Untitled - Fisco 7

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IVA SULL’ AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA Intendo avvalermi del piano casa per ampliare la mia abitazione con una sala e un bagno, chiudendo in parte un portico esistente. I lavori comprendono anche delle modifiche su due ambienti interni. Quali sono le aliquote IVA da applicare?
L’applicabilità dell’aliquota IVA del 4% ai lavori di ampliamento o di incremento di superficie della prima
casa avente caratteristiche non di lusso è stata riconosciuta con circolari ministeriali 30 novembre 2000 n.
219 e 1˚marzo 2001 n. 19.
La "ratio" delle disposizioni in tema di "prima casa" è quella di voler favorire, attraverso un carico fiscale
attenuato, l'acquisizione della prima casa e agevolare anche interventi idonei a migliorare le condizioni di
utilizzazione della "prima casa". Tuttavia, va sottolineato che l'aliquota agevolata può essere applicata solo
nel caso in cui i lavori effettuati rimangano contenuti nell'ambito del semplice ampliamento.
Devono comunque ricorrere le seguenti condizioni:
-
i locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unità;
-
l'abitazione deve conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche
non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici del 2 agosto 1969.
In sostanza l’aliquota agevolata può essere applicata solamente se i lavori effettuati rimangono contenuti
nell’ambito del semplice ampliamento, i locali di nuova realizzazione non configurano una nuova unità
immobiliare, né hanno consistenza tale da poter essere successivamente destinati a costituire un’autonoma
unità immobiliare.
Nella situazione in cui si eseguono lavori di ristrutturazione e di ampliamento, la prima tipologia di
intervento è sottoposta all’aliquota IVA del 10%, mentre per l’ampliamento è possibile applicare l’aliquota
IVA del 4%. E’ necessario distinguere, sia in sede di contratto che di fatturazione, le tipologie dei lavori e i
relativi corrispettivi dell’appalto. Diversamente, la prassi ministeriale considera applicabile al corrispettivo
unitario il trattamento fiscale meno favorevole, pari, nel caso specifico, all’aliquota IVA del 10%.
IVA AGEVOLATA SULLE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI Devo eseguire dei lavori sulla mia abitazione di residenza. I lavori consistono nella realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento con la sostituzione di caldaia, radiatori, canna fumaria, nella sostituzione del portone d'ingresso e nel rifacimento della pertinenza. L'esecuzione dei lavori è stata affidata a due ditte che provvederanno alla fornitura e posa in opera di quanto necessario. Quale aliquota IVA è corretto applicare? Sono tenuto alla comunicazione alla Asl? La stabilizzazione delle agevolazioni IVA nel settore edile operata dalla Finanziaria 2010 (legge 191/2009) ha
reso permanente un regime che finora si era retto sulla consuetudine di procedere utilizzando in
continuazione proroghe all’agevolazione. Ora il committente può finalmente pianificare con maggiore
certezza le spese che dovrà sostenere. Per stabilire se risulta applicabile l’aliquota IVA agevolata, è
necessario identificare la tipologia di intervento che si intende eseguire, in particolare:
-
manutenzione ordinaria o straordinaria;
-
ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo.
La citata legge finanziaria ha stabilito che l'aliquota agevolata del 10% possa essere applicata in maniera
permanente per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (quali quelli previsti alla voce n. 127 terdecies della tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972), ma non nel caso dell'acquisto diretto dei beni
da parte del proprietario dell'immobile. Per applicare l’aliquota agevolata è necessario che la cessione di
beni avvenga nell'ambito del contratto di appalto.
In presenza dei cosiddetti beni di “valore significativo” e, nello specifico, ci si riferisce alla caldaia e al nuovo
portone d’ingresso, l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della
prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore degli stessi beni sopra elencati. I beni
significativi sono tassativamente elencati dal D.M. 29 dicembre 1999:
-
ascensori e montacarichi
-
infissi esterni ed interni
-
caldaie
-
videocitofoni
-
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
-
sanitari e rubinetterie da bagno
-
impianti di sicurezza.
Ad esempio, per l’intervento di installazione di un caldaia per un valore complessivo di euro 10.000,00 se il
valore della caldaia è di euro 6.000,00 e i restanti 4.000,00 corrispondono al valore della manodopera (da
notare che con circolare 71/E del 7 aprile 2000
è stato chiarito che il “valore della manodopera”
comprende anche il valore delle materie prime e semilavorate) l’aliquota IVA è così determinata:
Sul valore manodopera (4.000,00 x 10%) = euro 400,00
Sul valore della caldaia fino a concorrenza del valore della manodopera (4.000,00 x 10%) = euro 400,00
Sul valore residuo della caldaia (2.000,00 x 21%)= euro 420,00
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio quali restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione,
l'acquisto di beni finiti (ad esclusione di materie prime e semilavorati) e beni significativi sconta l'aliquota
IVA del 10% anche se effettuato dal proprietario dell'immobile. L'agevolazione si estende anche agli
acquisti
effettuati
dalla
ditta
o
dal
prestatore
d'opera
che
li
esegue.
Diverso il trattamento riservato alle prestazioni di natura professionale, come ad esempio la consulenza e la
progettazione del geometra o dell'architetto: in questo caso l’aliquota è del 21%.
La comunicazione alla Asl ai fini delle detrazioni fiscali deve essere effettuata con raccomandata con
ricevuta di ritorno solo se la comunicazione è prevista come obbligatoria dall’articolo 99 del Dlgs 81/2008
(Testo unico sulla sicurezza). La comunicazione preventiva all’inizio dei lavori non risulta necessaria qualora
si tratti di cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di un'unica impresa, mentre
è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere. In altri termini, se
l’impresa che esegue i lavori è unica, la comunicazione alla Asl non è necessaria se i lavori non superano la
durata di 200uomini/giorni. Al contrario, se si è in presenza (anche non contemporanea) di più imprese (ad
esempio impresa edile e montatore del portone d’ingresso), la comunicazione è necessaria a pena di
decadenza dai benefici fiscali.
In sintesi, la comunicazione è necessaria nei:
-
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
-
cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono in tale obbligo per effetto di
varianti sopravvenute in corso d'opera (es. affidamento successivo di parte dei lavori ad altra
impresa);
-
cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.