteriore del veicolo Lancia Lybra ma ha prodotto, piuttosto, una serie di ammaccature che sono compatibili con la sola posizione obliqua del veicolo attoreo. Così come è indiscutibile che le tracce di frenata della Ford Escort abbiano inizio, per entrambe le ruote, strettamente al margine destro della carreggiata. Ciò significa che il veicolo Lancia Lybra aveva avviato la manovra di svolta a destra senza curarsi dell'altro veicolo che era ovviamente alla sua destra. Vero è che la Ford Escort stava procedendo a velocità probabilmente non adeguata ad una intersezione, ma vero è anche che la sua posizione era corretta. In conclusione nessuno dei due conducenti ha offerto la prova di aver fatto il possibile per evitare la collisione; da un canto la Ford Escort procedeva a velocità non del tutto adeguata e comunque il conducente non era stato in grado di mantenere il controllo del veicolo così da evitare la collisione, dall'altro la Lancia Lybra aveva per certo avviato la manovra senza curarsi del veicolo posto alla sua destra e/o in arrivo sulla destra e, probabilmente, aveva manifestato incertezze nel segnalare la propria direzione. In tale contesto trova applicazione la norma dell'art. 2054 II co. c.c. che prevede il concorso paritetico di responsabilità dei veicoli coinvolti. Non rileva che la Cattolica abbia corrisposto una cifra leggermente superiore al 50% avendo liquidato presumibilmente anche le spese per intervento legale e per fermo tecnico. Si ritiene pertanto che la somma corrisposta dalla Cattolica ante sinistro sia da ritenersi equa e satisfattiva. La domanda di rifusione del maggior danno avanzata da parte attrice non merita dunque accoglimento. Le spese tengono conto della soccombenza. La domanda tardiva di condanna per lite temeraria non trova accoglimento non sussistendone comunque i presupposti. PQM definitivamente pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate, - dichiara la concorrente pari responsabilità dei signori XX e YY nella causazione del sinistro occorso in data 15.6.2004, - rigetta la domanda di maggior danno proposta da XX nei confronti delle parti convenute, - condanna XX alla rifusione in favore di Cattolica Assicurazione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.165 di cui € 740 per competenze ed € 425 per onorari oltre rimborso forfettario del 12,5%, Iva e CPA. Così deciso in Sassuolo il 23.03.2007 Il Giudice di Pace avv. Franca Ugolini Depositata in Cancelleria il 23/03/2007