(Microsoft PowerPoint - PRESENTAZIONE SEMINARIO_Faranda

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(Microsoft PowerPoint - PRESENTAZIONE SEMINARIO_Faranda
Regolamenti REACH & CLP
FARANDA FRANCESCO
ASP ME - S.Pre.S.A.L.
esperto regionale REACH
«Le attività di controllo e le
sanzioni»
quadro normativo regionale
D.A. n. 1374
G.U.R.S. n. 34 del 12/08/2011
Recepisce l’accordo Stato-Regioni del 29/10/2009 (in toto
l'all.to A al D.A.)
Individua nel Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio
Epidemiologico dell’Assessorato della salute (DASOE)
l’Autorità Competente Regionale
(ACR)
regolamenti REACH e CLP
Attualmente avv. I. Tozzo, dirigente generale DASOE
compiti dell’Autorità Competente Regionale
(allegato 1 D.A. 1374/11)
•
•
•
•
•
Elabora il piano per le attività di vigilanza
Coordina le attività di controllo;
Individua il personale per i controlli sul REACH e CLP e ne
dispone l'incarico;
Individua gli uffici amministrativi competenti per
l’applicazione delle sanzioni
Divulgazione
Costituzione CTR
(D.D.G. n.100749 /11 G.U.R.S.
10/02/2012)
supporto tecnico/operativo alle attività dell’ACR
Presidente:
ACR o suo delegato
componenti:
• Il Dirigente Responsabile del Servizio 3 DASOE
• I Direttori dei Dip. di Prevenzione delle AA.SS.PP. di PA e CT
• ll Direttore Regionale dell’ARPA
• Il Direttore Regionale delle Agenzie delle Dogane
• rappresentanti di altri enti, esperti etc 3
“decreto nomine ispettori REACH”
(D.D.G. n 1645/13 del 5 settembre 2013 )
19 ISPETTORI
appartenenti alle aree dei Dipartimentali di Prevenzione delle
AA.SS.PP.
in possesso di:
• Qualifica di UPG
• Corso specifico di formazione in materia di REACH e CLP
(seguiranno altri incarichi e previsti per tutti periodici aggiornamenti)
Reach Information Portal for Enforcement (RIPE) Users
Linee Guida attività di controllo
(D.D.G. n 1646/13 del 5 settembre 2013)
Finalità..
fornire al personale addetto all’attività ispettiva e di indagine....
indicazioni operative per l’effettuazione dei controlli ufficiali
previsti dai Regolamenti REACH, CLP e norme correlate.
garantire criteri di:
omogeneità, appropriatezza, trasparenza, efficienza ed efficacia.
Linee
Linee Guida
Guida attività
attività di
di controllo
controllo
DDG
DDG n
n 1646/13
1646/13 del
del 5
5 settembre
settembre 2013
2013
Programmazione dei controlli:
in coerenza con gli indirizzi dei Piani di controllo nazionali
e secondo le indicazioni provenienti da:
•
ECHA
•
Autorità nazionale e Autorità regionale
•
specifici progetti elaborati dal Forum ECHA
Linee Guida attività di controllo
DDG n 1646/13 del 5 settembre 2013
progetti Forum ECHA (REACH enforcement)
REF 1
•
•
•
Target group:Fabbricanti importatori di sostanze
Verifica pre-registrazione
raccolta informazioni sui principali obblighi e adempimenti di produttori e
importatori di sostanze o miscele (NO DATA NO MARKET)
REF 2
•
•
•
•
Target group:DU (utilizzatori finali) formulatori di miscele
Verifica conformità SDS
Verifica obblighi generali (art 4 ) e di notifica CLP (art 40)
Verifica sulla raccolta e mantenimento delle informazioni richieste ex art 49 CLP
REF 3
target group : gli importatori
incentivare la collaborazione tra le dogane e el autorità territoriali
Etc;.
Linee Guida attività di controllo
DDG n 1646/13 del 5 settembre 2013
Punto 6 - GRUPPO DI COORDINAMENTO delle attività di controllo
COMPOSTO:
•
Dirigente del Servizio 3 DASOE o suo delegato
•
quattro ispettori REACH abilitati all’accesso al sistema
informativo ed interattivo europeo e nazionale (REACH.IT).
Il Gruppo di Coordinamento :
individuazione e selezione delle Aziende da sottoporre a controllo
programmato in coerenza agli indirizzi dei piani di controllo
nazionali e delle linee guida .…
individuazione ed incarico agli ispettori per l’attività ispettiva e/o di
indagine sul territorio in funzione dell’ambito provinciale sede di
ispezione, ….
Linee Guida attività di controllo
DDG n 1646/13 del 5 settembre 2013
Punto 7 - Metodologia di individuazione e di selezione dell’azienda
Ispezioni: processo proattivo pianificato e di routine
Archivi ASP e Agenzie Regionali/Provinciale per la Protezione
Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO)
Elenco Aziende trasmesse da AC nazionale
Elenco UNIONCAMERE
Etc..
• trasmissione elenco nominativi Aziende individuate ai
Dipartimenti di Prevenzione delle singole AA.SS.PP;;;;
• Invio schede informative alle Aziende individuate a cura degli
ispettori;..
Restituzione schede compilate al Coordinamento per ulteriore
screening;.
1. congruità delle informazioni;
2. volumi delle sostanze utilizzate
3. proprietà tossicologiche delle sostanze utilizzate, prioritarie le
sostanze classificate come pericolose in base ai criteri di
classificazione (CLP) e soprattutto le sostanze CMR di categoria 1
o 2 e le sostanze pericolose per l’ambiente (PBT e vPvB);
trasmissione dossier aziende selezionate agli ispettori delle singole
AA.SS.PP e avvio attività di controllo
N.B.:
La metodologia non si applica alle richieste di indagini (processo
reattivo non pianificato).
Decreto Assessoriale per l’applicazione delle sanzioni
D.A. n. 1659/13 del 6.9.13
•
Individua l’Ufficio competente ad irrogare la sanzione (art.1)
•
richiama iter operativo degli ispettori (artt. 2)
•
prevede la costituzione del «Gruppo di Lavoro» (art. 4)
•
destina i proventi delle sanzioni e ne indica le modalità
(artt. 5 e 6)
•
definisce gli schemi (allegati) dei verbali di ispezione e di
contestazione dell’illecito amministrativo (art. 7)
26 e 27 settembre 2013
PA e CT
Disciplina sanzionatoria
Decreto Lgs 133/09 (REACH)
Decreto lgs 186/11(CLP)
l’art. 19 del Decreto Legislativo 133/09
l’art. 14 del Decreto Legislativo 186/11
non applicabilità del pagamento
in misura ridotta
(ex art 16 689/81)
D.D.G. 595/15 del 09.4.2015
RITENUTO di dover fornire, al fine di garantire trasparenza ed
omogeneità nell’irrogazione delle sanzioni, delle linee guida al
“Gruppo di Lavoro” riguardanti i compiti e le funzioni nonché
indicazioni per la determinazione dell’entità della sanzione;
DECRETA
Art. UNICO
Sono approvate le »Linee guida per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative in materia di REACH e CLP e norme correlate»
LINEE GUIDA PER L’ IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI REACH e CLP
(D.D.G. 595/15)
Art. 6 - Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni
amministrative pecuniarie (rif. art. 11 della Legge n. 689/1981)
La sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva in
relazione a:
• gravità della violazione; (entità del danno, intenzionalità
interpretazione della norma etc.)
• opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione;
• personalità dell’agente;( es. reiterate condotte stessa indole)
• condizioni economiche dell’agente.
i suddetti criteri devono essere valutati congiuntamente.
D.D.G. 595/15 del 09.4.2015
“Linee guida per l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia
di REACH e CLP e norme correlate
Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie viene istruito dal “GRUPPO DI LAVORO” (art 4 DDG 1659/13)
composto da:
presidente più quattro ispettori REACH più due supplenti (individuati con
D.D.G. 0720/14)
• esamina verbale di illecito amministativo/rapporto redatto dagli
ispettori (art 2 e 3 linee guida)
• Esamina documenti e eventuali memorie difensive ai sensi dell’art. 18
(ordinanza ingiunzione) legge 689/1981 e ss.mm.ii.. (art 4 linee guida)
• Propone all’ACR l’archiviazione o la sanzione in relazione all’illecito
contestato, calcolata secondo i criteri di cui all’art 6 linee guida.
NO MISURA RIDOTTA
Esiti;
•L‘ACR, su proposta del Gruppo di Lavoro, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma
dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento3(art 7 linee
guida – ordinanza-ingiunzione pagamento)
•Diversamente, sempre su proposta del Gruppo di Lavoro,
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola integralmente all'organo di vigilanza che ha redatto
il rapporto. (art 8 linee guida - ordinanza archiviazione )
nelle more di future indicazioni da parte dell’Autorità Competente
Nazionale REACH previsti tre possibili casi:
Art. 6 - Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni
amministrative pecuniarie
caso a)
se la violazione sia riferibile a sostanze, a sostanze contenute in
articoli, 3, miscele,
tutte classificate non pericolose
SANZIONE: compresa tra il minimo ed il doppio del minimo
edittale
qualora sussista una prima reiterazione dell’illecito3.. la sanzione
sarà di importo pari al minimo edittale aumentato del 50%,
nel caso di ulteriore reiterazione dell’illecito la sanzione sarà pari
rispettivamente al doppio ed al triplo del minimo edittale
Art. 6 - Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni
amministrative pecuniarie
caso b):
la violazione sia riferibile a sostanze, a sostanze contenute in
articoli, 3, miscele:
pericolose ma non rientranti tra i CMR, PBT e vPvB e
perturbatori endocrini
SANZIONE: compresa tra il minimo ed il triplo del minimo
edittale
qualora sussista una prima reiterazione dell’illecito3.. la sanzione
sarà di importo pari al minimo edittale aumentato del 50%,
nel caso di ulteriore reiterazione dell’illecito la sanzione sarà pari
rispettivamente al doppio ed al triplo del minimo edittale
Art. 6 - Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni
amministrative pecuniarie
caso c)
la violazione sia riferibile a sostanze, a sostanze contenute in
articoli, 3, miscele,
pericolose e rientranti tra CMR, PBT e vPvB e perturbatori
endocrini
SANZIONE: compresa tra la metà del massimo ed il massimo
edittale.
qualora sussista una prima reiterazione dell’illecito, .. la sanzione
proposta sarà di importo pari alla metà del massimo edittale
aumentata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione
dell’illecito la sanzione proposta sarà pari al massimo edittale
Art. 6 - Criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni
amministrative pecuniarie
per tutti i casi: a) b) e c)
se il trasgressore si è adoperato per eliminare o attenuare le cause
della violazione subito dopo la contestazione/notifica del verbale di
illecito amministrativo,
è facoltà del Gruppo di Lavoro proporre all’A.C.R.
una riduzione del 20 % della sanzione determinata
LINEE GUIDA PER L’ IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI REACH e CLP
Art. 7
Ordinanza-ingiunzione di pagamento
Art. 8
Ordinanza di archiviazione
Art. 9
Termini e modalità di pagamento
Art. 10
Criteri per la concessione di pagamento rateale
delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 11
Termine di conclusione del procedimento
Art. 12
Opposizione
Art. 13
Accesso agli atti
Disciplina sanzionatoria
Decreto Lgs 133/09 (REACH)
Decreto lgs 186/11(CLP)
art. 5 Regolamento REACH
NO DATA NO MARKET
artt. 14 e 16 d.lgs 133/09
3. Arresto sino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro
Violazioni obblighi in materia di immissione sul mercato ed utilizzo (art
56 e 67 Reach) di sostanze in autorizzazione (all.to XIV) e in
restrizione (all.to XVII)
DECRETO 133/09 art. 10
[email protected]
Sede residenziale SPRESAL
Tel. 090 9290636 fax 090 9290642