REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Transcript

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Circolazione stradale – Colpa e concorso di colpa – Automezzi procedenti nella medesima direzione – Sinistro Tamponamento – Esclusione - Collisione nel corso della svolta a destra operata da entrambi i veicoli - Presunzione di
responsabilità concorrente - Rif.Leg.art.2054 cc;
Sentenza n. 55/07
Pronunziata il 23/03/2007
Depositata il 23/03/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SASSUOLO
Avv. Franca Ugolini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 34/2005 del Ruolo Generale, promossa
da
XX elettivamente domiciliato in Sassuolo via Menotti n. 8 presso la persona e lo studio
dell'avv. Edoardo Monelli che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di
citazione
- attriceContro
YY residente a Sassuolo viale XX Settembre n. 101
E
Società CATTOLICA di ASSICURAZIONI COOP a R.L. in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Modena Largo Garibaldi n. 32 presso la
persona e lo studio dell'avv. Marco Comaggi che la rappresenta e difende giusta delega in
calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- convenuti in punto a: risarcimento danni
CONCLUSIONI
La difesa dell'attore così conclude:
"Ogni diversa e contraria istanza e eccezione disattesa, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di
Pace di Sassuolo, previo accertamento della esclusiva responsabilità del sig. YY nella
causazione del sinistro de quo, condannare a norma degli artt. 18 e 23 legge n. 990/1969
Società Cattolica di Assicurazione, in persona del legale rappresentante pro tempore e YY
, quale proprietario e conducente dell'autovettura Ford Escort tg (omissis), in solido tra
loro, al risarcimento dei danni subiti da XX in dipendenza del sinistro di cui e' causa,
nella misura di € 770,97 quale differenza fra quelli realmente sopportati e l'importo
liquidato dalla società Cattolica di Assicurazione (ed accettato quale acconto) o in quella
misura diversa che sarà provata o ritenuta di giustizia, oltre ad un quid per indennità di
sosta, interessi e rivalutazione e per la cui determinazione ci si rimette a giustizia. In ogni
caso con vittoria di spese".
Per la convenuta Cattolica:
"Contrariis reiectis, nel merito respingere la domanda perchè improponibile,
improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto e non comprovata. Con vittoria di
spese".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10-11/12.2004 l'attore esponeva:
il giorno 15.6.2004 XX Enrico era alla guida della vettura Lancia Lybra di proprietà di
XX e stava percorrendo la via Pedemontana quando era tamponato dalla vettura Ford
Escort condotta e di proprietà di YY , a seguito dell'urto la vettura Lancia riportava
danni per € 1.920,97 come da fattura della Carrozzeria Eurocar del 5.8.2004.
La Cattolica, costituitasi con atto del 2.2.2005, eccepiva che la responsabilità prevalente
del sinistro gravava sull'attore il quale aveva superato da sinistra e poi aveva effettuato
una svolta a destra, cambiando direzione in prossimità dell'incrocio.
La causa era chiamata in prima udienza al 9.2.2005 ed il giudice dichiarava la contumacia
del convenuto YY. All'udienza 2.3.2005 il giudice ammetteva la prova per testi con uno
degli agenti intervenuti nonché la deposizione della signora ***. All'udienza del
13.5.2005 erano sentiti l'agente Garagnani Davide e la signora ***.
All'udienza 3.11.2006 le parti precisavano le conclusioni e la difesa di parte convenuta
introduceva domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. Il giudice tratteneva in
decisione concedendo termine per note conclusive sino al 15.12.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste notevole diverga tra le parti in ordine alla dinamica del sinistro.
Parte attrice sostiene trattarsi di tamponamento ma contro tale prospettazione militano
diversi elementi.
Innanzitutto la localizzazione dei danni che, ove si trattasse di puro e semplice
tamponamento, dovrebbero interessare esclusivamente la parte posteriore del veicolo.
Nel caso de quo, e dalla semplice lettura della fattura della carrozzeria, si trae invece che è
stato colpito il parafango anteriore, la porta anteriore, il parafango posteriore ecc.
Gli agenti di P.M. hanno accertato, d'altro canto, che l'urto era avvenuto inizialmente tra
lo spigolo anteriore sinistro del veicolo del YY ed il parafango posteriore destro del
veicolo Lancia per poi interessare l'intera fiancata destra della stessa Lancia. Vero è che la
Lancia non si era arrestata immediatamente ma aveva proseguito la marcia di alcuni
metri ma è altrettanto vero che non era andata a collidere contro alcun altro corpo.
La posizione di stasi post urto evidenzia che la spinta a destra aveva finito per collocare
la Lancia in posizione parallela alla carreggiata. È invece indubitale che la Ford Escort
fosse tutta rivolta a destra, dove appunto stava girando.
Non sono state acquisite certezze sulla posizione anteriormente all'urto della vettura
Lancia. La signora ***, trasportata sull'auto del nipote, ha riferito in udienza che il XX
Enrico aveva azionato la luce di sinistra. Non potrebbe dirsi se si sia trattato di
confusione della teste oppure se ciò confermerebbe la tesi del YY il quale aveva
sostenuto con gli agenti che la Lancia gli aveva tagliato la strada invertendo all'ultimo
istante la sua direzione di marcia.
È certo però che entrambi i veicoli stavano inizialmente procedendo lungo la stessa
direzione e che finirono entrambi per girare a destra. È anche possibile che la vettura
dell'attore stesse viaggiando alla sinistra della Ford Escort.
L'unico fatto certo ed indiscutibile è che l'urto non ha determinato un danneggiamento
alla parte posteriore del veicolo Lancia Lybra ma ha prodotto, piuttosto, una serie di
ammaccature che sono compatibili con la sola posizione obliqua del veicolo attoreo.
Così come è indiscutibile che le tracce di frenata della Ford Escort abbiano inizio, per
entrambe le ruote, strettamente al margine destro della carreggiata. Ciò significa che il
veicolo Lancia Lybra aveva avviato la manovra di svolta a destra senza curarsi dell'altro
veicolo che era ovviamente alla sua destra.
Vero è che la Ford Escort stava procedendo a velocità probabilmente non adeguata ad
una intersezione, ma vero è anche che la sua posizione era corretta.
In conclusione nessuno dei due conducenti ha offerto la prova di aver fatto il possibile
per evitare la collisione; da un canto la Ford Escort procedeva a velocità non del tutto
adeguata e comunque il conducente non era stato in grado di mantenere il controllo del
veicolo così da evitare la collisione, dall'altro la Lancia Lybra aveva per certo avviato la
manovra senza curarsi del veicolo posto alla sua destra e/o in arrivo sulla destra e,
probabilmente, aveva manifestato incertezze nel segnalare la propria direzione.
In tale contesto trova applicazione la norma dell'art. 2054 II co. c.c. che prevede il
concorso paritetico di responsabilità dei veicoli coinvolti.
Non rileva che la Cattolica abbia corrisposto una cifra leggermente superiore al 50%
avendo liquidato presumibilmente anche le spese per intervento legale e per fermo
tecnico.
Si ritiene pertanto che la somma corrisposta dalla Cattolica ante sinistro sia da ritenersi
equa e satisfattiva.
La domanda di rifusione del maggior danno avanzata da parte attrice non merita dunque
accoglimento.
Le spese tengono conto della soccombenza.
La domanda tardiva di condanna per lite temeraria non trova accoglimento non
sussistendone comunque i presupposti.
PQM
definitivamente pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate,
- dichiara la concorrente pari responsabilità dei signori XX e YY nella causazione del
sinistro occorso in data 15.6.2004,
- rigetta la domanda di maggior danno proposta da XX nei confronti delle parti
convenute,
- condanna XX alla rifusione in favore di Cattolica Assicurazione delle spese di lite che
liquida complessivamente in € 1.165 di cui € 740 per competenze ed € 425 per onorari
oltre rimborso forfettario del 12,5%, Iva e CPA.
Così deciso in Sassuolo il 23.03.2007
Il Giudice di Pace
avv. Franca Ugolini
Depositata in Cancelleria il 23/03/2007