assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e

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assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e
LOVIA
ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE
A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTE
Fascicolo informativo
Tariffa 16_01 - 02
Mod.VI071 - Edizione settembre 2008
Il presente Fascicolo informativo, contenente
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Nota Informativa
Condizioni Contrattuali
Glossario
Documento di polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Allianz S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Allianz SE
LOVIA
Pagina lasciata intenzionalmente bianca
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LOVIA – Nota Informativa
LOVIA
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota Informativa si articola in 4 sezioni:
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
C. Informazioni sul regime fiscale
D. Altre informazioni sul contratto
A
Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito "Società" - è:
Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE di Monaco di Baviera, con sede
legale in Largo Ugo Irneri, 1, 34123 - Trieste (Italia) ed uffici in:
- Milano - 20122, Corso Italia, 23
- Torino - 10121, Via Alfieri, 22
- Trieste - 34123, Largo Ugo Irneri, 1
Recapito telefonico: 800.68.68.68
Sito Internet: www.allianz.it
Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre
2005 n. 2398 ed iscritta all’albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00152.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di revisione è:
KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.
2. Conflitto d’interessi
Nell'ambito del presente contratto di assicurazione temporanea in caso morte non si rilevano situazioni di
conflitto d'interessi con effetti pregiudiziali per il Contraente.
B
Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3.1 Durata
La durata può essere fissata da un minimo di un anno ad un massimo di 30 anni, compatibilmente con l'età
dell'Assicurato che alla decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni e alla scadenza non
superiore a 80 anni.
3.2 Prestazioni assicurate
A fronte del versamento, nel corso del contratto, di premi annui di importo costante, la Società si impegna a
corrispondere un capitale in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale. L'ammontare
del capitale assicurato, che deve essere almeno pari a 25.000 euro, viene indicato nel documento di polizza.
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La liquidazione del capitale può avvenire, a scelta dei Beneficiari, in unica soluzione ed in misura pari al
capitale assicurato o, in alternativa, in rate semestrali costanti anticipate per un periodo di cinque o dieci
anni, il cui importo si determina moltiplicando il capitale assicurato per i coefficienti indicati nelle
Condizioni Contrattuali.
Qualora venga scelta la corresponsione della prestazione in forma rateizzata, i Beneficiari possono
comunque chiedere alla Società la liquidazione anticipata in un’unica soluzione del valore residuo delle rate
non ancora corrisposte.
In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, nessuna prestazione è
prevista a carico della Società.
CARENZA
L'immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto
alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società.
Nel caso in cui l'Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché la Società non
ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un
periodo di carenza di 6 mesi durante il quale la Società non garantisce la prestazione assicurata, ma si
limita - in caso di decesso dell'Assicurato - a restituire il premio versato, al netto delle imposte relative
alla eventuale garanzia complementare infortuni.
Solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, il decesso avvenga per conseguenza diretta di
infortunio o di malattie infettive acute (espressamente indicate nelle Condizioni Contrattuali) la
Società corrisponde integralmente la prestazione assicurata.
Qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero
ad altra patologia ad essa collegata, viene applicato un periodo di carenza di 5 anni, nel caso in cui
l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica (compreso il test HIV), durante il quale la Società non
garantisce la prestazione assicurata ma, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei
premi, corrisponde un importo pari alla somma dei premi versati, al netto delle imposte relative alla
eventuale garanzia complementare.
Per contratti con capitale assicurato superiore a 200.000 euro è previsto che l'Assicurato si sia
sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società,
pertanto la copertura assicurativa è immediatamente operante.
GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI
Su richiesta del Contraente, è possibile abbinare al contratto una garanzia complementare che prevede in
caso di decesso per infortunio dell'Assicurato, prima della scadenza contrattuale, il pagamento di un ulteriore
capitale pari a quello previsto dalla garanzia principale in caso di decesso. Tale ulteriore capitale si raddoppia
se il decesso per infortunio è conseguente ad incidente stradale
3.3. Assunzione del rischio
L'assunzione del rischio da parte della Società comporta il preventivo accertamento:
ƒ delle condizioni di salute dell'Assicurato, da effettuarsi mediante l'esame del questionario sanitario
compilato dall'Assicurato o la sottoposizione dello stesso alla visita medica e agli eventuali ulteriori
accertamenti sanitari richiesti dalla Società;
ƒ delle abitudini di vita dell'Assicurato (consumo di tabacco, attività professionali, attività sportive
praticate, viaggi all'estero, ecc.).
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze
contenute in polizza relative alla compilazione del questionario sanitario.
3.4. Esclusioni
In ogni caso la Società non garantisce la prestazione assicurata, qualora il decesso dell'Assicurato sia
dovuto a:
ƒ dolo del Contraente o dei Beneficiari designati;
ƒ partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
ƒ partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata,guerra civile, atti di
terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l'arrivo dell'Assicurato in un paese in situazione di
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guerra o similari o l'insorgenza di detta situazione comporta dopo 14 giorni l'esclusione totale della
copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà tuttavia per il rischio volo;
ƒ incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
ƒ suicidio, se avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso detto
periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
ƒ eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate
artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
ƒ guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle
disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di
sei mesi.
Le prestazioni della Società sono garantite a condizione che il Contraente sia in regola con il
pagamento del premio pattuito (comprensivo del premio relativo alla garanzia complementare, se
prevista) che costituisce il corrispettivo della garanzia assicurativa.
4. Premi
L'entità del premio, che rimane costante per tutta la durata contrattuale, dipende da una serie di elementi: il
capitale assicurato, la durata del contratto, l'età ed il sesso dell'Assicurato, nonché il suo stato di salute e le
sue abitudini di vita. Il premio annuo deve essere versato dal Contraente alla Società in via anticipata alle
scadenze pattuite, per tutta la durata contrattuale, ma comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.
Frazionamento
Può essere stabilito, a scelta del Contraente, che il premio annuo venga versato in forma frazionata secondo
una rateazione semestrale, trimestrale o mensile.
La rateazione del premio comporta la corresponsione da parte del Contraente di un interesse di
frazionamento indicato nella tabella di seguito riportata:
Interessi di frazionamento
Semestrale
1,2 %
Trimestrale
1,8 %
Mensile
2,3 %
Il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero.
I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:
ƒ assegno bancario o circolare non trasferibile;
ƒ bonifico bancario;
ƒ carta di debito/credito, se accettata dall'intermediario assicurativo.
fermo restando che le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.
Il pagamento del premio potrà avvenire anche tramite finanziamento erogato da Santander Consumer Bank
secondo le condizioni e le norme che regolano tale finanziamento.
La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli
previsti.
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TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI
I premi riportati nelle seguenti tabelle sono da intendersi corrisposti con periodicità annuale.
Assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costante
Capitale assicurato: 50.000,00 euro
Età
30
35
40
45
50
5
74,57
85,48
107,77
151,25
228,43
10
79,48
95,51
127,30
185,83
287,54
Sesso: M
Importi di premio
Durata (anni)
15
87,09
110,47
154,32
232,26
360,80
Capitale assicurato: 100.000,00 euro
Importi di premio
Durata (anni)
Età
5
10
15
119,13
128,96
144,18
30
140,96
161,02
190,94
35
185,54
224,60
278,65
40
272,50
341,66
434,52
45
426,86
545,09
691,59
50
Capitale assicurato: 200.000,00 euro
Importi di premio
Durata (anni)
Età
5
10
15
208,26
227,92
258,36
30
251,92
292,03
351,87
35
341,09
419,20
527,29
40
515,00
653,32
839,04
45
823,72
1060,18
1353,19
50
Capitale assicurato: 50.000,00 euro
Età
30
35
40
45
50
5
48,04
57,61
72,43
98,84
139,84
10
52,35
64,29
84,32
117,27
168,49
20
98,63
131,57
190,91
290,58
454,29
25
115,17
160,45
237,34
364,84
574,22
Sesso: M
20
167,27
233,14
351,82
551,16
878,57
25
200,35
290,90
444,68
699,68
1118,45
Sesso: M
20
304,53
436,28
673,64
1072,32
1727,15
Sesso: F
Importi di premio
Durata (anni)
15
20
57,77
65,20
73,59
85,53
99,23
117,96
140,40
165,83
199,07
243,09
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25
370,69
551,80
859,37
1369,35
2206,90
25
74,80
100,63
138,90
201,21
304,53
LOVIA – Nota Informativa
Capitale assicurato: 100.000,00 euro
Importi di premio
Durata (anni)
Età
5
10
15
66,08
74,70
85,54
30
85,22
98,57
117,19
35
114,86
138,64
168,47
40
167,69
204,53
250,80
45
249,68
306,97
368,13
50
Capitale assicurato: 200.000,00 euro
Importi di premio
Durata (anni)
Età
5
10
15
102,15
119,41
141,07
30
140,44
167,14
204,38
35
199,73
247,28
306,94
40
305,38
379,07
471,60
45
469,35
583,94
706,26
50
Sesso: F
20
100,39
141,06
205,92
301,66
456,18
25
119,59
171,27
247,79
372,43
579,06
Sesso: F
20
170,79
252,13
381,84
573,32
882,35
25
209,19
312,53
465,59
714,85
1128,12
Si segnala che gli importi sopra indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad
esempio alla professione ed allo stato di salute dell’Assicurato, che possono essere effettuate dalla
Società solo dopo che l’assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario
sanitario (o, nei casi previsti, si sia sottoposto a visita medica).
C
5.
Informazioni sul regime fiscale
Regime fiscale applicabile al contratto
Imposta sui premi
I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.
Diversamente i premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni - abbinate alle assicurazioni sulla
vita - sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%.
Detraibilità fiscale dei premi
Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi
ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene
riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei
premi stessi.
Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l’onere economico del pagamento del premio.
Nel caso in cui tale soggetto sia:
ƒ il Contraente, la detrazione spetta sempreché l’Assicurato - se persona diversa - sia fiscalmente a carico
del Contraente stesso;
ƒ persona diversa dal Contraente, la detrazione spetta a condizione che il Contraente e l’Assicurato
risultino fiscalmente a carico della persona che sopporta il suddetto onere.
Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra
indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni
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LOVIA – Nota Informativa
infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta),
fermo restando il sopraindicato limite massimo di 1.291,14 euro.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto sono esenti da imposizione fiscale.
D
Altre informazioni sul contratto
6. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui
vengono apposte sul documento di polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio di
perfezionamento.
A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le garanzie assicurative hanno effetto dalle ore
24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza
previsti dalle Condizioni Contrattuali.
7.
Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento premi
Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. Questo ha l'effetto di
determinare lo scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati, trascorsi trenta giorni dalla
data pattuita per il pagamento del premio o della rata di premio dovuta.
L’interruzione del pagamento premi determina altresì la sospensione delle garanzie complementari previste
dal contratto.
Il contratto può tuttavia essere riattivato nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non
pagata, mediante il versamento degli importi arretrati, aumentati degli interessi legali.
Trascorsi sei mesi, la riattivazione è subordinata alla verifica, da parte della Società, dello stato di salute
dell'Assicurato.
La riattivazione del contratto – effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra – ripristina le
prestazioni assicurate.
La riattivazione del contratto ripristina inoltre l’operatività delle garanzie complementari previste dal
contratto.
Trascorsi ventiquattro mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto non
può più essere riattivato ed i premi già versati sono acquisiti dalla Società.
8.
Liquidazione anticipata del valore residuo delle rate
Nel corso del periodo di corresponsione della prestazione in forma rateizzata, i Beneficiari possono chiedere
alla Società la liquidazione anticipata in un'unica soluzione del valore residuo delle rate non ancora
corrisposte.
In tal caso l'importo liquidabile si determina attualizzando al tasso annuo composto del 2,5% l'ammontare
delle rate non ancora corrisposte per il periodo di tempo intercorrente fra la data della richiesta e la data
prevista per la corresponsione di ogni rata.
La liquidazione di tale importo interrompe la corresponsione delle rate e determina l'immediato scioglimento
del contratto.
9.
Diritto di recesso
Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto (60 giorni per la Divisione Commerciale Allianz
Lloyd Adriatico), il Contraente può esercitare il diritto di recesso. Per l'esercizio del diritto di recesso, il
Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società Allianz S.p.A. - con lettera raccomandata A.R.
indirizzata alla propria Divisione Commerciale di riferimento:
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LOVIA – Nota Informativa
ƒ Allianz Ras: Ufficio Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano;
ƒ Allianz Subalpina: Ufficio Vita - Via Alfieri, 22 - 10121 Torino;
ƒ Allianz Lloyd Adriatico: Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste;
contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto
con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro
postale di invio della stessa.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il
premio versato al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare.
Con riferimento alla Divisione Commerciale Allianz Lloyd Adriatico, la Società si riserva il diritto di
recedere dal contratto entro 60 giorni dalla sua conclusione, mediante invio al Contraente di lettera
raccomandata e rimborso allo stesso, entro 30 giorni dall’invio della lettera, del premio versato diminuito
delle imposte relative alle garanzie complementari.
In caso di recesso la Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al rischio
assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese di polizza per i contratti
assunti con visita medica, quantificate in 50 euro.
10. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni
Qualora, prima della scadenza contrattuale si verifichi l'evento previsto dal contratto, la Società liquiderà la
prestazione assicurata, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, quale specificata
nell'art. 12 delle Condizioni Contrattuali.
I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione
completa. Decorso tale termine, e dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto.
Si ricorda che il Codice Civile (art.2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
estinguono dopo un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).
11. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
12. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto alla Società:
Allianz S.p.A.
Servizio Clienti - Pronto Allianz
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Numero Verde: 800. 68.68.68
Numero di telefax: 02.7216.9145
Per le Divisioni Commerciali Allianz Ras e Allianz Subalpina
Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
Per la Divisione Commerciale Allianz Lloyd Adriatico
Accesso al sito internet www.allianzlloydadriatico.it ed utilizzo della funzione “Contattaci/Reclami”
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
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LOVIA – Nota Informativa
ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma (Italia)
Numero di telefono 06.42.133.1
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle
controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
14. Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle
informazioni contenute in Nota Informativa intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa
successive alla conclusione del contratto.
15. Comunicazioni del Contraente alla Società
Si richiama l’attenzione del Contraente sulle disposizioni di cui all’art.1926 del Codice Civile in merito alle
comunicazioni da rendere all’impresa in caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente
intervenute in corso di contratto.
******
Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota Informativa.
I rappresentanti legali
Klaus Peter Röhler – Elisabetta Petrucci
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LOVIA – Condizioni Contrattuali
LOVIA
Condizioni Contrattuali
tariffa 16_01-02
Art.1 - Prestazioni assicurate
In base al presente contratto la Società garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza
contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati di un importo liquidabile:
ƒ in un'unica soluzione ed in misura pari al capitale assicurato;
oppure, in alternativa, a scelta dei Beneficiari:
ƒ in rate semestrali costanti anticipate per un periodo di cinque o dieci anni, il cui ammontare si determina
moltiplicando il capitale assicurato per i coefficienti qui di seguito riportati:
Periodo di corresponsione delle rate
5 anni
10 anni
Numero di rate semestrali
10
20
Coefficiente
0,104514
0,054842
La liquidazione della prestazione in forma rateizzata viene concessa a condizione che l'ammontare di ogni
rata non sia inferiore a Euro 1.500.
Il capitale assicurato - quale indicato in polizza - non potrà essere in ogni caso inferiore a 25.000 euro.
In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione
a carico della Società ed i premi pagati restano acquisiti da quest'ultima.
Art.2 - Premi
Le prestazioni assicurate di cui all'articolo1 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del
Contraente, di un piano di premi annui di importo costante da versarsi in via anticipata ed alle scadenze
pattuite.
Il versamento del primo premio (premio di perfezionamento) viene effettuato all'atto della conclusione del
contratto. I premi successivi devono essere versati, nel corso della durata contrattuale, ad ogni ricorrenza
annuale della data di decorrenza.
In alternativa al pagamento dei premi con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di
pagamento semestrale, trimestrale o mensile. In tal caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno
è dovuto per intero, il pagamento dei premi è gravato da interessi di frazionamento e viene effettuato
rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, trimestrale o mensile della data di decorrenza.
I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:
ƒ assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE intestato esclusivamente a “Allianz S.p.A.” o
“<Ragione Sociale/Ditta Individuale> Agente Allianz S.p.A.”;
ƒ carta di credito e bancomat se accettati dall'Agenzia;
ƒ bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Agenzia;
fermo restando che le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.
Il pagamento del premio potrà avvenire anche tramite finanziamento erogato da Santander Consumer Bank
secondo le condizioni e le norme che regolano tale finanziamento.
La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli
previsti.
Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio
Nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, si verifichi il decesso dell'Assicurato, non è più dovuto
alcun premio da parte del Contraente.
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LOVIA – Condizioni Contrattuali
Art.3 - Limitazioni della prestazione in caso di decesso
3.1 Esclusioni
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.
E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
a. dolo del Contraente o dei Beneficiari;
b. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata,guerra civile, atti di
terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l'arrivo dell'Assicurato in un paese in situazione di
guerra o similari o l'insorgenza di detta situazione comporta dopo 14 giorni l'esclusione totale della
copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà tuttavia per il rischio volo;
d. incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
e. suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo
periodo, nei primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione del contratto;
f. eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate
artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
g. guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle
disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di
sei mesi.
In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione la
Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente il solo importo della riserva
matematica calcolato al momento del decesso.
3.2 Carenza
L’immediata copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l’Assicurato si sia sottoposto alla visita
medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società, accettando le modalità e gli
eventuali oneri che ne dovessero derivare. Nel caso in cui l'Assicurato decida di non sottoporsi alla visita
medica (e sempreché la Società non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti
sanitari), viene applicato un periodo di carenza di 6 mesi dalla data di perfezionamento del contratto, durante
il quale la Società non garantisce la prestazione assicurata, ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato
- a restituire i premi versati al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare. La Società
corrisponde integralmente la prestazione assicurata solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, il
decesso avvenga per conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo,
paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale,
polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B,
leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q,
salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia,
vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto
disposto al punto 3.1 Esclusioni) l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Nel caso in cui l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica (ed agli esami clinici richiesti dalla
Società e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività) rimane inoltre
convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal
perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS),
ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, qualora
il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, sarà corrisposta una somma pari all’ammontare dei
premi versati al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare.
Per contratti con capitale assicurato superiore a 200.000 euro è previsto che l'Assicurato si sia
sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società,
pertanto la copertura assicurativa è immediatamente operante.
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LOVIA – Condizioni Contrattuali
Art.4 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è
contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità
sia stata alterata o taciuta in malafede. L’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta
in ogni caso la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.
Art.5 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui
vengono apposte sul documento di polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio di
perfezionamento.
A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le garanzie assicurative hanno effetto dalle ore
24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.
Art.6 -
Diritto di recesso
Il Contraente ed Allianz S.p.A. hanno il diritto di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata,
entro 60 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso.
A tal fine, il Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà,
indirizzata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, contenente gli elementi
identificativi del contratto e indicando preferibilmente le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Allianz S.p.A., dietro consegna dell'originale
di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il premio da questi
versato al netto delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con
decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro
postale di invio della stessa.
In caso di recesso la Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al rischio
assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese di polizza per i contratti
assunti con visita medica quantificate in 50 euro.
Allianz S.p.A. può sospendere l’efficacia del contratto entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione
sanitaria (questionario per assicurazioni vita senza visita medica oppure rapporto di visita medica) qualora
questa risulti incompleta o carente, previa comunicazione mediante lettera raccomandata. Tale sospensione
può avere una durata massima di 60 giorni, allo scadere dei quali Allianz S.p.A. eserciterà il diritto di
recesso.
Art.7 -
Mancato pagamento del premio: risoluzione
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe
dovuto essere effettuato, determina la risoluzione del contratto. In tal caso i premi versati restano
definitivamente acquisiti dalla Società.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la
Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
Art.8 -
Ripresa del pagamento del premio: riattivazione
Entro sei mesi dalla data di sospensione del pagamento premi, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare
il contratto. La riattivazione è possibile previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli
interessi legali.
Qualora siano trascorsi sei mesi dalla data di sospensione del pagamento premi, la riattivazione può avvenire
solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Società, che si riserva di
richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione
La riattivazione del contratto – effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con
effetto dalle ore 24 del giorno del versamento dell'importo dovuto - le prestazioni assicurate di cui all'art.1.
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LOVIA – Condizioni Contrattuali
Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto non può più essere
riattivato.
Art.9 -
Liquidazione anticipata del valore residuo delle rate
Nel corso del periodo di corresponsione della prestazione in forma rateizzata, i Beneficiari possono chiedere
alla Società la liquidazione anticipata in un'unica soluzione del valore residuo delle rate non ancora
corrisposte.
In tal caso l'importo liquidabile si determina attualizzando al tasso annuo composto del 2,5% l'ammontare
delle rate non ancora corrisposte per il periodo di tempo intercorrente fra la data della richiesta e la data
prevista per la corresponsione di ogni rata.
La liquidazione di tale importo interrompe la corresponsione delle rate e determina l'immediato scioglimento
del contratto.
Art.10 - Cessione
Previa accettazione da parte di Allianz S.p.A., il Contraente può cedere ad altri il contratto. Tale atto diventa
efficace solo quando la Società registri la variazione con emissione di apposita appendice.
Art.11 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione. La
designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla
Società o disposte per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
ƒ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la
rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
ƒ dopo la morte del Contraente (se persona fisica);
ƒ dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano
comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Art.12 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i
documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
La documentazione da consegnare è la seguente:
• richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione
di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati
nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie);
• certificato di morte dell’Assicurato;
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della
Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia
solo una designazione generica:
– le generalità complete di tutti gli eredi (per diritto proprio o in base all'art.1412 Codice Civile
nell'ipotesi di eredi legittimi premorti all'Assicurato), ancorché rinunciatari;
– se esistono eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), le generalità complete dei tutori degli stessi
nominati dal Giudice Tutelare;
e che in ogni caso, attesti
– in caso di successione testamentaria, che il testamento esibito è l'ultimo, che è ritenuto valido ed
efficace e che non vi sono opposizioni;
– in caso di successione legittima, la mancanza di qualsiasi disposizione testamentaria;
• copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e
senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920
e 1921 Codice Civile)
• in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice
Tutelare;
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LOVIA – Condizioni Contrattuali
•
in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà
fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata
l’ulteriore documentazione da produrre.
Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual
caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca,
indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario
non trasferibile.
In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma
dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal
medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto.
Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un
anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Art.13 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Art.14 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o
di domicilio del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario parte in causa.
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LOVIA – Condizioni Contrattuali
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LOVIA – Condizioni Contrattuali della garanzia complementare Infortuni
LOVIA
Condizioni Contrattuali della garanzia complementare Infortuni
(valida solo se espressamente richiamata in polizza)
Art.1 - Definizione di infortunio
Agli effetti dell’assicurazione complementare, s’intende per
ƒ infortunio un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all’Assicurato lesioni
corporali obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza la sua morte e purché questa,
quando non sia immediata,avvenga entro dodici mesi dall’infortunio e la causa del decesso sia provata
anatomopatologicamente;
ƒ infortunio conseguente ad incidente stradale quell’infortunio cagionato da veicoli o mezzi meccanici
in circolazione - esclusi quelli ferroviari – che avvenga su strade d’uso pubblico o su aree a queste
equiparate nonché su aree private in cui l’Assicurato rimane vittima, che produca all’Assicurato lesioni
corporali obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza diretta la sua morte purché
questa, quando non sia immediata, avvenga entro dodici mesi dall’infortunio e la causa del decesso sia
provata anatomopatologicamente.
Sono compresi in garanzia:
ƒ l’asfissia non di origine morbosa;
ƒ gli avvelenamenti acuti da inalazione, ingestione e assorbimento, per errore, di sostanze venefiche;
ƒ le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
ƒ l’annegamento, l’assideramento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;
ƒ le infezioni che siano diretta conseguenza di un infortunio;
ƒ gli infortuni conseguenti a stati di malore o di incoscienza;
ƒ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
ƒ gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima
difesa nonché quelli sofferti dallo stesso – sempreché involontariamente coinvolto – in occasione di
tumulti popolari, di aggressioni o di atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale.
Art.2 - Esclusioni e delimitazioni del rischio
La garanzia non è operante quando l’infortunio dipenda, direttamente o indirettamente, da:
ƒ stati di ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
ƒ atti illeciti commessi dolosamente dall’Assicurato;
ƒ movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
ƒ partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di
terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l’arrivo dell’Assicurato in un paese in situazione di
guerra o similari o l’insorgenza di detta situazione comporta dopo 14 giorni l’esclusione totale della
copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà tuttavia per il rischio volo;
ƒ esposizione a forme di radioattività artificiale;
ƒ operazioni chirurgiche, accertamenti e trattamenti medici non resi necessari da infortunio;
ƒ imprese inusuali o temerarie;
ƒ pratica dei seguenti sport: alpinismo e scalate oltre il 3° grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o
idroscì, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, bob, skeleton, immersione subacquee non
in apnea, paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, kickboxing, vela d’altura, sport estremi (base
jumping, bungee jumping, rafting, canyoning/torrentismo, hydrospeed, kitesurf, downhill);
ƒ guida o uso di veicoli o natanti a motore in competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare
automobilistiche di regolarità pura;
ƒ incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non
titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
ƒ insurrezioni o risse (salvo i casi di legittima difesa).
Art.3 - Prestazioni assicurate
In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce, ai
Beneficiari designati, il pagamento di un capitale pari al capitale assicurato in caso di decesso relativo alla
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LOVIA – Condizioni Contrattuali della garanzia complementare Infortuni
garanzia principale, che viene raddoppiato qualora l'infortunio mortale dell'Assicurato sia conseguente ad
incidente stradale. Se è prevista la rivalutazione del capitale relativo alla garanzia principale, anche il capitale
assicurato dalla presente garanzia complementare si rivaluta nella stessa misura, salvo il caso di rinuncia alla
rivalutazione del premio se previsto dalle Condizioni Contrattuali. In tal caso il capitale assicurato dalla
presente garanzia complementare è pari al capitale assicurato dalla garanzia principale alla data di effetto
della rinuncia.
In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, non è prevista alcuna prestazione a carico
della Società ed i premi pagati restano acquisiti da quest'ultima.
Art.4 - Premio
Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 3 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del
Contraente, di un premio, comprensivo delle imposte, da versarsi in via anticipata ed alle scadenze pattuite.
Il pagamento del premio viene effettuato congiuntamente al pagamento del premio relativo alla garanzia
principale, all'atto della conclusione del contratto e per tutta la durata dello stesso, con le medesime norme
stabilite per la garanzia principale.
Se è prevista la rivalutazione del premio relativo alla garanzia principale, anche il premio dovuto per la
presente garanzia si rivaluta annualmente nella stessa misura, salvo il caso di rinuncia alla rivalutazione del
premio se previsto dalle Condizioni Contrattuali. In tal caso il premio rimane costante a partire dalla prima
ricorrenza annua successiva alla rinuncia.
Il mancato pagamento del premio, trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere
effettuato, determina la sospensione della presente garanzia complementare.
La ripresa del versamento del premio, effettuata nei termini e secondo le modalità delle Condizioni
Contrattuali della garanzia principale, ripristina la presente garanzia complementare, con effetto dalle ore 24
del giorno del versamento dell'importo dovuto.
Nel caso in cui prima della scadenza contrattuale si verifichi il decesso dell'Assicurato, non è più dovuto
alcun premio da parte del Contraente.
Art.5 - Entrata in vigore
A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurate di cui all'articolo 3
sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza.
Art.6 - Estinzione della garanzia
La garanzia complementare si estingue:
ƒ in caso di mancato versamento del premio, per qualsiasi motivo;
ƒ in caso di risoluzione anticipata del contratto per riscatto;
ƒ alla scadenza contrattuale;
ƒ alla scadenza dell’annualità di premio più vicina al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato.
Art.7 - Denuncia dell'infortunio e obblighi conseguenti
Al verificarsi del decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio, gli aventi diritto devono darne avviso
alla Società mediante richiesta scritta (raccomandata) indirizzata alla propria Divisione Commerciale
di riferimento:
ƒ Allianz Ras: Ufficio Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano;
ƒ Allianz Subalpina: Ufficio Vita - Via Alfieri, 22 - 10121 Torino;
ƒ Allianz Lloyd Adriatico: Ufficio Vita - Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste;
entro 15 giorni dall'evento o dal momento in cui i medesimi ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'evento, le cause che lo hanno
determinato, le circostanze e gli eventuali testimoni dell'infortunio e comprovare che il decesso è
conseguenza dell'infortunio stesso. Se è intervenuto un medico, un suo certificato deve essere aggiunto alla
denuncia.
Gli aventi diritto dovranno inoltre consentire alla Società lo svolgimento delle indagini ed autorizzare i
medici, intervenuti dopo l'infortunio, a fornire le ulteriori informazioni che fossero richieste.
Art.8 - Norme sussidiarie – Pagamento del capitale assicurato
Per quanto riguarda le tasse ed imposte presenti e future, per il foro competente e per quanto non risulti
espressamente stabilito dalle presenti condizioni, le parti si richiamano alle Condizioni di assicurazione della
garanzia principale ed alle norme di legge in materia.
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LOVIA - Glossario
GLOSSARIO
Appendice: documento che viene emesso per modificare la disciplina del contratto e che costituisce parte
integrante dello stesso.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto.
Beneficiari: soggetti a cui spettano le prestazioni previste dal contratto.
Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora
l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Condizioni Contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagarne il premio.
Costi: oneri economici posti a carico del Contraente.
Decorrenza: data in cui diventano efficaci le garanzie previste dal contratto.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.
Durata del pagamento dei premi: periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la
scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società.
Età computabile: età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed
arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.
Interessi di frazionamento: maggiorazione del premio prevista a fronte della rateizzazione dello stesso.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società alle scadenze pattuite secondo la
periodicità prescelta, a fronte delle prestazioni assicurate.
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.
Riattivazione: facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il
versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene mediante il
versamento dei premi arretrati maggiorati degli interessi di ritardato pagamento.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
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LOVIA
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LOVIA
Contratto Vita n.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La forma documentale del contratto n.ro
e' composta da:
1) polizza n.ro
(e' il presente documento)
2) quietanza n.ro
, comprovante il versamento del premio, rilasciata
in unico originale prenumerato, protetto dalle contraffazioni.
I diritti derivanti dal Contratto potranno essere esercitati solo a fronte
della presentazione della presente polizza e di tutte le quietanze comprovanti
i versamenti effettuati.
LOVIA
TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTE
(Tariffa 16_01-02)
DURATA ASSICURAZIONE: anni
DURATA PAGAMENTO PREMI: anni
ASSICURATO
SIG.
nato il
a
, in VIA
C.F.
CONTRAENTE
SIG.
nato il
a
, in VIA
C.F.
DATA DECORRENZA:
/
/
/
/
, di cittadinanza
, residente
, Prov.
, C.A.P.
,
, comune o stato estero di nascita
/
/
, di cittadinanza
, Prov.
, C.A.P
, residente
. ,
BENEFICIARI
Per il caso di decesso dell'Assicurato: gli eredi legittimi e/o
testamentari
dell'Assicurato
PRESTAZIONI ASSICURATIVE
CAPITALE da pagare in caso di decesso nel periodo
dal / /
al / /
: Euro #
#
[ paragrafo che compare solo se il Contraente richiede la Complementare Infortuni
Il capitale assicurato verrà raddoppiato in caso di decesso per infortunio, o
triplicato in caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale
(Complementare Infortuni). ]
Vale la CARENZA iniziale per assunzione del rischio senza visita medica.
PREMIO
Il premio annuo di Euro #__.____,__# viene pagato in rate ____________, ciascuna
di Euro #__.____,__# (di cui diritti Euro 0,00) da versare ogni ______________,
la prima volta il __/__/____, l'ultima volta il __/__/____.
Il premio annuo si scompone come segue:
- Garanzia principale: Euro #
#
- Complementare Infortuni: Euro #
- Interessi di frazionamento: Euro #
# di cui imposte Euro
#
#
#
L’intero premio annuo è rilevante ai fini della detraibilita' fiscale IRPEF,
fermo restando l'importo massimo di detrazione su base annua fissato dalla
normativa in vigore.
AGENZIA
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LOVIA
Contratto Vita n.
MEZZI DI PAGAMENTO VINCOLANTI PER LA VALIDITA' DEL CONTRATTO
Il contratto non sara' concluso, e la Compagnia sara' sollevata da ogni
responsabilita' che ne deriva, nel caso di utilizzo di un mezzo di pagamento
che non rientri tra quelli di seguito previsti:
- assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE intestato a "Allianz S.p.A." o
a "<Ragione Sociale/Ditta Individuale> Agente Allianz S.p.A.";
- carta di credito e bancomat se accettati dall'Agenzia;
- bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Agenzia;
- reinvestimento del capitale che deriva da un contratto Vita preesistente.
"Attenzione: nel caso di pagamento del premio con mezzi
non direttamente indirizzati all'impresa, ovvero all'agente nella sua qualita'
di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio
alla Compagnia e' rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e
dalla apposizione della firma
del
soggetto che provvede materialmente
alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente polizza".
Il sottoscritto Contraente
DICHIARA:
*
di essere a conoscenza (ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n.209) del
suo
diritto
di
recedere
dal
contratto
entro
30
giorni
dalla
conclusione dello stesso, mediante lettera raccomandata indirizzata a
Allianz S.p.A., Ufficio Vita, largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste;
*
di essere responsabile della veridicita' e correttezza dei dati e delle
informazioni indicate nella presente polizza e di impegnarsi a fornire alla
Societa' tutte le informazioni che si rendessero necessarie (in particolare
ai sensi della legge n. 197/91);
ACCETTA fin d'ora che il contratto sia regolato dalle norme riportate nel
presente documento e dalle Condizioni contrattuali contenute nel
Fascicolo informativo citato in calce;
PRENDE ATTO:
*
che i diritti derivanti dal Contratto potranno essere esercitati solo a
fronte della presentazione della presente polizza e di tutte le quietanze
comprovanti i versamenti effettuati;
*
che i mezzi di pagamento consentiti e vincolanti per la validita' del
contratto sono quelli esposti nella specifica sezione sopra riportata e che
Allianz S.p.A. declina ogni responsabilita' per rimesse effettuate in
maniera difforme.
*
che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto
legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del
contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
*
che prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto
legittimato a fornire le informazioni richieste deve verificare l'esattezza
delle dichiarazioni riportate nel questionario stesso;
*
che anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato
puo' chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare
l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Luogo e data di sottoscrizione
Firma del Contraente*
___________________________
___________________
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Firma dell'Assicurato*
(se diverso dal Contraente)
_______________________
LOVIA
Contratto Vita n.
Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di approvare specificamente
ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile:
1. l'articolo delle Condizioni Contrattuali intitolato "Diritto di recesso"
relativamente al recesso di Allianz S.p.A. e alla sospensione del contratto;
2. l'articolo delle Condizioni Contrattuali intitolato "Limitazioni della
prestazione in caso di decesso" relativamente al periodo di carenza.
FIRMA DEL CONTRAENTE* ______________________________Il sottoscritto Contraente/Assicurato dichiara infine:
DI AVER
PREVISTO
RICEVUTO COPIA DEL FASCICOLO INFORMATIVO
DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI.
CITATO
IN
CALCE
FIRMA DEL CONTRAENTE* ______________________________
*In caso di minorenni o incapaci va specificato che la firma e' apposta in qualita di esercente la potesta' o di tutore
Il premio lordo di perfezionamento pari a Euro #
riscosso il
/ /
# e' stato
Firma dell'Agente di
Data di emissione documento
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Firma dell'incaricato alla
riscossione
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Fascicolo informativo su allegato mod. VI071
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LOVIA
Contratto Vita n.
SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTELA
(Legge 05.07.1991 n. 197)
Non cointestata
DATI CONTRAENTE
Cognome:
.. Nome:
Sesso:
. nato il
Comune (o stato estero) di nascita:
Comune di residenza:
, Prov.:
, C.A.P.:
Indirizzo completo:
Codice Fiscale:
, Cittadinanza (stato):
Nazionalita' (stato):
Documento identificativo:
Numero del documento:
, Data del rilascio:
/ /
Autorita' e localita' del rilascio:
Attivita' economica:
Gruppo/Ramo:
/
/
,
AGENZIA
Cognome e nome del rilevatore :
Data inoltro :
/ /
FIRMA DEL RILEVATORE ____________________
FIRMA DELL'AGENTE
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LOVIA – Privacy
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice
Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative (1)
Per fornire i nostri servizi e/o i prodotti assicurativi, Allianz S.p.A., di seguito denominata Societa', titolare
del trattamento, deve trattare i Suoi dati personali per finalita' assicurative. Le chiediamo quindi di esprimere
il consenso per il trattamento dei Suoi dati comuni, sensibili (2) e giudiziari (3) necessari per la fornitura dei
suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Per le finalita' sopra indicate ed in relazione al rapporto intercorrente
tra Lei e la nostra Societa', i dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore
assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano, in Italia
o all'estero, anche come autonomi titolari, soggetti tutti cosi' costituenti la c.d. catena assicurativa (4). Il
consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche i trattamenti, le
comunicazioni e i trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Senza i
Suoi dati, non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti assicurativi citati.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalita' promozionali
Il consenso per i trattamenti di seguito descritti e' facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrra'
alcun effetto circa la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati effettuato da noi o, per nostro conto,
da societa' specializzate, per rilevare la qualita' dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di
mercato e indagini statistiche, e per svolgere attivita' promozionali di servizi e/o prodotti di Allianz S.p.A. –
Divisione Allianz Lloyd Adriatico.
Per le medesime finalita', i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano, in Italia o all'estero,
anche come autonomi titolari. Il consenso riguarda pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti,
anche i trattamenti, le comunicazioni ed i trasferimenti effettuati da tali soggetti. I dati possono essere
comunicati a: societa' del gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate,
anche indirettamente, ai sensi di legge); societa' specializzate per informazione e promozione commerciale,
per ricerche di mercato, per indagini sulla qualita' dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori,
coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, altri canali di acquisizione
di contratti di assicurazione; banche, societa' di gestione del risparmio, SIM.
Modalita' di uso dei dati personali
I dati sono trattati (5) con modalita', anche informatiche e telematiche, necessarie per fornire i predetti servizi
e/o prodotti assicurativi, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e
attivita' promozionali; sono utilizzate le medesime modalita' anche quando i dati vengono comunicati, in
Italia o all'estero, per i suddetti fini ai soggetti gia' indicati nella presente informativa, i quali sono impegnati
a trattarli usando solo modalita' e procedure necessarie per le finalita' indicate nella presente informativa e
conformi alla normativa.
Nella nostra Societa', i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive
funzioni e in conformita' delle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle finalita' indicate nella
presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti gia' indicati nella presente informativa a cui i dati
vengono comunicati.
Per talune attivita' utilizziamo soggetti di nostra fiducia, operanti anche all'estero, che svolgono per noi
compiti di natura tecnica od organizzativa (6); lo stesso fanno anche i soggetti a cui i dati vengono
comunicati. Il consenso sopra richiesto comprende anche le modalita', procedure, comunicazioni e
trasferimenti qui indicati.
Diritti dell'interessato (artt. 7 e 10 del Codice)
Lei ha il diritto di conoscere, quali sono i Suoi dati presso la nostra Societa' o presso i soggetti sopra indicati
a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare
o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (7). Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei puo'
rivolgersi ad Allianz S.p.A. – Divisione Allianz Lloyd Adriatico, Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste (e-mail:
[email protected]). L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono
comunicati, inclusi i soggetti che operano quali titolari di un proprio trattamento, l'elenco dei responsabili del
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LOVIA – Privacy
trattamento e l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualita' di incaricati
del trattamento, possono essere chiesti alla stessa struttura aziendale.
CONSENSO
Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento ai trattamenti dei miei dati personali, compresi i
trasferimenti e le comunicazioni, effettuati da Allianz S.p.A. ed ai trattamenti effettuati dagli altri
soggetti menzionati nella stessa informativa, compresi i trasferimenti e le comunicazioni.
Luogo e data ________________________ Firma ________________________.
NOTE
1) La finalita' assicurativa richiede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze; raccolta dei premi;
liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle
frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri
specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno;
attivita' statistiche.
2) Art. 4, comma 1, lett. d) del Codice, ad esempio dati sanitari.
3) Ad esempio dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati, ad esempio, ai seguenti
soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e collaboratori dei medesimi, altri
soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (ad es. contraenti e assicurati); mediatori di assicurazione e di
riassicurazione, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; centri di demolizione di
autoveicoli; societa' di servizi per il quietanzamento; societa' di servizi a cui siano affidati la gestione e la
liquidazione dei sinistri, tra cui: centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; societa' di servizi
informatici e telematici o di archiviazione; di servizi postali; di revisione e di consulenza; di informazione
commerciale per rischi finanziari; banche dati per il controllo delle frodi; societa' di recupero crediti; societa'
del gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;
organismi consortili propri del settore assicurativo, quali, ad esempio, a seconda dei rami assicurativi
interessati: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI, ecc.;
altri soggetti pubblici, nei cui confronti la comunicazione dei dati e' obbligatoria per legge.
5) Il trattamento puo' comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice; e' esclusa la
diffusione di dati.
6) Questi soggetti svolgono per noi le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso
invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano nella c.d. catena assicurativa
con funzione organizzativa.
Fatto in data
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