In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano I Sezione Civile

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In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano I Sezione Civile
REPUBBLICA I TALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano
I Sezione Civile
in persona del Giudice Istruttore, Cristina Colombo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S ENTENZA
nella causa sub r.g. n.
246
del 2003
promossa da
XXXXXXXX XXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Plenteda del foro di Lecce, per mandato a
margine dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Bolzano alla via Virgilio n. 7 presso lo studio
dell’avv. Vittorio Papa;
Attore
contro
SKISCHULE YYYYYYY YYYYYY, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Sarentino
(BZ), rappresentato e difeso dall’avv. Tito Boscarolli del foro di Bolzano presso cui è elettivamente domiciliata
in via Orazio 49;
Convenuta
e contro
ZZZZZZZZZZ ZZZZ, non costituito;
Convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato 1.2.2003 Xxxxxxxx xxxxxxx conveniva in giudizio innanzi al Tribunale
intestato la Skischule Yyyyyy ed il maestro Zzzzzzzzzz zzzz, per sentirli condannare, sia a titolo di
responsabilità contrattuale che extracontrattuale, anche oggettiva ex art. 2050 c.c., al risarcimento dei danni
subiti in un incidente sciistico occorsogli in data 28.12.2001 durante una lezione di sci mentre scendeva lungo
la pista Anger, nel comprensorio di San Martino.
Il maestro di sci Zzzzzzzzzz zzzz rimaneva contumace mentre si costituiva in giudizio la Skischule Reinswald,
eccependo, in linea preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che i maestri di sci
prestano la propria attività quali liberi professionisti e non sono dipendenti della scuola. Nel merito, osservava
l’assenza di negligenza, imprudenza o imperizia in capo alla condotta del maestro di sci che non poteva
impedire cadute accidentali, come era stata quella occorsa all'attore.
Nel corso del giudizio, venivano interrogate formalmente le parti e assunti i testi e veniva altresì disposta
consulenza medica sull'attore, affidata al dott. Nunzio Beato.
All’udienza del 22.2.2007, sulle conclusioni precisate dalle parti e in epigrafe trascritte, la causa passava in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla natura giuridica della responsabilità della scuola di sci e del maestro di sci
Va in primis affrontata la natura giuridica della responsabilità della scuola di sci e del maestro.
a. Inapplicabilità dell’art. 2050 c.c.
Al riguardo ritiene il sottoscritto giudicante che va innanzitutto sgomberato il campo da considerazioni circa
l'applicabilità al caso in esame del disposto di cui all'art. 2050 c.c. Infatti, l'attività sciistica non agonistica e il
suo insegnamento non possono rientrare - di per sé - nell'ambito delle "attività pericolose". Secondo l’indirizzo
della Suprema Corte in materia va operata la distinzione "tra l'attività pericolosa, che rende probabile, e non
semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso, e l'attività normalmente innocua, che diventa
pericolosa per la condotta di chi la esercita o la organizza, comportando la responsabilità secondo la regola
generale dell'art. 2053 c.c." (Cass. sez. III civ. 28.2.2000 n. 2220; cfr. anche Cass. 30.8.1995 n. 9205).
Necessita, quindi, distinguere tra l'attività in cui il verificarsi dell'evento dannoso è probabile e l'attività in cui
esso è solo possibile. Spetta all’organo giudicante l'apprezzamento se l’attività sciistica, per la sua natura o per i
mezzi adoperati, possa ritenersi pericolosa. Al riguardo non si ritiene di doversi discostare dal prevalente
indirizzo giurisprudenziale (quanto meno di merito) che è orientato nel senso della non pericolosità dell'attività
sciistica e della conseguente applicabilità del regime stabilito dall'art. 2043 CC, piuttosto che dell'art. 2050 CC
(cfr., tra le altre: Pretura Tione-Trento 16.7.1993 in Foro It. 1994, II, 468, che fa richiamo a Tribunale di
Bolzano, 5 aprile 1975, in Foro It. Rep. 1976, voce "Responsabilità Civile", n. 157; cfr., inoltre Cass., sez. III,
1.4.1980 n. 2111, in Foro It. 1980, I, 1233).
b. Applicabilità delll’art. 2043 c.c. alla condotta del maestro di sci
Ciò posto, può ritenersi applicabile solamente la comune responsabilità acquiliana ex art. 2043 c.c. del maestro
di sci per lesione di diritti soggettivi assoluti quali il diritto all’integrità fisica dell’allievo.
c. Applicabilità dell’art. 2049 c.c. alla scuola di sci
Viene in rilievo poi l’eventuale responsabilità della convenuta scuola di sci ex art. 2049 c.c. potendosi
sicuramente ravvisare un “rapporto di preposizione” tra la scuola di sci e il maestro di sci. Il rapporto di
“clientela” viene infatti ad instaurarsi non direttamente tra il maestro e l’allievo ma tra la scuola di sci, che offre
il relativo servizio, ed il singolo utente; in pratica non è il singolo "consumatore" a scegliersi il maestro, ma è la
scuola di sci, cui viene versato il corrispettivo, ad assegnare al consumatore il maestro di sci. Il singolo maestro
"agisce" su richiesta e per conto del "committente" scuola di sci e, quindi, vi è un evidente vincolo di
subordinazione del maestro (preposto) cui corrisponde un "potere di direzione e di vigilanza" (cfr. Cass. n.
8668 del 1991) della scuola di sci (quale "superior") nei confronti del maestro.
La scuola di sci è una struttura che non ha solo carattere organizzativo dell'attività dei singoli maestri, ma è in
sostanza una specie di "cooperativa di lavoro", volta alla fornitura di servizi a terzi ( = apprendimento della
pratica sportiva dello sci), costituita evidentemente al fine di permettere agli associati di usufruire di condizioni
di lavoro migliori, con propri organi ed un proprio patrimonio e, quindi, un ente giuridico autonomo rispetto ai
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singoli associati. La scuola di sci costituisce nella sostanza il referente diretto per il singolo utente,
presentandosi essa al cliente come un'unica parte contrattuale. E non potendosi seriamente revocare in dubbio
che nella specie "le incombenze o mansioni affidate" dalla prima (scuola di sci) al secondo (maestro) abbiano
"reso possibile o cagionato il comportamento produttivo del danno" (cfr. Cass. 10.4.1978 n. 1662, 24.3.1979 n.
1708, 19.9.1980 n. 5307), va ritenuta sussistente, per le considerazioni di cui sopra, accanto al maestro, la
responsabilità ex art. 2049 CC della convenuta Scuola di sci di Vipiteno, la quale - in quanto ente
rappresentativo (o esponenziale) degli interessi dei maestri associati - ne coordina e "dirige" l'attività (e traendo
i singoli associati indubbiamente vantaggio dall'organizzazione della loro attività attraverso l'associazione de
qua, appare conforme a giustizia che essi, sempre attraverso lo stesso ente, assumano, anche se indirettamente,
le eventuali conseguenze dannose di tale attività).
d. Responsabilità anche contrattuale della scuola di sci ex art. 2230 c.c
Come detto, fra l’utente e la scuola di sci viene stipulato un cd. “contratto di insegnamento sciistico” che
permette all’utente di partecipare ad un corso individuale o collettivo di sci verso il pagamento di un
determinato corrispettivo. Il rapporto tra la scuola di sci e l’allievo va senz’altro qualificato come contrattuale,
piú precisamente come contratto di opera intellettuale ex art. 2230 c.c. avente per oggetto l’insegnamento
dell’attività sciistica.
Il contratto d’opera comporta, da parte del prestatore, un’obbligazione di mezzi. Nel caso dell’insegnamento
scisistico il prestatore d’opera è tenuto a impartire le nozioni e gli esercizi necessari all’apprendimento delle
tecniche e delle regole dello sci. Accanto a tale obbligazione principale sussiste l’obbligazione accessoria di
fornire un’adeguata protezione all’allievo,
che dev’essere proporzionata alle sue capacità, all’età ed
all’esperienza e trova la sua fonte nel principio generale di diligenza nell’adempimento delle obbligazioni (art.
1176 c.c).
Il maestro di sci, per il particolare rapporto che lo lega alla scuola come sopra descritto, deve considerarsi come
ausiliario della stessa e, quindi, la scuola sarà responsabile per il suo operato ex art. 1228/2232 c.c.
Sulla sussistenza, nel caso di specie, di una colpa in capo al maestro Zzzzzzzzzz
In conclusione, la responsabilità del soggetto che ha assunto l’obbligo di impartire insegnamento sciistico, per
eventi lesivi subiti dagli allievi nel corso della lezione, può avere sia un fondamento contrattuale che
extracontrattuale. Entrambe le forme di responsabilità sono fondate sulla colpa del soggetto agente, in quanto,
in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la norma di riferimento è costituita dall’art. 2043 c.c., mentre, in
ipotesi di responsabilità contrattuale, il criterio di imputazione della responsabilità è costituito dall’art. 2236
c.c.. In ogni caso, in entrambi i casi deve escludersi una responsabilità presunta del soggetto obbligato a fornire
l’insegnamento sciistico e devono essere dimostrati, oltre all’esistenza del danno, il nesso di causalità e la colpa
del soggetto agente.
In questa prospettiva, la scuola di sci e il maestro Zzzzzzzzzz non possono dirsi immuni da colpa nella
causazione del sinistro.
È stato accertato che nell’occasione il sig. Xxxxxxxx si era iscritto ad un corso di sci collettivo. Nella seconda
giornata di lezioni di sci e precisamente il 30.12.2001, per evidenti difficoltà a seguire il gruppo che prendeva
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con lui lezioni collettive, egli fu affidato dal sig. Thaler Hubert, maestro incaricato di tenere quella lezione, ad
altro maestro , Zzzzzzzzzz zzzz, il quale stava già impartendo una lezione individuale al sig. Lanini Fabio.
Al momento in cui fu consegnato alle cure dell’Innerbner fu precisato che non poteva eseguire le lezioni
collettive in quanto aveva evidenti difficoltà che di fatto frenavano l’intero gruppo.
La scelta di assegnare l’attore ad un maestro che già stava impartendo ad altro allievo una lezione individuale fu
scelta poco diligente.
Ed invero, il nuovo maestro stava già impartendo lezione individuale ad altro allievo, che per tale lezione
pagava la scuola di sci proporzionatamente alla prestazione che riceveva e, quindi, con un corrispettivo molto
maggiore rispetto a quanto pagato dal Xxxxxxxx per una lezione collettiva. E’ evidente, a questo punto, che
l’attenzione del maestro doveva concentrarsi quasi esclusivamente sul Lanini che aveva chiesto e stava
ricevendo appunto una lezione individuale che pagava profumatamente. Qualora, una volta assegnatogli anche
altro allievo, il maestro avesse distolto l’attenzione dal Lanini per concentrarsi anche sul Xxxxxxxx sarebbe
incorso in gravi rimostranze da parte del primo che del tutto giustificatamene pretendeva di proseguire una
lezione individuale. Ne consegue che il maestro, se da una parte accettò di accollarsi anche il Xxxxxxxx, era
costretto, per non essere inadempiente nei confronti del contratto stipulato col Lanini, a trascurare del tutto
l’attore.
Tale ricostruzione degli eventi, oltre ad essere logica, è confermata dalle testimonianze sentite in corso di causa
che hanno riferito come l’attenzione del maestro fosse concentrata solo sul Lanini mentre il Xxxxxxxx seguiva i
due quasi “a rimorchio”. Era infati sempre il Lanini ad avere la posizione privilegiata dietro al maestro, ad
essere preso per le racchette, ad ottenere spiegazioni dall’istruttore. Nulla di tutto ciò in favore del Xxxxxxxx.
Ma allora delle due l’una: o il Xxxxxxxx era in gardo di seguire una lezione collettiva come da lui richiesto ed
allora doveva essere mantenuto nella corso iniziale; oppure, se secondo al scuola di sci per la sua assoluta
inettitudine non era in grado di seguire un corso collettivo, doveva essergli prospettata l’opportunità di seguire
un corso individuale pagando un supplemento di prezzo. La terza via prescelta dalla scuola non è - e in concreto
non si è rivelata - diligente in quanto, come i fatti hanno dimostrato, un maestro già impegnato con altro allievo
in una lezione individuale non può per contratto seguire un altro allievo in misura maggiore rispetto
all’attenzione che quest’ultimo avrebbe ottenuto in un corso collettivo, dalla stessa scuola giudicato inidoneo.
Quindi se il Xxxxxxxx necessitava di attenzioni particolari per le evidenti difficoltà mostrate, tali attenzioni non
potevo certo essergli rivolte da un istruttore già impegno ed assorbito in una lezione individuale. Anzi, si
potrebbe arrivare a sostenere che un maestro dedito ad una lezione individuale con altro allievo può dedicare
sicuramente meno attenzioni al soggetto forzatamente “aggregato” che quelle che questi avrebbe potuto
ottenere in una lezione collettiva.
Pertanto la scuola di sci, unica con le sue competenze a poter valutare quale decisione assumere, ha mostrato
imperizia, abbandonando praticamente a se stesso un allievo inesperto che, in base alle sue stesse valutazioni,
doveva essere seguito con maggior assiduità.
La scuola e il maestro devono quindi, in base ai titoli sopra esposti essere condannati a risarcire i danni subiti
dall’attore.
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Sul quantum debeatur
È emerso che nel sinistro parte attrice ha riportato i danni alla persona descritti nella c.t.u. medico legale redatta
dal dott. Nunzio Beato. In merito, si fanno proprie le risultanze della relazione, che appare adeguatamente
argomentata, persuasiva e scevra da errori logici.
Per ciò che attiene al criterio di liquidazione del danno biologico, apparendo iniquo liquidare con indennizzi
diversi danni alla persona del tutto uguali, pur se derivanti da diversa causale, si ritiene di applicare per analogia
l’art. 139 del Dlgs 209/2005 per i danni da micro permanente dovuti ad incidente stradale, applicando il punto
di invalidità come aggiornato dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 31 maggio 2006.
Il fatto illecito del maestro integra il reato di lesioni colpose. Ciò rende risarcibile anche il danno morale ai
sensi degli artt. 2059, c.c. e 185, c.p..
Stante la natura delle lesioni patite e l’età dell’infortunato, deve ritenersi equa una liquidazione di tale voce di
danno nella misura di 1/4 del danno biologico.
Il C.T.U. ha accertato a carico di parte attrice una invalidità permanente del 4/5%, una invalidità totale
temporanea di giorni 30, una parziale al 50% di giorni 30, un’invalidità parziale al 25% di giorni 30. In caso di
valutazione a forcella la prova deve essere considerata raggiunta solo con riferimento alla percentuale inferiore.
L’età dell’infortunato al momento del fatto era di anni 22.
Ne conseguono i seguenti importi risarcitori:
I.p.= 3.364.31
i.t.t. = 40,16 x 30 = 1.204,8
i.t.p. al 50% = 40,16 x 30 : 2 = 602,4
i.t.p. al 25 % = 40,16 x 30 : 4 = 301,2
danno morale = danno biologico : 4 = 5.472,71 : 4 = 1.368,17
danno biologico e morale = 6.840,88
Le spese mediche per euro 361,52 sono state considerato congrue e riferibili all’evento dal ctu e quindi devono
essere risarcite all’attore.
La domanda di risarcimento del danno emergente per sospensione di una vacanza settimanale pari ad euro
1032,91 deve essere rigettata non aveno l’attore provato l’esborso di tali somme allegando fatture o ricevute di
pagamento. Il capitolo di prova nr. 11 sul punto è generico, in assenza di indicazione dei relativi importi.
La domanda di risarcimento per ritardato inserimento nel mondo del lavoro di 4 mesi appare veramente ardita
se si considera proveniente da soggetto iscritto al 3 anno di studi fuoricorso e comunque priva dell’idoneo
supporto probatorio in ordine ai tempi necessari per l’inserimento nel mondo del lavoro e alle occasioni
perdute. Senza considerare poi che le lesioni riportate, quantomeno durante il periodo di inabilità temporanea
parziale, se possono aver impedito la frequentazione delle lezioni, non devono aver impedito quantomeno
l’attività di apprendimento.
Anche la domanda di risarcimento del danno alla vita di relazione deve essere rigettata in quanto sfornita di
prova.
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Data la natura di valore del credito risarcitorio, sulle voci di danno indicate si applica la rivalutazione monetaria
e sulle somme rivalutate decorrono gli interessi al tasso legale.
Con riferimento alla liquidazione del danno biologico e morale, per l’effettuazione dei conteggi si è fatto
ricorso a valori elaborati con riferimento al 31 maggio 2006 ed al valore della moneta di detto anno. Sulle
somme liquidate, pertanto, la rivalutazione decorre dal 31 maggio 2007.
Per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza della Cassazione a Sezione
Unite 17.2.1995 n. 1712.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuti, così come le spese di ctu.
p.q.m
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione respinta,
condanna Skischule Yyyyyyy yyyyyy, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in
Sarentino, e Zzzzzzzzzz zzzz, in solido, a pagare a Xxxxxxxx xxxxxxx la somma di euro 6.840,88 a titolo di
risarcimento del danno biologo e morale e di euro 361,52 a titolo di rifusione delle spese sostenute, oltre
interessi e rivalutazione come in motivazione.
Condanna gli stessi a pagare le spese di lite all’attore, nella misura di euro 1600,00 per diritti, euro 4500,00 per
onorari, euro 147,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa. Spese di ctu a carico del convenuti.
Bz, 28.5.2007
Il Giudice
Cristina Colombo
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