(Microsoft PowerPoint - PRESENTAZIONE SEMINARIO_Faranda
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Regolamenti REACH & CLP FARANDA FRANCESCO ASP ME - S.Pre.S.A.L. esperto regionale REACH «Le attività di controllo e le sanzioni» quadro normativo regionale D.A. n. 1374 G.U.R.S. n. 34 del 12/08/2011 Recepisce l’accordo Stato-Regioni del 29/10/2009 (in toto l'all.to A al D.A.) Individua nel Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della salute (DASOE) l’Autorità Competente Regionale (ACR) regolamenti REACH e CLP Attualmente avv. I. Tozzo, dirigente generale DASOE compiti dell’Autorità Competente Regionale (allegato 1 D.A. 1374/11) • • • • • Elabora il piano per le attività di vigilanza Coordina le attività di controllo; Individua il personale per i controlli sul REACH e CLP e ne dispone l'incarico; Individua gli uffici amministrativi competenti per l’applicazione delle sanzioni Divulgazione Costituzione CTR (D.D.G. n.100749 /11 G.U.R.S. 10/02/2012) supporto tecnico/operativo alle attività dell’ACR Presidente: ACR o suo delegato componenti: • Il Dirigente Responsabile del Servizio 3 DASOE • I Direttori dei Dip. di Prevenzione delle AA.SS.PP. di PA e CT • ll Direttore Regionale dell’ARPA • Il Direttore Regionale delle Agenzie delle Dogane • rappresentanti di altri enti, esperti etc 3 “decreto nomine ispettori REACH” (D.D.G. n 1645/13 del 5 settembre 2013 ) 19 ISPETTORI appartenenti alle aree dei Dipartimentali di Prevenzione delle AA.SS.PP. in possesso di: • Qualifica di UPG • Corso specifico di formazione in materia di REACH e CLP (seguiranno altri incarichi e previsti per tutti periodici aggiornamenti) Reach Information Portal for Enforcement (RIPE) Users Linee Guida attività di controllo (D.D.G. n 1646/13 del 5 settembre 2013) Finalità.. fornire al personale addetto all’attività ispettiva e di indagine.... indicazioni operative per l’effettuazione dei controlli ufficiali previsti dai Regolamenti REACH, CLP e norme correlate. garantire criteri di: omogeneità, appropriatezza, trasparenza, efficienza ed efficacia. Linee Linee Guida Guida attività attività di di controllo controllo DDG DDG n n 1646/13 1646/13 del del 5 5 settembre settembre 2013 2013 Programmazione dei controlli: in coerenza con gli indirizzi dei Piani di controllo nazionali e secondo le indicazioni provenienti da: • ECHA • Autorità nazionale e Autorità regionale • specifici progetti elaborati dal Forum ECHA Linee Guida attività di controllo DDG n 1646/13 del 5 settembre 2013 progetti Forum ECHA (REACH enforcement) REF 1 • • • Target group:Fabbricanti importatori di sostanze Verifica pre-registrazione raccolta informazioni sui principali obblighi e adempimenti di produttori e importatori di sostanze o miscele (NO DATA NO MARKET) REF 2 • • • • Target group:DU (utilizzatori finali) formulatori di miscele Verifica conformità SDS Verifica obblighi generali (art 4 ) e di notifica CLP (art 40) Verifica sulla raccolta e mantenimento delle informazioni richieste ex art 49 CLP REF 3 target group : gli importatori incentivare la collaborazione tra le dogane e el autorità territoriali Etc;. Linee Guida attività di controllo DDG n 1646/13 del 5 settembre 2013 Punto 6 - GRUPPO DI COORDINAMENTO delle attività di controllo COMPOSTO: • Dirigente del Servizio 3 DASOE o suo delegato • quattro ispettori REACH abilitati all’accesso al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale (REACH.IT). Il Gruppo di Coordinamento : individuazione e selezione delle Aziende da sottoporre a controllo programmato in coerenza agli indirizzi dei piani di controllo nazionali e delle linee guida .… individuazione ed incarico agli ispettori per l’attività ispettiva e/o di indagine sul territorio in funzione dell’ambito provinciale sede di ispezione, …. Linee Guida attività di controllo DDG n 1646/13 del 5 settembre 2013 Punto 7 - Metodologia di individuazione e di selezione dell’azienda Ispezioni: processo proattivo pianificato e di routine Archivi ASP e Agenzie Regionali/Provinciale per la Protezione Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO) Elenco Aziende trasmesse da AC nazionale Elenco UNIONCAMERE Etc.. • trasmissione elenco nominativi Aziende individuate ai Dipartimenti di Prevenzione delle singole AA.SS.PP;;;; • Invio schede informative alle Aziende individuate a cura degli ispettori;.. Restituzione schede compilate al Coordinamento per ulteriore screening;. 1. congruità delle informazioni; 2. volumi delle sostanze utilizzate 3. proprietà tossicologiche delle sostanze utilizzate, prioritarie le sostanze classificate come pericolose in base ai criteri di classificazione (CLP) e soprattutto le sostanze CMR di categoria 1 o 2 e le sostanze pericolose per l’ambiente (PBT e vPvB); trasmissione dossier aziende selezionate agli ispettori delle singole AA.SS.PP e avvio attività di controllo N.B.: La metodologia non si applica alle richieste di indagini (processo reattivo non pianificato). Decreto Assessoriale per l’applicazione delle sanzioni D.A. n. 1659/13 del 6.9.13 • Individua l’Ufficio competente ad irrogare la sanzione (art.1) • richiama iter operativo degli ispettori (artt. 2) • prevede la costituzione del «Gruppo di Lavoro» (art. 4) • destina i proventi delle sanzioni e ne indica le modalità (artt. 5 e 6) • definisce gli schemi (allegati) dei verbali di ispezione e di contestazione dell’illecito amministrativo (art. 7) 26 e 27 settembre 2013 PA e CT Disciplina sanzionatoria Decreto Lgs 133/09 (REACH) Decreto lgs 186/11(CLP) l’art. 19 del Decreto Legislativo 133/09 l’art. 14 del Decreto Legislativo 186/11 non applicabilità del pagamento in misura ridotta (ex art 16 689/81) D.D.G. 595/15 del 09.4.2015 RITENUTO di dover fornire, al fine di garantire trasparenza ed omogeneità nell’irrogazione delle sanzioni, delle linee guida al “Gruppo di Lavoro” riguardanti i compiti e le funzioni nonché indicazioni per la determinazione dell’entità della sanzione; DECRETA Art. UNICO Sono approvate le »Linee guida per l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP e norme correlate» LINEE GUIDA PER L’ IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI REACH e CLP (D.D.G. 595/15) Art. 6 - Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie (rif. art. 11 della Legge n. 689/1981) La sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva in relazione a: • gravità della violazione; (entità del danno, intenzionalità interpretazione della norma etc.) • opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; • personalità dell’agente;( es. reiterate condotte stessa indole) • condizioni economiche dell’agente. i suddetti criteri devono essere valutati congiuntamente. D.D.G. 595/15 del 09.4.2015 “Linee guida per l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di REACH e CLP e norme correlate Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie viene istruito dal “GRUPPO DI LAVORO” (art 4 DDG 1659/13) composto da: presidente più quattro ispettori REACH più due supplenti (individuati con D.D.G. 0720/14) • esamina verbale di illecito amministativo/rapporto redatto dagli ispettori (art 2 e 3 linee guida) • Esamina documenti e eventuali memorie difensive ai sensi dell’art. 18 (ordinanza ingiunzione) legge 689/1981 e ss.mm.ii.. (art 4 linee guida) • Propone all’ACR l’archiviazione o la sanzione in relazione all’illecito contestato, calcolata secondo i criteri di cui all’art 6 linee guida. NO MISURA RIDOTTA Esiti; •L‘ACR, su proposta del Gruppo di Lavoro, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento3(art 7 linee guida – ordinanza-ingiunzione pagamento) •Diversamente, sempre su proposta del Gruppo di Lavoro, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo di vigilanza che ha redatto il rapporto. (art 8 linee guida - ordinanza archiviazione ) nelle more di future indicazioni da parte dell’Autorità Competente Nazionale REACH previsti tre possibili casi: Art. 6 - Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie caso a) se la violazione sia riferibile a sostanze, a sostanze contenute in articoli, 3, miscele, tutte classificate non pericolose SANZIONE: compresa tra il minimo ed il doppio del minimo edittale qualora sussista una prima reiterazione dell’illecito3.. la sanzione sarà di importo pari al minimo edittale aumentato del 50%, nel caso di ulteriore reiterazione dell’illecito la sanzione sarà pari rispettivamente al doppio ed al triplo del minimo edittale Art. 6 - Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie caso b): la violazione sia riferibile a sostanze, a sostanze contenute in articoli, 3, miscele: pericolose ma non rientranti tra i CMR, PBT e vPvB e perturbatori endocrini SANZIONE: compresa tra il minimo ed il triplo del minimo edittale qualora sussista una prima reiterazione dell’illecito3.. la sanzione sarà di importo pari al minimo edittale aumentato del 50%, nel caso di ulteriore reiterazione dell’illecito la sanzione sarà pari rispettivamente al doppio ed al triplo del minimo edittale Art. 6 - Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie caso c) la violazione sia riferibile a sostanze, a sostanze contenute in articoli, 3, miscele, pericolose e rientranti tra CMR, PBT e vPvB e perturbatori endocrini SANZIONE: compresa tra la metà del massimo ed il massimo edittale. qualora sussista una prima reiterazione dell’illecito, .. la sanzione proposta sarà di importo pari alla metà del massimo edittale aumentata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell’illecito la sanzione proposta sarà pari al massimo edittale Art. 6 - Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per tutti i casi: a) b) e c) se il trasgressore si è adoperato per eliminare o attenuare le cause della violazione subito dopo la contestazione/notifica del verbale di illecito amministrativo, è facoltà del Gruppo di Lavoro proporre all’A.C.R. una riduzione del 20 % della sanzione determinata LINEE GUIDA PER L’ IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI REACH e CLP Art. 7 Ordinanza-ingiunzione di pagamento Art. 8 Ordinanza di archiviazione Art. 9 Termini e modalità di pagamento Art. 10 Criteri per la concessione di pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie Art. 11 Termine di conclusione del procedimento Art. 12 Opposizione Art. 13 Accesso agli atti Disciplina sanzionatoria Decreto Lgs 133/09 (REACH) Decreto lgs 186/11(CLP) art. 5 Regolamento REACH NO DATA NO MARKET artt. 14 e 16 d.lgs 133/09 3. Arresto sino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro Violazioni obblighi in materia di immissione sul mercato ed utilizzo (art 56 e 67 Reach) di sostanze in autorizzazione (all.to XIV) e in restrizione (all.to XVII) DECRETO 133/09 art. 10 [email protected] Sede residenziale SPRESAL Tel. 090 9290636 fax 090 9290642