Vademecum sulle prescrizioni di massima e Polizia Forestale

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Vademecum sulle prescrizioni di massima e Polizia Forestale
VADEMECUM SULLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE (P.M.P.F.)
SOMMARIO
PREMESSA ............................................................................................................................ 2
Cosa sono le P.M.P.F. .............................................................................................................. 2
Aree forestali: cosa e quali sono? ............................................................................................. 3
Autorizzazione e comunicazione ............................................................................................... 5
Quando, e come, richiedere l’Autorizzazione .............................................................................. 5
Quando e come effettuare i tagli ............................................................................................... 7
Boschi d’alto fusto/fustaie ....................................................................................................... 7
Boschi cedui .......................................................................................................................... 7
Potatura ................................................................................................................................. 8
Lotta antiparassitaria............................................................................................................... 9
PREMESSA
Il patrimonio arboreo provinciale, rappresentato da boschi, boschetti, siepi, siepi alberate, rimboschimenti e
alberi isolati costituisce un patrimonio ambientale e paesaggistico di primaria importanza e perciò da
salvaguardare e gestire in modo oculato.
Per questo motivo gli interventi su questo patrimonio sono regolamentati.
Le regole e le norme per una corretta gestione del bosco sono raccolte nelle Prescrizioni di Massima e
Polizia Forestale (P.M.P.F.).
L’intento di queste brevi note è quello di illustrare la procedura da seguire quando si deve eseguire un
intervento di taglio oppure di sistemazione agricola, in territori sottoposti alle P.M.P.F.
Cosa sono le P.M.P.F.
Costituiscono l’insieme delle norme per mezzo delle quali vengono regolamentate le modalità di utilizzazione
dei territori particolarmente vulnerabili, che sono per questa loro caratteristica sottoposti a vincolo
idrogeologico.
Queste prescrizioni stabiliscono per boschi, arbusteti, terreni saldi o coltivati, modalità di utilizzazione che
permettano di prevenire dissesti, erosione del suolo e degrado, e che hanno come scopo ultimo la
valorizzazione dell’ambiente e delle aree forestali.
Le PMPF si applicano a tutto il territorio provinciale?
NO! Le P.M.P.F. si applicano solo:
•
ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del
R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126;
•
alle aree forestali così come definite nell'allegato "A" delle PMPF e cartografate nel "Piano
regionale antincendi boschivi" redatto ed approvato ai sensi della L. 1 marzo 1975, n. 47),
vedremo più avanti cosa si intenda per area forestale;
•
alle aree forestali oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte
oppure no a piano di coltura e conservazione.
Il perimetro delle aree in cui si applicano le P.M.P.F. può essere consultato presso gli Uffici competenti
dell’Amministrazione Provinciale e della Comunità Montana, oppure presso i comuni.
Le competenze amministrative relative alla applicazione delle P.M.P.F. spettano alle Comunità montane ed
alle Amministrazioni Provinciali. In provincia di Rimini quindi, le Amministrazioni competenti sono: Comunità
Montana Valmarecchia per i Comuni che rientrano nel territorio della Comunità Montana, e
l’Amministrazione Provinciale per il restante territorio.
Il compito di far rispettare le prescrizioni e di esercitare le funzioni di polizia e di vigilanza sul territorio,
procedendo anche alla comminazione delle pene pecuniarie, spetta al Corpo Forestale dello Stato.
Aree forestali: cosa e quali sono?
Prima di riportare quali sono gli obblighi relativi agli interventi forestali, è bene chiarire il concetto di area
forestale, almeno dal punto di vista delle PMPF.
Le PMPF specificano cosa siano le aree forestali, con una definizione:
aree forestali sono quelle superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva
spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente
come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.
Viene poi specificato che nelle Aree forestali sono inclusi:
-
i boschi
-
i boschetti
-
gli arbusteti
-
le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali
che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate, ecc.)
-
i castagneti da frutto
-
i rimboschimenti intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di
carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali,
-
le formazioni vegetali lineari
Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed
uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al
40% dell'area di riferimento.
Non si considerano aree forestali:
a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali
non sia in atto una rinnovazione forestale;
b) l'arboricoltura specializzata da legno;
c) i filari di piante;
d) i giardini e i parchi urbani.
Sono "boschi", tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la
superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq, un'altezza media superiore a 5 m
ed una larghezza minima non inferiore a 20 m.
Sono definite "boschetti" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale costituite da specie arboree
con la compresenza eventuale di specie arbustive. La componente arborea (individui di altezza superiore a 5
m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a
5.000 mq.
Gli "arbusteti, cespuglieti" sono formazioni vegetali naturali, a prevalenza di specie arbustive decidue,
semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m, esercitanti una copertura del suolo
superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali di altezza superiore a 5 m,
copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%.
Le formazioni arbustive con una copertura del suolo inferiore al 40% non rientrano nelle "aree forestali", ma
possono rientrare nella categoria dei terreni saldi.
Le "aree transitoriamente prive di vegetazione arborea" sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti
e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie
arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura
inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti,
ecc. - all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m; le tagliate; le aree in rinnovazione e le
zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane, ecc.) e che non
abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.
I “castagneti da frutto" sono caratterizzati dalla presenza esclusiva o decisamente preponderante di piante
di castagno ad alto fusto, destinate, attualmente o in passato, principalmente alla produzione di frutti.
Rientrano nei "rimboschimenti" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti
classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale,
estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una
qualsivoglia estensione.
La "formazione vegetale lineare" è qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica
avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della
larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento,
ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie
arbustive (siepi, siepi alberate) l' altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m. Sono esclusi i filari
di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa
complessità strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.
Obblighi di chi deve realizzare un intervento
Autorizzazione e comunicazione
A seconda dell’intervento da realizzare (si sottolinea all’interno delle aree indicate precedentemente), le
PMPF prevedono che si richieda l’autorizzazione (Art. 2) oppure si faccia una semplice comunicazione (Art.
3).
Quando, e come, richiedere l’Autorizzazione
L’autorizzazione va richiesta specificamente all’Amm. Provinciale o C.M., con indicazione del tipo di
intervento e localizzazione topografica dello stesso; la richiesta deve essere presentata in carta da bollo su
apposito modulo.
L’Ufficio competente, per la Provincia è l’Uff. Tutela Faunistica e Forestazione, ubicato in Via D. Campana
64, 47900 Rimini, telefono 0541716300. e-mail: [email protected]
Per la C.M. è l’Uff. Agricoltura e Forestazione, ubicato in Via Roma, 21/G, 47825 Torriana (RN), telefono
0541/675012; e-mail: [email protected]
L’Ufficio competente, entro 45 gg dal ricevimento della richiesta, effettuerà i sopralluoghi necessari, e
formulerà la risposta con eventuali prescrizioni tecniche. Trattandosi di richiesta di autorizzazione è
necessario attendere la risposta dell’Ufficio competente.
L’autorizzazione è necessaria per alcune categorie di interventi, quelli più comuni sono:
1) asportazione di ceppaie di piante morte in terreni in condizioni particolari (elevate pendenze – oltre
100% - oppure oltre i 1500 m slm), Art. 8;
2) Taglio di utilizzazione di ampiezza superiore ai 2 ha in fustaie;
3) tagli dei boschi cedui che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le
tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, coprano una estensione superiore a 6 ha, Art. 14;
4) tutte le utilizzazioni in terreni particolari: con pendenze superiori a 100%. Art. 15. In queste aree le
utilizzazioni devono essere, comunque, autorizzate in base ad uno specifico progetto redatto da
Tecnico forestale abilitato;
5) pascolo in bosco, Art. 29;
6) pascolo delle capre in bosco, Art. 31;
7) utilizzazione e tagli in fustaie transitorie; Art. 48;
8) recupero castagneti da frutto, Art. 53, la richiesta va accompagnata da un apposito progetto;
9) utilizzazione di ceduo con turno inferiore a quelli previsti nelle PMPF; Art 57;
10) utilizzazione di ceduo invecchiato, che riporti a ceduo semplice; Art. 59;
11) utilizzazione di ceduo composto invecchiato, Art 62;
12) eliminazione di arbusti in terreni arbustati, Art. 64;
13) trasformazione terreni saldi, Art. 70, per questa operazione è necessaria la procedura di Svincolo
Idrogeologico;
14) taglio ed estirpazione piante in terreni saldi, Art. 70;
15) lavorazioni andanti per impianto arboricoltura da legno o rimboschimenti, in terreni saldi, Art. 71.
Nell’elenco che è stato redatto, non sono stati riportati tutti gli interventi, previsti dalle PMPF, che
necessitano dell’ottenimento dell’autorizzazione, sono stati omessi quelli più rari. In allegato si riporta il testo
completo delle P.M.P.F. in cui è presente l’elenco completo.
Quando e come dare comunicazione
L’articolo 3 delle P.M.P.F. chiarisce che per tutti gli interventi per cui non è necessaria l’autorizzazione, si
debba inviare una comunicazione scritta all’Ente Delegato, quindi l’Amm. Provinciale o la C.M.
La comunicazione dovrà essere redatta su apposito modulo in carta semplice e inviata almeno 30 giorni
prima di eseguire l’intervento. Entro questo tempo l’Ufficio competente, potrà impartire delle direttive
tecniche su come eseguire l’intervento. Trascorso tale periodo, ed anche in assenza di comunicazioni scritte
da parte dell’Ufficio competente, si può procedere con l’intervento. Quindi attenzione, non è sufficiente
avere fatto la comunicazione, è necessario attendere almeno 30 giorni, prima di eseguire l’intervento.
Alla comunicazione dovrà essere allegata una adeguata documentazione cartografica dell’area interessata
dall’intervento.
L’Ufficio competente, per la Provincia è l’Uff. Tutela Faunistica e Forestazione, ubicato in Via D. Campana
64, 47900 Rimini, telefono 0541716300; e-mail: [email protected]
Per la C.M. è l’Uff. Agricoltura e Forestazione, ubicato in Via Roma, 21/G, 47825 Torriana (RN), telefono
0541/675012; e-mail: [email protected]
Interventi per cui è necessaria la sola comunicazione:
1) tagli di utilizzazione di cedui con superficie di taglio, anche accorpata con altre superfici attigue
utilizzate nei 3 anni precedenti o comunque denudate, inferiore a 6 ha;
2) tagli di utilizzazione di fustaie con superficie, anche accorpata con altre superfici attigue utilizzate nei
10 anni precedenti o comunque denudate, inferiore a 2 ha;
3) potatura, spalcatura, di alberature non comprese all’interno dei perimetri delle aree urbanizzate;
4) taglio siepi;
5) esecuzione di tagli intercalari nelle fustaie; i tagli intercalari sono quegli interventi, anche detti
diradamenti, eseguiti per eliminare le piante aduggiate, danneggiate, malformate e deperienti;
6) taglio di rovi e vitalbe, per favorire lo sviluppo della rinnovazione naturale di specie forestali, e di
nuovi impianti (rimboschimenti).
7) Nei castagneti da frutto:
a) l'esecuzione di innesti;
b) le potature di formazione e di produzione, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario;
queste ultime ammesse anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo;
c) la formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;
d) il taglio delle erbe e degli arbusti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di
facilitare la raccolta dei frutti;
e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché la superficie sia regolarmente
ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante;
f) il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta, obbligatori nel caso di parti di piante
necrotizzate (seccate) da fitopatie (malattie delle piante), in spazi idonei, lontani dalle chiome e
nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza
Quando e come effettuare i tagli
Boschi d’alto fusto/fustaie
Il taglio di utilizzazione è consentito in qualsiasi stagione dell’anno.
Tagli di diradamento, sfolli, ripuliture, sono consentiti in qualsiasi stagione dell’anno.
I diradamenti e gli eventuali tagli di preparazione devono essere eseguiti in modo tale che le chiome delle
piante superstiti restino fra loro distanziate come segue:
- 1 m per le fustaie pure e miste di tutte le specie presenti sul territorio provinciale.
Purché non si arrechi danno al bosco, è consentita, in qualsiasi momento, l'asportazione di piante secche e
l'utilizzo di quelle stroncate da eventi calamitosi.
Le fustaie hanno turni differenti a seconda delle specie che le compongono:
•
fustaie di querce anni 90
•
fustaie miste di conifere e latifoglie anni 90
•
fustaie di pini anni 70
•
fustaie di castagno anni 60
Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta (fustaie disetaneiformi) l'utilizzazione deve
favorire la massima diversificazione di composizione specifica, osservando un periodo di curazione non
inferiore a 12 anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non al di sotto di 160 mc/ha per tutti i tipi di
bosco.
L’utilizzazione del bosco non deve comunque superare il 25% della massa presente.
I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei, vengono considerati, ai
fini del taglio, come boschi disetanei, salvo espressa, diversa determinazione dell’ufficio competente, a
richiesta scritta del proprietario.
Boschi cedui
Per i boschi cedui, il periodo di esecuzione dei tagli è regolato come segue:
- cedui semplici di latifoglie: dal 1 ottobre al 15 aprile.
I tagli di conversione per l’avviamento all’alto fusto dei boschi cedui possono essere eseguiti in tutte le
stagioni dell’anno.
Il taglio di utilizzazione dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La
superficie di taglio dovrà essere inclinata e risultare in prossimità del colletto.
Quando le piante da abbattere possono, con la loro caduta, produrre gravi danni alle altre piante ed al
novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi (o altri mezzi) per regolare l'atterramento ed, occorrendo, il
taglio anticipato dei rami e del cimale.
All'atto dell'utilizzazione del bosco dovranno essere rilasciate, per quanto compatibile con la forma di
governo, le piante nate da seme, di qualunque dimensione, appartenenti alla flora autoctona, con particolare
riferimento alle specie secondarie.
Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare un numero di matricine per ettaro
definito in rapporto alle specie presenti ed alla pendenza media prevalente nella particella (catastale o
forestale) o parte di essa, da utilizzare.
Si suggerisce il rilascio di un numero di matricine ad ettaro calcolato moltiplicando il valore della pendenza
per il fattore 2 (p.e. pendenza 36% - numero matricine 72).
Il numero minimo di matricine da rilasciare non può, comunque, essere inferiore ai valori riportati nella
tabella che segue. Non può essere in nessun caso diminuito, ma può essere aumentato dall'Ente delegato
competente per territorio in aree oggettivamente individuate in base agli strumenti di pianificazione.
N° minimo di matricine/ha
Classi di pendenza media
Specie
< 100%
prevalenza di faggio e carpino
100
prevalenza di specie quercine
70
prevalenza di castagno
40
> 100%
Rispettare quanto previsto dall’art. 15 delle
P.M.P.F.
Rispettare quanto previsto dall’art. 15 delle
P.M.P.F.
Rispettare quanto previsto dall’art. 15 delle
P.M.P.F.
Le matricine debbono essere scelte tra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più
sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, in
rapporto alla loro resistenza all'isolamento, con preferenza per le zone ove la loro presenza può meglio
assicurare la rinnovazione del bosco.
Le matricine devono avere un diametro minimo di 15 cm misurato ad un’altezza dal suolo di 1,30 m.
Le matricine devono essere scelte in modo da assicurare la massima diversificazione specifica possibile con
esclusione delle specie alloctone.
Nei boschi misti le matricine debbono essere scelte in modo proporzionale rispetto alla composizione per
specie del popolamento, escludendo dal conto l' eventuale presenza di specie alloctone.
Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo e contestualmente alla
utilizzazione del ceduo.
Per i boschi cedui puri il turno dei tagli non può essere inferiore:
•
per le querce ed il carpino ad anni 20
•
per il castagno ad anni 10
•
per l'ontano, la robinia, il salice ad anni 8
Per i cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti per la specie predominante.
Potatura
La potatura e la spalcatura dei rami vivi sono consentite soltanto dal 1 ottobre al 15 aprile e sul terzo
inferiore dell'altezza delle piante.
La potatura e la spalcatura dei rami secchi sono consentite in qualsiasi stagione dell'anno.
La potatura e la spalcatura per ragioni fitosanitarie e di difesa contro gli incendi sono consentite in qualsiasi
stagione dell'anno.
La potatura deve essere fatta rasente il tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia
In caso di circostanze meteoclimatiche particolari l'Ente delegato competente per territorio può anticipare o
posticipare la durata dei periodi in cui è ammesso il taglio per un massimo di trenta giorni.
Lotta antiparassitaria
Allo scopo di contenere eventuali attacchi parassitari di insetti scolitidi, la Regione può prescrivere lo
scortecciamento immediato dei fusti utilizzati.
Quando in un bosco si sviluppa un'infestazione di parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a
comunicarlo immediatamente alla Regione e alle strutture locali del Corpo Forestale dello Stato.
Allo scopo di contenere l'attacco parassitario la Regione può ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio e
l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, o altri interventi ritenuti necessari.
Il proprietario o possessore del bosco è tenuto inoltre attuare gli interventi di lotta antiparassitari ritenuti
necessari dalla Regione ed a permetterne l'esecuzione da parte delle strutture competenti.